Caparra confirmatoria. Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194). Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164). Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att. 164).
Caparra confirmatoria. All’atto della conclusione del contratto, il Cliente è tenuto a versare il % del costo complessivo dei servizi confermati a titolo di caparra confirmatoria.
Caparra confirmatoria. All’atto della sottoscrizione del contratto preliminare, a garanzia della stipula del contratto definitivo, l’assegnatario dovrà corrispondere al Consorzio, anche mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, una caparra confirmatoria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1385 x.x., xx xxxxxxx xxxx 0 (xxx) xxxxxxxxx xxx xxxxxx di locazione offerto in sede di gara. La caparra sarà restituita all’assegnatario dal Consorzio:
a) integralmente all’atto della regolare sottoscrizione del contratto definitivo;
b) nella misura pari a 3 (tre) mensilità del canone di locazione offerto in sede di gara, nel caso in cui l’assegnatario dichiari – entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto preliminare – di non voler addivenire alla firma del contratto definitivo di locazione, restando l’importo relativo alle ulteriori 3 (tre) mensilità imputato alla mancata prestazione da parte dell’assegnatario. La caparra sarà integralmente ritenuta dal Consorzio:
a) in casi di mancata sottoscrizione del contratto definitivo da parte dell’assegnatario;
b) qualora l’assegnatario dichiari – oltre 6 mesi dalla data di stipula del contratto preliminare – di non voler addivenire alla firma del contratto definitivo di locazione.” La fidejussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia della caparra confirmatoria, con testo “a prima richiesta” di gradimento del Consorzio, rimarrà valida ed operante fino alla sottoscrizione del contratto definivo e potrà essere escussa in un’unica soluzione o in più riprese e, comunque, fino al raggiungimento dell’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Caparra confirmatoria. 1. Al momento della conclusione del contratto d’iscrizione l’utente è tenuto a versare una caparra confirmatoria pari ad Euro 100.
2. L’utente è considerato inadempiente qualora rinunci al servizio prima di aver frequentato per almeno due mesi. In caso di inadempimento la caparra viene ritenuta integralmente ed il suo importo non viene scontato sulla tariffa dovuta per il periodo frequentato. Diversamente la caparra viene scontata sulla tariffa dovuta dall’utente.
Caparra confirmatoria. All’atto della sottoscrizione dell’ordine il Cliente dovrà versare a titolo di caparra confirmatoria la somma che verrà convenuta. Tale somma verrà imputata da Kässbohrer Italia srl in conto prezzo al momento del pagamento del saldo del prezzo.
Caparra confirmatoria. Il Sig. ………………….., a titolo di caparra confirmatoria, versa al Sig. la somma di lire…………………….. Qualora la parte che ha versato la caparra risultasse inadempiente, l’altra parte ha diritto di trattenere la caparra e di recedere dal contratto. Qualora la parte che ha ricevuto la caparra recedesse dal contratto, questa dovrà versare il doppio della pre- detta somma all’altra parte.
Caparra confirmatoria. 3.1 Al momento della conclusione del contratto, l’ACQUIRENTE verserà al VENDITORE una caparra confirmatoria non superiore al 30% del valore della fornitura
Caparra confirmatoria. Caparra confirmatoria di €200 da versare mezzo bonifico bancario.
Caparra confirmatoria. All’atto della sottoscrizione del contratto preliminare, a garanzia della stipula del contratto definitivo, l’assegnataria dovrà corrispondere al Consorzio, mediante bonifico/assegno circolare o fidejussione bancaria o polizza assicurativa, una caparra confirmatoria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1385 c.c., di importo pari a € 5.000,00. La caparra sarà restituita all’assegnatario all’atto della regolare sottoscrizione del contratto definitivo. La caparra sarà integralmente ritenuta dal Consorzio in caso di mancata sottoscrizione del contratto definitivo da parte dell’assegnatario. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia della caparra confirmatoria, con testo “a prima richiesta” di gradimento del Consorzio, rimarrà valida ed operante fino alla sottoscrizione del contratto definivo e potrà essere escussa in un’unica soluzione o in più riprese e, comunque, fino al raggiungimento dell’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Caparra confirmatoria. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI IL PRESIDENTE AVV. XXXXXXXXX XXXXXXX Ai sensi dell’articolo 1385 del cod. civ, la , versa al Consorzio, a titolo di caparra confirmatoria concessa a garan- zia dell'adempimento degli obblighi contemplati nel presente at- to, la somma di € pari al 30% del prezzo complessi- vo di cui all'art. 4. All'atto della stipulazione del contratto definitivo di vendita tale somma verrà computata e defalcata dall'intero prezzo. La citata caparra è infruttifera di interessi e/o rivalutazione mo- netaria.