Consultazione. 9.1 Su iniziativa datoriale ovvero – all’esito della superiore procedura d’informazione (laddove la stessa interessi una delle materie sotto indicate) – su iniziativa sindacale, può essere avviata la procedura di consultazione. 9.2 La consultazione consiste in una preventiva interlocuzione verbale o scritta, mediante la quale le Parti possono realizzare fasi di collaborazione e possibile convergenza sulle seguenti tematiche (oltre che in ogni altro caso previsto dal presente contratto): 1. salute e sicurezza del lavoro; 2. pari opportunità; 3. qualità dei servizi; 4. introduzione di nuove tecnologie, con rilevante impatto sull’organizzazione del lavoro; 5. monitoraggio su straordinario, orario supplementare, telelavoro; 6. programmi di sviluppo occupazionale; 7. stanziamenti e modalità attuative delle proposte formative di cui all’art. 17. 9.3 La procedura di consultazione non può durare complessivamente più di 30 (trenta) giorni dalla prima riunione tra le Parti. 9.4 Trascorso tale periodo senza che sia intervenuta un’intesa, le Parti recuperano completa autonomia decisionale; nel corso dello stesso, le Parti si astengono da forme di azione diretta e/o iniziativa unilaterale. 9.5 Nelle materie d’interesse, la procedura di consultazione coinvolge, ove possibile, il rappresentante per la sicurezza, di cui agli artt. 18 e ss., d.lgs. 626/94.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Consultazione. 9.1 Su iniziativa datoriale ovvero – all’esito 1. La consultazione è attivata prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed è facoltativa. Essa si svolge, invece, obbligatoriamente sulle seguenti materie e con i soggetti di seguito indicati:
1) soggetti sindacali di cui all’art.. 9, comma 1 (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa):
a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale delle procedure disciplinari sino all’entrata in vigore della superiore procedura d’informazione disciplina inerente i collegi di conciliazione ed arbitrato di cui all’art.. 69 (laddove la stessa interessi una delle materie sotto indicateProcedure di conciliazione e arbitrato) – su iniziativa sindacale, può essere avviata la procedura di consultazionedel presente CCNL.
9.2 La consultazione consiste in una preventiva interlocuzione verbale o scrittac) elevazione del contingente massimo dei posti da trasformare da tempo pieno a tempo parziale di cui alle norme specifiche secondo il rinvio operato dall’art.98, mediante la quale le Parti possono realizzare fasi di collaborazione e possibile convergenza sulle seguenti tematiche comma 1 (oltre che in ogni altro caso previsto dal presente contratto):
1. salute e sicurezza del lavorodisposizioni transitorie);
2) i soggetti sindacali di cui all’art.. 9, comma 2 (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa):
a) organizzazione e disciplina dell’ufficio, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche.
2. pari opportunità;
3. qualità dei servizi;
4. introduzione di nuove tecnologieE’, con rilevante impatto sull’organizzazione inoltre, prevista la consultazione del lavoro;
5. monitoraggio su straordinario, orario supplementare, telelavoro;
6. programmi di sviluppo occupazionale;
7. stanziamenti e modalità attuative delle proposte formative rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all’art. 1719 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
9.3 La procedura di consultazione non può durare complessivamente più di 30 (trenta) giorni dalla prima riunione tra le Parti.
9.4 Trascorso tale periodo senza che sia intervenuta un’intesa, le Parti recuperano completa autonomia decisionale; nel corso dello stesso, le Parti si astengono da forme di azione diretta e/o iniziativa unilaterale.
9.5 Nelle materie d’interesse, la procedura di consultazione coinvolge, ove possibile, il rappresentante per la sicurezza, di cui agli artt. 18 e ss., d.lgs. 626/94.
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Consultazione. 9.1 Su iniziativa datoriale ovvero – all’esito della superiore procedura d’informazione (laddove la stessa interessi una delle 0.Xx consultazione si svolge sulle materie sotto indicate) – su iniziativa sindacaleper le quali è prevista da disposizioni legislative, può essere avviata la procedura di consultazione.
9.2 La consultazione consiste in una preventiva interlocuzione verbale particolare dall’articolo 6 del D. Lgs. n. 29/1993, o scrittada norme contrattuali. In tali casi, mediante la quale le Parti possono realizzare fasi di collaborazione e possibile convergenza sulle seguenti tematiche (oltre che in ogni altro caso previsto dal presente contratto):
1. salute e sicurezza del lavoro;
2. pari opportunità;
3. qualità l’Amministrazione acquisisce il parere preventivo dei servizi;
4. introduzione di nuove tecnologie, con rilevante impatto sull’organizzazione del lavoro;
5. monitoraggio su straordinario, orario supplementare, telelavoro;
6. programmi di sviluppo occupazionale;
7. stanziamenti e modalità attuative delle proposte formative soggetti sindacali di cui all’art. 17.9, senza particolari formalità e con modalità tali da facilitarne l’espressione. Le amministrazioni stesse registreranno formalmente date delle consultazioni e soggetti sindacali consultati. 0.Xx consultazione si svolge in particolare sulle materie attinenti la prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con il rappresentante per tali materie, anche al fine di assicurare l’attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni, nonché del decreto interministeriale del 5/8/1998, n. 363. 0.Xx consultazione si svolge altresì sulle seguenti materie:
9.3 La procedura a) criteri generali sul contenuto e motivi dei contratti di consultazione non può durare complessivamente più fornitura di 30 (trentalavoro temporaneo;
b) giorni dalla prima riunione tra le Parti.
9.4 Trascorso tale periodo senza che sia intervenuta un’intesaprogrammazione triennale del fabbisogno di personale tecnico- amministrativo, le Parti recuperano completa autonomia decisionale; nel corso dello stesso, le Parti si astengono da forme di azione diretta fabbisogni quantitativi e/o iniziativa unilaterale.qualitativi derivanti dalla costituzione di nuove strutture;
9.5 Nelle materie d’interesse, la procedura c) criteri generali per il conferimento di consultazione coinvolge, ove possibile, il rappresentante per la sicurezza, mansioni superiori di cui agli arttall’art. 18 e ss., d.lgs24. 626/94.ART. 9 -
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Consultazione. 9.1 Su iniziativa datoriale ovvero – all’esito della superiore procedura d’informazione (laddove la stessa interessi una delle materie sotto indicate) – su iniziativa sindacale, può essere avviata la procedura di consultazione.
9.2 La consultazione consiste in una preventiva interlocuzione verbale o scritta, mediante la quale le Parti possono realizzare fasi di collaborazione e possibile convergenza sulle seguenti tematiche (oltre che in ogni altro caso previsto dal presente contratto):
1. salute e sicurezza del lavoro;
2. pari opportunità;
3. qualità dei servizi;
4. introduzione di nuove tecnologie, con rilevante impatto sull’organizzazione del lavoro;
5. monitoraggio su straordinario, orario supplementare, telelavoro;
6. programmi di sviluppo occupazionale;
7. stanziamenti e modalità attuative delle proposte formative di cui all’art. 17all’art.17.
9.3 La procedura di consultazione non può durare complessivamente più di 30 (trenta) giorni dalla prima riunione tra le Parti.
9.4 Trascorso tale periodo senza che sia intervenuta un’intesa, le Parti recuperano completa autonomia decisionale; nel corso dello stesso, le Parti si astengono da forme di azione diretta e/o iniziativa unilaterale.
9.5 Nelle materie d’interesse, la procedura di consultazione coinvolge, ove possibile, il rappresentante per la sicurezza, di cui agli artt. 18 e ss., d.lgs. 626/94.
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Consultazione. 9.1 Su iniziativa datoriale ovvero – all’esito della superiore procedura d’informazione (laddove Ulteriore forma di partecipazione, disciplinata sempre dall’art. 6, lett. C del CCNL 16/2/1999, è la stessa interessi una consultazione. Essa è normalmente facoltativa, ma assume carattere di obbligatorietà in relazione alle materie indicate all’art. 6, lett. C, comma 2 sub. B), che in ambito locale sono: ?? Organizzazione e disciplina degli uffici; ?? Consistenza e variazione delle materie sotto indicate) – su iniziativa sindacale, può essere avviata la procedura di consultazione.
9.2 dotazioni organiche; La consultazione consiste nell’audizione da parte dell’Amministrazione delle OOSS rappresentative e delle RSU che vengono sentite, “consultate appunto,” dall’Ente prima dell’adozione di taluni atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro. I citati soggetti sindacali, interpellati dall’Amministrazione, formulano pareri non vincolanti per la stessa. Nei casi in una preventiva interlocuzione verbale o scrittacui è stata attivata la sopra menzionata forma di partecipazione, l’atto adottato successivamente alla stessa indicherà la previa audizione delle OOSS e della RSU, ad esempio mediante la quale formula “sentite le Parti possono realizzare fasi di collaborazione OOSS e possibile convergenza sulle seguenti tematiche (oltre che in ogni altro caso previsto dal presente contratto):
1. salute e sicurezza del lavoro;
2. pari opportunità;
3. qualità dei servizi;
4. introduzione di nuove tecnologie, con rilevante impatto sull’organizzazione del lavoro;
5. monitoraggio su straordinario, orario supplementare, telelavoro;
6. programmi di sviluppo occupazionale;
7. stanziamenti e modalità attuative delle proposte formative di cui all’art. 17la RSU”.
9.3 La procedura di consultazione non può durare complessivamente più di 30 (trenta) giorni dalla prima riunione tra le Parti.
9.4 Trascorso tale periodo senza che sia intervenuta un’intesa, le Parti recuperano completa autonomia decisionale; nel corso dello stesso, le Parti si astengono da forme di azione diretta e/o iniziativa unilaterale.
9.5 Nelle materie d’interesse, la procedura di consultazione coinvolge, ove possibile, il rappresentante per la sicurezza, di cui agli artt. 18 e ss., d.lgs. 626/94.
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Samples: Relazioni Sindacali
Consultazione. 9.1 Su iniziativa datoriale ovvero – all’esito della superiore procedura d’informazione (laddove In applicazione dell’art. 50, comma 1, lett. e) ed f) del D.Lgs. n. 81/2008, il Rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la stessa interessi una delle materie sotto indicate) – su iniziativa sindacale, documentazione ivi prevista per il più proficuo espletamento dell’incarico. Il Rappresentante può essere avviata la procedura consultare il documento di consultazione.
9.2 La consultazione consiste in una preventiva interlocuzione verbale o scritta, mediante la quale le Parti possono realizzare fasi di collaborazione e possibile convergenza sulle seguenti tematiche (oltre che in ogni altro caso previsto dal presente contratto):
1. salute e sicurezza del lavoro;
2. pari opportunità;
3. qualità valutazione dei servizi;
4. introduzione di nuove tecnologie, con rilevante impatto sull’organizzazione del lavoro;
5. monitoraggio su straordinario, orario supplementare, telelavoro;
6. programmi di sviluppo occupazionale;
7. stanziamenti e modalità attuative delle proposte formative rischi di cui all’art. 17.
9.3 La procedura , comma 1, lett. a), oppure il documento di consultazione non può durare complessivamente più autocertificazione ai sensi dell’art. 29, comma 5, e la relativa documentazione nonché l’eventuale documento di 30 valutazione dei rischi da interferenze (trenta) giorni dalla prima riunione tra le Parti.
9.4 Trascorso tale periodo senza che sia intervenuta un’intesaDUVRI). Il datore di lavoro, le Parti recuperano completa autonomia decisionale; nel corso in attuazione all’art. 50, del D. Lgs. n. 81/2008, consulta il Rappresen- tante dei lavoratori per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso, le Parti si astengono da forme di azione diretta e/o iniziativa unilaterale.
9.5 Nelle materie d’interesse, la procedura di consultazione coinvolge, ove possibile, il rappresentante . Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ricevute le notizie e le informazioni di cui agli arttal comma precedente, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto industriale, professionale e in materia di tutela dei dati. 18 Della consultazione potrà essere redatto un verbale. Il verbale della consultazione deve ri- portare le osservazioni e ssle proposte formulate dal Rappresentante per la sicurezza. Il Rap- presentante per la sicurezza, a conferma dell’avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa., d.lgs. 626/94.
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Consultazione. 9.1 Su iniziativa datoriale ovvero – all’esito In consultazione è possibile verificare lo stato di una domanda di un dato lavoratore. Cliccando sul dettaglio vengono visualizzati i dati della superiore procedura d’informazione (laddove domanda, quali la stessa interessi una composizione del nucleo familiare, eventuali segnalazioni di errori di compilazione ovvero, per le domande definite, la tabella ANF di appartenenza e l’importo massimo spettante mensile e giornaliero. Api Notizie PREVIDENZIALE Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 153/88, si osservano, per quanto non previsto dal citato articolo, le norme contenute nel Testo unico degli assegni familiari, approvato con il D.P.R. n. 797/1955 e ss.mm.ii., nonché le norme che, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, disciplinano i criteri delle materie sotto indicate) – su iniziativa sindacale, può essere avviata la procedura quote di consultazione.
9.2 La consultazione consiste in una preventiva interlocuzione verbale o scritta, mediante la quale le Parti possono realizzare fasi aggiunta di collaborazione famiglia e possibile convergenza sulle seguenti tematiche (oltre che in di ogni altro caso previsto dal presente contratto):
1trattamento di famiglia comunque denominato. salute e sicurezza del lavoro;
2. pari opportunità;
3. qualità dei servizi;
4. introduzione di nuove tecnologie, con rilevante impatto sull’organizzazione del lavoro;
5. monitoraggio su straordinario, orario supplementare, telelavoro;
6. programmi di sviluppo occupazionale;
7. stanziamenti e modalità attuative delle proposte formative di cui all’art. 17.
9.3 La procedura di consultazione non può durare complessivamente più di 30 (trenta) giorni dalla prima riunione tra le Parti.
9.4 Trascorso tale periodo senza che sia intervenuta un’intesa, le Parti recuperano completa autonomia decisionale; nel corso dello stesso, le Parti si astengono da forme di azione diretta e/o iniziativa unilaterale.
9.5 Nelle materie d’interesse, la procedura di consultazione coinvolgeConseguentemente, ove possibilela presentazione della domanda di assegno al nucleo familiare avvenga tramite il proprio datore di lavoro, il rappresentante per la sicurezza, si applicano le disposizioni di cui agli arttarticoli 38, 39 e 40 del D.P.R. n. 797/55, in merito agli adempimenti relativi alla documentazione richiesta. 18 La raccolta e ss.la custodia dei dati e delle informazioni trasmesse dal lavoratore all’atto della presentazione della domanda al datore saranno a cura di quest’ultimo, d.lgsil quale garantirà il rispetto delle norme sul Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 626/94.n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, adottando garanzie “sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti” dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679, e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. Rispetto alla versione illustrata con il messaggio n. 2815 del 24/07/2019 l’Utility è stata arricchita di nuove funzionalità per rendere più agevole il prelievo dei dati. In particolare:
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Samples: Contributi a Fondo Perduto