Organismi paritetici. A livello territoriale tra le Associazioni Territoriali9 e le strutture sindacali territorial- mente competenti delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL o delle Confederazioni cui le XX.XX. stesse aderiscono sono costituiti organismi paritetici con funzioni di orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.
Organismi paritetici. Le parti contraenti, nel mettere in atto quanto disposto dall'art. 20, D.lgs. n. 626/94, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, concordano quanto segue:
Organismi paritetici. La Commissione Nazionale per la Formazione Professionale e l’apprendistato di cui al punto G) dell’art. 1 della disciplina generale, svolgerà i seguenti compiti con riferimento al contratto di apprendistato: - aggiungere nuovi schemi esemplificativi di profili formativi a quelli già allegati al presente contratto, anche mediante forme di collaborazione con l’Isfol, prevedendo uno specifico profilo di qualificazione professionale per i lavoratori addetti alle linee a catena; - elaborare, anche sulla base di esperienze di eccellenza già realizzate, moduli formativi, modalità e strumenti di erogazione, particolarmente in riferimento alla formazione trasversale, con l’obiettivo principale di rendere omogeneo il livello qualitativo dell’istituto; - elaborare proposte formative per il tutor aziendale in coerenza con quanto stabilito dal DM 28-2-2000; - monitorare le esperienze svolte nei territori sulla base della documentazione pervenuta; - divulgare nei territori le esperienze più significative; - assolvere ai compiti delle Commissioni paritetiche territoriali, di seguito definite, laddove non costituite. La Commissione Provinciale per la Formazione Professionale e l’apprendistato di cui al punto G) dell’art. 1 della disciplina generale avrà il compito di:
Organismi paritetici. La parti danno atto di aver costituito all’interno dell’Ente Bilaterale EBILAV, un Organismo Paritetico Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro. Il suddetto Organismo Paritetico Nazionale opererà in piena autonomia funzionale rispetto agli Enti Bilaterali. L’O.P.N. per la Sicurezza sul Lavoro ha i seguenti compiti: • promuovere formazione diretta, tramite seminari e altre attività complementari per i componenti degli O.P.R.; • promuovere la costituzione degli Organismi Paritetici Regionali e coordinarne l’attività; • verificare l’avvenuta costituzione degli Organismi Paritetici Regionali; • elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai Ministri del Lavoro e della Sanità; • promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito all’applicazione della normativa; • promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, reperendo finanziamenti dalla U.E. e di Enti pubblici e privati nazionali; • favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili ed innovativi che rispondano alle specifiche esigenze delle imprese, e destinati ai soggetti di cui al presente accordo, anche sulla base delle fonti pubbliche dell’U.E. e nazionali; • valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti; • ricevere dagli organismi paritetici regionali l’elenco dei nominativi dei rappresentanti per la sicurezza.
Organismi paritetici. A livello territoriale, tra le Associazioni Regionali Confservizi e le strutture sindacali territorialmente competenti delle XX.XX. FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL firmatarie del presente CCNL o delle Confederazioni cui le XX.XX. stesse aderi- scono, sono costituiti organismi paritetici con funzioni di orientamento e di promo- zione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La formazione dei lavoratori e quella dei rappresentanti per la sicurezza avviene in collaborazione con i presenti organismi paritetici.
Organismi paritetici. In attuazione degli artt. 2, comma 1 lett. ee), 37, 51, e 52 del D.Lgs n. 81/2008 e smi è costituita una rete di organismi paritetici per lo svolgimento di compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale rete può operare anche ai fini della realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 8,10,11,12 del D.Lgs. 81/2008 e smi. Gli organismi paritetici in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono così articolati:
Organismi paritetici art. 124 – Commissione Paritetica Nazionale - CPN
Organismi paritetici. Le parti contraenti, nel mettere in atto quanto disposto dallo Art. 2 del DLgs 81/2008, fermo restando quanto previsto dal 2° comma lettera e) dello stesso articolo e del successivo Art. 51, concordano quanto segue:
Organismi paritetici. 1. L'ANAS assume tutte le iniziative per garantire l'applicazione delle norme vigenti in materia, in applicazione di quanto disposto anche dall'art.9 della L.300/70, nonché del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni.
Organismi paritetici. Potranno essere costituite delle Commissioni Paritetiche Territoriali per la gestione della formazione professionale. Compiti di tali commissioni sono: