Contestazioni e penali. L’XXXXX X. XXXXXX procederà mediante formale contestazione dell’inadempimento contrattuale nel caso si verificassero inadempienze o disservizi nella gestione del presente appalto, quali: - I beni non vengono forniti nei tempi previsti nell’apposito articolo del presente CT; - Si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità e continuità nell’esecuzione dell’appalto affidatogli; - Non adempie o adempie con ritardo a quanto previsto dal contratto, dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e/o ad ordini di servizio impartiti dall’Azienda per il tramite del DEC; - Non adempie o adempie in ritardo ad Ordini di Servizio Impartiti dal DEC o dal RUP. L’aggiudicatario, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione formale, dovrà trasmettere a mezzo PEC le proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni trasmesse dall’aggiudicatario non fossero ritenute esaustive si procederà, per ogni inadempienza contrattuale o disservizio contestato, ad applicare una penale pari al 1‰ dell’ammontare netto contrattuale. Parimenti si procederà ad applicare una penale giornaliera pari all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale in caso di mancato rispetto della tempistica indicata agli articoli relativi all’assistenza, al collaudo e alla installazione del CT e/o in caso di mancato rispetto della tempistica indicata dall’aggiudicatario e/o concordata con il medesimo.
Contestazioni e penali. Qualora il Committente accertasse l’ inidoneità di una qualunque attività svolta dall’ Appaltatore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali previsti, richiederà all’ Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli per iscritto un termine perentorio che, in ogni caso, non potrà mai essere inferiore ai 3 giorni. L'appaltatore avrà titolo di rispondere nelle 24 ore successive alla contestazione. Qualora l’ Appaltatore non provvedesse entro il termine stabilito dal Committente a eliminare le deficienze rilevate, ovvero le sue deduzioni non fossero accolte, il Committente applicherà le penali come di seguito meglio indicate. Resta precisato che le eventuali deficienze, a qualunque causa dovute, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le riparazioni occorrenti. Ove le deficienze oggetto delle suddette penalità si protraessero in modo ritenuto intollerabile dal Committente, sarà riservata a questo la facoltà di adottare il provvedimento di propria convenienza per migliorare l andamento dei servizi, restando a carico dell’ Appaltatore le spese ed i danni conseguenti senza eccezione alcuna. L’ applicazione della penale non solleva l’ Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che l’ Appaltatore si è assunto con la stipulazione del Contratto di Appalto e che dovessero derivare dall’ incuria dello stesso Appaltatore. L ‘importo delle penalità per deficienze di servizio applicate dal Committente verrà detratto dal pagamento delle competenze dell’ Appaltatore relativa alla mensilità immediatamente successiva alla loro applicazione e/o saranno incamerate dal deposito cauzionale definitivo prestato dalla ditta. In tale ultimo caso, l’applicazione della penale darà luogo all’incameramento della corrispondente quota dalla cauzione, con obbligo della ditta di provvedere alla sua reintegrazione entro 15 giorni. Le suddette penali saranno applicate separatamente ed i corrispondenti importi potranno essere cumulabili. Qualora, anche per cause di forza maggiore, non venissero erogate dall‘Appaltatore parte delle prestazioni contrattuali, accertata la deficienza in contraddittorio con l’ Azienda USL ed a prescindere dalle penali di cui sopra, verrà apportata una corrispondente proporzionale riduzione dell’ importo contrattuale. Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi e fornitura di beni previste nel presente capitolato fatto salvo la richiesta da parte ...
Contestazioni e penali. Nel caso si verificassero inadempienze o disservizi nella gestione del presente appalto, l'AOB procederà mediante formale contestazione dell’inadempimento contrattuale. L’aggiudicatario entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione formale dovrà trasmettere a mezzo PEC le proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni trasmesse dall’aggiudicatario non fossero ritenute esaustive si procederà, per ogni inadempienza contrattuale o disservizio contestato, ad applicare una penale pari al 1‰ dell’ammontare netto contrattuale. Parimenti si procederà ad applicare una penale giornaliera pari all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale in caso di mancato rispetto della tempistica indicata all’art. 3, all’art. 12 e all’art. 13 del Capitolato e/o in caso di mancato rispetto della tempistica indicata dall’aggiudicatario e/o concordata con il medesimo. L’applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC, la quale dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. In difetto l’AOB si rivarrà sulla cauzione definitiva. In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo tre contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali, fermo restando fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
Contestazioni e penali. Nel caso in cui AUSL BO e AOSP BO rilevino il mancato adempimento degli obblighi assunti in dipendenza del presente contratto, provvederanno all’invio di formale contestazione mediante lettera raccomandata A/R. Il Tesoriere avrà a disposizione 10 giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni. L’ausl di Bologna e l’Aosp di Bologna si riservano poi di applicare una penale commisurata al danno subito Qualora, ed ancorché con motivazione, salvo cause dovute ad inadempienze ascrivibili ad AUSL BO e AOSP BO, il Tesoriere non attivasse nei tempi concordati tra i contraenti e nei modi previsti i servizi di cui al presente contratto, AUSL BO e AOSP BO si riservano di applicare una penale commisurata al danno subito per ogni giorno di ritardo. Per ogni mancato ritiro e trasporto, ancorché con motivazione, salvo per cause dovute ad inadempienza ascrivibili ad AUSL BO e AOSP BO, delle somme relative alle riscossioni di cui al precedente art. 3, AUSL BO e AOSP BO si riservano di applicare una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00). Inoltre, in tal caso (mancato ritiro e trasporto somme), il Tesoriere si impegna, dietro presentazione di idonea documentazione, a rimborsare a AUSL BO e AOSP BO il danno derivante dal ritardo nell’accredito delle somme e gli eventuali furti di denaro subiti, pur in presenza di adeguate misure di custodia, dalla stessa per un ammontare pari alla somma non ritirata. Per ogni inadempienza rispetto ai tempi concordati per l’accredito di somme riscosse dal Tesoriere come da art. 3 AUSL BO e/o AOSP BO si riservano di applicare una penale commisurata al danno economico subito. Per ogni inadempienza rispetto ai tempi concordati per l’addebito di somme pagate dal Tesoriere come da art. 4 AUSL BO e/o AOSP BO si riservano di applicare una penale commisurata al danno economico subito. L'applicazione delle penali avverrà attraverso l'emissione di una nota di addebito ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/72.
Contestazioni e penali. L’ARNAS “X. Xxxxxx”, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie pari all’1‰ del valore del contratto, in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del Capitolato. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta aggiudicataria, che devono pervenire entro 10 giorni dalla data di notifica della contestazione. L’applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC, la quale dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. In difetto l’ARNAS “X. Xxxxxx” si rivarrà sulla cauzione definitiva. Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco d’inadempimenti che possono determinare l’applicazione della sanzione economica, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute:
Contestazioni e penali. Durante la vigenza del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura previsti dal contratto. Qualora il fornitore incorra in violazione, omissione o disapplicazione delle disposizioni di cui al presente capitolato, agli atti di gara o al contratto, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, viene messo in mora attraverso formale lettera (da inoltrarsi con raccomandata A.R.) di contestazione degli addebiti da parte degli Enti ospedalieri, avverso i quali il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’Ente Ospedaliero interessato entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione. In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, gli Enti ospedalieri procedono ad applicare la penale nella misura di seguito indicata: nel caso di ritardo nella consegna del materiale di consumo:
a) ordine: > 5 gg. < 10 gg.: € 500,00.= >10 gg. < 20 gg.: € 2.500,00.= > 20 gg.: € 4.000,00.=;
b) ordine urgente: > 24 ore < 76 ore: € 300,00.= > 76 ore: € 1.000,00.=. Per l’assistenza tecnica verranno applicate le seguenti penali:
a) mancato intervento entro 8 ore: € 200,00.=;
b) mancata consegna delle pompe di infusione sostitutive: € 200,00.=. L’applicazione di tre penalità, ovvero l’eccezione di 3 contestazioni alle quali l’aggiudicatario non abbia dato idonee giustificazioni, autorizza gli Enti Ospedalieri a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto dell’A.O. al risarcimento di ogni eventuale danno.
Contestazioni e penali. Il servizio deve essere svolto secondo le norme vigenti in materia e nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato speciale di gara. In caso di accertata violazione delle norme che disciplinano le attività in oggetto, con particolare riferimento a: - qualità degli alimenti distribuiti; - qualità delle preparazioni; - osservanza del piano di autocontrollo; - qualità del confezionamento dei cibi; - rispetto dei prezzi contenuti nel listino prezzi; - rispetto degli orari di apertura e chiusura dell’esercizio; - qualità e stato di conservazione delle merci immagazzinate; - igiene generale dei locali, delle attrezzature, degli arredi e del personale addetto; - procedimenti di disinfezione e di pulizia; - corretto stato ed uso dei locali; - corretto stato ed uso degli impianti; - corretto stato ed uso delle attrezzature; - corretto stato ed uso degli arredi; - rispetto delle norme di sicurezza; - quant’altro prescritto nel presente capitolato, l’Azienda applicherà una penale di € 100,00 per ogni violazione. Tale penale verrà raddoppiata (€ 200,00) ogni qual volta si ripetano le infrazioni predette. Nel caso di viola- zioni gravi e reiterate così come dopo la terza infrazione nel corso di un anno solare, l’Azienda potrà disporre la risoluzione del contratto. Le penali verranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al ge- store con termine di giorni cinque dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte del gestore, ferma restando in ogni caso la risarcibilità degli ulteriori danni subiti dall’Azienda Ospedaliera. L’accertatore incaricato delle violazioni e della conseguente applicazione delle penalità è individuato nel Diret- tore unico del Presidio Ospedaliero Sirai.
Contestazioni e penali. L’ARNAS “X. Xxxxxx”, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie pari all’1‰ del valore del contratto, in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del Capitolato.
Contestazioni e penali. 30 15. SUBAPPALTO 31
Contestazioni e penali. Poiché il servizio contemplato è da ritenersi di pubblica utilità, la Ditta, per nessuna ragione, può sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito, eseguirlo in ritardo.