Consegna e collaudo. La data in cui la consegna viene effettuata o completata deve risultare da una dichiarazione di presa in consegna, debitamente firmata dal Responsabile del Procedimento. La consegna dei beni dovrà avvenire presso l’autoparco della stazione appaltante o in altro luogo da convenirsi. Nel verbale di collaudo saranno poste in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, o differenze rispetto alle caratteristiche richieste. Per le operazioni di collaudo la ditta deve farsi rappresentare da propri incaricati. L’assenza di rappresentanti dell’impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all’impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata. Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale. Il collaudo verrà effettuato contestualmente alla consegna della fornitura. Il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà: 1) accettare la fornitura; 2) rifiutare la fornitura; 3) dichiarare rivedibile, in tutto o in parte, la fornitura. Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertati. In tal caso la ditta è invitata dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. Sono rifiutate le forniture che risultano parziali o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche offerte dalla ditta in sede di gara. Salvo diversa indicazione contrattuale, la ditta ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a sua cura e spese, la fornitura non accettata al collaudo entro 30 giorni dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiuto.
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Samples: Leasing Agreement, Leasing Agreement
Consegna e collaudo. La data in cui la consegna viene effettuata o completata deve risultare da una dichiarazione di presa in consegna, debitamente firmata dal Responsabile del ProcedimentoIl Fornitore consegnerà al Cliente [solo per l’opzione 1: l’Unità] i Materiali e il Software entro i termini indicati nell’Offerta Commerciale. La consegna avrà luogo presso [inserire luogo di consegna], con applicazione dell’Incoterms 2023 [inserire termine di resa Incoterms]. Insieme [solo per l’opzione 1: alla Unità] ai Materiali e al Software sarà consegnata la documentazione d’uso necessaria alla luce della disciplina rispettivamente applicabile. Per la sola prima validazione del Software il Fornitore provvederà ad eseguire l’installazione e la configurazione del Software sulle apparecchiature hardware che si trovano presso il Cliente, affinché questi possa espletare le operazioni di verifica finale. Tale operazione potrà avvenire da remoto qualora il Fornitore lo ritenga opportuno. Le Parti convengono che eventuali modifiche delle specifiche tecnico/funzionali richieste dal Cliente determineranno il differimento dei beni termini di consegna sopra indicati, in ogni caso da non intendersi come tassativi e perentori. Per collaudo (“Collaudo”) si intende la prima messa in funzione della Macchina cui si riferiscono le prestazioni di fare e di dare oggetto di queste T&C. Il Collaudo dovrà avvenire essere svolto entro 90 giorni dalla consegna [solo per l’opzione 1: di Unità,] Materiali e Software e avrà luogo presso l’autoparco della stazione appaltante o in altro luogo da convenirsila sede del Cliente, salvo diversi accordi scritti. Nel verbale di collaudo saranno poste caso in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, o differenze rispetto alle caratteristiche richieste. Per cui il Cliente non si renda disponibile ad effettuare le operazioni di collaudo la ditta deve farsi rappresentare da propri incaricatinei termini previsti, le Parti stabiliscono che il Collaudo si intenderà effettuato con esito positivo, ai soli fini della decadenza del Cliente dalla garanzia per vizi. L’assenza Le Parti redigeranno contestualmente un verbale di rappresentanti dell’impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, collaudo steso in contraddittorio e gli eventuali rilievi rilasciato in duplice copia e determinazioni sono comunicati all’impresa, tempestivamentedebitamente sottoscritto. Il Cliente sarà tenuto, a mezzo pena di lettera raccomandata. Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale. Il collaudo verrà effettuato contestualmente alla consegna della fornitura. Il collaudatoredecadenza, sulla base delle prove ed accertamenti effettuatia contestare tramite PEC o raccomandata a./r., potrà:
eventuali difformità o vizi [solo per l’opzione 1) accettare la fornitura;
2) rifiutare la fornitura;
3) dichiarare rivedibile, in tutto : dell’Unità o] del Software non conosciuti o in parte, la fornitura. Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi riconoscibili al momento del collaudo ma vengano in seguito accertati. In tal caso la ditta è invitata dall'Amministrazione ad assistereCollaudo, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. Sono rifiutate le forniture che risultano parziali o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche offerte dalla ditta in sede di gara. Salvo diversa indicazione contrattuale, la ditta ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a sua cura e spese, la fornitura non accettata al collaudo entro 30 60 giorni dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiutoscoperta e non oltre due anni dalla consegna, ed eventuali vizi dei Materiali non conosciuti o non facilmente riconoscibili al momento della consegna entro 8 giorni dalla scoperta e non oltre un anno dalla consegna.
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Samples: Contract for the Development and Supply of Components and Software
Consegna e collaudo. La data 1. L’Utilizzatore si impegna a prendere in cui la consegna viene effettuata o completata deve risultare da una dichiarazione di presa il bene per conto del Concedente. Il bene verrà consegnato all’Utilizzatore diretta- mente dal Fornitore in consegna, debitamente firmata conformità all’ordine emesso dal Responsabile del ProcedimentoConceden- te. La consegna dei beni dovrà avvenire presso l’autoparco della stazione appaltante o in altro luogo verrà formalizzata mediante la sottoscrizione, da convenirsi. Nel parte dell’Utilizzatore, del verbale di collaudo saranno poste in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, o differenze rispetto alle caratteristiche richieste. Per le operazioni di collaudo la ditta deve farsi rappresentare da propri incaricati. L’assenza di rappresentanti dell’impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all’impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata. Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale. Il collaudo verrà effettuato contestualmente alla consegna della fornitura. Il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà:
1) accettare la fornitura;
2) rifiutare la fornitura;
3) dichiarare rivedibile, in tutto o in parte, la fornitura. Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta e accetta- zione del bene. La consegna e l’installazione del bene da parte del Fornitore sarà curata dall’Utilizzatore che si impegna a conseguirle, anche per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento conto del collaudo ma vengano in seguito accertati. In tal caso la ditta è invitata dall'Amministrazione ad assistereConcedente, a mezzo proprie spese e sotto la propria responsabilità. Le eventuali spese conseguenti ad un ritardo nel ritiro del bene saranno a carico dell’Utilizzatore.
2. Nel periodo intercorrente tra la data di suoi rappresentanticonsegna del bene da parte del Fornitore e la data di sottoscrizione del verbale di collaudo, ad eventuali visite l’Uti- lizzatore assume la custodia del bene, senza con questo acquisire alcun titolo per l’utilizzo dello stesso.
3. A seguito della consegna ed installazione del bene, l’Utilizzatore dovrà verificarne il buono stato e la sua conformità all’ordine. L’Uti- lizzatore, assumendosene la piena responsabilità, dovrà altresì verificare la completa rispondenza del bene alle norme di accertamentolegge e che lo stesso sia corredato di ogni certificazione o altro documento prescritto per legge, dovendo rispondere, per essi, come indicato all’articolo 7 comma 7 del pre- sente contratto. Tutto quanto sopra indicato verrà formalizzato ad ogni effettoeffetto mediante la redazione e la sottoscrizione di apposito verbale di collaudo del bene predisposto dal Concedente e sotto- scritto dall’Utilizzatore.
4. Sono rifiutate le forniture che risultano parziali L’Utilizzatore, fermi i suoi diritti verso i terzi, assume ogni rischio e rinuncia ad ogni azione, eccezione, rivalsa nei confronti del Con- cedente, ove si verificassero ritardi nella consegna, nel collaudo, o inadempienze da parte dei Fornitori, anche relative alle norme “antinfortunistiche”, ovvero in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche offerte dalla ditta caso di vizi palesi od occulti del bene. Permarranno quindi in sede detti casi, ed in ogni altro analogo, gli obbli- ghi posti a carico dell’Utilizzatore nel presente contratto.
5. Nel caso di gara. Salvo diversa indicazione contrattuale, la ditta ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a sua cura e spese, la fornitura non accettata al collaudo mancata consegna del bene da parte del Fornitore entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale presente contratto, oppure di mancata presa in consegna e accettazione del bene da cui risulti l'avvenuto rifiutoparte dell’Utilizzatore entro il medesimo termine, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell’articolo 16 comma 7.
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Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria
Consegna e collaudo. L’attività di consegna riguarda l’installazione del sistema sviluppato nell’ambiente di esercizio e l’esecuzione di compiti, volti a rendere operativo il sistema e l’ambiente di erogazione del servizio. Per quanto concerne le attività di avvio e di collaudo del nuovo sistema amministrativo contabile, si fa espresso rinvio a quanto ampiamente disciplinato al punto 5 del Capitolato Tecnico. Si richiama, altresì, l’art. 102 del D.Lgs 50/2016. La data di attestazione dell’esito positivo del collaudo avrà valore ai fini della decorrenza della garanzia e dell’avvio dell’esercizio. Il mancato rispetto dei tempi proposti nel piano di avvio e delle tempistiche generali del progetto ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta di danni, darà luogo all’applicazione di una penale pari allo 0,03% del valore complessivo della fornitura per ogni giorno di ritardo consecutivo (solare). La difformità qualitativa del prodotto fornito rispetto alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presente Disciplinare e a quanto dichiarato dalla ditta in cui la consegna viene effettuata o completata deve risultare da una dichiarazione di presa in offerta, potrà essere contestata dall’Istituto anche successivamente alla consegna, debitamente firmata dal Responsabile del Procedimentoqualora i vizi e le difformità non siano immediatamente riconoscibili. La consegna dei beni dovrà avvenire presso l’autoparco verifica con esito positivo della stazione appaltante o in altro luogo da convenirsi. Nel verbale fornitura termina con l’emissione di un Verbale di collaudo saranno poste in evidenzapositivo sottoscritto dalle parti, fra l'altroche sancisce la conformità ai requisiti contrattuali del prodotto software e l’erogabilità del servizio oggetto di fornitura. L’accettazione da parte della Stazione Appaltante dell’esito positivo del collaudo, eventuali manchevolezze, o differenze rispetto alle caratteristiche richieste. Per le operazioni di collaudo la ditta deve farsi rappresentare da propri incaricati. L’assenza di rappresentanti dell’impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all’impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata. Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale. Il collaudo verrà effettuato contestualmente alla consegna dà luogo all’accettazione della fornitura. Il collaudatoreIn caso di esito negativo dei collaudi e test, sulla base delle prove ed accertamenti effettuatiil Fornitore sarà obbligato a correggere i malfunzionamenti o le incompletezze riscontrate entro i termini indicati dal Referente e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale. Le componenti della fornitura saranno quindi nuovamente sottoposte a collaudo/verifica di conformità secondo le medesime modalità. In caso di esito negativo di tale ulteriore collaudo/verifica, potrà:
1) accettare IZSLER ha la fornitura;
2) rifiutare la fornitura;
3) facoltà di dichiarare rivedibilerisolto di diritto il contratto, in tutto o in parte, nonché di procedere all’esecuzione in danno. Alla conclusione delle attività di collaudo, verrà redatta la fornituradichiarazione attestante la conformità a quanto richiesto, che sostituisce l’attestazione di regolare esecuzione. Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta l’appaltatore per eventuali difetti ed o imperfezioni che non siano emersi al momento del in sede di collaudo ma che vengano in seguito accertati. In tal caso la ditta è invitata dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. Sono rifiutate le forniture che risultano parziali o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche offerte dalla ditta in sede di gara. Salvo diversa indicazione contrattuale, la ditta ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a sua cura e spese, la fornitura non accettata al collaudo entro 30 giorni dalla La data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiutodi collaudo con esito positivo verrà considerata quale data di accettazione della fornitura ed inizio del periodo di assistenza e manutenzione del software. Tutte le spese accessorie e il collaudo sono a carico dell’affidatario.
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Samples: Disciplinary Agreement
Consegna e collaudo. L’accordo su termini di consegna e termini delle prestazioni vincolanti richiede la forma scritta. In assenza di tale accordo, i termini di consegna e i termini delle prestazioni si considerano non vincolanti. Sono ammesse consegne parziali. Xxxxxxx si riserva il diritto di scegliere il percorso e il tipo di trasporto. Utilizzo e rischio sono trasferiti al committente al momento della cessione della fornitura franco fabbrica, ovvero xxxxxx xxxxxxxxx, e precisamente a prescindere dalla composizione del prezzo concordato per la fornitura (ad es. franco, cif, ecc.), se non concordato diversamente nell’ordine. L’eventuale carattere vincolante di una data di consegna indicata da Xxxxxxx presuppone che siano state chiarite tutte le questioni tecniche, che il committente abbia fatto pervenire entro i tempi richiesti tutta la documentazione, le autorizzazioni necessarie, nulla osta e autorizzazione di progetti e materiali, e che il committente abbia adempiuto tempestivamente e regolarmente altri eventuali obblighi. Qualora il committente risultasse inadempiente nei confronti di Xxxxxxx rispetto ai suoi obblighi, sarà interrotto il termine di fornitura concordato quale vincolante. Guerra, scioperi (inclusi scioperi di carattere politico), serrate, interruzioni del traffico e del servizio, incendi e disposizioni amministrative o altri casi di forza maggiore che impediscono l’esecuzione delle prestazioni, manlevano Xxxxxxx dal suo obbligo di adempiere le prestazioni per la durata dell’evento di forza maggiore. La data di consegna concordata sarà posticipata per la durata dell’impedimento, oltre a un adeguato periodo di proroga. La stessa clausola si applica anche nel caso in cui tale evento si verifichi per un sub-fornitore di Xxxxxxx. Una responsabilità per tardiva fornitura si verifica solo in caso di dolo e colpa grave evidente. La responsabilità per colpa lieve e grave viene esclusa se non sono riscontrati danni alla persona e alla vita, alla salute e all’integrità fisica, o rivendicazioni in base alla legge [austriaca] sulla responsabilità del produttore (Produkthaftungsgesetz). In caso di ritardo, Xxxxxxx ha il diritto di effettuare la consegna viene effettuata successiva entro un adeguato periodo di proroga. Xxxxxxx può recedere dal contratto, se prima della consegna della merce, intervengono variazioni nelle condizioni economiche del committente che sembrano non assicurare più adeguatamente il regolare pagamento della merce. Il committente può evitare il recesso da parte di Xxxxxxx, se è in grado di prestare sufficiente garanzia per il credito in essere e concorda che da quel momento in poi la merce venga consegnata esclusivamente con pagamento anticipato insieme a tutti i costi connessi alla fornitura e prestazione. Qualora il committente incorra in mora o completata deve risultare da una dichiarazione di presa in consegna, debitamente firmata dal Responsabile la spedizione venga ritardata su richiesta del Procedimento. La consegna dei beni dovrà avvenire presso l’autoparco della stazione appaltante committente o in altro luogo da convenirsi. Nel verbale di collaudo saranno poste in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, o differenze rispetto alle caratteristiche richieste. Per le operazioni di collaudo la ditta deve farsi rappresentare da propri incaricati. L’assenza di rappresentanti dell’impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all’impresa, tempestivamenteper altri motivi riconducibili al committente, a mezzo questi saranno addebitati i costi effettivamente sostenuti per l’immagazzinamento presso la fabbrica di lettera raccomandata. Delle operazioni Xxxxxxx a partire dal giorno di collaudo sarà redatto specifico verbale. Il collaudo verrà effettuato contestualmente calendario successivo all’avviso di disponibilità alla consegna della fornitura. Il collaudatorespedizione, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà:
1) accettare la fornitura;
2) rifiutare la fornitura;
3) dichiarare rivedibile, in tutto o in parte, la fornitura. Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione comunque per un importo pari almeno allo 0,5% dell’importo fatturato per ogni mese di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertaticalendario intero ovvero già iniziato. In tal caso sarà interrotto un eventuale termine di consegna concordato quale vincolante; il rischio sarà inoltre trasferito al committente a partire dal giorno dell’avviso di merce pronta per la ditta spedizione. Trascorso un termine prestabilito commisuratamente senza poter adempiere alla spedizione, Xxxxxxx è invitata dall'Amministrazione comunque autorizzata a disporre diversamente dell’oggetto della fornitura e ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. Sono rifiutate le forniture che risultano parziali o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche offerte dalla ditta in sede di gara. Salvo diversa indicazione contrattuale, la ditta ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a sua cura e spese, la effettuare al committente una fornitura non accettata al collaudo entro 30 giorni dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiutocon termine adeguatamente prorogato.
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Consegna e collaudo. La data 1. L’Utilizzatore si impegna a prendere in cui la consegna viene effettuata o completata deve risultare da una dichiarazione di presa il bene per conto del Concedente. Il bene verrà con- segnato all’Utilizzatore direttamente dal Fornitore in consegna, debitamente firmata conformità all’ordine emesso dal Responsabile del ProcedimentoConcedente. La consegna dei beni dovrà avvenire presso l’autoparco della stazione appaltante o in altro luogo verrà formalizzata mediante la sottoscri- zione, da convenirsi. Nel parte dell’Utilizzatore, del verbale di collaudo saranno poste in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, o differenze rispetto alle caratteristiche richieste. Per le operazioni di collaudo la ditta deve farsi rappresentare da propri incaricati. L’assenza di rappresentanti dell’impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all’impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata. Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale. Il collaudo verrà effettuato contestualmente alla consegna della fornitura. Il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà:
1) accettare la fornitura;
2) rifiutare la fornitura;
3) dichiarare rivedibile, in tutto o in parte, la fornitura. Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque e accettazione del bene. Nel caso in cui il bene oggetto della locazione finanziaria preveda la ditta realizzazione da parte di più Fornitori, anche in tempi diversi, verranno sottoscritti tanti verbali di presa in consegna e accettazione del bene quanti saranno i Fornitori. La consegna e l’installazione del bene da parte del Fornitore sarà curata dall’Utilizza- tore che si impegna a conseguirle, anche per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento conto del collaudo ma vengano in seguito accertati. In tal caso la ditta è invitata dall'Amministrazione ad assistereConcedente, a mezzo proprie spese e sotto la propria responsabilità. Le eventuali spese conseguenti ad un ritardo nel ritiro del bene saranno a carico dell’U- tilizzatore.
2. Nel periodo intercorrente tra la data di suoi rappresentanticonsegna del bene da parte del Fornitore e la data di sottoscrizione del verbale di collaudo, ad eventuali visite l’Utilizzatore assume la custo- dia del bene, senza con questo acquisire alcun titolo per l’utilizzo dello stesso.
3. A seguito della consegna ed installazione del bene, l’Utilizzatore dovrà verificarne il buono stato e la sua conformità all’ordine. L’Utilizzatore, assumendose- ne la piena responsabilità, dovrà altresì verificare la completa rispondenza del bene alle norme di accertamentolegge e che lo stesso sia corredato di ogni certificazione o altro documento prescritto per legge, dovendo rispondere, per essi, come indicato all’articolo 7 comma 7 del presente contratto. Tutto quanto sopra indicato verrà formalizzato ad ogni effettoeffet- to mediante la redazione e la sottoscrizione di apposi- to verbale di collaudo del bene predisposto dal Conce- dente e sottoscritto dall’Utilizzatore.
4. Sono rifiutate le forniture che risultano parziali L’Utilizzatore, fermi i suoi diritti verso i terzi, assume ogni rischio e rinuncia ad ogni azione, eccezione, rival- sa nei confronti del Concedente, ove si verificassero ritardi nella consegna, nel collaudo, o inadempienze da parte dei Fornitori, anche relative alle norme “an- tinfortunistiche”, ovvero in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche offerte dalla ditta caso di vizi palesi od occulti del bene. Permarranno quindi in sede detti casi, ed in ogni altro analogo, gli obblighi posti a carico dell’Utilizzatore nel presente contratto.
5. Nel caso di gara. Salvo diversa indicazione contrattuale, la ditta ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a sua cura e spese, la fornitura non accettata al collaudo mancata consegna del bene da parte del Fornitore entro 30 90 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale presente contratto, oppure di mancata presa in consegna e accettazione del bene da cui risulti l'avvenuto rifiutoparte dell’Uti- lizzatore entro il medesimo termine, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell’articolo 16 comma 7.
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Samples: Locazione Finanziaria
Consegna e collaudo. La data in cui L’Impresa aggiudicataria dovrà garantire a suo onere: • il trasporto e la consegna viene effettuata o completata deve risultare da una dichiarazione delle APPARECCHIATURE nel reparto di presa in consegnautilizzo (al piano), debitamente firmata dal Responsabile del Procedimento. La previo accordo per la consegna dei beni dovrà avvenire presso l’autoparco con il magazzino della stazione appaltante o in altro luogo da convenirsi. Nel verbale S.C. Ingegneria Clinica al quale andranno consegnati i documenti di collaudo saranno poste in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, o differenze rispetto alle caratteristiche richieste. Per trasporto delle merci e le operazioni verifiche di collaudo la ditta deve farsi rappresentare da propri incaricati. L’assenza di rappresentanti dell’impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all’impresa, tempestivamente, sicurezza elettriche effettuate (non antecedenti a mezzo di lettera raccomandata. Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale. Il collaudo verrà effettuato contestualmente alla consegna della fornitura. Il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà:
1) accettare la fornitura;
2) rifiutare la fornitura;
3) dichiarare rivedibile, in tutto o in parte, la fornitura. Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertati. In tal caso la ditta è invitata dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. Sono rifiutate le forniture che risultano parziali o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche offerte dalla ditta in sede di gara. Salvo diversa indicazione contrattuale, la ditta ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a sua cura e spese, la fornitura non accettata al collaudo entro 30 giorni dalla data della consegna); • l’installazione e la messa in funzione della strumentazione comprensiva degli allacciamenti alla rete informatica, alla rete elettrica, alla rete idrica per il carico dell’acqua (deionizzatore, se previsto) e al sistema di scarico dei liquidi reflui presente in Laboratorio; • la disinstallazione e il recupero della strumentazione alla cessazione del contratto. Il collaudo dovrà essere effettuato entro il termine di 15 giorni dalla data di consegna, salvo diversi accordi per esigenze dell’Azienda. Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza del responsabile della struttura/servizio utilizzatore e dei funzionari della S.C. Ingegneria Clinica e dovrà risultare da apposito verbale da cui risulti l'avvenuto rifiutosottoscritto dai presenti. Il verbale di collaudo positivo rappresenta il documento indispensabile alla liquidazione della fattura corrispondente. Il collaudo dovrà comportare tutte le prove e verifiche di accettazione così come indicato nella guida CEI EN 62353:2010-10 ed eventuali successivi aggiornamenti in vigore alla data di collaudo. Ogni onere per detto collaudo (rimozione e smaltimento degli imballi inclusi) si intende a totale ed esclusivo carico dell’Impresa. Nonostante l’esito favorevole delle verifiche e prove preliminare suddette, l’Impresa è responsabile dei vizi/difetti/anomalie riscontrati in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia. Il collaudo deve prevedere la compilazione della scheda di impianto dell’Azienda.
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Samples: Fornitura Di Sistemi Analitici Per Test Di Coagulazione