Common use of Contratto a tempo determinato Clause in Contracts

Contratto a tempo determinato. Il contratto a tempo determinato è disciplinato dagli artt. 19-29 del D.lgs. n. 81/2015. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 36 mesi. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e aree contrattuali e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 36 mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e aree contrattuali, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi, e, comunque, per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Il lavoratore non piò essere riassunto a tempo determinato prima che siano decorsi 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al 10° giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore. Il rapporto di lavoro non piò continuare oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50° giorno negli altri casi. Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono, in ogni caso, esenti dal limite i contratti a tempo determinato conclusi per sostituzione di lavoratori assenti o per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi nonché quello conclusi tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al capo III del D.lgs. n. 151/2001, e successive modificazioni, usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il detto diritto di precedenza. Alle medesime lavoratrici è, altresì, riconosciuto, alle stesse condizioni, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato. Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, anche tramite pubblicazione su sito internet aziendale. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigente.

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Contratto a tempo determinato. Il Le parti stipulanti, anche in relazione alla direttiva CE 99/70, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresen- tano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a sod- disfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. a) In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a tempo deter- minato nelle seguenti ipotesi: 1) per la sostituzione di personale assente per malattia superiore a 2 mesi, mater- nità/paternità, aspettativa, ferie continuative superiori a 45 gg lavorativi; 2) per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o aggiorna- mento; 3) punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del pro- dotto e/o delle lavorazioni richieste; 4) incrementi di attività produttiva,di confezionamento e di spedizione del prodotto,in di- pendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; 5) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; 6) esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle in forza in relazione al- l'esecuzione di commesse particolari. Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione,di cui ai precedenti punti 1 e 2,è con- sentito un periodo di affiancamento tra sostituto e lavoratore sostituito,sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. L'affiancamento potrà avere una durata massima complessiva di 3 mesi. Qualora l’assenza delle lavoratrici/xxxx, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del T.U. n. 151/2001, il contratto a tempo de- terminato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all’affiancamento di cui al comma precedente, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l’allattamento. b) Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo in- determinato che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento,è con- sentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine. Per le imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza. Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla lett. a), punti 1 e 2 del presente articolo. c) Nella contrattazione collettiva regionale potranno essere individuate ulteriori casisti- che di ricorso al contratto a tempo determinato. d) Ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis, primo periodo, del D.Lgs 368 del 2001 il contratto a tempo determinato è disciplinato dagli artt. 19-29 del D.lgs. n. 81/2015. Al contratto per lo svolgimento di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 36 mesi. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro la- voro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e aree contrattuali e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 36 mesi. Ai fini del computo mesi comprensivi di tale periodo si tiene altresì conto dei proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello interruzione che intercorrono tra un contratto e aree contrattualil’altro. Superato tale periodo, svolti tra i medesimi soggettiai sensi del comma 2 dell’art. 5, nell'ambito di somministrazioni del D.Lgs 368 del 2001, il rapporto di lavoro si considera a tempo determinatoindeterminato una volta decorsi i termini previsti dal comma 2 dell’art. Un 5, del D.Lgs 368 del 2001. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, in attuazione del rinvio legislativo previsto dall’art.5,comma 4-bis,terzo periodo del d.lgs.n.368/2001,come modificato dalla Legge n. 247/2007, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato fra termine tra gli stessi soggettisoggetti può essere stipulato per una sola volta, della per una durata massima di 12 mesi, può essere stipulato 8 mesi a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione Territoriale Provinciale del Lavoro competente per territorio. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, territorio e con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi, e, comunque, per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Il lavoratore non piò essere riassunto a tempo determinato prima che siano decorsi 10 giorni dalla data di scadenza l’assistenza di un contratto rappresentante di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi. Se una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato lavoratore sia iscritto o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al 10° giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore. Il rapporto di lavoro non piò continuare oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50° giorno negli altri casi. Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono, in ogni caso, esenti dal limite i contratti a tempo determinato conclusi per sostituzione di lavoratori assenti o per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi nonché quello conclusi tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al capo III del D.lgs. n. 151/2001, e successive modificazioni, usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il detto diritto di precedenza. Alle medesime lavoratrici è, altresì, riconosciuto, alle stesse condizioni, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato. Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, anche tramite pubblicazione su sito internet aziendale. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigenteconferisca mandato.

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Contratto a tempo determinato. Il 1) Ai fini dell'attuazione della previsione di legge, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall'inizio dell'attività produttiva o di servizio di una nuova impresa, ovvero dall'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978 n. 218, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. A livello aziendale potranno essere concordati prolungamenti dei suddetti periodi, in relazione a specifiche caratteristiche produttive aziendali o di mercato. 2) L'impresa fornirà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, nonché alle rappresentanze sindacali dei lavoratori in azienda, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell'impresa stessa, in modo da agevolarli nella loro eventuale richiesta di posti di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione in uso aziendale. 3) I lavoratori con contratto a tempo determinato è disciplinato dagli arttusufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all'esperienza lavorativa e alla tipologia dell'attività. 19-29 del D.lgs. n. 81/2015. Al Tali interventi non potranno essere inferiori ad 8 ore per i lavoratori al primo contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 36 mesi. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l'apposizione del termine al nell'impresa. 4) Per i lavoratori con contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore la contrattazione di lavoro secondo livello trova applicazione secondo criteri e lo stesso lavoratore, per effetto modalità definiti nell'ambito della stessa. 5) L'assunzione di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e aree contrattuali e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 36 mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e aree contrattuali, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Un ulteriore lavoratori con contratto a tempo determinato fra gli stessi soggettiin sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, ai sensi delle disposizioni del Testo Unico n. 151/2001 delle norme in materia di tutela e sostegno della durata massima di 12 mesimaternità e della paternità, può essere stipulato presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, avvenire anche con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi, e, comunque, per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Il lavoratore non piò essere riassunto a tempo determinato prima che siano decorsi 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata anticipo fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere 2 mesi rispetto al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al 10° giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore. Il rapporto di lavoro non piò continuare oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50° giorno negli altri casi. Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso periodo di inizio dell'attività nel corso dell'annodel congedo, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori fine di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono, in ogni caso, esenti dal limite i contratti a tempo determinato conclusi per sostituzione di lavoratori assenti o per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi nonché quello conclusi tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. consentire l'affiancamento. 6) Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato termine presso la stessa aziendaimpresa, ha abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 sei mesi ha diritto di precedenza precedenza, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 tre mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Per le lavoratriciIl diritto di precedenza così come previsto dalle norme di legge e contrattuali nei termini sopra indicati deve essere espressamente richiamato nella lettera di assunzione con contratto a tempo determinato. 7) Fermo restando la disciplina di legge sulle proroghe, il congedo la successione di maternità contratti a tempo determinato in capo allo stesso lavoratore con l'eccezione di quelli effettuati per attività stagionali (di cui all'ultimo paragrafo del presente articolo), ragioni sostitutive o commesse specifiche, non può superare la durata complessiva di 48 mesi in un arco di tempo di 5 anni, ovvero di 54 mesi in un arco temporale di 69 mesi nel caso di successione di contratti a termine e contratti di somministrazione. 8) Fermo restando le previsioni legislative e contrattuali in merito al capo III del D.lgs. n. 151/2001diritto di precedenza e al relativo onere di informazione da parte dell'azienda, e successive modificazioni, usufruito nell'esecuzione nelle tipologie contrattuali a tempo determinato il lavoratore sarà informato con un congruo preavviso sulle prospettive di un prosecuzione dell'attività lavorativa successivamente alla scadenza dei termine previsto. 9) A livello aziendale saranno positivamente colte le opportunità di lavoro a tempo parziale purché esse siano compatibili con le esigenze organizzative aziendali. 10) Il numero di lavoratori occupati nell'impresa o nell'unità produttiva con contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoronon può superare, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il detto diritto di precedenza. Alle medesime lavoratrici è, altresì, riconosciuto, alle stesse condizioniin media annua, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione limite del 20% dei precedenti rapporti a termine. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri al 1 gennaio dell'anno di classificazione stabiliti assunzione a termine da effettuare. L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore e nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a termine. 11) Il limite di cui al punto precedente non si applica, nei casi di legge e per lo svolgimento di attività stagionali definite dal CCNL e dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione aziendale. 12) Potranno essere rinnovati senza soluzione di continuità i contratti a termine stipulati per ragioni sostitutive sino al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura rientro della lavoratrice o del contratto a tempo determinato. Ai fini dell'applicazione lavoratore sostituito e quelli per lo svolgimento di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, anche tramite pubblicazione su sito internet aziendale. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigenteattività stagionali sino all'esaurimento delle specifiche esigenze previste dalla legge e dalla contrattazione.

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Contratto a tempo determinato. Il contratto a tempo determinato è disciplinato dagli artt. 19-29 del D.lgs. n. 81/2015. Al A partire dal 1° giugno 2022 al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata superiore a 12 mesi ma non superiore a 36 ai 24 mesi. Con l'eccezione dei rapporti l’accordo in commento, le Parti hanno stabilito che dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 settembre 2022, salvo ulteriori modifiche, potranno essere utilizzate le seguenti ulteriori causali: - necessità di lavoro personale derivanti dall'assunzione di durata ulteriori e diversi servizi rispetto a quelli gestiti, aventi carattere di temporaneità; - esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo; - lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; - sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative, aventi carattere di temporaneità; - interventi di ripristino ambientale (es. scarichi abusivi, bonifica discariche, trasporti eccezionali rifiuti, ecc.); - interventi di manutenzione straordinaria degli impianti; - punte di intensa attività connesse a maggiori richieste di servizi indifferibili o anche indotte dall'attività di altri settori che non superiore a 12 giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazionesia possibile soddisfare con le risorse normalmente impiegate. La durata dei rapporti massima del contratto a termine è pari a 24 mesi ed è consentita la stipula di un ulteriore contratto di massimo 12 mesi presso l’Ispettorato del lavoro competente per territorio con l’eventuale assistenza di un rappresentante sindacale. È possibile la successione di contratti a tempo determinato intercorsi tra lo e di periodi di missione per contratti di somministrazione a tempo determinato in capo allo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e aree contrattuali e indipendentemente dai periodi categoria legale per la durata massima complessiva di interruzione tra un contratto e l'altro30 mesi, non può superare i 36 mesi. Ai fini pena la trasformazione del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e aree contrattuali, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni rapporto di lavoro a tempo determinatoindeterminato. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi, e, comunque, per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Il lavoratore non piò essere riassunto a tempo determinato prima che siano decorsi 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi. Se Qualora il rapporto di lavoro continua continui dopo la scadenza del termine inizialmente fissato stabilito o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al 10° decimo giorno successivo e al del 40% per ciascun giorno ulteriore. Il Se il rapporto di lavoro non piò continuare continua oltre il 30° trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a ai 6 mesi, ovvero mesi oppure oltre il 50° giorno cinquantesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato. Non possono essere Con esclusione delle attività stagionali, gli intervalli minimi per la successione dei contratti sono quelli stabiliti dalle norme di legge (10 giorni per i contratti fino a sei mesi e 20 giorni per i contratti di durata superiore). Circa i limiti quantitativi, il numero dei lavoratori, anche a tempo parziale, assunti lavoratori con un contratto a tempo determinato in misura superiore al non può complessivamente superare nell’anno la percentuale del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzioneindeterminato, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento da intendersi come media annua calcolata all'atto dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è Resta sempre possibile stipulare contratti a termine per un minimo di 5 lavoratori. Il suddetto limite non trova applicazione in caso di avvio di nuove attività per un periodo di 18 mesi. Il periodo di prova non può superare 1/6 dei giorni di calendario della durata del contratto di lavoro a tempo determinatodeterminato e comunque non può superare l’equivalente periodo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato. SonoOltre alle attività stagionali definite dal DPR n. 1525 del 1963, costituiscono attività stagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell'anno, in ogni casoparticolare per l’esecuzione di servizi di spazzamento, esenti dal limite i contratti raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, nonché di quelli tossici e nocivi, comprese le attività indirette a tempo determinato conclusi questi riconducibili, in relazione alle esigenze cicliche verificatesi nelle seguenti ipotesi: - flussi stagionali in località di interesse turistico o climatico, di norma in coincidenza con periodi di ferie e chiusure estive/invernali; - tradizionali e consolidate ricorrenze e festività ed eventi di carattere nazionale e internazionale, che comportano un afflusso aggiuntivo di persone e/o un'intensificazione dell'esigenza produttiva per un limitato periodo; - sostituzione di lavoratori assenti nell'ambito della programmazione delle ferie del personale, di norma nei periodi estivo e/o invernale. In caso di congedo per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici maternità o televisivi nonché quello conclusi tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero entiassenze, pubblici e privati derivanti da trasformazione anche discontinue, per malattia o infortunio sul lavoro, la conservazione del posto, unitamente al trattamento economico integrativo di precedenti enti pubbliciquanto corrisposto dal competente istituto assicuratore, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e è pari a 9 giorni calendariali per ogni mese di durata del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore contratto di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al capo III e comunque non si estende oltre la scadenza del D.lgs. n. 151/2001, e successive modificazioni, usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il detto diritto di precedenza. Alle medesime lavoratrici è, altresì, riconosciuto, alle stesse condizioni, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura termine del contratto a tempo determinato. Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, anche tramite pubblicazione su sito internet aziendale. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigentecontratto.

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