Assenza per malattia. 1. Il dipendente assente per malattia deve dare tempestiva comunicazione del proprio stato alla struttura di appartenenza, comunque non oltre la prima ora dall’inizio dell’orario di lavoro nel giorno in cui si manifesta, anche nel caso di prosecuzione della malattia, salvo comprovato impedimento.
2. Il certificato medico attestante lo stato di malattia dev’essere recapitato o spedito mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro i due giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa; qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
3. L’Amministrazione può predisporre il controllo dello stato di malattia del dipendente fin dal primo giorno di assenza attraverso la competente Azienda sanitaria locale.
4. Il dipendente assente per malattia è tenuto al rispetto della presenza presso il domicilio comunicato all’Amministrazione con le metodologie ed i contenuti precisati dalla normativa vigente; nel caso in cui debba allontanarsi durante le previste fasce orarie di reperibilità deve darne preventiva comunicazione all’Amministrazione e deve presentare, su richiesta, la documentazione giustificativa dell’assenza. Ogni variazione di domicilio dev’essere tempestivamente comunicata.
5. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi.
6. Ai fini della maturazione di tale periodo si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso eccezion fatta per i giorni di ricovero ospedaliero. In tali giornate spetta al dipendente il trattamento economico di cui al comma 12. Il limite dei diciotto mesi si computa secondo il calendario comune; si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di assenza; le frazioni di assenza inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.
7. Il dipendente, nei casi particolarmente gravi, può richiedere di usufruire di un ulteriore periodo di diciotto mesi rispetto a quello di cui al comma 5; l’Amministrazione provvede ad accertare lo stato di necessità mediante visita medica predisposta tramite l’Azienda sanitaria locale.
8. In caso di patologie gravi, debitamente certificate dalla Medicina legale dell’ASL ovvero da strutture da essa individuata o con essa convenzionate, che richiedano terapie salvavita o controlli diagnostici ricorrenti,...
Assenza per malattia. In caso di assenza per malattia o infortunio al lavoratore viene assicurato il seguente trattamento:
a) mantenimento del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare;
b) integrazione delle indennità a carico dell'ente competente da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico in modo da raggiungere complessivamente: - il 75% della retribuzione mensile dal 1° al 10° giorno; - il 100% della retribuzione mensile dal 11° al 180° giorno. In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del lavoratore, la scuola ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia.
Assenza per malattia. CCRL 2006/2007 dell’8 ottobre 2008
1. In caso di assenza accertata per malattia, l’Amministrazione conserva il posto e il trattamento economico al lavoratore che abbia superato il periodo di prova, per un periodo massimo di 18 mesi secondo quanto previsto nel presente articolo. Ai fini del computo si cumulano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso. Superati i primi 18 mesi, su richiesta del lavoratore, previo accertamento che l’inidoneità non sia permanente, può essere concesso, per casi particolarmente gravi, un periodo di assenza di ulteriori 18 mesi. L’eventuale dichiarazione di inidoneità permanente determina la risoluzione del rapporto di lavoro; in tal caso spetta al dipendente l’indennità sostitutiva di preavviso.
2. Nel caso in cui il lavoratore sia riconosciuto inidoneo allo svolgimento delle mansioni della propria area professionale, ma idoneo ad altro proficuo lavoro, l’Amministrazione, compatibilmente alle esigenze della sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti oppure, ove ciò non sia possibile, con l’accordo dell’interessato, anche in mansioni di categoria inferiore.
3. I periodi di malattia, fino ad un massimo di 18 mesi nel triennio, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio.
4. Al dipendente che si assenti per malattia sono riconosciuti:
a) per i primi nove mesi di assenza l’intera retribuzione base con esclusione di ogni altro compenso accessorio;
b) per i successivi tre mesi il 90% della retribuzione come sopra determinata;
c) per i successivi ulteriori sei mesi il 50% della retribuzione come sopra determinata. Gli eventuali periodi di assenza eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti.
5. L’assenza per malattia deve essere comunicata al Servizio di appartenenza con tempestività e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato impedimento. Il dipendente deve altresì recapitare o trasmettere al Servizio entro due giorni dall’inizio dell’assenza, un certificato rilasciato dal medico, che attesti lo stato di inidoneità al lavoro e indichi la prevedibile durata della stessa. L’Amministrazione può disporre accertamenti per il controllo della malattia attraverso le competenti strutture sanitarie. Il dipendente che, durante l’assenza, dimori per particolari motivi, in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempest...
Assenza per malattia. 1. In caso di assenza per malattia o infortunio al lavoratore viene assicurato il seguente trattamento:
2. a) mantenimento del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare;
Assenza per malattia. Il dipendente ha diritto a 4 mesi di assenza per malattia in un triennio con corresponsione della retribuzione ai sensi del comma 4; ha diritto inoltre alla conservazione del posto per i successivi 12 mesi, purchè compresi nel triennio di durata del contratto individuale di lavoro, senza alcun compenso.
Assenza per malattia. 1. Il comma 9 dell’art. 48 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
Assenza per malattia. Il personale della Polizia Locale che per ragioni di malattia sia costretto ad assentarsi dal servizio deve darne immediata comunicazione al Comando prima dell'ora fissata per il servizio stesso, non oltre le ore 8,00, trasmettendo il relativo certificato medico nei termini previsti dal contratto di lavoro vigente.
Assenza per malattia. L’assenza per malattia deve essere comunicata all’Istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica o anche in caso di prosecuzione della stessa. Si deroga da quanto sopra in caso di comprovabile impedimento. L’ assenza deve essere comunicata ad un Operatore della Segreteria Amministrativa o, in assenza,anche ad un Operatore della Segreteria Didattica . Il Centralinista ha l’ obbligo di passare la telefonata ad un Operatore della Segreteria , non facendosi carico di essere tramite della notizia, altrimenti possono crearsi disservizi .
Assenza per malattia. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione, anche telefonica, nella stessa giornata alla propria Amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza al responsabile dell'Unità organizzativa presso la quale il dipendente presta servizio. Tale certificazione viene inoltrata, previa apposizione del visto e della data di ricevimento, nella stessa giornata all'Ufficio personale. Eventuali certificazioni successive, attestanti il prolungamento della malattia, devono pervenire ai predetti responsabili entro il giorno lavorativo successivo a quello di scadenza del certificato precedente e saranno trasmesse all'Ufficio personale con le modalità sopra stabilite. Nel caso in cui il certificato pervenga direttamente all'Ufficio personale, questo provvederà a darne immediata comunicazione al responsabile dell'Unità organizzativa alla quale il dipendente ammalato è addetto. Per la documentazione trasmessa per posta, i termini di riferimento sono quelli della data del timbro postale di spedizione. Salvo diversa espressa indicazione risultante dal certificato medico, si presume che il dipendente ammalato debba eseguire le prescrizioni di cura e riposo, per l'intero periodo prognosticato, presso la propria abitazione o nel diverso luogo che egli abbia comunicato. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate, in conformità a quanto previsto dalla legge 11 novembre 1983, n.638 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle UU.SS.LL. alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'Amministrazione nella parte in cui è contenuta la prognosi.
Assenza per malattia. Il testo del comma 4, lettera a), dell’art. 48 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
a) per i primi nove mesi di assenza l’intera retribuzione base, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio.”