Assenza per malattia Clausole campione

Assenza per malattia. In caso di assenza per malattia o infortunio al lavoratore viene assicurato il seguente trattamento:
Assenza per malattia. 1. Il dipendente assente per malattia deve dare tempestiva comunicazione del proprio stato alla struttura di appartenenza, comunque non oltre la prima ora dall’inizio dell’orario di lavoro nel giorno in cui si manifesta, anche nel caso di prosecuzione della malattia, salvo comprovato impedimento.
Assenza per malattia. 1. Il comma 9 dell’art. 48 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
Assenza per malattia. L'assenza per infermità da malattia/infortunio deve essere comunicata e certificata all'Azienda immediatamente non appena insorga lo stato di infermità, sia all'inizio che in caso di eventuale prosecuzione del periodo stesso. L'Assistente di Xxxx è tenuto ad inviare il relativo certificato medico entro il secondo giorno dall'inizio della malattia o della sua eventuale prosecuzione, salvo il caso di comprovato impedimento, comunicando con la massima tempestività la durata del periodo di infermità risultante dal certificato stesso, anche attraverso strumenti digitali, secondo le modalità previste ed in uso. In caso di inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2, l'assenza si considera ingiustificata. L'Azienda ha facoltà di richiedere il controllo dello stato di malattia/infortunio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora l'assistente di Xxxx durante l'assenza debba, per particolari motivi, risiedere in luogo diverso da quello reso noto alla Compagnia, ne dovrà dare preventiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove potrà essere reperito. L'Assistente di Xxxx assente per malattia/infortunio è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato all'Azienda, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle h. 10.00 alle h. 12.00 e dalle h. 17.00 alle h. 19.00. ad eccezione dei casi di inidoneità temporanea al volo certificata dalle strutture sanitarie competenti secondo le vigenti disposizioni dell’ENAC. Conseguentemente l'assistente di Xxxx che, per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi debba lasciare il domicilio, e non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a darne preventiva comunicazione alla Compagnia. La permanenza dell'Assistente di Volo nel proprio domicilio, durante le fasce orarie come sopra definite, potrà essere verificata nell'ambito e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti. Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente punto non si applicano ai casi di inidoneità dichiarati in occasione delle visite mediche ordinarie presso le strutture sanitarie competenti- Al termine del periodo di infermità, l'Assistente di Xxxx dovrà formalizzare attraverso certificato medico "definitivo" e comunicare all'Azienda la propria idoneità entro l'ultimo giorno di assenza. Come previsto dalla vigente normativa in materia, nei casi di assenza continuata per ...
Assenza per malattia. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione, anche telefonica, nella stessa giornata alla propria Amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza al responsabile dell'Unità organizzativa presso la quale il dipendente presta servizio. Tale certificazione viene inoltrata, previa apposizione del visto e della data di ricevimento, nella stessa giornata all'Ufficio personale. Eventuali certificazioni successive, attestanti il prolungamento della malattia, devono pervenire ai predetti responsabili entro il giorno lavorativo successivo a quello di scadenza del certificato precedente e saranno trasmesse all'Ufficio personale con le modalità sopra stabilite. Nel caso in cui il certificato pervenga direttamente all'Ufficio personale, questo provvederà a darne immediata comunicazione al responsabile dell'Unità organizzativa alla quale il dipendente ammalato è addetto. Per la documentazione trasmessa per posta, i termini di riferimento sono quelli della data del timbro postale di spedizione. Salvo diversa espressa indicazione risultante dal certificato medico, si presume che il dipendente ammalato debba eseguire le prescrizioni di cura e riposo, per l'intero periodo prognosticato, presso la propria abitazione o nel diverso luogo che egli abbia comunicato. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate, in conformità a quanto previsto dalla legge 11 novembre 1983, n.638 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle UU.SS.LL. alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'Amministrazione nella parte in cui è contenuta la prognosi.
Assenza per malattia. Il testo del comma 4, lettera a), dell’art. 48 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
Assenza per malattia. L’assenza per malattia deve essere comunicata all’Istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica o anche in caso di prosecuzione della stessa. Si deroga da quanto sopra in caso di comprovabile impedimento. L’ assenza deve essere comunicata ad un Operatore della Segreteria Amministrativa o, in assenza,anche ad un Operatore della Segreteria Didattica . Il Centralinista ha l’ obbligo di passare la telefonata ad un Operatore della Segreteria , non facendosi carico di essere tramite della notizia, altrimenti possono crearsi disservizi .
Assenza per malattia. In caso di assenza per malattia il lavoratore deve darne tempestiva comunicazione all’Azienda sia nel caso di 1^ malattia che di prosecuzione della stessa, indicando, altresì, il luogo dove si trovi degente se diverso dal proprio domicilio. Deve inoltre spedire o far pervenire, entro 48 ore dal rilascio, il certificato medico di malattia. Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, in mancanza della comunicazione richiesta in caso di assenza per malattia, nonché in caso di ritardo nella giustificazione dell’assenza, la medesima si considera ingiustificata. Qualora durante il periodo di ferie intervenga un evento morboso, il quale impedisca il ripristino psico-fisico, lo stesso sospende la fruizione delle ferie. L’effetto sospensivo, di cui sopra, si determina a condizione che il dipendente assolva £gli obblighi di comunicazione di certificazione di cui al presente articolo. Per un solo giorno di malattia non è richiesta la presentazione del certificato medico. Il dipendente è tenuto, altresì, a rispettare tutte le disposizioni previste per quanto riguarda i rapporti con l’Istituto previdenziale (INPS). L’azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel rispetto dell’art. 5 legge 20 maggio 1970, n. 300. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia, il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, anche se autocertificata, e per tutta la durata della malattia, a trovarsi a disposizione del domicilio comunicato all’azienda, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali, di tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, per consentire l’accertamento del suo stato di salute. Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato all’azienda per motivi inerenti alla malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari comunicati preventivamente, salvo casi di forza maggiore, all’azienda e successivamente documentati. Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l’obbligo di comunicare all’azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o di dimora, anche se temporanei.
Assenza per malattia l. Il dipendente ha diritto a 4 mesi di assenza per malattia in un triennio con corresponsione della retribuzione ai sensi del comma 4; ha diritto inoltre alla conservazione del posto per i successivi 12 mesi, purchè compresi nel triennio di durata del contratto individuale di lavoro, senza alcun compenso.
Assenza per malattia. Il personale della Polizia Locale che per ragioni di malattia sia costretto ad assentarsi dal servizio deve darne immediata comunicazione al Comando prima dell'ora fissata per il servizio stesso, non oltre le ore 8,00, trasmettendo il relativo certificato medico nei termini previsti dal contratto di lavoro vigente.