Contribuzione. 1 La misura della contribuzione è determinata liberamente dall’aderente. 2 I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP. 3 L’aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l’obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto. 4 E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. 5 La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 comma 12 del Decreto (così detta contribuzione da abbuoni). 6 L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
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Contribuzione. 1 La misura della contribuzione è determinata liberamente dall’aderente.
2 I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP.
3 L’aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l’obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
4 E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
5 La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 comma 12 del Decreto (così detta contribuzione da abbuoni).
6 L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
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Contribuzione. 1 1. La misura della contribuzione è determinata liberamente dall’aderente.
2 2. I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendalicon il datore di lavoro, a un contributo del datore di lavorodatoriale, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendaliaccordi, di contribuire al PIP.
3 3. L’aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l’obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
4 E’ 4. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
5 5. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 comma 12 12, del Decreto (così detta c.d. contribuzione da abbuoni).
6 6. L’aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, che alla data del pensionamento, pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
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Contribuzione. 1 1. La misura della contribuzione è determinata liberamente dall’aderentedall’Aderente.
2 2. I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendalicon il datore di lavoro, a un contributo del datore di lavorodatoriale, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendaliaccordi, di contribuire al PIP.
3 L’aderente 3. L’Aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l’obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
4 E’ 4. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
5 5. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 comma 12 12, del Decreto (così detta c.d. contribuzione da abbuoni).
6 L’aderente 6. L’Aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, che alla data del pensionamento, pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
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Samples: Piano Individuale Pensionistico