Common use of Contratto di somministrazione a tempo determinato Clause in Contracts

Contratto di somministrazione a tempo determinato. I. La Società, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni, potrà avvalersi di contratti di somministrazione a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. II. Il numero di lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato, con particolare riferimento alle fattispecie di seguito indicate, non potrà superare il 6% del numero dei lavoratori in servizio nell’ambito della stessa regione alla data del 31 dicembre dell’anno precedente: III. Le Parti, per motivate esigenze tecnico/produttive ed organizzative, potranno individuare ulteriori ipotesi di ricorso rispetto a quelle previste nel presente articolo. IV. L’Azienda provvederà a comunicare alle XX.XX. stipulanti il CCNL, alla Rappresentanza Sindacale Unitaria ovvero alle Rappresentanze Aziendali: V. Ai sensi della vigente normativa, il contratto di somministrazione di lavoro è vietato: a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; x. xxxxx diversa previsione delle Parti stipulanti il presente CCNL, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; c. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche. VI. Al lavoratore somministrato, in coerenza con le vigenti normative, è garantita – anche in relazione ad eventuali rischi connessi – la formazione richiesta in relazione alle mansioni che lo stesso è chiamato a svolgere, ivi compreso, uno specifico affiancamento, qualora si renda necessario. VII. Al lavoratore somministrato è riconosciuto, per tutta la durata della somministrazione, l’esercizio dei diritti di libertà e di attività sindacale, nonché di partecipazione alle assemblee del personale dipendente della impresa utilizzatrice, in conformità alla vigente disciplina legislativa ed al presente CCNL. VIII. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla disciplina legislativa vigente.

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Contratto di somministrazione a tempo determinato. I. La Società, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs1. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni, potrà avvalersi di contratti Il contratto di somministrazione a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatoreè disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni. II2. Il numero di lavoratori utilizzati con contratto di Nelle specifiche fattispecie sotto indicate il ricorso alla somministrazione a tempo determinato, con particolare riferimento alle fattispecie determinato è soggetto a limiti quantitativi di seguito indicate, non potrà superare il 6utilizzo nella misura del 10% del numero in media annua dei lavoratori in servizio nell’ambito della stessa regione occupati a tempo indeterminato nell’azienda alla data del 31 dicembre dell’anno precedente:: • per l’esecuzione di opere e attività che richiedano l’impegno di professionalità nuove o di difficile reperibilità sul mercato locale o l’impiego di specializzazioni non presenti in ambito aziendale; • per l’avvio di nuove tecnologie, anche relative ad attività di carattere amministrativo; • per la temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali ed attualmente scoperte, con riguardo al periodo necessario al reperi- mento sul mercato del lavoro del personale occorrente; • per l’inserimento sperimentale di figure professionali non esistenti nell’organico aziendale di cui si voglia tastare l’utilità o comunque per coprire posizioni di lavo- ro non stabilizzate. III3. La percentuale di cui al comma precedente è aumentata all’11% per le aziende ope- ranti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218. A livello aziendale le parti potranno comunque concordare percentuali più elevate rispetto a quella del comma precedente, fino al massimo del 15% complessivo. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell’azienda di stipulare sino a 5 contratti di somministrazione a tempo determinato. 4. Le Parti, per motivate esigenze tecnico/produttive ed organizzative, potranno individuare ulteriori ipotesi di ricorso rispetto a quelle previste nel presente articolo. IV. L’Azienda provvederà a comunicare alle XX.XX. stipulanti il CCNL, alla Rappresentanza Sindacale Unitaria ovvero alle Rappresentanze Aziendali: V. Ai sensi della vigente normativa, il aziende sono tenute nei confronti dei lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previste dal d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare per quanto con- cerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa nella quale saranno impiegati. 5. L’azienda utilizzatrice comunica in via preventiva alla R.S.U. o, in sua mancanza, alle OO. SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero ed i motivi del ricorso al lavoro è vietato:temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgen- za e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto. a. 6. Una volta all’anno, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al comma precedente il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione a tempo determinato conclusi, nonché la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati 7. Nell’ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato, come definita dal- l’art. 9 del CCNL in applicazione del Protocollo 23.07.93, le parti possono stabilire modalità e criteri per la sostituzione eventuale determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati di impresa anche ai lavoratori con contratti di som- ministrazione a tempo determinato, sempre che esercitano il diritto gli stessi risultino coinvolti diretta- mente nelle attività e nei programmi aziendali connessi al premio di sciopero; x. xxxxx diversa previsione delle Parti stipulanti il presente CCNL, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; c. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 81/2008 e successive modificherisultato. VI. Al lavoratore somministrato, in coerenza con le vigenti normative, è garantita – anche in relazione ad eventuali rischi connessi – la formazione richiesta in relazione alle mansioni che lo stesso è chiamato a svolgere, ivi compreso, uno specifico affiancamento, qualora si renda necessario. VII. Al lavoratore somministrato è riconosciuto, per tutta la durata della somministrazione, l’esercizio dei diritti di libertà e di attività sindacale, nonché di partecipazione alle assemblee del personale dipendente della impresa utilizzatrice, in conformità alla vigente disciplina legislativa ed al presente CCNL. VIII. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla disciplina legislativa vigente.

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Contratto di somministrazione a tempo determinato. 1. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003, le parti nell’ambito della propria auto- nomia contrattuale convengono che rientrano nei casi, per i quali è consentito il ri- corso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, specifiche ra- gioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo quali: I. esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale; II. incrementi di attività produttiva e periodi di più intensa attività, anche ricor- renti nell’anno; III. temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti pro- duttivi aziendali; IV. attività connesse agli inventari; V. attività legate alla manutenzione degli impianti; VI. attività legate all’applicazione delle normative di legge in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro; VII. attività legate all’applicazione di specifiche normative di legge; VIII. adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnico-contabile- amministrativa a carattere saltuario che non sia possibile espletare con l’organico in servizio; IX. esigenze di lavoro temporaneo per organizzazione di fiere, mostre, mercati nonché per le attività connesse; X. necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti; 2. La Societàcontrattazione di secondo livello potrà indicare ulteriori ragioni di carattere tecnico, in conformità produttivo, organizzativo a fronte delle quali è consentita la stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. 3. Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che, oltre a quanto previsto dal D.Lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazionicomma 1, potrà avvalersi di contratti si può utilizzare il contratto di somministrazione a tempo determinato per le seguenti ipotesi di sostituzione di lavoratori assenti: a) sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia, infortunio, maternità, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso; b) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a fronte svolgere le mansioni assegnate; c) sostituzione di lavoratori temporaneamente passati da tempo pieno a tem- po parziale, relativamente alle ore non effettuate dal titolare del rapporto di lavoro; d) sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o addestra- mento. 4. La contrattazione di secondo livello potrà indicare ulteriori ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. II. Il numero di lavoratori utilizzati con so- stitutivo a fronte delle quali è consentita l’utilizzazione del contratto di somministrazione somministra- zione a tempo determinato, con particolare riferimento alle fattispecie di seguito indicate, non potrà superare il 6% del numero dei lavoratori in servizio nell’ambito della stessa regione alla data del 31 dicembre dell’anno precedente: III. Le Parti, per motivate esigenze tecnico/produttive ed organizzative, potranno individuare ulteriori ipotesi di ricorso rispetto a quelle previste nel presente articolo. IV. L’Azienda provvederà a comunicare alle XX.XX. stipulanti il CCNL, alla Rappresentanza Sindacale Unitaria ovvero alle Rappresentanze Aziendali: V. Ai sensi della vigente normativa, il contratto di somministrazione di lavoro è vietato: a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; x. xxxxx diversa previsione delle Parti stipulanti il presente CCNL, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; c. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche. VI. Al lavoratore somministrato, in coerenza con le vigenti normative, è garantita – anche in relazione ad eventuali rischi connessi – la formazione richiesta in relazione alle mansioni che lo stesso è chiamato a svolgere, ivi compreso, uno specifico affiancamento, qualora si renda necessario. VII. Al lavoratore somministrato è riconosciuto, per tutta la durata della somministrazione, l’esercizio dei diritti di libertà e di attività sindacale, nonché di partecipazione alle assemblee del personale dipendente della impresa utilizzatrice, in conformità alla vigente disciplina legislativa ed al presente CCNL. VIII. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla disciplina legislativa vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (c.c.n.l.)

Contratto di somministrazione a tempo determinato. I. La Societàsomministrazione di lavoro è regolata dal X.Xxx. n. 276/2003 dagli art. 20, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni21, potrà avvalersi 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Con esclusione dei lavoratori impegnati nel Gruppo per sostituzione del personale assente, il numero dei lavoratori da utilizzare con somministrazione di lavoro, per le ulteriori causali, non può superare su media annua, cumulativamente con i contratti di lavoro a termine e con le collaborazioni coordinate e continuative, il 25% dei rapporti di lavoro dei dipendenti iscritti a libro matricola nel Gruppo (con arrotondamento all’unità superiore delle eventuali frazioni derivanti dall’applicazione della percentuale). La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativoproduttivo, produttivo organizzativo o sostitutivo anche se riferibili riferite all’ordinaria attività dell’utilizzatore. II. Il numero di lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinatoattività, con particolare riferimento alle fattispecie di seguito indicate, non potrà superare il 6% mentre è escluso per la sostituzione del numero dei lavoratori personale in servizio nell’ambito della stessa regione alla data del 31 dicembre dell’anno precedente: IIIsciopero. Le Parti, per motivate esigenze tecnico/produttive ed organizzative, potranno individuare ulteriori ipotesi di ricorso rispetto a quelle previste nel presente articolo. IV. L’Azienda provvederà a comunicare alle XX.XX. stipulanti il CCNL, alla Rappresentanza Sindacale Unitaria ovvero alle Rappresentanze Aziendali: V. Ai sensi parti confermano che ai lavoratori impiegati con lo strumento della vigente normativa, il contratto di somministrazione di lavoro temporaneo è vietato: a. per applicata la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; x. xxxxx diversa previsione delle Parti stipulanti il presente CCNL, contrattazione collettiva in vigore presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orariola società, con diritto al trattamento la sola esclusione delle polizze sanitarie integrative e di integrazione salarialefondi pensione integrative nonché delle polizze infortuni malattie professionali ed extra professionali. Nel caso in cui Società del Gruppo dovessero concludere accordi di particolare rilevanza e di durata temporale ridotta, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; c. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche. VI. Al lavoratore somministrato, in coerenza con le vigenti normativeIstruzioni Nazionali o Regionali o Territoriali e tali accordi dovessero prevedere straordinarie attività per l’attuazione del progetto, è garantita i lavoratori impiegati con lo strumento della somministrazione possono essere considerati, previo accordo con le OOSS competenti anche in relazione ad eventuali rischi connessi – la formazione richiesta in relazione alle Coordinamento delle RSA del Gruppo -, esenti dalla percentuale del 25%. In caso di acquisita stabilità delle mansioni che lo stesso è chiamato e funzioni espletate dal lavoratore, l’Azienda si impegna a svolgere, ivi compreso, uno specifico affiancamento, qualora si renda necessarioverificare l’opportunità di proporre al lavoratore interessato l’assunzione a tempo indeterminato senza l’effettuazione del periodo di prova. VII. Al lavoratore somministrato è riconosciuto, per tutta la durata della somministrazione, l’esercizio dei diritti di libertà e di attività sindacale, nonché di partecipazione alle assemblee del personale dipendente della impresa utilizzatrice, in conformità alla vigente disciplina legislativa ed al presente CCNL. VIII. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla disciplina legislativa vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto di somministrazione a tempo determinato. I. La Società, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni, potrà avvalersi di contratti di somministrazione a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo anche se riferibili all’ordinaria all'ordinaria attività dell’utilizzatoredell'utilizzatore. II. Il numero di lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato, con particolare riferimento alle fattispecie di seguito indicate, non potrà superare il 6% del numero dei lavoratori in servizio nell’ambito nell'ambito della stessa regione alla data del 31 dicembre dell’anno dell'anno precedente:: - temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali; - sostituzione dei lavoratori assenti per aspettativa, congedo, ferie, partecipazioni a corsi di formazione ovvero malattia e temporanea inidoneità a svolgere la mansione assegnata; - esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali; - maggiore fabbisogno di personale connesso a situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili; - punte di più intensa attività cui non sia possibile far fronte con le risorse normalmente impiegate; - esecuzioni di particolari opere o servizi che, per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; - necessità non programmabili connesse alla manutenzione degli impianti nonché al ripristino della funzionalità e della sicurezza degli stessi; - per coprire posizioni di lavoro non ancora consolidate nell'ambito dei processi produttivi aziendali in conseguenza di evoluzioni organizzative; - esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva, - realizzazione di specifici servizi di assistenza nel settore informatico quali la progettazione e la manutenzione di sistemi informatici, sviluppo di software applicativo e caricamento dati. III. Le Parti, per motivate esigenze tecnico/produttive ed organizzative, potranno individuare ulteriori ipotesi di ricorso rispetto a quelle previste nel presente articolo. IV. L’Azienda L'Azienda provvederà a comunicare alle XX.XX. stipulanti il CCNLC.C.N.L., alla Rappresentanza Sindacale Unitaria ovvero alle Rappresentanze Aziendali:: - il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi; - ogni dodici mesi, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. V. Ai sensi della vigente normativa, il contratto di somministrazione di lavoro è vietato: a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; x. xxxxx diversa previsione delle Parti stipulanti il presente CCNLC.C.N.L., presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orariodell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; c. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’artdell'art. 17 del D.Lgs D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche. VI. Al lavoratore somministrato, in coerenza con le vigenti normative, è garantita - anche in relazione ad eventuali rischi connessi - la formazione richiesta in relazione alle mansioni che lo stesso è chiamato a svolgere, ivi compreso, uno specifico affiancamento, qualora si renda necessario. VII. Al lavoratore somministrato è riconosciuto, per tutta la durata della somministrazione, l’esercizio l'esercizio dei diritti di libertà e di attività sindacale, nonché di partecipazione alle assemblee del personale dipendente della impresa utilizzatrice, in conformità alla vigente disciplina legislativa ed al presente CCNL.C.C.N.L.. VIII. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla disciplina legislativa vigente.

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Contratto di somministrazione a tempo determinato. I. La Società, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni, potrà avvalersi di contratti di somministrazione a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. II. Il numero di lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato, con particolare riferimento alle fattispecie di seguito indicate, non potrà superare il 6% del numero dei lavoratori in servizio nell’ambito della stessa regione alla data del 31 dicembre dell’anno precedente: III. Le Parti, per motivate esigenze tecnico/produttive ed organizzative, potranno individuare ulteriori ipotesi di ricorso rispetto a quelle previste nel presente articolo. IV. L’Azienda provvederà a comunicare alle XX.XX. stipulanti il CCNL, alla Rappresentanza Sindacale Unitaria ovvero alle Rappresentanze Aziendali: V. Ai sensi della vigente normativa, il contratto di somministrazione di lavoro è vietato: a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; x. xxxxx diversa previsione delle Parti stipulanti il presente CCNL, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; c. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 4 del D.Lgs 81/2008 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche. VI. Al lavoratore somministrato, in coerenza con le vigenti normative, è garantita – anche in relazione ad eventuali rischi connessi – la formazione richiesta in relazione alle mansioni che lo stesso è chiamato a svolgere, ivi compreso, uno specifico affiancamento, qualora si renda necessario. VII. Al lavoratore somministrato è riconosciuto, per tutta la durata della somministrazione, l’esercizio dei diritti di libertà e di attività sindacale, nonché di partecipazione alle assemblee del personale dipendente della impresa utilizzatrice, in conformità alla vigente disciplina legislativa ed al presente CCNL. VIII. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla disciplina legislativa vigente.

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Contratto di somministrazione a tempo determinato. I. La Società, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni, potrà avvalersi di contratti Il contratto di somministrazione a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. IIè disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni. Il termine inizialmente posto può essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore. In sede aziendale, tra Direzione e R.S.U. verranno individuati criteri e modalità per la determinazione e la corresponsione del premio di risultato ai lavoratori con contratto di somministrazione. Come previsto dall’art. 36, comma 3, del D.Lgs. n° 81/2015 ogni 12 mesi l’azienda utilizzatrice, anche per il tramite dell’Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alla RSU o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria firmatari del CCNL il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. In caso di sostituzione di lavoratori utilizzati assenti per congedi parentali, aspettative, la stipula del contratto può avvenire con il necessario anticipo per consentire il passaggio delle consegne, previa informazione alla R.S.U. La Direzione Aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà la R.S.U. dell’andamento delle assunzioni effettuate con contratto a termine e dei contratti di lavoro di somministrazione a tempo determinatodeterminato utilizzati nell’arco del periodo considerato. La Direzione Aziendale periodicamente informerà la R.S.U. dei contratti a termine stipulati. Ovunque ricorra nel testo del presente articolo la citazione del Decreto Legislativo n° 81/2015 il riferimento si intende al testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge 9 agosto 2018 n° 96 (conversione in legge del c.d. Decreto Dignità). Il rapporto a tempo parziale (part time) è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche e comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario stabilito dal presente contratto e può essere di tipo orizzontale, verticale o misto. L’instaurazione del rapporto di lavoro a part-time avverrà con atto scritto, nel quale saranno precisati l’orario di lavoro — con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno — e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno; il periodo di prova eventuale potrà essere prolungato in proporzione alla minore durata dell’orario di lavoro concordata. La retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti contrattuali, extra contrattuali e di legge saranno proporzionati all’orario di lavoro concordato. Secondo quanto previsto dall’articolo 8, commi 3 e 4 del D.Lgs 81/2015, i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa delle terapie salvavita, certificata secondo le vigenti norme di legge, hanno diritto, a richiesta, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (verticale, orizzontale o misto). Nella stessa ipotesi il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con particolare riferimento alle fattispecie necessità di seguito indicateassistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente affetto da gravi disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Agli stessi soggetti dei due commi precedenti, inoltre, sarà concessa su richiesta la trasformazione a lavoro parziale per la durata di un anno. Ai lavoratori in forza con rapporto a part-time che ne facciano richiesta sarà data la priorità rispetto ai nuovi rapporti che si costituiscano a tempo pieno per lo svolgimento delle loro stesse mansioni; ciò vale anche per il caso contrario. A livello aziendale, tra Direzione aziendale e RSU, potrà superare essere stabilito il 6% del numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno. Con riferimento alla possibilità di richiedere la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, l’azienda consulterà preventivamente la RSU o, in servizio nell’ambito mancanza, le XX.XX. territoriali. Previo accordo scritto tra azienda e lavoratore possono essere previste clausole elastiche (relative alla variazione della stessa regione collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla data variazione in aumento della prestazione lavorativa). Per la sottoscrizione delle clausole elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della R.S.U., indicato dal lavoratore medesimo e l’eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi del 31 dicembre dell’anno precedente: IIIgiustificato motivo di licenziamento. Le Partivariazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale, devono essere comunicate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e comportano una maggiorazione del 10% dello stipendio o salario relativa alle ore prestate in più. Le clausole di cui al comma precedente possono essere modificate o temporaneamente sospese, a richiesta di una delle parti, con il consenso di entrambe e per motivate esigenze tecnicoatto scritto, ferma restando la facoltà per il lavoratore di farsi assistere da un componente della RSU da egli indicato e/produttive ed organizzative, potranno individuare ulteriori ipotesi di ricorso rispetto a quelle previste nel presente articolo. IV. L’Azienda provvederà a comunicare alle o dalle XX.XX. stipulanti il CCNL, alla Rappresentanza Sindacale Unitaria ovvero alle Rappresentanze Aziendali: V. Ai sensi della vigente normativa, il contratto di somministrazione di lavoro è vietato: a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; x. xxxxx diversa previsione delle Parti stipulanti il presente CCNL, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; c. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 81/2008 e successive modificheterritoriali. VI. Al lavoratore somministrato, in coerenza con le vigenti normative, è garantita – anche in relazione ad eventuali rischi connessi – la formazione richiesta in relazione alle mansioni che lo stesso è chiamato a svolgere, ivi compreso, uno specifico affiancamento, qualora si renda necessario. VII. Al lavoratore somministrato è riconosciuto, per tutta la durata della somministrazione, l’esercizio dei diritti di libertà e di attività sindacale, nonché di partecipazione alle assemblee del personale dipendente della impresa utilizzatrice, in conformità alla vigente disciplina legislativa ed al presente CCNL. VIII. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla disciplina legislativa vigente.

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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Dei CCNL