Common use of Contestazioni e penali Clause in Contracts

Contestazioni e penali. Il servizio sarà monitorato per tutta la sua durata dal personale tecnico dell'Amministrazione. Il Fornitore sarà, pertanto, sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione delle penali che vengono di seguito riportate: Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna ed eventuale installazione dei prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione del collaudo dei beni, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione delle attività di manutenzione correttiva (intervento di assistenza e le attività di ripristino del prodotto), consegna dell'eventuale muletto sostitutivo non vengano effettuati nei termini stabiliti nel presente CT, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad XXXXX Xxxxxx, o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini relativi alle scadenze del piano di manutenzione preventiva concordate con i referenti della Stazione Appaltante per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Inadempienze rispetto al Piano di Formazione concordato con la Stazione Appaltante, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Qualora il fermo macchina complessivo per interventi di manutenzione correttiva (manutenzione programmata esclusa) sia superiore ai 10 giorni lavorativi annui, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale; Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto attuativo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore massimo dei contratti attuativi, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. L'azienda contesta l'addebito all'appaltatore tramite PEC assegnando un termine congruo per la corretta esecuzione della prestazione e un termine non superiore a giorni 10 per ricevere le controdeduzioni. Entrambi i termini sono perentori e decorrono dalla data di trasmissione della contestazione. Le Aziende procedono all'applicazione della penale sia nell'ipotesi in cui le giustificazioni rese non siano considerate adeguate sia nella ipotesi in cui l'appaltatore non faccia pervenire giustificazioni. L'applicazione della penale non esonera l'appaltatore dalla esecuzione della prestazione a cui l'amministrazione abbia ancora interesse. Le penali potranno essere compensate con i pagamenti dovuti all'appaltatore ovvero mediante escussione parziale della cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. Sono fatte salve le ragioni dell’Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazioni di penali.

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Samples: Indizione Procedura Aperta Informatizzata

Contestazioni e penali. Il servizio sarà monitorato Qualora il Committente accertasse l’ inidoneità di una qualunque attività svolta dall’ Appaltatore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali previsti, richiederà all’ Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli per tutta la sua durata iscritto un termine perentorio che, in ogni caso, non potrà mai essere inferiore ai 3 giorni. L'appaltatore avrà titolo di rispondere nelle 24 ore successive alla contestazione. Qualora l’ Appaltatore non provvedesse entro il termine stabilito dal personale tecnico dell'Amministrazione. Il Fornitore saràCommittente a eliminare le deficienze rilevate, pertantoovvero le sue deduzioni non fossero accolte, sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione delle il Committente applicherà le penali che vengono come di seguito riportate: Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna ed eventuale installazione dei prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior dannomeglio indicate. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione AppaltanteResta precisato che le eventuali deficienze, a qualunque causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi dovute, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'esecuzione del collaudo dei beni, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura effettuare le riparazioni occorrenti. Ove le deficienze oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione delle attività di manutenzione correttiva (intervento di assistenza e le attività di ripristino del prodotto), consegna dell'eventuale muletto sostitutivo non vengano effettuati nei termini stabiliti nel presente CTsuddette penalità si protraessero in modo ritenuto intollerabile dal Committente, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno riservata a questo la facoltà di adottare il provvedimento di propria convenienza per mille) dell'importo contrattualemigliorare l andamento dei servizi, restando a carico dell’ Appaltatore le spese ed i danni conseguenti senza eccezione alcuna. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad XXXXX Xxxxxx, o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini relativi alle scadenze del piano di manutenzione preventiva concordate con i referenti della Stazione Appaltante per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Inadempienze rispetto al Piano di Formazione concordato con la Stazione Appaltante, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Qualora il fermo macchina complessivo per interventi di manutenzione correttiva (manutenzione programmata esclusa) sia superiore ai 10 giorni lavorativi annui, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale; Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto attuativo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore massimo dei contratti attuativi, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. L'azienda contesta l'addebito all'appaltatore tramite PEC assegnando un termine congruo per la corretta esecuzione della prestazione e un termine non superiore a giorni 10 per ricevere le controdeduzioni. Entrambi i termini sono perentori e decorrono dalla data di trasmissione della contestazione. Le Aziende procedono all'applicazione della penale sia nell'ipotesi in cui le giustificazioni rese non siano considerate adeguate sia nella ipotesi in cui l'appaltatore non faccia pervenire giustificazioni. L'applicazione L’ applicazione della penale non esonera l'appaltatore solleva l’ Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che l’ Appaltatore si è assunto con la stipulazione del Contratto di Appalto e che dovessero derivare dall’ incuria dello stesso Appaltatore. L ‘importo delle penalità per deficienze di servizio applicate dal Committente verrà detratto dal pagamento delle competenze dell’ Appaltatore relativa alla mensilità immediatamente successiva alla loro applicazione e/o saranno incamerate dal deposito cauzionale definitivo prestato dalla esecuzione ditta. In tale ultimo caso, l’applicazione della prestazione penale darà luogo all’incameramento della corrispondente quota dalla cauzione, con obbligo della ditta di provvedere alla sua reintegrazione entro 15 giorni. Le suddette penali saranno applicate separatamente ed i corrispondenti importi potranno essere cumulabili. Qualora, anche per cause di forza maggiore, non venissero erogate dall‘Appaltatore parte delle prestazioni contrattuali, accertata la deficienza in contraddittorio con l’ Azienda USL ed a prescindere dalle penali di cui l'amministrazione abbia ancora interessesopra, verrà apportata una corrispondente proporzionale riduzione dell’ importo contrattuale. Le penali potranno essere compensate sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi e fornitura di beni previste nel presente capitolato fatto salvo la richiesta da parte delle Aziende di maggiori danni. Le citate condizioni possono riferirsi a ritardo nello svolgimento delle attività e/o al mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità e/o documentazione e/o procedure attuative. Per mancato rispetto delle condizioni s’intende quello non giustificato e non sanato con i pagamenti dovuti all'appaltatore ovvero mediante escussione parziale della cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegratasospensioni o proroghe accordate dall’Amministrazione ed esclusivamente imputabile a cause dovute al soggetto appaltatore o da esso provocate. Sono fatte salve le ragioni dell’Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontàL’aggiudicatario, per inadempienze l’intera durata del contratto, dovrà effettuare una continua rilevazione dei livelli di servizio offerti e relative applicazioni produrre la documentazione in cui si evidenzia il rispetto o meno delle soglie degli SLA. Ad ogni livello di penali.servizio è collegato, per il mancato rispetto, la commisurazione di una penale, come di seguito riportato (tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa):

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Samples: Software Supply Agreement

Contestazioni e penali. Il L’AOB, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie pari all’1‰ del valore di ogni singolo contratto, in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del presente Capitolato. La sanzione sarà monitorato per tutta la sua durata dal personale tecnico dell'Amministrazioneapplicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta aggiudicataria, che devono pervenire entro 10 giorni dalla data di notifica della contestazione. Il Fornitore sarà, pertanto, sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione L’applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC, la quale dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata che vengono sarà contabilizzata in sede di seguito riportate: Per ogni giorno solare liquidazione delle fatture. In difetto l’AOB si rivarrà sulla cauzione definitiva. Si riporta di ritardoseguito, a titolo esemplificativo ma non imputabile alla Stazione Appaltanteesaustivo, un elenco d’inadempimenti che possono determinare l’applicazione della sanzione economica, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute: a) Mancato rispetto ai termini massimi stabiliti per la di modalità e tempi di consegna ed eventuale installazione dei prodotti delle forniture o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante mancata consegna totale o parziale degli stampati ordinati. Verrà applicata una penale pari all'1‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempimento; b) Difformità dei prodotti forniti, per caratteristiche, qualità o quantità, rispetto a quanto richiesto e descritto dal presente capitolato; c) Sopravvenienza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; d) Violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217; e) Subappalto e/o cessioni poste in essere in deroga a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, artt. 105 – 106; f) Cessione della Ditta, cessazione dell’attività, o ipotesi di concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di sanzioni o misure cautelari (uno es. sequestro o pignoramento) che inibiscano la capacità di contrarre con la Pubblica amministrazione; g) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda; h) Ingiustificata sospensione della fornitura; i) Ogni altra e ulteriore causa di risoluzione per mille) del corrispettivo la violazione della fornitura oggetto dell'inadempimento vigente normativa legislativa e regolamentare; In particolare, nelle ipotesi sub b), l’AOB – con comunicazione a mezzo PEC – richiede alla Ditta fornitrice l’immediato ritiro della merce a proprie spese e la sostituzione entro congruo termine; trovano applicazione le penali previste al sub a). La richiesta e/o del ritardoil pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Le penalità, fatto salvo i maggiori costi, e ogni altro onere a carico della Ditta aggiudicataria derivante dall’inadempimento, sono trattenute, senza l’obbligo di preventiva comunicazione, sulla cauzione definitiva o sull’importo dovuto all’appaltatore per le forniture già effettuate e sulle fatture già emesse. Non si fa luogo, in ogni caso, al pagamento delle successive fatture, finché la Ditta aggiudicataria inadempiente non provvede al pagamento di detti addebiti. È fatta salva la facoltà della Azienda appaltante di esperire ogni altra azione per il risarcimento del dell’eventuale maggior danno. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale della Ditta aggiudicataria riservandosi altresì la facoltà di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi acquisire i prodotti da altra Ditta, fermo restando in capo alla Ditta inadempiente l’addebito per l'esecuzione del collaudo dei benil’eventuale maggior costo, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno nonché per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione delle attività di manutenzione correttiva (intervento di assistenza onere e le attività di ripristino del prodotto), consegna dell'eventuale muletto sostitutivo non vengano effettuati nei termini stabiliti nel presente CT, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad XXXXX Xxxxxx, o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini relativi alle scadenze del piano di manutenzione preventiva concordate con i referenti della Stazione Appaltante per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Inadempienze rispetto al Piano di Formazione concordato con la Stazione Appaltante, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Qualora il fermo macchina complessivo per interventi di manutenzione correttiva (manutenzione programmata esclusa) sia superiore ai 10 giorni lavorativi annui, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale; Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto attuativo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore massimo dei contratti attuativi, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. L'azienda contesta l'addebito all'appaltatore tramite PEC assegnando un termine congruo per la corretta esecuzione della prestazione e un termine non superiore a giorni 10 per ricevere le controdeduzioni. Entrambi i termini sono perentori e decorrono dalla data di trasmissione della contestazione. Le Aziende procedono all'applicazione della penale sia nell'ipotesi in cui le giustificazioni rese non siano considerate adeguate sia nella ipotesi in cui l'appaltatore non faccia pervenire giustificazioni. L'applicazione della penale non esonera l'appaltatore dalla esecuzione della prestazione a cui l'amministrazione abbia ancora interesse. Le penali potranno essere compensate con i pagamenti dovuti all'appaltatore ovvero mediante escussione parziale della cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegratadanno ulteriore. Sono fatte salve le ragioni dell’Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazioni di penali.

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Samples: Fornitura Di Stampati

Contestazioni e penali. Il L’ARNAS “X. Xxxxxx”, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie pari all’1‰ del valore del contratto, in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del presente Capitolato. La sanzione sarà monitorato applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta aggiudicataria, che devono pervenire entro 10 giorni dalla data di notifica della contestazione. L’applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC, la quale dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. In difetto l’ARNAS “X. Xxxxxx” si rivarrà sulla cauzione definitiva. La fornitura verrà monitorata per tutta la sua durata dal personale tecnico dell'Amministrazionedelle Amministrazioni. Il Fornitore sarà, pertanto, sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione all’applicazione delle penali che vengono di seguito riportate: Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna ed eventuale installazione dei prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1‰ all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione l’esecuzione del collaudo dei beni, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione l’esecuzione delle attività di manutenzione correttiva (intervento di assistenza e le attività di ripristino del prodotto), consegna dell'eventuale dell’eventuale muletto sostitutivo non vengano effettuati nei termini stabiliti nel presente CT, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ nell’1‰ (uno per mille) dell'importo dell’importo contrattuale. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad XXXXX Xxxxxx, o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini relativi alle scadenze del piano di manutenzione preventiva concordate con i referenti della Stazione Appaltante per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ nell’1‰ (uno per mille) dell'importo dell’importo contrattuale. Inadempienze rispetto al Piano di Formazione concordato con la Stazione Appaltante, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Qualora il fermo macchina complessivo per interventi di manutenzione correttiva (manutenzione programmata esclusa) sia superiore ai 10 giorni lavorativi annui, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ nell’1‰ (uno per mille) dell'importo dell’importo contrattuale; Resta inteso che l'importo l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo dell’importo complessivo del Contratto attuativo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo l’impor- to delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore massimo dei contratti attuativi, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. L'azienda L’azienda contesta l'addebito all'appaltatore l’addebito all’appaltatore tramite PEC assegnando un termine congruo per la corretta esecuzione della prestazione e un termine non superiore a giorni 10 per ricevere le controdeduzioni. Entrambi i termini sono perentori e decorrono dalla data di trasmissione della contestazione. Le Aziende procedono all'applicazione all’applicazione della penale sia nell'ipotesi nell’ipotesi in cui le giustificazioni rese non siano considerate adeguate sia nella ipotesi in cui l'appaltatore l’appaltatore non faccia pervenire giustificazioni. L'applicazione L’applicazione della penale non esonera l'appaltatore l’appaltatore dalla esecuzione della prestazione a cui l'amministrazione l’amministrazione abbia ancora interesse. Le penali potranno essere compensate con i pagamenti dovuti all'appaltatore all’appaltatore ovvero mediante escussione parziale della cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Sono fatte salve le ragioni dell’Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazioni di penali.

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Samples: Noleggio Di Attrezzature Endoscopiche

Contestazioni e penali. Nel caso, per qualsiasi motivo imputabile all’appaltatore, il servizio non venga realizzato secondo quanto previsto nel presente capitolato, in particolare per quanto attiene la conformità delle attività e la continuità del servizio, il Direttore dell’esecuzione contesterà per iscritto gli eventuali inadempimenti contrattuali all’appaltatore il quale, entro 5 giorni, dovrà presentare le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio della Società Parchi ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si procederà all'applicazione di penalità pecuniarie, ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.p.r. 207/2010, in misura giornaliera, pari all’1 per mille dell’importo contrattuale, per ogni manchevolezza accertata. Xxxxxxxxx, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le inadempienze sanzionabili: − Il servizio sarà monitorato per tutta la sua durata dal personale tecnico dell'Amministrazione. Il Fornitore sarà, pertanto, sottoposto ad un processo ritardo nell’esecuzione delle operazioni di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione ripristino e sostituzione delle penali che vengono di seguito riportate: Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, apparecchiature da calcolare rispetto ai tempi di intervento indicati nel progetto tecnico presentato dall’impresa aggiudicataria; − Il ritardo nell’esecuzione delle operazioni di ripristino della segnaletica danneggiata, da calcolare rispetto ai tempi di intervento indicati nel progetto tecnico presentato dall’impresa aggiudicataria; − Il ritardo di oltre 24 ore solari nella distribuzione di tessere/chip card a deconto, da calcolare rispetto all’avvenuta richiesta di fornitura, comunicata via fax o posta elettronica; − Il ritardo di oltre 24 ore solari nell’adeguamento della segnaletica informativa; − L’esecuzione del servizio di raccolta valuta in modo difforme da quanto stabilito all’art. 6 punto C) e da quanto stabilito nel progetto tecnico presentato dall’impresa aggiudicataria; - la mancata installazione e funzionamento dei parcometri e/o della segnaletica nei termini massimi stabiliti dall’art.3 del presente capitolato. L’ammontare delle penalità eventualmente comminate sarà detratto dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore, il quale è tenuto, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. L’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese dell’appaltatore, le prestazioni indispensabili per la consegna ed eventuale installazione il regolare svolgimento del servizio resesi necessarie per inadempienza dello stesso. Qualora il cattivo funzionamento dei prodotti o la sostituzione dei medesimi parcometri, dovesse causare danni alla Società Parchi per mancati introiti, l’impresa risponderà del danno con riferimento ai dati disponibili nel sistema di centralizzazione o, in caso di esito negativo della verifica assenza di conformitàdetti dati, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione del collaudo dei beni, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione delle attività di manutenzione correttiva (intervento di assistenza e le attività di ripristino del prodotto), consegna dell'eventuale muletto sostitutivo non vengano effettuati nei termini stabiliti nel presente CT, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad XXXXX Xxxxxx, o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini relativi alle scadenze del piano di manutenzione preventiva concordate con i referenti della Stazione Appaltante per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Inadempienze rispetto al Piano di Formazione concordato con la Stazione Appaltante, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Qualora il fermo macchina complessivo per interventi di manutenzione correttiva (manutenzione programmata esclusa) sia superiore ai 10 giorni lavorativi annui, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale; Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto attuativo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore massimo dei contratti attuativi, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. L'azienda contesta l'addebito all'appaltatore tramite PEC assegnando un termine congruo all’entrata storica accertata negli anni precedenti per la corretta esecuzione della prestazione e un termine non superiore a giorni 10 per ricevere le controdeduzioni. Entrambi i termini sono perentori e decorrono dalla data di trasmissione della contestazione. Le Aziende procedono all'applicazione della penale sia nell'ipotesi in cui le giustificazioni rese non siano considerate adeguate sia nella ipotesi in cui l'appaltatore non faccia pervenire giustificazioni. L'applicazione della penale non esonera l'appaltatore dalla esecuzione della prestazione a cui l'amministrazione abbia ancora interesse. Le penali potranno essere compensate con i pagamenti dovuti all'appaltatore ovvero mediante escussione parziale della cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. Sono fatte salve le ragioni dell’Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazioni di penaligestione dello stesso servizio.

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Samples: Service Agreement

Contestazioni e penali. Il 8.1. Tutte le prestazioni concordate devono essere eseguite in modo corretto e soddisfacente. Eventuali carenze o disservizi saranno segnalati in forma scritta all’Appaltatore che è tenuto ad approvare i correttivi del caso e a rifondere il Committente dei danni da questo subiti. In caso di riscontrata irregolarità nella esecuzione del servizio sarà monitorato o di violazioni alle disposizioni del presente capitolato, è facoltà del Committente applicare una penale di € 300,00 (trecento/00) o della diversa somma indicata nel successivo punto per tutta la sua durata ciascuno degli inadempimenti ivi elencati, fatto salvo comunque il risarcimento dell’ulteriore danno, nonché l’eventuale risoluzione del contratto. 8.2. In particolare, oltre alle ulteriori eventuali ipotesi specificamente previste nel presente capitolato speciale e nel contratto, il Committente si riserva di applicare le penalità nei seguenti casi: - mancato rispetto degli orari e delle procedure concordate di apertura e chiusura dei presidi museali, delle biglietterie e dei percorsi; - atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dei visitatori e non conforme agli standard, richiesti da AFDB, per l’erogazione di un idoneo servizio al pubblico; - mancata osservanza delle norme di sicurezza; - mancata ottemperanza entro 8 giorni alle prescrizioni impartite in conseguenza dei rilievi effettuati dal personale tecnico dell'Amministrazione. Il Fornitore saràCommittente, pertantomancata o non corrispondente comunicazione riguardo l’elenco degli addetti e dei responsabili; - inadeguato e reiterato comportamento, sottoposto ad portamento e decoro degli operatori; - mancato rispetto dei termini, delle indicazioni e prescrizioni indicati, per ciascuna tipologia di servizi, nelle tabelle allegate; - mancata sostituzione di un processo di valutazione che potrà portareaddetto assente, di volta in volta, all'applicazione delle penali che vengono di seguito riportate: Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna ed eventuale installazione dei prodotti o la sostituzione dei medesimi se previsto dalla programmazione settimanale e puntuale concordata; - mancato adeguamento organizzativo in caso di esito negativo variazioni e estensioni di orario, quando già concordate e stabilite; - abbandono, non giustificato o reiterato, da parte di un operatore della verifica propria postazione, inadempimento alla funzione di conformitàsorveglianza delle opere e del patrimonio e all’assistenza al pubblico, il Fornitore nell’area di presidio a lui affidata; - irreperibilità del referente; - riscossione del prezzo di ingresso senza aver staccato i corrispettivi biglietti; in tale ipotesi la penale è tenuto pari a corrispondere alla Stazione Appaltante € 1.000,00 ed è applicata ad ogni ingresso in assenza di biglietto; - per ogni ora di mancato espletamento del servizio, di servizio incompleto o mal eseguito; in tale ipotesi la penale è pari a € 100,00; in caso di recidiva nelle inadempienze si applicherà, per ogni ora, una penale pari all'1‰ (uno per mille) € 250,00; il servizio non effettuato non sarà comunque pagato; - mancata sostituzione del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o personale ritenuto non adeguato dal Committente in ordine alla specifica mansione affidata, ai sensi del ritardopunto 7.8; 8.3. In generale, fatto salvo qualora si verificassero da parte dell’Appaltatore altre tipologie di inadempimenti, il Committente si riserva il risarcimento del maggior danno, nonché l’eventuale risoluzione del contratto. 8.4. Per ogni giorno solare Fermo restando quanto previsto per le ipotesi di ritardorisoluzione del contratto, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa in caso di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione mancata esecuzione del collaudo dei beniservizio, il Fornitore Committente si riserva altresì la facoltà di richiedere la prestazione ad altra impresa, addebitando tutti gli oneri all’Appaltatore e riservandosi comunque il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. 8.5. Le penali di cui sopra vengono comminate/irrogate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta da parte del Committente, da effettuarsi a mezzo telefax o posta elettronica certificata (PEC). Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l’Appaltatore abbia opposto motivazioni sufficienti ed adeguate, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo assunto il risarcimento del maggior danno; Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione delle attività di manutenzione correttiva (intervento di assistenza e le attività di ripristino del prodotto), consegna dell'eventuale muletto sostitutivo non vengano effettuati nei termini stabiliti nel presente CT, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattualeprovvedimento. 8.6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad XXXXX Xxxxxx, o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini relativi alle scadenze del piano di manutenzione preventiva concordate con i referenti della Stazione Appaltante per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Inadempienze rispetto al Piano di Formazione concordato con la Stazione Appaltante, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Qualora il fermo macchina complessivo per interventi di manutenzione correttiva (manutenzione programmata esclusa) sia superiore ai 10 giorni lavorativi annui, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale; Resta inteso che l'importo L’importo complessivo delle penali penalità eventualmente comminate non potrà comunque superare il 10% dell'importo complessivo dell’importo globale netto del Contratto attuativo, fatto comunque salvo il risarcimento contratto. Il superamento di detta soglia costituisce causa di risoluzione del maggiore dannocontratto ex art. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore massimo dei contratti attuativi, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. L'azienda contesta l'addebito all'appaltatore tramite PEC assegnando un termine congruo per la corretta esecuzione della prestazione e un termine non superiore a giorni 10 per ricevere le controdeduzioni. Entrambi i termini sono perentori e decorrono dalla data di trasmissione della contestazione. Le Aziende procedono all'applicazione della penale sia nell'ipotesi in cui le giustificazioni rese non siano considerate adeguate sia nella ipotesi in cui l'appaltatore non faccia pervenire giustificazioni. L'applicazione della penale non esonera l'appaltatore dalla esecuzione della prestazione a cui l'amministrazione abbia ancora interesse. Le penali potranno essere compensate con i pagamenti dovuti all'appaltatore ovvero mediante escussione parziale della cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. Sono fatte salve le ragioni dell’Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazioni di penali1456 c.c.

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Samples: Special Conditions of Contract for the Assignment of Services

Contestazioni e penali. Il servizio sarà monitorato per tutta la L’Arnas “X. Xxxxxx”, a tutela della qualità della fornitura e della sua durata dal personale tecnico dell'Amministrazione. Il Fornitore saràscrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, pertantopotrà applicare sanzioni pecuniarie pari all’1‰ del valore di ogni singolo contratto, sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione delle penali che vengono di seguito riportate: Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna ed eventuale installazione dei prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1‰ (uno per mille) accertata violazione delle prescrizioni del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior dannopresente Capitolato. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione del collaudo dei beni, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione delle attività di manutenzione correttiva (intervento di assistenza e le attività di ripristino del prodotto), consegna dell'eventuale muletto sostitutivo non vengano effettuati nei termini stabiliti nel presente CT, La sanzione sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Per ogni giorno lavorativo di ritardodopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta aggiudicataria, non imputabile ad XXXXX Xxxxxx, o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini relativi alle scadenze del piano di manutenzione preventiva concordate con i referenti della Stazione Appaltante per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Inadempienze rispetto al Piano di Formazione concordato con la Stazione Appaltante, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Qualora il fermo macchina complessivo per interventi di manutenzione correttiva (manutenzione programmata esclusa) sia superiore ai che devono pervenire entro 10 giorni lavorativi annui, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale; Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto attuativo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore massimo dei contratti attuativi, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. L'azienda contesta l'addebito all'appaltatore tramite PEC assegnando un termine congruo per la corretta esecuzione della prestazione e un termine non superiore a giorni 10 per ricevere le controdeduzioni. Entrambi i termini sono perentori e decorrono dalla data di trasmissione notifica della contestazione. Le Aziende procedono all'applicazione L’applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC, la quale dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale sia nell'ipotesi applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. In difetto l’Arnas “X. Xxxxxx” si rivarrà sulla cauzione definitiva. Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco d’inadempimenti che possono determinare l’applicazione della sanzione economica, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute: a) Mancata o ritardata consegna dei prodotti e/o delle attrezzature/apparecchiature; b) Difformità dei prodotti forniti, per caratteristiche, qualità o quantità, rispetto a quanto richiesto e descritto dal presente capitolato; c) Sopravvenienza di motivi di esclusione di cui le giustificazioni rese non siano considerate adeguate sia nella all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; d) Violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217; e) Subappalto e/o cessioni poste in essere in deroga a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, artt. 105 – 106; f) Cessione della Ditta, cessazione dell’attività, o ipotesi in di concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di sanzioni o misure cautelari (es. sequestro o pignoramento) che inibiscano la capacità di contrarre con la Pubblica amministrazione; g) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda; h) Ingiustificata sospensione delle prestazioni previste contrattualmente; i) Ogni altra e ulteriore causa di risoluzione per la violazione della vigente normativa legislativa e regolamentare; In particolare, nelle ipotesi sub b), l’Arnas “X. Xxxxxx” – con comunicazione a mezzo PEC – richiede alla Ditta fornitrice l’immediato ritiro della merce a proprie spese e la sostituzione entro congruo termine. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui l'appaltatore non faccia pervenire giustificazioni. L'applicazione della penale al presente articolo non esonera l'appaltatore dalla esecuzione in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della prestazione a cui l'amministrazione abbia ancora interesse. Le penali potranno essere compensate con i pagamenti dovuti all'appaltatore ovvero mediante escussione parziale della cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegratamedesima penale. Sono fatte salve le ragioni dell’Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazioni di penali.

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Samples: Deliberazione Per La Fornitura Di Beni

Contestazioni e penali. Il servizio sarà monitorato per tutta la sua durata dal personale tecnico dell'Amministrazionedeve essere svolto secondo le norme vigenti in materia e nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato speciale di gara. Il Fornitore sarà, pertanto, sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione delle penali che vengono di seguito riportate: Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna ed eventuale installazione dei prodotti o la sostituzione dei medesimi in In caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione del collaudo dei beni, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione accertata violazione delle attività di manutenzione correttiva (intervento di assistenza e norme che disciplinano le attività di ripristino del prodotto)in oggetto, consegna dell'eventuale muletto sostitutivo non vengano effettuati nei termini stabiliti nel presente CT, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad XXXXX Xxxxxx, o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini relativi alle scadenze con particolare riferimento a: - qualità degli alimenti distribuiti; - qualità delle preparazioni; - osservanza del piano di manutenzione preventiva concordate con i referenti della Stazione Appaltante per gli interventi autocontrollo; - qualità del confezionamento dei cibi; - rispetto dei prezzi contenuti nel listino prezzi; - rispetto degli orari di manutenzione preventivaapertura e chiusura dell’esercizio; - qualità e stato di conservazione delle merci immagazzinate; - igiene generale dei locali, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante delle attrezzature, degli arredi e del personale addetto; - procedimenti di disinfezione e di pulizia; - corretto stato ed uso dei locali; - corretto stato ed uso degli impianti; - corretto stato ed uso delle attrezzature; - corretto stato ed uso degli arredi; - rispetto delle norme di sicurezza; - quant’altro prescritto nel presente capitolato, l’Azienda applicherà una penale fissata nell'1‰ di € 100,00 per ogni violazione. Tale penale verrà raddoppiata (uno per mille€ 200,00) dell'importo contrattuale. Inadempienze rispetto al Piano di Formazione concordato con la Stazione Appaltante, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Qualora il fermo macchina complessivo per interventi di manutenzione correttiva (manutenzione programmata esclusa) sia superiore ai 10 giorni lavorativi annui, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale; Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto attuativo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore dannoogni qual volta si ripetano le infrazioni predette. Nel caso in cui l'importo delle di viola- zioni gravi e reiterate così come dopo la terza infrazione nel corso di un anno solare, l’Azienda potrà disporre la risoluzione del contratto. Le penali verranno applicate raggiunga il limite del 10% del valore massimo dei contratti attuativi, con la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. L'azienda contesta l'addebito all'appaltatore tramite PEC assegnando un sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al ge- store con termine congruo per la corretta esecuzione della prestazione e un termine non superiore a di giorni 10 per ricevere le controdeduzioni. Entrambi i termini sono perentori e decorrono cinque dalla data di trasmissione ricevimento della contestazionestessa per eventuali difese scritte da parte del gestore, ferma restando in ogni caso la risarcibilità degli ulteriori danni subiti dall’Azienda Ospedaliera. Le Aziende procedono all'applicazione L’accertatore incaricato delle violazioni e della penale sia nell'ipotesi in cui le giustificazioni rese non siano considerate adeguate sia nella ipotesi in cui l'appaltatore non faccia pervenire giustificazioni. L'applicazione della penale non esonera l'appaltatore dalla esecuzione della prestazione a cui l'amministrazione abbia ancora interesse. Le penali potranno essere compensate con i pagamenti dovuti all'appaltatore ovvero mediante escussione parziale della cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. Sono fatte salve le ragioni dell’Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazioni di penaliconseguente applicazione delle penalità è individuato nel Diret- tore unico del Presidio Ospedaliero Sirai.

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Samples: Concession Agreement

Contestazioni e penali. Il L’ARNAS “X. Xxxxxx”, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie pari all’1‰ del valore del contratto, in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del presente Capitolato. La sanzione sarà monitorato applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta aggiudicataria, che devono pervenire entro 10 giorni dalla data di notifica della contestazione. L’applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC, la quale dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. In difetto l’ARNAS “X. Xxxxxx” si rivarrà sulla cauzione definitiva. La fornitura verrà monitorata per tutta la sua durata dal personale tecnico dell'Amministrazionedelle Amministrazioni. Il Fornitore sarà, pertanto, sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione all’applicazione delle penali che vengono di seguito riportate: Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna ed eventuale installazione dei prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1‰ all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione l’esecuzione del collaudo dei beni, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione l’esecuzione delle attività di manutenzione correttiva (intervento di assistenza e le attività di ripristino del prodotto), consegna dell'eventuale dell’eventuale muletto sostitutivo non vengano effettuati nei termini stabiliti nel presente CT, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ nell’1‰ (uno per mille) dell'importo dell’importo contrattuale. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad XXXXX Xxxxxx, o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini relativi alle scadenze del piano di manutenzione preventiva concordate con i referenti della Stazione Appaltante per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ nell’1‰ (uno per mille) dell'importo dell’importo contrattuale. Inadempienze rispetto al Piano di Formazione concordato con la Stazione Appaltante, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Qualora il fermo macchina complessivo per interventi di manutenzione correttiva (manutenzione programmata esclusa) sia superiore ai 10 giorni lavorativi annui, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ nell’1‰ (uno per mille) dell'importo dell’importo contrattuale; Resta inteso che l'importo l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo dell’importo complessivo del Contratto attuativo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore massimo dei contratti attuativi, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. L'azienda L’azienda contesta l'addebito all'appaltatore l’addebito all’appaltatore tramite PEC assegnando un termine congruo per la corretta esecuzione della prestazione e un termine non superiore a giorni 10 per ricevere le controdeduzioni. Entrambi i termini sono perentori e decorrono dalla data di trasmissione della contestazione. Le Aziende procedono all'applicazione all’applicazione della penale sia nell'ipotesi nell’ipotesi in cui le giustificazioni rese non siano considerate adeguate sia nella ne lla ipotesi in cui l'appaltatore l’appaltatore non faccia pervenire giustificazioni. L'applicazione L’applicazione della penale non esonera l'appaltatore l’appaltatore dalla esecuzione della prestazione a cui l'amministrazione l’amministrazione abbia ancora interesse. Le penali potranno essere compensate con i pagamenti dovuti all'appaltatore all’appaltatore ovvero mediante escussione parziale della cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Sono fatte salve le ragioni dell’Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazioni di penali.

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Samples: Noleggio Di Un Sistema Di Neuronavigazione Ottico Ed Elettromagnetico

Contestazioni e penali. Il L’AOB, a tutela della qualità del servizio sarà monitorato per tutta la e della sua durata dal personale tecnico dell'Amministrazione. Il Fornitore saràscrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, pertantopotrà applicare sanzioni pecuniarie pari all’1‰ del valore del contratto, sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione delle penali che vengono di seguito riportate: Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna ed eventuale installazione dei prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1‰ (uno per mille) accertata violazione delle prescrizioni del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior dannopresente Capitolato. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione del collaudo dei beni, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione delle attività di manutenzione correttiva (intervento di assistenza e le attività di ripristino del prodotto), consegna dell'eventuale muletto sostitutivo non vengano effettuati nei termini stabiliti nel presente CT, La sanzione sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Per ogni giorno lavorativo di ritardodopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta aggiudicataria, non imputabile ad XXXXX Xxxxxx, o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini relativi alle scadenze del piano di manutenzione preventiva concordate con i referenti della Stazione Appaltante per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Inadempienze rispetto al Piano di Formazione concordato con la Stazione Appaltante, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Qualora il fermo macchina complessivo per interventi di manutenzione correttiva (manutenzione programmata esclusa) sia superiore ai che devono pervenire entro 10 giorni lavorativi annui, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale; Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto attuativo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore massimo dei contratti attuativi, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. L'azienda contesta l'addebito all'appaltatore tramite PEC assegnando un termine congruo per la corretta esecuzione della prestazione e un termine non superiore a giorni 10 per ricevere le controdeduzioni. Entrambi i termini sono perentori e decorrono dalla data di trasmissione notifica della contestazione. Le Aziende procedono all'applicazione L’applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC, la quale dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale sia nell'ipotesi applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. In difetto l’AOB si rivarrà sulla cauzione definitiva. Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco d’inadempimenti che possono determinare l’applicazione della sanzione economica, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute: a) Mancata o ritardata consegna dei prodotti e/o delle attrezzature/apparecchiature; b) Difformità dei prodotti forniti, per caratteristiche, qualità o quantità, rispetto a quanto richiesto e descritto dal presente capitolato; c) Mancanza di corsi di formazione, rispetto al piano formativo dichiarato; d) Sopravvenienza di motivi di esclusione di cui le giustificazioni rese non siano considerate adeguate sia nella all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; e) Violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217; f) Subappalto e/o cessioni poste in essere in deroga a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, artt. 105 – 106; g) Cessione della Ditta, cessazione dell’attività, o ipotesi in cui l'appaltatore non faccia pervenire giustificazionidi concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di sanzioni o misure cautelari (es. L'applicazione della penale non esonera l'appaltatore dalla esecuzione della prestazione a cui l'amministrazione abbia ancora interesse. Le penali potranno essere compensate sequestro o pignoramento) che inibiscano la capacità di contrarre con i pagamenti dovuti all'appaltatore ovvero mediante escussione parziale la Pubblica amministrazione; h) Mancata reintegrazione della cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. Sono fatte salve le ragioni dell’Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazioni eventualmente escussa entro il termine di penali.10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda; i) Ingiustificata sospensione delle prestazioni previste contrattualmente;

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Samples: Indizione Procedura Aperta Informatizzata

Contestazioni e penali. Il L’Aggiudicatario è soggetto a penalità qualora ponga in essere inadempimenti nella gestione del servizio sarà monitorato per tutta la sua durata e, in particolare, si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio, assicuri una presenza di operatori inferiori a quella richiesta dal personale tecnico dell'Amministrazione. Il Fornitore sarà, pertanto, sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione delle penali che vengono di seguito riportate: Per ogni giorno solare di ritardoservizio (come numero e/o qualifica), non imputabile ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi da osservare per il servizio prestato. Qualunque reclamo rilevato dalla Stazione Appaltante o dagli utenti, addebitabile all’Aggiudicatario sarà ad esso contestata per scritto e lo stesso dovrà rispondere per scritto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del reclamo, adducendo le dovute giustificazioni. Qualora le giustificazioni presentate non saranno ritenute sufficienti dalla Stazione Appaltante, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna ed eventuale installazione dei prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno proporzionata alla gravità dell’inadempimento da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 2.000,00, salvo raddoppio dopo 5 penali. A titolo indicativo le suddette penali saranno applicate per: - € 50,00 per mille) ritardato inizio del servizio di ogni dipendente dell’impresa oltre la mezzora rispetto alla turnazione prevista; - € 100,00 per ritardato inizio del servizio di ogni dipendente dell’impresa oltre l’ora rispetto alla turnazione prevista; - € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio senza preavviso di ogni dipendente dell’impresa rispetto alla turnazione prevista; - € 1.000,00 per avere avuto rilievi da organi controllori -€ 1.000,00 per il mancato rispetto delle performance e degli obiettivi previsti - € 2.000 per un numero di ore prestate nel trimestre inferiore a quello indicato contrattualmente come parametro minimo, ferma restando la decurtazione del corrispettivo della fornitura non dovuto; La mancata applicazione del CCNL ai propri dipendenti o il mancato pagamento mensile può essere oggetto dell'inadempimento di penalità o dà luogo alla possibile risoluzione del ritardocontratto. Dopo l’applicazione di 5 penali complessive, fatto salvo il risarcimento del maggior dannogli importi delle stesse per le eventuali penali applicate successivamente, saranno raddoppiati. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione del collaudo dei beni, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione delle attività di manutenzione correttiva (intervento di assistenza e le attività di ripristino del prodotto), consegna dell'eventuale muletto sostitutivo non vengano effettuati Le penalità sono portate in deduzione - sui crediti vantati dall’Aggiudicatario nei termini stabiliti nel presente CT, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad XXXXX Xxxxxx, o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini relativi alle scadenze del piano di manutenzione preventiva concordate con i referenti confronti della Stazione Appaltante per gli interventi di manutenzione preventiva- sulla cauzione, qualora i suddetti crediti manchino o siano insufficienti. In tale ultimo caso l’Aggiudicatario dovrà immediatamente reintegrare l’importo della cauzione. Le penalità non escludono il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Inadempienze rispetto al Piano di Formazione concordato con la Stazione Appaltante, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattualerisarcimento dei danni derivanti dal mancato e non conforme servizio. Qualora il fermo macchina complessivo per interventi di manutenzione correttiva (manutenzione programmata esclusa) sia superiore ai 10 giorni lavorativi annui, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale; Resta inteso che l'importo l’ammontare complessivo delle penali non potrà superare superi il 10% dell'importo complessivo del Contratto attuativodell’importo annuale dell’appalto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore massimo dei contratti attuativi, la è facoltà della Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto di richiedere la risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per grave inadempimentogli ulteriori danni derivanti dall’interruzione del servizio e dal successivo affidamento ad altro soggetto. L'azienda contesta l'addebito all'appaltatore tramite PEC assegnando un termine congruo per Per quanto non espressamente indicato nella documentazione di gara, si fa riferimento a tutte le norme riguardanti la corretta esecuzione della prestazione e un termine non superiore a giorni 10 per ricevere le controdeduzioni. Entrambi i termini sono perentori e decorrono dalla data di trasmissione della contestazione. Le Aziende procedono all'applicazione della penale sia nell'ipotesi in cui le giustificazioni rese non siano considerate adeguate sia nella ipotesi in cui l'appaltatore non faccia pervenire giustificazioni. L'applicazione della penale non esonera l'appaltatore dalla esecuzione della prestazione a cui l'amministrazione abbia ancora interesse. Le penali potranno essere compensate con i pagamenti dovuti all'appaltatore ovvero mediante escussione parziale della cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. Sono fatte salve le ragioni dell’Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazioni di penalimateria.

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Samples: Contratto Di Appalto

Contestazioni e penali. Il servizio sarà monitorato per tutta la sua durata dal personale tecnico dell'Amministrazione. Il Fornitore sarà, pertanto, sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione delle penali che vengono di seguito riportate: Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna ed eventuale installazione dei prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione del collaudo dei beni, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione delle attività di manutenzione correttiva (intervento di assistenza e le attività di ripristino del prodotto), consegna dell'eventuale muletto sostitutivo non vengano effettuati nei termini stabiliti nel presente CTCapitolato, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad XXXXX Xxxxxx, o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini relativi alle scadenze del piano di manutenzione preventiva concordate con i referenti della Stazione Appaltante per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Inadempienze rispetto al Piano di Formazione concordato con la Stazione Appaltante, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Qualora il fermo macchina complessivo per interventi di manutenzione correttiva (manutenzione programmata esclusa) sia superiore ai 10 giorni lavorativi annui, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale; Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto attuativo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore massimo dei contratti attuativi, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. L'azienda contesta l'addebito all'appaltatore tramite PEC assegnando un termine congruo per la corretta esecuzione della prestazione e un termine non superiore a giorni 10 per ricevere le controdeduzioni. Entrambi i termini sono perentori e decorrono dalla data di trasmissione della contestazione. Le Aziende procedono all'applicazione della penale sia nell'ipotesi in cui le giustificazioni rese non siano considerate adeguate sia nella ipotesi in cui l'appaltatore non faccia pervenire giustificazioni. L'applicazione della penale non esonera l'appaltatore dalla esecuzione della prestazione a cui l'amministrazione abbia ancora interesse. Le penali potranno essere compensate con i pagamenti dovuti all'appaltatore ovvero mediante escussione parziale della cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. Sono fatte salve le ragioni dell’Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazioni di penali.. La ditta dovrà trasmettere il DGUE, il PASSOE, il Patto d'integrità, il modello scheda dati per la comunicazione antimafia e la cauzione provvisoria. Responsabile del Procedimento Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx. I punti di contatto sono: Telefono 070/539792 – PEC: xxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx. Costituiscono allegati alla presente relazione i seguenti elaborati, costituenti il progetto esecutivo da porre a base di gara: - Bando GUUE; - Bando GURI; - Estratto giornali; - Capitolato Speciale d’Appalto; - Allegato A; - Allegato B; - Allegato C; - Allegato D; - Allegato E; - Allegato F; - Allegato Istruzioni di gara; - Allegato Condizioni generali di registrazione; - Allegato Accreditamento Impresa; Il Responsabile del Procedimento Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx XXXXXXXX

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Samples: Indizione Procedura Aperta Informatizzata

Contestazioni e penali. Il servizio sarà monitorato 1. Per l’inottemperanza delle prescrizioni contrattuali relativamente a ritardi o errori nell’adempimento delle prestazioni a regola d'arte e nel rispetto dei tempi fissati dalla norma o pattuiti, si applicano le seguenti penali: • per tutta la sua durata dal personale tecnico dell'Amministrazione. Il Fornitore sarà, pertanto, sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione delle penali che vengono di seguito riportate: Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti tempi da osservare per la consegna ed eventuale installazione dei prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso presentazione della documentazione oggetto del servizio, qualora sia da computarsi a sua colpa, l’Affidatario sarà tenuto al pagamento di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale giornaliera pari all'1‰ (uno a €. 300,00 cifra aumentata a €. 500,00 a partire dal terzo giorno; • per mille) del corrispettivo ogni altro inadempimento contrattuale, sarà dovuta una penale giornaliera pari ad 2. L’applicazione delle penalità viene comunicata dal Committente a mezzo raccomandata o comunicazione tramite pec. Le eventuali osservazioni dell’Appaltatore dovranno essere comunicate con le modalità di cui sopra al Committente entro 10 giorni dal ricevimento della fornitura oggetto dell'inadempimento contestazione. In caso diverso la penalità si intende accettata dall’Appaltatore. 3. Le penali saranno detratte dagli importi delle fatture non ancora liquidate o del ritardodal deposito cauzionale definitivo, fatto salva in ogni caso la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto stesso, previa diffida ad adempiere secondo quanto stabilito dal codice civile e salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, dei maggiori danni subiti a causa di del ritardo. 4. L’Appaltatore non potrà chiedere la mancata applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione del collaudo dei beni, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a ad altra causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione delle attività di manutenzione correttiva (intervento di assistenza e le attività di ripristino del prodotto), consegna dell'eventuale muletto sostitutivo non vengano effettuati nei termini stabiliti nel presente CT, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad XXXXX Xxxxxx, o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini relativi alle scadenze del piano di manutenzione preventiva concordate con i referenti della Stazione Appaltante per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Inadempienze rispetto al Piano di Formazione concordato con la Stazione Appaltante, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Qualora il fermo macchina complessivo per interventi di manutenzione correttiva (manutenzione programmata esclusa) sia superiore ai 10 giorni lavorativi annui, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale; Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto attuativo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore massimo dei contratti attuativi, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. L'azienda contesta l'addebito all'appaltatore tramite PEC assegnando un termine congruo per la corretta esecuzione della prestazione e un termine non superiore a giorni 10 per ricevere le controdeduzioni. Entrambi i termini sono perentori e decorrono dalla data di trasmissione della contestazione. Le Aziende procedono all'applicazione della penale sia nell'ipotesi in cui le giustificazioni rese non siano considerate adeguate sia nella ipotesi in cui l'appaltatore non faccia pervenire giustificazioni. L'applicazione della penale non esonera l'appaltatore dalla esecuzione della prestazione a cui l'amministrazione abbia ancora interesse. Le penali potranno essere compensate con i pagamenti dovuti all'appaltatore ovvero mediante escussione parziale della cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. Sono fatte salve le ragioni dell’Appaltatore per cause non dipendenti indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze al Committente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. 5. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, in ogni caso, l’Appaltatore per inadempienze i servizi posti a suo completo carico non potrà invocare la mancata applicazione delle penali previste contrattualmente adducendo l’indisponibilità di personale, mezzi e relative applicazioni attrezzature, pezzi di penaliricambio o materiali di consumo, anche se dovuta a forza maggiore o altra causa indipendente dalla sua volontà, se non dimostra altresì, che non ha potuto evitare l’inadempimento. 6. Il Committente si riserva comunque il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Pertanto, l’applicazione delle penali non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare e anche in misura superiore all’importo delle penali stesse.

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Samples: Contratto Di Servizio

Contestazioni e penali. Il servizio sarà monitorato per tutta la sua durata dal personale tecnico dell'Amministrazione. Il Fornitore sarà, pertanto, sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione delle penali che vengono di seguito riportate: Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna ed eventuale installazione dei prodotti o la sostituzione dei medesimi in In caso di esito negativo inosservanza, anche parziale, da parte del Concessionario della verifica normativa di conformitàriferimento in materia nonché del presente capitolato, in particolare per quanto attiene la conformità delle attività e la continuità del servizio, o qualora si sia verificato un comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1‰ contraddittorio (uno salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento), l’Azienda potrà applicare le seguenti penali, trasmettendone preavviso tramite Pec, o mezzi equipollenti, e concedendo 8 (otto) giorni per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardole controdeduzioni, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per : a) per mancata osservanza della tariffa massima € 1.500,00 (millecinquecento) per ogni inadempimento rilevato riguardo ad un singolo ospite; b) per ogni disservizio agli ospiti, atteggiamento irriguardoso, carenza di adeguata assistenza € 2.000,00 (duemila) per ogni singolo episodio accertato; c) per carenza manutentive sul complesso immobiliare, scarse condizioni di igiene, insufficiente cura e pulizia degli spazi esterni, mancanza di decoro, € 200,00 (duecento) per ogni giorno solare di ritardoviolazione; d) per la mancata rendicontazione trimestrale dei ricavi alla Concedente € 3.000 (tremila); e) per violazioni degli obblighi di legge inerenti le verifiche periodiche degli impianti elettrici, non imputabile alla Stazione Appaltantetermici ed antincendio, dei beni mobili registrati, la carenza di nomina del terzo responsabile della conduzione degli impianti termici, mancato rispetto della normativa sull’H.A.C.C.P. (D.Lgs. 155/1997 e C.E. 852/2004) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, € 4.000,00 (quattromila); f) per violazioni del D.lgs. 81/2008 e delle norme poste a causa tutela della sicurezza e salute dei luoghi di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione lavoro (redazione ed aggiornamento del collaudo DVR, nomina del medico competente, nomina RLS, redazione dei beni, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; Per ogni giorno solare Piani di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa Sicurezza e Coordinamento e dei Documenti di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione delle attività di manutenzione correttiva (intervento di assistenza e le attività di ripristino del prodottoValutazione dei Rischi da Interferenza), consegna dell'eventuale muletto sostitutivo non vengano effettuati nei termini stabiliti nel laddove richiesti, € 6.000 (seimila) per ogni singolo episodio accertato; g) per mancato riscontro alle richieste di informazioni, dati e documenti provenienti dalla Concedente € 500,00 (cinquecento) per ciascuna violazione; h) per ogni altra violazione delle norme di legge, della presente CT, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ convenzione e dell’offerta tecnica prodotta in fase di gara € 5.000,00 (uno cinquemila) per mille) dell'importo contrattuale. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad XXXXX Xxxxxx, o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini relativi alle scadenze del piano di manutenzione preventiva concordate con i referenti della Stazione Appaltante per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Inadempienze rispetto al Piano di Formazione concordato con la Stazione Appaltante, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Qualora il fermo macchina complessivo per interventi di manutenzione correttiva (manutenzione programmata esclusa) sia superiore ai 10 giorni lavorativi annui, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale; Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto attuativo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore massimo dei contratti attuativi, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. L'azienda contesta l'addebito all'appaltatore tramite PEC assegnando un termine congruo per la corretta esecuzione della prestazione e un termine non superiore a giorni 10 per ricevere le controdeduzioni. Entrambi i termini sono perentori e decorrono dalla data di trasmissione della contestazione. Le Aziende procedono all'applicazione della penale sia nell'ipotesi in cui le giustificazioni rese non siano considerate adeguate sia nella ipotesi in cui l'appaltatore non faccia pervenire giustificazioni. L'applicazione della penale non esonera l'appaltatore dalla esecuzione della prestazione a cui l'amministrazione abbia ancora interessesingolo episodio accertato. Le penali potranno essere compensate con i pagamenti dovuti all'appaltatore ovvero mediante escussione parziale della cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. Sono fatte salve le ragioni dell’Appaltatore per cause sono nuovamente applicabili nel caso in cui, rilevata la violazione e sanzionata, il Concessionario non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazioni di penalisi attenga agli obblighi previsti dal presente capitolato.

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Samples: Concessione in Gestione Integrale

Contestazioni e penali. Il L’ AOB, a tutela della qualità del servizio sarà monitorato per tutta la e della sua durata dal personale tecnico dell'Amministrazione. Il Fornitore saràscrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, pertantopotrà applicare sanzioni pecuniarie pari all’1‰ del valore di ogni singolo contratto, sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione delle penali che vengono di seguito riportate: Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna ed eventuale installazione dei prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1‰ (uno per mille) accertata violazione delle prescrizioni del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior dannopresente Capitolato. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione del collaudo dei beni, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione delle attività di manutenzione correttiva (intervento di assistenza e le attività di ripristino del prodotto), consegna dell'eventuale muletto sostitutivo non vengano effettuati nei termini stabiliti nel presente CT, La sanzione sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Per ogni giorno lavorativo di ritardodopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta aggiudicataria, non imputabile ad XXXXX Xxxxxx, o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini relativi alle scadenze del piano di manutenzione preventiva concordate con i referenti della Stazione Appaltante per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Inadempienze rispetto al Piano di Formazione concordato con la Stazione Appaltante, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Qualora il fermo macchina complessivo per interventi di manutenzione correttiva (manutenzione programmata esclusa) sia superiore ai che devono pervenire entro 10 giorni lavorativi annui, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale; Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto attuativo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore massimo dei contratti attuativi, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. L'azienda contesta l'addebito all'appaltatore tramite PEC assegnando un termine congruo per la corretta esecuzione della prestazione e un termine non superiore a giorni 10 per ricevere le controdeduzioni. Entrambi i termini sono perentori e decorrono dalla data di trasmissione notifica della contestazione. Le Aziende procedono all'applicazione L’applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC, la quale dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale sia nell'ipotesi applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. In difetto l’AOB si rivarrà sulla cauzione definitiva. Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco d’inadempimenti che possono determinare l’applicazione della sanzione economica, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute: a) Mancata o ritardata consegna dei prodotti e/o delle attrezzature/apparecchiature; b) Difformità dei prodotti forniti, per caratteristiche, qualità o quantità, rispetto a quanto richiesto e descritto dal presente capitolato; c) Mancanza di corsi di formazione, rispetto al piano formativo dichiarato; d) Sopravvenienza di motivi di esclusione di cui le giustificazioni rese non siano considerate adeguate sia nella all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; e) Violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217; f) Subappalto e/o cessioni poste in essere in deroga a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, artt. 105 – 106; g) Cessione della Ditta, cessazione dell’attività, o ipotesi in cui l'appaltatore non faccia pervenire giustificazionidi concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di sanzioni o misure cautelari (es. L'applicazione della penale non esonera l'appaltatore dalla esecuzione della prestazione a cui l'amministrazione abbia ancora interesse. Le penali potranno essere compensate sequestro o pignoramento) che inibiscano la capacità di contrarre con i pagamenti dovuti all'appaltatore ovvero mediante escussione parziale la Pubblica amministrazione; h) Mancata reintegrazione della cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. Sono fatte salve le ragioni dell’Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazioni eventualmente escussa entro il termine di penali.10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda; i) Ingiustificata sospensione delle prestazioni previste contrattualmente;

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Samples: Indizione Procedura Aperta Informatizzata

Contestazioni e penali. Il servizio sarà monitorato per tutta la L’ ARNAS “X. Xxxxxx”, a tutela della qualità della fornitura e della sua durata dal personale tecnico dell'Amministrazione. Il Fornitore saràscrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, pertantopotrà applicare sanzioni pecuniarie pari all’1‰ del valore del contratto, sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione delle penali che vengono di seguito riportate: Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna ed eventuale installazione dei prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1‰ (uno per mille) accertata violazione delle prescrizioni del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior dannopresente Capitolato. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione del collaudo dei beni, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione delle attività di manutenzione correttiva (intervento di assistenza e le attività di ripristino del prodotto), consegna dell'eventuale muletto sostitutivo non vengano effettuati nei termini stabiliti nel presente CT, La sanzione sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Per ogni giorno lavorativo di ritardodopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta aggiudicataria, non imputabile ad XXXXX Xxxxxx, o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini relativi alle scadenze del piano di manutenzione preventiva concordate con i referenti della Stazione Appaltante per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Inadempienze rispetto al Piano di Formazione concordato con la Stazione Appaltante, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Qualora il fermo macchina complessivo per interventi di manutenzione correttiva (manutenzione programmata esclusa) sia superiore ai che devono pervenire entro 10 giorni lavorativi annui, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale; Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto attuativo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore massimo dei contratti attuativi, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. L'azienda contesta l'addebito all'appaltatore tramite PEC assegnando un termine congruo per la corretta esecuzione della prestazione e un termine non superiore a giorni 10 per ricevere le controdeduzioni. Entrambi i termini sono perentori e decorrono dalla data di trasmissione notifica della contestazione. Le Aziende procedono all'applicazione L’applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC, la quale dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale sia nell'ipotesi applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. In difetto l’ARNAS “X. Xxxxxx” si rivarrà sulla cauzione definitiva. Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco d’ inadempimenti che possono determinare l’applicazione della sanzione economica, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute: a) Mancato rispetto di modalità e tempi di consegna delle forniture; b) Difformità dei prodotti forniti, per caratteristiche, qualità o quantità, rispetto a quanto richiesto e descritto dal presente capitolato; c) Sopravvenienza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; d) Violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217; e) Subappalto e/o cessioni poste in essere in deroga a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, artt. 105 – 106; f) Cessione della Ditta, cessazione dell’attività, o ipotesi di concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di sanzioni o misure cautelari (es. sequestro o pignoramento) che inibiscano la capacità di contrarre con la Pubblica amministrazione; g) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda; h) Ingiustificata sospensione della fornitura; i) Ogni altra e ulteriore causa di risoluzione per la violazione della vigente normativa legislativa e regolamentare; In particolare, nelle ipotesi sub b), l’ARNAS “X. Xxxxxx” – con comunicazione a mezzo PEC – richiede alla Ditta fornitrice l’immediato ritiro della merce a proprie spese e la sostituzione entro congruo termine; trovano applicazione le giustificazioni rese non siano considerate adeguate sia nella ipotesi in penali previste al sub a). La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui l'appaltatore non faccia pervenire giustificazioni. L'applicazione della penale al presente articolo non esonera l'appaltatore dalla esecuzione in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della prestazione a cui l'amministrazione abbia ancora interessemedesima penale. Le penali potranno essere compensate con penalità, i pagamenti dovuti all'appaltatore ovvero mediante escussione parziale maggiori costi, e ogni altro onere a carico della Ditta aggiudicataria derivante dall’inadempimento, sono trattenute, senza l’obbligo di preventiva comunicazione, sulla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegratao sull’importo dovuto all’appaltatore per le forniture già effettuate e sulle fatture già emesse. Non si fa luogo, in ogni caso, al pagamento delle successive fatture, finché la Ditta aggiudicataria inadempiente non provvede al pagamento di detti addebiti. È fatta salva la facoltà della Azienda appaltante di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale della Ditta aggiudicataria riservandosi altresì la facoltà di acquisire i prodotti da altra Ditta, fermo restando in capo alla Ditta inadempiente l’addebito per l’eventuale maggior costo, nonché per ogni onere e danno ulteriore. Sono fatte salve le ragioni dell’Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazioni di penali.

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Samples: Indizione Procedura Aperta Informatizzata Per La Fornitura Di Dispositivi Medici

Contestazioni e penali. Il servizio sarà monitorato per tutta deve svolgersi secondo le norme vigenti in materia e nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico e dei restanti atti di gara, nonché della vigente normativa regolante la sua durata dal personale tecnico dell'Amministrazionemateria. Il Fornitore sarà, pertanto, sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione delle penali che vengono di seguito riportate: Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna ed eventuale installazione dei prodotti o la sostituzione dei medesimi in In caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione del collaudo dei beni, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione accertata violazione delle attività di manutenzione correttiva (intervento di assistenza e norme che disciplinano le attività di ripristino del prodotto)in oggetto, consegna dell'eventuale muletto sostitutivo non vengano effettuati nei termini stabiliti nel presente CT, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad XXXXX Xxxxxx, o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini relativi alle scadenze con particolare riferimento a: - qualità degli alimenti distribuiti; - qualità delle preparazioni; - osservanza del piano di manutenzione preventiva concordate con i referenti della Stazione Appaltante per gli interventi autocontrollo; - qualità del confezionamento dei cibi; - rispetto dei prezzi contenuti nel listino prezzi; - rispetto degli orari di manutenzione preventivaapertura e chiusura dell’esercizio; - qualità e stato di conservazione delle merci immagazzinate; - igiene generale dei locali, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante delle attrezzature, degli arredi e del personale addetto; - procedimenti di disinfezione e di pulizia; - corretto stato ed uso dei locali; - corretto stato ed uso degli impianti; - corretto stato ed uso delle attrezzature; - corretto stato ed uso degli arredi; - rispetto delle norme di sicurezza; - quant’altro prescritto nel presente Capitolato Tecnico di gara, l’ASSL di Oristano applicherà una penale fissata nell'1‰ forfettaria compresa tra € 300,00 ed € 500,00, sulla base del livello di gravità della stessa, per ogni singola violazione. Tale penale verrà raddoppiata (uno per millesino ad un massimo di € 1.000,00) dell'importo contrattuale. Inadempienze rispetto al Piano di Formazione concordato con la Stazione Appaltante, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Qualora il fermo macchina complessivo per interventi di manutenzione correttiva (manutenzione programmata esclusa) sia superiore ai 10 giorni lavorativi annui, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale; Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto attuativo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore dannoogni qual volta si ripetano le infrazioni predette. Nel caso in cui l'importo delle di violazioni gravi e reiterate così come dopo la terza infrazione nel corso di un anno solare, l’ASSL potrà disporre la risoluzione del contratto. Le penali verranno applicate raggiunga il limite con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al Gestore, formalizzata a cura della Direzione del 10% del valore massimo dei contratti attuativiP.O. di Oristano, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. L'azienda contesta l'addebito all'appaltatore tramite PEC assegnando un con termine congruo per la corretta esecuzione della prestazione e un termine non superiore a di giorni 10 per ricevere le controdeduzioni. Entrambi i termini sono perentori e decorrono cinque dalla data di trasmissione ricevimento della contestazione. Le Aziende procedono all'applicazione della penale sia nell'ipotesi stessa per eventuali difese scritte da parte del Gestore, ferma restando, in cui le giustificazioni rese non siano considerate adeguate sia nella ipotesi in cui l'appaltatore non faccia pervenire giustificazioni. L'applicazione della penale non esonera l'appaltatore dalla esecuzione della prestazione a cui l'amministrazione abbia ancora interesse. Le penali potranno essere compensate con i pagamenti dovuti all'appaltatore ovvero mediante escussione parziale della cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. Sono fatte salve le ragioni dell’Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontàogni caso, per inadempienze e relative applicazioni la risarcibilità degli ulteriori danni subiti dall’ASSL di penaliOristano.

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Samples: Concession Agreement

Contestazioni e penali. Il servizio Qualora il Committente accertasse l inidoneità di una qualunque attività svolta dall’ Appaltatore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali previsti, richiederà all’ Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli per iscritto un termine perentorio che, in ogni caso, non potrà mai essere inferiore ai 3 giorni. L'appaltatore avrà titolo di rispondere nelle 24 ore successive alla contestazione. Qualora l Appaltatore non provvedesse entro il termine stabilito dal Committente a eliminare le deficienze rilevate, ovvero le sue deduzioni non fossero accolte, il Committente applicherà le penali come di seguito meglio indicate. Resta precisato che le eventuali deficienze, a qualunque causa dovute, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le riparazioni occorrenti. Ove le deficienze oggetto delle suddette penalità si protraessero in modo ritenuto intollerabile dal Committente, sarà monitorato riservata a questo la facoltà di adottare il provvedimento di propria convenienza per tutta la sua durata dal personale tecnico dell'Amministrazionemigliorare l andamento dei servizi, restando a carico dell’ Appaltatore le spese ed i danni conseguenti senza eccezione alcuna. Il Fornitore sarà, pertanto, sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione delle L applicazione della penale non solleva l Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che vengono l Appaltatore si è assunto con la stipulazione del Contratto di Appalto e che dovessero derivare dall’ incuria dello stesso Appaltatore. L importo delle penalità per deficienze di servizio applicate dal Committente verrà detratto dal pagamento delle competenze dell’ Appaltatore relativa alla mensilità immediatamente successiva alla loro applicazione. Le suddette penali saranno applicate separatamente ed i corrispondenti importi potranno essere cumulabili. Qualora, anche per cause di forza maggiore, non venissero erogate dall Appaltatore parte delle prestazioni contrattuali, accertata la deficienza in contraddittorio con l Azienda USL ed a prescindere dalle penali di cui sopra, verrà apportata una corrispondente proporzionale riduzione dell’ importo contrattuale. Le penali applicabili sono di seguito riportateriportate (tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa): 1. Per mancata rispondenza degli articoli forniti alle specifiche tecnico-merceologiche dichiarate dalla Ditta in sede di gara d'appalto ed a quanto previsto dal capitolato: Per 2500,00 euro (diemilacinquecento Euro)per ogni tipologia di articolo; 2. per mancata sterilità del kit o del singolo strumento, comprovabile attraverso prove microbiologiche, a seguito di controllo a campione: 9.000,00 Euro (novemila Euro) a kit; 3. per la mancata rispondenza della confezione sterile, difetti di etichettature, sigilli, mancanza di indicatori, contenuto non conforme, sia per quantità che qualità a quanto indicato e/o dichiarato dalla Ditta in sede di gara: 9.000,00 Euro (novemila Euro) a kit; 4. per mancato reintegro o consegna di quanto indicato dall’Azienda USL.: 2.000,00 Euro (duemila Euro) per ogni giorno solare naturale e consecutivo di ritardo, mancata consegna/reintegro; 5. in caso di ritardata e/o ridotta scorta di articoli: 3.000,00 Euro (tremila Euro) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardata e/o ridotta scorta di singolo articolo; 6. in caso non imputabile alla Stazione Appaltante, rispetto delle fasce orarie di ritiro e consegna concordate con l'Azienda: 7. in tutti gli altri casi di disservizi che o ritardano o impediscono o rallentano l attività sanitaria dell’Azienda USL pari a 9.000,00 Euro (novemila Euro) per ogni disservizio. 8. in caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto ai termini massimi stabiliti indicati nel contratto: 2.000,00 Euro (duemila Euro) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; 9. in tutti gli altri casi di disservizi documentati riferibili ai requisiti esplicitati nel contratto nonché per difformità in materia di salute e sicurezza sul lavoro commisurata alla gravità, entità, frequenza del disservizio: una penale da 3 .000,00 Euro (tremila Euro) a 9.000 Euro (novemila Euro) per ogni rilievo. Le suddette penali potranno essere anche cumulative e comporteranno il mancato pagamento delle prestazioni cui si riferiscono. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la consegna ed eventuale installazione dei prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di esito negativo pagamento della verifica di conformità, medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione del collaudo dei beni, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini massimi per l'esecuzione delle attività di manutenzione correttiva (intervento di assistenza e le attività di ripristino del prodotto), consegna dell'eventuale muletto sostitutivo non vengano effettuati nei termini stabiliti nel presente CT, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad XXXXX Xxxxxx, o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini relativi alle scadenze del piano di manutenzione preventiva concordate con i referenti diritto della Stazione Appaltante per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Inadempienze rispetto al Piano di Formazione concordato con la Stazione Appaltante, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Qualora il fermo macchina complessivo per interventi di manutenzione correttiva (manutenzione programmata esclusa) sia superiore ai 10 giorni lavorativi annui, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale; Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto attuativo, fatto comunque salvo richiedere il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore massimo dei contratti attuativi, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. L'azienda contesta l'addebito all'appaltatore tramite PEC assegnando un termine congruo per la corretta esecuzione della prestazione e un termine non superiore a giorni 10 per ricevere le controdeduzioni. Entrambi i termini sono perentori e decorrono dalla data di trasmissione della contestazione. Le Aziende procedono all'applicazione della penale sia nell'ipotesi in cui le giustificazioni rese non siano considerate adeguate sia nella ipotesi in cui l'appaltatore non faccia pervenire giustificazioni. L'applicazione della penale non esonera l'appaltatore dalla esecuzione della prestazione a cui l'amministrazione abbia ancora interesse. Le penali potranno essere compensate con i pagamenti dovuti all'appaltatore ovvero mediante escussione parziale della cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. Sono fatte salve le ragioni dell’Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazioni di penalidegli eventuali maggior danni.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Sterilizzazione