Conti inattivi Clausole campione

Conti inattivi. Se il conto PayPal dell'utente resta inattivo per almeno 12 mesi consecutivi, potremmo addebitare all'utente una tariffa annuale di servizio per inattività. Inattivo significa che l'utente non ha effettuato l'accesso al proprio conto PayPal o che non ha altrimenti usato il proprio conto per inviare, ricevere o trasferire denaro.
Conti inattivi. I Conti di unità di Moneta Elettronica inattivi potranno essere oggetto di una comunicazione di inattività per email da parte del Distributore seguita da un sollecito un (1) mese dopo. Il Conto dell’Utente è considerato inattivo quando al termine di un periodo di dodici (12) mesi, non è stato oggetto di nessuna operazione (al di fuori del prelevamento delle spese di gestione) su iniziativa dell’Utente (o di un mandatario) il quale non si è rivolto con nessuna modalità al Distributore. In mancanza di risposta o di uso della Moneta Elettronica disponibile entro tale termine, il Conto sarà chiuso e mantenuto al solo scopo di procedere al Rimborso della Moneta Elettronica. Spese di gestione potranno essere percepite dall’Emittente. Il Conto non potrà più dar luogo ad ulteriore utilizzo della Moneta Elettronica.
Conti inattivi. La società potrà comunicare a mezzo e-mail l’inattività del Wallet di pagamento. Il Wallet di pagamento si considera inattivo qualora non vi siano operazioni di investimento al termine di un periodo di mesi sei dalla registrazione iniziale. Allo stesso modo, il Wallet di Pagamento si considera inattivo qualora dalla conclusione dell’ultima operazione relativa ad un contratto di finanziamento, trascorra un periodo pari a mesi dodici entro il quale non vengano realizzate nuove operazioni. In mancanza di risposta o di utilizzo per l’effettuazione di operazioni, la Società potrà chiudere il Wallet di Pagamento, previo accredito mediante bonifico sul conto indicato dal Titolare delle eventuali giacenze.
Conti inattivi. I Conti inattivi potranno essere oggetto di una comunicazione di inattività per email da parte del Prestatore seguita da un sollecito un mese dopo. Il Conto di pagamento del Titolare è considerato inattivo quando al termine di un periodo di dodici (12) mesi, non è stato oggetto di nessuna operazione (al di fuori del prelevamento delle spese di gestione) su iniziativa del Titolare (o di un mandatario) il quale non si è rivolto con nessuna modalità al Prestatore. In mancanza di risposta o di uso del saldo risultante a credito del Conto entro il predetto termine, il Prestatore potrà chiudere il Conto e mantenerlo al solo scopo di procedere all'accredito mediante bonifico delle somme sul conto indicato dal Titolare. In caso di decesso, il saldo potrà essere rimborsato soltanto agli aventi diritto del Titolare. Il Conto non potrà più permettere l'esecuzione di Operazioni di pagamento.
Conti inattivi. 20.1 Nel caso in cui un Conto non venga movimentato per un periodo di 180 (centoottanta) giorni o più, in base alle procedure interne di ABC SA Xxxxx Xxxxxx, può essere designato come “Inattivo” e conseguentemente non sarà più possibile effettuare alcuna Transazione a meno che il Xxxxx non venga espressamente riattivato. La riattivazione potrà essere effettuata solo dopo che tutti i requisiti richiesti da ABC SA Xxxxx Xxxxxx, nonché i requisiti normativi e/o regolamentari pro tempore vigenti relativi alla gestione del Conto, compresi quelli relativi alle informazioni sui clienti, siano stati soddisfatti. xxx.xxxx-xxx.xxx 20

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).