Organismi paritetici a livello territoriale tra le associazioni territoriali9 e le strutture sindacali territorial- mente competenti delle xx.xx. stipulanti il presente ccNL o delle confederazioni cui le xx.xx. stesse aderiscono sono costituiti organismi paritetici con funzioni di orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal d.Lgs. n. 81/2008.
Organismi paritetici. Le parti contraenti, nel mettere in atto quanto disposto dall'art. 20, D.lgs. n. 626/94, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, concordano quanto segue:
1) Commissione paritetica nazionale. La Commissione paritetica nazionale assume anche compiti in materia di igiene e sicurezza, e precisamente: - promuove la costituzione di Organismi paritetici regionali (sezioni specifiche aggiuntive paritetiche) e coordina la loro attività; - organizza seminari e altre attività complementari dei componenti gli Organismi paritetici regionali; - definisce le linee guida e i comportamenti comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; - valuta eventuali esperienze e intese già operanti nel settore, che siano di riferimento per gli Organismi paritetici regionali, anche in relazione all'attuazione di progetti formativi in ambito locale; - promuove e coordina interventi formativi, attivando canali di finanziamento da parte dell'Unione Europea e di altri Enti pubblici nazionali e comunitari; - favorisce lo scambio di informazioni e valutazioni sugli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle Amministrazioni pubbliche; - approfondisce le proposte di normative comunitarie e nazionali, allo scopo di individuare eventuali posizioni comuni da prospettare al Governo, al Parlamento, alle Amministrazioni competenti.
2) Commissione paritetica regionale. Entro 180 giorni, dalla data del presente Accordo a livello regionale, le Commissioni paritetiche regionali, coordinate con la Commissione paritetica nazionale, assumono anche il compito di promuovere iniziative formative in tema di prevenzione. A tal fine la Commissione paritetica nazionale di sua iniziativa, o su proposta delle Commissioni paritetiche regionali, elabora progetti formativi in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro. Tali progetti formativi, elaborati in sintonia con le linee guida e le indicazioni di carattere generale concordate in seno alla Commissione paritetica nazionale, vengono comunicati alla Commissione paritetica regionale. La Commissione paritetica regionale, onde favorire la realizzazione delle iniziative proposte, oltre a tenere rapporti con l'Ente Regione e gli altri soggetti istituzionali e non, operanti in materia di salute, sicurezza e prevenzione, può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l'organizzazione di corsi o giornate formative specifiche.
Organismi paritetici. In attuazione degli artt. 2, comma 1, lett. ee), 37, 51 e 52 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è costituita una rete di Organismi paritetici per lo svolgimento di compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale rete può operare anche ai fini della realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 8, 10, 11, 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Gli Organismi paritetici in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono così articolati:
a) Organismo paritetico nazionale artigianato - Opna;
b) Organismi paritetici regionali artigianato - Opra;
c) Organismi paritetici territoriali artigianato - Opta. L'Opna, gli Opra e gli Opta operano sulla base di Statuti e regolamenti. L'Opna definirà lo schema standard degli Statuti/regolamenti ai quali gli Organismi si adegueranno. Le parti stipulanti si impegnano affinché i/le componenti degli Organismi paritetici posseggano le competenze e le conoscenze tecniche relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
Organismi paritetici. A livello territoriale, tra le Associazioni Regionali CISPEL e le strutture sindacali territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL o delle Confederazioni cui le Organizzazioni sindacali stesse aderiscono, sono costituiti organismi paritetici con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal decreto legislativo 626/1994. La formazione dei lavoratori e quella dei Rappresentanti per la sicurezza avviene in collaborazione con i presenti organismi paritetici.
Organismi paritetici. L'Assoced e le 00.XX. firmatarie del presente CCNL, promuoveranno la costituzione di appositi Organismi Paritetici per la gestione delle problematiche connesse con: • Formazione professionale; • Formazione Continua.
Organismi paritetici. La parti danno atto di aver costituito all’interno dell’Ente Bilaterale EBILAV, un Organismo Paritetico Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro. Il suddetto Organismo Paritetico Nazionale opererà in piena autonomia funzionale rispetto agli Enti Bilaterali. L’O.P.N. per la Sicurezza sul Lavoro ha i seguenti compiti: • promuovere formazione diretta, tramite seminari e altre attività complementari per i componenti degli O.P.R.; • promuovere la costituzione degli Organismi Paritetici Regionali e coordinarne l’attività; • verificare l’avvenuta costituzione degli Organismi Paritetici Regionali; • elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai Ministri del Lavoro e della Sanità; • promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito all’applicazione della normativa; • promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, reperendo finanziamenti dalla U.E. e di Enti pubblici e privati nazionali; • favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili ed innovativi che rispondano alle specifiche esigenze delle imprese, e destinati ai soggetti di cui al presente accordo, anche sulla base delle fonti pubbliche dell’U.E. e nazionali; • valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti; • ricevere dagli organismi paritetici regionali l’elenco dei nominativi dei rappresentanti per la sicurezza.
Organismi paritetici. Le parti contraenti, nel mettere in atto quanto disposto dall’art. 20 del D.Lvo 626/94, fermo restando quanto previsto dal 2° comma dello stesso articolo, concordano quanto segue:
Organismi paritetici. A livello territoriale, tra le Associazioni Regionali Confservizi e le strutture sindacali territorialmente competenti delle XX.XX. FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL firmatarie del presente CCNL o delle Confederazioni cui le XX.XX. stesse aderi- scono, sono costituiti organismi paritetici con funzioni di orientamento e di promo- zione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La formazione dei lavoratori e quella dei rappresentanti per la sicurezza avviene in collaborazione con i presenti organismi paritetici. CAPITOLO 7
Organismi paritetici. I vari CCNL prevedono anche la costituzione di organismi paritetici, costituiti cioè da un numero di membri nominati in misura paritaria dall’Amministrazione e dalle OO. SS. rappresentative, per l’esame congiunto di specifiche problematiche di particolare rilevanza nel rapporto di lavoro. Tra di essi rivestono una particolare importanza i Comitati pari opportunità ed i Comitati mobbing. L’attività dei Comitati, presieduti da un rappresentante dell’Amministrazione, consiste, principalmente, in attività di studio, proposta e di relazione con riferimento alle problematiche sottoposte al loro esame. In particolare l’attività del Comitato pari opportunità è stato rafforzato ed articolato dal CCNL 14.9.2007 all’art. 4, co. 7 che introduce un co. 1 bis all’art. 7 del CCNL 16.2.1999 in merito alla raccolta dei dati ed alla formulazione di proposte. In tale contesto si è tenuto altresì conto del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del D. Lgs 11.4.2006, n. 198. Ogni Comitato, una volta costituito, diventa un organo terzo rispetto all’Amministrazione e redige un proprio regolamento interno con il quale disciplina in piena autonomia il proprio funzionamento ivi compreso il calendario delle riunioni. I Comitati vengono costituiti, salvo che le norme contrattuali dispongano altrimenti, presso la sede centrale dell’Amministrazione. Ciò non esclude, peraltro, che anche presso le sedi periferiche possano essere concordate con le OO. SS. e la RSU diverse forme di analisi congiunta di problematiche rilevanti nella struttura interessata, attraverso, per esempio, la previsione di un calendario di incontri su temi specifici ovvero l’elaborazione di studi e/o approfondimenti sempre che tali relazioni si svolgano, naturalmente senza oneri per l’Amministrazione.
Organismi paritetici. Le parti contraenti, nel mettere in atto quanto disposto dallo Art. 2 del DLgs 81/2008, fermo restando quanto previsto dal 2° comma lettera e) dello stesso articolo e del successivo Art. 51, concordano quanto segue: