Common use of Contrattazione aziendale Clause in Contracts

Contrattazione aziendale. La contrattazione a livello aziendale riguarda materie e istituti delegati e con le mo- dalità previste dal CCNL o dalla legge. Le materie che il presente CCNL delega alla contrattazione a livello aziendale sono individuate nei seguenti articoli contrattuali: • art. 9 - Premio di risultato; • art. 14 - co. 3 e 5 - Lavoro a tempo determinato • art. 17 - co. 4 e 7 - Contratto di somministrazione a tempo determinato; • art. 23 - co. 7 e 19 - Orario di lavoro; • art. 24 - co. 4 - Lavoro in turno; • art. 31 - co. 5- Studenti lavoratori; • art. 38 - Mense aziendali; • art. 42 - Trattamento di trasferta; • art. 43 - co. 3 - Trasferimento; • art. 48 - punto 9 - Cessione di permessi e ferie. La contrattazione aziendale a contenuto economico ha la funzione di definire una erogazione variabile collegata ad incrementi di redditività, produttività e qualità; la relativa disciplina è contenuta nell’art. 9 del presente contratto. Gli accordi aziendali di cui al comma precedente hanno durata triennale e sono rin- novabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale e delle rela- tive erogazioni economiche. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le R.S.U. di cui all’art. 7 assistite dalle competenti strutture sindacali delle XX.XX. stipulanti il CCNL. Fino a nuovi accordi interconfederali sottoscritti dalle Confederazioni cui aderiscono le parti firmatarie del presente contratto, le procedure per il rinnovo degli accordi aziendali sono definite nei commi seguenti. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali, di cui al presente punto b), debbono essere presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese suc- cessivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le parti non as- sumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette riferite alla materia di cui al presente punto b).

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Contrattazione aziendale. La contrattazione a livello aziendale riguarda materie e istituti delegati e con le mo- dalità previste dal CCNL o dalla legge. Le materie che il presente CCNL delega alla contrattazione a livello aziendale sono individuate nei seguenti articoli contrattuali: • art. 9 - Premio di risultato; • art. 14 - co. 3 e 5 - Lavoro a tempo determinato • art. 17 - co. 4 e 7 - Contratto di somministrazione a tempo determinato; • art. 23 - co. 7 e 19 - Orario di lavoro; • art. 24 - co. 4 - Lavoro in turno; • art. 31 - co. 5- Studenti lavoratori; • art. 38 - Mense aziendali; • art. 42 - Trattamento di trasferta; • art. 43 - co. 3 - Trasferimento; • art. 48 - punto 9 - Cessione di permessi e ferie. La contrattazione aziendale a contenuto economico ha la funzione di definire una erogazione variabile collegata ad incrementi di redditività, produttività e qualità; la relativa disciplina è contenuta nell’artnell‟art. 9 del presente contratto. Gli accordi aziendali di cui al comma precedente hanno durata triennale e sono rin- novabili nel rispetto del principio dell’autonomia dell‟autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale e delle rela- tive erogazioni economiche. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le R.S.U. di cui all’artall‟art. 7 assistite dalle competenti strutture sindacali delle XX.XX. stipulanti il CCNL. Fino a nuovi accordi interconfederali sottoscritti dalle Confederazioni cui aderiscono le parti firmatarie del presente contratto, le procedure per il rinnovo degli accordi aziendali sono definite nei commi seguenti. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali, di cui al presente punto b), debbono essere presentate in tempo utile per consentire l’apertura l‟apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese suc- cessivo alla scadenza dell’accordo dell‟accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le parti non as- sumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette riferite alla materia di cui al presente punto b).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contrattazione aziendale. La contrattazione a livello aziendale riguarda materie e istituti delegati e con le mo- dalità previste dal CCNL o dalla legge. Le materie che il presente CCNL delega alla contrattazione a livello aziendale sono individuate nei seguenti articoli contrattuali: • art. 9 - Premio di risultato; • art. 14 - co. 3 6 e 5 7 - Lavoro a tempo determinato determinato; • art. 17 - co. 4 e 7 - Contratto di somministrazione a tempo determinato; • art. 23 - co. 7 e 19 - Orario di lavoro; • art. 24 - co. 4 - Lavoro in turno; • art. 31 - co. 5- 3 - Studenti lavoratori; • art. 38 - Mense aziendali; • art. 42 - Trattamento di trasferta; • art. 43 - co. 3 - Trasferimento; • art. 48 - punto 9 - Cessione di permessi e ferie. La contrattazione aziendale a contenuto economico compresa nel precedente elenco fa parte del TEC (trattamento economico complessivo - livello aziendale). In particolare la contrattazione sul premio di risultato ha la funzione di definire una erogazione un’ero- gazione variabile collegata ad incrementi di redditività, produttività e qualità; la relativa disciplina è contenuta , secondo le linee indicate nell’art. 9 del presente contratto. Gli accordi aziendali sul premio di cui al comma precedente risultato hanno durata triennale e sono rin- novabili rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni sovrap- posizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale e delle rela- tive erogazioni relative ero- gazioni economiche. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le R.S.U. di cui all’art. 7 assistite dalle competenti strutture sindacali delle XX.XX. stipulanti il CCNL. Fino a nuovi accordi interconfederali sottoscritti dalle Confederazioni cui aderiscono le parti firmatarie del presente contratto, le procedure per il rinnovo degli accordi aziendali sono definite nei commi seguenti. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali, di cui al presente punto b), debbono essere presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese suc- cessivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le parti non as- sumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette riferite alla materia di cui al presente punto b).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro‌‌

Contrattazione aziendale. La Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti: - turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate; - eventuali forme di flessibilità; - part time; - determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 71, Seconda Parte; - contratti a termine; - tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luo- ghi di lavoro; parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 5, Prima Parte; - modalità di svolgimento dell'attività dei patronati; - quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori"; - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizza- zione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove a livello aziendale riguarda sussistano erogazioni economiche comunque denomi- nate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conserva- ta in cifra; - altre materie e espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti delegati e con le mo- dalità del pre- sente CCNL In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste dal CCNL o dalla legge. Le materie che il presente CCNL delega alla contrattazione a livello aziendale sono individuate nei seguenti articoli contrattuali: • art. 9 - Premio di risultato; • art. 14 - co. 3 e 5 - Lavoro a tempo determinato • art. 17 - co. 4 e 7 - Contratto di somministrazione a tempo determinato; • art. 23 - co. 7 e 19 - Orario di lavoro; • art. 24 - co. 4 - Lavoro in turno; • art. 31 - co. 5- Studenti lavoratori; • art. 38 - Mense aziendali; • art. 42 - Trattamento di trasferta; • art. 43 - co. 3 - Trasferimento; • art. 48 - punto 9 - Cessione di permessi e ferie. La contrattazione aziendale a contenuto economico ha la funzione di definire una erogazione variabile collegata ad incrementi di redditività, produttività e qualità; la relativa disciplina è contenuta nell’art. 9 del presente contratto. Gli accordi aziendali di cui al comma precedente hanno durata triennale e sono rin- novabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale e delle rela- tive erogazioni economiche. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le R.S.U. di cui all’art. 7 assistite dalle competenti strutture sindacali delle XX.XX. stipulanti il CCNL. Fino a nuovi accordi interconfederali sottoscritti dalle Confederazioni cui aderiscono le parti firmatarie del presente contratto, le procedure eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per il rinnovo degli accordi aziendali sono definite nei commi seguenti. Le richieste le figure di rinnovo degli accordi aziendaliinteresse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui al presente all'art. 3, Seconda Parte, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 7, Prima Parte, le parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 7, punto b), debbono essere presentate Prima Parte, le valutazioni in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza merito, anche fornendo adeguate proposte. Le Parti, nel confermare la validità degli accordi stessiaziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavo- ro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS- UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La parte che ha ricevuto le proposte relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesselavoro. Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese suc- cessivo dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le parti non as- sumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette riferite alla materia di cui al presente punto b)Confcommercio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi