Contribuzione. 1. Il finanziamento del “Fondo” può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando. 2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, della azienda datore di lavoro e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle Fonti iIstitutive o dalle Delegazioni di Gruppo in misura percentuale o in cifra fissa secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”. 3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico. 4. E’ prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al “Fondo”, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa. 5. L’adesione al “Fondo” realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al “Fondo”, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle Fonti Istitutive. 6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al “Fondo”, se conferito. Il datore di lavoro sospende la contribuzione a proprio carico qualora le fonti collettive ne subordinino il versamento a quella dell’iscritto. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. 7. Le facoltà contemplate dai commi che precedono sono esercitabili almeno una volta l’anno secondo modalità e tempistiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione e ferma la facoltà del Consiglio medesimo di individuare scadenze diverse, per particolari esigenze, anche eventualmente riferite a singole categorie di iscritti.
Appears in 1 contract
Samples: Statuto Del Fondo Pensione a Contribuzione Definita
Contribuzione. 1. Il finanziamento L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo alle rispettive Amministrazioni sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del “Fondo” può essere attuato mediante il versamento lavoratore su base volontaria. Non è, quindi, dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di contributi a carico del lavoratorediversa natura, del datore sia collettivo che individuale, in assenza di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturandoadesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.
2. La misura minima dei contributi contribuzione dovuta al Fondo da parte delle Amministrazioni è pari all’1% degli elementi retributivi considerati utili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto e fissati:
a) per il comparto Regioni ed Autonomie Locali: dall'art. 49 del CCNL successivo a carico, rispettivamente, della azienda datore quello dell’1/04/1999 – sottoscritto il 14 settembre 2000 – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
b) per il comparto Sanità: dall’art. 46 del CCNL integrativo del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 - sottoscritto il 20 settembre 2001 – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
c) per i dirigenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali: dall’art.11 del CCNL sottoscritto in data 12 febbraio 2002 per il biennio economico 2000 – 2001 e dall’art. 4 dell’Accordo Quadro Nazionale in materia di Trattamento di Fine Rapporto di lavoro e dei lavoratori aderenti può di previdenza complementare per i dipendenti pubblici – sottoscritto il 29 luglio 1999 - ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Eventuali voci retributive ulteriori, utili ai fini del trattamento di fine rapporto, possono essere stabilita dalle Fonti iIstitutive o dalle Delegazioni definite tra le parti in sede di Gruppo in misura percentuale o in cifra fissa secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni)rinnovi contrattuali, di seguito definito “Decreto”comparto o area dirigenziale.
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della La contribuzione a proprio caricodestinata al Fondo dai lavoratori è pari all’1% degli elementi retributivi indicati nel precedente comma 2.
4. E’ prevista l’integrale destinazione Sono altresì contabilizzate dall’INPDAP:
a) la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR maturando dei dipendenti già occupati al “Fondo”31.12.95 e di quelli assunti nel periodo dal 1.1.96 al 31.12.2000;
b) l’1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalità previste dall’art.2, ad eccezione dei commi 4 e 5 del DPCM 20.12.1999;
c) per i lavoratori assunti dal 1.1.2001 il 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno. Nei casi previsti dalla normativa vigentenei quali è prevista l’erogazione diretta del TFR da parte delle Amministrazioni, riportati nella Nota informativaqueste provvedono direttamente agli adempimenti di cui alle lettere a) e c).
5. L’adesione al “Fondo” realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo La contribuzione di versamento della contribuzione cui ai commi 2 e 3, sempre a carico del lavoratore né del datore condizione di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al “Fondo”pariteticità, è dovuto versata, secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, anche il contributo del datore in caso di lavoro stabilito sospensione della prestazione lavorativa dovuta ad una delle cause espressamente previste dalle Fonti Istitutivefonti legislative e contrattuali vigenti, cui sia comunque correlata la percezione di un trattamento economico anche se in misura ridotta.
6. In costanza E' prevista la facoltà del rapporto lavoratore associato al Fondo di lavoro l’aderente ha facoltà effettuare versamenti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal presente articolo, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo e dal Consiglio di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoroAmministrazione, fermo restando il versamento del TFR maturando al “Fondo”, se conferito. Il datore di lavoro sospende la contribuzione i contributi a proprio carico qualora le fonti collettive ne subordinino il versamento a quella dell’iscritto. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momentodelle Amministrazioni così come indicato dalla clausola contrattuale.
7. Le facoltà contemplate dai commi che precedono sono esercitabili almeno una volta l’anno secondo modalità In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicano le sanzioni stabilite dallo statuto e tempistiche stabilite dalle norme indicate dal Consiglio di Amministrazione Amministrazione.
8. In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie ed assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l’equilibrio finanziario.
9. Le Amministrazioni comunicano al lavoratore, tramite espressa indicazione sul cedolino dello stipendio, l'entità delle trattenute a suo carico.
10. Ai fini dello svolgimento delle attività e ferma degli adempimenti a carico dell'INPDAP in materia di previdenza complementare, le modalità di comunicazione e di fornitura dei dati informativi occorrenti (anagrafici, retributivi, contributivi) sono definite dagli organi del Fondo d'intesa con l'Istituto previdenziale.
11. Le quote contabilizzate dall’Inpdap ai sensi del comma 4 del presente articolo saranno erogate esclusivamente nei casi in cui ricorrano le condizioni di legge previste per la facoltà liquidazione del Consiglio medesimo trattamento di individuare scadenze diverse, fine rapporto.
12. Le parti in sede di contrattazione di comparto potranno destinare ulteriori risorse per particolari esigenze, anche eventualmente riferite a singole categorie di iscrittiincrementare le posizioni individuali.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Per L’istituzione Del Fondo Nazionale Di Pensione Complementare
Contribuzione. 1. Il finanziamento Ai fini degli adempimenti previdenziali trovano applicazione, per i periodi di lavoro, le ordinarie previsioni dettate per la generalità dei lavoratori del “Fondo” può essere attuato mediante settore di attività nel quale il versamento di contributi a carico del lavoratorelavoratore intermittente viene impiegato e pertanto, del il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi sull'importo della retribuzione corrisposta osservando il minimale contrattuale e attraverso giornaliero di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 e all'art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983. Per i periodi di inattività durante i quali è prevista la corresponsione dell'indennità di disponibilità, i contributi devono essere versati sull'effettivo ammontare della stessa, senza il conferimento rispetto dei minimali di retribuzione imponibile ai fini previdenziali (art. 16, D.Lgs. n. 81/2015; per il settore edile v. pure ML nota 8 marzo 2006, n. 2231). L'indennità di disponibilità, in quanto assoggettata a contribuzione, concorre alla formazione dell'anzianità contributiva utile ai fini del TFR maturando ovvero mediante diritto e della misura della pensione, nonché della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il solo conferimento del TFR maturando.
2calcolo della prestazione pensionistica (INPS circ. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, della azienda datore n. 18/2005). In caso di contratto di lavoro e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle Fonti iIstitutive o dalle Delegazioni di Gruppo in misura percentuale o in cifra fissa secondo i criteri indicati all’art. 8intermittente a tempo indeterminato non spettano, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
4. E’ prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al “Fondo”, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L’adesione al “Fondo” realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessile agevolazioni contributive di cui all'art. Qualora il lavoratore contribuisca al “Fondo”8, è dovuto anche il contributo c. 9, L. n. 407/1990; infatti, tale disposizione, derogando alla normale disciplina sugli obblighi di carattere contributivo, ha carattere di eccezionalità e come tale va applicata ai soli casi in cui viene espressamente richiamata, tra i quali non rientra l'ipotesi del datore lavoro intermittente (ML nota n. 3147/2005). In caso di contratto di lavoro stabilito dalle Fonti Istitutiveintermittente a tempo indeterminato, costituendo il lavoro intermittente pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività di natura discontinua, non spetta l'esonero contributivo triennale di cui all'art. 1, commi 118-120 della L. n. 190/2014) (Legge di stabilità 2015) (INPS circ. n. 178/2015).
6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al “Fondo”, se conferito. Il datore di lavoro sospende la contribuzione a proprio carico qualora le fonti collettive ne subordinino il versamento a quella dell’iscritto. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. Le facoltà contemplate dai commi che precedono sono esercitabili almeno una volta l’anno secondo modalità e tempistiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione e ferma la facoltà del Consiglio medesimo di individuare scadenze diverse, per particolari esigenze, anche eventualmente riferite a singole categorie di iscritti.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Lavoro Intermittente
Contribuzione. 1. Il finanziamento Ai fini degli adempimenti previdenziali trovano applicazione, per i periodi di lavoro, le ordinarie previsioni dettate per la generalità dei lavoratori del “Fondo” può essere attuato mediante settore di attività nel quale il versamento di contributi a carico del lavoratorelavoratore intermittente viene impiegato e pertanto, del il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi sull'importo della retribuzione corrisposta osservando il minimale contrattuale e attraverso giornaliero di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 e all'art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983. Per i periodi di inattività durante i quali è prevista la corresponsione dell'indennità di disponibilità, i contributi devono essere versati sull'effettivo ammontare della stessa, senza il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2rispetto dei minimali di retribuzione imponibile ai fini previdenziali (art. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, della azienda datore di lavoro e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle Fonti iIstitutive o dalle Delegazioni di Gruppo in misura percentuale o in cifra fissa secondo i criteri indicati all’art. 836, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005D.Lgs. 276/2003; per il settore edile v. pure ML nota 8 marzo 2006, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni2231). Il lavoratore, inoltre, ha la possibilità di seguito definito “Decreto”.
3. Ferme restando le predette misure minimeintegrare la contribuzione fino a concorrenza della retribuzione convenzionale determinata, riportate nella Nota informativaex D.M. 30 dicembre 2004, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione assumendo come parametro la retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi utili ai fini pensionistici, vale a proprio carico.
4. E’ prevista l’integrale destinazione dire il 40% del TFR maturando al “Fondo”, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L’adesione al “Fondo” realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo trattamento minimo di versamento della contribuzione pensione a carico del lavoratore né F.p.l.d. In particolare, ai sensi dell'art. 36, comma 7, D.Lgs. n. 276/2003, i lavoratori assunti con contratto a chiamata, per i periodi coperti da contribuzione obbligatoria in cui abbiano percepito una retribuzione ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità, in misura inferiore a quella che garantisce, per gli stessi periodi, il rispetto della retribuzione convenzionale, possono, a domanda, versare la contribuzione ai fini dell'assicurazione I.v.s. sulla differenza della retribuzione o dell'indennità di disponibilità percepite, fino a concorrenza del predetto parametro (INPS circ. n. 17/2006). L'indennità di disponibilità, in quanto assoggettata a contribuzione, concorre alla formazione dell'anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il calcolo della prestazione pensionistica (INPS circ. n. 18/2005). In caso di contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato non spettano, al datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessile agevolazioni contributive di cui all'art. Qualora il lavoratore contribuisca al “Fondo”8, è dovuto anche il contributo c. 9, L. n. 407/1990. Infatti, tale disposizione, derogando alla normale disciplina sugli obblighi di carattere contributivo, ha carattere di eccezionalità e come tale va applicata ai soli casi in cui viene espressamente richiamata, tra i quali non rientra l'ipotesi del datore di lavoro stabilito dalle Fonti Istitutiveintermittente (ML nota n. 3147/2005).
6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al “Fondo”, se conferito. Il datore di lavoro sospende la contribuzione a proprio carico qualora le fonti collettive ne subordinino il versamento a quella dell’iscritto. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. Le facoltà contemplate dai commi che precedono sono esercitabili almeno una volta l’anno secondo modalità e tempistiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione e ferma la facoltà del Consiglio medesimo di individuare scadenze diverse, per particolari esigenze, anche eventualmente riferite a singole categorie di iscritti.
Appears in 1 contract
Samples: Lavoro Intermittente
Contribuzione. 1. Il finanziamento Nel caso di adesione sono versate a Laborfonds le seguenti contribuzioni:
a) 1% della retribuzione utile ai fini del “Fondo” può essere attuato mediante il versamento di contributi TFR, con ritenuta a carico del lavoratore, ;
b) 1% della retribuzione utile ai fini del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, della azienda datore di lavoro e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle Fonti iIstitutive o dalle Delegazioni di Gruppo in misura percentuale o in cifra fissa secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
4. E’ prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al “Fondo”, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L’adesione al “Fondo” realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al “Fondo”, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle Fonti Istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio caricoTFR, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo onere a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento ;
c) a scelta del TFR maturando al “Fondo”, se conferito. Il datore di lavoro sospende la contribuzione dipendente ed a proprio carico qualora le fonti collettive ne subordinino il versamento può essere versata una contribuzione aggiuntiva fino a quella dell’iscritto. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momentoconcorrenza del limite di esenzione fiscale previsto dalla vigente normativa (€ 5.164,57).
72. Le facoltà contemplate dai commi che precedono sono esercitabili almeno una volta l’anno secondo modalità e tempistiche stabilite dal Consiglio Per il personale aderente L’Ente di Amministrazione e ferma la facoltà del Consiglio medesimo di individuare scadenze diverse, per particolari esigenzeappartenenza versa al Fondo in aggiunta a quanto previsto al comma 1, anche eventualmente riferite quote del TFR maturando, secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
3. I versamenti al Fondo pensione complementare, ivi inclusi quelli aggiuntivi, sono disposti secondo quanto previsto dallo Statuto e dall’Accordo istitutivo.
4. Al Fondo sono versate le quote di adesione e di iscrizione secondo quanto previsto dagli organi dello stesso. Il personale già in servizio presso gli enti funzionali ITC, Istituto Agrario di SMAA e CEA assunto presso le Fondazioni è soggetto ad un inquadramento non inferiore a singole categorie quello risultante dalle seguenti corrispondenze: INQUADRAMENTO PRESSO GLI ENTI PREESISTENTI NUOVO INQUADRAMENTO NELLE FONDAZIONI Ricercatore R3 Ricercatore di iscritti.prima fascia Ricercatore R2 Ricercatore di seconda fascia Ricercatore R1 Ricercatore di terza fascia Ricercatore RS Ricercatore di quarta fascia Tecnologo T3 Tecnologo/sperimentatore di primo livello Tecnologo T2 o, se espressamente richiesto dal dipendente, direttore, previa valutazione congiunta del curriculum da parte dei dirigenti del Centro Ricerca e Innovazione e del Centro di Trasferimento tecnologico (agg. 2009) Tecnologo/sperimentatore di secondo livello Tecnologo/sperimentatore di terzo livello Tecnologo T1 Xxxxxxxxx/sperimentatore di quarto livello funzionari cat D figure professionali tecniche Direttori (agg. 2009) Quadri direttivi Funzionari cat. D Addetto con funzioni di coordinamento di 2° livello Assistenti e collaboratori xxx X Addetto Specialista di 3° livello Coadiutori ecc. cat B liv E Addetto tecnico/amministrativo di 4° livello Operai ecc. cat B liv B Addetto con funzioni operative di 5° livello
Appears in 1 contract
Contribuzione. 1. Il finanziamento Nel caso di adesione sono versate a Laborfonds le seguenti contribuzioni:
a) 1°/o della retribuzione utile ai fini del “Fondo” può essere attuato mediante il versamento di contributi TFR, con ritenuta a carico del lavoratore, ;
b) 1°/o della retribuzione utile ai fini del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, della azienda datore di lavoro e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle Fonti iIstitutive o dalle Delegazioni di Gruppo in misura percentuale o in cifra fissa secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
4. E’ prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al “Fondo”, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L’adesione al “Fondo” realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al “Fondo”, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle Fonti Istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio caricoTFR, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo onere a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento ;
c) a scelta del TFR maturando al “Fondo”, se conferito. Il datore di lavoro sospende la contribuzione dipendente ed a proprio carico qualora le fonti collettive ne subordinino il versamento può essere versata una contribuzione aggiuntiva fino a quella dell’iscritto. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momentoconcorrenza del limite di esenzione fiscale previsto dalla vigente normativa (€ 5.164,57).
72. Le facoltà contemplate dai commi che precedono sono esercitabili almeno una volta l’anno secondo modalità e tempistiche stabilite dal Consiglio Per il personale aderente L'Ente di Amministrazione e ferma la facoltà del Consiglio medesimo di individuare scadenze diverse, per particolari esigenzeappartenenza versa al Fondo in aggiunta a quanto previsto al comma 1, anche eventualmente riferite quote del TFR maturando, secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
3. I versamenti al Fondo pensione complementare, ivi inclusi quelli aggiuntivi, sono disposti secondo quanto previsto dallo Statuto e da Il'Accordo istitutivo.
4. Al Fondo sono versate le quote di adesione e di iscrizione secondo quanto previsto dagli organi dello stesso. Il personale già in servizio presso gli enti funzionali ITC, Istituto Agrario di SMAA e CEA assunto presso le Fondazioni è soggetto ad un inquadramento non inferiore a singole categorie quello risultante dalle seguenti corrispondenze: INQUADRAMENTO PRESSO GLI ENTI PREESISTENTI NUOVO INQUADRAMENTO NELLE FONDAZIONI I Ricercatore di iscrittiprima fascia I Ricercatore di seconda fascia I Ricercatore di terza fascia I Ricercatore di quarta fascia I Ricercatore R3 I Ricercatore R2 I Ricercatore Rl I Ricercatore RS I Tecnologo/sperimentatore di primo livello I Tecnologo T3 Tecnologo/sperimentatore di secondo Tecnologo T2 livello Tecnologo/sperimentatore di terzo livello Tecnologo Tl Xxxxxxxxx/sperimentatore di quarto livello funzionari cat D figure professionali tecniche I Quadri direttivi Addetto con funzioni di coordinamento di 2 ° livello I Addetto Specialista di 3 ° livello Addetto tecnico/amministrativo di 4° livello I Figure e qualifiche da individuare Funzionari cat. D I Assistenti e collaboratori cat e Coadiutori ecc. cat B liv E I Addetto con funzioni operative di 5 ° livello I Operai ecc. cat B liv B
1. Il trattamento economico previsto dall'articolo 67 del presente contratto e dalla tabella B che segue è attribuito al personale di cui all'Allegato A secondo le seguenti specificazioni:
a) il trattamento economico fondamentale di garanzia è quello stabilito per ciascun livello professionale dalla tabella B;
b) al fine di mantenere inalterato il trattamento goduto presso gli Enti preesistenti, è attribuito un emolumento individuale fisso, non riassorbibile e rivalutabile con la dinamica futura del trattamento fondamentale. Tale trattamento è così calcolato: trattamento complessivo fondamentale in godimento l'ultimo giorno di servizio presso l'ITC, l'Istituto agrario SMAA ed il CEA cui si sottrae l'importo della Tabella B ridotto del 4,4°/o ricondotto in trentaseiesimi.
2. Il trattamento di cui al comma 1 è attribuito a titolo provvisorio ed è calcolato in via definitiva e salvo conguaglio, ad avvenuta chiusura delle pendenze contrattuali relative al periodo precedente l'assunzione presso la Fondazione.
3. Il personale assunto dalla Fondazione che, prima dell'assunzione, non ha intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato con gli Enti soppressi non ha diritto al trattamento di cui al comma 1, lett. b).
Appears in 1 contract
Contribuzione. 1. Il finanziamento L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo alle rispettive Amministrazioni sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del “Fondo” può essere attuato mediante il versamento lavoratore su base volontaria. Non è, quindi, dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di contributi a carico del lavoratorediversa natura, del datore sia collettivo che individuale, in assenza di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturandoadesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.
2. La misura minima dei contributi contribuzione dovuta al Fondo da parte delle Amministrazioni è pari all’1% degli elementi retributivi considerati utili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto e fissati: -
1. per il comparto Regioni ed Autonomie Locali: dall'art. 49 del CCNL successivo a carico, rispettivamente, della azienda datore quello dell’1/04/1999 – sottoscritto il 14 settembre 2000 – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
2. per il comparto Sanità: dall’art. 46 del CCNL integrativo del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 - sottoscritto il 20 settembre 2001 – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
3. per i dirigenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali: dall’art.11 del CCNL sottoscritto in data 12 febbraio 2002 per il biennio economico 2000 – 2001 e dall’art. 4 dell’Accordo Quadro Nazionale in materia di Trattamento di Fine Rapporto di lavoro e dei lavoratori aderenti può di previdenza complementare per i dipendenti pubblici – sottoscritto il 29 luglio 1999 - ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Eventuali voci retributive ulteriori, utili ai fini del trattamento di fine rapporto, possono essere stabilita dalle Fonti iIstitutive o dalle Delegazioni definite tra le parti in sede di Gruppo in misura percentuale o in cifra fissa secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni)rinnovi contrattuali, di seguito definito “Decreto”comparto o area dirigenziale.
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della La contribuzione a proprio caricodestinata al Fondo dai lavoratori è pari all’1% degli elementi retributivi indicati nel precedente comma 2.
4. E’ prevista l’integrale destinazione Sono altresì contabilizzate dall’INPDAP: -
1. la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR maturando dei dipendenti già occupati al “Fondo”31.12.95 e di quelli assunti nel periodo dal 1.1.96 al 31.12.2000;
2. l’1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalità previste dall’art.2, ad eccezione dei commi 4 e 5 del DPCM 20.12.1999;
3. per i lavoratori assunti dal 1.1.2001 il 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno. Nei casi previsti dalla normativa vigentenei quali è prevista l’erogazione diretta del TFR da parte delle Amministrazioni, riportati nella Nota informativaqueste provvedono direttamente agli adempimenti di cui alle lettere a) e c).
5. L’adesione al “Fondo” realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo La contribuzione di versamento della contribuzione cui ai commi 2 e 3, sempre a carico del lavoratore né del datore condizione di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al “Fondo”pariteticità, è dovuto versata, secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, anche il contributo del datore in caso di lavoro stabilito sospensione della prestazione lavorativa dovuta ad una delle cause espressamente previste dalle Fonti Istitutivefonti legislative e contrattuali vigenti, cui sia comunque correlata la percezione di un trattamento economico anche se in misura ridotta.
6. In costanza E' prevista la facoltà del rapporto lavoratore associato al Fondo di lavoro l’aderente ha facoltà effettuare versamenti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal presente articolo, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo e dal Consiglio di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoroAmministrazione, fermo restando il versamento del TFR maturando al “Fondo”, se conferito. Il datore di lavoro sospende la contribuzione i contributi a proprio carico qualora le fonti collettive ne subordinino il versamento a quella dell’iscritto. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momentodelle Amministrazioni così come indicato dalla clausola contrattuale.
7. Le facoltà contemplate dai commi che precedono sono esercitabili almeno una volta l’anno secondo modalità In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicano le sanzioni stabilite dallo statuto e tempistiche stabilite dalle norme indicate dal Consiglio di Amministrazione Amministrazione.
8. In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie ed assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l’equilibrio finanziario.
9. Le Amministrazioni comunicano al lavoratore, tramite espressa indicazione sul cedolino dello stipendio, l'entità delle trattenute a suo carico.
10. Ai fini dello svolgimento delle attività e ferma degli adempimenti a carico dell'INPDAP in materia di previdenza complementare, le modalità di comunicazione e di fornitura dei dati informativi occorrenti (anagrafici, retributivi, contributivi) sono definite dagli organi del Fondo d'intesa con l'Istituto previdenziale.
11. Le quote contabilizzate dall’Inpdap ai sensi del comma 4 del presente articolo saranno erogate esclusivamente nei casi in cui ricorrano le condizioni di legge previste per la facoltà liquidazione del Consiglio medesimo trattamento di individuare scadenze diverse, fine rapporto.
12. Le parti in sede di contrattazione di comparto potranno destinare ulteriori risorse per particolari esigenze, anche eventualmente riferite a singole categorie di iscrittiincrementare le posizioni individuali.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Per L’istituzione Del Fondo Nazionale Di Pensione Complementare
Contribuzione. 1. Il finanziamento del “Fondo” Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR t.f.r. maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR t.f.r. maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, della azienda datore dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle Fonti iIstitutive o dalle Delegazioni di Gruppo dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale o in cifra fissa secondo i criteri indicati all’artall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “"Decreto”".
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l’aderente l'aderente determina liberamente l’entità l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E’ ' prevista l’integrale l'integrale destinazione del TFR t.f.r. maturando al “Fondo”, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L’adesione L'adesione al “Fondo” Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR t.f.r. maturando non comporta l’obbligo l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né nè del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al “Fondo”, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle Fonti Istitutivefonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR t.f.r. maturando al “Fondo”, se conferito. Il datore di lavoro sospende la contribuzione a proprio carico qualora le fonti collettive ne subordinino il versamento a quella dell’iscritto. E’ ' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. Le facoltà contemplate dai commi L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che precedono sono esercitabili alla data del pensionamento, possa far valere almeno una volta l’anno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità e tempistiche stabilite dal Consiglio operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di Amministrazione e ferma la facoltà del Consiglio medesimo lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di individuare scadenze diverse, per particolari esigenze, anche eventualmente riferite a singole categorie di iscrittieventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
Appears in 1 contract
Contribuzione. 1. Il finanziamento La contribuzione è determinata con riferimento alla retribuzione annua assunta a base per il calcolo del “Fondo” può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturandot.f.r.
2. La misura minima dei contributi a caricoPer i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è dovuta l'integrale destinazione del t.f.r. al Fondo, rispettivamente, della azienda datore ferma restando la libertà di lavoro e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle Fonti iIstitutive o dalle Delegazioni di Gruppo in misura percentuale o in cifra fissa secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”adesione.
3. Ferme restando le predette La contribuzione al Fondo è dovuta nelle misure minimee nelle modalità definite dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro in vigore o dai regolamenti aziendali nei casi in cui i rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio caricoanche aziendali.
4. E’ prevista l’integrale destinazione Per i lavoratori dipendenti da cooperative nelle quali le assemblee dei soci deliberino forme di previdenza complementare, appartenenti a settori per i quali i cc.cc.nn.l. applicati non definiscono forme di previdenza complementare, si prevede la seguente contribuzione al Fondo pensione con decorrenza 1° gennaio 1999 e comunque previo rilascio della prescritta autorizzazione:
a) un contributo a carico dell'azienda pari allo 0,10% della retribuzione annua assunta a base per il calcolo del TFR maturando t.f.r.;
b) un contributo a carico del lavoratore pari all'1% della retribuzione annua assunta a base per il calcolo del t.f.r.; il lavoratore può chiedere di aumentare il contributo a proprio carico fino ad un massimo dell'1,8% della retribuzione annua assunta a base per il calcolo del t.f.r., secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione;
c) un contributo prelevato dalla quota annua di t.f.r. pari all'1,8% della retribuzione annua assunta per il calcolo del t.f.r.;
d) le norme di cui al “Fondo”presente comma, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigenteivi comprese le suindicate contribuzioni, riportati nella Nota informativadefinite in via transitoria, hanno efficacia contrattuale e saranno rese identiche a quelle che saranno definite dai rispettivi cc.cc.nn.l. di settore alle decorrenze che gli stessi cc.cc.nn.l. prevederanno.
5. L’adesione al “Fondo” realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo In caso di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavororitardato od omesso versamento, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al “Fondo”anche parziale, è dovuto anche il contributo del datore dei contributi contrattualmente dovuti i datori di lavoro stabilito dalle Fonti Istitutivesono tenuti:
a) al versamento dei contributi evasi;
b) al versamento di una somma equivalente al rendimento non conseguito per effetto del ritardato pagamento e comunque non inferiore al tasso legale su base annua;
c) al versamento degli interessi di mora, calcolati in base al tasso legale maggiorato di 5 punti percentuali, che restano acquisiti al Fondo a titolo di copertura dei costi sostenuti per l'attività di vigilanza e di controllo;
d) a risarcire il Fondo di eventuali danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal mancato versamento.
6. In costanza del rapporto Qualora il ritardato pagamento si protragga oltre i sei mesi, la maggiorazione di lavoro l’aderente ha cui al comma 5, lett. c), è elevata a 10 punti percentuali, fatta salva al Consiglio di amministrazione la facoltà di sospendere intraprendere tutte le azioni utili per la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico tutela degli interessi del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al “Fondo”, se conferito. Il datore di lavoro sospende la contribuzione a proprio carico qualora le fonti collettive ne subordinino il versamento a quella dell’iscritto. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. Le facoltà contemplate dai commi che precedono sono esercitabili almeno una volta l’anno secondo modalità e tempistiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione e ferma la facoltà del Consiglio medesimo di individuare scadenze diverse, per particolari esigenze, anche eventualmente riferite a singole categorie di iscritti.
Appears in 1 contract
Contribuzione. 1. Il finanziamento Ai fini degli adempimenti previdenziali trovano applicazione, per i periodi di lavoro, le ordinarie previsioni dettate per la generalità dei lavoratori del “Fondo” può essere attuato mediante settore di attività nel quale il versamento di contributi a carico del lavoratorelavoratore intermittente viene impiegato e pertanto, del il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi sull'importo della retribuzione corrisposta osservando il minimale contrattuale e attraverso giornaliero di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 e all'art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983. Per i periodi di inattività durante i quali è prevista la corresponsione dell'indennità di disponibilità, i contributi devono essere versati sull'effettivo ammontare della stessa, senza il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2rispetto dei minimali di retribuzione imponibile ai fini previdenziali (art. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, della azienda datore di lavoro e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle Fonti iIstitutive o dalle Delegazioni di Gruppo in misura percentuale o in cifra fissa secondo i criteri indicati all’art. 836, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005D.Lgs. 276/2003; per il settore edile v. pure ML nota 8 marzo 2006, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni2231). Il lavoratore, inoltre, ha la possibilità di seguito definito “Decreto”.
3. Ferme restando le predette misure minimeintegrare la contribuzione fino a concorrenza della retribuzione convenzionale determinata, riportate nella Nota informativaex D.M. 30 dicembre 2004, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione assumendo come parametro la retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi utili ai fini pensionistici, vale a proprio carico.
4. E’ prevista l’integrale destinazione dire il 40% del TFR maturando al “Fondo”, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L’adesione al “Fondo” realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo trattamento minimo di versamento della contribuzione pensione a carico del lavoratore né F.p.l.d. In particolare, ai sensi dell'art. 36, comma 7, D.Lgs. n. 276/2003, i lavoratori assunti con contratto a chiamata, per i periodi coperti da contribuzione obbligatoria in cui abbiano percepito una retribuzione ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità, in misura inferiore a quella che garantisce, per gli stessi periodi, il rispetto della retribuzione convenzionale, possono, a domanda, versare la contribuzione ai fini dell'assicurazione I.v.s. sulla differenza della retribuzione o dell'indennità di disponibilità percepite, fino a concorrenza del predetto parametro (INPS circ. n. 17/2006). L'indennità di disponibilità, in quanto assoggettata a contribuzione, concorre alla formazione dell'anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione, nonchè della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il calcolo della prestazione pensionistica (INPS circ. n. 18/2005). In caso di contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato non spettano, al datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessile agevolazioni contributive di cui all'art. Qualora il lavoratore contribuisca al “Fondo”8, è dovuto anche il contributo c. 9, L. n. 407/1990. Infatti, tale disposizione, derogando alla normale disciplina sugli obblighi di carattere contributivo, ha carattere di eccezionalità e come tale va applicata ai soli casi in cui viene espressamente richiamata, tra i quali non rientra l'ipotesi del datore di lavoro stabilito dalle Fonti Istitutiveintermittente (ML nota n. 3147/2005).
6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al “Fondo”, se conferito. Il datore di lavoro sospende la contribuzione a proprio carico qualora le fonti collettive ne subordinino il versamento a quella dell’iscritto. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. Le facoltà contemplate dai commi che precedono sono esercitabili almeno una volta l’anno secondo modalità e tempistiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione e ferma la facoltà del Consiglio medesimo di individuare scadenze diverse, per particolari esigenze, anche eventualmente riferite a singole categorie di iscritti.
Appears in 1 contract
Samples: Lavoro Intermittente