Common use of Contributi sindacali Clause in Contracts

Contributi sindacali. Le addette e gli addetti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore della propria O.S., per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega ha validità dal 1° giorno del mese successivo a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessata o dall'interessato. Sia la delega che la revoca della stessa devono essere inoltrate, in forma scritta, alla cooperativa di appartenenza e alla XX.XX. interessata. Le trattenute mensili operate dalle singole cooperative sulle retribuzioni delle addette e degli addetti in base alle deleghe presentate dalle XX.XX. sono versate entro il 10° giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle XX.XX. con accompagnamento di distinta nominativa. La cooperativa è tenuta, nei confronti dei terzi, alla riservatezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle XX.XX.

Appears in 5 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 16 12 2011

Contributi sindacali. Le addette e gli addetti dipendenti ed i dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria O.S.Organizzazione Sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata rinnovata, ove non venga revocata dall'interessata dall’interessata o dall'interessatodall’interessato. Sia la delega che la La revoca della stessa devono delega deve essere inoltrateinoltrata, in forma scritta, alla cooperativa Struttura di appartenenza ed alla Organizzazione Sindacale interessata e alla XX.XX. interessataproduce effetto dal primo giorno del mese successivo. Le trattenute mensili operate dalle singole cooperative Strutture Associative sulle retribuzioni delle addette dipendenti e degli addetti dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle XX.XX. Organizzazioni Sindacali sono versate entro il 10° decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle XX.XX. Organizzazioni Sindacali con accompagnamento accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa. La cooperativa Struttura Associativa è tenuta, tenuta nei confronti dei terzi, alla riservatezza segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle XX.XX.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori Dipendenti Dalle Strutture Associative a.n.f.f.a.s. Onlus, Ipotesi Di Accordo Definitivo, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici Ed I Lavoratori Dipendenti Dalle Strutture Associative Anffas Onlus

Contributi sindacali. Le addette e gli addetti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore della propria O.S., per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega ha validità dal 1° giorno del mese successivo a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessata o dall'interessato. Sia la delega che la revoca della stessa devono essere inoltrate, inoltrate in forma scritta, alla cooperativa di appartenenza e alla XX.XX. interessata. Le trattenute mensili operate dalle singole cooperative sulle retribuzioni delle addette e degli addetti in base alle deleghe presentate dalle XX.XX. sono versate entro il 10° giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle XX.XX. con accompagnamento di distinta nominativa. La cooperativa è tenuta, nei confronti dei terzi, alla riservatezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle XX.XX.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori Delle Cooperative Del Settore Socio Sanitario Assistenziale Educativo E Di Inserimento Lavorativo, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori Delle Cooperative Del Settore Socio Sanitario Assistenziale Educativo E Di Inserimento Lavorativo

Contributi sindacali. Le addette e gli addetti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore della propria O.S., per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi Organi statutari. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessata o dall'interessato. Sia la delega che la revoca della stessa devono essere inoltrate, in forma scritta, alla cooperativa di appartenenza e ed alla XX.XX. O.S. interessata. Le trattenute mensili operate dalle singole cooperative sulle retribuzioni delle addette e degli addetti in base alle deleghe presentate dalle XX.XX. sono versate entro il 10° decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle XX.XX. con accompagnamento di distinta nominativa. La cooperativa è tenuta, nei confronti dei terzi, alla riservatezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle XX.XX.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Interconfederale Rsu, www.unionesindacaleitaliana.eu

Contributi sindacali. Le addette e gli addetti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore della propria O.S., per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega ha validità dal 1° giorno del mese successivo a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata ove rinnovata, anche nei casi di cambi gestione nel rispetto della normativa vigente, qualora la stessa non venga formalmente revocata dall'interessata o dall'interessato. Sia la delega che la revoca della stessa devono essere inoltrate, in forma scritta, alla cooperativa di appartenenza e alla XX.XX. interessata. Le trattenute mensili operate dalle singole cooperative sulle retribuzioni delle addette e degli addetti in base alle deleghe presentate dalle XX.XX. sono versate entro il 10° giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle XX.XX. con accompagnamento di distinta nominativa. La cooperativa è tenuta, nei confronti dei terzi, alla riservatezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle XX.XX.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contributi sindacali. Le addette e gli addetti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore della propria O.S., per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega ha validità dal 1° giorno del mese successivo a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata ove rinnovata, anche nei casi di cambi gestione nel rispetto della normativa vigente, qualora la stessa non venga formalmente revocata dall'interessata o dall'interessato. Sia la delega che la revoca della stessa devono essere inoltrate, in forma scritta, alla cooperativa di appartenenza e alla XX.XXOO.SS. interessata. Le trattenute mensili operate dalle singole cooperative sulle retribuzioni delle addette e degli addetti in base alle deleghe presentate dalle XX.XXOO.SS. sono versate entro il 10° giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle XX.XXOO.SS. con accompagnamento di distinta nominativa. La cooperativa è tenuta, nei confronti dei terzi, alla riservatezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle XX.XXOO.SS.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contributi sindacali. Le addette e gli addetti lavoratrici ed i lavoratori hanno facoltà di rilasciare delega, a favore della propria O.S., per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega ha validità dal 1° giorno del mese successivo a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessata o dall'interessato. Sia la delega che la revoca della stessa devono essere inoltrate, inoltrate in forma scritta, alla cooperativa amministrazione di appartenenza e alla XX.XX. interessata. Le trattenute mensili operate dalle singole cooperative amministrazioni sulle retribuzioni delle addette e degli addetti in base alle deleghe presentate dalle XX.XX. sono versate entro il 10° giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle XX.XX. con accompagnamento di distinta nominativa. La cooperativa è tenuta, nei confronti dei terzi, alla riservatezza dei nominativi Le XX.XX. contribuiscono nella misura del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati 5% agli oneri economici sostenuti dall’Associazione per provvedere alle XX.XXnecessarie operazioni.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contributi sindacali. Le addette e gli addetti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore della propria O.S., per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega ha validità dal 1° °giorno del mese successivo a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessata o dall'interessato. Sia la delega che la revoca della stessa devono essere inoltrate, inoltrate in forma scritta, alla cooperativa di appartenenza e alla XX.XX. interessata. Le trattenute mensili operate dalle singole cooperative sulle retribuzioni delle addette e degli addetti in base alle deleghe presentate dalle XX.XX. sono versate entro il 10° °giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle XX.XX. con accompagnamento di distinta nominativa. La cooperativa è tenuta, nei confronti dei terzi, alla riservatezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle XX.XX.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori Delle Cooperative Del Settore Socio Sanitario Assistenziale Educativo

Contributi sindacali. Le addette e gli addetti hanno facoltà Nuova disposizione sostitutiva di rilasciare delegaquella attualmente prevista dall’art. 52 del CCNL Trasporto: “Il lavoratore che intenda versare, a favore della propria O.S.tramite ritenuta mensile sulla busta paga, per la riscossione il proprio con- tributo sindacale alle XX.XX. sottoscrittrici del presente accordo, potrà incaricare l’Azienda attraverso apposita delegazione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutariex art. 1269 del Codice Civile espressa in for- ma scritta. La delega ha validità delegazione di pagamento conterrà l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale beneficiaria, il numero di conto corrente su cui l’Azienda effettuerà il versamento dei contri- buti sindacali, l’importo percentuale della trattenuta che non potrà essere inferiore all’1% del minimo tabellare e dell’indennità di contingenza. La trattenuta sarà applicata su tutte le mensilità (comprese 13^ e 14^) percepite dal 1° giorno del lavoratore e sarà versata mensilmente all’Organizzazione sindacale interessata. La delegazione di pagamento potrà comunque essere revocata in qualunque momen- to in forma scritta dal lavoratore con comunicazione da indirizzarsi sia all’azienda che all’Organizzazione Sindacale interessata. Gli effetti della revoca decorreranno dal mese successivo a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessata o dall'interessato. Sia la delega che la revoca della stessa devono essere inoltratedi ricevimento da parte dell’Azienda, in forma scritta, alla cooperativa salvo diverse previsioni contenute nella originaria delegazione di appartenenza e alla XX.XX. interessata. Le trattenute mensili operate dalle singole cooperative sulle retribuzioni delle addette e degli addetti in base alle deleghe presentate dalle XX.XX. sono versate entro il 10° giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle XX.XX. con accompagnamento di distinta nominativa. La cooperativa è tenuta, nei confronti dei terzi, alla riservatezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle XX.XXpaga- mento”.

Appears in 1 contract

Samples: Cessione Di Ramo Di Azienda

Contributi sindacali. Le addette e gli addetti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore della propria O.S., per la riscossione di una quota Ai lavoratori che ne facciano richiesta l’azienda provvede alla trattenuta mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutariqualora siano a favore delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e di quelle che hanno firmato o aderito al Tu Confservizi-Cgil/Cisl/Uil 10 febbraio 2014. Tale richiesta, formulata come delega, ha validità permanente, con decorrenza dal mese successivo e salvo revoca che può intervenire in qualsiasi momento; deve es- sere sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all’azienda dal lavo- ratore stesso. La delega ha validità deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale cui l’Azienda dovrà versare il contributo e la misura del contributo, comunque non inferiore all’1% della retribuzione base parametrale per 14 mensilità. Il lavoratore che intende revocare la delega deve dichiararlo per iscritto; se lo stesso indica una diversa indicazione sindacale, la delega precedente si intende revocata. La revoca avrà effetti dal 1° giorno del mese successivo a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessata della dichiarazione resa al- l’azienda. I contributi sindacali trattenuti dalle aziende saranno versati mensilmente, salvo di- versi accordi aziendali, su conti correnti postali o dall'interessato. Sia la delega che la revoca della stessa devono essere inoltrate, in forma scritta, alla cooperativa di appartenenza e alla XX.XX. interessata. Le trattenute mensili operate dalle singole cooperative sulle retribuzioni delle addette e degli addetti in base alle deleghe presentate dalle XX.XX. sono versate entro il 10° giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle XX.XX. con accompagnamento di distinta nominativa. La cooperativa è tenuta, nei confronti dei terzi, alla riservatezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle XX.XXbancari indicati da ciascuna Orga- nizzazione Sindacale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro