Contratti Atipici e Formazione Clausole campione

Contratti Atipici e Formazione. L’Accordo del 12/01/00 introduce una fase di sperimentazione di un “nuovo approccio al lavoro in grado di coniugare esigenze della formazione globalmente intesa con quelle del lavoro e della crescita professionale” che coinvolge 30 unità. Tale sperimentazione prevede – sulla base delle normative del vigente CCNL, dalla legge 196/97 e di quanto previsto a supporto della sua implementazione dall’Agenzia del Lavoro - un percorso formativo che si articola nell’arco di 30/48 mesi (che possono essere ridotti per i lavoratori in possesso di specifici diplomi professionali o titoli di studio), con una formazione teorica di base e una formazione teorico-pratica sul posto di lavoro variabile in funzione dell’area di tirocinio La formazione teorica comprende tematiche quali,

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  • Istruzione e formazione 16/06/2016 Specializzazione in Geriatria conseguita con lode Università Cattolica del Sacro Cuore Titolo della Tesi: DISTURBO DEL CONTROLLO DEGLI IMPULSI E DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO IN UNA POPOLAZIONE ANZIANA NON ISTITUZIONALIZZATA: PREVALENZA E FATTORI CORRELATI 01/07/2011–16/06/2016 Frequenza della Scuola di Specializzazione in Geriatria Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma (Italia) Durata totale 5 anni con frequenza nei vari setting assistenziali suddivisa nel modo seguente: - 24 mesi presso il reparto di Geriatria esercitando attività assistenziale su pazienti con patologia acuta di età superiore ai 65 anni, affetti da sindromi geriatriche, patologie internistiche (tra cui patologia oncologica in neodiagnosi o in fase avanzata); - 12 mesi presso il servizio di continuità assistenziale, esercitando attività assistenziale su pazienti fragili, con patologia acuta e cronica, di età superiore ai 65 anni,affetti da sindromi geriatriche, patologie internistiche (tra cui patologia oncologica in neodiagnosi od in fase avanzata); - 18 mesi presso il reparto di riabilitazione geriatrica, esercitando attività assistenziale su pazienti fragili ricoverati con patologia acuta, di età superiore ai 65 anni, sottoposti ad interventi di chirurgia ortopedica maggiore, esiti di patologie neurologiche e patologia oncologica; - 6 mesi presso il servizio ambulatoriale e di consulenza onco-geriatrica per i reparti di ginecologia- oncologica, radioterapia, senologia esercitato attività di tipo assistenziale e di assessment per il paziente anziano oncologico pre-chirurgia e/o pre trattamento antiblastico. 01/10/2010–31/12/2010 Tirocino e acquisizione dell'abilitazione medica - Esame di stato - Ordine Provinciale Di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx 9, 00161 Roma (Italia) 22/07/2010 Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia conseguita con la votazione di 110/110 con lode.

  • LIVELLI DI CONTRATTAZIONE 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale. 2. Il livello di negoziazione nazionale individua: a) le garanzie per i cittadini; b) il ruolo, il coinvolgimento nell'organizzazione e programmazione, le responsabilità, i criteri di verifica e le garanzie per il personale sanitario convenzionato; c) i servizi erogati per assicurare i livelli essenziali di assistenza; d) la compatibilità economica; e) la responsabilità delle istituzioni (Regioni e Aziende) nei confronti della piena applicazione dell’ACN. 3. Il livello di negoziazione regionale definisce obiettivi di salute, modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale, integrando elencazione, incentivazione e remunerazione di compiti con il perseguimento di obiettivi e risultati. 4. Il livello negoziale aziendale definisce i progetti e le attività del personale sanitario convenzionato necessari all'attuazione degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale. 1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali concordano, con la stesura del presente Accordo, che il livello di negoziazione nazionale , qui rappresentato, definisce: a) natura, modalità e costituzione del rapporto di Convenzione; b) incompatibilità; c) requisiti per il mantenimento del rapporto di convenzione; d) ridefinizione del ruolo, delle funzioni e dei compiti degli specialisti, dei biologi, dei chimici, degli psicologi in relazione alla garanzia del livello essenziale di assistenza delle cure primarie, caratterizzando le attività e le prestazioni preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative dovute agli assistiti sia sani, sia con patologie acute e croniche, nei diversi ambiti assistenziali, nonché la promozione dei processi di presa in carico dell'utente a livello territoriale con la continuità dell’assistenza; e) modalità e ambiti di esercizio della libera professione; f) definizione delle modalità di applicazione degli aspetti sanzionatori e conseguenti criteri di valutazione delle violazioni e delle penalità conseguenti fino al venir meno del rapporto di convenzione; g) avvio di un processo condiviso di determinazione di percorsi e linee guida per l'efficacia e l'appropriatezza, con il concorso dei soggetti istituzionali e delle parti sociali, al fine di garantire nell'ambito delle funzioni di continuità assistenziale e presa in carico, cittadini e operatori. I percorsi e le linee guida approvati e definiti verranno portati a conoscenza degli operatori e dei cittadini a cura delle Regioni; h) criteri e modalità per la regolamentazione dell’accesso, in relazione alle normative vigenti; i) criteri della rappresentatività sindacale nazionale, regionale ed aziendale; j) criteri generali nella gestione della formazione, nei suoi ambiti principali; k) entrata in vigore e la durata dell’Accordo nazionale; l) struttura del compenso; m) cornice generale degli Accordi regionali, con la individuazione degli ambiti della contrattazione. 1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a definire, entro e non oltre i sei mesi successivi all’entrata in vigore dell’Accordo collettivo nazionale, le intese regionali contemplate nel presente accordo per la definizione dei seguenti aspetti specifici: a) le responsabilità nei rapporti convenzionali, in relazione agli obiettivi regionali, con le modalità previste dall’articolo precedente; b) l’attuazione di quanto indicato dall’art. 6; c) l’organizzazione della assistenza specialistica territoriale in modo da partecipare al processo di deospedalizzazione, mettendo a disposizione le specificità professionali e le competenze proprie dei professionisti, a favore delle istituzioni e dei cittadini; d) le modalità di realizzazione della appropriatezza delle cure, delle prescrizioni e dell'uso etico delle risorse, l'organizzazione degli strumenti di programmazione monitoraggio e controllo; e) la modalità di partecipazione degli specialisti e professionisti nella definizione degli obiettivi della programmazione, dei budget e la responsabilità nell'attuazione dei medesimi; f) i criteri e le modalità per la trasformazione dei rapporti di lavoro a da tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato; g) i criteri e le modalità nella organizzazione del sistema informativo fra operatori – strutture associate della medicina generale – Distretti – Aziende Sanitarie – Regione; h) l’organizzazione della formazione continua e dell’aggiornamento; i) gli organismi di partecipazione e rappresentanza degli specialisti e dei professionisti a livello regionale; j) l’attuazione dell’art. 8 comma 2.

  • Congedi per la formazione 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio. 2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate. 3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative. 4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5. 5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso. 6. Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto. 7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica

  • Secondo livello di contrattazione (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale. 2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale. 7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.

  • Contrattazione Capo ... LIVELLO NAZIONALE Art. ... (Procedure per il rinnovo - ex art. 4) Il contratto nazionale avrà durata triennale. La piattaforma per il rinnovo del c.c.n.l. sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza. Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Qualora una delle parti violi il periodo di "tregua sindacale" di cui al precedente comma, l'altra parte avrà il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto in tale periodo. Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità indicate al 1° comma del presente articolo, comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di "tregua sindacale". In occasione di ogni rinnovo le parti individueranno un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente, alla condizione che siano rispettati i tempi previsti nei primi due commi del presente articolo.

  • Modalità di fatturazione e pagamento 10.1 La fatturazione avrà periodicità: 1. per l’energia elettrica mensile ad eccezione dei Clienti con Punti di Prelievo in bassa tensione e potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; 2. per il gas avrà periodicità mensile ad eccezione dei Punti di riconsegna con consumo annuo inferiore o uguale a 5.000 Smc e per i Punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell’art. 21. Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della fattura. 10.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture comunicate dal CLIENTE. 10.3 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati con il con il metodo del prodie basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima di Edison calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore.10.4 (articolo specifico per la sola fornitura di gas) In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e successive modifiche e integrazioni, nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00€ e secondo le previsioni di cui alla Del. 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE, b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: a) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, b) con il dato di consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna. 10.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore Locale, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. 10.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente Art. 7.4, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell’avvenuta sostituzione del gruppo di misura e/o dell’Opzione tariffaria di trasporto.

  • Fatturazione e modalità di pagamento L’Agenzia, a seguito della completa effettuazione delle prestazioni richieste con gli ordinativi di servizio e dopo l’attestazione di regolare esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art. 20 del presente Contratto. La Società indica i seguenti indirizzi di posta elettronica cui potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del Contratto: e-mail – Pec Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente Contratto e alla relativa procedura selettiva/concorso, dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, xxx Xxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx, codice fiscale e partita IVA 06363391001 e spedite all’Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7.3.2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia (X3DZ5I). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire, al Sistema di Interscambio, il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. L’Agenzia è soggetta allo Split Payment (L. n. 190/2014, art. 1, comma 629) ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21.6.2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) dovrà essere valorizzato con il carattere “S”. Le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. La Società prende espressamente atto che AdE non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9.11.2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; la Società avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese. In caso di applicazione delle penali, l’importo delle penali sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. Sarà altresì facoltà di AdE rivalersi, per l’importo corrispondente, sulla cauzione. In conformità alle previsioni di cui all’art. 35, c. 18 d.lgs. 50/2016, entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione prevista da ciascun ordinativo verrà corrisposta all’Appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore dell’ordinativo medesimo, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Committente. L’Appaltatore decadrà dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

  • Formazione e aggiornamento Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei quadri, le aziende favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale categoria di lavoratori, in base a quanto previsto dal successivo art. 116. Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale dei singoli quadri saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse considerate lavorative. Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno - sia per l'eventuale costo di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.