Contrattazione integrativa. (1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale. (2) Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a tre anni. (3) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge: - a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti; - a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale; - a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva. (4) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso. (5) In occasione della contrattazione integrativa, durante i due mesi precedenti la scadenza e nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni. (6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza. (7) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa. (8) Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del presente contratto e quella di scadenza dello stesso. Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, convengono sull’esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate a partire dal 1° gennaio 2011. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il presente contratto e all’archivio dei contratti istituito presso l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. (9) La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. (10) Le parti condividono l’obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma - o dalla scadenza del contratto in essere se successiva - senza che sia avvenuta l’attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una delle parti potrà chiedere l’intervento delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Le organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, a fronte della richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione di secondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di normalità sindacale di cui al comma 5, per un periodo di sessanta giorni dalla convocazione del suddetto incontro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contrattazione integrativa. (1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territorialeregionale.
(2) Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a tre quattro anni.
(3) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge: - a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti; - a livello territoriale regionale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale; - a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.;
(4) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
(5) In occasione della contrattazione integrativa, durante i due mesi precedenti la scadenza e nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni.
(6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
(7) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali regionali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa.
(8) Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del presente contratto e quella di scadenza dello stesso. Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, convengono sull’esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate a partire dal 1° 1 gennaio 20112020. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il presente contratto e all’archivio dei contratti istituito presso l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.
(9) La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
(10) Le parti condividono l’obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma - o dalla scadenza del contratto in essere se successiva - senza che sia avvenuta l’attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una delle parti potrà chiedere l’intervento delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Le organizzazioni nazionali Fiavet e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, a fronte della richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione di secondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di normalità sindacale di cui al comma 5, per un periodo di sessanta giorni dalla convocazione del suddetto incontro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contrattazione integrativa. (1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
(2) Di norma. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 138 e 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, i relativi accordi hanno durata pari a tre anni.
(3) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge: - a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti; - a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale; - a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.
(4) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
(5) In occasione della contrattazione integrativa, durante i due mesi precedenti la scadenza e nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni.
(6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
(7) Di norman. 217, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle effettua tra l'Amministrazione e le organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il sindacali firmatarie dell'Accordo triennale recepito dal presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà decreto, sulle seguenti materie: in sede di partecipare ai relativi negoziati. Le parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato paritetico Amministrazione centrale:
a) criteri per la promozione mobilità volontaria del personale;
b) linee di indirizzo per l'impiego del personale in attività atipiche;
c) linee generali per la realizzazione dei programmi di formazione e il monitoraggio della l'aggiornamento professionale;
d) misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) criteri per lo svolgimento del servizio di reperibilità e per la programmazione dei relativi turni;
f) utilizzo delle risorse del fondo di Amministrazione nell’ambito dei criteri e delle modalità previste nell’accordo negoziale. in sede di Amministrazione locale:
A) criteri per la mobilità del personale nell'ambito delle articolazioni centrali e territoriali.
2. Nelle materie di contrattazione integrativa.
(8) Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del presente contratto e quella di scadenza dello stesso. Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, convengono sull’esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate a partire dal 1° gennaio 2011. Copia decorsi 30 giorni dall’inizio delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il presente contratto e all’archivio dei contratti istituito presso l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.
(9) La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
(10) Le parti condividono l’obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma - o dalla scadenza del contratto in essere se successiva - trattative senza che sia avvenuta l’attivazione stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la libertà di iniziativa; d’intesa tra le parti, il termine è prorogabile di altri 30 giorni.
3. La contrattazione integrativa nazionale non può essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto, o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso bilancio della Direzione centrale per le risorse umane del negoziatoDipartimento dei vigili del fuoco, una delle parti potrà chiedere l’intervento delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contrattodel soccorso pubblico e della difesa civile; le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le organizzazioni ipotesi di accordi integrativi nazionali stipulanti il presente contratto, a fronte sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato che le esaminano entro 30 giorni che ne accertano congiuntamente la compatibilità economico-finanziaria.
5. Per le materie oggetto della contrattazione di secondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di normalità sindacale di cui al comma 5, per un periodo di sessanta giorni dalla convocazione del suddetto incontrointegrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e periferico si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.
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Samples: Accordo Sindacale, Rinnovo Contratto Di Lavoro
Contrattazione integrativa. (1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
(2) Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a tre anni.
(3) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato svolgerà presso la materia, il negoziato di secondo livello si svolge: - a livello sede aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti; - organizzazioni nazionali ed a livello territoriale regionale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti eorganizzazioni provinciali, comunqueinterprovinciali e regionali. L’eventuale contratto integrativo nazionale e regionale, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale i cui operare riferimento è quello regionale; - a livello provinciale per le imprese effetti decorreranno dalla data della ristorazione collettivasua stipulazione, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.
(4) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la rinnovato non prima che siano trascorsi sei mesi dal rinnovo del presente CCNL. Al fine di garantire lo svolgimento della contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per nei termini e con le modalità regolamentate dal presente articolo e dall’arti- colo 3, lettera d), le Parti si impegnano ad assicurare il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le partirispetto delle richiamate normative. A tal fine, In particolare: • le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte delle Parti contraenti sono tenute a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
(5) In occasione della contrattazione integrativanon promuovere azioni o rivendicazioni atte a modificare le norme previ- ste dal CCNL; • le piattaforme relative ai contratti integrativi devono riguardare esclu- sivamente le materie agli stessi demandate dal CCNL; • le Parti datoriali, durante i in presenza di piattaforma rivendicativa presentata dalle Parti sindacali, devono convocare le stesse entro due mesi precedenti la scadenza e dal ricevimento della richiesta di apertura del negoziato. In caso di ritardo o difficoltà che possano insorgere nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni.
(6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
(7) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa.
(8) Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del presente contratto e quella di scadenza dello stesso. Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, convengono sull’esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate a partire dal 1° gennaio 2011. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il presente contratto e all’archivio sulla stesura o nella stipulazione dei contratti istituito presso l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.
(9) La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro territoriali, le Parti nazionali, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
(10) Le parti condividono l’obiettivo dalla richiesta di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma - o dalla scadenza del contratto in essere se successiva - senza che sia avvenuta l’attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una delle parti potrà chiedere l’intervento Parti periferiche, interver- ranno per favorire la soluzione della controversia. Tale procedura si inten- de applicabile anche in caso di ulteriori e diverse problematiche e/o diffi- coltà che possano intervenire nell’ambito delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contrattotrattative periferiche. Le organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, a fronte della richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento Fermo restando che non sono di competenza della contrattazione di secondo livellolivello le materie definite nel CCNL, quelle rinviate alla contrat- tazione integrativa dal presente CCNL sono esclusivamente le seguenti:
a) flessibilità e distribuzione dell’orario di lavoro sulla base delle direttive generali fissate all’art. Durante tale procedura restano assicurate 11 del CCNL;
b) determinazione del periodo delle ferie così come stabilito dall’art. 21 del CCNL;
c) ambiente di lavoro e individuazione degli interventi per l’eliminazione dei problemi relativi ad eventuali lavorazioni nocive, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
d) definizione della percentuale massima del personale a part-time e definizione della durata massima della prestazione lavorativa settima- nale per il personale a part-time, nonché definizione della percentua- le condizioni dei lavoratori con contratto a termine rispetto al numero dei lavora- xxxx impegnati a tempo indeterminato nei casi in cui le Associazioni debbano stipulare contratti a norma dell’art. 9 del presente contratto;
e) occupazione e mobilità secondo quanto previsto dall’art. 4 del CCNL, eventualmente costituendo appositi organismi bilaterali;
f) informative sull’organizzazione del lavoro e per eventuali necessità di normalità sindacale turnazioni (escluse quelle già fissate all’art. 11 del CCNL) con parti- colare riferimento ai Centri Stampa, Laboratori Analisi, Centri Tori o Stazioni Monta. Resta inteso che tali informative verranno svolte nel rispetto dell’autonomia organizzativa e gestionale delle Associazioni e delle norme vigenti per quanto attiene le competenze delle Rappresentanze Sindacali;
g) definizione di profili professionali specifici ed integrativi di quelli fissa- ti dal CCNL. Di tali profili qualora a livello di contrattazione integrativa ne vengano individuati alcuni non rientranti nelle attività istituzionali delle Associazioni, tra le Parti si concorderà il relativo inquadramento. Per gli altri profili rientranti nelle attività istituzionali delle Associazioni le proposte di un diverso inquadramento, dipendenti da specificità locali, saranno rappresentate all’Osservatorio nazionale che ne garantirà l’inquadramento secondo un criterio di omogeneità;
h) fermo restando quanto stabilito al 4° comma dell’art. 19, fissazione della misura dell’indennità di Capo Progetto nell’ambito degli importi minimo e massimo definiti nel citato 4° comma dell’art. 19;
i) possibilità di elevare fino ad un massimo dell’8% la misura dell’inden- nità, spettante al personale al quale è affidata la responsabilità del servizio di cassa di cui al primo comma 5dell’art. 19;
l) possibilità di elaborare, sulla base delle peculiarità operative, progetti e percorsi formativi valutati in fase di coordinamento, da parte dell’AIA, dei programmi dei corsi nazionali. Dei programmi dei corsi nazionali coordinati dall’AIA e del grado di realizzazione degli stessi sarà fornita puntuale informativa da parte AIA nel quadro degli incon- tri di cui all’art. 43;
m) possibilità di definire l’erogazione di un’indennità per le ore di lavoro svolte dai controllori nella fascia oraria notturna, fino ad un periodo massimo dell’8% della quota oraria lorda;
n) possibilità di sessanta giorni dalla convocazione negoziare l’indennità di bilinguismo;
o) possibilità di negoziare ticket-restaurant. Le Parti convengono che l’eventuale opzione del suddetto incontrolivello aziendale della contrattazione potrà essere convenuta consensualmente a livello regionale tra le Parti assistite dalle organizzazioni nazionali. Regionalmente non potranno comunque esistere congiuntamente accordi integrativi di livello regionale e aziendale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contrattazione integrativa. (1) La Le Parti, nel confermare la contrattazione integrativa si svolge di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto: - la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro; - le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a livello aziendale o territoriale.migliorare la produttività;
(2) Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a tre anniLe erogazioni economiche di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti.
(3) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato Le erogazioni economiche di secondo livello si svolge: - a livello aziendale per le aziende che occupano più sono variabili e non predeterminate e non utili ai fini di quindici dipendenti; - a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti ealcun istituto legale e contrattuale, comunque, per le aziende che occupino più ivi compreso il trattamento di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale; - a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttivafine rapporto.
(4) Il rinvio alla La relativa contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti facenti capo alle parti Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte c.c.n.l. e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a prevenire l'alimentarsi del contenziosocarattere generale aderente a SISTEMA IMPRESA.
(5) In occasione Le aziende di cui ai commi precedenti, che abbiano unità produttive distribuite nell'ambito di più province, e che, in assenza di contrattazione aziendale, intendano avvalersi della contrattazione integrativaterritoriale, durante applicheranno o i due mesi precedenti singoli contratti territoriali stipulati nelle diverse province o, in tutte le unità produttive, l'accordo territoriale sottoscritto nel luogo in cui l'azienda ha la scadenza e nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazionipropria sede legale.”
(6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il Le Parti si impegnano ad incontrarsi, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto ai relativi livelli accordo, al fine di competenza.
(7) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato paritetico per la promozione e il monitoraggio dare concreta attuazione allo strumento della contrattazione integrativa.
(8) Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del presente contratto e quella di scadenza dello stesso. Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, convengono sull’esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate a partire dal 1° gennaio 2011. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il presente contratto e all’archivio dei contratti istituito presso l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.
(9) La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
(10) Le parti condividono l’obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma - o dalla scadenza del contratto in essere se successiva - senza che sia avvenuta l’attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una delle parti potrà chiedere l’intervento delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Le organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, a fronte della richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione di secondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di normalità sindacale di cui al comma 5, per un periodo di sessanta giorni dalla convocazione del suddetto incontro.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Del Settore Turismo E Pubblici Esercizi
Contrattazione integrativa. (1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
(2) Di norma. Xxxxx restando quanto disposto dagli articoli 36 e 38 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, i relativi accordi hanno durata pari a tre anni.
(3) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge: - a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti; - a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale; - a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.
(4) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
(5) In occasione della contrattazione integrativa, durante i due mesi precedenti la scadenza e nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni.
(6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
(7) Di norman. 217, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle effettua tra l’amministrazione e le organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il sindacali firmatarie del presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà Accordo quadriennale, sulle seguenti materie:
a) criteri di partecipare ai relativi negoziati. Le parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato paritetico articolazione dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari;
b) criteri per la promozione mobilità del personale a domanda;
c) linee di indirizzo per l’ impiego del personale in attività atipiche;
d) linee di indirizzo per la formazione e l’aggiornamento professionale;
e) linee di indirizzo per la garanzia e il monitoraggio miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;
a) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all’igiene, all’ambiente, alla sicurezza ed alla prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
b) articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro secondo i criteri definiti a livello nazionale.
2. Nelle materie di contrattazione integrativa.
(8) Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del presente contratto e quella di scadenza dello stesso. Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, convengono sull’esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate a partire dal 1° gennaio 2011. Copia decorsi 30 giorni dall’inizio delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il presente contratto e all’archivio dei contratti istituito presso l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.
(9) La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
(10) Le parti condividono l’obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma - o dalla scadenza del contratto in essere se successiva - trattative senza che sia avvenuta l’attivazione stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la libertà di iniziativa; d’intesa tra le parti, il termine è prorogabile di altri 30 giorni.
3. La contrattazione integrativa nazionale non può essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente Accordo quadriennale, o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso bilancio della Direzione Centrale per le Risorse Umane del negoziatoDipartimento dei Vigili del fuoco, una delle parti potrà chiedere l’intervento delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contrattodel Soccorso pubblico e della Difesa civile; le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le organizzazioni nazionali stipulanti il presente contrattoResta fermo quanto previsto dall’articolo 39, a fronte comma 3-ter, della richiestalegge 27 dicembre 1997, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento n. 449, e successive modificazioni.
5. Per le materie oggetto della contrattazione di secondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di normalità sindacale di cui al comma 5, per un periodo di sessanta giorni dalla convocazione del suddetto incontrointegrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e periferico si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.
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Samples: Accordo Integrativo