Common use of CONTESTAZIONI E PENALITA’ Clause in Contracts

CONTESTAZIONI E PENALITA’. 1. Nel corso della vigenza contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 2. L’Impresa aggiudicataria sarà tenuta, nei confronti della ASL, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi: A. violazione degli obblighi contrattuali; B. sospensione o abbandono o mancata effettuazione, anche in parte, di uno o più servizi; 3. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di servizio non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente agli impegni assunti nell’offerta, inclusi quelli risultanti dalle lettere precedenti, la ditta, a proprie spese, dovrà attivarsi affinché, entro il termine perentorio assegnatole, sia eliminata la carenza riscontrata. Qualora ciò non accada, vi potrà provvedere la ASL, anche rivolgendosi al libero mercato ed addebitando all’Impresa l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri, anche di natura organizzativa. In caso di mancata immediata eliminazione della carenza contestata, per ogni giorno di ritardo rispetto al dovuto intervento, la ASL si riserva la facoltà di applicare una penalità che, calibrata sulla gravità dell’infrazione, sulle conseguenze che essa ha prodotto e sulle giustificazioni addotte, potrà raggiungere l’1 per mille (giornalmente) dell’importo netto contrattuale. In caso di ritardo oltre il 3° giorno solare rispetto al termine assegnato per eliminare la carenza riscontrata, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (Xxxxxxxx risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). B. Qualora le carenze di cui al precedente punto A abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, la ASL potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilità:  3 contestazioni nel corso del 1° anno;  4 contestazioni nell’arco di un biennio;  5 contestazioni nel corso di un triennio;  6 contestazioni nell’arco di un quadriennio, 4. Allorché la ASL, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni contestazione eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata con una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). 5. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:  maggiori spese per acquisizione del servizio sul libero mercato;  oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all’inadempimento, ecc.);  danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;  minori introiti. 6. In caso di interruzione del servizio per oltre 24 ore la ASL, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile) e potrà assegnare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Se neppure il secondo classificato adempie nei termini stabiliti, la ASL si riserva di aggiudicare la gara al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, previo incasso dell’eventuale cauzione ed addebito dei maggiori costi alle ditte inadempienti. 7. NeI caso in cui le inadempienze superino la normale tolleranza, l’Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per servizi analoghi per un biennio. 8. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via telefax, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 9. Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

CONTESTAZIONI E PENALITA’. 1. Nel corso della vigenza contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 2. L’Impresa aggiudicataria sarà tenuta, nei confronti della ASL, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi: A. violazione degli obblighi contrattuali; B. sospensione o abbandono o mancata effettuazione, anche in parte, di uno o più servizi; 3. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di servizio non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente agli impegni assunti nell’offerta, inclusi quelli risultanti dalle lettere precedenti, la ditta, a proprie spese, dovrà attivarsi affinché, entro il termine perentorio assegnatole, sia eliminata la carenza riscontrata. Qualora ciò non accada, vi potrà provvedere la ASL, anche rivolgendosi al libero mercato ed addebitando all’Impresa l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri, anche di natura organizzativa. In caso di mancata immediata eliminazione della carenza contestata, per ogni giorno di ritardo rispetto al dovuto intervento, la ASL si riserva la facoltà di applicare una penalità che, calibrata sulla gravità dell’infrazione, sulle conseguenze che essa ha prodotto e sulle giustificazioni addotte, potrà raggiungere l’1 per mille (giornalmente) dell’importo netto contrattuale. In caso di ritardo oltre il 3° giorno solare rispetto al termine assegnato per eliminare la carenza riscontrata, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (Xxxxxxxx risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). B. Qualora le carenze di cui al precedente punto A abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, la ASL potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilità:  3 contestazioni nel corso del 1° anno;  4 contestazioni nell’arco di un biennio;  5 contestazioni nel corso di un triennio;  6 contestazioni nell’arco di un quadriennio,,  7 contestazioni nell’arco di un quadriennio Il numero di contestazioni si riferisce alla ASL nel suo complesso e non ai singoli Ospedali e Distretti. 4. Allorché la ASL, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni contestazione eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata con una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). 5. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:  maggiori spese per acquisizione del servizio sul libero mercato;  oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all’inadempimento, ecc.);  danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;  minori introiti. 6. In caso di interruzione del servizio per oltre 24 ore la ASL, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile) e potrà assegnare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Se neppure il secondo classificato adempie nei termini stabiliti, la ASL si riserva di aggiudicare la gara al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, previo incasso dell’eventuale cauzione ed addebito dei maggiori costi alle ditte inadempienti. 7. NeI caso in cui le inadempienze superino la normale tolleranza, l’Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per servizi analoghi per un biennio. 8. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via telefax, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 9. Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

CONTESTAZIONI E PENALITA’. 1Il soggetto aggiudicatario dovrà espletare i servizi di cui al presente capitolato con diligenza al fine di assicurarne l’efficacia e l’efficienza, nell’interesse pubblico sotteso al buon funzionamento del Servizio Biblioteca comunale e nel rispetto dell’immagine del Comune di Botticino, stazione appaltante. L’eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel capitolato prestazionale sarà contestata all’aggiudicatario attraverso PEC entro 10 giorni dall’inadempienza, specificando la natura e l’entità dell’inadempienza stessa. L’aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l’Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l’inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell’appalto, darà diritto all’amministrazione di procedere alla risoluzione “ipso iure” del contratto Nel corso della vigenza contrattuale sarà riscontratocaso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’appaltatore e da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattoquesto non giustificato nei termini temporali sopra assegnati, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato speciale e qualitativi assunti dalla ditta dal progetto presentato in sede di gara. 2. L’Impresa aggiudicataria sarà tenuta, nei confronti della ASL, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi: A. violazione degli obblighi contrattuali; B. sospensione o abbandono o mancata effettuazione, anche il Comune applicherà all’appaltatore: - una penalità pari ad Euro 1.200,00 in parte, di uno o più servizi; 3. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di servizio non conforme alle prescrizioni mancato espletamento del Capitolato Speciale, oppure non rispondente agli impegni assunti nell’offerta, inclusi quelli risultanti dalle lettere precedenti, la ditta, a proprie spese, dovrà attivarsi affinché, entro il termine perentorio assegnatole, sia eliminata la carenza riscontrata. Qualora ciò non accada, vi potrà provvedere la ASL, anche rivolgendosi al libero mercato ed addebitando all’Impresa l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri, anche di natura organizzativa. In servizio; - una penalità pari ad Euro 400,00 in caso di mancata immediata eliminazione della carenza contestatanon conformità del servizio al progetto presentato, per ogni giorno di ritardo dall’adeguamento allo stesso, fatto salvo il risarcimento dell’ulteriore maggiore danno; - una penale pari ad Euro 400,00 in caso di inosservanza parziale o totale degli obblighi descritti nel presente capitolato per ogni giorno di ritardo dell’adempimento e sino a cessazione dello stesso, fatto salvo il risarcimento dell’ulteriore maggiore danno; - una penale pari ad € 500,00 per ogni infrazione rilevata per inosservanza delle norme vigenti in materia di lavoro (previdenziali, assicurative, contributive, sulla sicurezza, …). Tale intervento sanzionatorio non esclude quelli di competenza delle autorità pubbliche preposte al controllo della corretta applicazione della normativa in materia di lavoro; Verranno sanzionate, tra l’altro, le seguenti infrazioni: a) evidente incapacità dell’operatore a svolgere l’attività richiesta. Il giudizio sarà espresso dal Responsabile U.O.C. /R.U.P.; b) mancato rispetto della riservatezza delle informazioni relative all’utente e/o rilevato attraverso eventuali reclami scritti dei soggetti sopra citati e/o verificate dal responsabile di settore; cultura c) insufficiente grado di cortesia e disponibilità al dovuto interventocolloquio da parte degli operatori nei confronti degli utenti rilevato da operatori comunali o tramite segnalazioni scritte degli utenti medesimi; d) mancato rispetto della legge 196/2003 e ss.mm.ii.; e) mancato rispetto degli obblighi assunti in sede di proposta tecnico-organizzativa; f) mancata osservanza delle norme previste nei regolamenti comunali vigenti in materia; g) non corretto utilizzo delle utenze comunali, quali il riscaldamento, la ASL luce, l’acqua, il telefono, ecc… cultura La Responsabile U.O.C. Amministrativa, Pubblica Istruzione e Cultura inoltrerà attraverso PEC entro 10 giorni dall’inadempienza alla ditta aggiudicataria la notifica dell’eventuale inadempienza riscontrata. La ditta aggiudicataria avrà tempo 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC per formulare le proprie controdeduzioni. Qualora le stesse non vengano presentate entro il sopra citato termine previsto o non vengano accolte dal Direttore dell’esecuzione, lo stesso si riserva la facoltà di applicare una la sanzione prevista. Le sanzioni vengono applicate in base alla gravità dell’inadempienza ed alla reiterazione della stessa e potranno andare da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 300,00 per ogni infrazione, indipendentemente dal numero di infrazioni rilevate contemporaneamente. L’ammontare della penalità chesarà addebitato sul credito dell’appaltatore derivanti dal contratto. Mancando credito o essendo questi insufficienti, calibrata l’ammontare della penalità verrà addebitata sulla gravità dell’infrazione, sulle conseguenze che essa ha prodotto e sulle giustificazioni addotte, potrà raggiungere l’1 per mille (giornalmente) dell’importo netto contrattualecauzione. In caso di ritardo oltre tali casi dovrà essere provveduto al reintegro dell’importo della cauzione. La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate, tali da pregiudicare il 3° giorno solare rispetto al termine assegnato per eliminare funzionamento del servizio, produrrà la carenza riscontrata, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (Xxxxxxxx risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). B. Qualora le carenze di cui al precedente punto A abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, la ASL potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Tenuto conto della durata risoluzione anticipata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilità:  3 contestazioni nel corso del 1° anno;  4 contestazioni nell’arco di un biennio;  5 contestazioni nel corso di un triennio;  6 contestazioni nell’arco di un quadriennio, 4. Allorché la ASLa seguito della quale, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni contestazione eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata con una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). 5. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:  maggiori spese per acquisizione del servizio sul libero mercato;  oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all’inadempimento, ecc.);  danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;  minori introiti. 6. In caso di interruzione del servizio per oltre 24 ore la ASL, oltre ad applicare le penalità sopra previste, Comune potrà risolvere il Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile) e potrà assegnare aggiudicare l’appalto al concorrente soggetto che segue in graduatoria. Se neppure il secondo classificato adempie nei termini stabiliti, la ASL si riserva di aggiudicare la gara al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, previo incasso dell’eventuale cauzione ed con addebito dei maggiori costi alle ditte inadempientioneri e degli eventuali danni a carico del primo aggiudicatario del presente appalto. 7. NeI caso in cui le inadempienze superino la normale tolleranza, l’Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per servizi analoghi per un biennio. 8. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via telefax, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 9. Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.

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Samples: Service Agreement

CONTESTAZIONI E PENALITA’. 1Qualora venissero riscontrate delle inadempienze nel servizio rispetto a quanto previsto dal presente appalto, queste verranno contestate per iscritto, chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che le hanno determinate e fissando un termine non inferiore a 7 giorni per le eventuali controdeduzioni scritte. Nel corso della vigenza contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 2. L’Impresa aggiudicataria sarà tenuta, nei confronti della ASL, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi: A. violazione degli obblighi contrattuali; B. sospensione Qualora le controdeduzioni non fossero ritenute pertinenti/convincenti o abbandono o mancata effettuazione, anche in parte, di uno o più servizi; 3. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di servizio non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente agli impegni assunti nell’offerta, inclusi quelli risultanti dalle lettere precedenti, la ditta, a proprie spese, dovrà attivarsi affinché, pervenissero entro il termine perentorio assegnatoleprevisto, sia eliminata la carenza riscontrata. Qualora ciò non accadal’AUSL potrà procedere all’applicazione delle seguenti penali dandone comunicazione alla ditta a mezzo raccomandata A.R.., vi potrà provvedere la ASL, anche rivolgendosi al libero mercato ed addebitando all’Impresa l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri, anche di natura organizzativa. In oltre all’eventuale maggior onere che l’AUSL n. 20 dovesse affrontare per rimborso a terzi o ulteriori danni : in caso di mancata immediata eliminazione gravi azioni a danno della carenza contestatadignità delle persone trasportate, verrà applicata una penale di € 1.000,00= per ogni caso in cui ciò sia successo; in caso di impiego di personale e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale di € 500,00=/die; in caso di ritardato inizio del servizio rispetto alle prescrizioni: €. 250,00= per ogni caso in cui ciò sia successo in caso di ritardo nella presentazione della documentazione necessaria per il controllo del servizio e/o per documentare variazioni di personale e/o mezzi impiegati: €. 100,00= per ogni giorno di ritardo rispetto al dovuto interventoQualora la Ditta non emettesse nota di accredito per l’importo della penale, l’AUSL potrà trattenerne l’importo dal fatturato mensilmente o sul deposito cauzionale definitivo (che poi la ASL si riserva Ditta dovrà immediatamente ripristinare nell’importo previsto). L’addebito delle penali non esonera la facoltà di applicare una penalità che, calibrata sulla gravità dell’infrazione, sulle conseguenze che essa ha prodotto e sulle giustificazioni addotte, potrà raggiungere l’1 per mille (giornalmente) dell’importo netto contrattualeDitta appaltatrice dall’adempimento delle obbligazioni contrattuali. In caso di ritardo oltre il 3° giorno solare rispetto al termine assegnato per eliminare Qualora la carenza riscontrata, la ASL ha diritto di risolvere Ditta dovesse disdettare il contratto (Xxxxxxxx risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). B. Qualora le carenze prima della sua scadenza senza giustificato motivo e giusta causa, l’AUSL potrà avvalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di cui al precedente punto A abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranzapenale, la ASL potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilità:  3 contestazioni nel corso del 1° anno;  4 contestazioni nell’arco salvo l’addebito di un biennio;  5 contestazioni nel corso di un triennio;  6 contestazioni nell’arco di un quadriennio, 4. Allorché la ASLulteriori spese, a proprio insindacabile giudiziotitolo di risarcimento danno, decida di non risolvere il contratto, ogni contestazione eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata con una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). 5. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:  maggiori spese per acquisizione dall’assegnazione del servizio sul libero mercato;  oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all’inadempimento, ecctrasporto ad altre ditte concorrenti.);  danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;  minori introiti. 6. In caso di interruzione del servizio per oltre 24 ore la ASL, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile) e potrà assegnare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Se neppure il secondo classificato adempie nei termini stabiliti, la ASL si riserva di aggiudicare la gara al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, previo incasso dell’eventuale cauzione ed addebito dei maggiori costi alle ditte inadempienti. 7. NeI caso in cui le inadempienze superino la normale tolleranza, l’Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per servizi analoghi per un biennio. 8. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via telefax, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 9. Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.

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Samples: Servizi Di Soccorso in Emergenza E Di Trasporto Sanitario Con Ambulanza

CONTESTAZIONI E PENALITA’. 1I rilievi inerenti alle non conformità nell'espletamento del servizio, l’inosservanza degli obblighi del contratto o gli eventuali disservizi provocati agli utenti saranno contestati in forma scritta (anche via fax o pec) alla Ditta appaltatrice, alla quale sarà consentito – entro un termine di 5 giorni dal ricevimento – presentare le giustificazioni ritenute utili. Nel corso della vigenza contrattuale sarà riscontratoNella contestazione, da parte del Direttore dell’esecuzione l'Amministrazione specificherà chiaramente se la violazione deve considerarsi grave, illustrandone le ragioni. Come indicato nell'articolo successivo, la recidiva nelle infrazioni gravi costituisce uno dei casi di risoluzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 2. L’Impresa aggiudicataria sarà tenuta, nei confronti della ASL, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi: A. violazione degli obblighi contrattuali; B. sospensione o abbandono o mancata effettuazione, anche in parte, di uno o più servizi; 3. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di servizio non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente agli impegni assunti nell’offerta, inclusi quelli risultanti dalle lettere precedenti, la ditta, a proprie spese, dovrà attivarsi affinché, entro il termine perentorio assegnatole, sia eliminata la carenza riscontrata. Qualora ciò non accada, vi potrà provvedere la ASL, anche rivolgendosi al libero mercato ed addebitando all’Impresa l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri, anche di natura organizzativa. In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, saranno applicate le seguenti sanzioni (l’importo indicato si applica ogniqualvolta si verifica la situazione descritta): - modifica o difforme esecuzione di attività proposte in sede di offerta; - ritardato inizio delle prestazioni; - mancata immediata eliminazione sostituzione del personale, assente entro il giorno stesso; - comportamento scorretto verso gli utenti o verso terzi da parte del personale della carenza contestataditta; - ogni inadempienza agli obblighi previsti dal capitolato che non rivestano il carattere di gravità, di cui al comma successivo. - mancata sostituzione del personale entro il secondo giorno d’assenza; - grave negligenza nei doveri di sorveglianza dei minori affidati; - mancata esecuzione senza preavviso di alcune attività proposte in sede di offerta; - assenza totale o parziale dei requisiti del personale indicati in offerta; - mancato adempimento degli obblighi inerenti ai contratti di lavoro del personale impiegato nel servizio; - mancato o insufficiente svolgimento dell’attività di formazione indicata in offerta; - comportamento abituale scorretto verso gli utenti o verso terzi da parte del personale della ditta; - recidiva per le inadempienze ritenute lievi e comunque in caso di ogni giorno altra grave inadempienza agli obblighi contrattuali; - la violazione delle norme in materia di ritardo rispetto privacy di cui al dovuto interventoRegolamento UE 679/2016 ed in modo particolare la violazione dell’art. 12, la ASL si riserva la facoltà comma 8° e art. 20, di applicare una penalità che, calibrata sulla gravità dell’infrazione, sulle conseguenze che essa ha prodotto e sulle giustificazioni addotte, potrà raggiungere l’1 per mille (giornalmente) dell’importo netto contrattualecui al presente capitolato speciale di appalto. In caso di ritardo oltre il 3° giorno solare rispetto al termine assegnato per eliminare la carenza riscontratamancato riscontro e/o rimedio alle inadempienze gravi, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (Xxxxxxxx risolutiva espressa ex artditta sarà considerata recidiva. 1456 del Codice Civile). B. Qualora le carenze di cui al precedente punto A abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranzaL’Amministrazione comunale potrà, la ASL potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Tenuto conto della durata del contrattopertanto, la normale tolleranza viene così stabilità:  3 contestazioni nel corso del 1° anno;  4 contestazioni nell’arco di un biennio;  5 contestazioni nel corso di un triennio;  6 contestazioni nell’arco di un quadriennio, 4. Allorché la ASL, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni contestazione eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata con una come previsto nell’art. 25. Gli importi relativi alle penalità in misura giornaliera compresa tra descritte, nonché le somme relative a danni arrecati alle strutture e agli arredi durante lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattualesvolgimento dei centri estivi, e comunque complessivamente non superiore al 10%, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010)saranno trattenuti sul prezzo da corrispondere alla ditta appaltatrice o sulla cauzione definitiva. 5. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:  maggiori spese per acquisizione del servizio sul libero mercato;  oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all’inadempimento, ecc.);  danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;  minori introiti. 6. In caso di interruzione del servizio per oltre 24 ore la ASL, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile) e potrà assegnare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Se neppure il secondo classificato adempie nei termini stabiliti, la ASL si riserva di aggiudicare la gara al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, previo incasso dell’eventuale cauzione ed addebito dei maggiori costi alle ditte inadempienti. 7. NeI caso in cui le inadempienze superino la normale tolleranza, l’Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per servizi analoghi per un biennio. 8. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via telefax, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 9. Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

CONTESTAZIONI E PENALITA’. 1. Nel corso della vigenza contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 2. L’Impresa aggiudicataria sarà tenuta, nei confronti della ASL, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi: A. violazione degli obblighi contrattuali; B. sospensione o abbandono o mancata effettuazione, anche in parte, di uno o più servizi; 3. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di servizio non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente agli impegni assunti nell’offerta, inclusi quelli risultanti dalle lettere precedenti, la ditta, a proprie spese, dovrà attivarsi affinché, entro il termine perentorio assegnatole, sia eliminata la carenza riscontrata. Qualora ciò non accada, vi potrà provvedere la ASL, anche rivolgendosi al libero mercato ed addebitando all’Impresa l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri, anche di natura organizzativa. In caso di mancata immediata eliminazione della carenza contestata, per ogni giorno di ritardo rispetto al dovuto intervento, la ASL si riserva la facoltà di applicare una penalità che, calibrata sulla gravità dell’infrazione, sulle conseguenze che essa ha prodotto e sulle giustificazioni addotte, potrà raggiungere l’1 per mille (giornalmente) dell’importo netto contrattuale. In caso di ritardo oltre il 3° giorno solare rispetto al termine assegnato per eliminare la carenza riscontrata, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (Xxxxxxxx risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). B. Qualora le carenze di cui al precedente punto A abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, la ASL potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilità:  3 contestazioni nel corso del 1° anno;  4 contestazioni nell’arco di un biennio;  5 contestazioni nel corso di un triennio;  6 contestazioni nell’arco di un quadriennio, 4. Allorché la ASL, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni contestazione eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata con una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai Ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010). 5. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:  maggiori spese per acquisizione 108, comma 3 del servizio sul libero mercato;  oneri D. Lgs 50/2016, quando il D.E.C. accerta un grave inadempimento o il perpetuarsi di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all’inadempimento, ecc.);  danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;  minori introiti. 6. In caso di interruzione del servizio per oltre 24 ore la ASL, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile) e potrà assegnare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Se neppure il secondo classificato adempie nei termini stabiliti, la ASL si riserva di aggiudicare la gara al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, previo incasso dell’eventuale cauzione ed addebito dei maggiori costi alle ditte inadempienti. 7. NeI caso in cui le inadempienze superino la normale tolleranza, l’Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per servizi analoghi per un biennio. 8. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesseinadempimenti da parte dell'appaltatore, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del contrattoprocedimento una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari e contesta gli addebiti all'appaltatore, contesta, in forma scritta anche via telefax, le inadempienze riscontrate ed assegna assegnando un termine, termine non inferiore a cinque giorni, quindici giorni per la presentazione di delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e di memorie scritte. Trascorso tale terminevalutate negativamente le predette controdeduzioni, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASLovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 9stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardasse o risul- tasse difforme rispetto alle prescrizioni contrattuali per negligenza dell’appaltatore, il D.E.C. gliele contesta per iscritto assegnando un termine non inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni e/o giustificarle per iscritto al R.U.P. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanesse o le controdeduzioni non fossero ritenute pertinenti/convincenti o non pervenissero entro il termine previsto, il R.U.P. potrà applicare le seguenti penali dandone comunicazione all’aggiudicatario median- te PEC, oltre all’addebito di eventuali ulteriori danni (es. spese per aver dovuto far svolgere il servizio appaltato ad altre Ditte). Sono previste le seguenti penali: • in caso di mancata sostituzione del personale nei termini contrattualmente previsti verrà addebitata una penale pari a € 500,00; • in caso di gravi azioni/omissioni che abbiano procurato danno alla dignità delle persone, verrà applicata una penale di € 300,00 cadauna; • in caso di mancata presenza negli orari concordati o ritardata consegna mancata reperibilità del Responsabile-coordinatore, verrà addebitata una penale pari a € 200,00; • in caso di impiego di personale e/o esecuzione le dotazione inadeguati o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale di € 150,00/die; • In caso di mancato aggiornamento dell'elenco nominativo degli operatori = verrà addebitata una penale pari a € 150,00; • in caso di comportamento non corretto da parte degli operatori o comunque non consono all'ambiente nel quale prestano servizio (al di fuori dei casi soggetti a controllo/verifica dell'Amministrazione), verrà addebitata una penale pari a € 100,00; Le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativodovranno essere riscosse mediante l’emissione di note di accredito. Qualora l’aggiudicatario non emettesse nota di accredito per l’importo della penale, il committente potrà trattenerne l’importo dal fatturato mensile o sul deposito cauzionale definitivo (che poi l’operatore economico dovrà immediatamente ripristinare nell’importo previsto). L’addebito delle penali non esonera l’operatore economico dall’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Qualora l’aggiudicatario dovesse disdettare il contratto prima della sua scadenza senza necessità giustificato motivo e giusta causa, il committente potrà avvalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno penale, salvo l’addebito di pronuncia giudiziariaulteriori spese, a titolo di risarcimento danno, derivanti dall’assegnazione del servizio di trasporto ad altre ditte concorrenti.

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Samples: Consultation for Market Supply Agreement

CONTESTAZIONI E PENALITA’. 1. Nel corso Il Comune previo completamento della vigenza contrattuale sarà riscontratoprocedura di cui ai paragrafi successivi, da parte applicherà con atto del Direttore dell’esecuzione dirigente del contrattocompetente servizio, il rispetto degli impegni tecnicisenza pregiudizio di ogni altra azione in merito, organizzativi le penali di seguito riportate negli importi massimi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 2. L’Impresa aggiudicataria sarà tenuta, nei confronti della ASL, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei per i seguenti casi: A. violazione degli obblighi contrattualia) accertata presenza di personale in servizio senza che il nominativo con il relativo titolo di studio, sia stato preventivamente comunicato al Comune: € 200,00.=; B. sospensione b) disservizio non dovuto a causa di forza maggiore o abbandono o mancata effettuazionegrave necessità, non ritenendosi comunque giustificabile l’interruzione del servizio anche in parte, di uno o più servizise per pochi giorni: fino ad € 450,00.=; 3c) preavviso sciopero, non comunicato o comunicato oltre il termine fissato: fino ad € 600,00.=; d) gravi inadempienze o danni psicofisici arrecati agli utenti del Centro: fino ad € 1.000,00.=; e) ulteriori casi di violazione, inadempimenti, ritardi nell’esecuzione del contratto desumibili direttamente od indirettamente dal contratto stesso oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti: fino ad € 2.000,00.= Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto, trasmessi anche a mezzo fax, all’appaltatore e quest’ultimo avrà la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro sette giorni dal ricevimento della nota di contestazione. Le penalità riguardanti Il dirigente competente, valutate la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di servizio non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente agli impegni assunti nell’offerta, inclusi quelli risultanti dalle lettere precedenti, la fatto e le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dalla ditta, a proprie spesepotrà graduare l’entità della penalità da applicare fino al massimo come sopra stabilito, dovrà attivarsi affinchésulla base degli esiti della valutazione stessa. Il dirigente non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l’inadempimento contrattuale non sussiste. Egli potrà altresì stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l’inadempimento, entro seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure di immagine, per l’Amministrazione Comunale, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro lo condizioni). L’Amministrazione Comunale, potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’appaltatore per l’esecuzione del servizio ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione. L’appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali non preclude il termine perentorio assegnatole, sia eliminata la carenza riscontrata. Qualora ciò non accada, vi potrà provvedere la ASL, anche rivolgendosi al libero mercato ed addebitando all’Impresa l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri, anche diritto dell’Amministrazione comunale di natura organizzativachiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di mancata immediata eliminazione della carenza contestatainadempimento contrattuale da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare prosecuzione dei servizi educativi, per ogni giorno di ritardo rispetto al dovuto intervento, la ASL si riserva la l’Amministrazione Comunale ha facoltà di applicare una penalità che, calibrata sulla gravità dell’infrazione, sulle conseguenze che essa ha prodotto e sulle giustificazioni addotte, potrà raggiungere l’1 ricorrere a terzi per mille (giornalmente) dell’importo netto contrattuale. In caso di ritardo oltre il 3° giorno solare rispetto al termine assegnato per eliminare la carenza riscontrata, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (Xxxxxxxx risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). B. Qualora le carenze l’esecuzione dei servizi di cui al precedente punto A abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranzapresente capitolato, la ASL potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilità:  3 contestazioni nel corso del 1° anno;  4 contestazioni nell’arco di un biennio;  5 contestazioni nel corso di un triennio;  6 contestazioni nell’arco di un quadriennio, 4. Allorché la ASL, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni contestazione eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata con una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010)addebitando all’appaltatore i relativi costi sostenuti. 5. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:  maggiori spese per acquisizione del servizio sul libero mercato;  oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all’inadempimento, ecc.);  danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;  minori introiti. 6. In caso di interruzione del servizio per oltre 24 ore la ASL, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile) e potrà assegnare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Se neppure il secondo classificato adempie nei termini stabiliti, la ASL si riserva di aggiudicare la gara al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, previo incasso dell’eventuale cauzione ed addebito dei maggiori costi alle ditte inadempienti. 7. NeI caso in cui le inadempienze superino la normale tolleranza, l’Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per servizi analoghi per un biennio. 8. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via telefax, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. 9. Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.

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