Trattamento di missione. Per missione si intende l’invio temporaneo della lavoratrice e del lavoratore a prestare servizio in una sede diversa da quella abituale. Se la sede di missione è ricompresa in un massimo di 10 Km. dalla sede abituale di servizio, alla lavoratrice ed al lavoratore non compete alcuna indennità aggiuntiva ad eccezione delle maggiori spese sostenute per lo spostamento. Qualora la sede di missione si trovi ad una distanza maggiore, alla lavoratrice ed al lavoratore competerà il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per trasporto e per l’eventuale vitto ed alloggio.
Trattamento di missione. Ai sensi dell’art. 61 e in applicazione dell’art. 84 del CCNL, viene di seguito definito il trattamento di trasferta (diaria e piè di lista) valevole per tutto il personale inviato in missione temporanea in Italia.
A) Rimborsi spese chilometrici: al personale che sia stato autorizzato ad usare la propria autovettura per la trasferta, verrà riconosciuto - per ogni chilometro effettivamente percorso seguendo la via più breve per raggiungere e tornare dal luogo della missione - un rimborso spese chilometrico determinato utilizzando il costo di esercizio pubblicato dall’Automobile Club d’Italia per percorrenze di km. 20.000 per il veicolo di riferimento FIAT Stilo 1.6/16V 103Cv Actual 5 porte (pari a € 0,425013=), ridotto per tenere conto della diversa incidenza delle spese fisse e di quelle variabili e modulato sulla base delle percorrenze chilometriche. Per quanto sopra, il costo di esercizio sarà ridotto del 10% per i primi 5.000 chilometri percorsi nell’anno solare (intendendosi per tale il periodo dall’1°/1 al 31/12 di ogni anno) e del 15% per gli ulteriori chilometri percorsi. Il rimborso spese chilometrico sarà, pertanto, il seguente:
a) € 0,3825=, per i primi 5.000 chilometri percorsi nell’anno solare;
b) € 0,3613=, per gli ulteriori chilometri percorsi. Il rimborso spese chilometrico per il personale assegnatario di una autovettura aziendale - per la quale le spese di carburante non vengano sostenute direttamente dall’Impresa stessa - sarà di € 0,1159=. Questi rimborsi vengono corrisposti a copertura di ogni spesa ricorrente o casuale connessa all'uso dell'autovettura per lavoro, fatta eccezione per il pedaggio autostradale che verrà rimborsato esclusivamente a presentazione dei relativi documenti di spesa.
B) Diarie:
a) € 28,00=, quale trattamento di diaria per trasferte che comportino il consumo del primo pasto;
b) € 16,00=, quale trattamento di diaria per trasferte che comportino il consumo del secondo pasto. Questa diaria verrà corrisposta solamente nell’ipotesi che la trasferta comporti un rientro successivo alle 21,30 o il pernottamento (il trattamento di diaria per trasferte che comportino il consumo del secondo pasto sarà di € 31,00= dal primo giorno quando la trasferta comporti due o più pernottamenti). Il rimborso del pernottamento avverrà esclusivamente a piè di lista, entro il limite indicato alla Lettera c), della Lettera C).
C) Piè di lista: alle medesime condizioni previste nella Lettera B), in alternativa al trattamento di cui alla ste...
Trattamento di missione. 1. Quando un lavoratore, per motivi di servizio, debba sostenere spese di viaggio, di vitto o di pernottamento, queste vengono rimborsate o compensate, secondo le modalità e nei limiti che saranno definiti in sede di contrattazione aziendale. Per il rimborso al lavoratore delle spese sostenute per l’impiego di mezzo di trasporto proprio si assumeranno a riferimento le tariffe ACI. Le ore di viaggio non coincidenti con l’orario di lavoro sono compensate con una indennità commisurata alle retribuzioni orarie non maggiorate.
Trattamento di missione. Il nuovo CCNL deve assolutamente rivedere la disciplina del trattamento di missione. Appare, infatti, indispensabile prevedere un adeguamento della normativa per garantire un livello di trattamento almeno decoroso per tutto il personale che, per motivi di lavoro, viene chiamato ad attività fuori sede. Nella nuova disciplina da definire con il CCNL si dovrà anche prevedere che il tempo di viaggio per la missione è da considerare a tutti gli effetti come orario di lavoro.
Trattamento di missione. 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:
a) l’indennità di missione prevista dall’articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di cui all’articolo 1 del presente decreto è rideterminata in euro 24,00;
b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura “pasto completo”.
Trattamento di missione. 1. Il titolare dell'assegno ha diritto al trattamento di missione ai sensi dal disciplinare missioni dell'INAF.
Trattamento di missione. L’Istituzione ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla sua sede di lavoro. In tal caso al personale compete:
Trattamento di missione. L’istituzione ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla sua sede di lavoro. In tal caso al personale compete:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
c) il rimborso delle spese postali, telefoniche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell’interesse dell’istituzione;
d) una diaria non inferiore al doppio della retribuzione giornaliera di cui all’art. 41; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.
Trattamento di missione. 1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a 15 giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.
6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l’Amministrazione abbia iniziato d’ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti d...
Trattamento di missione. Al personale inviato in missione è riconosciuto:
1. il rimborso delle spese di viaggio, seguendo la via più breve (con servizio standard o smart in caso di utilizzo del servizio di alta velocità e della prima classe per gli altri servizi ferroviari)
2. l’attribuzione del buono pasto in caso di effettuazione dell’intervallo meridiano;
3. il costo dell’albergo individuato e pagato dall’azienda nel caso di pernottamento ed il rimborso delle spese sostenute per la consumazione del pasto serale, dietro presentazione del relativo giustificativo, sino a concorrenza di € 50. Il Personale che per ragioni strettamente connesse al servizio – nell’impossibilità di utilizzare mezzi pubblici e in subordine autoveicoli aziendali – utilizzi, previa autorizzazione, l’auto propria, ha diritto ad un rimborso pari a € 0,38 al Km. L’utilizzo del taxi è ammesso, previa autorizzazione del diretto responsabile, unicamente per i tragitti tra stazioni/aeroporti e domicilio/sede di lavoro nei casi in cui non sia disponibile il mezzo pubblico o qualora gli orari non siano compatibili con l’utilizzo degli stessi. La partecipazione ad iniziative formative non configura ipotesi di missione e dà diritto esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio ed al riconoscimento del solo buono pasto nel caso di effettuazione dell’intervallo, con esclusione dei casi in cui il pasto è messo a disposizione dall’Azienda o dall’ente che eroga la formazione.