CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che il “Programma Fitosanitario di indagine 2022” si propone, ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati delle ricerche da effettuare non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non rientra nelle previsioni dell’art. 158
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CONSIDERATO CHE. l’artIl Manuale del Programma Interreg IPA CBC Italy–Albania–Montenegro 2014-2020 prevede che per il reclutamento dell’external expertise si possa far ricorso all’affidamento in-house nel rispetto della normativa EU vigente in materia. 15 della legge • La Legge 7 agosto 1990, n. 241241 e s.m.i., “recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”", prevede che stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le Amministrazioni amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservanocomune". • L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in conformemente a quanto applicabiliaffermato dalla giurisprudenza comunitaria, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, ha ribadito la legittimità del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni non rientrano nell’ambito assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di applicazione del Codice dei Contratti presupposti. • I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati da ANAC nei seguenti punti: A) l'accordo deve regolare la realizzazione di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubbliciun interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le stesse sono tenute a svolgereParti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, siano prestati per da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il conseguimento pagamento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che il “Programma Fitosanitario un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di indagine 2022” si propone, ovvero il perseguimento un margine di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati delle ricerche da effettuare non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non rientra nelle previsioni dell’art. 158guadagno;
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Samples: Convenzione
CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge la Legge 7 agosto 1990, n. 241, 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, prevede che le Amministrazioni amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune comune”; • la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e che per tali accordi si osservanoForniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in quanto applicabiliprecedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico‐ pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le disposizioni previste dall’art. 11finalità istituzionali affidate loro, commi 2 purché vengano rispettati una serie di presupposti; • i principi giurisprudenziali comunitari e 3nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, della medesima legge; - l’artsono stati recepiti nell'art. 5, comma 6, del D. LgsD.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – 50/2016 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici - , prevede Contratti) che gli accordi conclusi dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientrano rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che il “Programma Fitosanitario di indagine 2022” si propone, ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati delle ricerche da effettuare non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non rientra nelle previsioni dell’art. 158:
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CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. LgsD.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - 50, prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice codice dei Contratti contratti di cui al medesimo Codice D.Lgs. quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata finalizzate a garantire che i servizi pubblici, pubblici che le stesse sono tenute a svolgere, svolgere siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione. le predette attività rientrano xxxxxxx nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore a tutte le parti coinvolte e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di conservazione e promozione della conoscenza della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - conformemente alle finalità i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato la cura di interessi comuni ed agli obiettivi che il “Programma Fitosanitario di indagine 2022” si propone, ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunitàha attribuito compiti in parte diversi per ampiezza e prospettiva, il presente accordo stabilisce che cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo.; la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle ricerche da effettuare non possono formare oggetto priorità per i soggetti in premessa perché permette di alcun diritto di uso esclusivo o prioritariomettere a sistema informazioni, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza dati e di conseguenza il presente accordo non rientra nelle previsioni dell’art. 158conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna.
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Samples: Collaboration Agreement
CONSIDERATO CHE. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che il “Programma Fitosanitario di indagine 2022” si propone, ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati delle ricerche da effettuare non possono formare oggetto Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e la loro reciproca collaborazione consente di alcun diritto creare sinergie per il raggiungimento di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza obiettivi comuni e di conseguenza il pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente accordo non rientra nelle previsioni dell’art. 158Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da CNR;
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Samples: Collaboration Agreement