Common use of COPERTURE ASSICURATIVE Clause in Contracts

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolo.

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COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di stipulazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti Re- sponsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze importo minimo fissato in 3 milioni di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016euro. In caso di mancata tempestiva deposito costituzione di detta polizza nel termine suindicatoraggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, sarà fissato un nuovo termine perentorio ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incom- benti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienzascadenza contrattuale. In caso di riunione impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di concorrenti valgono Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture po- lizze assicurative dovranno essere costituite esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolocol- pa dell’Impresa.

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COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di stipulazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze importo minimo fissato in 3 milioni di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016euro. In caso di mancata tempestiva deposito costituzione di detta polizza nel termine suindicatoraggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, sarà fissato un nuovo termine perentorio ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienzascadenza contrattuale. In caso di riunione impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di concorrenti valgono Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture polizze assicurative dovranno essere costituite esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolocolpa dell’Impresa.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Si richiamano, sull’argomento, le disposizioni di cui agli artt. 125 e 126 del Regolamento e la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza su LL.PP. 24.1.2001, n. 3. L’Appaltatore ha l’obbligo di stipulazione di è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere , e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile 2 (y ) Per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme allenorme della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la cauzione è ridotta al 50%. 3 (y ) La fideiussione bancaria od assicurativa, provvisoria o definitiva che sia, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione provvisoria, in particolare, prestata a mezzo fideiussione, dovrà prevedere per danni la stessa una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 4 (y ) La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a terzi nell’esecuzione misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Detto svincolo è automatico, senza necessità di benestare dell’Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori sino alla data o di emissione del certificato di collaudo provvisorioanalogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. La somma assicurata corrisponde all’importo del contrattoL’ammontare residuo, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 525% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Eurosuperiore documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’Appaltatore. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati 5 (y ) L’Amministrazione potrà richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti cauzione ove questa sia venuta meno in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In tutto od in parte; in caso di mancata tempestiva deposito inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di detta polizza nel termine suindicatoprezzo da corrispondere all’Appaltatore. Se non diversamente disposto, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e costituita con le modalità richiamati dal presente articolopreviste dallo “Schema di contratto”.

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Samples: Contratto Di Appalto

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo Il Gestore dovrà tempestivamente stipulare con primaria compagnia di stipulazione assicurazione polizze assicurative atte a garantire la copertura di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi derivanti dell’organizzazione del Salone ed in particolare dovranno essere stipulate le polizze assicurative in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del Contratto di esecuzione dei lavori appaltati Locazione con GL Il gestore dovrà stipulare e mantenere per tutta la durata del presente accordo idonea copertura assicurativa contro ogni rischio derivante dall'utilizzo delle Aree Espositive impiegate, contro ogni rischio locativo e/o di occupazione e contro ogni rischio da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per tutti i danni comunque cagionati a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla nel corso del Salone, dai suoi collaboratori e/o dipendenti e dai partecipanti al Salone pagandone i relativi premi. In detta copertura saranno parificati a terzi la Fondazione per il Libro, i suoi dipendenti ed aventi causa. L’impegno riguarda tutte le aree di occupazione del Salone e di competenza del Gestore incaricato Il massimale di detta copertura dovrà essere di Euro 2 500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) con franchigia non superiore a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00). Copia delle polizze assicurative dovrà essere consegnata a Fondazione entro i 30 giorni precedenti la data di emissione inizio delle operazioni di allestimento del certificato Salone, insieme ad un documento attestante l’avvenuto pagamento delle previste rate di collaudo provvisoriopremio. La somma assicurata corrisponde all’importo Questo per quanto riguarda l'allestimento. Non so se ci dovrebbero essere delle polizze o garanzie su uso del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo marchio etc. Resta fermo l’obbligo del Gestore di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti provvedere comunque alle coperture assicurative previste dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione 13 del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articololocazione.

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Samples: Bozza Di Contratto

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo di stipulazione di Ai sensi delI’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.125 del d.p.r. 207/2010 l’appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a stipulare una polizza assicurativa di assicurazione che tenga indenne la Stazione copra i danni subiti dalla stazione appaltante da tutti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata dell'importo minimo di esecuzione € 397.864,39 pari all'importo dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze comprensivo di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con IVA; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale non deve essere inferiore a € 1.500.000,00; tale polizza dovrà specificatamente deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le persone sono "persone"si intendono compresi i rappresentati rappresentanti della Stazione appaltanteappaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna direzione dei lavori e si procederà alla risoluzione dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approva- zione del contratto per grave inadempienzacertificato di regolare esecuzione o di collaudo. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni in causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionaledelle responsabilità disciplinato dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 406 del 1991 e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolodall'articolo 13, comma 2, della legge n. 109 del 1994, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle ditte associate.

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Samples: cdn1.regione.veneto.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo È a carico di ciascun aggiudicatario la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero delle Amministrazioni e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione del contratto. È, pertanto, responsabile nei confronti delle Amministrazioni e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori. È fatto obbligo al prestatore del servizio di mantenere le Amministrazioni sollevate ed indenni da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. L’aggiudicatario dovrà stipulare specifica, con primaria Compagnia di Assicurazioni, una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00 euro) per sinistro, con il limite, relativamente alla garanzia RCO, di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00 euro) per persona infortunata, riportante una descrizione del rischio coerente con l’oggetto dell’appalto e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’operatore economico potrà dimostrare l’esistenza di una polizza assicurativa che tenga indenne RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni di polizza non saranno mai opponibili a terzi. Resta comunque ferma la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile dell’aggiudicatario per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime non coperti dall’assicurazione e per quelli eccedenti il massimale assicurativo. Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di libera prestazione legge, dovrà essere consegnata alle Amministrazioni, entro le tempistiche successivamente comunicate all’aggiudicatario, unitamente alla quietanza di tali servizi intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolocorso della durata del servizio.

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Samples: www.ats-milano.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo Senza eccezioni o riserve sarà a totale carico della ditta Appaltatrice ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni al Comune o a terzi derivanti dall’espletamento del servizio dato in appalto, senza diritto di stipulazione rivalsa o di compensi da parte del committente, salvi gli interventi in favore dell’Appaltatore da parte di società assicuratrici. L’impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell’esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi. Sarà pure a carico dell’impresa appaltatrice la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima. In particolare è fatto d’obbligo per l’Appaltatore stipulare con una primaria compagnia di assicurazione, tenendo quindi conto delle specificità del servizio offerto, per tutta la durata del contratto apposite polizze Responsabilità Civile verso Terzi, R.C.T. e verso prestatori di lavoro, R.C.O., specifiche per l’appalto ed assicurazioni R.C., per automezzi per un massimale unico di almeno un milione di Euro per ciascun automezzo. Dette polizze dovranno coprire i relativi rischi di responsabilità civile verso terzi per danni anche da inquinamento, comunque causati e riconducibili alle attività inerenti il presente appalto. Le polizze debbono contenere l’espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del comune di Caulonia, non dovranno contenere percentuali di franchigia. Le polizze RCT ed RCO devono essere prodotte e depositate in originale agli atti del Comune di Caulonia prima della stipula del contratto e comunque entro i termini che saranno comunicati dal committente. Lepolizze R.C. relative agli automezzi devono essere depositate in copia conforme agli atti del comune. La ditta Appaltatrice dovrà inoltre predisporre e consegnare , prima dell’inizio del servizio, idonea polizza assicurativa che tenga per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in causa del contratto per sinistri verso persone , animali o cose e/o polizza assicurativa CAR, al fine di tenere indenne la Stazione l’ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti determinati da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche , con una estensione della garanzia di responsabilità civile Responsabilità Civile e per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione nell’espletamento del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articoloservizio.

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Samples: garetelematiche.provincia.rc.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia I mezzi utilizzati devono essere in regola con l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione derivante dalla circolazione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contrattoveicoli (R.C.A.), ai sensi delle vigenti disposizioni normative, con massimale particolare riferimento alla garanzia per i terzi trasportati a qualunque titolo, che deve essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione di ciascun mezzo, con massimali non inferiori a 10.000.000,00 (diecimilioni/00) di euro per anno e per sinistro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime e 1.000.000,00 (unmilione/00) di euro per anno e per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati. L’appaltatore affidataria, per i danni non coperti dalla R.C.A., deve altresì stipulare apposito contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata (R.C.T.), relativamente allo svolgimento dell’attività di trasporto scolastico, secondo le competenze e gli obblighi normati dal presente capitolato, per i danni eventualmente arrecati a terzi, compresi gli alunni e gli accompagnatori trasportati, ivi inclusa la copertura di infortunio in salita e discesa di tutti i trasportati, con il minimo di 500.000,00 Euroun massimale unico (per sinistro, per danni a persone, animali e cose) e per anno non inferiore a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). Tale La polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra coprire la responsabilità civile personale di tutte le persone sono compresi fisiche di cui la ditta si avvarrà, per i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavoridanni a terzi verificatisi durante le attività e le mansioni svolte e prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, dei Collaudatorisuoi amministratori e dipendenti. La suddetta polizza dovrà essere riferita specificamente all’affidamento in oggetto; nel caso in cui venga presentata una polizza pre-esistente, quando presenti che comunque dovrà avere almeno le caratteristiche minime previste al presente articolo, l’appaltatore dovrà presentare apposita appendice che estenda esplicitamente la suddetta polizza all’affidamento in cantiere”questione. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno Le suddette assicurazioni devono essere costituite e stipulate con imprese Compagnie autorizzate all’esercizio del Ramo dall’IVASS. Le polizze, unitamente alla carta di assicurazione iscritte nell’elenco circolazione dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro mezzi utilizzati per il servizio, devono essere esibite prima dell’inizio del servizio. Resta ferma l’intera responsabilità dell’appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. Nel caso le polizze presentino franchigie o scoperti per sinistro, in nessun modo queste potranno essere opposte all’Amministrazione appaltante o al terzo danneggiato e dovranno esclusivamente rimanere a carico della ditta assicurata. Il Comune di Pomarance si riserva in qualsiasi momento di chiedere l'eventuale aggiornamento per la copertura dei rischi e i danni in regime dei massimali se giudicati insufficienti. Copia della polizza dovrà essere prodotta all’Amministrazione prima dell’attivazione del servizio. L’ente si riserva di libera prestazione valutare la polizza presentata ed eventualmente intervenire richiedendo integrazioni. L’appaltatore si impegna a tenere attiva la copertura assicurative per tutta la durata del servizio. Il Comune si riserva di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse chiedere le quietanze di pagamento successive alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articoloprima.

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Samples: www.comunepomarance.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di stipulazione mantenere l’Azienda sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante dall’esecuzione dei singoli contratti di appalto, nei confronti di terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti dello stesso Ente. Fermo quindi quanto disposto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa (CAR) ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che tenga indenne copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari almeno all’importo delle opere oggetto dell’appalto. Detta polizza deve inoltre assicurare la Stazione stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di contro la responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi nell’esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori sino per un massimale pari a Euro 500.000,00. - dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorioprovvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’ultimo contratto d’appalto attuativo affidato sino alla scadenza dell’Accordo quadro. La somma assicurata corrisponde all’importo Dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata del contrattocontratto specifico ed aggiornate ed adeguate negli importi e nella nuova durata in virtù delle varianti che dovessero essere disposte e/o accettate, ed in virtù di proroghe, inclusa la fase di collaudo, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima durata dalla data del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed e/o inizio lavori (quali di tali due circostanze si verifichi per prima) fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio; copia autentica di tali coperture assicurative e delle proroghe quietanzate per avvenuto pagamento del premio dovrà essere consegnata all’Ente Appaltante. - L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016danni causati dalle imprese subappaltatrici o subfornitrici. In caso di mancata tempestiva deposito raggruppamenti temporanei le garanzia fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di detta polizza nel termine suindicatotutte le mandanti, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Le garanzie di 10 giorni, trascorso cui al precedente articolo 21 e le polizze assicurative di cui al presente articolo sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto n. 123/2018 del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il quale non si darà corso alla consegna Ministro delle infrastrutture e dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolotrasporti.

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Samples: www.dsu.toscana.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo di stipulazione di A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 l'Esecutore è obbligato, altresì, a stipulare le seguenti polizze: - una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata deve essere, stante la peculiarità dei luoghi, pari ad euro - La garanzia assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da contro tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinatideterminati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmineanche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale ; tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) Le coperture assicurative decorrono dalla data di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione consegna dei lavori sino e cessano alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorioprovvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’Esecutore non comporta l’inefficacia della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati garanzia nei confronti della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016Appaltante. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno sopra descritte devono essere costituite e stipulate conformi agli Schemi tipo approvati con imprese il D.M. 12 marzo 2004, n. 123, nei limiti di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e compatibilità con le modalità richiamati prescrizioni dettate dal presente articoloD.Lgs. n. 50/2016. cui le medesime coperture devono sempre essere adeguate.

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Samples: Contratto D’appalto

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo L’appaltatore è responsabile in via esclusiva di stipulazione tutti i danni subiti dall’Azienda Ulss a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti od opere che abbiano a verificarsi nel corso dell’esecuzione del contratto e cagionati dai dispositivi oggetto della fornitura, dal proprio personale o da chiunque sia chiamato a collaborare all’esecuzione, anche in caso di dolo o colpa grave. L’appaltatore è responsabile in via esclusiva, altresì, di tutti i danni causati a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti alle cose che abbiano a verificarsi nel corso di esecuzione del contratto o in conseguenza di questo e cagionati dai dispositivi oggetto della fornitura, dal proprio personale o da chiunque sia chiamato a collaborare all’esecuzione, anche in caso di dolo o colpa grave. L’appaltatore è, inoltre, responsabile in via esclusiva per tutti gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro addetti all’esecuzione del contratto o da chiunque sia chiamato a collaborare all’esecuzione in caso di azioni di rivalsa esperibili dall'INAIL e dall'INPS, in caso di richieste di risarcimento danni esperibili direttamente dai lavoratori infortunati o dai loro aventi causa e per ogni azione risarcitoria esercitate ai sensi del codice civile. L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per i danni o infortuni sopra indicati. L’appaltatore, pertanto, si impegna a stipulare e consegnare alla ULSS, almeno quindici giorni prima dell’inizio di esecuzione del contratto una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da RCT/RCO con massimale per sinistro, per persona o per cosa, di € 3.000.000,00, contro i rischi per tutti i rischi danni sopra indicati. Nella polizza dovrà essere esplicitamente indicato che l’Azienda Sanitaria è considerata "terza" a tutti gli effetti per i danni predetti. La polizza deve essere mantenuta per tutta la durata del contratto d'appalto e di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinatieventuale proroghe, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione rilascio del certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione. Resta inteso che gli eventuali scoperti e/o franchigie devono essere integralmente assunti dall’appaltatore e da questi indennizzati/risarciti. Il Fornitore dovrà produrre all’Azienda Sanitaria copia della polizza, unitamente alla quietanza di pagamento del premio, entro il termine di dieci giorni antecedenti l’inizio del contratto. La somma assicurata corrisponde all’importo quietanza di pagamento del contrattopremio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, con massimale onde poter verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi pari al 5% tutta la durata della somma assicurata con fornitura. La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l’efficacia della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza copertura assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale costituiscono motivo di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del presente contratto per grave inadempienza(clausola risolutiva espressa, art. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 1456 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articoloCodice Civile).

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Samples: Disciplinare Di Gara

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo è obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di stipulazione di appalto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da (C.A.R.) a copertura di tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati rischi, da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendiosul cantiere e sulle opere in genere e in particolare, scoppio sui fabbricati, materiali, attrezzature e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori opere provvisionali ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale una polizza assicurativa deve prevedere anche che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a verso terzi (R.C.T.) e verso i prestatori d’opera (R.C.O.) nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde polizza C.A.R. da stipularsi a nome dell’appaltatore con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà avere una massimale pari all’importo di aggiudicazione dei lavori ai sensi del contrattoD.M.123/2004, schema tipo 2.3, art. 4, aumentato del valore delle preesistenze pari a € 1.000.000,00. La durata e la piena validità della polizza C.A.R. si estenderà dalla data di inizio delle attività oggetto dell’Appalto sino alla data di emissione del Certificato di collaudo finale provvisorio e del certificato di regolare esecuzione e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale al Committente. Le polizze R.C.T. e R.C.O., da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni, dovranno comprendere anche tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’appaltatore e dovranno prevedere un massimale di € 1.000.000,00 per responsabilità civile verso terzi pari sinistro, € 1.000.000,00 per danni a persone, € 1.000.000,00 per singolo prestatore d’opera. Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese alla colpa grave all’Appaltatore, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore del Committente e devono coprire l’intero periodo dell’appalto, dalla data di inizio delle attività oggetto dell’appalto fino alla data di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale al 5% della somma assicurata Committente, devono altresì risultare in regola con il minimo di 500.000,00 Europagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite al Committente almeno 10 gg. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati prima della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori lavori. La garanzia in esame dovrà essere conforme ai contenuti di schema polizze tipo approvati con decreto ministeriale123/2004. Le franchigie e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative gli scoperti dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolofar carico all’appaltatore.

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Samples: www.ordinemauriziano.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di stipulazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze importo minimo fissato in cinque milioni di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016euro. In caso di mancata tempestiva deposito costituzione di detta polizza nel termine suindicatoraggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, sarà fissato un nuovo termine perentorio ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienzascadenza contrattuale. In caso di riunione impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di concorrenti valgono Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture polizze assicurative dovranno essere costituite esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolocolpa dell’Impresa.

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Samples: www.amga.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa o più polizze assicurative che tenga tengano indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. D.lgs 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. D.lgs 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolo.

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Samples: www.comune.bergamo.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne La Struttura attiva e mantiene idonee coperture assicurative per la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari ivi compreso per prestazioni che possono essere rese presso sedi dell’Azienda. Il personale della Struttura nell’espletamento delle attività di radioterapia intraoperatoria svolta nei locali dell’Azienda così come “in itinere” per il tragitto Struttura-Azienda e viceversa è coperto da assicurazione INAIL contro gli infortuni a carico della Struttura. La Struttura è tenuta a comunicare i nominativi dei sanitari coinvolti nel servizio di radioterapia intraoperatoria. Nel caso di lavoratori della Struttura che siano classificati lavoratori “Esposti di categoria A”, la Struttura è tenuta a dotare i propri lavoratori del libretto personale di radioprotezione di cui all’art.62 del D.Lgs 230/95, che gli stessi lavoratori devono esibire prima di ogni accesso. Inoltre la Struttura, con la sottoscrizione della presente convenzione, dà assicurazione all’Azienda che i predetti lavoratori hanno ricevuto o comunque riceveranno, oltre alla informazione di cui all'articolo 62, lettera b), del citato decreto, una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona controllata ove la prestazione va effettuata (la zona controllata viene posta in essere a seguito dell’impiego dell’apparecchiatura radiogena da parte dei lavoratori della Struttura). I predetti lavoratori dovranno essere dotati a cura della Struttura dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al 5% tipo di prestazione. La Struttura dovrà comunicare all’Esperto Qualificato dell’Azienda le dosi risultanti dalle prestazioni effettuate presso l’Azienda stessa. Nel caso di lavoratori della somma assicurata con il minimo Struttura che siano classificati lavoratori “Esposti di 500.000,00 Eurocategoria B”, la Struttura è tenuta ad assicurare, ai sensi dell’art. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante65 D.Lgs 230/95, della Direzione lavori, la tutela dei Collaudatori, quando presenti lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016conformità alle norme vigenti. In caso particolare è a carico della Struttura la sorveglianza medica e fisica e la formazione. Tutti i lavoratori della Struttura sono tenuti al rispetto delle norme interne di mancata tempestiva deposito protezione e sicurezza presenti nei locali in cui viene effettuata la prestazione. La Struttura deve fornire all’Azienda le informazioni circa i parametri radianti di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore impiego dell’apparecchiatura radiogena al fine di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso consentire alla consegna stessa le necessarie iniziative di tutela dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolopropri lavoratori.

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Samples: Convenzione Tra Azienda Usl 11 Empoli E Istituto Di Ricerche Cliniche Ecomedica

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo L’appaltatore dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire la salvaguardia di stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinaticose e/o persone comunque coinvolte nell’effettuazione del servizio oggetto dell’appalto, ivi compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione gli addetti ai lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito danni a persone e/o cose, il risarcimento per responsabilità civile sarà a carico dell’appaltatore, intendendosi quindi completamente ed integralmente sollevata l’amministrazione comunale da ogni responsabilità. L’aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per Responsabilità Civile Terzi e per Prestatori d’Opera (RCT/RCO) relativa all’attività svolta in esecuzione del predetto rapporto. Il massimale della polizza è fissato in € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per RCT e € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per RCO. La garanzia RCT dovrà garantire la copertura dei rischi derivanti dalle attività appaltate per danni involontariamente o accidentalmente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, etc. verso terzi (ivi compresa la Stazione Appaltante. La garanzia RCO dovrà contenere anche le seguenti estensioni: obbligo della Compagnia a tenere indenne l'Assicurato di detta polizza nel termine suindicatoquanto sia tenuto a pagare (capitale, sarà fissato interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1)ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere"; 2)ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali con la franchigia assoluta indicata nella relativa tabella riepilogativa L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l’Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi). Nel caso in cui un nuovo termine perentorio non superiore Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l’azione surrogatoria ai sensi dell’art. 1916 C.C. detti prestatori di 10 giornilavoro di cui alla legge 196/97, trascorso il quale non si darà corso al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienzalegge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionaleLegge Biagi), e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolosaranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

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Samples: www.comunequarrata.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo di stipulazione di A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è ob- bligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza assicurativa di assicurazione che tenga indenne la Stazione appaltante copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggioreassicurare è fissato in Euro 1.500.000,00 (diconsi euro unmilionecinquecentomila/00). Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di assicurare la stazione appaltan- te contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori sino il cui massimale è pari al cinque per centodella somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorioprovvisorio o del certificato di regolare ese- cuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La somma assicurata corrisponde all’importo Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurati- va è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata Ministro dello sviluppo economico di concerto con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, Ministro delle infra- strutture e dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori trasporti e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e previamente concordato con le modalità richiamati dal presente articolobanche e le assicurazioni o lo- ro rappresentanze.

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Samples: www.asl1.liguria.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di stipulazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze importo minimo fissato in 3 (tre) milioni di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016euro. In caso di mancata tempestiva deposito costituzione di detta polizza nel termine suindicatoraggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, sarà fissato un nuovo termine perentorio ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienzascadenza contrattuale. In caso di riunione impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di concorrenti valgono Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture polizze assicurative dovranno essere costituite esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolocolpa dell’Impresa.

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Samples: www.amga.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinatiLa Ditta aggiudicataria è tenuta a produrre, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo prima della sottoscrizione del contratto, apposita polizza assicurativa riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente appalto. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio. La Ditta aggiudicataria risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare nell’espletamento del servizio, sia all’interno che all’esterno dei locali del servizio oggetto del presente appalto, per fatto della ditta medesima o dei suoi dipendenti, sollevando pertanto l’Amministrazione da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere. Deve pertanto provvedere alla copertura assicurativa degli operatori. La relativa polizza, con massimale una validità non inferiore alla durata dell’affidamento, dovrà prevedere adeguata copertura dei rischi per responsabilità civile Responsabilità Civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata degli operatori e degli utenti con il minimo di 500.000,00 Euroi seguenti massimali: RCT: €. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto 1.500.000,00 UNICO per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e tutti i danni che il proprio personale può arrecare nell’espletamento dei servizi sia alle persone che alle cose. Nella suddetta polizza RCT il Comune di Bastia Umbra dovrà essere considerato terzo. La Ditta aggiudicataria si impegna a presentare all’Amministrazione comunale copia della polizza e a presentare ad ogni scadenza della stessa la dichiarazione da parte della Compagnia di regolarità amministrativa di pagamento del premio. L’amministrazione comunale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in regime itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio affidato. L’esistenza della polizza non libera la Ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa la sola funzione di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articoloulteriore garanzia.

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Samples: www.comune.assisi.pg.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo L’aggiudicatario risponderà direttamente ed indirettamente di stipulazione ogni danno che potrà derivare agli utenti del servizio, a terzi e a cose durante l’espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo. La ditta si assume anche tutte le responsabilità per eventuali avvelenamenti ed intossicazioni derivanti dall’ingerimento, da parte dei clienti, dei cibi forniti. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio od a cause ad esso connesse, derivassero all’Istituto od a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico della ditta aggiudicataria. A copertura dei rischi connessi all’attività descritta nel presente capitolato, ivi compresi incendi, scoppi ed intossicazioni alimentari, la società aggiudicataria dovrà consegnare all’Istituto polizze assicurative, con specifico riferimento al presente contratto, stipulate con una primaria compagnia di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinatiassicurazione operante almeno a livello nazionale, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di per responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione (RCT) e per i prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO), nelle quali venga esplicitamente indicato che l’Istituto degli Innocenti viene considerato “terzo” a tutti gli effetti. Dette polizze dovranno prevedere adeguati massimali, in ogni caso non inferiori a € 2.500.000,00. Le polizze devono essere esclusive per i servizi oggetto del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contrattopresente affidamento, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo esclusione di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionalepolizze generali dell’Appaltatore già attive, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini consegnate, in copia, all’Istituto nel momento della firma del contratto. L’esistenza di tali polizze non libera la ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. In ogni caso, nell’ipotesi in cui detta polizza non fornisse la corretta copertura a garanzia dell’evento, l’aggiudicatario assumerà tutti i costi di risarcimenti tenendo indenne l’Istituto di quanto ad esso richiesto. Alla ditta fa interamente carico ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio, possano derivare all’Istituto o a terzi, persone o cose, ivi compresa la responsabilità del buon funzionamento degli impianti adoperati e con le modalità richiamati dal quella riguardante gli infortuni del personale addetto. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare all’aggiudicataria, ai suoi dipendenti o agli utenti dei servizi nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente articoloCapitolato o per qualsiasi altra causa.

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Samples: www.istitutodeglinnocenti.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di stipulazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze importo minimo fissato in 2 milioni di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016euro. In caso di mancata tempestiva deposito costituzione di detta polizza nel termine suindicatoraggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, sarà fissato un nuovo termine perentorio ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienzascadenza contrattuale. In caso di riunione impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di concorrenti valgono Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture polizze assicurative dovranno essere costituite esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolocolpa dell’Impresa.

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Samples: www.amga.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo Ai fini della stipula di stipulazione ciascun Accordo, al Contraente verrà richiesta la presentazione della polizza di Responsabilità Civile Professionale, estesa al danno dell’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività inerenti i servizi oggetto d’Accordo. Si richiede una polizza Copertura assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti contro i rischi professionali per un massimale non inferiore all’importo a base di esecuzione dei lavori appaltati gara pari ad € 250.000,00 Tale polizza è da qualsiasi causa determinatistipularsi con primaria Compagnia assicurativa, compresi per i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze dallo svolgimento dell’attività di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Europropria competenza. Tale polizza dovrà specificatamente essere valida, a prescindere dall’affidamento o meno dei singoli incarichi, per tutta la durata dell’Accordo Quadro e in relazione ai Servizi di progettazione, Direzione Lavori e/o Direzione Operativa, fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. La polizza deve estendersi anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti, praticanti e, nel caso di associazioni di professionisti, deve prevedere espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Tale polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, deve inoltre coprire i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dei progetti che “tra le persone sono compresi i rappresentati possano determinare a carico della Stazione appaltantestazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Dovrà infine prevedere la rinuncia espressa a qualsivoglia diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente da parte della Compagnia Assicuratrice. Nel caso in cui il Contraente sia coperto da una polizza professionale generale per l’intera attività, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativadovrà essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca per lo specifico appalto quanto indicato al punto che precede. Nel caso che il Contraente sia un raggruppamento di Imprese o di Professionisti, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le Imprese o i Professionisti associati. Restano a carico del Contraente, oltre agli eventuali scoperti e stipulate franchigie di polizza, ogni obbligo risarcitorio ed onere derivante dall’appalto, in particolare quelli inerenti la Responsabilità Civile verso i propri dipendenti e/o collaboratori, per i quali ultimi il Contraente ha l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza R.C.O. – responsabilità civile prestatori di lavoro. Tale ultima polizza dovrà essere contratta con imprese xxxxxxxxx adeguati all'effettiva consistenza del personale del Contraente. Tutte le polizze assicurative dovranno ricevere il preventivo benestare dell’Ente. A prescindere dalla concessa autorizzazione l’Ente si riserva di richiedere in qualsiasi momento, durante il corso dei Servizi, la modifica delle polizze assicurative, con abolizione in tutto o in parte delle franchigie, qualora si verificasse un numero di sinistri ritenuto, a suo insindacabile giudizio elevato. Il Contraente dovrà fornire copia delle polizze di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro. Qualora il ritardo rispetto ai termini indicati superi 15 giorni, l’Ente avrà facoltà di affidare l’appalto all’operatore economico successivo in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal graduatoria. Qualora il Contraente non ottemperi alle disposizioni del presente articolo, l’Ente si riserva il diritto, ove non risolva il contratto per inadempimento, di contrarre e di tenere in validità le suddette assicurazioni prelevando i relativi importi dalle somme a qualunque titolo dovute al Contraente.

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Samples: Accordo Quadro Quadriennale in Piu’ Lotti Con Unico Operatore Per Lotto Per Servizi Di Ingegneria E Architettura E Servizi Complementari E Accessori

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo È a carico dell’aggiudicatario la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell’ATS e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione del contratto. È, pertanto, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori. È fatto obbligo al prestatore del servizio di mantenere la Stazione Appaltante sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. L’aggiudicatario dovrà stipulare specifica, con primaria Compagnia di Assicurazioni, una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00 euro) per sinistro, con il limite, relativamente alla garanzia RCO, di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00 euro) per persona infortunata, riportante una descrizione del rischio coerente con l’oggetto dell’appalto e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’operatore economico potrà dimostrare l’esistenza di una polizza assicurativa che tenga indenne RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni di polizza non saranno mai opponibili a terzi. Resta comunque ferma la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile dell’aggiudicatario per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime non coperti dall’assicurazione e per quelli eccedenti il massimale assicurativo. Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di libera prestazione legge, dovrà essere consegnata all’ATS della Città Metropolitana di tali servizi Milano, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolocorso della durata del servizio.

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Samples: Patto Di Integrita’ in Materia Di Contratti Pubblici Della Regione Lombardia E Degli Enti Del Sistema Regionale Di Cui All’all. A1 Alla l.r. 27 Dicembre 2006 N. 30

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo L’appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente contratto che possano derivare dai dispositivi utilizzati per l’esecuzione della fornitura, da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. La Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di stipulazione di cui si avvarrà l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. L’appaltatore, pertanto, si impegna a stipulare una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che l’Azienda Sanitaria è considerata "terza" a tutti gli effetti. L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali di garanzia adeguati per sinistro, per persona o cose ed inoltre dovrà garantire le rivalse di qualsiasi Ente e/o dei dipendenti dell’appaltatore per infortuni e/o malattie professionali con massimali di garanzia adeguati per sinistro e per ciascuna persona. L’appaltatrice prima di iniziare la fornitura dovrà produrre all’Azienda Sanitaria copia di detta polizza, unitamente alla quietanza di pagamento del premio. La quietanza di pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata della fornitura. La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o il mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa, costituiscono motivo di risoluzione del presente contratto (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile).  conformità delle caratteristiche tecniche costruttive dei dispositivi ai requisiti previsti dalla leggi vigenti ed alle norme applicabili;  copertura assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti dei dispositivi mediante regolare polizza contro i rischi di esecuzione dei lavori appaltati danneggiamento;  esonero dell’X.X.XX. da qualsiasi causa determinatiresponsabilità per danni, compresi i rischi dell’incendioincendio, scoppio e dell’azione del fulminefurto, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggioreecc. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contrattodispositivi, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima la sola esclusione del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori dolo e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolocolpa grave.

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Samples: www.aulss8.veneto.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo Rimangono a carico dell’Appaltatore gli oneri assicurativi, contributivi e previdenziali, con particolare riguardo alle polizze assicurative RCT, RCA e RCO per l’esecuzione del presente contratto, sia per la parte trasporto che per la parte di stipulazione accompagnamento e sorveglianza a bordo. L’impresa aggiudicataria è responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero occorrere agli utenti del servizio, al personale impiegato o a terzi, a cose di terzi, a beni dell’Amministrazione comunale, nel corso dello svolgimento del servizio ed imputabili a titolo di dolo o colpa dei propri operatori. L’Appaltatore, pertanto, dovrà procedere alla stipula delle prescritte polizze di assicurazione con una polizza o più compagnie assicuratrici abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti nel “ramo 13” (“r.c. generale”), di cui al D.Lgs. n. 209/2005. Il massimale non dovrà essere inferiore ad euro 3.000.000,00 per danni fisici o materiali a terzi (Comune compreso) nell’espletamento del servizio; ad almeno euro 1.000.000,00 per infortuni/ risarcimenti ai prestatori di lavoro. Inoltre, ciascun veicolo utilizzato per il servizio di trasporto scolastico dovrà essere assicurato, in conformità alle norme vigenti, con massimale minimo non inferiore ad euro 30.000.000,00 per i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinatidanni alle persone, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile euro 2.000.000,00 per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data cose e, complessivamente, euro 32.000.000,00 per sinistro. L’Appaltatore stipulerà le polizze con compagnia abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa nel “ramo 10” (“r.c. autoveicoli terrestri”), di emissione del certificato cui al D. Lgs. n. 209/2005. L’esistenza e la validità delle coperture assicurative dovrà essere documentata con deposito di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo copia delle relative polizze quietanziate dovranno essere consegnate all’Unità Operativa “Gare e Contratti” almeno 10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione e in ogni caso prima della stipulazione del contratto. Copie delle quietanze di pagamento dei premi periodici saranno consegnate entro 30 (trenta) giorni dalle scadenze annuali. Il possesso delle coperture assicurative (“r.c. terzi/prestatori di lavoro” ed “r.c. autoveicoli”) non pregiudica il risarcimento dei danni eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all’oggetto per carenze del o dei contratti assicurativi, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo insufficienti massimali nonché per la previsione di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltantefranchigie, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”scoperti e/o limiti di risarcimento. Per detta polizza assicurativale responsabilità dell’Appaltatore, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’artsi richiama altresì l’art. 103 comma 7 del D.lgs1681 Cod. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articoloCiv.

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Samples: www.comune.monfalcone.go.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo La Ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose, alle strutture interessate ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente contratto che possano derivare dalle apparecchiature utilizzate per l’esecuzione della fornitura, da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. La Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di stipulazione di cui si avvarrà la Ditta appaltatrice nell’esecuzione del contratto. La Ditta appaltatrice, pertanto, si impegna a stipulare una polizza assicurativa RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che tenga indenne la Stazione appaltante da l’Azienda Sanitaria è considerata "terza" a tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggioregli effetti. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla data concorrenza di emissione del certificato massimali di collaudo provvisoriogaranzia non inferiori a € 3.000.000,00 per sinistro, per persone o cose ed inoltre garantisca le rivalse di qualsiasi Ente e/o dei dipendenti della Ditta appaltatrice per infortuni e/o malattie professionali con massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 per sinistro e per ciascuna persona. La somma assicurata corrisponde all’importo Ditta appaltatrice prima di iniziare la fornitura dovrà produrre all’Azienda Sanitaria copia di detta polizza, unitamente alla quietanza di pagamento del contrattopremio. La quietanza di pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata della fornitura. La mancata stipulazione della polizza, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% la non conformità della somma assicurata con stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l’efficacia della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza copertura assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale costituiscono motivo di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del presente contratto per grave inadempienza(clausola risolutiva espressa, art. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 1456 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articoloCodice Civile).

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Samples: Disciplinare Di Gara

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la L’Appaltatore, prima della firma del contratto, deve costituire a garanzia degli obblighi assun- ti, apposita garanzia fidejussoria. Al termine del Servizio lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dalla Stazione appaltante subordinatamente all’avvenuta liquidazione finale della contabilità e dell’accettazione della medesima da tutti i rischi parte dell’Appaltatore nonchè alla definizione di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli ogni eventuale controversia o pendenza. L’Appaltatore è responsabile di eventuali danni a persone e/o cose derivanti da errori operazioni svolte dal proprio personale con negligenza, imperizia o per mancata informazio- ne/formazione relativa ai rischi ed insufficienze alle misure di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggioreprevenzione da adottare. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di Compete all’Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino causati da fatti inerenti alla data conduzione ed esecuzione del Servizio. Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti ACEA P.I. SPA o di emissione altre ditte che possono trovarsi negli ambienti di lavoro di cui al presente contratto per eseguire manutenzioni, riparazioni, assistenza, collaudo ecc. L’Appaltatore è in ogni caso tenuto a rifondere tutti i danni risentiti da ACEA P.I. SPA e da terzi in dipendenza da fatti inerenti il proprio operato ed a sollevare ACEA P.I. SPA da ogni richiesta di risarcimento. L’Appaltatore dovrà provvedere alla copertura di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione del certificato ser- vizio stipulando con primaria compagnia di collaudo provvisorioassicurazione e per tutta la durata del contratto idonea polizza assicurativa a favore di ACEA P.I. SpA a copertura di eventuali responsabilità di importo di 1.000.000 € per ogni sinistro con il limite di 500.000 € per danni a persone e 500.000 € per danni a cose con esplicita clausola relativa a danni ambientali con esclusione di qualsiasi franchigia. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari copertura assicurativa dovrà espressamente richiamarsi al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione contenuto del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione cui la Società assicuratrice dichiarerà di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie aver preso visione e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articoloquindi ben conoscere.

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Samples: www.aceapinerolese.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore Ferme restando le disposizioni di legge in materia di responsabilità dei soggetti incaricati dell’attività di verifica, il soggetto incaricato della verifica risponde, a titolo di inadempimento, del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha l’obbligo la responsabilità degli accertamenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di stipulazione calcolo adottati. L’aggiudicatario è tenuto ad essere munito per ogni singolo intervento di cui è richiesta l’attività di verifica di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica. La polizza dovrà essere prestata per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino i massimali non inferiori al 20% dell’importo del singolo lavoro con il limite di 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) ed avente le seguenti caratteristiche: - nel caso di polizza specifica limitata al singolo incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisoriotecnico amministrativo dell’opera; - nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia assicurativa che garantisca le condizioni di cui al precedente punto per lo specifico progetto. È fatto obbligo di integrazione della polizza qualora nel corso dell’espletamento dell’affidamento l’importo dei lavori aumentasse. La somma assicurata corrisponde all’importo del contrattopolizza deve estendersi anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltantedipendenti, della Direzione lavoripraticanti e, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In nel caso di mancata tempestiva deposito associazioni di detta polizza nel termine suindicatoprofessionisti, sarà fissato deve prevedere espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Dovrà infine prevedere la rinuncia espressa a qualsivoglia diritto di rivalsa nei confronti dell’Università da parte della Compagnia Assicuratrice. Qualora il Contraente sia un nuovo termine perentorio non superiore Raggruppamento di 10 giorniImprese o di Professionisti, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le Imprese o i Professionisti associati. Restano a carico del Contraente, oltre agli eventuali scoperti e stipulate franchigie di polizza, ogni obbligo risarcitorio ed onere derivante dall’appalto, in particolare quelli inerenti alla Responsabilità Civile verso i propri dipendenti e/o collaboratori, per i quali ultimi il Contraente ha l’obbligo di stipulare un’adeguata polizza R.C.O. - responsabilità civile prestatori di lavoro. Tutte le polizze assicurative dovranno ricevere il preventivo benestare dell’Università. A prescindere dalla concessa autorizzazione, l’Università si riserva di richiedere in qualsiasi momento, durante il corso dei Servizi, la modifica delle polizze assicurative, con imprese abolizione in tutto o in parte delle franchigie, qualora si verificasse un numero di sinistri ritenuto, a suo insindacabile giudizio, elevato. Il Contraente dovrà fornire copia delle polizze di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime prima del perfezionamento di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionaleciascun contratto attuativo. La mancata consegna costituisce inadempimento contrattuale, e dovranno essere trasmesse previa diffida dell’amministrazione ad ottemperare alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articoloconsegna entro 10 giorni, comporta la risoluzione del contratto esecutivo ai sensi dell’art. 1456 cc.

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Samples: Accordo Quadro Triennale Con Unico Operatore Per Servizi Di Verifica Preliminare Della Progettazione E Supporto Al Rup Alla Validazione

COPERTURE ASSICURATIVE. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere per qualsiasi causa all’Appaltatore ed al personale di questo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato nei corrispettivi del contratto. L’Appaltatore ha l’obbligo di stipulazione risponderà pienamente per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare alla Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa. Allo scopo, l’Appaltatore deve, comunque provvedere all’accensione di una polizza assicurativa che tenga indenne assicurativa, con massimale non inferiore ad 2.500.000,00 € (duemilionicinquecentomila/00 Euro) per la copertura dei rischi derivanti dalle attività appaltate per danni involontariamente o accidentalmente cagionati a cose ed al patrimonio immobiliare e per la copertura dei rischi derivanti dalle attività appaltate per danni involontariamente o accidentalmente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, etc. verso terzi (ivi compresa la Stazione appaltante Appaltante. La polizza recherà nel novero degli assicurati anche l’Azienda Appaltatrice (comprensivi di figure responsabili, dipendenti ed eventuali incaricati esterni). Comunque indipendentemente dall’obbligo sopra citato, l’Appaltatore assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose a seguito dell’espletamento delle sue funzioni. Agli effetti assicurativi, l’Appaltatore, non appena a conoscenza dell’accaduto, è tenuto a segnalare alla Stazione Appaltante eventuali danni o sinistri occorsi. In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dai lavori o comunque ai medesimi ricollegabili si intendono assunti dall’Appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente la Stazione Appaltante. Spetterà quindi sempre all’Appaltatore l’obbligo di rappresentare e sostituire in giudizio sia la Stazione Appaltante che i tecnici da esso preposti alla sorveglianza per azioni che possano venire eventualmente proposte da terzi, per pretesa di risarcimento danni arrecati in dipendenza dell’effettuazione dei lavori oggetto del presente Appalto. L’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese all’assicurazione obbligatoria per legge di tutte le maestranze da essa dipendenti. L’Appaltatore, dovrà eseguire i lavori sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti della Stazione Appaltante e di terzi. L’Appaltatore è obbligato ad adottare, nell’esecuzione di tutti i rischi di esecuzione lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei lavori appaltati da terzi, nonché ad evitare qualsiasi causa determinatidanno agli impianti, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi a beni pubblici o cause di forza maggioreprivati. Tale Copia della polizza assicurativa deve prevedere dovrà essere depositata all’atto della firma del contratto presso la Stazione Appaltante, il quale si riserva la facoltà in caso di ritardo ed inadempienza, di provvedere direttamente a tale assicurazione con il recupero dei relativi oneri. L’Appaltatore, infine, è responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e della passività in cui la Stazione Appaltante dovesse incorrere a seguito dell’inosservanza di obblighi facenti carico direttamente a lui ed al personale da lui dipendente. La sorveglianza da parte del settore tecnico della Stazione Appaltante, che potrà anche una garanzia di essere saltuaria, non diminuisce in nulla la responsabilità civile della Impresa per quanto riguarda l’esatto adempimento degli ordini impartiti e la buona esecuzione delle opere, nonché l’osservanza delle buone regole dell’arte e la buona qualità dei materiali impiegati e l’eventuale responsabilità per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori cose e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolopersone.

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Samples: Bando Di Gara Disciplinare Di Gara

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore Nessun compenso è dovuto all’Assuntore per i danni diretti o indiretti che possano subire per cause di forza maggiore - intesa questa nel senso più lato - le opere, gli apprestamenti, le forniture, nei quali incorrano terzi, loro cose o animali, in occasione o per cause dei lavori, intendendosi che egli abbia tenuto conto dei conseguenti oneri all’atto della presentazione dell’offerta. L’Assuntore dovrà infatti contrarre con Compagnie Assicurative di cui all’art. 1 lett. c legge 10 giugno 1982 n. 348, una polizza assicurativa contro tutti i rischi per un massimale pari ad €.500.000,00 euro dell’importo dei servizi affidati e la cui durata e piena validità si estenderanno sino al termine del periodo contrattuale. Restano a carico dell’Assuntore, oltre agli eventuali scoperti e franchigie di polizza, altresì ed in particolare quelli inerenti a macchine, automezzi, macchinari ed attrezzature di cantiere e quelli di responsabilità civile verso i propri dipendenti, per i quali ultimi l’Assuntore ha l’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiorestipulare un’adeguata polizza. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale ultima polizza dovrà specificatamente prevedere essere contratta con massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Assuntore. Nel caso che “tra l’aggiudicatario dei servizi di cui al presente Capitolato sia un raggruppamento di imprese le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio associate. L’Assuntore deve produrre le polizze delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime prima dell’inizio della fornitura. L’Assuntore si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate rivalsa nei termini e con le modalità richiamati dal confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice. Qualora l’Assuntore non ottemperi alle disposizioni del presente articolo, il Committente si riserva il diritto di contrarre e di tenere in validità le suddette assicurazioni prelevando i relativi importi dalle somme a qualunque titolo dovute all’Assuntore.

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Samples: www.comunebompensiere.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo di stipulazione di A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza assicurativa di assicurazione che tenga indenne la Stazione appaltante copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggioreassicurare è fissato in 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00). Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori sino il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorioprovvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La somma assicurata corrisponde all’importo garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata Ministro dello sviluppo economico di concerto con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, Ministro delle infrastrutture e dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori trasporti e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e previamente concordato con le modalità richiamati dal presente articolobanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.provincia.siena.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo Ai fini della stipula di stipulazione ciascun Accordo, al Contraente verrà richiesta la presentazione della polizza di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante Responsabilità Civile Professionale, estesa al danno dell’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività inerenti ai servizi oggetto d’Accordo. Tale polizza, per un massimale pari ad euro 500.000,00 da tutti stipularsi con primaria Compagnia assicurativa, per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Europropria competenza. Tale polizza dovrà specificatamente essere valida, a prescindere dall’affidamento o meno dei singoli incarichi, per tutta la durata dell’Accordo Quadro e in relazione ai Servizi di progettazione, Direzione Lavori e/o Direzione Operativa, fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. L’Università si riserva la facoltà di richiedere l’incremento del massimale in funzione del singolo contratto attuativo. La polizza deve estendersi anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti, praticanti e, nel caso di associazioni di professionisti, deve prevedere espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Tale polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, deve inoltre coprire i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dei progetti che “tra le persone sono compresi i rappresentati possano determinare a carico della Stazione appaltantestazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Dovrà infine prevedere la rinuncia espressa a qualsivoglia diritto di rivalsa nei confronti dell’Università da parte della Compagnia Assicuratrice. Nel caso in cui il Contraente sia coperto da una polizza professionale generale per l’intera attività, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativadovrà essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca per lo specifico appalto quanto indicato al punto che precede. Nel caso che il Contraente sia un raggruppamento di Imprese o di Professionisti, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le Imprese o i Professionisti associati. Restano a carico del Contraente, oltre agli eventuali scoperti e stipulate franchigie di polizza, ogni obbligo risarcitorio ed onere derivante dall’appalto, in particolare quelli inerenti alla Responsabilità Civile verso i propri dipendenti e/o collaboratori, per i quali ultimi il Contraente ha l’obbligo di stipulare un’adeguata polizza R.C.O. – responsabilità civile prestatori di lavoro. Tale ultima polizza dovrà essere contratta con imprese massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale del Contraente. Tutte le polizze assicurative dovranno ricevere il preventivo benestare dell’Università. A prescindere dalla concessa autorizzazione l’Università si riserva di richiedere in qualsiasi momento, durante il corso dei Servizi, la modifica delle polizze assicurative, con abolizione in tutto o in parte delle franchigie, qualora si verificasse un numero di sinistri ritenuto, a suo insindacabile giudizio elevato. Il Contraente dovrà fornire copia delle polizze di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro. Qualora il ritardo rispetto ai termini indicati superi 15 giorni, l’Università avrà facoltà di affidare l’appalto all’operatore economico successivo in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal graduatoria. Qualora il Contraente non ottemperi alle disposizioni del presente articolo, l’Università si riserva il diritto, ove non risolva il contratto per inadempimento, di contrarre e di tenere in validità le suddette assicurazioni prelevando i relativi importi dalle somme a qualunque titolo dovute al Contraente.

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Samples: Accordo Quadro Servizi Di Ingegneria E Architettura

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo È a carico dell’aggiudicatario la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell’ATS e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse, in qualsiasi momento, derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione del contratto. È, pertanto, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori. È fatto obbligo al prestatore del servizio di mantenere la Stazione Appaltante sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. L’aggiudicatario dovrà stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazioni, una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00 euro) per sinistro, con il limite, relativamente alla garanzia RCO, di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00 euro) per persona infortunata, riportante una descrizione del rischio coerente con l’oggetto dell’appalto e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’operatore economico potrà dimostrare l’esistenza di una polizza assicurativa che tenga indenne RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni di polizza non saranno mai opponibili a terzi. Resta comunque ferma la Stazione appaltante da tutti responsabilità dell’aggiudicatario per i rischi danni non coperti dall’assicurazione e per quelli eccedenti il massimale assicurativo. Copia della polizza, specifica o appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinatilegge, compresi i rischi dell’incendiodovrà essere consegnata all’ATS della Città Metropolitana di Milano, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo prima della sottoscrizione del contratto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati validità nel corso della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima durata del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articoloservizio.

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Samples: www.ats-milano.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo L’Impresa Affidataria assumerà, senza riserva od eccezione, ogni responsabilità per danni alla Committente o a terzi, alle persone od alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa stessa od al suo personale in relazione all’esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di stipulazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei Terzi della Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valida per l’intero servizio affidato, di Euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00). L’esecutore dei servizi, inoltre, deve presentare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere preveda anche una garanzia di responsabilità civile da inquinamento per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione con un massimale non inferiore a €. 2.000.000,00 (euro duemilioni/00). Le garanzie dovranno essere operanti fino al termine del certificato di collaudo provvisoriocontratto. La somma assicurata corrisponde all’importo Tali polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Committenza ed esibite prima della stipulazione del contratto, con massimale per fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euroincombenti all’impresa aggiudicataria. Tale polizza La copertura assicurativa dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere avere validità almeno fino alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016scadenza contrattuale. In caso di mancata tempestiva deposito costituzione di detta polizza nel termine suindicatoA.T.I (o di consorzio di Imprese, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso ai sensi dell’art. 2602 C.C) l’Impresa Mandataria (o il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per grave inadempienzaR.C.T./R.C.O. anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. In caso di riunione Consorzio tra le Cooperative di concorrenti valgono Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture polizze assicurative dovranno essere costituite esibite dall’Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’Impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per R.C.T/R.C.O. e stipulate con imprese la responsabilità civile inquinamento per danni a terzi del subappaltatore. L’inosservanza di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime polizze, non consentono di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionaleprocedere alla stipulazione del contratto, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articoloper fatto o colpa dell’Impresa.

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Samples: www.sogenus.com

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo IMPORTI DA PERSONALIZZARE L’appaltatore é obbligato a stipulare,prima della sottoscrizione del contratto di stipulazione di appalto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da C.A.R. ( Contractor All Risk) con primaria compagnia di assicurazione di gradimento del Committente a copertura di tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati , da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendiosul cantiere e sulle opere in genere e, scoppio in particolare, sui fabbricati, materiali, attrezzature e dell’azione del fulmineopere provvisionali, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze il cui massimale dovrà essere pari all’importo totale dei lavori affidati e la cui durata e piena validità si estenderà dalla data di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione effettiva consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo polizza di cui sopra dovrà essere stipulata a nome dell’Appaltatore stesso e del contrattoCommittente. L’esecutore é altresì tenuto a stipulare, con massimale decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, individuati ai sensi dell’art. 1669 del codice civile, che l’opera può subire nei 10 anni successivi alla sua ultimazione. L’esecutore dei lavori é altresì obbligato, negli oneri compensati nel corrispettivo dell’appalto, a stipulare una polizza assicurativa che garantisca tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo ( R.C.T) e verso i prestatori di 500.000,00 Euro. Tale lavoro ( R.C.O) La polizza R.C.T. dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi essere stipulata per i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativaseguenti massimali, da trasmettere intendersi come minimi inderogabili: L. 15.000 milioni per danni a persone e L 3.000 milioni per singolo sinistro e per anno assicurativo, nonché L. 3.000 milioni per danni a cose e/o animali. La polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà essere contratta con massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore, e comunque non dovrà essere inferiore ai seguenti minimi inderogabili: L. 5.000 milioni per sinistro e per anno, e L. 3.000 milioni per persona dipendente. Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese alla Stazione appaltante 10 giorni prima colpa grave dell'Appaltatore, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore del verbale Committente e devono coprire l'intero periodo dell'Appalto, dalla data di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla effettiva consegna dei lavori fino alla data di collaudo provvisorio; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e si procederà alla risoluzione devono essere esibite al Committente prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articoloprimo stato d'avanzamento.

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Samples: atti.comune.collegno.gov.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo E’ obbligo dell’Aggiudicatario stipulare presso una primaria Compagnia, specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) nella quale venga esplicitamente precisato che l’ Amministrazione Appaltante di stipulazione Motta Visconti debba essere considerato “terzo” a tutti gli effetti, per l’intera durata del contratto e a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di cui al presente appalto, anche prodotti per colpa grave, con un massimale per sinistro non inferiore ad € 2.000.000,00; per persona non inferiore ad €. 2.000.000,00; per cosa non inferiore ad €. 250.000,00. In alternativa alla stipula della polizza di cui al comma precedente, l’Aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza assicurativa R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’A.C. precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni. Copia della polizza specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’A.C. entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione d’aggiudicazione, e comunque prima dell’inizio del servizio, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio, a pena di revoca dell’aggiudicazione. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso del- la durata dell’appalto. Il servizio non può iniziare se l’Aggiudicatario non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presen- te articolo: ove la Ditta abbia comunque iniziato l’esecuzione del servizio e non dimostri, entro il ristret- tissimo e perentorio termine comunicato dall’A.C., di avere ottemperato a quanto previsto nel presente articolo, stipulando una polizza con data di decorrenza non successiva al primo giorno di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati servizio come previsto dal presente articoloCapitolato, l’I.A. incorrerà nell’automatica decadenza dall’aggiudicazione.

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Samples: comune.mottavisconti.mi.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di stipulazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze importo minimo fissato in cinque milioni di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016euro. In caso di mancata tempestiva deposito costituzione di detta raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all’Impresa aggiudicataria. La ditta, in caso di scadenza della polizza nel termine suindicatocorso dell’appalto, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso deve consegnare alla consegna dei lavori e si procederà stazione appaltante la quietanza del pagamento del premio a comprova che la polizza sia sempre in essere. La copertura assicurativa deve avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla risoluzione del contratto per grave inadempienzascadenza contrattuale. In caso di riunione impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di concorrenti valgono Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture polizze assicurative dovranno essere costituite esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolocolpa dell’Impresa.

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COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo è responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, dei danni di stipulazione di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti o eventuali subappaltatori. L’Appaltatore è obbligato, pertanto, a stipulare una polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento al servizio oggetto della fornitura. Il massimale della polizza assicurativa non deve essere inferiore a euro 2.500.000, con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio. La Stazione Appaltante, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza assicurativa, fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati alla Stazione Appaltante. Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti della Stazione Appaltante per fatti o atti riconducibili all’esercizio dell’attività dell’Appaltatore oggetto del presente capitolato, fermo l’obbligo dell’appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi. La polizza dovrà indicare che tenga indenne la Stazione appaltante da non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da connessi all’esecuzione sia per i danni arrecati per qualsiasi causa determinati– incendio compreso – alle cose di proprietà della Stazione Appaltante e deve avere durata non inferiore a quella del servizio. L’esistenza, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori la validità ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale efficacia della polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile cui al presente articolo per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione tutta la durata del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, con massimale servizio è condizione essenziale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della la Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionaleAppaltante, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le modalità richiamati dal pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 12 del presente articolocapitolato.

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COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha l’obbligo di stipulazione di Ai sensi dell’art. 129, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. l’Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una polizza assicurativa o più polizze assicurative che tenga indenne tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell’incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere , e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all’importo Di conseguenza è onere dell’Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative: - all’assicurazione RCT per il massimale pari 500.000,00 (cinquecentomila/00) Euro con i limiti previsti dall’art. 125 comma 2 del contrattoD.P.R. 207/2010, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le persone sono “persone” si intendono compresi i rappresentati rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione Lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera ed al collaudo”; - all’assicurazione contro eventuali danni e/o distruzioni, anche parziali, di impianti, opere e cose, verificatisi nel corso di esecuzione dei lavori, dei Collaudatori, quando presenti con massimale pari al 500.000,00 (cinquecentomila/00) Euro. Le polizze di cui ai precedenti commi devono essere accese e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in cantiere”. Per detta polizza assicurativa, da trasmettere regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante 10 almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del verbale di consegna lavoriprimo stato d’avanzamento, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il alla quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione in assenza della documentazione comprovante l’intervenuta accensione delle polizze suddette. Si applicano le disposizioni dell’art. 125 del contratto per grave inadempienzaRegolamento 207/2010. In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall’art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con L’Appaltatore dovrà inoltre stipulare una polizza indennitaria decennale secondo le modalità richiamati dal presente articoloed i tempi di cui all’art. 126 del D.P.R. 207/2010 con importo che non dovrà essere inferiore al 20% del valore dell’opera realizzata, con decorrenza dalla data del collaudo provvisorio.

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