Common use of Considerazioni finali Clause in Contracts

Considerazioni finali. Quello delle procedure ex. artt. 63 e 163 del Codice rappresenta un sistema di affidamento dei contratti pubblici alternativo all’ordinario regime dell’evidenza pubblica e che si giustifica proprio per la eccezionalità e la specificità del contesto che ha dato luogo a tale tipologia di procedura. In merito, la legislazione comunitaria ha sempre cercato di porre dei precisi limiti all’utilizzo delle procedure de qua, proprio per il loro potenziale “distorsivo” del principio della concorrenza. Questione, quest’ultima, affrontata a più riprese dai giudici amministrativi nazionali, i quali hanno evidenziato con estrema chiarezza che tali moduli procedurali «possono in concreto determinare abusi in danno di alcuni operatori economici alterandosi il gioco della concorrenza e violandosi conseguentemente il principio (ex art. 97 Cost.) di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa» (Cons. St., sez. V, 28 gennaio 2016, n. 760; in termini, Id., sez. V, 25 novembre 2014, n. 65 e Id., sez. III, 12 settembre 2014 n. 4661)52. Pertanto, detti procedimenti – che consentono modalità più agevoli di affidamento anche nel superamento di qualsiasi confronto concorrenziale – possono avere, ove non adeguatamente disciplinate e circoscritte, anche effetti negativi sul mercato53. Una interessante, seppur datata, disamina degli istituti in esame, che coglie – ad avviso di chi scrive – la ratio della normativa in generale, è stata data dalla Corte dei conti, la quale ha rilevato come presupposto indefettibile per l’applicazione di tali affidamenti sia «un grado di urgenza più pressante di quello richiesto per il ricorso all’ordinaria trattativa privata», vale a dire che deve versarsi in una situazione di emergenza in cui sussista la necessità di adottare «con immediatezza misure di pronto intervento per porre riparo a un danno improvviso, che siano incompatibili con gli adempimenti occorrenti per la trattativa privata» (Corte dei conti, sez. contr., n. 39/1992)54. Tali procedimenti, pertanto, sono passibili di far emergere trovare soluzioni più stabili, quali contratti quadro di forniture e servizi aggiudicati tramite procedure regolari (comprese quelle accelerate)».

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Considerazioni finali. Quello delle procedure exDi recente – come già detto – vi è stato un ripensamento della romanistica sulle antiche posizioni dottrinali, che avevano caratterizzato l’“anticausalismo”. arttUna parte della dottrina moderna sostiene che quello di causa sia un concetto d’incer- to statuto scientifico67, nonostante il suo permanere nel diritto europeo attraverso i secoli. 63 Altrove io ho ritenuto che esso sia un concetto xxxxxxx00, perché il vaglio della ra- gionevolezza sulle convenzioni dei privati, al fine di concedere loro tutela, può essere realizzato con l’utilizzazione di diversi parametri normativi ed in particolare quello della liceità che è tra l’altro imposto dall’ordinamento. Esaminando l’uso giurisprudenziale della causa, emerge una diffusa ambiguità: i giudici ne fanno una difforme applicazione nel giudizio, partendo da impostazioni diverse. La selezione della meritevolezza della tutela è impostata su criteri, che solo poi sono rielaborati e 163 del Codice rappresenta un sistema sussunti come causa. A Roma la negozialità era connotata di affidamento strutture tipiche segnate dal sedimentarsi storico di una forma, ragione per cui i contractus erano definiti come negozi giuridici a forma tipica, piuttosto che essere ritenuti schemi caratterizzati dalla tipicità della causa. Era diffuso l’uso dei contratti pubblici alternativo all’ordinario regime dell’evidenza pubblica e che si giustifica proprio per la eccezionalità e la specificità del contesto che ha dato luogo a tale tipologia di procedura. In meritocausa multipla attraverso i quali, la legislazione comunitaria ha sempre cercato di porre dei precisi limiti all’utilizzo tramite l’inseri- mento delle procedure de quanuncupationes delle parti, proprio emergeva l’interesse per il loro potenziale “distorsivo” del principio quale le parti sce- glievano un contractus. Il percorso evolutivo della concorrenzacausa non è dunque lineare, subisce una serie di battute d’arresto soprattutto nella stessa giurisprudenza classica. QuestioneLa causa diviene rilevante con il consensualismo, quest’ultimadato il valore obbligante della nuda pactio. 66 Quest’ultimo brano allude implicitamente alla ripetibilità conseguente al venir meno della causa o alla sua inesistenza: condictio causa data causa non secuta in D. 12.1.4 (Ulp. 44 ad Sab). Saranno poi i glossatori ad estendere il concetto di causa, affrontata a più riprese dai giudici amministrativi nazionaliin funzione positiva, i quali hanno evidenziato con estrema chiarezza che tali moduli procedurali «possono in concreto determinare abusi in danno alla nozione di alcuni operatori economici alterandosi il gioco della concorrenza e violandosi conseguentemente il principio (ex art. 97 Cost.) di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa» (Cons. St., sez. V, 28 gennaio 2016, n. 760; in termini, Id., sez. V, 25 novembre 2014, n. 65 e Id., sez. III, 12 settembre 2014 n. 4661)52. Pertanto, detti procedimenti – che consentono modalità più agevoli di affidamento anche nel superamento di qualsiasi confronto concorrenziale – possono avere, ove non adeguatamente disciplinate e circoscritte, anche effetti negativi sul mercato53. Una interessante, seppur datata, disamina degli istituti in esame, che coglie – ad avviso di chi scrive – la ratio della normativa in generale, è stata data dalla Corte dei conti, la quale ha rilevato causa remota intesa come presupposto indefettibile per l’applicazione di tali affidamenti sia «un grado di urgenza più pressante di quello richiesto per il ricorso all’ordinaria trattativa privata», vale a dire che deve versarsi in una situazione di emergenza in cui sussista la necessità di adottare «con immediatezza misure di pronto intervento per porre riparo a un danno improvviso, che siano incompatibili con gli adempimenti occorrenti per la trattativa privata» (Corte dei conti, sez. controggettivo o scopo ulteriore., n. 39/1992)54. Tali procedimenti, pertanto, sono passibili di far emergere trovare soluzioni più stabili, quali contratti quadro di forniture e servizi aggiudicati tramite procedure regolari (comprese quelle accelerate)».

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Considerazioni finali. Quello delle procedure exle potenzialità applicative dei risultati della scienza, sono in grado, tra esperienze di successo e fallimenti, di combinare capacità tecniche, risorse umane e finanziarie, competenze interdisciplinari, conoscenze dei mercati ecc., al fine di sviluppare quei prodotti e servizi che entreranno nella vita di milioni di persone. arttEd è proprio la grande mobilitazione generata da tale sforzo innovativo ad impattare in modo determinante sul lavoro, generandolo, trasformandolo ed elidendolo nello stesso tempo. 63 La Xxxxxxx individua quattro tappe attraverso le quali gli output della scienza vengono generalmente tradotti nella pratica quotidiana: invenzione, decisione, produzione e 163 del Codice rappresenta un sistema di affidamento dei contratti pubblici alternativo all’ordinario regime dell’evidenza pubblica consumo. Dopo che la Scienza ha aperto nuove strade (invenzione) e che si giustifica proprio per la eccezionalità e la specificità del contesto che ha dato luogo a tale tipologia di procedura. In meritoi decision makers hanno determinato i prodotti ed i servizi APPENDICE da sviluppare (decisione), la legislazione comunitaria ha sempre cercato produzione può avvenire oggi in luoghi molto distanti da quelli nei quali sono avvenute le fasi precedenti, così come il consumo. La conseguenza è che si è ormai giunti ad una nuova suddivisione geografica globale wuwswo .paierri.sitonale per Xxxxxxxx Xxxxxxx - UNIONCAMERE GiuseRpipceercSaaelodnInianoPviaazzizoaneSRaellsupsotniosa2b1ile0i0n1I8ta7liRa >om5a3 REPORT RICERCA ED INNOVAZIONE RESPONSABILE IN ITALIA nella quale alcuni Paesi si sono specializzati nelle attività scientifiche e di porre dei precisi limiti all’utilizzo delle procedure de quaricerca, proprio per il loro potenziale “distorsivo” altri in quelle di sviluppo di talune innovazioni, altri nella produzione di beni (tipicamente quelli con mano d’opera a basso costo), altri nel mero consumo. Tale modello spiega molto efficacemente come tale disarticolazione spazio-temporale possa produrre gli enormi impatti sul mondo del principio della concorrenza. Questionelavoro ai quali stiamo assistendo e, quest’ultimaindirettamente, affrontata a più riprese dai giudici amministrativi nazionali, i quali hanno evidenziato con estrema chiarezza che tali moduli procedurali «possono mette in concreto determinare abusi in danno di alcuni operatori economici alterandosi il gioco della concorrenza e violandosi conseguentemente il principio (ex art. 97 Cost.) di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa» (Cons. St., sez. V, 28 gennaio 2016, n. 760; in termini, Id., sez. V, 25 novembre 2014, n. 65 e Id., sez. III, 12 settembre 2014 n. 4661)52. Pertanto, detti procedimenti – che consentono modalità più agevoli di affidamento anche nel superamento di qualsiasi confronto concorrenziale – possono avere, ove non adeguatamente disciplinate e circoscritte, anche effetti negativi sul mercato53. Una interessante, seppur datata, disamina degli istituti in esame, che coglie – ad avviso di chi scrive – la ratio della normativa in generale, è stata data dalla Corte dei conti, la quale ha rilevato come presupposto indefettibile per l’applicazione di tali affidamenti sia «un grado di urgenza più pressante di quello richiesto per il ricorso all’ordinaria trattativa privata», vale a dire che deve versarsi in una situazione di emergenza in cui sussista luce la necessità di adottare «con immediatezza misure di pronto intervento per porre riparo una governance a un danno improvvisolivello globale del fenomeno. Ma se è vero, come è vero, che siano incompatibili il propulsore fondamentale del ciclo innovativo è costituito dall’impresa, sempre più spesso globalizzata, mentre assistiamo ad una progressiva crisi di autorità delle istituzioni sovranazionali che hanno il compito di affrontare il fenomeno nella sua complessità, allora ciò significa che l’impresa può costituire (senza nulla togliere al ruolo delle istituzioni sovranazionali che avranno il compito - probabilmente in tempi più lunghi - di creare l’ambiente migliore possibile per governare il fenomeno) il luogo più idoneo dal quale intraprendere un percorso volto a facilitare la transizione verso un modello culturale del lavoro che superi le contrapposizioni ed i luoghi comuni ereditati dal periodo della rivoluzione industriale. Dal lato pratico appare più che sensato domandarsi se, e come, l’impresa possa agire concretamente per governare l’impatto dell’innovazione sul lavoro, ed è esattamente questo ciò che cercheremo di mettere a fuoco con la presente riflessione. Il sociologo Xxxxxxxx Xx Xxxx, nella sua recente pubblicazione “Il lavoro nel XXI secolo”, dopo aver descritto le trasformazioni avvenute nella società, traccia un identikit del lavoro postindustriale del quale i tratti principali sono costituiti dal fatto che le macchine, i robot, gli adempimenti occorrenti algoritmi ecc., assorbiranno sempre più il lavoro ripetitivo, mentre ai lavoratori resterà il monopolio del lavoro “ideativo”, lasciando loro più tempo per la trattativa privata» sfera dello sviluppo personale, famigliare e culturale, ovvero a quello che Xx Xxxx definisce come “ozio attivo, cioè la facoltà tutta umana di introspezione, ideazione, produzione creativa, riproduzione vitale, gioco inventivo”. Ma le trasformazioni che De Masi analizza nella sua opera sono enormemente più varie e complesse e non è certamente questa la sede per riassumerle; ci basterà ricordare che esse attengono alla storia della società preindustriale e di quella industriale, per sfociare negli scenari che caratterizzano la società postindustriale nelle sue molteplici evoluzioni per quel che riguarda l’ecologia, la longevità, l’androginia, la tecnologia, l’ubiquità, l’economia, il tempo libero, l’etica, l’estetica, la cultura. Non v’è ombra di dubbio sul fatto che, per far fronte a tale complessità al fine di garantire un rapporto virtuoso tra lavoro e tempo libero (Corte non è retorica o cerchiobottismo il non chiamarla disoccupazione), occorreranno tanto azioni di tipo sistemico, quanto azioni di tipo operativo, queste ultime individuabili ed applicabili direttamente da parte degli attori economici e sociali, le imprese - quali soggetti privati propulsori dell’innovazione - in primis. Airi - Associazione Italiana per la Ricerca Industriale. Tutti i diritti riservati. Documentazione riservata ad 5u4so<peRricseorncaa leedpInenr oGviauzsioenpepeReSspaolonnsaiabi-leUinNIItOalNiaCAMERE Xxxxxxxx Xxxxxxx Piazza Sallustio 21 000x00xxX.xxxxxxx.xx Lasciando quindi il terreno degli approcci sistemici alle competenze dei conti, sez. contr., n. 39/1992)54. Tali procedimenti, pertanto, sono passibili di far emergere trovare soluzioni più stabilisoggetti politici ed istituzionali, quali contratti quadro possono essere idee di forniture e servizi aggiudicati tramite procedure regolari (comprese quelle accelerate)»approcci utilizzabili su base volontaria dalle imprese? Vediamone alcune.

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Considerazioni finali. Quello delle procedure exCome anticipato in premessa, con le sentenze nn. artt898/19, 1200/19, 1201/19, 1653/19 e 28314/19 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno senz’altro contribuito a li- mitare l’utilizzo in senso opportu- xxxxxxx della disciplina prevista a tutela dell’investitore dall’art. 63 23 T.U.F., evitando così che la nullità del contratto quadro possa pre- giudicare in modo ingiustificato gli interessi dell’intermediario. Inoltre, e 163 del Codice rappresenta un sistema per quanto riguarda in particolare la questione decisa con la sentenza 28314/19, il criterio per valutare se l’azione di affidamento dei contratti pubblici alternativo all’ordinario regime dell’evidenza pubblica e che si giustifica proprio per la eccezionalità e la specificità del contesto che ha dato luogo a tale tipologia di procedura. In merito, la legislazione comunitaria ha sempre cercato di porre dei precisi limiti all’utilizzo delle procedure de qua, proprio per il loro potenziale “distorsivo” del principio della concorrenza. Questione, quest’ultima, affrontata a più riprese dai giudici amministrativi nazionali, i quali hanno evidenziato con estrema chiarezza che tali moduli procedurali «possono nullità svolta in concreto determinare abusi in danno di alcuni operatori economici alterandosi il gioco della concorrenza e violandosi conseguentemente il principio (ex art. 97 Cost.) di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa» (Cons. St., sez. V, 28 gennaio 2016, n. 760; in termini, Id., sez. V, 25 novembre 2014, n. 65 e Id., sez. III, 12 settembre 2014 n. 4661)52. Pertanto, detti procedimenti modo selettivo debba essere con- siderata contraria alla buona fede oggettiva che consentono modalità più agevoli di affidamento anche nel superamento di qualsiasi confronto concorrenziale – possono avere, ove non adeguatamente disciplinate e circoscritte, anche effetti negativi sul mercato53. Una interessante, seppur datata, disamina degli istituti in esame, che coglie – ad avviso di chi scrive – la ratio della normativa in generale, è stata data dalla Corte dei conti, la quale ha rilevato come presupposto indefettibile per l’applicazione di tali affidamenti sia «un grado di urgenza più pressante di quello richiesto per il ricorso all’ordinaria trattativa privata», vale a dire che deve versarsi in una situazione il risultato complessivo delle operazioni d’investimento effettuate sulla base del contratto quadro nullo, - ha il pregio di emergenza essere un dato og- gettivo, non soggetto quindi a valutazioni discrezionali. Tale criterio non è neppure di dif- ficile dimostrazione, come po- trebbe essere invece il dolo dell’investitore nel caso in cui sussista si dovesse dare rilievo alla buona fede soggettiva al fine di con- temperare gli interessi delle par- ti. L’eccezione dell’intermediario diretta a limitare la necessità pretesa dell’investitore dovrà in ogni caso essere oggetto di adottare «un’allegazione articolata e specifica al momento della sua costituzione in giudizio, nonché di prova documentale e eventualmente di una successiva consulenza tecnica d’ufficio di natura contabile nel corso del giudizio. È interessante infine notare che diverse considerazioni svolte dal- le Sezioni Unite nelle sentenze sopra richiamate non riguardano unicamente il caso specifico dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento di cui all’art. 23 T.U.F., ma più in gene- rale anche altre ipotesi di disci- plina speciale a tutela della parte “debole” del rapporto tramite la previsione di casi di nullità di pro- tezione (come ad es. è previsto dall’art. 117 T.U.B.). Anche se la particolarità dei con- tratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, dovuta all’esistenza del contratto quadro a monte, sulla base del quale so- no poi eseguiti gli ordini di inve- stimento, rende specialmente rie- levanti i principi affermati dalle Sezioni Unite con immediatezza misure di pronto intervento per porre riparo a un danno improvviso, che siano incompatibili con gli adempimenti occorrenti per la trattativa privata» (Corte dei conti, sez. contrsentenza n. 28314/19 soprattutto in questo settore., n. 39/1992)54. Tali procedimenti, pertanto, sono passibili di far emergere trovare soluzioni più stabili, quali contratti quadro di forniture e servizi aggiudicati tramite procedure regolari (comprese quelle accelerate)».

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Considerazioni finali. Quello Nel 1988 un notaio scriveva su una delle procedure exriviste di settore che “il divieto dei patti successori costituisce il più diretto ostacolo ad un più libero esplicarsi dell'autonomia privata”e, dopo averlo esaminato nei suoi contenuti, poneva“l'opera del notaio, quale mediatore ed interprete delle istanze sociali e dei principi normativi”, concludendo “nell'auspicio di una riforma normativa che tenesse in debito conto le esigenze sociali emerse e fornisse uno strumento efficace al notaio, al fine di garantire la certezza dei risultati giuridici che le parti si propongono”74. arttNel novembre del 2007 il Xxxx. 63 Xxxxxxx Xxxxxxx, in una lezione sull'introduzione al diritto comparato tenutasi a Venezia, riguardo ai nuovi trends legislativi affermava che il divieto di cui all'articolo 458 del codice civile “non avrebbe superato il 2010...”. Sono stati spesi fiumi d'inchiostro, il divieto non e' stato abrogato, ma uno strumento in più (o più strumenti) e' stato apprestato, forse, sarebbe il caso di provare almeno ad usarlo. IL tanto deprecato testamento75 e' di recente stato oggetto di attente riflessioni in merito alle problematiche allo stesso ricollegate sul tema del “fine vita”, che meriterebbero di essere sviluppate in un lavoro autonomo, dalle quali, tuttavia, mi permetto di carpire, degli spunti offerti dagli operatori del diritto sul campo 76. Nella tanto auspicata prospettiva di innovazione del nostro ordinamento, laddove il nostro legislatore ci appresta diversi e 163 del Codice rappresenta un sistema di affidamento dei contratti pubblici alternativo all’ordinario regime dell’evidenza pubblica e nuovi strumenti, e' necessario raccordare il fatto che si giustifica proprio per la eccezionalità e la specificità del contesto che ha dato luogo a tale tipologia di procedura. In meritoil privato, la legislazione comunitaria l'uomo della strada, ha sempre cercato più bisogno d'informazione, di porre conoscere cioè' le opportunità' delle quali può' valersi per trovare delle soluzioni idonee ai suoi interessi, per fare degli esempi le possibilità' di ricorrere all'istituto dell'amministratore di sostegno, figura di 74 X. Xxxxx, IL problema dei precisi limiti all’utilizzo patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma, in Rivista del Notariato, 1988, pag. 1246 e ss.;‌ 75 A. Palazzo, Istituti alternativi al testamento, p. 4 ss.; 76 X.X.Xxxxx, R. Onano e aa.vv. “Il testamento di vita e il ritorno delle procedure de quaautonomie”, proprio Atti del Convegno tenutosi a Cagliari il 23 e 24 gennaio 2004, Notariato, Rassegna sistematica di diritto e tecniche contrattuali, Quaderni, 2005 Ipsoa. recente introduzione, ovvero al patto di famiglia e al trust. Corollario di questo pensiero e' che gli operatori del diritto, avvocati e notai in particolare, devono proporre per primi le innovazioni apprestate dal legislatore fra il loro potenziale “distorsivo” del principio della concorrenza. Questioneventaglio di soluzioni percorribili, quest’ultimaladdove così non fosse, affrontata a come aimè accade sempre più riprese dai giudici amministrativi nazionalispesso, i quali hanno evidenziato con estrema chiarezza che tali moduli procedurali «possono in concreto determinare abusi in danno si corre il rischio di alcuni operatori economici alterandosi il gioco della concorrenza e violandosi conseguentemente il principio (ex art. 97 Costfare pura demagogia.) di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa» (Cons. St., sez. V, 28 gennaio 2016, n. 760; in termini, Id., sez. V, 25 novembre 2014, n. 65 e Id., sez. III, 12 settembre 2014 n. 4661)52. Pertanto, detti procedimenti – che consentono modalità più agevoli di affidamento anche nel superamento di qualsiasi confronto concorrenziale – possono avere, ove non adeguatamente disciplinate e circoscritte, anche effetti negativi sul mercato53. Una interessante, seppur datata, disamina degli istituti in esame, che coglie – ad avviso di chi scrive – la ratio della normativa in generale, è stata data dalla Corte dei conti, la quale ha rilevato come presupposto indefettibile per l’applicazione di tali affidamenti sia «un grado di urgenza più pressante di quello richiesto per il ricorso all’ordinaria trattativa privata», vale a dire che deve versarsi in una situazione di emergenza in cui sussista la necessità di adottare «con immediatezza misure di pronto intervento per porre riparo a un danno improvviso, che siano incompatibili con gli adempimenti occorrenti per la trattativa privata» (Corte dei conti, sez. contr., n. 39/1992)54. Tali procedimenti, pertanto, sono passibili di far emergere trovare soluzioni più stabili, quali contratti quadro di forniture e servizi aggiudicati tramite procedure regolari (comprese quelle accelerate)».

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Considerazioni finali. Quello L’iscrizione, ai sensi dell’art. 522 della Legge n. 4.886/65, ai Consigli Regionali dei Rappresentanti Commerciali (Consigli che, a loro volta, sono subordinati al Consiglio Federale) e lo svolgimento dell’attività di rappresentanza in modo abituale, determinano l’applicazione delle procedure exdisposizioni della Legge n. 4.886/65 al soggetto iscritto, indipendentemente dalla concreta 22 Art. artt5 L. 4886/65, traduzione a cura dei redattori: “La remunerazione come mediatore di affari è dovuta unicamente al Rappresentante Commerciale regolarmente iscritto”. 63 attività svolta, sia essa ascrivibile all’agenzia o alla distribuzione o alle altre figure contrattuali cui la legge citata si applica. Si viene, in tal modo, a creare un vero e 163 proprio micro-sistema giuridico, nel quale le disposizioni codicistiche vengono applicate in via sussidiaria. In tale micro-sistema, la legge speciale attribuisce al Rappresentante solo alcuni diritti primari, che, a seguito della recente riforma del Codice rappresenta un sistema di affidamento dei contratti pubblici alternativo all’ordinario regime dell’evidenza pubblica e Civile brasiliano, dovranno venire armonizzati con le disposizioni innovate che si giustifica proprio verranno a colmare le lacune eventualmente presenti nella legge speciale In ogni caso, è bene ricordare come le disposizioni del Codice siano derogabili dalle parti mediante accordo. Diversamente da quanto previsto dalla legge speciale per la eccezionalità Representação Comercial, gli agenti e i distributori non devono essere iscritti ad albi o registri speciali né, tanto meno avere qualifiche o prerogative particolari, ma potranno essere persone fisiche o giuridiche alle quali si applicheranno in via principale le disposizioni codicistiche. Le distinzioni tra le singole figure, da effettuarsi caso per caso, si baseranno sull’attività concretamente svolta, di modo che, ad esempio, se un soggetto acquista i beni dal produttore o dal fornitore e li rivende, attenendosi alle clausole di esclusività e di area geografica, sarà un distributore, escludendosi la possibilità di venire considerato rappresentante. In attesa di una più specifica definizione ad opera del legislatore, gli interpreti, gli operatori del diritto e gli imprenditori si trovano di fronte ad una vera e propria “babele” terminologica e normativa, che solo la prassi contrattuale e la specificità del contesto che ha dato luogo consolidazione della giurisprudenza può eventualmente aiutare a tale tipologia di procedurachiarire. In merito, la legislazione comunitaria ha sempre cercato di porre dei precisi limiti all’utilizzo delle procedure de qua, proprio per il loro potenziale “distorsivo” del principio della concorrenza. Questione, quest’ultima, affrontata a più riprese dai giudici amministrativi nazionali, i quali hanno evidenziato con estrema chiarezza che tali moduli procedurali «possono in concreto determinare abusi in danno di alcuni operatori economici alterandosi il gioco della concorrenza e violandosi conseguentemente il principio (ex art. 97 Cost.) di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa» (Cons. St., sez. V, 28 gennaio 2016, n. 760; in termini, Id., sez. V, 25 novembre 2014, n. 65 e Id., sez. III, 12 settembre 2014 n. 4661)52. Pertanto, detti procedimenti – che consentono modalità più agevoli di affidamento anche nel superamento di qualsiasi confronto concorrenziale – possono avere, ove non adeguatamente disciplinate e circoscritte, anche effetti negativi sul mercato53. Una interessante, seppur datata, disamina degli istituti in esame, che coglie – ad avviso di chi scrive – la ratio della normativa in generale, è stata data dalla Corte dei conti, la quale ha rilevato come presupposto indefettibile per l’applicazione di tali affidamenti sia «un grado di urgenza più pressante di quello richiesto per il ricorso all’ordinaria trattativa privata», vale a dire che deve versarsi in una situazione di emergenza in cui sussista la necessità di adottare «con immediatezza misure di pronto intervento per porre riparo a un danno improvviso, che siano incompatibili con gli adempimenti occorrenti per la trattativa privata» (Corte dei conti, sez. contr., n. 39/1992)54. Tali procedimenti, pertanto, sono passibili di far emergere trovare soluzioni più stabili, quali contratti quadro di forniture e servizi aggiudicati tramite procedure regolari (comprese quelle accelerate)».Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

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Considerazioni finali. Quello delle procedure ex. artt. 63 e 163 del Codice rappresenta un sistema di affidamento dei contratti pubblici alternativo all’ordinario regime dell’evidenza pubblica e L’anno che si giustifica proprio è concluso ha messo a dura prova la tenuta fisica ed emotiva dei magistrati, togati ed onorari, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria del distretto ed a loro va un sincero ringraziamento per la eccezionalità e la specificità del contesto dedizione lavorativa. Così come un plauso va rivolto alle forze dell’ordine che ha dato luogo a tale tipologia di procedura. In merito, la legislazione comunitaria ha sempre cercato di porre dei precisi limiti all’utilizzo delle procedure de qua, proprio per hanno dovuto svolgere il loro potenziale “distorsivo” del principio della concorrenza. Questione, quest’ultima, affrontata a più riprese dai giudici amministrativi nazionali, i quali hanno evidenziato con estrema chiarezza che tali moduli procedurali «possono in concreto determinare abusi in danno di alcuni operatori economici alterandosi il gioco della concorrenza e violandosi conseguentemente il principio (ex art. 97 Cost.) di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa» (Cons. St., sez. V, 28 gennaio 2016, n. 760; in termini, Id., sez. V, 25 novembre 2014, n. 65 e Id., sez. III, 12 settembre 2014 n. 4661)52. Pertanto, detti procedimenti – che consentono modalità più agevoli di affidamento anche nel superamento di qualsiasi confronto concorrenziale – possono avere, ove non adeguatamente disciplinate e circoscritte, anche effetti negativi sul mercato53. Una interessante, seppur datata, disamina degli istituti in esame, che coglie – ad avviso di chi scrive – la ratio della normativa in generale, è stata data dalla Corte dei conti, la quale ha rilevato come presupposto indefettibile per l’applicazione di tali affidamenti sia «un grado di urgenza più pressante di quello richiesto per il ricorso all’ordinaria trattativa privata», vale a dire che deve versarsi compito in una situazione assolutamente imprevista e dalle insidie occulte. In particolare, va segnalata l’attività della magistratura onoraria che ha svolto un compito essenziale per la celebrazione dei processi monocratici di primo grado, anche in momenti di assoluta emergenza in cui sussista sanitaria. Un ringraziamento sentito nei confronti del personale amministrativo e dei colleghi della Procura Generale, con un affettuoso augurio al xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx che nel 2019 ha cessato dall’Ordine Giudiziario. La crisi pandemica ha acuito le carenze degli uffici giudiziari meno organizzati e reso evidente la necessità di adottare «soluzioni organizzative flessibili, frutto di un lavoro di squadra. Va ribadito in sede di consuntivo l’assoluto rilievo dei numerosi provvedi- menti adottati da tutti gli uffici requirenti, sia da soli che congiuntamente ai correlati uffici giudicanti, dei protocolli organizzativi con immediatezza misure l’avvocatura, dell’interlocuzione con l’autorità sanitaria territorialmente competente, della digitalizzazione degli atti processuali e dell’automazione delle procedure. La crisi epidemica ha messo a rischio questa stessa cerimonia di pronto intervento inaugurazione dell’anno giudiziario. La sua celebrazione, pur con le forme imposte dall’emergenza, rappresenta sempre e comunque l’occasione per porre riparo a riflettere insieme sul senso del lavoro giudiziario nel distretto. Negli interventi di questi ultimi anni si è concentrata l’attenzione su alcuni profili che sembrano costituire un danno improvvisopatrimonio ormai comune della magistratura marchigiana. A cominciare dall’uso di un linguaggio giuridico adeguato ed idoneo alla materia trattata, che siano incompatibili con gli adempimenti occorrenti eviti ogni orpello inutilmente retorico, rispettoso dei soggetti coinvolti nelle vicende processuali. In argomento, la locale Struttura Territoriale della Scuola di Formazione ha opportunamente organizzato nel settembre 2019 un seminario dallo stimolante titolo “Tradizione e innovazione nel linguaggio giuridico: un equilibrio instabile”. In occasione dell’intervento dell’anno scorso si sono espresse delle conside- razioni sullo scopo della pena e del processo penale, sulla tutela della vittima in una dimensione di giustizia riparativa, nonché sulla funzione rieducativa della sanzione. In quella direzione la Corte d’Appello, il Tribunale di Sorveglianza e la Procura Generale unitamente al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria dell’Xxxxxx Xxxxxxx e Marche ed al Garante Regionale dei diritti della Persona della Regione Marche si sono attivati per la trattativa privata» stipula di un protocollo, sottoscritto lo scorso 20 novembre 2020, finalizzato al reinserimento sociale dei detenuti attraverso attività di pubblica utilità nell’ambito degli uffici giudiziari. In quella sede inaugurale, nessuno paventava la diffusione planetaria del virus. Il successivo decorso dell’epidemia, quella “malattia a tendenza sociale e assolu- tamente sgombra da pregiudizi”, secondo la sarcastica definizione del “Dizionario del diavolo” di Xxxxxxx Xxxxxx, ha costretto l’umanità ad una clausura sociale a cui non era da tempo abituata e che fa ancor più apprezzare l’insegnamento di Xxxxx Xxxxxxxxxxx secondo cui “la libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”. Appare evidente che la cura collettiva non può essere un perenne gesto immu- nologico di chiusura dal sociale, ma la guarigione impone l’ideazione di un nuovo senso di comunità, che superi il concetto di sangue e territorio per fondarsi sui valori della solidarietà e dell’uguaglianza. Come segnalato da Xxxxxxx Xxxxxxxx “forse mai come oggi nel corso di tutta la storia, assistiamo ad una crescita abnorme dell’esi- genza immunitaria. Essa è diventata il perno intorno al quale ruota tutta la nostra esperienza reale e simbolica, il punto d’incrocio di tutti i linguaggi – biologici, giuri- dici, politici, economici. Riguarda insieme il corpo individuale e il corpo collettivo, il corpo sociale e il corpo informatico, tutti in difesa contro i virus di vario genere che li attaccano o sembrano attaccarli. In questo modo l’equilibrio tra communitas e immunitas sembra spezzarsi a favore di quest’ultima”. Al diritto compete la funzione di armonizzare il passaggio collettivo da una mutazione forzata, coattivamente imposta dalla pandemia, ad una trasformazione condivisa, in cui ai diritti individuali della persona corrispondano i doveri di solida- rietà e di contribuzione al progresso materiale e spirituale della società. Con l’augurio finale che il prossimo anno si possa tornare ad una cerimonia in presenza. Chiedo che venga dichiarato aperto nel distretto delle Marche il nuovo anno giudiziario 2021. In ambito Penale e per i Giudici di pace i dati sono forniti alla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa direttamente dagli uffici mediate modelli di rilevazione trimestrali o semestrali previsti nell’ ambito del piano statistico nazionale predisposto dal SISTAN Per la restante parte del Civile i dati sono riferiti all’estrazione diretta dai registri informatizzati fornita dalla DGSTAT per le materie comprese nei regisri “SICID” (Contenzioso Civile, Lavoro, Volontaria Giurisdizione) e “SIECIC” (Esecuzioni e procedure Concorsuali/fallimentare). Tav. 1.1 A Movimento dei Procedimenti Civili e variazioni rispetto al periodo precedente - Tribunali e Corte di Appello Tav. 1.1 B Movimento dei contiProcedimenti Civili e variazioni rispetto al periodo precedente - Giudici di Pace Tav. 1.1 C Dettaglio materie escluse dal Movimento dei Procedimenti dei Tribunali Tav. 1.2 A Corte di Appello - Movimento dei Procedimenti Civili, sezdisaggregato per materia Tav. contr.1.2 B Tribunali Ordinari - Movimento dei Procedimenti Civili, n. 39/1992)54disaggregato per materia Tav. Tali procedimenti1.3 A dettaglio particolari materie di Xxxxx xx Xxxxxxx Xxx. 0.0 X dettaglio particolari materie dei tribunali ordinari Tav. 1.3 C dettaglio esecuzioni e procedure concorsuali dei tribunali ordinari Tav. 1.3 D dettaglio particolari materie dei Giudici di Pace Tav. 1.4 Procedimenti pendenti al 30 giugno 2016 per anno di iscrizione in Corte di Appello Tav. 1.5 Procedimenti pendenti al 30 giugno 2016 per anno di iscrizione in Tribunale Tav. 1.5 bis Procedimenti pendenti al 30 giugno 2016 (SIECIC) per anno di iscri- zione in Tribunale Tav. 1.6 Tribunale per i minorenni: procedimenti civili iscritti, pertantodefiniti e pendenti a fine periodo. Confronto con l’anno precedente Tav. 2.1 Procedimenti penali iscritti, sono passibili di far emergere trovare soluzioni più stabilidefiniti e pendenti a fine periodo, quali contratti quadro di forniture Confronto con l’anno precedente e servizi aggiudicati tramite procedure regolari (comprese quelle accelerate)».variazioni percentuali

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Samples: Corte Di Appello Di Ancona

Considerazioni finali. Quello delle procedure ex. artt. 63 e 163 del Codice rappresenta un sistema di affidamento dei contratti pubblici alternativo all’ordinario regime dell’evidenza pubblica e che si giustifica proprio per la eccezionalità e la specificità del contesto che ha dato luogo a tale tipologia di procedura. In meritoVenendo, ora, alla fattispecie concreta, la legislazione comunitaria ha sempre cercato decisione adottata dal Tribunale di porre dei precisi limiti all’utilizzo delle procedure de quaBergamo appare perfetta- mente in linea con gli orientamenti giurispruden- ziali (44) in materia di dolo omissivo. Diversamente dalla concezione di dolo che sembra prevalente nel diritto comune europeo, proprio per totalmente svincolata, come è stato detto in precedenza, dal requisito della macchinazione contestualizzante, la giurispru- denza italiana non concede autonoma rilevanza all’o- messa informazione, ma adotta, piuttosto, una soluzione analoga a quanto già fatto in precedenza in tema di mendacio. La reticenza, in particolare, deve inserirsi in un contesto più complesso, caratte- rizzato da malizia ed astuzia, idoneo, cioè, a determi- nare l’errore dell’altra parte. La valutazione di tali caratteristiche è compito esclusivo del giudice, il loro potenziale “distorsivo” quale deve far riferimento alle circostanze del principio della concorrenzacaso concreto, nonché alle qualità e alle condizioni sog- gettive dell’altra parte. QuestioneSolo in questo modo egli è in grado di comprendere se l’omessa informazione avrebbe sorpreso una persona di ordinaria diligenza, quest’ultima, affrontata a più riprese dai giudici amministrativi nazionali, i quali hanno evidenziato con estrema chiarezza visto e considerato che tali moduli procedurali «possono in concreto determinare abusi in danno di alcuni operatori economici alterandosi il gioco della concorrenza e violandosi conseguentemente il principio l’affidamento colpevole non può ricevere tutela (45). La parte promissaria acqui- rente aveva chiesto l’annullamento del contratto preliminare ex art. 97 Cost1439 c.c.) , o, quantomeno, il risar- cimento del danno in virtù dell’art. 1440 c.c., perché riteneva di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa» (Consessere stata ingannata dalla controparte circa le reali caratteristiche del terreno oggetto del contratto. St.Parte venditrice, sezin particolare, avrebbe sottaciuto dati rilevanti in materia di composizione morfo-geologica dei terreni. VTuttavia, 28 gennaio 2016, n. 760; in termini, Id., sez. V, 25 novembre 2014, n. 65 e Id., sez. III, 12 settembre 2014 n. 4661)52. Pertanto, detti procedimenti – che consentono modalità più agevoli di affidamento anche nel superamento di qualsiasi confronto concorrenziale – possono avere, ove non adeguatamente disciplinate e circoscritte, anche effetti negativi sul mercato53. Una interessante, seppur datata, disamina degli istituti in esame, che coglie – ad avviso di chi scrive – la ratio della normativa in generale, è stata data dalla Corte dei conti, la quale il Tribunale ha rilevato come presupposto indefettibile per l’applicazione di tali affidamenti sia «un grado di urgenza più pressante di quello richiesto per il ricorso all’ordinaria trattativa privata»queste dichiarazioni, vale in realtà, non rispondessero a dire che deve versarsi verità: la società venditrice aveva provato la conoscibilità delle peculiarità del terreno in una situazione di emergenza capo alla promissaria acquirente. In primis, que- st’ultima, nelle premesse del contratto preliminare si era dichiarata pienamente edotta in cui sussista la necessità di adottare «con immediatezza misure di pronto intervento per porre riparo a un danno improvvisorelazione al (43) X. Xxxxx, che siano incompatibili con gli adempimenti occorrenti per la trattativa privata» (Corte dei conti, sezop. contrcit., n. 39/1992)54. Tali procedimenti, pertanto, sono passibili di far emergere trovare soluzioni più stabili, quali contratti quadro di forniture e servizi aggiudicati tramite procedure regolari (comprese quelle accelerate)»cit.

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Samples: Contratto E Accordo: La Sintassi Degli Artt. 1321 E 1325 c.c. Nella Cornice Di Una c.d. “Euro Compatibilità”

Considerazioni finali. Quello Quanto evidenziato dalla Fondazione studi appa- re condivisibile. D’altro canto, va ricordato che il processo di stabilizzazione dell’art. 54 rappresen- ta una delle procedure ex. artt. 63 e 163 iniziative di un disegno più ampio del Codice rappresenta Governo finalizzato ad un sistema di affidamento maggior utilizzo dei contratti pubblici alternativo all’ordinario regime dell’evidenza pubblica di lavoro a tempo indeterminato, in- centivando le parti ad un processo di cambia- mento. Sarebbe, quindi, evidentemente incoeren- te sul piano sistematico, oltre che poco sostenibi- le sul piano giuridico per i motivi sopra descritti, negare l’esonero contributivo a chi si sia avvalso proprio del processo incentivante all’uopo previ- sto. Ad integrazione di quanto sostenuto, si ricorda anche che la circ. Inps n. 178/2015 (istruzioni in- tegrative per l’applicazione dell’esonero contri- butivo 2015, legge n. 190/2014) ha espressamen- te evidenziato - il che risulta sicuramente appli- Diritto & Pratica del Lavoro 10/2016 643 cabile anche per il nuovo esonero 2016, visto che le condizioni sono sostanzialmente quelle previste per le assunzioni nel 2015 - quanto se- gue: «l’incentivo spetta nel caso in cui nei sei mesi precedenti siano state svolte prestazioni la- vorative in forme giuridiche e che si giustifica proprio per la eccezionalità e la specificità contrattuali diver- se da quella del contesto che ha dato luogo contratto di lavoro subordinato a tale tipologia tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificati- vo: il rapporto di proceduralavoro a termine; il rapporto di collaborazione a progetto; lo svolgimento di atti- vità di natura professionale in forma autonoma; ecc.». In meritoCiò detto, in ogni caso, ed in assenza di un’espli- cita condivisione di tali assunti da parte degli en- ti preposti ai controlli, la legislazione comunitaria ha sempre cercato questione resta contro- versa, in quanto potrebbe essere eccepito dagli organi ispettivi che la stabilizzazione rappresenti il riconoscimento di porre dei precisi limiti all’utilizzo delle procedure de quaun precedente rapporto di la- voro subordinato (con estinzione degli illeciti amministrativi, proprio per il loro potenziale “distorsivo” del principio della concorrenza. Questionecontributivi e fiscali) precluden- do, quest’ultimaqualora lo stesso possa essere classificato a tempo indeterminato, affrontata a più riprese dai giudici amministrativi nazionali, i quali hanno evidenziato con estrema chiarezza che tali moduli procedurali «possono in concreto determinare abusi in danno di alcuni operatori economici alterandosi il gioco della concorrenza e violandosi conseguentemente il principio (ex art. 97 Cost.) di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa» (Cons. St., sez. V, 28 gennaio 2016, n. 760l’applicazione dell’esonero contributivo; in termini, Id., sez. V, 25 novembre 2014, n. 65 e Id., sez. III, 12 settembre 2014 n. 4661)52. Pertanto, detti procedimenti – che consentono modalità più agevoli di affidamento anche nel superamento di qualsiasi confronto concorrenziale – possono avere, ove non adeguatamente disciplinate e circoscritte, anche effetti negativi sul mercato53. Una interessante, seppur datata, disamina degli istituti in esame, che coglie – ad avviso di chi scrive – la ratio della normativa in generale, è stata data dalla Corte dei contial contrario, la quale ha rilevato come presupposto indefettibile per l’applicazione di tali affidamenti sia «sua classificazione a tempo determinato escluderebbe tale conclusio- ne, giustificando un grado di urgenza più pressante di quello richiesto per il ricorso all’ordinaria trattativa privata», vale a dire che deve versarsi in una situazione di emergenza in cui sussista la necessità di adottare «con immediatezza misure di pronto intervento per porre riparo a un danno improvviso, che siano incompatibili con gli adempimenti occorrenti per la trattativa privata» (Corte dei conti, sez. contrcumolo delle agevolazioni., n. 39/1992)54. Tali procedimenti, pertanto, sono passibili di far emergere trovare soluzioni più stabili, quali contratti quadro di forniture e servizi aggiudicati tramite procedure regolari (comprese quelle accelerate)».

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Considerazioni finali. Quello Dall’esame dell’andamento dell’appalto nel suo complesso si evince come la S.A., se pur nell’intento di operare per il buon fine delle procedure exopere, abbia attuato una conduzione dei lavori atipica, di fatto lesiva dei principi di concorrenzialità sottesi dal codice dei contratti. arttL’Amministrazione ha effettuato in corso d’opera modifiche progettuali non condivise con il progettista originario con il quale, peraltro, non ha mai avviato un contraddittorio per la contestazione degli errori progettuali accertati. 63 e 163 Ciò oltre che contravvenire alle regole del Codice rappresenta un sistema di affidamento codice dei contratti pubblici alternativo all’ordinario regime dell’evidenza pubblica è in palese difformità ai principi di imparzialità sottesi dalla legge 241/90; la S.A. ha affidato in via diretta numerose attività extracontrattuali alla medesima ditta detentrice del servizio di D.L. ampiamente superando il limite del 50% del valore economico del contratto principale; ha scorporato dall’appalto parti d’opera facenti parte integrante dello stesso che, frazionate, ha affidato poi in via diretta a singole ditte in assenza di un trasparente confronto concorrenziale. Tutto ciò considerato e che si giustifica proprio ritenuto: - l’appalto per la eccezionalità progettazione esecutiva delle opere è stato affidato con il criterio del xxxxxxx xxxxxxx, tale scelta, non è stata adeguatamente motivata e appare incongrua con la specificità del contesto che ha dato luogo a tale tipologia complessità dei lavori in appalto e con le altre scelte effettuate dall’Amministrazione per il medesimo lavoro. - Il progetto esecutivo posto in appalto è risultato gravato da errori ed incongruenze; al riguardo deve rilevarsi che, al di procedura. In meritolà della specifica procedura di verifica e validazione come prescritta dal Xxxxxx, la legislazione comunitaria ha sempre cercato stazione appaltante è tenuta ad effettuare, prima dell’avvio della gara d’appalto, ogni possibile controllo, riscontro e quant’altro ritenuto necessario al fine di porre in gara un progetto di cui abbia ragionevole certezza di eseguibilità. - La procedura di contestazione dell’errore progettuale alla ENGISERV è anomala poiché avvenuta in assenza di qualunque contraddittorio, e tardiva, poiché effettuata a valle di un processo di verifica ex post. - Sono stati affidati in via diretta alla società KREJ incarichi per importi superiori a 40.000 euro, in difformità ai dettami del codice dei precisi limiti all’utilizzo contratti. Si rileva altresì che sono stati affidati alla medesima ditta numerosi altri servizi, riferiti al medesimo appalto, il cui importo complessivo è risultato superiore al 50% dell’ importo del contratto originario, superando in tal modo il limite quantitativo prescritto dall’art. 57 comma 5a) del d.lgs 163/06. - Sono stati stralciati dall’appalto impianti e componenti che sono parte integrante dei lavori di realizzazione del complesso scolastico. Le suddette parti d’opera sono state altresì frazionate ed affidate con contrattazioni dirette a ditte specializzate in assenza di un reale confronto concorrenziale. Le criticità sopra rappresentate hanno causato incrementi di costo delle procedure de qua, proprio per il loro potenziale “distorsivo” opere e dilazioni temporali nella consegna delle stesse. Da mandato all’Xxxxxxx Xxxxxxxxx Lavori di trasmettere la presente Delibera al Comune di Taio nelle persone del principio Sindaco e del RUP dei lavori; nonché alla competente Procura della concorrenza. Questione, quest’ultima, affrontata a più riprese dai giudici amministrativi nazionali, i quali hanno evidenziato con estrema chiarezza che tali moduli procedurali «possono in concreto determinare abusi in danno di alcuni operatori economici alterandosi il gioco della concorrenza e violandosi conseguentemente il principio (ex art. 97 Cost.) di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa» (Cons. St., sez. V, 28 gennaio 2016, n. 760; in termini, Id., sez. V, 25 novembre 2014, n. 65 e Id., sez. III, 12 settembre 2014 n. 4661)52. Pertanto, detti procedimenti – che consentono modalità più agevoli di affidamento anche nel superamento di qualsiasi confronto concorrenziale – possono avere, ove non adeguatamente disciplinate e circoscritte, anche effetti negativi sul mercato53. Una interessante, seppur datata, disamina degli istituti in esame, che coglie – ad avviso di chi scrive – la ratio della normativa in generale, è stata data dalla Corte dei conti, la quale ha rilevato come presupposto indefettibile Conti per l’applicazione i profili di tali affidamenti sia «un grado di urgenza più pressante di quello richiesto per il ricorso all’ordinaria trattativa privata», vale a dire che deve versarsi in una situazione di emergenza in cui sussista la necessità di adottare «con immediatezza misure di pronto intervento per porre riparo a un danno improvviso, che siano incompatibili con gli adempimenti occorrenti per la trattativa privata» (Corte dei conti, sezpropria competenza. contrIl Presidente f.f., n. 39/1992)54. Tali procedimenti, pertanto, sono passibili di far emergere trovare soluzioni più stabili, quali contratti quadro di forniture e servizi aggiudicati tramite procedure regolari (comprese quelle accelerate)».

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Considerazioni finali. Quello a quasi completa parificazione dei poteri del giudice amministrativo nei due tipi di giudi- zio operata dalla legge n. 205/2000 - in ambi- to di poteri istruttori e di condanna al risarcimento del danno; questi ultimi esercitabili dal giudice am- ministrativo anche nella giurisdizione generale di le- gittimita` - ha portato la sostanziale omologazione delle procedure extutele offerte dall’uno e dall’altro giudice. arttAl giudice amministrativo sono stati attribuiti i medesi- mi poteri del giudice ordinario - anche in ambito cautelare - e l’oggetto del giudizio si e` spostato deci- samente dall’atto al rapporto. 63 e 163 L’oggetto del Codice rappresenta giudizio amministrativo deve essere il rap- porto tra le parti, in cui l’atto si pone solo in quanto manifestazione di volonta` di una delle due (quella pub- blica o solo formalmente privata). Cos`ı che appare inu- tile anche differenziare la giurisdizione generale di legit- timita` da quella esclusiva. Il termine esclusivo indica so- lo che il giudice amministrativo vi conosce, malgrado si tratti di diritti soggettivi, per effetto di apposita attribu- zione della materia da parte della legge. La constatazione e` oltre modo conseguente. Siamo in presenza di un sistema imperfetto, perfezionabile con una riforma costituzionale, anziche´ nel senso della ripar- tizione per materie della giurisdizione tra giudice ammi- nistrativo e giudice ordinario, in quello dell’attribuzione al primo di affidamento dei contratti pubblici alternativo all’ordinario regime dell’evidenza pubblica e che si giustifica proprio per la eccezionalità e la specificità del contesto che ha dato luogo a tale tipologia di procedura. In merito, la legislazione comunitaria ha sempre cercato di porre dei precisi limiti all’utilizzo delle procedure de qua, proprio per il loro potenziale “distorsivo” del principio della concorrenza. Questione, quest’ultima, affrontata a più riprese dai giudici amministrativi nazionali, i quali hanno evidenziato con estrema chiarezza che tali moduli procedurali «possono in concreto determinare abusi in danno di alcuni operatori economici alterandosi il gioco della concorrenza e violandosi conseguentemente il principio (ex art. 97 Cost.) di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa» (Cons. St., sez. V, 28 gennaio 2016, n. 760; in termini, Id., sez. V, 25 novembre 2014, n. 65 e Id., sez. III, 12 settembre 2014 n. 4661)52. Pertanto, detti procedimenti – che consentono modalità più agevoli di affidamento anche nel superamento di qualsiasi confronto concorrenziale – possono avere, ove non adeguatamente disciplinate e circoscritte, anche effetti negativi sul mercato53. Una interessante, seppur datata, disamina degli istituti in esame, che coglie – ad avviso di chi scrive – la ratio della normativa in generale, è stata data dalla Corte dei conti, la quale ha rilevato come presupposto indefettibile per l’applicazione di tali affidamenti sia «un grado di urgenza più pressante di quello richiesto per il ricorso all’ordinaria trattativa privata», vale a dire che deve versarsi in una situazione di emergenza tutte le controversie in cui sussista la necessità sia parte una re meramente esemplificativo dell’elencazione delle controversie di adottare «con immediatezza misure di pronto intervento per porre riparo a un danno improvvisocui al comma 2 dell’art. 33 del D.Lgs. n. 80/1998 - come sostituito dall’art. 7, che siano incompatibili con gli adempimenti occorrenti per la trattativa privata» (Corte dei conticomma 1, sezlett. contr.a), n. 39/1992)54. Tali procedimenti, pertanto, sono passibili di far emergere trovare soluzioni più stabili, quali contratti quadro di forniture e servizi aggiudicati tramite procedure regolari (comprese quelle accelerate)».Nota:

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