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Congedi Clausole campione

Congedi. 1. A norma degli artt. 5 e 6 della Legge 8 marzo 2000, n° 53. i lavoratori che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa agenzia, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. 2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 3. Durante il periodo di congedo per la formazione il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 4 della Legge 53/2000, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. 4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l’accoglimento, nel caso di comprovate esigenze organizzative. 5. Il congedo di cui al presente articolo può essere fruito al massimo dal 10% dei lavoratori in servizio, avendo riguardo alle precedenze temporali delle relative richieste, che comunque devono essere avanzate con un preavviso non inferiore a trenta giorni. La frazione inferiore ad uno sarà arrotondata all’unità con il criterio matematico (es.: 0,4= 0, 0,5=1, 0,6=1).
CongediCongedo parentale ad ore a. ai soli fini del computo del congedo parentale la durata dell'orario giornaliero di lavoro è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell'orario contrattuale settimanale nazionale o aziendale ove esistente; b. gli importi orari del trattamento economico si determinano dividendo la retribuzione giornaliera per la durata dell'orario giornaliero come determinato dalla lettera a); c. la fruizione dei permessi di cui al presente articolo è riconosciuta: a) per il personale amministrativo per multipli di un'ora, e comunque non inferiore a 2 (due) ore; b) per il restante personale (personale operativo e/o turnista) in misura pari alla metà dell'orario giornaliero di cui alla lettera a). Le suddette modalità di fruizione dei congedi parentali spettano anche in caso di adozioni e affidamenti. Salvo casi di oggettiva impossibilità, il lavoratore che richiede il congedo parentale deve preavvisare il datore di lavoro con un termine: - non inferiore a 5 giorni nei casi di fruizione giornaliera indicando l'inizio e la fine e del periodo richiesto; - non inferiore a 5 giorni nei casi di cui alla lettera c), primo alinea; - non inferiore a 5 giorni per il restante personale di cui alla lettera c), secondo xxxxxx. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, in tali casi il lavoratore può richiedere di essere assistito da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato e il mancato raggiungimento di un accordo non potrà determinare discriminazione. Per eventi e cause particolari 1. Ai sensi dell'art. 4, 1° comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del Regolamento di attuazione di cui al decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278, il lavoratore ha diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di una persona, stabilmente convivente, che componga la famiglia anagrafica del lavoratore stesso. 2. Per quanto riguarda le modalità di fruizione dei suddetti permessi e gli obblighi di documentazione, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di cui al citato decreto ministeriale. Congedi per gravi motivi familiari 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, 2° comma, della citata legge n. 53/2000 e degli artt. 2 e 3 d...
Congedi. 1Il medico assistente ha diritto ai seguenti congedi straordinari, non deducibili dalle vacanze: a. 8 giorni consecutivi di calendario in caso di matrimonio, o di unione domestica registrata; b. 5 giorni di congedo paternità da esercitare nei tre mesi successivi alla nascita; c. 3 giorni in caso di decesso del coniuge, del partner registrato, di un figlio, di un genitore, dei fratelli o sorelle; d. fino a 3 giorni, su presentazione di un certificato medico, per il tempo necessario alle cure dei figli ammalati, secondo le disposizioni dell’EOC; e. 1 giorno in caso di matrimoni di figli o di fratelli, di decesso di nonni, suoceri, cognati, altri famigliari conviventi, xxxxxxxx; f. il tempo necessario per ispezioni militari, funerali di parenti, comparse davanti alle autorità; g. il tempo necessario per visite mediche e dentarie nel caso che non possano essere effettuate nei giorni di normale congedo fuori servizio; h. complessivamente 8 giorni all’anno per affari pubblici o sindacali inerenti alla professione, se tali funzioni sono state autorizzate dalla Direzione dell’Ospedale e sono documentabili. 2Se la circostanza che dà diritto al congedo di cui alle lettere e), f), g) e
Congedi. 19.1. Il calciatore ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno cinque giorni consecutivi. Il periodo di godimento del congedo inizia nel giorno precedente il matrimonio, ma tenuto conto delle esigenze dell’attività agonistica, potrà essere concesso o completato entro la fine della stagione sportiva. 19.2. Il calciatore ha diritto ad un permesso annuo retribuito di almeno 3 (tre) giorni consecutivi in caso di decesso di un parente fino al terzo grado ovvero un affine fino al secondo grado e da utilizzare entro 7 (sette) giorni dal fatto. 19.3. Al calciatore è riconosciuto il diritto allo studio; per tale motivo, in ipotesi di iscrizione a corsi universitari e/o di formazione professionale avrà diritto ad un permesso retribuito di almeno 1 (uno) giorno in occasione di esami e prove.
Congedi. A) Permessi per eventi e cause particolari Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire rispetto all’inizio della propria prestazione, il datore di lavoro dell’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione delle patologie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale citato, deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo. Nel caso di richiesta del permesso per decesso dei soggetti sopra indicati, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità, documentata come indicato al 3° comma, o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermità dei soggetti indicati, documentata come al 3° comma, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono s...
Congedi. 21.1 Il lavoratore ha diritto ai congedi usuali, previa richiesta al datore di lavoro. 21.2 Al lavoratore devono essere concessi i seguenti congedi remunerati: a) Matrimonio del lavoratore: 3 giorni; b) Matrimonio di parenti: 1 giorno; c) Nascita di un figlio: 3 giorni; d) Morte del coniuge, figlio o congiunto: 3 giorni; e) Funerale di parenti: ½ giornata;
Congedi. 34.1 Nei seguenti casi le collaboratrici e i collaboratori hanno diritto a un congedo pagato, di cui usufruire nel momento in cui sopraggiunge l’evento: a) motivi familiari: – il proprio matrimonio o la registrazione della propria unione domestica: 3 giorni; – matrimonio dei figli, del padre, della madre o di fratelli/sorelle: 1 giorno; – in caso di malattia dei figli: fino a 5 giorni per ogni caso di malattia. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico; – in caso di malattia di dei familiari: fino a 3 giorni per ogni caso di malattia. Per familiari si intendono: coniuge, partner registrato e partner convivente, fratelli e sorelle, genitori, xxxxxxxx, nonni, suoceri, nuora e genero. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico. – congedo paternità: 20 giorni. L’indennità di paternità secondo la legge sulle indennità di perdita di guadagno (IPG) spetta al datore di lavoro finché sussiste il diritto al salario; – genitorialità di una coppia lesbica: 20 giorni di congedo per la moglie/partner della madre biologica; – adozione di una/un bambina/o fino a 15 anni: 20 giorni; Modalità del congedo di genitorialità: 10 giorni vanno fruiti entro 6 mesi dalla nascita o l’adozione, il resto entro 12 mesi. Alla nascita o all’adozione di una figlia/un figlio, la collaboratrice/il collaboratore ha diritto di ridurre il grado di occupazione fino a un minimo del 60 per cento. Tale diritto dev’essere esercitato entro i sei mesi successivi alla nascita o all’adozione. b) cambiamento di domicilio: 1 giorno in Svizzera, 3 giorni all’estero (tranne quando il la collaboratrice/il collaboratore ha disdetto il rapporto di lavoro e il cambiamento di domicilio è dovuto al cambiamento del posto di lavoro); c) esercizio di una carica pubblica: fino a 15 giorni per anno civile; d) le assenze di breve durata (medico, consultazioni terapeutiche, visite presso le autorità, ecc.) vanno organizzate possibilmente nel tempo libero o al di fuori dell’orario di lavoro. Se ciò non è possibile, viene concesso il tempo necessario (massimo 2 ore); e) decesso: – 10 giorni per il decesso della/del coniuge, della/del partner registrato o partner convivente, di un genitore o di una/un figlia/o della collaboratrice/del collaboratore; – fino a 1 giorno per la partecipazione alle esequie di altri parenti prossimi e parenti acquisiti (nonni e suoceri, xxxxxxxx, fratelli e sorelle, xxxxxxx e cognate, generi, nuore, nipoti di nonni, zii o zie); fino a 2 giorni in più (3 giorni complessivi...