Contratto. Il contratto di apprendistato, per il quale la legge prevede la forma scritta ai fini della prova, oltre a tutti gli elementi previsti dalla legge per la generalità dei contratti di lavoro, deve indicare: • la prestazione lavorativa cui il lavoratore verrà adibito; • l’eventuale qualifica professionale ai fini contrattuali che potrà essere conseguita al termine del rapporto; • il “piano formativo individuale”, ancorché in forma sintetica. In esso devono essere indicati, in base al bilancio delle competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di apprendistato, il percorso di formazione professionale e quella base-trasversale, se prevista dal CCNL ed in via subordinata rispetto alla offerta pubblica. Il predetto piano sarà espresso nel solco delle previsioni contrattuali o degli enti bilaterali di settore. Dovrà altresì essere espressa l’indicazione della persona che assumerà la responsabilità di coordinare l’attività formativa, ossia il tutor, la cui condizione soggettiva dovrà trovare corrispondenza con le ipotesi minime previste per rivestire tale qualifica. Il vincolo di richiesta di conformità del piano formativo individuale all'ente bilaterale di settore, previsto da talune contrattazioni, non può che essere obbligatorio per quei datori di lavoro che risultano iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo applicato, non potendo riconoscersi tale obbligatorietà, per palese mancanza del vincolo di mandato, per il datore di lavoro che non risulti essere iscritto all'associazione sindacale che ha preso parte alla stipula contrattuale (vedi nota della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 08.06.2012 a firma del coordinatore scientifico ▇▇▇▇ De ▇▇▇▇▇ e Interpello al Ministero del Lavoro n.16/2012 del 14 giugno 2012). L’eventuale previsione di un contratto a tempo parziale è da ritenersi ammissibile solo qualora la riduzione d’orario non pregiudichi la piena realizzazione del programma formativo. È possibile instaurare rapporti di apprendistato professionalizzante, anche per prestazioni con carattere stagionale, purché ciò sia dovuto all'attività espletata dal datore di lavoro e avvenga conformemente alle previsioni del CCNL e contenga comunque un’apprezzabile attività formativa.
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Sources: Certificazione Dei Contratti, Certificazione Dei Contratti Di Lavoro
Contratto. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. Divenuta efficace l'aggiudicazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni, ovvero fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Dopo la comunicazione di aggiudicazione, a richiesta di LTA S.p.A., il soggetto aggiudicatario produce all'Ente appaltante, la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto, completa di garanzie cauzionali (art. 103 del D. Lgs. 50/2016) nei modi e termini indicati nella richiesta. Nel caso in cui l'aggiudicatario, in assenza di motivi oggettivamente indipendenti dalla propria volontà, non adempia nel termine predetto, l'Ente appaltante incamera la cauzione provvisoria ed ha facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara. Il contratto di apprendistato, per il quale verrà stipulato in modalità elettronica con sottoscrizione digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. secondo la legge prevede la forma scritta ai fini della prova, oltre a tutti gli elementi previsti dalla legge per la generalità dei contratti di lavoro, deve indicare: • la prestazione lavorativa cui il lavoratore verrà adibito; • l’eventuale qualifica professionale ai fini contrattuali che potrà essere conseguita al termine del rapporto; • il “piano formativo individuale”, ancorché in forma sintetica. In esso devono essere indicati, in base al bilancio delle competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di apprendistato, il percorso di formazione professionale e quella base-trasversale, se prevista dal CCNL ed in via subordinata rispetto alla offerta pubblica. Il predetto piano sarà espresso nel solco delle previsioni contrattuali o degli enti bilaterali di settore. Dovrà altresì essere espressa l’indicazione della persona che assumerà la responsabilità di coordinare l’attività formativa, ossia il tutor, la cui condizione soggettiva dovrà trovare corrispondenza con le ipotesi minime previste per rivestire tale qualifica. Il vincolo di richiesta di conformità del piano formativo individuale all'ente bilaterale di settore, previsto da talune contrattazioni, non può che essere obbligatorio per quei datori di lavoro che risultano iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo applicato, non potendo riconoscersi tale obbligatorietà, per palese mancanza del vincolo di mandato, per il datore di lavoro che non risulti essere iscritto all'associazione sindacale che ha preso parte alla stipula contrattuale (vedi nota della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 08.06.2012 a firma del coordinatore scientifico ▇▇▇▇ De ▇▇▇▇▇ e Interpello al Ministero del Lavoro n.16/2012 del 14 giugno 2012). L’eventuale previsione di un cui all’art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 previa eventuale registrazione in caso d’uso. Tutte le spese, tasse e soprattasse di registro, di bollo, come ogni altro importo, tasse o diritti inerenti e conseguenti al contratto a tempo parziale è da ritenersi ammissibile solo qualora sono ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario, comprese quelle inerenti la riduzione d’orario non pregiudichi la piena realizzazione del programma formativo. È possibile instaurare rapporti di apprendistato professionalizzante, anche per prestazioni con carattere stagionale, purché ciò sia dovuto all'attività espletata dal datore di lavoro e avvenga conformemente alle previsioni del CCNL e contenga comunque un’apprezzabile attività formativaregistrazione in caso d’uso.
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Sources: Appalto
Contratto. Il contratto di apprendistato, per il quale la legge prevede la forma scritta ai fini della prova, oltre a tutti gli elementi previsti dalla legge per la generalità dei contratti di lavoro, deve indicare: • la prestazione lavorativa cui il lavoratore verrà adibito; • l’eventuale qualifica professionale ai fini contrattuali che potrà essere conseguita al termine del rapporto; • il “piano formativo individuale”, ancorché in forma sintetica. In esso devono essere indicati, in base al bilancio delle competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di apprendistato, il percorso di formazione professionale e quella base-trasversale, se prevista dal CCNL ed in via subordinata rispetto alla offerta pubblica. Il predetto piano sarà espresso nel solco delle previsioni contrattuali o degli enti bilaterali di settore. Dovrà altresì essere espressa l’indicazione della persona che assumerà la responsabilità di coordinare l’attività formativa, ossia il tutor, la cui condizione soggettiva dovrà trovare corrispondenza con le ipotesi minime previste per rivestire tale qualifica. Il vincolo di richiesta di conformità del piano formativo individuale all'ente bilaterale di settore, previsto da talune contrattazioni, non può che essere obbligatorio per quei datori di lavoro che risultano iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo applicato, non potendo riconoscersi tale obbligatorietà, per palese mancanza del vincolo di mandato, per il datore di lavoro che non risulti essere iscritto all'associazione sindacale che ha preso parte alla stipula contrattuale (vedi nota della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 08.06.2012 a firma del coordinatore scientifico ▇▇▇▇ De ▇▇▇▇▇ e Interpello al Ministero del Lavoro n.16/2012 del 14 giugno 2012). L’eventuale previsione di un contratto a tempo parziale è da ritenersi ammissibile solo qualora la riduzione d’orario non pregiudichi la piena realizzazione del programma formativo. È possibile instaurare rapporti di apprendistato professionalizzante, anche per prestazioni con carattere stagionale, purché ciò sia dovuto all'attività espletata dal datore di lavoro e avvenga conformemente alle previsioni del CCNL e contenga comunque un’apprezzabile attività formativa.
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Sources: Certificazione Dei Contratti
Contratto. Ai sensi dell’art. 3 della L. 179 del 18/10/2012 e con decorrenza 01/01/2013 “Il contratto è stipulato, a pena di apprendistatonullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per il quale la legge prevede la forma scritta ai fini della provaciascuna stazione appaltante, oltre a tutti gli elementi previsti dalla legge per la generalità dei contratti di lavoro, deve indicare: • la prestazione lavorativa cui il lavoratore verrà adibito; • l’eventuale qualifica professionale ai fini contrattuali che potrà essere conseguita al termine del rapporto; • il “piano formativo individuale”, ancorché in forma sintetica. pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.».
a. Deficienze gravi nel funzionamento degli impianti, riscontrate sino a tre volte nel corso dell’Appalto e regolarmente contestate dall'Amministrazione appaltante senza che la Ditta appaltatrice abbia dimostrato un effettivo interessamento all'eliminazione del grave inconveniente;
b. Sospensione totale del funzionamento di un impianto ove siano stati già ultimati i lavori per un periodo che raggiunga i venti giorni consecutivi;
c. Quando non viene garantita la presenza e disponibilità del personale richiesto per assicurare la continuità e l’efficienza nella conduzione e manutenzione degli impianti stessi, e che ciò venga rilevato previa contestazione formale scritta all’Appaltatore per almeno 5 volte.
d. In esso devono essere indicaticaso di prolungata e ingiustificata sospensione dell’assistenza e/o gravi reiterati ritardi, in base al bilancio delle competenze del soggetto negligenza e imperizia, negli interventi oggetto dell’appalto e quando venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita e che ciò venga rilevato previa contestazione formale scritta all’Appaltatore per almeno tre volte.
e. Inadempienza della Ditta appaltatrice a specifici obblighi contrattuali circa la conduzione e/o la manutenzione ordinaria programmata e straordinaria degli obiettivi perseguiti mediante impianti oggetto dell'appalto o concernenti la sicurezza nella gestione degli impianti stessi, contestata per iscritto dall'Amministrazione appaltante con l'invito a provvedere entro un termine perentorio e senza aver ottenuto un risultato soddisfacente.
f. Il fatto che la Ditta appaltatrice ostacoli con la sua condotta il contratto di apprendistato, il percorso di formazione professionale e quella base-trasversale, se prevista dal CCNL ed in via subordinata rispetto alla offerta pubblica. Il predetto piano sarà espresso nel solco delle previsioni rapido svolgimento dei rapporti contrattuali o degli enti bilaterali di settore. Dovrà altresì essere espressa l’indicazione della persona presenti ripetutamente riserve che assumerà risultino chiaramente infondate.
g. Mancata reintegrazione del deposito cauzionale.
h. Quando la responsabilità di coordinare l’attività formativa, ossia somma totale delle penali superi il tutor, la cui condizione soggettiva dovrà trovare corrispondenza con le ipotesi minime previste per rivestire tale qualifica. Il vincolo di richiesta di conformità 10% dell’importo annuo del piano formativo individuale all'ente bilaterale di settore, previsto da talune contrattazioni, non può che essere obbligatorio per quei datori di lavoro che risultano iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo applicato, non potendo riconoscersi tale obbligatorietà, per palese mancanza del vincolo di mandato, per il datore di lavoro che non risulti essere iscritto all'associazione sindacale che ha preso parte alla stipula contrattuale (vedi nota della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 08.06.2012 a firma del coordinatore scientifico ▇▇▇▇ De ▇▇▇▇▇ e Interpello al Ministero del Lavoro n.16/2012 del 14 giugno 2012). L’eventuale previsione di un contratto a tempo parziale è da ritenersi ammissibile solo qualora la riduzione d’orario non pregiudichi la piena realizzazione del programma formativo. È possibile instaurare rapporti di apprendistato professionalizzante, anche per prestazioni con carattere stagionale, purché ciò sia dovuto all'attività espletata dal datore di lavoro e avvenga conformemente alle previsioni del CCNL e contenga comunque un’apprezzabile attività formativacontratto.
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Sources: Accordo Quadro Per La Gestione E Manutenzione Impianti Ascensore
Contratto. 1. Il candidato risultato vincitore della selezione è invitato alla stipula del relativo contratto, che deve avere forma scritta e deve indicare:
a) la dettagliata descrizione dell’oggetto dell’incarico, con specifica indicazione del progetto o dell’attività di riferimento;
b) la durata, il luogo e le modalità di esecuzione della prestazione;
c) il compenso complessivo lordo e relative modalità di corresponsione, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, nonché l’obbligo della dichiarazione relativa al limite retributivo stabilito dalla legislazione vigente.
2. Il contratto di apprendistatoè sottoscritto dal Responsabile della struttura o, per gli incarichi da svolgere presso le strutture dell’Amministrazione centrale, dal Direttore Amministrativo.
3. Non è ammesso il quale rinnovo del contratto.
4. Il contratto può essere prorogato al solo fine di portare a termine l’attività oggetto dell’incarico e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso previsto nel contratto.
5. Il contraente non può assumere, contemporaneamente, più di un incarico presso l’Università.
6. L’efficacia del contratto è subordinata, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, al positivo esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti che si esercita nei modi previsti dall’art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Ove la Corte dei Conti ricusi il visto e la conseguente registrazione degli atti della procedura, il contratto si risolve automaticamente sin dalla data della sua sottoscrizione e nulla è dovuto al contraente. Ove la Corte dei Conti ammetta al visto e alla conseguente registrazione gli atti della procedura, il contratto acquista efficacia dal giorno successivo alla comunicazione al prestatore della relativa delibera, ovvero decorsi inutilmente i termini previsti dall’art. 27 della legge prevede 24 novembre 2000, n. 340.
7. I Responsabili delle strutture interessate o il Direttore Amministrativo, per gli incarichi da svolgere presso l’Amministrazione centrale, curano gli adempimenti relativi alla pubblicazione su apposita sezione del sito web di Ateneo dell’elenco degli incarichi conferiti, indicando il nominativo del contraente, nonché l’oggetto, la forma scritta ai fini della provadurata e il compenso dell’incarico.
8. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 6, oltre a tutti gli elementi previsti l’efficacia del contratto di consulenza decorre dalla legge per la generalità dei data di pubblicazione sul sito web dell’Università del nominativo del contraente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso.
9. I contratti di lavorocollaborazione di natura coordinata e continuativa sono oggetto di comunicazione, deve indicare: • la prestazione lavorativa cui il lavoratore verrà adibito; • l’eventuale qualifica professionale ai fini contrattuali che potrà essere conseguita al termine a cura dei Responsabili delle Strutture interessate o del rapporto; • il “piano formativo individuale”, ancorché in forma sintetica. In esso devono essere indicati, in base al bilancio delle competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di apprendistato, il percorso di formazione professionale e quella base-trasversale, se prevista dal CCNL ed in via subordinata rispetto alla offerta pubblica. Il predetto piano sarà espresso nel solco delle previsioni contrattuali o degli enti bilaterali di settore. Dovrà altresì essere espressa l’indicazione della persona che assumerà la responsabilità di coordinare l’attività formativa, ossia il tutor, la cui condizione soggettiva dovrà trovare corrispondenza con le ipotesi minime previste per rivestire tale qualifica. Il vincolo di richiesta di conformità del piano formativo individuale all'ente bilaterale di settore, previsto da talune contrattazioni, non può che essere obbligatorio per quei datori di lavoro che risultano iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo applicato, non potendo riconoscersi tale obbligatorietàDirettore Amministrativo, per palese mancanza del vincolo di mandatogli incarichi da svolgere presso l’Amministrazione centrale, al Centro per il datore di lavoro che non risulti essere iscritto all'associazione sindacale che ha preso parte alla stipula contrattuale (vedi nota della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 08.06.2012 a firma del coordinatore scientifico ▇▇▇▇ De ▇▇▇▇▇ e Interpello al Ministero del Lavoro n.16/2012 del 14 giugno 2012). L’eventuale previsione di un contratto a tempo parziale è da ritenersi ammissibile solo qualora la riduzione d’orario non pregiudichi la piena realizzazione del programma formativo. È possibile instaurare rapporti di apprendistato professionalizzante, anche per prestazioni con carattere stagionale, purché ciò sia dovuto all'attività espletata dal datore di lavoro e avvenga conformemente alle previsioni del CCNL e contenga comunque un’apprezzabile attività formatival’impiego.
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Sources: Regolamento Per Il Conferimento Di Incarichi Individuali Con Contratti Di Lavoro Autonomo
Contratto. Il contratto di apprendistato, per il quale la legge prevede la forma scritta ai fini della prova, oltre a tutti gli elementi previsti dalla legge per la generalità dei contratti di lavoro, deve indicare: • la prestazione lavorativa cui il lavoratore verrà adibito; • l’eventuale qualifica professionale ai fini contrattuali che potrà essere conseguita al termine del rapporto; • il “piano formativo individuale”, ancorché in forma sintetica. In esso devono essere indicati, in base al bilancio delle competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di apprendistato, il percorso di formazione professionale e quella base-trasversale, se prevista dal CCNL ed in via subordinata rispetto alla offerta pubblica. Il predetto piano sarà espresso nel solco delle previsioni contrattuali o degli enti bilaterali di settore. Dovrà altresì essere espressa l’indicazione della persona che assumerà la responsabilità di coordinare l’attività formativa, ossia il tutor, la cui condizione soggettiva dovrà trovare corrispondenza con le ipotesi minime previste per rivestire tale qualifica. Il vincolo di richiesta di conformità del piano formativo individuale all'ente bilaterale di settore, previsto da talune contrattazioni, non può che essere obbligatorio per quei datori di lavoro che risultano iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo applicato, non potendo riconoscersi tale obbligatorietà, per palese mancanza del vincolo di mandato, per il datore di lavoro che non risulti essere iscritto all'associazione sindacale che ha preso parte alla stipula contrattuale (vedi nota della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 08.06.2012 a firma del coordinatore scientifico ▇▇▇▇ Enzo De ▇▇▇▇▇ Fusco e Interpello al Ministero del Lavoro n.16/2012 del 14 giugno 2012). L’eventuale previsione di un contratto a tempo parziale è da ritenersi ammissibile solo qualora la riduzione d’orario non pregiudichi la piena realizzazione del programma formativo. È possibile instaurare rapporti di apprendistato professionalizzante, anche per prestazioni con carattere stagionale, purché ciò sia dovuto all'attività espletata dal datore di lavoro e avvenga conformemente alle previsioni del CCNL e contenga comunque un’apprezzabile attività formativa.
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Sources: Certificazione Dei Contratti
Contratto. Il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016. Le eventuali spese di apprendistatoregistrazione, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Ente appaltante, sono a carico della ditta aggiudicataria. Si precisa inoltre che: - ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 della Legge 20 marzo 2010, n. 53, il quale contratto non prevedrà la legge prevede la forma scritta clausola arbitrale (art. 209 del D. Lgs. 50/2016). - ai fini sensi dell’art. 3 della provaL. 136/2010 (tracciabilità dei pagamenti), nel contratto sarà inserito il conto corrente dedicato e le persone delegate ad operare su di essi, oltre a alla clausola con la quale gli appaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla suddetta Legge. Nel contratto principale dovrà essere pertanto, inserita la clausola: “L’aggiudicatario si assume tutti gli elementi previsti dalla legge per la generalità obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. Si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Agrigento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il contratto deve contenere altresì l’impegno all’inserimento nei contratti di lavorosubappalto e nei subcontratti della clausola:” L’impresa …………………………………………… in qualità di sub aggiudicatario/subcontraente dell’impresa ………………………………………………… nell’ambito del contratto sottoscritto con la Stazione Appaltante, deve indicare: • identificato con il CIG n…………………………………. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Pertanto, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante della notizia di inadempimento della propria controparte agli accordi di tracciabilità finanziaria. Si impegna inoltre di inviare copia del presente contratto alla Stazione Appaltante”. - Il contratto dovrà riportare l’impegno a rispettare il Protocollo di Legalità, il Patto di integrità ed il Codice dei dipendenti pubblici così come richiamati all’art. 5 del Disciplinare. - Ai sensi del Protocollo di legalità il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D. Lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. L'aggiudicatario si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la prestazione lavorativa risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D. Lgs. 159/2011. L’aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’aggiudicatario e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura. Nel caso in cui il lavoratore verrà adibito; • l’eventuale qualifica professionale contratto venisse stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all’art. 84 del D. Lgs. 159/2011, dovrà recare espressamente la seguente clausola: “Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai fini contrattuali che potrà essere conseguita al termine sensi e per gli effetti dell’art. 92 commi 3, 4 e 5 del rapporto; • il “piano formativo individuale”, ancorché in forma sinteticaD. Lgs. In esso devono essere indicati159/2011, in base al bilancio quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle competenze informazioni di cui all’art. 84 del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di apprendistato, il percorso di formazione professionale e quella base-trasversale, se prevista dal CCNL ed in via subordinata rispetto alla offerta pubblicaD. Lgs. Il predetto piano sarà espresso nel solco delle previsioni contrattuali o degli enti bilaterali di settore. Dovrà altresì essere espressa l’indicazione della persona che assumerà la responsabilità di coordinare l’attività formativa, ossia il tutor, la cui condizione soggettiva dovrà trovare corrispondenza con le ipotesi minime previste per rivestire tale qualifica. Il vincolo di richiesta di conformità del piano formativo individuale all'ente bilaterale di settore, previsto da talune contrattazioni, non può che essere obbligatorio per quei datori di lavoro che risultano iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo applicato, non potendo riconoscersi tale obbligatorietà, per palese mancanza del vincolo di mandato, per il datore di lavoro che non risulti essere iscritto all'associazione sindacale che ha preso parte alla stipula contrattuale (vedi nota della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 08.06.2012 a firma del coordinatore scientifico ▇▇▇▇ De ▇▇▇▇▇ e Interpello al Ministero del Lavoro n.16/2012 del 14 giugno 2012). L’eventuale previsione di un contratto a tempo parziale è da ritenersi ammissibile solo qualora la riduzione d’orario non pregiudichi la piena realizzazione del programma formativo. È possibile instaurare rapporti di apprendistato professionalizzante, anche per prestazioni con carattere stagionale, purché ciò sia dovuto all'attività espletata dal datore di lavoro e avvenga conformemente alle previsioni del CCNL e contenga comunque un’apprezzabile attività formativa159/2011”.
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Sources: Contract for Supply of Medical Gases
Contratto. Il contratto, per lotto, verrà stipulato secondo quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. Le eventuali spese di registrazione, nonchè ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Ente appaltante, sono a carico della ditta aggiudicataria. Si precisa inoltre che: • ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 della Legge 20 marzo 2010, n. 53, il contratto non prevederà la clausola arbitrale (art. 209 del D.lgs. 50/2016). • ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei pagamenti), nel contratto sarà inserito il conto corrente dedicato e le persone delegate ad operare su di essi, oltre alla clausola con la quale gli appaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla suddetta Legge. Nel contratto principale dovrà essere pertanto inserita la clausola: “L’aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. Si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subaggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il contratto deve contenere altresì l’impegno all’inserimento nei contratti di apprendistatosubappalto e nei subcontratti della clausola:”L’impresa …………. in qualità di subaggiudicatario/subcontraente dell’impresa….. nell’ambito del contratto sottoscritto con la Stazione Appaltante, identificato con il CIG n…………………………………. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Pertanto si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante della notizia di inadempimento della propria controparte agli accordi di tracciabilità finanziaria. Si impegna inoltre di inviare copia del presente contratto alla Stazione Appaltante”. • Il contratto dovrà riportare l’impegno a rispettare il Protocollo di Legalità, il Patto di integrità ed il Codice dei dipendenti pubblici così come richiamati all’art. 5 del Disciplinare. • Ai sensi del Protocollo di legalità il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. L'aggiudicatario si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.lgs. 159/2011. L’aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’aggiudicatario e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura. Nel caso in cui il contratto venisse stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all’art. 84 del D.Lgs. 159/2011, dovrà recare espressamente la seguente clausola: “Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 commi 3, 4 e 5 del D.lgs. 159/2011, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all’art. 84 del D.lgs. 159/2011”. La Stazione Appaltante si riserva di valutare le cosiddette Informazioni supplementari atipiche – di cui all’art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l’opportunità della prosecuzione di un’attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera. Il contraente aggiudicatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Tale adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il quale delitto previsto dall'art. 317 c.p. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la legge prevede la forma scritta ai fini compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. In base alle disposizioni della prova, oltre a tutti gli elementi previsti dalla legge nota della Regione Veneto prot. 210747 del 03.05.2011 avente ad oggetto “Ulteriori determinazioni di cui alla DGRVeneto n. 2492 del 19.10.2010. Disposizioni in materia di procedure di affidamento per la generalità dei contratti appalti di lavoro, deve indicare: • la prestazione lavorativa cui il lavoratore verrà adibito; • l’eventuale qualifica professionale ai fini contrattuali che potrà essere conseguita al termine del rapporto; • il “piano formativo individualeforniture e servizi”, ancorché in forma sintetica. In esso devono essere indicati, in base al bilancio delle competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il nel contratto di apprendistato, il percorso di formazione professionale e quella base-trasversale, se sarà prevista dal CCNL ed in via subordinata rispetto alla offerta pubblica. Il predetto piano sarà espresso nel solco delle previsioni contrattuali o degli enti bilaterali di settore. Dovrà altresì essere espressa l’indicazione della persona che assumerà la responsabilità di coordinare l’attività formativa, ossia il tutor, la cui condizione soggettiva dovrà trovare corrispondenza con le ipotesi minime previste per rivestire tale qualifica. Il vincolo di richiesta di conformità del piano formativo individuale all'ente bilaterale di settore, previsto da talune contrattazioni, non può che essere obbligatorio per quei datori di lavoro che risultano iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo applicato, non potendo riconoscersi tale obbligatorietà, per palese mancanza del vincolo di mandato, facoltà per il datore committente, del diritto insindacabile di lavoro risolvere anticipatamente il contratto, mediante P.E.C. con preavviso di 30 giorni, senza che non risulti essere iscritto all'associazione sindacale che ha preso parte alla stipula contrattuale (vedi nota della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 08.06.2012 a firma del coordinatore scientifico ▇▇▇▇ De ▇▇▇▇▇ e Interpello al Ministero del Lavoro n.16/2012 del 14 giugno 2012). L’eventuale previsione per questo il contraente aggiudicatario possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale è da ritenersi ammissibile solo qualora seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale. In applicazione al Patto di Integrità approvato con deliberazione nr. 703 del 30.12.2014, il patto stesso costituirà parte integrante del contratto e la riduzione d’orario non pregiudichi sua violazione potrà comportare la piena realizzazione risoluzione di diritto del programma formativocontratto. È possibile instaurare rapporti di apprendistato professionalizzante, anche E’ disposta la risoluzione del contratto nei confronti dei soggetti per prestazioni con carattere stagionale, purché ciò i quali sia dovuto all'attività espletata dal datore emersa la situazione soggettiva in violazione del comma 16 ter dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e avvenga conformemente alle previsioni del CCNL e contenga comunque un’apprezzabile attività formativa(pantouflage – revolving doors).
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Contratto. La stipulazione del contratto normativo è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. La stipulazione del contratto applicativo è subordinata, oltre che dalla stipula del normativo, alla ricezione delle convezioni stipulate con gli esercizi convenzionati di cui all’art. 13.1 del CSA. Divenuta efficace l'aggiudicazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto normativo di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni, ovvero fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Dopo la comunicazione di aggiudicazione, a richiesta di LTA S.p.A., il soggetto aggiudicatario produce all'Ente appaltante, la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto, completa di garanzie cauzionali (art. 103 del D. Lgs. 50/2016) nei modi e termini indicati nella richiesta. Nel caso in cui l'aggiudicatario, in assenza di motivi oggettivamente indipendenti dalla propria volontà, non adempia nel termine predetto, l'Ente appaltante incamera la cauzione provvisoria ed ha facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara. Il contratto di apprendistato, per il quale verrà stipulato in modalità elettronica con sottoscrizione digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. secondo la legge prevede la forma scritta ai fini della prova, oltre a tutti gli elementi previsti dalla legge per la generalità dei contratti di lavoro, deve indicare: • la prestazione lavorativa cui il lavoratore verrà adibito; • l’eventuale qualifica professionale ai fini contrattuali che potrà essere conseguita al termine del rapporto; • il “piano formativo individuale”, ancorché in forma sintetica. In esso devono essere indicati, in base al bilancio delle competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di apprendistato, il percorso di formazione professionale e quella base-trasversale, se prevista dal CCNL ed in via subordinata rispetto alla offerta pubblica. Il predetto piano sarà espresso nel solco delle previsioni contrattuali o degli enti bilaterali di settore. Dovrà altresì essere espressa l’indicazione della persona che assumerà la responsabilità di coordinare l’attività formativa, ossia il tutor, la cui condizione soggettiva dovrà trovare corrispondenza con le ipotesi minime previste per rivestire tale qualifica. Il vincolo di richiesta di conformità del piano formativo individuale all'ente bilaterale di settore, previsto da talune contrattazioni, non può che essere obbligatorio per quei datori di lavoro che risultano iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo applicato, non potendo riconoscersi tale obbligatorietà, per palese mancanza del vincolo di mandato, per il datore di lavoro che non risulti essere iscritto all'associazione sindacale che ha preso parte alla stipula contrattuale (vedi nota della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 08.06.2012 a firma del coordinatore scientifico ▇▇▇▇ De ▇▇▇▇▇ e Interpello al Ministero del Lavoro n.16/2012 del 14 giugno 2012). L’eventuale previsione di un cui all’art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 previa eventuale registrazione in caso d’uso. Tutte le spese, tasse e soprattasse di registro, di bollo, come ogni altro importo, tasse o diritti inerenti e conseguenti al contratto a tempo parziale è da ritenersi ammissibile solo qualora sono ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario, comprese quelle inerenti la riduzione d’orario non pregiudichi la piena realizzazione del programma formativo. È possibile instaurare rapporti di apprendistato professionalizzante, anche per prestazioni con carattere stagionale, purché ciò sia dovuto all'attività espletata dal datore di lavoro e avvenga conformemente alle previsioni del CCNL e contenga comunque un’apprezzabile attività formativaregistrazione in caso d’uso.
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Sources: Service Agreement
Contratto. Il contratto Scaduto il 31 dicembre 2009. Quasi Ma sbaglia chi creda non sia successo nulla: in questi anni, ripetuti interventi di apprendistatoriforma come mai prima. Tutti accompagnati dalla complicità sindacale. Tutti a danno dei Lavoratori. Iniziamo proprio nel 2009. A gennaio l’accordo di Cisl e Uil che cambia la durata del contratto, per la parte economica: il quale la legge prevede la forma scritta ai fini della provarinnovo non più ogni 2, oltre ma ogni 3 anni. L’indice d’inflazione cambia e diventa Ipca, come se fosse Antani con scappellamento a tutti gli elementi previsti dalla legge per la generalità dei contratti di lavorodestra. E, deve indicare: • la prestazione lavorativa cui ovviamente, si riduce. Poi il lavoratore verrà adibito; • l’eventuale qualifica professionale ai fini contrattuali che potrà essere conseguita al termine del rapporto; • il “piano formativo individuale”, ancorché in forma sintetica. In esso devono essere indicati, in base al bilancio delle competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di apprendistato, il percorso di formazione professionale e quella base-trasversale, se prevista dal CCNL ed in via subordinata rispetto alla offerta pubblica. Il predetto piano sarà espresso nel solco delle previsioni contrattuali o degli enti bilaterali di settore. Dovrà altresì essere espressa l’indicazione della persona che assumerà la responsabilità di coordinare l’attività formativa, ossia il tutorDlgs 150, la cui condizione soggettiva dovrà trovare corrispondenza con le ipotesi minime previste per rivestire tale qualifica. Il vincolo di richiesta di conformità del piano formativo individuale all'ente bilaterale di settore, previsto da talune contrattazioni, non può che essere obbligatorio per quei datori di lavoro che risultano iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo applicato, non potendo riconoscersi tale obbligatorietà, per palese mancanza del vincolo di mandato, per il datore di lavoro che non risulti essere iscritto all'associazione sindacale che ha preso parte alla stipula contrattuale (vedi nota della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 08.06.2012 a firma del coordinatore scientifico riforma ▇▇▇▇ De ▇▇▇▇▇, approvata definitivamente ad ottobre di quell’anno. Nei fatti mai applicata, perché doveva essere recepita dai contratti, da allora, come si sa, mai rinnovati. Nel 2010 arriva il Dl 78. Scatta il blocco dei contratti, con la reazione sindacale che vedete sopra. Da allora, non un euro in più ai Lavoratori Pubblici. Adesso, un po’ di conti. Consideriamo uno stipendio mensile di 1.400 euro nel 2009, come detto anno in cui i Dipendenti Pubblici hanno avuto l’ultimo aumento, e rivalutiamolo fino al 2018 unicamente in base all’inflazione certificata annualmente dall’Istat. Insomma, solo per non perdere potere d’acquisto per l’inflazione, quanto avrebbe dovuto essere nel 2018 uno stipendio che era di 1.400 euro nel 2009? Una perdita salariale secca ed evidente, 164 euro a regime per una busta paga netta di 1.400 euro mensili. Uno scippo scientemente accompagnato da connivenza sindacale, che è inutile commentare. I numeri sono già chiari. E lo scippo complessivo? Basta fare la somma della perdita per le 13 mensilità ogni anno, e poi fare la somma complessiva. La cifra dello scippo, calcolata Non è tutto, perché l’intero trattamento economico complessivo viene tagliato. Anche quello accessorio e, accordo dopo accordo, sottoposto a valutazione e discrezionalità. Il 24 giugno 2015 la sentenza della Corte Costituzionale, la n. 178: la continuazione del blocco del rinnovo dei Arriviamo al 5 aprile dello scorso anno, l’accordo di Cgil Cisl Uil Usb & C. per il taglio del numero dei comparti nel Pubblico Impiego, da 11 a 4, con le sue conseguenze in termini di democrazia per i Dipendenti nei luoghi di lavoro (ci torneremo) e di accorpamento e livellamento in basso, economicamente e non, di contratti adesso diversi. Ancora nel 2016, l’avvio della riforma (ennesima) ▇▇▇▇▇ Quindi, dopo 10 anni, il colpo da maestro. A 4 giorni dal referendum costituzionale, lo scorso 30 novembre, Cgil Cisl e Interpello Uil firmano un’intesa col Governo per il rinnovo dei contratti. Per chiarire, nessun contratto, solo un accordo per farli che, a 4 giorni dal referendum costituzionale, è facile leggere come (ennesimo) soccorso al Ministero Governo. Nel merito, concordano Non solo, concordano anche l’introduzione direttamente nel contratto di valutazione e discrezionalità (insomma, ▇▇▇▇▇▇▇▇), il rilancio dei loro fondi pensionistici e l’istituzione di nuovi fondi per la sanità, sempre affidati a loro. Per i Lavoratori l’elemosina e neanche 50 euro, ma in cambio evidentemente i soldi per quei sindacati ed i loro affari ci sono. E pazienza se così continuano a privatizzare pensioni, previdenza e sanità pubblica universale per tutti. Poi il Def del Lavoro n.16/2012 Governo, con gli stanziamenti: 1,5 mld per il rinnovo dei contratti del 14 giugno 2012)Pubblico Impiego. L’eventuale previsione E solo dal 2018. A conti fatti, per i 3,2 mln di un contratto Dipendenti, 36 euro lorde, neanche 20 euro nette in busta paga. Innanzi tutto il salario, ormai vera e propria emergenza. Ci riferiamo a tempo parziale è da ritenersi ammissibile solo qualora la riduzione d’orario non pregiudichi la piena realizzazione del programma formativo. È possibile instaurare rapporti di apprendistato professionalizzantesalario che deve essere certo, anche nell’importo e nei tempi, su cui i Lavoratori possano contare per prestazioni con carattere stagionale, purché ciò sia dovuto all'attività espletata dal datore di lavoro recuperare condizioni e avvenga conformemente alle previsioni del CCNL e contenga comunque un’apprezzabile attività formativatranquillità.
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Sources: Contratto Di Lavoro
Contratto. Il contratto A seguito della comunicazione di apprendistatoaggiudicazione, la ditta aggiudicataria avrà 10 giorni di tempo per il quale presentare la legge prevede la forma scritta ai fini della prova, oltre a tutti gli elementi previsti dalla legge per la generalità dei contratti di lavoro, deve indicareseguente documentazione necessaria alla stipula del contratto: • la prestazione lavorativa cui il lavoratore verrà adibitopolizza RC; • l’eventuale qualifica professionale ai fini contrattuali che potrà essere conseguita al termine cauzione definitiva per l’intera durata del rapportocontratto; • il “piano formativo individuale”elenco del personale che si intende utilizzare, ancorché in forma sintetica. In esso devono essere indicati, in base al bilancio delle competenze con elenco dei relativi requisiti; • nominativo del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto Direttore Tecnico; • Piano Operativo di apprendistato, il percorso di formazione professionale e quella base-trasversale, se prevista dal CCNL ed in via subordinata rispetto alla offerta pubblica. Il predetto piano sarà espresso nel solco delle previsioni contrattuali o degli enti bilaterali di settore. Dovrà altresì essere espressa l’indicazione della persona che assumerà la responsabilità di coordinare l’attività formativa, ossia il tutor, la cui condizione soggettiva dovrà trovare corrispondenza con le ipotesi minime previste per rivestire tale qualifica. Il vincolo di richiesta di conformità del piano formativo individuale all'ente bilaterale di settore, previsto da talune contrattazioni, non può che essere obbligatorio per quei datori di lavoro che risultano iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo applicato, non potendo riconoscersi tale obbligatorietà, per palese mancanza del vincolo di mandato, per il datore di lavoro che non risulti essere iscritto all'associazione sindacale che ha preso parte alla stipula contrattuale (vedi nota della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 08.06.2012 a firma del coordinatore scientifico Sicurezza tipologico; ▇▇▇▇ De ▇▇▇▇▇ parte integrante del contratto di appalto: • il Capitolato Speciale d’Appalto e Interpello al Ministero i relativi allegati sottoscritti dall’Offerente; • Il presente Disciplinare di gara, sottoscritto dall’Offerente • l’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria, corredata di tutti i documenti come richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto. La stipula del Lavoro n.16/2012 contratto avverrà entro i termini previsti dalla legge. Nei casi di motivata urgenza si può dare avvio all’esecuzione anticipata del 14 giugno 2012)contratto ai sensi dell’art. L’eventuale previsione 32 punto 13 D. lgs. n. 50/2016. Ove la ditta aggiudicataria non si presentasse a stipulare il contratto entro il termine fissato, sarà in facoltà dell’Amministrazione dell’Azienda di un procedere ad una nuova aggiudicazione, fatto salvo le conseguenze che la legge fa derivare a carico della ditta aggiudicataria inadempiente e l’incameramento della cauzione. Le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto sono a tempo parziale è da ritenersi ammissibile solo qualora la riduzione d’orario non pregiudichi la piena realizzazione del programma formativototale carico della impresa aggiudicataria. È possibile instaurare rapporti L’impresa aggiudicataria si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 s.m.i. e a trasmettere i dati relativi ai conti correnti e ai referenti abilitati all’utilizzo dei conti correnti nonché alle stipule degli eventuali contratti ai sub-appaltatori e sub-contraenti ex art. 105 D. lgs. n. 50/2016 e ai sensi di apprendistato professionalizzante, anche per prestazioni con carattere stagionale, purché ciò sia dovuto all'attività espletata dal datore di lavoro e avvenga conformemente alle previsioni del CCNL e contenga comunque un’apprezzabile attività formativaquanto previsto dalla l. n. 136/2010 s.m.i.
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Sources: Accordo Quadro Per Lavori Edili