Congedo per matrimonio. Al lavoratore ed agli apprendisti non in prova sarà concesso, in occasione del loro matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni di calendario. Durante tale periodo decorrerà la normale retribuzione mensile. L’eventuale quota a carico INPS verrà anticipata dall’azienda. Il congedo matrimoniale deve essere richiesto per iscritto dal lavoratore con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario. Nei 30 giorni successivi dal godimento del congedo stesso, l’azienda dovrà ricevere il certificato di matrimonio.
Congedo per matrimonio. Il personale, che non sia in periodo di prova, ha diritto ad un congedo straordinario retribuito di quindici giorni di calendario per contrarre matrimonio. La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con almeno dieci giorni di anticipo. Il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio. Il personale ha l’obbligo di esibire alla fine del congedo regolare documentazione dell’avvenu- ta celebrazione. Il lavoratore potrà richiedere la proroga del congedo per altri cinque giorni senza retribuzione.
Congedo per matrimonio. 1. Alla lavoratrice e al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario della durata di quindici giorni di calendario.
2. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio.
Congedo per matrimonio. (1) Il personale, che non sia in periodo di prova, ha diritto ad un congedo straordinario retribuito di quindici giorni di calendario per contrarre matrimonio.
(2) La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con almeno dieci giorni di anticipo.
(3) Il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio.
(4) Il personale ha l'obbligo di esibire alla fine del congedo regolare documentazione dell'avvenuta celebrazione.
(5) Il lavoratore potrà richiedere la proroga del congedo per altri cinque giorni senza retribuzione.
Congedo per matrimonio. Al lavoratore dipendente, non in prova, sarà concesso in occasione del matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 (quindici) giorni consecutivi di calendario.
Congedo per matrimonio. ART. 134 (Congedo per motivi familiari) ART. 135 (Permessi per elezioni)
Congedo per matrimonio. Alla lavoratrice e al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario della durata di quindici giorni di calendario.
Congedo per matrimonio. ARTICOLO 60 -
Congedo per matrimonio. Art. 93 Al Lavoratore sarà concesso, in occasione del matrimonio, un periodo di congedo straordinario retribuito della durata di 15 giorni consecutivi di calendario. Tale periodo dovrà essere fruito entro 30 giorni dal matrimonio. Durante il congedo matrimoniale il Lavoratore è considerato a tutti gli effetti in servizio e percepisce la Retribuzione Giornaliera Normale. In via ordinaria la richiesta di congedo matrimoniale è da presentarsi dal Lavoratore al Datore di lavoro con un termine di preavviso pari a 15 giorni. Entro 30 giorni dal termine del periodo di congedo matrimoniale il Lavoratore dovrà produrre allo Studio copia del certificato di matrimonio. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai Lavoratori in prova e ai Lavoratori con contratto a termine di durata inferiore ai 12 mesi. Durante tale periodo, per gli impiegati e gli operai decorrerà la retribuzione mensile lorda normale, mentre il Lavoratore dipendente apprendista avrà diritto al pagamento nei limiti riconosciuti dall'INPS.
Congedo per matrimonio. 1. Alla lavoratrice e al lavoratore che non siano in periodo di prova compete, per contrarre
2. Compatibilmente con le esigenze della cooperativa, il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio.