Contratto a tempo determinato. Il contratto a tempo determinato è disciplinato dagli artt. 19-29 del D.lgs. n. 81/2015. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 36 mesi. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e aree contrattuali e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 36 mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e aree contrattuali, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi, e, comunque, per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Il lavoratore non piò essere riassunto a tempo determinato prima che siano decorsi 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al 10° giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore. Il rapporto di lavoro non piò continuare oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50° giorno negli altri casi. Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono, in ogni caso, esenti dal limite i contratti a tempo determinato conclusi per sostituzione di lavoratori assenti o per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi nonché quello conclusi tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al capo III del D.lgs. n. 151/2001, e successive modificazioni, usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il detto diritto di precedenza. Alle medesime lavoratrici è, altresì, riconosciuto, alle stesse condizioni, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato. Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, anche tramite pubblicazione su sito internet aziendale. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigente.
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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo
Contratto a tempo determinato. Il contratto a tempo determinato è disciplinato dagli arttAi sensi dell'art. 19-29 del D.lgs. n. 81/2015. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 36 mesi. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni23, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e aree contrattuali e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 36 mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e aree contrattuali, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetticomma 1, della durata massima di 12 mesilegge n. 56/87, può essere stipulato presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorioferme restando le ipotesi individuate dalla legge n. 230/62 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dall'art. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato8 bis della legge n. 79/83, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi, e, comunque, per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Il lavoratore non piò essere riassunto a tempo determinato prima che siano decorsi 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al 10° giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore. Il rapporto di lavoro non piò continuare oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50° giorno negli altri casi. Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono, in ogni caso, esenti dal limite i contratti a tempo determinato conclusi per sostituzione di lavoratori assenti o per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi nonché quello conclusi tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al capo III del D.lgs. n. 151/2001, e successive modificazioni, usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il detto diritto di precedenza. Alle medesime lavoratrici è, altresì, riconosciuto, alle stesse condizioni, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabilideterminato anche nei casi di seguito elencati. - - incrementi di attività produttiva, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello di confezionamento e di spedizione del prodotto, in forza dei criteri dipendenza di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; - - punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia obiettivamente incompatibile possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la natura quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste; - - esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; - - esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di lavori particolari; - - sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettativa a qualunque titolo concessa, con esclusione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie praticati dall'impresa (compresa l'attività di manutenzione); - - assunzione per affiancamento di lavoratori dei quali è prevista la sostituzione del lavoro; l'affiancamento può essere instaurato già a partire dal momento in cui l'azienda viene a conoscenza dell'eventuale futura sostituzione da effettuare. Nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi sia lavoratori a tempo indeterminato, che apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, è consentita l'assunzione di 1 lavoratore a termine, ferma restando le possibilità di assunzione di 1 unità in aziende con un lavoratore occupato. Per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 o frazioni dipendenti in forza. Onde garantire la maggiore aderenza della disciplina contrattuale del contratto a tempo determinato. Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale termine sia rilevante il computo dei dipendenti alle condizioni locali del datore di mercato del lavoro, si tiene conto sia alle caratteristiche delle attività produttive sul territorio, le parti confermano che la materia del numero medio mensile contratto a termine possa essere oggetto di lavoratori confronto anche livello regionale di categoria. Sono pertanto fatte salve le pattuizioni già convenute, ovvero da definire, in merito ad ulteriori casistiche, nonché a tempo determinatodiverse proporzioni numeriche, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Il datore che garantiscano più ampie opportunità di lavoro informa i lavoratori a tempo determinatotermine. Le parti in sede regionale, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero o su mandato, a livello territoriale di norma annualmente, procederanno a verificare l'efficacia, la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, anche tramite pubblicazione su sito internet aziendale. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla corretta applicazione della presente normativa legale vigentee l'evoluzione del fenomeno.
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Samples: Costituzione Delle Parti
Contratto a tempo determinato. Il Ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge 28.2.87 n. 56, ferme restando le ipotesi individuate dalla legge 18.4.62 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dall'art. 8 bis della legge 25.3.83 n. 79, possono essere assunti lavoratori con contratto a tempo determinato è disciplinato dagli arttanche nei casi di seguito elencati: - casi di aspettativa previsti dal comma 2 dell'art. 19-29 2 del D.lgscapitolo "Tutela dei tossicodipendenti" dell'accordo interconfederale del 21.7.88 ai sensi dell'art. n. 81/2015. Al contratto 5 del medesimo accordo"; - incrementi di lavoro subordinato può essere apposto un termine attività produttiva, di durata confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; - punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non superiore a 36 mesi. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e aree contrattuali e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 36 mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e aree contrattuali, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, sia possibile evadere con il consenso normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore prodotto e/o delle lavorazioni richieste; - esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a 36 mesi, e, comunque, per un massimo particolari condizioni climatico-ambientali che non consentano il protrarsi delle lavorazioni in altro periodo dell'anno; - esigenze di 5 volte nell'arco collocazione nel mercato di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Il lavoratore diverse tipologie di prodotto non piò essere riassunto a tempo determinato prima che siano decorsi 10 giorni dalla data presenti nella normale produzione; - esigenze di scadenza professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al 10° giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore. Il rapporto di lavoro non piò continuare oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50° giorno negli altri casi. Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono, in ogni caso, esenti dal limite i contratti a tempo determinato conclusi per commesse particolari; - sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi nonché quello conclusi aspettativa a qualunque titolo concessa, con esclusione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie praticati dall'impresa; - assunzione per affiancamento di lavoratori dei quali è programmata un'astensione dal lavoro; l'affiancamento può essere instaurato già a partire dal momento in cui l'azienda viene a conoscenza dell'eventuale futura sostituzione da effettuare. Nelle imprese che hanno fino a 4 dipendenti, comprendendo tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, e questi sia i lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa aziendaindeterminato, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto che gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore formazione e lavoro, è consentita l'assunzione di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti 1 lavoratore a termine. Per le lavoratriciimprese con più di 4 dipendenti, il congedo di maternità di cui al capo III del D.lgs. n. 151/2001così come sopra calcolati, e successive modificazioni, usufruito nell'esecuzione di un contratto è consentita l'assunzione fino a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il detto diritto di precedenza. Alle medesime lavoratrici è, altresì, riconosciuto, alle stesse condizioni, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i 3 lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto rapporto a tempo determinato. Ai fini dell'applicazione Tali assunzioni avranno la durata fino a 12 mesi, rinnovabili. Restano confermate le condizioni di qualsiasi miglior favore esistenti. Onde garantire la maggiore aderenza della disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale del contratto a termine sia rilevante il computo dei dipendenti alle condizioni locali del datore di mercato del lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinatosia alle caratteristiche delle attività produttive sul territorio, compresi i dirigentile parti, impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, anche tramite pubblicazione su sito internet aziendale. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigente.a
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Contratto a tempo determinato. Il contratto L’Azienda può assumere personale a tempo determinato è disciplinato dagli arttnelle ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 19-29 1, legge n. 230/62: attività stagionali, sostituzione lavoratori con diritto alla conservazione del D.lgsposto, lavori che richiedono maestranze diverse da quelle impiegate in Azienda, ecc.). In base all’art. 23, legge n. 81/2015. Al contratto 56/87, è, inoltre, consentita l’apposizione di un termine al rapporto di lavoro subordinato può essere apposto un termine anche nei seguenti altri casi: − per coprire necessità straordinarie derivanti dall'assunzione di durata non superiore nuovi servizi o dall'avvio di nuove tecnologie; − per rispondere a 36 mesi. Con l'eccezione dei specifiche esigenze organizzative dell'Azienda derivanti dalle particolari periodicità del ciclo produttivo; − per esigenze di lavoro temporaneo dovuto a flussi straordinari di utenti o riferite all’organizzazione di esposizioni, fiere, mostre, eventi, mercati nonché per le attività connesse; − per sostituire personale in stato di detenzione preventiva o sottoposto a misure di sicurezza personali o a provvedimenti comunque restrittivi della libertà personale oppure sospeso in via cautelare; − per coprire esigenze di servizio in caso di concomitanti assenze per ferie di più lavoratori del medesimo settore/reparto/ufficio; − per far fronte alle esigenze organizzative dell'Azienda nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La durata dei rapporti di lavoro tempo pieno a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore parziale; − nelle more dell'espletamento delle procedure di assunzione; − per sostituzione di lavoratori temporaneamente non idonei a svolgere le mansioni assegnate ai sensi dell'art. 8, D. Lgs. n. 626/94; − per affiancare lavoratori per i quali è programmata un'astensione dal lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto (con esclusione dei casi di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e aree contrattuali e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 36 mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e aree contrattuali, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territoriosciopero). Il termine del contratto lavoratore assunto a tempo determinato può essere prorogatosottoposto ad un periodo di prova, con il consenso del lavoratorecome previsto al successivo art. 21, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore ma in ogni caso tale periodo non può essere superiore a 36 mesi, e, comunque, 2 settimane per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Il lavoratore non piò essere riassunto a tempo determinato prima che siano decorsi 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto i rapporti di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data mesi e di scadenza di un contratto 4 settimane per quelli di durata superiore a 6 mesi. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al 10° giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulterioresuperiore. Il rapporto di lavoro non piò continuare oltre si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e, comunque, con il 30° giorno rientro in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50° giorno negli altri casiservizio del lavoratore sostituito. Non possono essere assunti lavoratori L’assunzione a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori può avvenire a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5pieno e part-time. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono, in ogni caso, esenti dal limite i contratti Al personale assunto a tempo determinato conclusi per sostituzione di lavoratori assenti o per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi nonché quello conclusi tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Per le lavoratrici, viene applicato il congedo di maternità di cui al capo III del D.lgs. n. 151/2001, e successive modificazioni, usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il detto diritto di precedenza. Alle medesime lavoratrici è, altresì, riconosciuto, alle stesse condizioni, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. Al lavoratore a tempo determinato spetta il medesimo trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto per il personale a tempo indeterminato, escluso quanto segue: le ferie maturano in atto nell'impresa proporzione alla durata del servizio prestato; in caso di assenza per i lavoratori malattia o per infortunio sul lavoro si applica l’art. 5, D.L. n. 463/83, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/83. Relativamente alle fattispecie indicate al secondo comma del presente articolo possono essere assunti con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi termine lavoratori per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza un numero massimo pari al 25% dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto lavoratori impegnati a tempo determinato. Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, anche tramite pubblicazione su sito internet aziendale. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigenteindeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Personale Delle Aziende, Imprese, Societa' Ed Enti
Contratto a tempo determinato. Il contratto a tempo determinato è disciplinato dagli artt. 19-29 del D.lgs. n. 81/2015. Al A partire dal 1° giugno 2022 al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata superiore a 12 mesi ma non superiore a 36 ai 24 mesi. Con l'eccezione dei rapporti l’accordo in commento, le Parti hanno stabilito che dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 settembre 2022, salvo ulteriori modifiche, potranno essere utilizzate le seguenti ulteriori causali: - necessità di lavoro personale derivanti dall'assunzione di durata ulteriori e diversi servizi rispetto a quelli gestiti, aventi carattere di temporaneità; - esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo; - lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; - sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative, aventi carattere di temporaneità; - interventi di ripristino ambientale (es. scarichi abusivi, bonifica discariche, trasporti eccezionali rifiuti, ecc.); - interventi di manutenzione straordinaria degli impianti; - punte di intensa attività connesse a maggiori richieste di servizi indifferibili o anche indotte dall'attività di altri settori che non superiore a 12 giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazionesia possibile soddisfare con le risorse normalmente impiegate. La durata dei rapporti massima del contratto a termine è pari a 24 mesi ed è consentita la stipula di un ulteriore contratto di massimo 12 mesi presso l’Ispettorato del lavoro competente per territorio con l’eventuale assistenza di un rappresentante sindacale. È possibile la successione di contratti a tempo determinato intercorsi tra lo e di periodi di missione per contratti di somministrazione a tempo determinato in capo allo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e aree contrattuali e indipendentemente dai periodi categoria legale per la durata massima complessiva di interruzione tra un contratto e l'altro30 mesi, non può superare i 36 mesi. Ai fini pena la trasformazione del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e aree contrattuali, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni rapporto di lavoro a tempo determinatoindeterminato. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi, e, comunque, per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Il lavoratore non piò essere riassunto a tempo determinato prima che siano decorsi 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi. Se Qualora il rapporto di lavoro continua continui dopo la scadenza del termine inizialmente fissato stabilito o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al 10° decimo giorno successivo e al del 40% per ciascun giorno ulteriore. Il Se il rapporto di lavoro non piò continuare continua oltre il 30° trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a ai 6 mesi, ovvero mesi oppure oltre il 50° giorno cinquantesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato. Non possono essere Con esclusione delle attività stagionali, gli intervalli minimi per la successione dei contratti sono quelli stabiliti dalle norme di legge (10 giorni per i contratti fino a sei mesi e 20 giorni per i contratti di durata superiore). Circa i limiti quantitativi, il numero dei lavoratori, anche a tempo parziale, assunti lavoratori con un contratto a tempo determinato in misura superiore al non può complessivamente superare nell’anno la percentuale del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzioneindeterminato, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento da intendersi come media annua calcolata all'atto dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è Resta sempre possibile stipulare contratti a termine per un minimo di 5 lavoratori. Il suddetto limite non trova applicazione in caso di avvio di nuove attività per un periodo di 18 mesi. Il periodo di prova non può superare 1/6 dei giorni di calendario della durata del contratto di lavoro a tempo determinatodeterminato e comunque non può superare l’equivalente periodo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato. SonoOltre alle attività stagionali definite dal DPR n. 1525 del 1963, costituiscono attività stagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell'anno, in ogni casoparticolare per l’esecuzione di servizi di spazzamento, esenti dal limite i contratti raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, nonché di quelli tossici e nocivi, comprese le attività indirette a tempo determinato conclusi questi riconducibili, in relazione alle esigenze cicliche verificatesi nelle seguenti ipotesi: - flussi stagionali in località di interesse turistico o climatico, di norma in coincidenza con periodi di ferie e chiusure estive/invernali; - tradizionali e consolidate ricorrenze e festività ed eventi di carattere nazionale e internazionale, che comportano un afflusso aggiuntivo di persone e/o un'intensificazione dell'esigenza produttiva per un limitato periodo; - sostituzione di lavoratori assenti nell'ambito della programmazione delle ferie del personale, di norma nei periodi estivo e/o invernale. In caso di congedo per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici maternità o televisivi nonché quello conclusi tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero entiassenze, pubblici e privati derivanti da trasformazione anche discontinue, per malattia o infortunio sul lavoro, la conservazione del posto, unitamente al trattamento economico integrativo di precedenti enti pubbliciquanto corrisposto dal competente istituto assicuratore, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e è pari a 9 giorni calendariali per ogni mese di durata del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore contratto di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al capo III e comunque non si estende oltre la scadenza del D.lgs. n. 151/2001, e successive modificazioni, usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il detto diritto di precedenza. Alle medesime lavoratrici è, altresì, riconosciuto, alle stesse condizioni, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura termine del contratto a tempo determinato. Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, anche tramite pubblicazione su sito internet aziendale. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigentecontratto.
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