Obblighi della Ditta e inosservanza delle prescrizioni contrattuali Clausole campione

Obblighi della Ditta e inosservanza delle prescrizioni contrattuali. La Ditta si impegna a fornire i prodotti in perfetta regola d’arte e ne garantisce l’efficienza per tutta la durata della garanzia ordinaria (di almeno 24 mesi dalla data del verbale di collaudo positivo). Limitatamente alle parti sostituite, riparate o modificate durante il periodo di garanzia ordinaria la garanzia verrà protratta di almeno 12 mesi dalla data della suddetta sostituzione, riparazione e modifica. Fino al collaudo definitivo, e durante il periodo di garanzia ordinaria, tutti gli interventi di manutenzione, nonché l’eventuale sostituzione di parti di ricambio, saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria. Qualunque danno o sanzione, conseguente ad installazione non conforme alla normativa vigente sarà interamente a carico della Ditta aggiudicataria.
Obblighi della Ditta e inosservanza delle prescrizioni contrattuali. La Ditta si impegna a fornire i prodotti in perfetta regola d’arte e ne garantisce l’efficienza per tutta la durata del contratto.. Fino al collaudo definitivo, e durante il periodo di garanzia ordinaria, tutti gli interventi di manutenzione, nonché l’eventuale sostituzione di parti di ricambio, saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria. Qualunque danno o sanzione, conseguente ad installazione non conforme alla normativa vigente sarà interamente a carico della Ditta aggiudicataria. In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattali ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed il termine di consegna, inosservanze da contestarsi in forma scritta, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con proprio atto, con l'obbligo dell'appaltatore decaduto, di risarcire ogni conseguente spesa o danno.

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  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.