Common use of Congedi parentali Clause in Contracts

Congedi parentali. Art. 77 Ciascun genitore, per ogni bambino, nei primi dodici anni di via del minore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo, continuativo o frazionato, non eccedente complessivamente i 10 mesi. Nell'ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: a. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b. al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); c. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni. I medesimi genitori hanno altresì il diritto di astenersi dal lavoro, nel limite massimo di sette giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di sette giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi parentali. Art. 77 Ciascun genitore, per ogni bambino, bambino nei primi dodici suoi otto anni di via del minore vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo, continuativo o frazionato, massimo non eccedente complessivamente i 10 dodici mesi. Nell'ambito .. Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: a. - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b. - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo e o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); c. - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Entrambi i genitoriAi fini dell’esercizio del diritto, alternativamenteil genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto sa preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, co. 1, della L. n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni. I medesimi genitori hanno altresì il diritto di astenersi dal lavorocui all’articolo 42, nel limite massimo di sette giorni lavorativi all'annoco. 1, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di sette giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto annidella legge n. 53 del 2000.

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Samples: www.federalimentare.it

Congedi parentali. Art. 77 Ciascun genitore, per ogni bambino, bambino nei primi dodici suoi otto anni di via del minore vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo, continuativo o frazionato, massimo non eccedente complessivamente i 10 dodici mesi. Nell'ambito Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: a. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b. al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo e o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); c. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Entrambi i genitoriAi fini dell’esercizio del diritto, alternativamenteil genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto sa preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, co. 1, della L. n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni. I medesimi genitori hanno altresì il diritto di astenersi dal lavorocui all’articolo 42, nel limite massimo di sette giorni lavorativi all'annoco. 1, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di sette giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto annidella legge n. 53 del 2000.

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Samples: www.aib.bs.it

Congedi parentali. Art. 77 Ciascun Ai sensi della vigente normativa, ciascun genitore, per ogni bambino, nei primi dodici anni di via vita del minore minore, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo, continuativo o frazionato, massimo non eccedente complessivamente i 10 mesi. Nell'ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: a. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b. al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); c. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Entrambi Il diritto al congedo parentale spetta, oltre che in caso di nascita, anche in caso di adozione o affidamento. In tal caso il congedo può essere fruito entro i genitoriprimi 12 mesi dall’ingresso del minore in famiglia, alternativamenteindipendentemente dall’età del minore e fino al compimento della sua maggiore età. Il congedo parentale può essere fruito sia su base giornaliera che su base oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio ilcongedo. Ai fini dell'esercizio del diritto, hanno diritto il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 giorni prima, richiesta scrittaal datore di astenersi lavoro, indicando la durata del periodo dì congedo richiesto ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dal lavoro lavoro. Ai genitori lavoratori dipendenti spetta: Un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera in caso di fruizione del congedo entro i primi sei anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia) e per periodi corrispondenti alle malattie un periodo massimo complessivo di ciascun figlio sei mesi; Un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera in caso di fruizione del congedo dai sei mesi eun giorno agli otto anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia) solo se il reddito del richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo minimo di pensione ed entrambi i genitori non superiore a 3 ne abbiano fruito nei primi sei anni. I medesimi genitori hanno altresì il diritto ; Nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di astenersi dal lavoro, nel limite massimo di sette giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di sette giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto annivita del bambino (o dall’ingresso in famiglia).

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Samples: Contratto a Tempo Parziale

Congedi parentali. Art. 77 75 Ciascun genitore, per ogni bambino, nei primi dodici anni di via del minore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo, continuativo o frazionato, non eccedente complessivamente i 10 mesi. Nell'ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano: a. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b. al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi); c. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni. I medesimi genitori hanno altresì il diritto di astenersi dal lavoro, nel limite massimo di sette giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di sette giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro