BRESCIA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'XXXXXX XXXXXXX (ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)
BRESCIA
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER LA FORNITURA DEL NUOVO SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE INTEGRATO E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA, GARANZIA E MANUTENZIONE DEL MODULO APPLICATIVO E DI TUTTI I MODULI INSTALLATI.
Fascicolo n. 1440/2020
RUP | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Dirigente Responsabile U.O. Provveditorato, Economato e Vendite |
Indirizzo di posta elettronica certificata | |
Referenti della Gara | - Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Coll. Amm.vo Prof.le (D) Tel: 000.0000.000 - Fax: 000.0000.000 Email: xxxxxxxx@xxxxxx.xx |
COD. CIG. | 8562170E31 |
COD. CUP | E81I20001000005 |
PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE | Determinazione dirigenziale n. 569 del 15/12/2020 |
PREMESSE
La gara si articolerà nelle seguenti fasi:
TIMING GARA | DATA | ORARIO |
Termine ultimo per le richieste di chiarimenti | 22/01/2021 | 18:00 |
Termine ultimo per la presentazione delle offerte | 05/02/2021 | 14:00 |
Data prima seduta apertura buste amministrative | 08/02/2021 | 09:30 |
Valore complessivo della procedura (base d’asta ) | Euro 1.100.000,00 oltre l’iva | |
Valore massimo stimato dell’appalto comprensivo di eventuale aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto | Euro 1.320.000, 00, oltre l’iva |
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio dei sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx “X. Xxxxxxxx” - di seguito, per brevità, “Ente” o “Istituto” - utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet xxx.xxxxxxx.xx.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono contenute tra gli strumenti di supporto, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale.
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contract Center scrivendo all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx ,oppure telefonando al numero verde 800.116.738.
Questo Istituto declina ogni e qualsiasi responsabilità per mancata acquisizione da parte delle ditte di tutto o parte dei documenti di gara, nelle forme previste dal Bando di gara e dal presente Disciplinare.
Le disposizioni di cui al presente Disciplinare regolamentano gli aspetti specifici della fornitura in argomento
AVVERTENZA
La documentazione di gara è costituita da:
▪ BANDO DI GARA
▪ DISCIPLINARE DI GARA
▪ CAPITOLATO TECNICO-QUALITATIVO
▪ ALLEGATO AL CAPITOLATO TECNICO-QUALITATIVO
▪ DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
▪ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTEGRATIVA DEL DGUE
▪ MODULO OFFERTA ECONOMICA
▪ PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 17 giugno 2019 n. XI/1751)
▪ CAPITOLATO D’ONERI E SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALL’ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE, SERVIZI E/O SISTEMI DA INTEGRARE CON I SISTEMI INFORMATIVI DELL’IZSLER (approvato con Decreto D.G. n. 136/2018).
Il Disciplinare, gli allegati tecnici ed i relativi allegati ed appendici, costituiscono a tutti gli effetti parte integrante ed essenziale del bando di gara.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 comma 1 del D.lgs. 50/2016, si precisa che la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto le caratteristiche tecnico-funzionali delle attività oggetto di affidamento sono tra loro interconnesse e tutte strettamente necessarie alla realizzazione delle attività di supporto e sono funzionali all’acquisizione di un sistema integrato. Si rappresenta, in tal senso, che una eventuale frammentazione della fornitura e dei servizi, in capo a più Appaltatori, oltre a comportare un’inefficienza economica, comporterebbe anche inefficienze gestionali nell’erogazione delle suddette prestazioni oltre che a una problematica frammentazione delle responsabilità contrattuali.
PARTE PRIMA
NORME DI PARTECIPAZIONE E MODALITÁ DI GARA ART. 1
QUADRO NORMATIVO E GIURIDICO DI RIFERIMENTO
La gara e la fornitura sono regolate, oltre che dal bando di gara, dal presente Disciplinare e dai suoi allegati:
a) dal D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.m.m.i.i. e dal D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni con L. n. 120/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
b) dai RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, nelle parti non abrogate dal D. Lgs 50/2016;
c) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. e ii;
d) dal D.P.R. n.207 del 5.10.2010, nelle parti non abrogate dal D. Lgs 50/2016;
e) dal T.U. sulla Salute e Sicurezza sul lavoro – D. Lgs n. 81/2008;
f) dal codice civile;
g) dalle altre disposizioni normative in materia in quanto applicabili e compatibili.
ART. 2
OGGETTO, BASE D’ASTA E VALORE DEL CONTRATTO
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura del nuovo sistema amministrativo contabile integrato (“NSAI”) per la sostituzione dell’attuale piattaforma applicativa e dei servizi correlati per la gestione informatizzata dell’area amministrativa e contabile dell’IZSLER.
Con tale procedura di gara si vuole individuare un partner in grado di fornire servizi altamente qualificati per la fornitura di una piattaforma applicativa software per la gestione integrata dei processi amministrativi contabili dell’Istituto e del relativo hardware, oltre alle attività di migrazione dei dati pregressi ed alla formazione del personale.
La proprietà del contenuto informativo della banca dati sarà esclusivamente del Committente.
L’importo complessivo della gara a base d’asta della presente procedura ammonta ad Euro 1.100.000,00 oltre l’iva. Valore massimo stimato dell’appalto:
Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, ai soli fini del monitoraggio ANAC, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad Euro 1.320.000,00 comprensivo di eventuale aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
La descrizione dettagliata della Fornitura oggetto dell’affidando Contratto, le relative peculiarità con la specificazione delle annesse prescrizioni, delle caratteristiche e dei requisiti minimi, anche con riferimento ai singoli servizi/attività oggetto di approvvigionamento, nonché le relative modalità di esecuzione sono stabilite, oltre che nel presente Disciplinare e nel connesso Bando di Gara, nel Capitolato Tecnico e nei Documenti di gara, quali parti integranti e sostanziali.
L’appalto in oggetto comprende:
- Sviluppo installazione, avviamento del sistema, nonché messa in funzione ed avviamento dell’intera fornitura;
- Collegamenti e quant’altro necessario perché l’installazione possa considerarsi a regola d’arte e conforme alle norme vigenti, senza esclusione di sorta;
- Corso di addestramento e formazione del personale;
- Manuali operativi e di manutenzione redatti in lingua italiana o inglese;
- Contratto di assistenza, garanzia e manutenzione del modulo applicativo e di tutti i moduli installati valido per l’intero periodo di sei anni, come da dettaglio di cui al punto 8.1 del capitolato tecnico.
Il Fornitore si impegna a effettuare la fornitura e le installazioni sopra indicate, con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio.
Fermo restando quanto prescritto dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016, IZSLER, nell’ambito della vigenza contrattuale, si riserva:
- ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, il Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel contratto. In tal caso, il Fornitore non
può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità;
- la facoltà di introdurre ulteriori variazioni quantitative in aumento, anche utilizzando i ribassi di gara, fino ad un importo massimo pari ad un ulteriore 30% dell’importo massimo contrattualizzato e, comunque, previo accordo delle condizioni con il Fornitore.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non sarà stata approvata da IZSLER nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuata, non darà titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
ART. 2.1- Durata del contratto
La durata complessiva dalla stipula del contratto (KICK Off) alla messa in produzione del sistema in gara non potrà superare i 12 mesi.
Il servizio di garanzia, manutenzione ed assistenza avrà validità per l’intero periodo di 6 anni, a partire dalla data di collaudo di tutti i moduli installati.
ART. 2.2 – Caratteristiche tecniche minime
Per il dettaglio delle caratteristiche richieste si rinvia al Capitolato tecnico-qualitativo, unito agli atti di gara ed al suo Allegato.
L’offerta deve rispettare, pena l’esclusione dalla gara, i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche indicate, in quanto elementi essenziali.
Ai sensi dell’art. 68, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso in cui l’operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, lo stesso dovrà allegare all’offerta tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016) idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell’equivalenza.
Il difetto dei requisiti minimi riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell’aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto.
Il concorrente, per ciascuna delle caratteristiche elencate dovrà presentare documentazione tecnica esaustiva.
ART. 2.3 - Costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza –
In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto i costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza sono pari a zero.
Diversamente, i costi per la sicurezza legati ai rischi propri dell’impresa e i costi della manodopera dovranno essere indicati nella formulazione dell’offerta economica.
Art. 2.4 - Sopralluogo
Al fine di favorire la predisposizione da parte degli xx.xx. partecipanti di offerte quanto più rispondenti alle esigenze dell’Istituto, le ditte partecipanti sono tenute, a pena di esclusione, ad effettuare un sopralluogo presso gli Uffici amministrativi siti in Xxx Xxxxxxx 0 -Xxxxxxx per analizzare l’organizzazione dei servizi oggetto della fornitura e le eventuali integrazioni da realizzarsi con i sistemi disponibili.
La data e l’ora del sopralluogo dovranno essere concordati con il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx raggiungibile ai seguenti recapiti: tel 000.0000.000 – mail: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx.
Il verbale di sopralluogo firmato dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, o da dirigente delegato dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa.
È fatto obbligo al legale rappresentante o suo delegato dipendente del concorrente stesso, di prendere visione, dei luoghi e delle strutture informatiche esistenti.
Il rilascio dell’attestato di sopralluogo avverrà contestualmente alla visita presso la sede di Brescia. L'accesso sarà subordinato alla esibizione da parte della persona incaricata di effettuare il sopralluogo di:
1. documento di riconoscimento valido;
2. autorizzazione/delega del Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente alla effettuazione del sopralluogo, corredata da fotocopia della carta di identità del soggetto delegante.
Al termine della visita, verrà rilasciato un attestato di sopralluogo, che dovrà essere presentato in sede di gara ed inserito in originale nella Busta A - Documentazione Amministrativa, a pena di esclusione.
Le deleghe dovranno essere esibite al momento del sopralluogo al personale incaricato dalla Stazione appaltante. Il sopralluogo sarà consentito fino a 10 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Art. 2.4 - Cauzione e garanzie
L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia pari al 2% del prezzo base indicato nel disciplinare da prestarsi con le forme e nei modi indicati dall’art.93, del Codice. L’importo della cauzione è ridotto nei casi previsti al comma 7 dell’art. 93 del predetto Codice.
L’aggiudicatario sarà tenuto a prestare una cauzione definitiva ai sensi dell'art.103 del Codice, nonché a stipulare una polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi connessi con lo svolgimento delle attività contrattuali, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel disciplinare di gara e secondo la vigente normativa.
ART. 3
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutato in funzione dei seguenti criteri:
a) Xxxxxxx 70 punti assegnati sulla base delle caratteristiche tecniche, in relazione ai criteri e sub criteri dettagliati nel capitolato tecnico.
All’offerta che avrà ottenuto il punteggio più elevato saranno assegnati 70 punti. Alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti proporzionalmente come segue:
70 x punteggio assegnato punteggio ditta considerata = ------------------------------------------------
miglior punteggio assegnato
Punteggio tecnico minimo prima della riparametrizzazione: 42 punti (cfr pag. 45 capitolato tecnico- qualitativo)
b) Xxxxxxx 30 punti all’offerta economica, espressa in euro al ribasso sulla base d’asta. All’offerta più bassa saranno attribuiti 30 punti; alle altre offerte sarà applicato il punteggio inversamente proporzionale come segue:
30 x valore dell’offerta migliore Punteggio ditta considerata = ---------------------------------------------------
valore dell’offerta considerata
AVVERTENZE
▪ Qualora due o più concorrenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo, si terrà conto del punteggio legato alle caratteristiche tecniche più alto.
▪ A parità di punteggio complessivo e di quello legato alle caratteristiche tecniche, si procederà a richiedere un’offerta migliorativa e si aggiudicherà al prezzo minore.
▪ Ove nessuno di coloro i quali hanno prodotto offerte uguali vogliano migliorare le stesse, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
▪ L’aggiudicazione della gara può avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché soddisfi in pieno le condizioni del presente Disciplinare.
▪ Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs 50/2016 questa Stazione appaltante si riserva di non procedere alla aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
ART. 4
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA
Ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs n. 50/2016 al momento della partecipazione, questa stazione appaltante accetta il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello che si allega, approvato con regolamento della Commissione Europea, a titolo di autodichiarazione come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’o.e. soddisfa i requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura, gli operatori economici in forma singola o associata, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 45 e ss. del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati Membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. È ammessa inoltre la partecipazione di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 47 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Possono partecipare i Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi Ordinari ex art. 2602 cod. civ. o G.E.I.E. di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016:
• già costituiti, purché prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario nel caso di raggruppamento, o Delegataria in caso di Coassicurazione ovvero costituiti nel caso di consorzio o G.E.I.E. ai sensi dell'art. 45, co. 2, lettere d), e), g) del D.lgs. n. 50/2016;
• non ancora costituiti, a condizione che: 1) l'offerta sia sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il G.E.I.E; 2) l'offerta contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno il consorzio o il G.E.I.E., ovvero, nell’ipotesi in cui intendano costituire un raggruppamento conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, Coassicurate ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
Resta fermo quanto previsto nel successivo paragrafo in ordine al possesso dei requisiti in RTI/ G.E.I.E./Consorzio Ordinario.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono tenuti ad indicare, se e per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del consorzio che dei consorziati e l’applicazione dell’art. 353 del codice penale.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare, in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, G.E.I.E., Consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI, G.E.I.E., pena l’esclusione, dell’Impresa medesima e dei R.T.I./G.E.I.E./Consorzi ai quali l’Impresa partecipa. È vietata, a pena di esclusione, la partecipazione, di concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. IZSLER escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad un centro decisionale unico, sulla base di univoci elementi. Ai sensi dell’art 37 della legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
ART. 4.1 - Requisiti per la partecipazione alla Gara
Il Concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, dovrà possedere, a pena di esclusione, i requisiti di partecipazione ed i criteri di selezione di seguito elencati. In considerazione della natura complessa dell’affidamento e delle gravi conseguenze che un non corretto adempimento delle affidande prestazioni potrebbe produrre sull’operatività dell’attività istituzionale dell’IZSLER si ritiene che quanto richiesto ai successivi punti relativamente ai Requisiti/Criteri di Selezione Economico Finanziari e Tecnico-Organizzativi, costituisca elemento necessario ed imprescindibile per poter selezionare Operatori che presentino un adeguato grado di affidabilità rispetto alle attività oggetto di appalto. In ragione di quanto previsto all’art. 83 del D.lgs. 50/2016, IZSLER si è determinata a prevedere limiti di partecipazione alla presente gara in quanto assume fondamentale importanza per l’Istituto la possibilità di selezionare, attraverso la presente gara, operatori economici dotati di: - capacità economico-finanziaria proporzionata al valore dell’appalto in gara in modo da garantire la congruità della capacità produttiva dell’impresa fornitrice con l’impegno economico prescritto nell’appalto in parola; - capacità tecnico-professionali consolidate ed idonee a garantire un adeguato livello qualitativo nell’attuazione delle affidande prestazioni. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n.
165, nei confronti della stazione appaltante. Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato e/o altra modalità di partecipazione in forma plurisoggettiva ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economici/tecnici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
4.2 Requisiti di idoneità
Il concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, dovrà possedere, a pena di esclusione, i requisiti, di seguito indicati:
a) iscrizione per attività coerenti con l’oggetto del presente appalto, nel Registro delle Imprese o in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.lgs. 50/2016; In tal senso dovrà essere prodotta copia della citata Iscrizione
b) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;
c) non sussistenza della causa interdittiva di cui all’articolo 53 co.16ter del D.lgs. n. 165/2001 e insussistenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione, o di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs 159/2011.
Con riferimento alle situazioni personali di cui alle lettere a), b) e c) “Situazione personale degli operatori economici”, in caso di partecipazione in forma associata, si precisa che i predetti requisiti devono essere posseduti:
• da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I./G.E.I.E. (sia costituito che costituendo);
• da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice dei contratti pubblici (sia costituito sia costituendo);
• dal Consorzio e dalle imprese indicate quali designate esecutrici nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett.
b) e c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
4.3 Requisiti di idoneità economica e finanziaria
Il concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, dovrà possedere, a pena di esclusione, i requisiti, di seguito indicati:
• aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato complessivo pari ad almeno due volte il valore annuo posto a base d’asta per cui si intende presentare offerta. In tal senso dovrà essere prodotta copia dei relativi Bilanci per tali esercizi: si rappresenta che, in caso di bilanci in valuta diversa dall’Euro, la conversione sarà effettuata al tasso di cambio medio riferibile all’anno di approvazione di ciascun bilancio. In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/G.E.I.E. la mandataria/delegataria dovrà
possedere il requisito nella misura maggioritaria. In caso di Consorzi di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c), deve essere posseduto dal consorzio nei modi e nelle forme di cui alla normativa vigente.
In tal senso dovrà essere prodotta copia dei relativi Bilanci per tali esercizi.
In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/G.E.I.E. la mandataria/delegataria dovrà possedere il requisito nella misura maggioritaria. In caso di Consorzi di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c), deve essere posseduto dal consorzio nei modi e nelle forme di cui alla normativa vigente.
La comprova del requisito di cui al punto precedente è fornita, ai sensi dell’art.86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando ovvero del fatturato e degli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA.
− per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
4.4 - Requisiti di idoneità tecnica e professionale
Il concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, dovrà, a pena di esclusione:
- aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato specifico per servizi assimilabili/coerenti con l’oggetto del presente disciplinare non inferiori complessivamente all’importo a base d’asta. In tal senso dovrà essere prodotta copia dei relativi Bilanci per tali esercizi se il citato fatturato specifico risulta evidente e chiaro dagli stessi. In caso contrario, dovrà essere prodotto l’elenco dei relativi contratti ed indicando per ognuno di essi: - Committente; - Oggetto del Contratto; - Importo del Contratto e valuta; - Importo Fatturato nel triennio di riferimento e valuta con produzione dei connessi Certificati di Regolare Esecuzione. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere riferiti agli anni di attività. In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/G.E.I.E. la mandataria/delegataria dovrà possedere il requisito nella misura maggioritaria. In caso di Consorzi di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c), deve essere posseduto dal consorzio nei modi e nelle forme di cui alla normativa vigente. Resta fermo l’obbligo, in capo a ciascuna impresa consorziata, oltre che al Consorzio, di rendere la dichiarazione di cui al DGUE relativamente al proprio fatturato sia globale che specifico.
L’offerta deve altresì specificare le parti del servizio da eseguirsi da parte delle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese medesime si conformeranno.
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante di tutte le imprese raggruppate.
4.5 - Avvalimento
Con riferimento alla presente Procedura di e-Procurement, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato/associato ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 - può soddisfare la relativa richiesta inerente al possesso dei requisiti economici e/o tecnici avvalendosi dei requisiti di un altro operatore economico, così come previsto dall’articolo 89 del D.lgs. 50/16. A tal fine, ed in conformità all’articolo 89 del D.lgs. 50/2016, il Concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre le seguenti dichiarazioni/documentazione:
a) Dichiarazione di avvalimento del Concorrente stesso, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa concorrente nella presente procedura, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’Impresa Ausiliaria;
b) Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’Impresa Ausiliaria, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria avente i poteri necessari per impegnare la stessa nella presente procedura, attestante tra l’altro:
− il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/16 nonché il possesso dei requisiti/risorse oggetto di avvalimento;
− che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, ad eccezione dell’avvalimento fra imprese che partecipano al medesimo R.T.I./Consorzio/G.E.I.E.; o l’obbligo incondizionato ed irrevocabile, verso il concorrente, verso l’IZSLER, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
c) Documento di gara Unico Europeo dell’impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria o da un suo Procuratore, ai sensi del DPR 445/2000, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI);
Tutte le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno essere rese dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
d) Originale o copia autentica notarile del contratto di avvalimento, firmato digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria, o copia autentica notarile del contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse economiche necessarie per tutta la durata del contratto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto di avvalimento, inoltre, dovrà riportare:
• la durata del contratto;
• l’oggetto dell’avvalimento;
• il dettaglio del requisito prestato;
• ogni eventuale altro elemento utile.
Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12 del D.Lgs. 50/16 e di quant’altro stabilito dall’art. 89 del Decreto stesso, si procederà all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia provvisoria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: " non è ammesso, ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D.lgs. 50/16, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
" non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7 del D.lgs. 50/16, la partecipazione contemporanea dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese, ad eccezione dell’avvalimento fra imprese che partecipano al medesimo R.T.I./Consorzio/G.E.I.E.; " è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.
È sanabile mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento e/o del contratto di avvalimento, a condizione che detta documentazione sia preesistente e comprovabile con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Nel caso di partecipazione in forma associata, i requisiti di cui all’articolo 4.2 (requisiti di ordine generale) devono essere posseduti, dichiarati od attestati:
▪ Per i consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per i quali concorre
▪ Per i consorzi tra società cooperative di produzione o tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle singole imprese designate quali esecutrici
▪ Per i consorzi ordinari, dal consorzio, se già costituito, e dai singoli consorziati
▪ Per i raggruppamenti temporanei, sia costituiti che costituendi, da tutte le imprese raggruppate.
Resta fermo l’obbligo, in capo a ciascuna impresa consorziata, oltre che al Consorzio, di rendere la dichiarazione di cui al DGUE relativamente al proprio fatturato sia globale che specifico.
ART. 5
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle offerte”, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e, quindi, all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:
• una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;
• una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica;
• una “busta telematica” contenente l’offerta economica.
Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:
• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
NB: Nel caso in cui sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).
Art. 5.1- Deposito della documentazione amministrativa STEP 1
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire, a pena di esclusione, la documentazione amministrativa negli appositi campi, ed in particolare:
1) DGUE (documento di gara unico europeo) | compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente |
2)DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTEGRATIVA DEL DGUE | compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente |
3) copia scannerizzata della | equivalente al 2% (duepercento) dell’importo a base di gara e pari ad |
cauzione provvisoria ai sensi | Euro 22.000,00. |
dell’art. 93 del D. Lgs 50/2016 | Fermo restando il limite di utilizzo del contante di cui all’art. 49, |
comma 1, del D. Lgs 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere | |
costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni | |
circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del | |
giorno del deposito, presso una tesoreria provinciale o presso le | |
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione | |
aggiudicatrice. | |
La garanzia fideiussoria a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata | |
da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di | |
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o | |
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 | |
D. Lgs 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o | |
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a | |
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo | |
previsto dall’art. 161 D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i | |
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancari | |
assicurativa. | |
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio | |
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia | |
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività | |
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta | |
scritta della stazione appaltante. | |
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla | |
data di presentazione dell’offerta. | |
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo | |
l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o | |
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi | |
degli artt. 84 e 91 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 15. | |
La garanzia è svincolata automaticamente al momento della | |
sottoscrizione del contratto. | |
L’importo della garanzia può essere ridotto in tutte le ipotesi descritte |
nell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, cui si fa espresso rinvio. L’Istituto, con successiva comunicazione, si riserva di richiedere ai concorrenti la trasmissione dell’originale cartaceo della cauzione provvisoria. | |
4) copia scannerizzata dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto | di cui al comma 8 dell’art. 93 del d.Lgs 50/2016. Il predetto comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanee o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese |
5) ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO | secondo quanto disciplinato nell’art. 2.4 |
AVVERTENZE
In caso di raggruppamento di imprese, dovrà inoltre essere presentata dichiarazione conforme, (Vedasi Dichiarazione di impegno alla costituzione di associazione temporanea di imprese) contenuta nel DGUE, debitamente compilato e sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno l’associazione temporanea.
In caso di consorzi di imprese o di cooperative, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte sia con riferimento al consorzio che alla singola impresa o cooperativa a cui il consorzio affiderà l’esecuzione della fornitura, fermo restando che ogni responsabilità verso l’Istituto appaltante rimarrà comunque in capo al consorzio partecipante alla gara.
Per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi si richiama la disciplina specifica di cui al d.Lgs 50/2016.
Le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia dovranno presentare documenti corrispondenti in base alla legge dello stato di appartenenza.
In caso di RTI/Consorzio/XXXX, il DGUE, dovrà essere sottoscritto digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura e dovrà essere prodotto: a. da ciascuna delle imprese componenti il RTI/G.E.I.E./Consorzio ordinario di concorrenti, sia costituiti che costituendi; b. dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett.
b) e c) del D.lgs. n. 50/2016; In caso di avvalimento, il DGUE dovrà essere presentato anche dall’impresa ausiliaria e caricato nella sezione del sistema denominata “avvalimento”.
N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.
▪ Tutte le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, dovranno essere rese dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei
poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 (ovvero il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla presentazione dell’offerta). Con riferimento all’esatta indicazione dei soggetti di cui all’Art. 80 comma 3 richiamato, i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui al suddetto articolo del Codice dovranno essere indicati negli appositi campi del Documento” DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTEGRATIVA DEL DGUE”.
IZSLER si riserva di chiedere in qualunque momento la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
5.2 – Offerta tecnica STEP 2
Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la documentazione tecnica negli appositi campi.
In particolare, i concorrenti dovranno produrre:
▪ Documentazione tecnica comprovante la rispondenza ai requisiti minimi previsti a pena di esclusione, secondo quanto previsto nel capitolato tecnico-qualitativo.
In particolare, l’o.e. è tenuto a presentare il Piano di Progetto composto da: 1) Relazione tecnica; 2) Piano di formazione; 3) Piano esecutivo.
▪ Tutta la documentazione fornita dovrà essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana.
Il Piano di Progetto dovrà rispettare, a pena di esclusione, i requisiti minimi indicati nel Capitolato Tecnico e suo Allegato e dovrà contenere tutti gli elementi migliorativi utili ai fini della valutazione dei criteri di aggiudicazione.
Il Piano, in lingua italiana ed in formato elettronico non modificabile (per esempio formato “PDF”), dovrà essere sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’Impresa avente i poteri necessari per impegnare l’Impresa nella presente procedura (o da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta ed inserita sul sistema telematico).
In tale documentazione non devono essere presenti indicazioni di prezzo, pena l’esclusione dalla gara
5.3 - Offerta economica – STEP 3
• Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta, espresso in Euro ed I.V.A. esclusa, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia) con le caratteristiche di seguito riportate.
Nel campo “Offerta economica”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve presentare un’offerta economica così composta:
a. campo “Offerta economica”, il valore complessivo offerto – espresso in Euro, IVA esclusa, con cinque cifre decimali, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico e di eventuali costi del personale qualora fossero stimati dalla Stazione Appaltante.
Attenzione: tale valore è al netto dei “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo (punto d).
b. campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” il valore dei costi afferenti l’attività di impresa.
c. campo “di cui costi del personale” il valore del costo del personale quantificato dall’operatore economico o stimato dalla Stazione Appaltante;
d. campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze (non modificabili).
Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta economica complessiva” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest’ultimo non modificabile).
La graduatoria e l’anomalia dell’offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo “Offerta economica”.
ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
• non sono ammesse offerte pari a zero;
• non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
5.3.1 - Allegato all’offerta economica
L’operatore economico è, altresì tenuto a presentare un documento di dettaglio dell’offerta economica, utilizzando il fac-simile “Modulo offerta economica” allegato alla documentazione di gara, sottoscritta digitalmente, contenente il dettaglio del prezzo offerto, ivi compresa l’assistenza e la garanzia.
AVVERTENZE:
▪ I PREZZI SONO DA INTENDERSI OMNICOMPRENSIVI di tutti gli elementi dettagliati all’articolo “oggetto dell’appalto” (gestione dell’ordine, altri oneri compresi nell’offerta);
▪ la validità dell’offerta: almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa;
▪ Non sono ammesse offerte alternative. L'Istituto intende acquisire da ciascuna ditta una sola offerta: la presentazione di offerte plurime o alternative determinerà l’esclusione di tutte le offerte presentate dalla ditta per quel lotto.
▪ l'offerta economica complessiva deve intendersi comprensiva dei costi generali per misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per il contratto.
CAUSE D’ESCLUSIONE INERENTI L’OFFERTA ECONOMICA
Saranno escluse le offerte in aumento rispetto alla base d’asta, condizionate, contenenti riserve, espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente, o alternative.
Verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte inviate prive di firma digitale.
5.4 - Riepilogo Offerta – STEP 4
Allo step 4 FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO del percorso “Invia offerta”, l’Operatore Economico deve:
• scaricare dalla schermata a sistema denominata “Firma Digitale del documento”, il Documento d’offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema.
• sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all’allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa).
Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicato nel richiamato allegato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”.
Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali;
L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento d’offerta” come da
Modulo allegato in formato .pdf sottoscritto come sopra descritto.
Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.
5.5 - Invio offerta – STEP 5
Una volta eseguito l’upload del documento d’offerta debitamente sottoscritto con firma digitale, l’Operatore Economico potrà passare allo Step 5 “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA”.
Per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta sarà necessario cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Xxxxxx restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.
ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.
Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).
Art. 5.7 – Termine e Modalità di espletamento della gara
Essendo ogni documento telematico inalterabile, la gara verrà espletata in sedute nel rispetto del Timing di gara.
Le Società offerenti saranno liberamente ammesse ad assistere alle sedute alle sedute NON dedicate alla valutazione delle offerte tecniche nelle date e negli orari che verranno comunicati, salve le limitazioni derivanti dall’applicazione delle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus attualmente in corso.
Nel caso di sedute pubbliche “tradizionali”, queste saranno effettuate presso l’Istituto Zooprofilattico, nella sede di Brescia in via A. Bianchi n. 9, negli uffici amministrativi dotati di adeguati collegamenti telematici.
In primo luogo, si procederà all’apertura della documentazione amministrativa ed alla verifica della sua completezza e correttezza.
Successivamente la Commissione, appositamente nominata con Decreto del Direttore Generale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 77 del d.Lgs 50/2016, procederà ad aprire le offerte tecniche e in una o più sedute riservate, all’esame delle stesse. Procederà quindi alla valutazione qualitativa delle offerte tecniche, ed alla attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri previsti dal capitolato tecnico/qualitativo.
Infine, verranno aperte le buste economiche in apposita seduta, la cui data e ora di svolgimento verranno comunicate
a tutti gli operatori partecipanti.
Al termine del periodo di valutazione sarà pubblicato il verbale di valutazione contenente il dettaglio dei punteggi assegnati dalla Commissione e sarà inviata una comunicazione ai concorrenti per la presa visione delle risultanze.
Infine, saranno aperte le offerte economiche, in apposita nuova seduta di gara.
Art. 5.9 - Commissione Giudicatrice
In seduta riservata verrà effettuato l’esame della documentazione tecnica e l’attribuzione dei punteggi di qualità da parte della Commissione Giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016.
È demandata alla Commissione Giudicatrice la verifica e la valutazione di quanto proposto, rispetto alle esigenze dell’Istituto. Per tale attività la Commissione potrà avvalersi del supporto dei reparti / servizi dell’IZSLER.
Delle risultanze dell’attività di valutazione della Commissione Giudicatrice verrà data pubblicità sulla piattaforma nell’apposito spazio dedicato ai documenti della trattativa.
ATTENZIONE: in sede di valutazione tecnico/qualitativa delle offerte ed a pena di non ammissione alla successiva fase di apertura delle offerte economiche, le ditte offerenti potranno essere chiamate a realizzare e ad illustrare, su richiesta della Commissione Giudicatrice, demo illustrative dei diversi aspetti della soluzione software proposta, per consentire una migliore valutazione delle funzionalità della soluzione proposta.
ART. 6 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale dell’offerta possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applicherà alcuna sanzione.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara.
ART. 7 SOSPENSIONE - ANNULLAMENTO
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dell’IZSLER e dal Gestore, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara può essere sospesa o annullata; la
sospensione e l’annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.
ART. 8
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni ed assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
******************
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE – ESECUZIONE DEL CONTRATTO ART. 9
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO –POLIZZA ASSICURATIVA
Ai sensi dell’art. 103 del d.Lgs 50/2016 è richiesta cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, al netto dell’Iva, fatte salve le maggiorazioni previste dal comma 1 del sopracitato articolo in caso di ribassi superiori al 10 percento.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante capofila con conseguente aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo ad avvenuta verifica positiva dell’esecuzione contrattuale.
L’aggiudicatario oltre a prestare una cauzione definitiva deve stipulare una polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi connessi con lo svolgimento delle attività contrattuali.
In caso di difformità da quanto richiesto dall’IZSLER, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione definitiva a titolo risarcimento danni. In tal caso l'IZSLER si riserva la facoltà di affidare la fornitura ai concorrenti che seguono in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento danni.
ART. 10
STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Con l’aggiudicatario verrà stipulato il contratto, trascorso il termine dilatorio (c.d. stand still) e conclusisi favorevolmente tutti i controlli in ordine ai requisiti di ordine generale e professionale.
Il contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima allegata D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia integralmente all’art. 100 e seguenti del D.lgs 50/2016.
ART. 11 CONSEGNA E COLLAUDO
L’attività di consegna riguarda l’installazione del sistema sviluppato nell’ambiente di esercizio e l’esecuzione di compiti, volti a rendere operativo il sistema e l’ambiente di erogazione del servizio.
Per quanto concerne le attività di avvio e di collaudo del nuovo sistema amministrativo contabile, si fa espresso rinvio a quanto ampiamente disciplinato al punto 5 del Capitolato Tecnico.
Si richiama, altresì, l’art. 102 del D.Lgs 50/2016.
La data di attestazione dell’esito positivo del collaudo avrà valore ai fini della decorrenza della garanzia e dell’avvio dell’esercizio.
Il mancato rispetto dei tempi proposti nel piano di avvio e delle tempistiche generali del progetto ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta di danni, darà luogo all’applicazione di una penale pari allo 0,03% del valore complessivo della fornitura per ogni giorno di ritardo consecutivo (solare).
La difformità qualitativa del prodotto fornito rispetto alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presente Disciplinare e a quanto dichiarato dalla ditta in offerta, potrà essere contestata dall’Istituto anche successivamente alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano immediatamente riconoscibili.
La verifica con esito positivo della fornitura termina con l’emissione di un Verbale di collaudo positivo sottoscritto dalle parti, che sancisce la conformità ai requisiti contrattuali del prodotto software e l’erogabilità del servizio oggetto di fornitura. L’accettazione da parte della Stazione Appaltante dell’esito positivo del collaudo, dà luogo all’accettazione della fornitura. In caso di esito negativo dei collaudi e test, il Fornitore sarà obbligato a correggere i malfunzionamenti o le incompletezze riscontrate entro i termini indicati dal Referente e comunque entro e non oltre
10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale. Le componenti della fornitura saranno quindi nuovamente sottoposte a collaudo/verifica di conformità secondo le medesime modalità. In caso di esito negativo di tale ulteriore collaudo/verifica, IZSLER ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, in tutto o in parte, nonché di procedere all’esecuzione in danno. Alla conclusione delle attività di collaudo, verrà redatta la dichiarazione attestante la conformità a quanto richiesto, che sostituisce l’attestazione di regolare esecuzione. Il regolare collaudo non esonera l’appaltatore per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi in sede di collaudo ma che vengano in seguito accertati. La data del verbale di collaudo con esito positivo verrà considerata quale data di accettazione della fornitura ed inizio del periodo di assistenza e manutenzione del software.
Tutte le spese accessorie e il collaudo sono a carico dell’affidatario.
ART. 12
TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
Tutte le attività attinenti l’esecuzione del contratto dovranno essere svolte dall’aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.
ART. 13
SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO
È vietata ogni forma di subappalto e di cessione del contratto.
E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto dell’Istituto, e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407 del Codice Civile, l’esecuzione di tutta o parte della fornitura di beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2558 del Codice Civile, è ammesso il subentro dell’impresa cessionaria a quella cedente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo d’azienda; in tal caso il subentro è condizionato alla verifica, in capo al subentrante, dei requisiti soggettivi ed oggettivi (consistenza economica ed affidabilità tecnica) necessari per contrarre con l’Istituto.
Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell’Istituto il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l’esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall’art.106 del Decreto Legislativo 50/2016 cui si fa espresso richiamo.
La cessione si intende automaticamente rifiutata se:
a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara;
b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione Appaltante.
La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.
L'aggiudicatario deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo esclusivo carico.
L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
Con la formulazione dell'offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.
Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.
La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a non prestare servizi in conflitto con gli interessi dell’Istituto, per tutta la durata dell’appalto.
ART. 14
PREZZI /FATTURAZIONE/PAGAMENTI
All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, è riconosciuto all’appaltatore un importo di anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale.
Il relativo pagamento è effettuato nel termine massimo di sessanta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità. Il pagamento non costituisce presunzione di accettazione della fornitura, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Il fornitore emetterà con l’avvio dell’esercizio fatture separate. Saranno ammesse al pagamento solo le fatture recanti il visto del Direttore dell’esecuzione (D.E.C.) o suo delegato, quale attestazione della regolare esecuzione del servizio medesimo. Il pagamento delle fatture verrà corrisposto previa verifica della regolarità fiscale e contributiva. Il corrispettivo per i servizi erogati “a canone”, verrà erogato a cadenza trimestrale posticipata. Il corrispettivo sarà calcolato nella misura del 90% di tre dodicesimi del valore annuo contrattualizzato per i servizi compensati a canone. L’appaltatore è autorizzato ad emettere fatture trimestrali in acconto dell’importo anzidetto. La restante parte del corrispettivo sarà corrisposto sulla base dei dati effettivi, rilevati al 31 dicembre di ogni anno contrattuale e comunicati alla Ditta improrogabilmente entro i 60 giorni successivi. Entro il medesimo termine l’Amministrazione verificherà la conformità dei servizi eseguiti. All’importo di conguaglio saranno imputate le eventuali penali irrogate dal RUP (su proposta del Direttore dell’Esecuzione) nei dodici mesi precedenti. La liquidazione delle fatture avverrà in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le somme delle quali l’aggiudicatario fosse debitore. I certificati di pagamento sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il riconoscimento degli eventuali interessi richiesti per il ritardato pagamento avverrà secondo le norme previste in materia.
Le fatture dovranno riportare l’indicazione del contratto e/o del numero d’ordine di riferimento, l’indirizzo del destinatario e l’esatta specifica indicazione della merce consegnata. Dovranno inoltre essere riportati il numero CIG e del CUP indicati nel contratto, nonché le coordinate bancarie del C/C dedicato su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento, con pieno esonero di questa Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.
ART. 15 PENALI
L’IZSLER effettuerà verifiche finalizzate a monitorare/controllare gli SLA previsti nel Capitolato Tecnico ed in generale le modalità di fornitura dei servizi. Qualora venissero riscontrate inadempienze rispetto al valore degli indicatori e dei livelli di servizio richiesto IZSLER, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato, potrà richiedere l’applicazione delle penali.
Fatti salvi i casi imputabili ad IZSLER, a forza maggiore o a caso fortuito, in caso di ritardo rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere le penali di seguito riepilogate. Oltre al ritardo nella esecuzione di una determinata prestazione, anche il caso, in cui il Fornitore esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, comporterà l’applicazione della prevista penale.
Qualora il disagio causato dal ritardo provochi gravi conseguenze in termini di disservizio, anche con ricadute sull’utenza esterna, le penali potranno essere duplicate.
Tutti i termini previsti per l’adempimento sono da intendersi essenziali e perentori.
Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla cauzione o mediante detrazione sulle somme dovute per gli acconti e per i pagamenti a saldo e/o attraverso l’emissione da parte dell’ufficio amministrativo di una nota d’addebito, ai sensi dell’art.15, comma 1, D.P.R. 633/72.
L’importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell’intero importo contrattuale netto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.
L’applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Fornitore.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore IZSLER; la Ditta deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano
accoglibili, a insindacabile giudizio di IZSLER, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di IZSLER a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto del contratto per grave ritardo.
In tal caso l’IZSLER avrà facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno.
ART. 15.1 -Ritardo di consegna.
Il mancato rispetto dei tempi proposti nel piano di avvio e delle tempistiche generali del progetto ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta di danni, darà luogo all’applicazione di una penale pari allo 0,03% del valore complessivo della fornitura per ogni giorno di ritardo consecutivo (solare).
La piattaforma deve garantire adeguata robustezza e stabilità, pertanto non è ammessa una frequenza di guasto superiore a un determinato standard, indipendentemente dal tempo di risoluzione del malfunzionamento stesso.
ART. 15.2 -Robustezza del sistema.
Qualora sulla stessa sede si verifichino due guasti gravi tra i quali sia decorso un tempo inferiore alla settimana solare, ovvero due guasti bloccanti tra i quali sia decorso un tempo inferiore al mese solare, sarà applicata una penale pari allo 0,01% del valore complessivo della fornitura o pari allo 0,05% del canone annuo di manutenzione.
Si specifica che per guasto bloccante si intende un evento che impedisca per oltre il 90% la fruibilità dell’intero sistema, mentre per guasto grave si intende un evento che impedisca il corretto funzionamento della piattaforma in una o più delle sue funzioni.
ART. 15.3- TVR: tempo valutazione della richiesta.
Gruppo | Applicabilità (esempi) | Tempi massimi di valutazione (ore) | Valore soglia TVR |
Segnalazioni critiche | Blocco del sistema, impossibilità a salvare/preservare una pratica, errori in algoritmi contabili, | 0,5 | 99% |
Gruppo | Applicabilità (esempi) | Tempi massimi di valutazione (ore) | Valore soglia TVR |
Segnalazioni importanti | Errori non vincolanti o bloccanti su pratiche, comportamenti anomali ma non bloccanti del prodotto | 0,5 | 95% |
Segnalazioni minore priorità | Per tutte le altre casistiche | 8 | 95% |
Richiesta implementazioni | Ogniqualvolta non si tratti di un'anomalia, ma di una modifica/incremento di funzionalità tecniche od applicative | 40 | 95% |
Il valore dell’indicatore TVR è calcolato secondo la formula seguente:
TVR = RC/RRT*100
dove: RC = numero richieste prese in carico entro il tempo max nel trimestre RRT = numero richieste ricevute nel trimestre
Per l’indicatore TVR la penale è pari allo 0,1% dell’importo da corrispondere nel trimestre, relativamente al canone di gestione, per ogni punto percentuale al di sotto del valore target.
ART.15.4 -TRE: tempo di risoluzione.
Verrà misurato il tempo che intercorre tra la presa in carico del problema da parte del servizio di manutenzione e la risoluzione dello stesso. Il valore soglia dell’indicatore di tempo di risoluzione dell’errore (TRE) nell’arco di un trimestre non dovrà essere inferiore ai valori riportati nella seguente tabella.
Gruppo | Applicabilità (esempi) | Tempi massimi di soluzione definitiva | Valore soglia TRE |
Segnalazioni critiche | Blocco del sistema, impossibilità a salvare/preservare una pratica, errori in algoritmi contabili, | 8 ore | 99% |
Segnalazioni importanti | Errori non vincolanti o bloccanti su pratiche, comportamenti anomali ma non bloccanti del prodotto | 32 ore (o maggiore, se concordata tra le parti) | 95% |
Segnalazioni | Per tutte le altre casistiche | 48 ore | 95% |
minore priorità | (o maggiore, | ||
se concordata | |||
tra le parti) | |||
Richiesta implementazioni | Ogniqualvolta non si tratti di un'anomalia, ma di una modifica/incremento di funzionalità tecniche od applicative | Da concordare | Non applicabile |
Il valore dell’indicatore TRE è calcolato secondo la formula seguente: TRE = RR/RSC*100
dove: RR = numero di richieste risolte entro il tempo max di risoluzione nel trimestre RSC = numero delle richieste prese in carico nel trimestre.
Nel caso la risoluzione dell’errore preveda necessariamente il coinvolgimento di terze parti, il tempo di risoluzione si ferma dal momento dell’apertura del ticket nei confronti di queste e riprende dal momento in cui il problema viene da esse risolto. Resta compito del Fornitore effettuare gli opportuni solleciti nei confronti della terza parte, e mantenere aggiornate le informazioni relative sul sistema di ticketing.
Per l’indicatore TRE la penale è pari allo 0,1% dell’importo da corrispondere nel periodo di osservazione, relativamente al canone di gestione, per ogni punto percentuale al di sotto del valore target.
ART. 16 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta aggiudicataria della fornitura assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii.
La ditta deve comunicare all’IZSLER gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art.3 comma 7).
Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47
D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, l’Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell’appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno sospesi.
La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
La ditta aggiudicataria deve trasmettere all’IZSLER, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti. Si impegna altresì a dare immediata comunicazione a ciascun Istituto ed alla prefettura-ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 17
CODICE DI COMPORTAMENTO IZSLER – PATTO DI INTEGRITA’
Il committente informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione del CDA n. 13 del 30.10.2017, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.
Le norme contenute nel Codice si applicano, fra l’altro, ai collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di contratto e/o incarico, conferito a qualsiasi titolo (art. 2, comma 2, lett. f)), nonché al personale a qualsiasi titolo di operatori economici fornitori di beni, servizi o lavori (art. 2, comma 2, lett. h)).
Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con il Committente, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto del Committente di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
I fornitori dovranno altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR 16.04.2013, N. 62 avente ad oggetto il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che al comma 3 dell’art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.
A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice, il committente potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.
Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale: xxx.xxxxxx.xx, nella sezione “Amministrazione Trasparente “ – “Disposizioni generali” – sotto-sezione di primo livello “Atti generali”, sotto-sezione di secondo livello “Codice disciplinare e codice di condotta”.
L’operatore economico dovrà accettare il PATTO DI INTEGRITA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA, che si allega al presente Disciplinare, come da dichiarazione da rendere in fase di autocertificazione.
ART. 18
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA – TUTELA DELLA PRIVACY
Si rinvia, quanto ai principi applicabili e alle modalità di trattamento dei dati personali alle norme del nuovo regolamento europeo n. 2016/679 del 26.04.2016 entrato in vigore il 25.05.2018 in quanto direttamente applicabili,
“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
Con D.Lgs n. 101 del 10.08.2018 è stato, tra l’altro, adeguato il vigente codice della privacy alle nuove disposizioni comunitarie in materia.
L’IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale (art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).
In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati:
- per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo; per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato.
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):
- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);
- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
- a istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti.
Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.
I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).
L’Istituto dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
Base giuridica del trattamento: Consenso dell’interessato ex art 6 GDPR
Con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali ai fini della liceità dello stesso ex art. 6 del GDPR. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di IZSLER per le finalità sopra descritte.
La ditta aggiudicataria dovrà essere nominata, con provvedimento separato, responsabile del trattamento dei dati ex articolo 29 del regolamento UE 2016/679, per le attività collegate con l’esecuzione del contratto.
ART. 19 RISOLUZIONE - RECESSO
In aggiunta alle fattispecie previste dal codice civile in materiale, il contratto potrà essere, altresì, risolto in seguito ad una semplice dichiarazione di questa Stazione Appaltante, nei seguenti casi:
▪ violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010;
▪ inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia.
La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento del danno subito.
ART. 20 SPESE E IMPOSTE
Sono a carico della ditta aggiudicataria le imposte, il rimborso per le spese di pubblicità legale, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto, l’imposta di bollo il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.01.2017 n. 20), sono a carico dell’O.E. e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’o.e. aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
ART. 21 COMUNICAZIONI UFFICIALI
Ove non diversamente specificato, questa Stazione Appaltante effettuerà le comunicazioni ufficiale esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente nel DGUE.
ART. 22
FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie eventualmente insorte è competente il Foro di Brescia.
CHIARIMENTI - INFORMAZIONI - FORUM
Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate tramite il canale sopra richiamato entro il termine indicato nel “Timing di gara” alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”.
Le richieste di qualsiasi genere pervenute ad IZSLER oltre il termine di scadenza non saranno prese in considerazione e/o ritenute valide ai fini della presente procedura. Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente e/o con altre modalità. Le risposte ai chiarimenti verranno pubblicate sul sistema telematico non oltre 7 giorni solari prima del termine di scadenza per la presentazione dell’offerta
Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate nella sezione “Documentazione di gara”. Si invitano gli operatori economici a monitorare con costanza l’aggiornamento della suddetta sezione.
Le domande e le relative risposte, ivi inserite, saranno raccolte in un verbale che, alla data e ora previsti dal timing di gara, sarà pubblicato nella sezione “Documentazione di gara”, conformemente a quanto disposto dall’art. 74, comma 4 e dall’art. 79 comma 3 lett. a) del D. Lgs 50/2016 (al più tardi sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione dell’offerta).
Per tutte le notifiche l’Istituto utilizzerà l’indirizzo pec indicato dagli operatori economici partecipante all’interno del DGUE – Documento di gara unico europeo.