Contratto di inserimento/reinserimento. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. In conformità all’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004, i contratti di inserimento, disciplinati dal X.Xxx. 10 settembre 2003, n. 276 e dal presente contratto, sono attivabili mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, diretto a realizzare l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro. 2. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi. 3. Nella predisposizione dei progetti dei contratti di inserimento devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui al D.Lgs. n. 198 del 2006. 4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento/reinserimento. 5. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. 6. Nel contratto verranno indicati: - la durata; - il periodo di prova; - l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale; - la sede/residenza di lavoro; - il livello/parametro retributivo di inquadramento; - il trattamento di malattia e infortunio; - il progetto individuale. 7. Nel progetto verranno indicati: - profilo professionale al conseguimento del quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto; - la durata e le modalità della formazione. 8. Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. 9. Il contratto di inserimento avrà la durata già stabilita dai singoli CCNL, ovvero, in mancanza, quella ricompresa entro i limiti minimi e massimi individuati dal citato Accordo Interconfederale 11 febbraio 2004. 10. Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, potranno essere previste durate inferiori, da definirsi in sede di contrattazione collettiva aziendale anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento. 11. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto. 12. Le competenze acquisite saranno registrate nel “libretto formativo”, secondo le disposizioni di legge in materia. 13. Al contratto di inserimento si applicano per quanto compatibili tutte le disposizioni di diritto comune regolanti il rapporto di lavoro, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo. 14. La durata del periodo di prova, sarà pari a: - 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 12 mesi; - 6 settimane di prestazione effettiva per i contratti sino a 18 mesi. 15. Nel caso in cui per il conseguimento della qualifica il progetto individuale preveda l’acquisizione di specifiche abilitazioni, la mancata acquisizione delle stesse da parte del dipendente è causa di risoluzione anticipata del rapporto. 16. In caso di trasformazione del contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova. 17. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di aziende, che l’esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di aziende individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alla singola azienda. 18. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, la durata del contratto di inserimento verrà computata nell’anzianità di servizio, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità. 19. Ai lavoratori assunti con contratto di inserimento sono attribuiti: il parametro retributivo/livello, gli istituti economici, la figura professionale, gli eventuali servizi aziendali o le relative indennità sostitutive, il trattamento economico di malattia, nonché tutti i compensi connessi alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa come stabilito dalle discipline in materia contenute nei singoli CCNL ovvero, in mancanza, da quanto stabilito dall’Accordo Interconfederale 11 febbraio 2004. 20. Il contratto di inserimento è sospeso durante la fruizione del periodo di astensione obbligatoria per maternità. In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 100 o 110 giorni di calendario nell’arco dell’intera durata del rapporto di inserimento, rispettivamente per i contratti fino a 12 mesi e fino a 15 mesi. Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 120 giorni di calendario nell’arco dell’intera durata per i contratti fino a 18 mesi. 21. In caso di malattia, maternità o di infortunio extraprofessionale degli assunti con contratto di inserimento, l’azienda, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, anticiperà il trattamento economico riconosciuto dagli enti previdenziali ed assicurativi. 22. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti, verrà assorbito, fino a concorrenza, quanto erogato dall’azienda. 23. La facoltà di assunzione mediante i contratti di inserimento non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipula di un nuovo contratto di inserimento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia già venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. 24. Ai fini indicati nel punto precedente non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli destituiti o licenziati per giusta causa e quelli che al termine del rapporto di lavoro abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore o per fatti da lui dipendenti od a lui imputabili e comunque quelli non trasformati in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della disposizione sulle limitazioni di utilizzo si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il contratto di inserimento, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato. 25. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.
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Samples: CCNL Della Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL Della Mobilità
Contratto di inserimento/reinserimento. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. In conformità all’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004, i contratti il contratto di inserimento, disciplinati disciplinato dal X.Xxx. 10 settembre 2003, n. 276 D.Lgs 276/2003 e dal presente contrattoaccordo è un contratto di lavoro subordinato diretto a realizzare, sono attivabili mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, diretto a realizzare l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell’artdell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 276/03 si intendono per “"disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”", in base a quanto stabilito all’artall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’artdall'art. 1, comma 1, 1 del D.Lgs. n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi. Considerando in particolare le mansioni che possono comportare i maggiori rischi per la salute del lavoratore e di soggetti terzi, è escluso il ricorso al contratto di inserimento/reinserimento per le mansioni di seguito elencate: ‐ addetti alla condotta di rotabili, dei mezzi di manovra e delle tradotte operanti in linea o in prossimità delle connessioni con la linea; ‐ addetti alla circolazione treni con funzioni di dirigenza movimento e dirigenza convoglio; ‐ agenti che esplicano servizi a bordo treno anche con funzioni connesse con la sicurezza; ‐ operatori addetti alla protezione cantieri dell’infrastruttura ferroviaria ‐ addetti alla gestione degli apparati di sicurezza.
3. Nella predisposizione L’azienda comunicherà, alla RSU/RSA e alle segreterie territoriali delle organizzazioni stipulanti almeno tre mesi prima, il numero dei progetti dei contratti di inserimento devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui al D.Lgs. n. 198 del 2006lavoratori che intende assumere, la durata e la relativa qualifica.
4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente specificamente indicato il progetto individuale di inserimento/reinserimento.
5. In mancanza di forma scritta e/o di progetto di inserimento il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminatoindeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto.
6. Nel contratto verranno indicati: - ‐ la durata; - il ‐ l’eventuale periodo di prova; - ‐ l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale; - la sede/residenza ‐ il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro; - . (stabilire il periodo di conservazione del posto)
7. il livello/parametro retributivo di inquadramento; - il trattamento inquadramento del lavoratore assunto con contratto sarà quello previsto dai Contratti nazionali di malattia settore AF e infortunio; - il progetto individuale.
7. Nel progetto verranno indicati: - profilo professionale al conseguimento TPL in funzione del quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto; - la durata e le modalità della formazione.
8. Il progetto individuale di inserimento/reinserimento inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
9. Il Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
10. La durata del contratto di inserimento sarà non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi.
11. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, il contratto di inserimento avrà la una durata già stabilita dai singoli CCNL, ovvero, in mancanza, quella ricompresa entro i limiti minimi e massimi individuati dal citato Accordo Interconfederale 11 febbraio 2004massima di trentasei mesi.
1012. Nell’ipotesi Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, potranno essere previste durate inferioriinferiori alla minima indicata, da definirsi in sede di contrattazione collettiva aziendale anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento.
1113. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
1214. Le Il datore di lavoro o un suo delegato provvederà alla registrazione sul “libretto formativo del cittadino” delle competenze acquisite saranno registrate nel “libretto formativo”, secondo le disposizioni di legge in materiadal lavoratore.
1315. Al contratto di inserimento si applicano per quanto compatibili tutte le disposizioni di diritto comune regolanti che regolano il rapporto di lavoro, lavoro salvo quanto diversamente previsto dal nel presente articolo.
1416. La durata del periodo di prova, prova sarà pari a: - 4 settimane ‐ 30 giorni di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 12 mesi; - 6 settimane ‐ 40 giorni di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 18 mesi.
15. Nel caso in cui per il conseguimento della qualifica il progetto individuale preveda l’acquisizione di specifiche abilitazioni, la mancata acquisizione delle stesse da parte del dipendente è causa di risoluzione anticipata del rapporto.
1617. In caso di trasformazione del contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova.
17. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di aziende, che l’esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di aziende individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alla singola azienda.
18. Nei casi in cui il L’orario di lavoro dei lavoratori assunti con contratto di inserimento venga trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, è quello previsto per la durata del contratto di inserimento verrà computata nell’anzianità di servizio, con esclusione degli aumenti periodici di anzianitàgeneralità dei lavoratori.
19. Ai lavoratori assunti con contratto di inserimento sono attribuiti: spettano i trattamenti economici e normativi previsti per la generalità dei lavoratori compresi i servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero il parametro retributivo/livello, gli istituti economici, la figura professionale, gli eventuali servizi aziendali o le godimento delle relative indennità sostitutive, il trattamento economico sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di malattialavoro subordinato, nonché tutti i compensi connessi di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa come stabilito dalle discipline in materia contenute nei singoli previste dal presente CCNL ovverodella Mobilità (lavoro a turni, in mancanzanotturno, da quanto stabilito dall’Accordo Interconfederale 11 febbraio 2004festivo, ecc.).
20. Il Nei casi in cui il contratto di inserimento è sospeso durante la fruizione del inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di astensione obbligatoria per maternità. In caso inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di una servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità o più interruzioni istituti di carattere economico ad esso assimilati e della mobilità professionale disciplinata dalle clausole dei contratti che prevedano progressioni automatiche di carriera in funzione del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione mero trascorrere del posto per un periodo complessivo di 100 o 110 giorni di calendario nell’arco dell’intera durata del rapporto di inserimento, rispettivamente per i contratti fino a 12 mesi e fino a 15 mesi. Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 120 giorni di calendario nell’arco dell’intera durata per i contratti fino a 18 mesitempo.
21. In caso di malattia, maternità o di infortunio extraprofessionale degli assunti con contratto di inserimento, l’azienda, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, anticiperà il trattamento economico riconosciuto dagli enti previdenziali ed assicurativi.
22. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti, verrà assorbito, fino a concorrenza, quanto erogato dall’azienda.
23. La facoltà di assunzione mediante i contratti di inserimento non è esercitabile dalle aziende che, che al momento della stipula di un nuovo contratto di inserimento, risultino non avere aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia già venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
2422. Ai fini indicati nel punto precedente non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli destituiti o licenziati per giusta causa e quelli che al termine del rapporto di lavoro abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore o per fatti da lui dipendenti od a lui imputabili e comunque quelli non trasformati in misura pari a quattro contrattiprova. Agli effetti della disposizione sulle limitazioni di utilizzo si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il contratto di inserimento, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
23. Il contratto di inserimento è sospeso durante la fruizione di periodi di astensione per maternità. In tale ipotesi la durata del rapporto è differita di un solo periodo pari a quello della sospensione.
24. È escluso l’effetto sospensivo del contratto di inserimento nel corso di eventi quali l’infortunio e la malattia, qualora la durata dell’assenza sia tale da compromettere la finalità del contratto.
25. Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti: eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo di durata del rapporto, senza necessità di allegare alcuna specifica motivazione, purché in coerenza con il progetto di inserimento.
26. Il lavoratore assunto con contratto di inserimento ha diritto di precedenza in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni equivalenti.
27. Per quanto non disciplinato nel specificatamente previsto valgono per i lavoratori con contratto di inserimento le disposizione normative e retributive previste dal presente articolo si fa rinvio alle vigenti disposizioni CCNL della Mobilità e dai Contratti nazionali di legge in materiasettore TPL e AF per i lavoratori a tempo indeterminato.
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Contratto di inserimento/reinserimento. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. In conformità all’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004, i contratti di inserimento, disciplinati dal X.XxxD.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e dal presente contratto, sono attivabili mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, diretto a realizzare l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
3. Nella predisposizione dei progetti dei contratti di inserimento devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui al D.Lgs. n. 198 del 2006.
4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento/reinserimento.
5. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
6. Nel contratto verranno indicati: - la durata; - il periodo di prova; - l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale; - la sede/residenza di lavoro; - il livello/parametro retributivo di inquadramento; - il trattamento di malattia e infortunio; - il progetto individuale.
7. Nel progetto verranno indicati: - profilo professionale al conseguimento del quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto; - la durata e le modalità della formazione.
8. Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
9. Il contratto di inserimento avrà la durata già stabilita dai singoli CCNL, ovvero, in mancanza, quella ricompresa entro i limiti minimi e massimi individuati dal citato Accordo Interconfederale 11 febbraio 2004.
10. Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, potranno essere previste durate inferiori, da definirsi in sede di contrattazione collettiva aziendale anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento.
11. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
12. Le competenze acquisite saranno registrate nel “libretto formativo”, secondo le disposizioni di legge in materia.
13. Al contratto di inserimento si applicano per quanto compatibili tutte le disposizioni di diritto comune regolanti il rapporto di lavoro, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.
14. La durata del periodo di prova, sarà pari a: - 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 12 mesi; - 6 settimane di prestazione effettiva per i contratti sino a 18 mesi.
15. Nel caso in cui per il conseguimento della qualifica il progetto individuale preveda l’acquisizione di specifiche abilitazioni, la mancata acquisizione delle stesse da parte del dipendente è causa di risoluzione anticipata del rapporto.
16. In caso di trasformazione del contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova.
17. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di aziende, che l’esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di aziende individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alla singola azienda.
18. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, la durata del contratto di inserimento verrà computata nell’anzianità di servizio, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità.
19. Ai lavoratori assunti con contratto di inserimento sono attribuiti: il parametro retributivo/livello, gli istituti economici, la figura professionale, gli eventuali servizi aziendali o le relative indennità sostitutive, il trattamento economico di malattia, nonché tutti i compensi connessi alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa come stabilito dalle discipline in materia contenute nei singoli CCNL ovvero, in mancanza, da quanto stabilito dall’Accordo Interconfederale 11 febbraio 2004.
20. Il contratto di inserimento è sospeso durante la fruizione del periodo di astensione obbligatoria per maternità. In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 100 o 110 giorni di calendario nell’arco dell’intera durata del rapporto di inserimento, rispettivamente per i contratti fino a 12 mesi e fino a 15 mesi. Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 120 giorni di calendario nell’arco dell’intera durata per i contratti fino a 18 mesi.
21. In caso di malattia, maternità o di infortunio extraprofessionale degli assunti con contratto di inserimento, l’azienda, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, anticiperà il trattamento economico riconosciuto dagli enti previdenziali ed assicurativi.
22. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti, verrà assorbito, fino a concorrenza, quanto erogato dall’azienda.
23. La facoltà di assunzione mediante i contratti di inserimento non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipula di un nuovo contratto di inserimento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia già venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
24. Ai fini indicati nel punto precedente non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli destituiti o licenziati per giusta causa e quelli che al termine del rapporto di lavoro abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore o per fatti da lui dipendenti od a lui imputabili e comunque quelli non trasformati in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della disposizione sulle limitazioni di utilizzo si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il contratto di inserimento, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
25. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.
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Contratto di inserimento/reinserimento. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. In conformità all’accordo all'accordo interconfederale dell’11 dell'11 febbraio 2004, i contratti di inserimento, disciplinati dal X.Xxx. 10 settembre 2003, n. 276 e dal presente contratto, sono attivabili mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, diretto a realizzare l’inserimento l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell’artdell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per “"disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”", in base a quanto stabilito all’artall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall’artdall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
3. Nella predisposizione dei progetti dei contratti di inserimento devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui al D.Lgs. n. 198 del 2006.
4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento/reinserimento.
5. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
6. Nel contratto verranno indicati: - la durata; - il periodo di prova; - l’orario forano di lavoro, in funzione dell’ipotesi dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale; - la sede/residenza di lavoro; - il livello/parametro retributivo di inquadramento; - il trattamento di malattia e infortunio; - il progetto individuale.
7. Nel progetto verranno indicati: - profilo professionale al conseguimento del quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto; - la durata e le modalità della formazione.
8. Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento f adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
9. Il contratto di inserimento avrà la durata già stabilita dai singoli CCNL, ovvero, in mancanza, quella ricompresa entro i limiti minimi e massimi individuati dal citato Accordo Interconfederale 11 febbraio 2004.
10. Nell’ipotesi Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, potranno essere previste durate inferiori, da definirsi in sede di contrattazione collettiva aziendale anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento.
11. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in funzione dell’adeguamento dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
12. Le competenze acquisite saranno registrate nel “"libretto formativo”", secondo le disposizioni di legge in materia.
13. Al contratto di inserimento si applicano per quanto compatibili tutte le disposizioni di diritto comune regolanti il rapporto di lavoro, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.
14. La durata del periodo di prova, sarà pari a: - 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 12 mesi; - 6 settimane di prestazione effettiva per i contratti sino a 18 mesi.
15. Nel caso in cui per il conseguimento della qualifica il progetto individuale preveda l’acquisizione l'acquisizione di specifiche abilitazioni, la mancata acquisizione delle stesse da parte del dipendente è causa di risoluzione anticipata del rapporto.
16. In caso di trasformazione del contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova.
17. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di aziende, che l’esecuzione l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di aziende individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alla singola azienda.
18. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, la durata del contratto di inserimento verrà computata nell’anzianità nell'anzianità di servizio, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità.
19. Ai lavoratori assunti con contratto di inserimento sono attribuiti: il parametro retributivo/livello, gli istituti economici, la figura professionale, gli eventuali servizi aziendali o le relative indennità sostitutive, il trattamento economico di malattia, nonché tutti i compensi connessi alle specifiche caratteristiche dell’effettiva dell'effettiva prestazione lavorativa come stabilito dalle discipline in materia contenute nei singoli CCNL ovvero, in mancanza, da quanto stabilito dall’Accordo dall'Accordo Interconfederale 11 febbraio 2004.
20. Il contratto di inserimento è sospeso durante la fruizione del periodo di astensione obbligatoria per maternità. In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 100 o 110 giorni di calendario nell’arco dell’intera nell'arco dell'intera durata del rapporto di inserimento, rispettivamente per i contratti fino a 12 mesi e fino a 15 mesi. Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 120 giorni di calendario nell’arco dell’intera nell'arco dell'intera durata per i contratti fino a 18 mesi.
21. In caso di malattia, maternità o di infortunio extraprofessionale degli assunti con contratto di inserimento, l’aziendal'azienda, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, anticiperà il trattamento economico riconosciuto dagli enti previdenziali ed assicurativi.
22. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti, verrà assorbito, fino a concorrenza, quanto erogato dall’aziendadall'azienda.
23. La facoltà di assunzione mediante i contratti di inserimento non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipula di un nuovo contratto di inserimento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia già venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
24. Ai fini indicati nel punto precedente non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli destituiti o licenziati per giusta causa e quelli che al termine del rapporto di lavoro abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore o per fatti da lui dipendenti od a lui imputabili e comunque quelli non trasformati in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della disposizione sulle limitazioni di utilizzo si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il contratto di inserimento, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
25. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.
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Samples: CCNL Della Mobilità
Contratto di inserimento/reinserimento. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. In conformità all’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004, i contratti di inserimento, disciplinati dal X.XxxD.Lgs. 10 settembre set- tembre 2003, n. 276 e dal presente contratto, sono attivabili mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze com- petenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto con- testo lavorativo, diretto a realizzare l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomoauto- nomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
3. Nella predisposizione dei progetti dei contratti di inserimento inseri- mento devono essere rispettati i principi di non discriminazione discrimina- zione diretta ed indiretta di cui al D.Lgs. n. 198 del 2006.
4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale indi- viduale di inserimento/reinserimento.
5. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore lavo- ratore si intende assunto a tempo indeterminato.
6. Nel contratto verranno indicati: - la durata; - il periodo di prova; - l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale; - la sede/residenza di lavoro; - il livello/parametro retributivo di inquadramento; - il trattamento di malattia e infortunio; - il progetto individuale.
7. Nel progetto verranno indicati: - profilo professionale al conseguimento del quale è preordinato pre- ordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto; - la durata e le modalità della formazione.
8. Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito de- finito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità pro- fessionalità già acquisite.
9. Il contratto di inserimento avrà la durata già stabilita dai singoli CCNL, ovvero, in mancanza, quella ricompresa entro i limiti minimi e massimi individuati dal citato Accordo Interconfederale Inter- confederale 11 febbraio 2004.
10. Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità professio- nalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, potranno po- tranno essere previste durate inferiori, da definirsi in sede di contrattazione collettiva aziendale anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimentorein- serimento.
11. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue con- grue fasi di addestramento specifico, in funzione dell’adeguamento dell’ade- guamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
12. Le competenze acquisite saranno registrate nel “libretto formativo”, secondo le disposizioni di legge in materia.
13. Al contratto di inserimento si applicano per quanto compatibili com- patibili tutte le disposizioni di diritto comune regolanti il rapporto rap- porto di lavoro, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.
14. La durata del periodo di prova, sarà pari a: - 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 12 mesi; - 6 settimane di prestazione effettiva per i contratti sino a 18 mesi.
15. Nel caso in cui per il conseguimento della qualifica il progetto individuale preveda l’acquisizione di specifiche abilitazioniabi- litazioni, la mancata acquisizione delle stesse da parte del dipendente è causa di risoluzione anticipata del rapporto.
16. In caso di trasformazione del contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo pe- riodo di prova.
17. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di aziende, che l’esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di aziende individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alla singola azienda.
18. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato trasfor- mato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, la durata del contratto di inserimento verrà computata nell’anzianità di servizio, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità.
19. Ai lavoratori assunti con contratto di inserimento sono attribuiti: il parametro retributivo/livello, gli istituti economici, la figura professionale, gli eventuali servizi aziendali o le relative re- lative indennità sostitutive, il trattamento economico di malattiama- lattia, nonché tutti i compensi connessi alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa come stabilito sta- bilito dalle discipline in materia contenute nei singoli CCNL ovvero, in mancanza, da quanto stabilito dall’Accordo Interconfederale Inter- confederale 11 febbraio 2004.
20. Il contratto di inserimento è sospeso durante la fruizione del periodo di astensione obbligatoria per maternità. In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio in- fortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 100 o 110 giorni di calendario nell’arco dell’intera durata del rapporto di inserimento, rispettivamente per i contratti fino a 12 mesi e fino a 15 mesi. Il periodo complessivo di conservazione conser- vazione del posto è di 120 giorni di calendario nell’arco dell’intera del- l’intera durata per i contratti fino a 18 mesi.
21. In caso di malattia, maternità o di infortunio extraprofessionale extrapro- fessionale degli assunti con contratto di inserimento, l’azienda, per un periodo massimo pari a quello di conservazione conser- vazione del posto, anticiperà il trattamento economico riconosciuto rico- nosciuto dagli enti previdenziali ed assicurativi.
22. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti, verrà assorbito, fino a concorrenza, quanto erogato dall’aziendadal- l’azienda.
23. La facoltà di assunzione mediante i contratti di inserimento inseri- mento non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipula di un nuovo contratto di inserimento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia già venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
24. Ai fini indicati nel punto precedente non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli destituiti o licenziati per giusta causa e quelli che al termine del rapporto di lavoro abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto rap- porto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i contratti risolti ri- solti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore o per fatti da lui dipendenti od a lui imputabili e comunque quelli non trasformati in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della disposizione sulle limitazioni limita- zioni di utilizzo si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il contratto di inserimento, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
25. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.
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Contratto di inserimento/reinserimento. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. In conformità all’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004, i contratti il contratto di inserimento, disciplinati disciplinato dal X.Xxx. 10 settembre 2003, n. 276 D.Lgs 276/2003 e dal presente contrattoaccordo è un contratto di lavoro subordinato diretto a realizzare, sono attivabili mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, diretto a realizzare l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell’artdell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 276/03 si intendono per “"disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”", in base a quanto stabilito all’artall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’artdall'art. 1, comma 1, 1 del D.Lgs. n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi. Considerando in particolare le mansioni che possono comportare i maggiori rischi per la salute del lavoratore e di soggetti terzi, è escluso il ricorso al contratto di inserimento/reinserimento per le mansioni di seguito elencate: - addetti alla condotta di rotabili, dei mezzi di manovra e delle tradotte operanti in linea o in prossimità delle connessioni con la linea; - addetti alla circolazione treni con funzioni di dirigenza movimento e dirigenza convoglio; - agenti che esplicano servizi a bordo treno anche con funzioni connesse con la sicurezza; - operatori addetti alla protezione cantieri dell’infrastruttura ferroviaria - addetti alla gestione degli apparati di sicurezza.
3. Nella predisposizione L’azienda comunicherà, alla RSU/RSA e alle segreterie territoriali delle organizzazioni stipulanti almeno tre mesi prima, il numero dei progetti dei contratti di inserimento devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui al D.Lgs. n. 198 del 2006lavoratori che intende assumere, la durata e la relativa qualifica.
4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente specificamente indicato il progetto individuale di inserimento/reinserimento.
5. In mancanza di forma scritta e/o di progetto di inserimento il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminatoindeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto.
6. Nel contratto verranno indicati: - la durata; - il l’eventuale periodo di prova; - l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale; - la sede/residenza il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro; - . (stabilire il periodo di conservazione del posto)
7. il livello/parametro retributivo di inquadramento; - il trattamento inquadramento del lavoratore assunto con contratto sarà quello previsto dai Contratti nazionali di malattia settore AF e infortunio; - il progetto individuale.
7. Nel progetto verranno indicati: - profilo professionale al conseguimento TPL in funzione del quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto; - la durata e le modalità della formazione.
8. Il progetto individuale di inserimento/reinserimento inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
9. Il Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
10. La durata del contratto di inserimento sarà non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi.
11. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, il contratto di inserimento avrà la una durata già stabilita dai singoli CCNL, ovvero, in mancanza, quella ricompresa entro i limiti minimi e massimi individuati dal citato Accordo Interconfederale 11 febbraio 2004massima di trentasei mesi.
1012. Nell’ipotesi Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, potranno essere previste durate inferioriinferiori alla minima indicata, da definirsi in sede di contrattazione collettiva aziendale anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento.
1113. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
1214. Le Il datore di lavoro o un suo delegato provvederà alla registrazione sul “libretto formativo del cittadino” delle competenze acquisite saranno registrate nel “libretto formativo”, secondo le disposizioni di legge in materiadal lavoratore.
1315. Al contratto di inserimento si applicano per quanto compatibili tutte le disposizioni di diritto comune regolanti che regolano il rapporto di lavoro, lavoro salvo quanto diversamente previsto dal nel presente articolo.
1416. La durata del periodo di prova, prova sarà pari a: - 4 settimane 30 giorni di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 12 mesi; - 6 settimane 40 giorni di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 18 mesi.
15. Nel caso in cui per il conseguimento della qualifica il progetto individuale preveda l’acquisizione di specifiche abilitazioni, la mancata acquisizione delle stesse da parte del dipendente è causa di risoluzione anticipata del rapporto.
1617. In caso di trasformazione del contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova.
17. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di aziende, che l’esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di aziende individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alla singola azienda.
18. Nei casi in cui il L’orario di lavoro dei lavoratori assunti con contratto di inserimento venga trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, è quello previsto per la durata del contratto di inserimento verrà computata nell’anzianità di servizio, con esclusione degli aumenti periodici di anzianitàgeneralità dei lavoratori.
19. Ai lavoratori assunti con contratto di inserimento sono attribuiti: spettano i trattamenti economici e normativi previsti per la generalità dei lavoratori compresi i servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero il parametro retributivo/livello, gli istituti economici, la figura professionale, gli eventuali servizi aziendali o le godimento delle relative indennità sostitutive, il trattamento economico sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di malattialavoro subordinato, nonché tutti i compensi connessi di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa come stabilito dalle discipline in materia contenute nei singoli previste dal presente CCNL ovverodella Mobilità (lavoro a turni, in mancanzanotturno, da quanto stabilito dall’Accordo Interconfederale 11 febbraio 2004festivo, ecc.).
20. Il Nei casi in cui il contratto di inserimento è sospeso durante la fruizione del inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di astensione obbligatoria per maternità. In caso inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di una servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità o più interruzioni istituti di carattere economico ad esso assimilati e della mobilità professionale disciplinata dalle clausole dei contratti che prevedano progressioni automatiche di carriera in funzione del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione mero trascorrere del posto per un periodo complessivo di 100 o 110 giorni di calendario nell’arco dell’intera durata del rapporto di inserimento, rispettivamente per i contratti fino a 12 mesi e fino a 15 mesi. Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 120 giorni di calendario nell’arco dell’intera durata per i contratti fino a 18 mesitempo.
21. In caso di malattia, maternità o di infortunio extraprofessionale degli assunti con contratto di inserimento, l’azienda, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, anticiperà il trattamento economico riconosciuto dagli enti previdenziali ed assicurativi.
22. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti, verrà assorbito, fino a concorrenza, quanto erogato dall’azienda.
23. La facoltà di assunzione mediante i contratti di inserimento non è esercitabile dalle aziende che, che al momento della stipula di un nuovo contratto di inserimento, risultino non avere aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia già venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
2422. Ai fini indicati nel punto precedente non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli destituiti o licenziati per giusta causa e quelli che al termine del rapporto di lavoro abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore o per fatti da lui dipendenti od a lui imputabili e comunque quelli non trasformati in misura pari a quattro contrattiprova. Agli effetti della disposizione sulle limitazioni di utilizzo si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il contratto di inserimento, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
23. Il contratto di inserimento è sospeso durante la fruizione di periodi di astensione per maternità. In tale ipotesi la durata del rapporto è differita di un solo periodo pari a quello della sospensione.
24. È escluso l’effetto sospensivo del contratto di inserimento nel corso di eventi quali l’infortunio e la malattia, qualora la durata dell’assenza sia tale da compromettere la finalità del contratto.
25. Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti: eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo di durata del rapporto, senza necessità di allegare alcuna specifica motivazione, purché in coerenza con il progetto di inserimento.
26. Il lavoratore assunto con contratto di inserimento ha diritto di precedenza in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni equivalenti.
27. Per quanto non disciplinato nel specificatamente previsto valgono per i lavoratori con contratto di inserimento le disposizione normative e retributive previste dal presente articolo si fa rinvio alle vigenti disposizioni CCNL della Mobilità e dai Contratti nazionali di legge in materiasettore TPL e AF per i lavoratori a tempo indeterminato.
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Samples: Collective Labor Agreement