Common use of COPERTURE ASSICURATIVE Clause in Contracts

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103Ai sensi dell'articolo 129, comma 71, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore 163/2006, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante obbligato, almeno dieci 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una polizza garanzia di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori lavori. La polizza assicurativa, il cui massimale importo è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo stabilito nel bando di 500.000 euro ed un massimo gara, è prestata da un'impresa di 5.000.000 assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di euroassicurazione. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i lavori rischi di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per esecuzione: - la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di rovina totale esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o parziale dell'operain possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, ovvero incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; - la copertura dei rischi derivanti danni causati da gravi errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richiedaprogetto e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto d’Appalto, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specieai sensi dell’art. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento 1665 del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’operacodice civile. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per Per quanto concerne invece i danni cagionati causati a terzi, con decorrenza dalla data la polizza deve prevedere: - la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di emissione lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del certificato comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e direzione dei lavori, i coordinatori per la durata sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di dieci anni gara e con un indennizzo deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5 5% della somma assicurata per cento del valore dell’opera realizzata le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa, non comporta l’inefficacia della garanzia. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative polizza di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto al presente articolo, prestata dall’appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con Dlgs. 163/06, le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzestesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

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Samples: www.regione.sardegna.it, www.regione.sardegna.it, www.regione.sardegna.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore l’operatore economico è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in 1.000.000,00 (diconsi euro Unmilione). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto5.000.000,00 (diconsi euro Cinquemilioni). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: Cessione Del Contratto, Cessione Del Contratto

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'artL'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 103, 117 comma 710, del d.lgs. n. 50/2016 36/2023, costituisce e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare consegna alla stazione appaltante almeno dieci 10 giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da corrisponde a quello di del contratto. Tale polizza deve assicurare assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), all'art. 14 - Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti - il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipularestipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non deve essere inferiore al venti per cento 20% del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento40%, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’operadell'opera. L’esecutore L'esecutore dei lavori è stipula altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento 5% del valore dell’opera dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma Ai sensi dell'art. 103103 del D. Lgs. 50/2016, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore l'affidatario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori del primo contratto attuativo anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo L'importo della somma da assicurare è individuato da quello deve essere pari all'importo del contratto di contrattoaccordo quadro. Tale La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell'esecuzione dei lavori il cui lavori, con massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euroa 500.000,00 €. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori del primo contratto attuativo e cessa alla data di emissione del conclusivo certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla conclusione dell'accordo quadro corrispondente alla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatocertificato conclusivo. Qualora sia previsto un periodo L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di garanziapremio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Inoltre, la ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, dovrà essere stipulata polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori della rata di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 saldo: prima del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione pagamento della rata di saldo è obbligato a stipularedi ciascun contratto attuativo, con decorrenza dalla l’Appaltatore dovrà stipulare una polizza assicurativa di pari importo valida fino alla data di emissione del certificato di del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttividefinitivo. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente rata di saldo dovrà comunque avere importo non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio 5% dell’importo di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzeciascun contratto attuativo.

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Samples: www.comune.partinico.pa.it, www.comune.partinico.pa.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in 500'000.00 (diconsi euro cinquecentomila/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto500'000.00 (diconsi euro cinquecentomila/00). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: Capitolato Di Appalto, www.comune.bardonecchia.to.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103L’Appaltatore assumerà, comma 7senza riserva o eccezione, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la ogni responsabilità civile per danni causati all’Ente committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto imputabile all’Appaltatore stesso o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni. L’Appaltatore è responsabile verso il Comune di Imola del buon andamento del servizio, si impegna ad usare la massima professionalità e diligenza e ad operare secondo criteri di economicità, flessibilità ed efficienza, salvaguardando l’utenza e l’integrità delle strutture, esonerando il Comune di Imola da ogni responsabilità derivante da quanto forma oggetto del presente capitolato. L’Appaltatore risponde direttamente di danni alle persone o cose comunque procurati nell’ambito dello svolgimento del servizio, compresi danni arrecati agli utenti e sinistri occorsi agli operatori, agli utenti o a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa di ulteriori compensi da parte dell’Ente committente. L’Appaltatore, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre effetto dalla data di consegna dei lavori decorrenza dell’appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e cessa alla data di emissione a mantenere in vigore per tutta la durata del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanziapresente appalto, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti suoi eventuali rinnovi e proroghe un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di: Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice lavoro (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile RCT/O): per danni cagionati arrecati a terzi, con decorrenza dalla data terzi (tra i quali il Comune di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione Imola) e per la durata infortuni sofferti da prestatori di dieci anni lavori subordinati e parasubordinati addetti all’attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base al presente appalto siglata con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo il Comune di 500.000 euro Imola, comprese tutte le operazioni ed un massimo di 5.000.000 di euroattività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. La garanzia è prestata per Tale copertura dovrà prevedere un massimale assicurato “unico” di garanzia non inferiore a: - RCT Euro 3.500.000,00 - RCO Euro 3.500.000,00 e Euro 1.500.000,00 per persona e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a: o conduzione dei locali, strutture, beni, inclusa l’eventuale concessione dei medesimi a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie terzi per gli utilizzi e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.finalità stabilite dall’appalto;

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it, piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore L'aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra contrarre un'adeguata copertura assicurativa per i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa che possono derivare dagli operatori o che questi possono causare agli utenti ed alle loro cose durante il periodo del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opererapporto contrattuale, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavoriesonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la La Ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità civile per danni causati derivante dal servizio e a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di tal scopo si obbliga a stipulare regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile e infortuni, dei minori partecipanti e del personale operante. Le polizze dovranno essere depositate presso la sede appaltante prima dell’avvio del servizio. L'Amministrazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in merito a danni a persone e cose causati e/o derivanti dall'espletamento del servizio. L’appaltatore dovrà stipulare apposite polizze assicurative (una appendice specifica per danni cagionati a terziil Comune di Portoscuso) contro i rischi inerenti la gestione affidata, con decorrenza dalla data per le tipologie ed i massimali di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato importo non inferiore a quello quelli di seguito indicati: • Euro 5.000.000,00 per sinistro • Euro 1.500.000,00 per persona • Euro 1.500.000,00 per danni a cose • Euro 2.500.000,00 per sinistro • Euro 1.500.000,00 per persona. La Ditta si impegna ad inviare al Comune copia della suddetta polizza entro il termine fissato per l'avvio del servizio, nonché l’attestato rilasciato, a specifico beneficio dell’Ente appaltatore, in ordine alla quota parte del massimale della polizza vincolata a beneficio esclusivo dell’Ente medesimo. L’esistenza di tale polizza non libera la Ditta appaltatrice dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. Il Comune appaltante è conseguentemente esonerato da qualsiasi responsabilità. L’esistenza di tali polizze non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dall’appaltatore all’Amministrazione comunale prima della stipulazione del contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono quietanze relative alle annualità successive dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzeprodotte all’Amministrazione alle relative scadenze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato pari all'importo contrattuale. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 1.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie fidejussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in Euro € 59 727,42. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contrattoEuro 500.000. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'artSi richiamano l’art. 10335, comma 18 e l’art. 103 commi 6, 7, 8, 9 del d.lgsCodice degli Appalti. n. 50/2016 ACRWin L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e s.m.il'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. l'Appaltatore L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale La presente polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell'esecuzione dei lavori il cui Il massimale di assicurazione per i danni di esecuzione, conformemente a quanto indicato nel bando di gara, è stabilito nella somma di €................................ (Euro ). Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euroa € (Euro ................................................) (4). La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. •(Per i lavori di il cui importo superiore al superi il doppio della soglia di cui all’articolo all’art. 35 comma 8 del Codice degli Appalti) L’Appaltatore (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), od il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo Concessionario) è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di della certificata ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatolavori, una polizza indennitaria decennale decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso (4)Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza che assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.. ACRWin terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'operadell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve dovrà contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, dell’Amministrazione a semplice richiesta anche in pendenza dell'accertamento della dell’accertamento delle responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza indennitaria decennale non deve essere inferiore al venti viene stabilito nella somma di € ........................................ (Euro ) (5). Il massimale per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una la polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data decennale viene stabilito nella somma di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze€ (Euro ..................................................) (6).

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Samples: Contratto Di Appalto

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103Per tutto il periodo del servizio l’Impresa dovrà contrarre, comma 7a sue spese, del d.lgs. n. 50/2016 una o più polizze assicurative che garantiscano il risarcimento (capitale, interessi e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato spese) di tutti i danni, dei quali essa sia tenuta a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di assicurazione che copra legge, con copertura adeguata per i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi che la Ditta stessa potrebbe provocare nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello dell’effettuazione del servizio, alle strutture costituenti i centri di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanziaconferimento, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza nonché per i danni determinati dalla data non effettuazione del servizio. In particolare l’Impresa dovrà stipulare una o più polizze assicurative che garantiscano: 1. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) a garanzia di emissione del certificato danni: • involontariamente arrecati, che siano stati subiti o che siano comunque derivati a terzi (compresi i legali rappresentanti, i delegati, i dipendenti, i tecnici incaricati e simili dal Committente e/o dai Sub ATO, e a quanti autorizzati a recarsi presso i centri di collaudo provvisorio o del certificato conferimento) per morte, lesioni personali e danneggiamenti a loro cose, mobili ed immobili ed animali; • collegati a fatti accidentali verificatisi durante l’esecuzione dei servizi prestati; 2. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) A garanzia dei danni (capitale, interessi e spese) per infortuni sofferti da prestatori di regolare esecuzione e lavoro da essa dipendenti. L’Impresa dovrà garantire come massimali minimi R.C.T, R.C.O i seguenti importi: - danni a cose: 1.000.000,00 Euro; - danni a persone: 3.000.000,00 Euro. Con la stipulazione dell’assicurazione prescritta, l’Impresa non esaurisce la sua responsabilità riguardo ai sinistri che si verificassero durante lo svolgimento dei servizi previsti. Essa resta per contro obbligata a risarcire qualsiasi danno, anche per la durata parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di dieci anni adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che egli ritenga connesso con i servizi. L’Impresa si obbliga a tenere il Committente indenne da ogni e con un indennizzo pari al 5 per cento qualsiasi richiesta di risarcimento od azione presente e futura in dipendenza del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di presente contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: envalaosta.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in 200.000,00 (diconsi euro DUECENTOMILA/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: Accordo Quadro Di Lavori

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'artIl veicolo locato deve essere assicurato per tutto il periodo di locazione, a cura e spese dell’Utilizzatore ed anche nell’interesse di SCB, per i seguenti rischi e massimali: - Responsabilità civile con polizza assicurativa collettiva con contraente SCB e intermediata dalla stessa o con polizza assicurativa scelta dall’utilizzatore presso Compagnia di gradimento di SCB: massimale unico pari al minimo di legge; obbligo di estensione a tutti i Paesi Europei e di acquisizione della Carta Verde. 103- Furto e incendio con polizza assicurativa collettiva con contraente SCB e intermediata dalla stessa o con polizza assicurativa scelta dall’Utilizzatore: per il valore su strada del veicolo, comma 7con riduzione facoltativa del capitale assicurato come da condizioni di polizza. Le polizze si intendono vincolate, secondo il testo delle clausole in uso, per tutta la durata della locazione e per ulteriori 60 (sessanta) giorni dopo la scadenza del d.lgsContratto e comunque sino all’effettiva restituzione del veicolo se successiva. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza Delle polizze di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed operecui sopra, anche preesistentinon intermediate da SCB, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dovrà essere trasmessa, entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna immatricolazione del veicolo, copia a SCB alla quale dovrà essere altresì immediatamente inviata copia delle quietanze di pagamento dei lavori premi sia in relazione alla prima assicurazione che agli anni successivi. In caso di morosità dell’Utilizzatore nel pagamento dei premi assicurativi, come in qualsiasi altro caso di interruzione della copertura assicurativa nel corso della locazione, SCB potrà provvedere direttamente al ripristino della copertura, anche con Compagnia di propria scelta, a spese e cessa per conto dell’Utilizzatore, con diritto di totale e immediata rivalsa nei confronti di quest’ultimo. L’Utilizzatore ha l'onere di denunciare alla data Compagnia di emissione del certificato Assicurazione, nei termini e nei modi dalla stessa stabiliti, con copia a SCB, qualsiasi evento che sia suscettibile di collaudo provvisorio o del certificato essere coperto dall’assicurazione. In relazione ad altri specifici aspetti contrattuali relativi alla copertura assicurativa si rimanda ai fascicoli informativi e alle condizioni di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data polizza redatti dalle Compagnie di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoAssicurazione. Qualora sia previsto un periodo Il Finanziatore dà mandato all’Utilizzatore di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni trattare con le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori Compagnie di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto Assicurazione per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data qualsiasi danno; il relativo atto di emissione del certificato quietanza sarà inoltrato per la firma al Finanziatore; le Compagnie di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza Assicurazione ed il Finanziatore stabiliranno se la liquidazione deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto avvenire in favore del committente non appena questi lo richieda, anche di quest’ultimo ovvero in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque speciefavore dell’Utilizzatore. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per centoFinanziatore potrà revocare in qualsiasi momento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipularesuo insindacabile giudizio, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati il mandato a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzeconcordare l’indennizzo.

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Samples: Contratto Lea Consumo 05/2018

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in 500.000,00 (diconsi euro _cinquecentomila/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.unioneappennino.re.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. € 500.000,00 (diconsi euro Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.provincia.savona.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'artL’affidataria dei singoli lavori è tenuta a osservare tutte le disposizioni generali dell'Amministrazione, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative ai servizi oggetto del Capitolato e tutte le responsabilità per danni alle persone, alle cose, ed a terzi che comunque dovessero derivare in conseguenza dei servizi ad essa affidati. Ai sensi dell’art. 103, comma 7del D. Lgs. nr. 50/2016, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi ed Operai nel corso dell’esecuzione dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euronon deve essere inferiore ad €. 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di importo superiore al doppio premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della soglia garanzia nei confronti della stazione appaltante. La polizza di cui all’articolo 35 del Codice Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro tiene indenne l’Assicurato, (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europeacioè l’Impresa esecutrice dell’opera), il titolare del contratto per la liquidazione di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi nell’esercizio della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivipropria attività. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richiedacoprire tutto l’ambito dell’attività dell’impresa, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni compresi i rischi connessi con l’utilizzo di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euromacchinari. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e polizza RCT-RCO deve riguardare le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.seguenti due parti:

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Samples: Accordo Quadro Rivolto a Piu’ Operatori Economici Per Ex

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in ...................... (diconsi euro ). Tale polizza xxxxxxx deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto............... (diconsi euro ). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.provincia.brescia.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103Ai sensi dell’articolo 129, comma 71, del d.lgs. Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del D.P.R. n. 50/2016 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante in ogni caso almeno dieci 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione che copra autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalle stazioni appaltanti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma salvo quelli derivanti da assicurare è individuato da quello errori di contratto. Tale progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (C.A.R.) e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.deve:

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Samples: www.comune.gallodoro.me.gov.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in 5.000.000,00 (diconsi euro cinquemilioni/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto5.000.000,00 (diconsi euro cinquemilioni/00). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.gallerieaccademia.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in 999.961,80 (diconsi euro novecentonovantanovemilnovecentosessantuno/80). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.comune.catania.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in 198.000,00 (diconsi euro centonovantottomilavirgola00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto……………..(diconsi euro ). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: trasparenza.mit.gov.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è L’appaltatore é obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza C.A.R. (Contractor All Risk) con primaria compagnia di assicurazione di gradimento del Committente a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere e, in particolare, sulle preesistenze sui fabbricati, materiali, attrezzature e opere il cui massimale dovrà essere pari all’importo totale dei lavori affidati e la cui durata e piena validità si estenderà dalla data di effettiva consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque provvisorio. In ogni caso la copertura assicurativa cessa decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo La polizza di garanzia, la cui sopra dovrà essere stipulata a nome dell'Appaltatore e a favore della Committente. Ad integrazione della polizza C.A.R. l'Appaltatore dovrà stipulare una polizza R.C.T. per i seguenti massimali da intendersi come limiti inderogabili: - polizza assicurativa è sostituita da una RCT per i seguenti massimali: € 500.000,00 unico per sinistro ; - copia di separata polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti assicurativa RCO per i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi seguenti massimali: € 500.000,00 per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori sinistro e per prestatore di importo superiore al doppio della soglia lavoro; Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento ai precedenti commi devono essere estese alla colpa grave all'Appaltatore, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Commissione europea)Committente e devono coprire l'intero periodo dell'appalto, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato inizio delle attività oggetto dell'appalto fino alla data di collaudo finale provvisorio o e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale alla Committente, e devono altresì risultare in regola con il pagamento del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi premio per lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità stesso periodo indicato e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e esibite alla Committente almeno 10 gg. prima della consegna dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzelavori.

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Samples: Lavori Di Messa in Sicurezza Di via Pontassio Nel Tratto Adiacente Al Torrente Stella Compreso Fra Le Vie Del Santonuovo E Delle Passaiole

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgsD.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello deve corrispondere all’importo del contratto, ossia all’importo indicato al Capo I, Art. 2 – Ammontare dell’appalto, al netto del ribasso di contrattogara. Tale polizza Inoltre, l’appaltatore deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata (vedi comma precedente) per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto500.000,00 euro (diconsi euro cinquecentomila). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

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Samples: www.parcorobie.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in 1.000.000,00 (diconsi euro un milione,00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. (diconsi euro Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.regione.sardegna.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7Fermo restando quanto disposto dall’articolo 75 e dall’articolo 113, del d.lgsDlgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore 163/2006 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011, l’esecutore dei lavori è altresì obbligato a costituire stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e consegnare che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi di esecuzione (CAR) deve essere stipulata per con un massimale pari ad € 129.000,00 e con una estensione di garanzia di € 500.000,00 a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’esecuzione dei lavori. L’importo , nonché a copertura della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un massimale minimo assicurato di 500.000 euro ed un massimo € 1.000.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto, ovvero dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione lavori, fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di eurolavori. La garanzia è assicurativa prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzesubfornitrici.

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Samples: lnx.comune.sciacca.ag.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103Ai sensi dell’articolo 129, comma 7, 1 del d.lgsD.Xxxx. 12 aprile 2006 n. 50/2016 163 e s.m.i. l'Appaltatore ,, l’appaltatore è obbligato obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti esecuzione e una polizza assicurativa a causa del danneggiamento o garanzia della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione nell’esecuzione dei lavori il cui massimale lavori. La polizza assicurativa è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo prestata da un’impresa di 500.000 euro ed un massimo assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di 5.000.000 di euroassicurazione. La copertura assicurativa delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la La polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da contro tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina distruzione totale o parziale dell'operadi impianti e opere, ovvero dei rischi anche preesistenti, salvo quelli derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richiedaerrori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni una garanzia di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati causati a terziterzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato deve prevedere una somma assicurata non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie all'importo del contratto al lordo dell’I.V.A. e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.deve:

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Samples: www.friulicollinare.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma Ai sensi dell'art. 103103 del D. Lgs. 50/2016, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore l'affidatario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori del primo contratto attuativo anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo L'importo della somma da assicurare è individuato da quello deve essere pari all'importo del contratto di contrattoaccordo quadro. Tale La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell'esecuzione dei lavori il cui lavori, con massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di a 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori del primo contratto attuativo e cessa alla data di emissione del conclusivo certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla conclusione dell'accordo quadro corrispondente alla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatocertificato conclusivo. Qualora sia previsto un periodo L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di garanziapremio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Inoltre, la ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, dovrà essere stipulata polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori della rata di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 saldo: prima del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione pagamento della rata di saldo è obbligato a stipularedi ciascun contratto attuativo, con decorrenza dalla l’Appaltatore dovrà stipulare una polizza assicurativa di pari importo valida fino alla data di emissione del certificato di del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttividefinitivo. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente rata di saldo dovrà comunque avere importo non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio 5% dell’importo di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzeciascun contratto attuativo.

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Samples: Accordo Quadro Lavori Di Manutenzione Scuole Diverse

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavorilavori nonché da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compreso quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in euro 4.410.000,00 (euro quattromilioniquattrocentodiecimila/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 a 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna inizio dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla A far data di emissione del dal certificato di collaudo provvisorio per tutta la durata dell’operazione di Contratto di Disponibilità, a Garanzia dei Danni all’Opera, in conseguenza di un qualsiasi evento naturale e/o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoartificiale (Incendio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale Scoppio, Terremoto, Alluvione, Fulmine, etc) che possa incidere negativamente sulla fruibilità dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere o su porzioni di essa, dopo la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza sua messa a disposizione con un massimale che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore almeno pari a €. 1.920.000,00- identico al venti per cento 100% del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio costo di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzecostruzione dell'Opera.

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Samples: www.asl.vt.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di fissato per un importo pari all'importo del contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.aspefmantova.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'artL’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore D,lgs 50/2016, l’appaltatore è obbligato a costituire e consegnare produrre, contestualmente alla stazione appaltante sottoscrizione del contratto o almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori lavori, una polizza assicurativa specifica per il presente appalto che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa deve essere stipulare nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve essere prestata da un’impresa di assicurazione che copra autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalle stazioni appaltanti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed e opere, anche preesistenti, preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo e deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di 500.000 euro ed un massimo approvazione di 5.000.000 di eurolavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la somma da assicurare polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.sarà pari:

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Samples: Ente Di Gestione Dei Sacri Monti

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in Euro 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila\00 cent). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contrattoEuro 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/ 00 cent ). Le garanzie fideiussorie fidejussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.comune.giaveno.to.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in 116.336,13. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto100.000,00. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.consiglio.regione.abruzzo.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'artAl momento della stipula del contratto, l’Appaltatore deve costituire una garanzia fidejussoria secon- do quanto disposto dall’art. 103, comma 7113 del D. Lgs. n. 163/2006. La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell’Appaltatore, del d.lgsrisarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. n. 50/2016 Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il com- pletamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Il Committen- te ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appal- tatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e s.m.iprescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. l'Appaltatore Resta salva la facoltà del Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’Appaltatore o l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione e dopo che l’Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normati- va vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti I- spettorati del Lavoro. In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dal Committente fino all’adempimento delle condizioni suddette. Oltre alla cauzione definitiva di cui sopra, l’aggiudicatario deve costituire la polizza assicurativa di cui all’art. 129 del medesimo D.Lgs 163/06 e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche all’art. 125 del DPR n. 207/2010 per una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa somma assicurata pa- ri: ⬝ Partita 1- Opere (Sezione A, art. 1, dello Schema tipo 2.3 del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opereD.M. 12 marzo 2004, anche preesistentin. 123): impor- to del contratto al lordo dell’IVA; ⬝ Partita 2 - Opere preesistenti (Sezione A, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavoriart. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto1, dello Schema tipo 2.3 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123): importo: Euro 100.000,00; ⬝ Partita 3 - Demolizione e sgombero (Sezione A, art. Tale 1, dello Schema tipo 2.3 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123): importo: Euro 10.000,00. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso dell’esecuzione della esecuzione dei lavori il per un massimale di Euro 500.000,00. In detta poliz- za nelle definizioni di Terzi andrà compresa la Stazione Appaltante; inoltre, nel caso di presenza di fran- chigie e scoperti, dovrà apporsi la clausola che gli stessi possono essere apposti esclusivamente al con- traente e non saranno accettate forme di riduzione della liquidazione per i diversi rischi. Detta polizza dovrà essere redatta secondo lo schema tipo 2.3 di cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euroD.M. 12.03.2004 n. 123 e dovrà essere rilasciata esclusivamente da Istituto bancario o Compagnia Assicuratrice autorizzata. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna effettivo inizio dei lavori lavori, che dovrà essere comunicata alla Società assicuratrice a cura dell’appaltatore contraente, e cessa cesserà alla data di emissione del certificato Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzeesecuzione.

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Samples: www.igeaspa.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'artIl veicolo locato deve essere assicurato per tutto il periodo di locazione, a cura e spese dell’Utilizzatore ed anche nell’interesse di SCB, per i seguenti rischi e massimali: - Responsabilità civile con polizza assicurativa collettiva con contraente SCB e intermediata dalla stessa o con polizza assicurativa scelta dall’utilizzatore presso Compagnia di gradimento di SCB: massimale unico almeno pari al minimo di legge; obbligo di estensione a tutti i Paesi Europei e di acquisizione della Carta Verde. 103Qualora, comma 7ai sensi del successivo art. 17, SCB abbia autorizzato la circolazione del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare veicolo in Paesi non aderenti alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima Convenzione istitutiva della consegna dei lavori anche Carta verde, l’Utilizzatore dovrà provvedere autonomamente alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro per la responsabilità civile valida in tali paesi. - Furto e incendio con polizza assicurativa collettiva con contraente SCB e intermediata dalla stessa o con polizza assicurativa scelta dall’Utilizzatore con beneficiario/vincolo assicurativo a favore di SCB: per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il valore su strada del veicolo, con riduzione facoltativa del capitale assicurato come da condizioni di polizza. Le polizze devono essere vincolate per tutta la durata della locazione e comunque sino all'effettiva restituzione del veicolo, se successiva. Qualora al termine del contratto intendesse avvalersi dell'opzione di riacquisto del veicolo, la copertura delle polizze cesserà al momento del passaggio di proprietà del veicolo. Delle polizze di assicurazione di cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre sopra, non intermediate da SCB, dovrà essere trasmessa, entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione immatricolazione del certificato di collaudo provvisorio veicolo (o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo intestazione al P.R.A. in caso di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europeaveicolo usato), il titolare del contratto copia a SCB alla quale dovrà essere altresì immediatamente inviata copia delle quietanze di pagamento dei premi sia in relazione alla prima assicurazione che agli anni successivi. In caso di morosità dell’Utilizzatore nel pagamento dei premi assicurativi, come in qualsiasi altro caso di interruzione della copertura assicurativa nel corso della locazione, SCB potrà provvedere direttamente al ripristino della copertura, anche con Compagnia di propria scelta, a spese e per conto dell’Utilizzatore, con diritto di totale e immediata rivalsa nei confronti di quest’ultimo. L’Utilizzatore ha l'onere di denunciare alla Compagnia di Assicurazione, nei termini e nei modi dalla stessa stabiliti, con copia a SCB, qualsiasi evento che sia suscettibile di essere coperto dall’assicurazione. In relazione ad altri specifici aspetti contrattuali relativi alla copertura assicurativa si rimanda ai fascicoli informativi e alle condizioni di polizza redatti dalle Compagnie di Assicurazione. Il Finanziatore dà mandato all’Utilizzatore di trattare con le Compagnie di Assicurazione per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data qualsiasi danno; il relativo atto di emissione del certificato quietanza sarà inoltrato per la firma al Finanziatore; le Compagnie di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza Assicurazione ed il Finanziatore stabiliranno se la liquidazione deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto avvenire in favore del committente non appena questi lo richieda, anche di quest’ultimo ovvero in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque speciefavore dell’Utilizzatore. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per centoFinanziatore potrà revocare in qualsiasi momento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipularesuo insindacabile giudizio, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati il mandato a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzeconcordare l’indennizzo.

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Samples: Contratto Lea Consumo 06/2022

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato dalla Stazione appaltante. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: static.cittametropolitanaroma.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'artL’Appaltatore, per fatto proprio o di un suo dipendente, é espressamente obbligato per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della fornitura oggetto del presente accordo. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche L’Appaltatore dovrà dimostrare di essere in possesso di una polizza di assicurazione di responsabilità civile vettoriale che copra i ricomprenda le seguenti responsabilità: - durante il trasporto; - da presa in consegna e riconsegna delle merci; - da furto o mancata riconsegna delle merci. La suddetta polizza dovrà inoltre assicurare la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavoripersone e cose per un massimale unico minimo di: - € 1.500.000,00 per sinistro e per persona. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale La suddetta polizza deve assicurare comprendere anche la stazione appaltante contro la responsabilità garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 1.500.000,00 per sinistro e € 750.000,00 per persona. Resta tuttavia inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte dell’Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’Appaltatore medesimo. L'Università, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza, fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati a alla stessa. Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque nei confronti dell'Università per cento della somma assicurata per le opere con un minimo fatti o atti riconducibili all'esercizio dell'attività dell’Appaltatore oggetto del presente capitolato, fermo l'obbligo dell’Appaltatore stipulante la polizza di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di europagare alle scadenze i relativi premi. La copertura assicurativa decorre dalla data polizza dovrà indicare che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione all'esecuzione sia nei confronti dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data sia per i danni arrecati per qualsiasi causa - incendio compreso - alle cose di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione proprietà dell'Università e per la deve avere durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contrattoquella della fornitura. Le garanzie fideiussorie L'esistenza, la validità e le polizze assicurative l’efficacia della polizza assicurativa di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto al presente articolo per tutta la durata della fornitura è condizione essenziale per l'Università e pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto ai sensi del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.successivo art. III/9

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Samples: Accordo Quadro Quadriennale Per La Fornitura Di Prodotti Chimici E Articoli Da Laboratorio Per I Dipartimenti Scientifici Dell’universita’ Degli Studi Di Ferrara

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'artIl conduttore è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché dei danni diretti e/o indiretti che potessero derivare all’Amministrazione del parco Riviera di Ulisse e/o a qualunque altro terzo dall’esercizio della propria attività o comunque dall’esecuzione del presente capitolato. 103Il conduttore entro 30 giorni, comma 7dalla firma del contratto, dovrà dimostrare di aver stipulato con primaria compagnia di assicurazione, adeguata polizza per la La polizza R.C.T. dovrà avere un massimale non inferiore ad €. 2.000.000,00. Dovrà inoltre, sempre entro 30 giorni dalla firma del d.lgscontratto, aver stipulato altra polizza di assicurazione, sul rischio locativo, contro i rischi di rovina del complesso immobiliare concesso, e dei beni mobili consegnati, comprendente almeno i rischi da incendio e da danneggiamento per un capitale assicurato di almeno € 2.500.000,00. n. 50/2016 Il Conduttore si obbliga a consegnare copia della polizza al Locatore all’atto di immissione nel possesso dell’immobile e s.m.ia fornire ogni anno copia della quietanza di pagamento del relativo premio, restando fermo che quest’obbligo costituisce una condizione essenziale per la consegna dell’immobile e per la prosecuzione del contratto, pena la risoluzione immediata di diritto del presente contratto. l'Appaltatore è obbligato Inoltre, il Conduttore si obbliga in ogni caso a costituire tenere indenne il Locatore da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone o cose che dovesse intervenire successivamente alla consegna dei locali e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima relative al periodo di validità del presente contratto. Alla consegna delle strutture ricettive verrà effettuato, in accordo tra le parti e certificato nel verbale di consistenza, l'inventario e la consistenza dei beni consegnati. Al termine del contratto, ovvero in caso di riconsegna anticipata a qualsiasi titolo della struttura, il conduttore avrà l'obbligo di restituire i beni, le attrezzature e gli arredi. Contestualmente sarà effettuata una verifica per quantificare eventuali danni eccedenti il normale deperimento derivante dall'uso e vetustà della struttura. Dal giorno della consegna dei lavori anche una polizza il conduttore è costituito custode, esentando l'Amministrazione del parco Riviera di assicurazione che copra Ulisse da ogni responsabilità per i danni subiti dalle stazioni appaltanti diretti ed indiretti che potranno derivare a causa del danneggiamento cose e persone per comportamento negligente, da trascuratezza nella manutenzione, da ogni altro abuso o che possano derivare dal fatto od omissione di terzi. Il conduttore dovrà attivare la gestione della distruzione totale o parziale struttura a proprio nome mediante la presa di impianti possesso degli immobili, arredi ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulareattrezzature comprese, con decorrenza dalla data di emissione inizio del certificato rapporto contrattuale. Al conduttore è fatto obbligo di collaudo provvisorio o munirsi di tutti gli atti abilitativi necessari per poter svolgere le attività oggetto del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi presente capitolato e dovrà essere in possesso dei requisiti professionali e morali richiesti dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specienormativa vigente. Il limite corrispettivo a favore dell'aggiudicatario sarà costituito esclusivamente dal diritto di indennizzo gestire le strutture senza alcun intervento dell'Amministrazione del parco Riviera di Ulisse per il riequilibrio finanziario della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzegestione.

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Samples: www.parchilazio.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A norma dell'art. 103tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, comma 7incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del d.lgsCommittente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in € 1.000.000,00 o comunque con massimali in linea con quanto previsto dalle normative vigenti. n. 50/2016 e s.m.iIn caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione stipula del contratto, fermo restando che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euroincombenti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa decorre dalla data dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di consegna dei lavori impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e cessa alla data alle condizioni sopra riportate. In caso di emissione del certificato Consorzio tra Cooperative di collaudo provvisorio o del certificato Produzione e Lavoro e di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanziaConsorzio tra Imprese artigiane, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato subappaltatore; oppure quest’ultimo dovrà esibire proprie polizze RCT/RCO con le banche modalità ed alle condizioni sopra riportate. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e le assicurazioni o loro rappresentanzecolpa dell’Impresa.

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Samples: www.aamps.livorno.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in (diconsi euro ). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto(diconsi euro ). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, ai sensi della normativa vigente e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Samples: www.cittametropolitana.me.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in 5.000.000,00 (diconsi euro duemilioni/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto10.000.000,00 (diconsi euro diecimilioni). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.provincia.savona.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavoridelle forniture. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in € 174 241,74 (diconsi euro centosettantaquattromiladuecentoquarantasette/74). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori delle forniture, il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni forniture in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori forniture di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori Il fornitore delle apparecchiature tecnologiche è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto€ 174 241,74 (diconsi euro centosettantaquattromiladuecentoquarantasette/74). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'artL'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 103, comma 7117 c. 10, del d.lgs. n. 50/2016 36/2023, costituisce e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare consegna alla stazione appaltante almeno dieci 10 giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo L9importo della somma da assicurare è individuato da corrisponde a quello di contrattodel contratto(1). Tale polizza deve assicurare assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di importo superiore al doppio premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della soglia garanzia nei confronti della stazione appaltante. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui all’articolo 35 sopra sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Codice (periodicamente rideterminate Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione Ministro delle infrastrutture e dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni trasporti e con il Ministro dell9economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un indennizzo pari al 5 mandatario o un delegatario per cento del valore dell’opera realizzata i rapporti con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di eurola stazione appaltante. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla Stazione Appaltante o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore o al suo personale in relazione all'esecuzione dei servizi o a cause ad esso connesse. A norma tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero periodo dell’appalto e dei servizi affidati di importo minimo fissato in 5 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 1032602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT e RCO anche per le attività delle mandanti o delle consorziate. In caso di impossibilità, comma 7le mandanti o le consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT e RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, del d.lgsle polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni Tutte le polizze dovranno essere esibite prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione stipula del contratto e preventivamente accettate dalla Stazione Appaltante, fermo restando che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euroincombenti all'Appaltatore aggiudicatario. La copertura assicurativa decorre dalla data dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. L'inosservanza di consegna dei lavori quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione della Stazione Appaltante, per fatto e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatocolpa dell'Impresa. Qualora sia previsto un periodo di garanziaLa Stazione Appaltante provvede ad assicurare a proprie spese gli impianti, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti ed i locali messi a disposizione dell'appaltatore per i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi di incendi, esplosioni, scoppi. Provvede altresì alla assicurazione, di propria competenza, per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a verso terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.casariposoceci.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in € 210.125,02 (Euro duecentodiecimilacentoventicinque/02). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto€ 210.125,02 (Euro duecentodiecimilacentoventicinque/02). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.comune.lauria.pz.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'artAi sensi dell'articolo 103 c.7 del Dlgs 50/2016 l'Impresa è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Città Metropolitana da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva. 103La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, comma 7, del d.lgsdevono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 50/2016 123 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire comprendere le voci incluse alle lettere d), j), l) e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza m) di assicurazione che copra detto schema tipo.. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalle stazioni appaltanti dalla Città Metropolitana a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma salvo quelli derivanti da assicurare è individuato da quello errori di contratto. Tale progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve assicurare essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR); e deve: prevedere una somma assicurata, per le opere oggetto del contratto e per le opere preesistenti, non inferiore all'importo di Euro 500.000,00.Xx particolare si stabilisce quanto segue: partita 1 - il rimborso, per la stazione appaltante contro parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate pari ad € 995.000,00 partita 2 - il rimborso, per la parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate pari ad € 100.000,00; partita 3 - Demolizione e sgombero € 50.000,00, a copertura del rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate; La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque (R.C.T.) deve essere stipulata per cento della una somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato(massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzipreveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.queste condizioni:

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura E Posa in Opera Il Restauro E La Manutenzione

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello fissato dal contratto di contrattoappalto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.comune.napoli.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare conse- gnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione assi- curazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in euro 180.000,00 (diconsi euro Centottantamila/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso cor- so dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato certifi- cato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza po- lizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate ride- terminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio provvi- sorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale to- tale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera dell'ope- ra realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità re- sponsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo collau- do provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contrattoeuro 180.000,00 (diconsi euro Centottan- xxxxxx/00). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.unionecomuniterredelcampidano.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in € 1.000.000,00 (diconsi euro un milione/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contrattoEuro 1.000.000,00 (diconsi euro unmilione/00). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.comune.deruta.pg.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore L'Appaltatore è obbligato a costituire stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori che preveda anche una polizza garanzia di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata à stabilita nel bando di gara. II massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi sarà pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro. Tra le persone assicurate dovranno specificatamente prevedersi il od i Direttori dei lavori, gli assistenti di cantiere, gli addetti alla contabilità, i collaudatori ed i rappresentanti dell'Amministrazione che per specifico incarico possano o debbano avere ingerenza nel cantiere. La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione) e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Copia della polizza dovrà essere trasmessa all’Amministrazione almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del certificato Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatolavori, una polizza indennitaria decennale decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve dovrà contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in a favore del committente non appena questi lo richiedadell'Amministrazione a semplice richiesta, anche in pendenza dell'accertamento della dell’accertamento delle responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni autorizzazione di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve dovrà essere inferiore al venti 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio con il limite massimo di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera14 milioni di Euro. L’esecutore dei lavori è L'Appaltatore sarà altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al precedente punto, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e anni, con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello 4 milioni di contrattoEuro. Le La liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all'accensione delle superiori polizze. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 13 della Legge Quadro, le garanzie fideiussorie e le polizze garanzie assicurative saranno presentate, su mandato irrevocabile, dell'impresa mandataria o capo gruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati al comma 2 dell'articolo citato, e con decreto responsabilità "pro quota" nel caso di cui al comma 3 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzeripetuto art. 13 della Legge Quadro.

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Samples: www.provincia.caltanissetta.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in €.1.000,000,00 . Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto€.1.000,000,00 . Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103E’ fatto obbligo alla ditta procedere, comma 7per tutta la durata del contratto, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una stipula di polizza assicurativa di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per eventuali danni causati a persone o cose dal personale e dagli utenti dei servizi, danni per i quali la concessionaria subentrerà in tutti gli obblighi risarcitori e di responsabilità in cui potrebbero essere investiti direttamente o indirettamente il PLUS e i Comuni interessati per i quali il medesimo rimane esonerato. La polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi, per tutti i rischi, nessuno escluso e per ogni danno anche se qui non menzionato; l’importo del massimale unico non potrà essere inferiore a € 2.500.000,00. L’aggiudicatario dovrà inoltre stipulare una polizza infortuni per gli utenti dei servizi educativi territoriali, di ludoteca e o attività di animazione (circa 600 minori). I massimali indicati per la polizza infortuni sono i seguenti: - €. 100.000,00 in caso morte; - €. 105.000,00 per invalidità permanente; - diaria giornaliera di €. 40,00 per ricovero ospedaliero; - rimborso spese mediche €. 2.500,00. Copia di dette polizze dovranno essere consegnate al committente al momento della stipula del contratto. È a carico dell’appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l’esecuzione del presente contratto. L'affidatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, agli stessi operatori o a terzi nel corso dell’esecuzione dello svolgimento della attività e imputabile a colpa dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio propri operatori o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttiviirregolarità o carenze nelle prestazioni. La polizza deve contenere la previsione Nel caso di incidenti o danni occorsi agli utenti, al personale, agli animali e alle cose nell'espletamento del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del servizio l'affidatario dovrà attivare le misure necessarie a tutela dei danneggiati e darne comunicazione scritta al committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo relazionando sull'accaduto In alternativa alla stipulazione della polizza decennale non deve essere inferiore di cui al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per centoprecedente comma, nel rispetto del principio l'affidatario potrà dimostrare l’esistenza di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza RCT/RCO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto committente, precisando che non vi sono limiti al numero di assicurazione della sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni. Resta inteso che la polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità civile per danni cagionati a terziavendo essa esclusivo scopo di ulteriore garanzia, con decorrenza dalla data essendo il committente esonerato da qualsiasi tipo di emissione responsabilità derivante dall’esecuzione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzeservizio.

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Samples: www.regione.sardegna.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.iss.mm.ii. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in Euro 3.042.896,32 (diconsi euro tre milionizeroquarantaduemileottocentonovantasei/32). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è almeno pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euroa € 3.042.896,32. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia L’importo della somma da assicurare è prestata per fissato in Euro 1.200.000,00 (diconsi euro un massimale assicurato non inferiore a quello di contrattomilione e ducentomila/00). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

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Samples: www.agenziademanio.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in 1.112.053,56 euro (diconsi euro unmilionecentododicimilacinquantatre/56). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.regione.vda.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: trasparenza.mit.gov.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in 1.000.000,00. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: hosting.soluzionipa.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in 500'000 (diconsi euro cinquecentomila/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto1'000'000,00E (diconsi euro UN MILIONE,00). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103Per tutto il periodo del servizio l’Impresa dovrà contrarre, comma 7a sue spese, del d.lgs. n. 50/2016 una o più polizze assicurative che garantiscano il risarcimento (capitale, interessi e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato spese) di tutti i danni, dei quali essa sia tenuta a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di assicurazione che copra legge, con copertura adeguata per i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi che la Ditta stessa potrebbe provocare nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello dell’effettuazione del servizio, alle strutture costituenti i centri di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanziaconferimento, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza nonché per i danni determinati dalla data non effettuazione del servizio. In particolare l’Impresa dovrà stipulare una o più polizze assicurative che garantiscano: 1. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) a garanzia di emissione del certificato danni:  involontariamente arrecati, che siano stati subiti o che siano comunque derivati a terzi (compresi i legali rappresentanti, i delegati, i dipendenti, i tecnici incaricati e simili dal Committente e/o dai Sub ATO, e a quanti autorizzati a recarsi presso i centri di collaudo provvisorio o del certificato conferimento) per morte, lesioni personali e danneggiamenti a loro cose, mobili ed immobili ed animali;  collegati a fatti accidentali verificatisi durante l’esecuzione dei servizi prestati; 2. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) A garanzia dei danni (capitale, interessi e spese) per infortuni sofferti da prestatori di regolare esecuzione e lavoro da essa dipendenti. L’Impresa dovrà garantire come massimali minimi R.C.T, R.C.O i seguenti importi: - danni a cose: 1.000.000,00 Euro; - danni a persone: 3.000.000,00 Euro. Con la stipulazione dell’assicurazione prescritta, l’Impresa non esaurisce la sua responsabilità riguardo ai sinistri che si verificassero durante lo svolgimento dei servizi previsti. Essa resta per contro obbligata a risarcire qualsiasi danno, anche per la durata parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di dieci anni adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che egli ritenga connesso con i servizi. L’Impresa si obbliga a tenere il Committente indenne da ogni e con un indennizzo pari al 5 per cento qualsiasi richiesta di risarcimento od azione presente e futura in dipendenza del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di presente contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in 300.000,00 (diconsi euro Trecentomila/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 500.00 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto500.000 (diconsi euro cinquecentomila/00). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'artAl momento della stipula del contratto, l’Appaltatore deve costituire una garanzia fidejussoria secon- do quanto disposto dall’art. 103, comma 7113 del D. Lgs. n. 163/2006. La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell’Appaltatore, del d.lgsrisarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. n. 50/2016 Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il com- pletamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Il Committen- te ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appal- tatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e s.m.iprescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. l'Appaltatore Resta salva la facoltà del Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’Appaltatore o l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione e dopo che l’Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normati- va vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti I- spettorati del Lavoro. In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dal Committente fino all’adempimento delle condizioni suddette. Oltre alla cauzione definitiva di cui sopra, l’aggiudicatario deve costituire la polizza assicurativa di cui all’art. 129 del medesimo D.Lgs 163/06 e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche all’art. 103 del DPR n. 554/99 per una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa somma assicurata pari: ⬝ Partita 1- Opere (Sezione A, art. 1, dello Schema tipo 2.3 del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opereD.M. 12 marzo 2004, anche preesistentin. 123): impor- to del contratto al lordo dell’IVA; ⬝ Partita 2 - Opere preesistenti (Sezione A, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavoriart. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto1, dello Schema tipo 2.3 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123): importo: Euro 200.000,00; ⬝ Partita 3 - Demolizione e sgombero (Sezione A, art. Tale 1, dello Schema tipo 2.3 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123): importo: Euro 20.000,00. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso dell’esecuzione della esecuzione dei lavori il per un massimale di Euro 1.500.000,00. In detta po- lizza nelle definizioni di Terzi andrà compresa la Stazione Appaltante; inoltre, nel caso di presenza di franchigie e scoperti, dovrà apporsi la clausola che gli stessi possono essere apposti esclusivamente al contraente e non saranno accettate forme di riduzione della liquidazione per i diversi rischi. Detta polizza dovrà essere redatta secondo lo schema tipo 2.3 di cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euroD.M. 12.03.2004 n. 123 e dovrà essere rilasciata esclusivamente da Istituto bancario o Compagnia Assicuratrice autorizzata. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna effettivo inizio dei lavori lavori, che dovrà essere comunicata alla Società assicuratrice a cura dell’appaltatore contraente, e cessa cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzeesecuzione.

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COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla Stazione Appaltante o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore o al suo personale in relazione all'esecuzione dei servizi o a cause ad esso connesse. A norma tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero periodo dell’appalto e dei servizi affidati di importo minimo fissato in 5 milioni di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 1032602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT e RCO anche per le attività delle mandanti o delle consorziate. In caso di impossibilità, comma 7le mandanti o le consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT e RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, del d.lgsle polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni Tutte le polizze dovranno essere esibite prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione stipula del contratto e preventivamente accettate dalla Stazione Appaltante, fermo restando che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euroincombenti all'Appaltatore aggiudicatario. La copertura assicurativa decorre dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. La ditta appaltatrice deve mantenere in essere le polizze di cui al presente articolo per tutta la durata dell’appalto; a tal fine dovrà depositare alla stazione appaltante quietanza dell’avvenuto pagamento del premio entro 10 giorni dalla data scadenza della polizza di consegna dei lavori cui si tratta. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione della Stazione Appaltante, per fatto e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatocolpa dell'Impresa. Qualora sia previsto un periodo di garanziaLa Stazione Appaltante provvede ad assicurare a proprie spese gli impianti, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti ed i locali messi a disposizione dell'appaltatore per i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi di incendi, esplosioni, scoppi. Provvede altresì alla assicurazione, di propria competenza, per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a verso terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.gaiaservizi.eu

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto€ 500.000 (diconsi euro cinquecentomila). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.comune.ottati.sa.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in 121.360,00 (diconsi euro CENTOVENTUNOMILATRECENTOSESSANTA/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: Accordo Quadro Di Lavori

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in € 1.000.000,00 (diconsi euro unmilione/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto€ 1.000.000,00 (diconsi euro unmilione/00). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: Coibentazione Tubazioni

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in ............... (diconsi euro ). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto(diconsi euro ......................). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in 956.917,78 (diconsi euro novecentocinquantaseimilanovecentodiciassette/78). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.. #{GUID_F5368440-4C70-4F52-AB41-B9E26D1C00AF|LIVELLO_2|TESTO_Disciplina del subappalto_END}&

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Samples: web.uniroma1.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello fissato nel Bando di contrattoGara. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: martinafranca.etrasparenza.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello quella di contrattolegge. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contrattoprevisto dalla normativa . Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.acselspa.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato pari all’importo dell’appalto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto500.000 euro. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: ente.parcoticino.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'artIl veicolo locato deve essere assicurato per tutto il periodo di locazione, a cura e spese dell’Utilizzatore ed anche nell’interesse di SCB, per i seguenti rischi e massimali: - Responsabilità civile con polizza assicurativa collettiva con contraente SCB e intermediata dalla stessa o con polizza assicurativa scelta dall’utilizzatore presso Compagnia di gradimento di SCB: massimale unico almeno pari al minimo di legge; obbligo di estensione a tutti i Paesi Europei e di acquisizione della Carta Verde. 103- Furto e incendio con polizza assicurativa collettiva con contraente SCB e intermediata dalla stessa o con polizza assicurativa scelta dall’Utilizzatore: per il valore su strada del veicolo, comma 7con riduzione facoltativa del capitale assicurato come da condizioni di polizza. Le polizze si intendono vincolate, secondo il testo delle clausole in uso, per tutta la durata della locazione e per ulteriori 60 (sessanta) giorni dopo la scadenza del d.lgsContratto e comunque sino all’effettiva restituzione del veicolo se successiva. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza Delle polizze di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed operecui sopra, anche preesistentinon intermediate da SCB, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dovrà essere trasmessa, entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna immatricolazione del veicolo, copia a SCB alla quale dovrà essere altresì immediatamente inviata copia delle quietanze di pagamento dei lavori premi sia in relazione alla prima assicurazione che agli anni successivi. In caso di morosità dell’Utilizzatore nel pagamento dei premi assicurativi, come in qualsiasi altro caso di interruzione della copertura assicurativa nel corso della locazione, SCB potrà provvedere direttamente al ripristino della copertura, anche con Compagnia di propria scelta, a spese e cessa per conto dell’Utilizzatore, con diritto di totale e immediata rivalsa nei confronti di quest’ultimo. L’Utilizzatore ha l'onere di denunciare alla data Compagnia di emissione del certificato Assicurazione, nei termini e nei modi dalla stessa stabiliti, con copia a SCB, qualsiasi evento che sia suscettibile di collaudo provvisorio o del certificato essere coperto dall’assicurazione. In relazione ad altri specifici aspetti contrattuali relativi alla copertura assicurativa si rimanda ai fascicoli informativi e alle condizioni di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data polizza redatti dalle Compagnie di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoAssicurazione. Qualora sia previsto un periodo Il Finanziatore dà mandato all’Utilizzatore di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni trattare con le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori Compagnie di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto Assicurazione per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data qualsiasi danno; il relativo atto di emissione del certificato quietanza sarà inoltrato per la firma al Finanziatore; le Compagnie di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza Assicurazione ed il Finanziatore stabiliranno se la liquidazione deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto avvenire in favore del committente non appena questi lo richieda, anche di quest’ultimo ovvero in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque speciefavore dell’Utilizzatore. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per centoFinanziatore potrà revocare in qualsiasi momento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipularesuo insindacabile giudizio, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati il mandato a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzeconcordare l’indennizzo.

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Samples: Locazione Finanziaria Di Veicolo Al Consumo

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie fidejussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.gestioneacqua.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. fissato nell’importo contrattuale.Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la Alla scadenza tale polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di importo superiore al doppio premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della soglia garanzia nei confronti della stazione appaltante. La polizza di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento sopra dovrà prevedere un periodo di estensione della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione garanzia della rata durata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza 24 mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoprovvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale che tenga indenne la stazione appaltante per i danni derivanti da difformità e vizi dell'opera, ovvero dei rischi derivanti servizi e delle forniture oggetto del contratto. L’estensione in particolare prevedrà le seguenti coperture assicurative: - danni ad opere ed impianti preesistenti; - costi di demolizione e sgombero; - danni causati da gravi vizi dei materiali, difetti costruttividi fusione, di calcolo e di fabbricazione. La polizza deve contenere la previsione Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contrattoD.lgs 50/2016. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: cri.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in 445.189,91 (dicosi Euro quattrocentoquarantacinquemilacentoottantanove/91). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto1.000.000,00 (diconsi euro unmilione/00). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.provincia.brescia.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.arsac.calabria.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'artAi sensi del comma 7 dell’art. 103, comma 7, 103 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare è individuato che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da quello di contrattoassicurare superiore. Tale La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di importo superiore al doppio premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento garanzia nei confronti della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. stazione appaltante La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori assicurativa è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

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Samples: www.emiliacentrale.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in 750.000,00 (diconsi euro settecentocinquantamila/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il Il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto750.000,00 (diconsi euro settecentocinquantamila/00). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.comune.laureanacilento.sa.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di fissato nell'importo del contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: trasparenza.mit.gov.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo L'importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in 300.000,00 euro (diconsi euro trecentomila). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo all'articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’operadell'opera. L’esecutore L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto300.000,00 euro (diconsi euro trecentomila). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: Contratto Appalto “Lavori Di Riqualificazione Dell’area Pubblica Tra Le Vie Roma, Torquato Tasso E Giacomo Quarenghi”

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore assumerà, senza riserva od eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone od alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Appaltatore od al suo personale in relazione all’esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 tal fine l’Appaltatore dovrà stipulare - con Compagnia di Assicurazioni iscritta all’Albo Imprese dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare autorizzata alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna copertura dei lavori anche una rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare - un’idonea polizza di assicurazione che copra Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o Prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei Terzi della distruzione totale o parziale Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, di impianti ed opereEuro 500.000,00. Il suddetto massimale rappresenta l’importo minimo da garantire; è, anche preesistentiin ogni caso, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma onere dell’Appaltatore stabilire la congruità di tale importo in funzione dell’appalto da assicurare è individuato da quello di contrattosvolgere, potendo quindi stipulare la suddetta polizza per un importo superiore. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la dovrà essere esibita al Committente prima della stipula del contratto e da questi accettata, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euroincombenti sull’Appaltatore. La copertura assicurativa decorre dovrà avere validità dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data inizio dell’appalto . L’Appaltatore, anche su segnalazione del Committente, è tenuta a prendere in carico la gestione di emissione del certificato ogni richiesta di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto al Committente stessa entro 15 (quindici) giorni dalla data di ultimazione ricevimento di ciascuna richiesta. L’Appaltatore è tenuto a mantenere aggiornato il Committente sull’andamento del sinistro comunicando: (i) i riferimenti della propria Compagnia di Assicurazione e gli estremi della pratica di sinistro; (ii) l’esito delle verifiche condotte; (iii) lo stato aggiornato dei lavori risultante dal relativo certificatorapporti con il danneggiato; (iv) l’avvenuta definizione del danno. Qualora sia previsto un periodo In caso di garanziadanni arrecati ad impianti/opere aziendali, il Committente provvederà comunque a trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Appaltatore, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea)somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, il titolare Committente potrà invitare l'Appaltatore ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi del contratto Committente, anche eseguiti da altre imprese di sua fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite. In caso di costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del c.c.) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. In caso di impossibilità, le imprese Mandanti e/o le imprese Consorziate dovranno esibire proprie polizze per R.C.T./R.C.O. con le modalità e alle condizioni sopra riportate In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate deputate alla materiale esecuzione dell’appalto. In caso di subappalto, la liquidazione della rata copertura assicurativa dell’Appaltatore dovrà contemplare la copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. del subappaltatore. L’inosservanza di saldo è obbligato a stipularequanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, con decorrenza dalla data non consentono di emissione procedere alla stipulazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatocontratto, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttiviper fatto e colpa dell’Appaltatore. La polizza deve contenere la previsione sopra indicata dovrà essere presentata prima della sottoscrizione dl contratto in formato cartaceo a firma originale autografa del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore soggetto emittente e del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzesoggetto contraente.

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Samples: www.publiacqua.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto$MANUAL$ (diconsi euro $MANUAL$). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.alento-montestella.sa.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in € 150.000,00 (diconsi euro centocinquantamila). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto500.000 (diconsi euro CINQUECENTOMILA). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.comune.padula.sa.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in ………………… (diconsi euro ). Tale polizza xxxxxxx deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto500.000,00 (diconsi euro Cinquecentomila/00). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.provincia.potenza.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in 200.000,00 (diconsi euro DUECENTOMILA/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto200.000,00 (diconsi euro DUECENTOMILA/00). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.comune.quartucciu.ca.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contrattofissato in 500.000,00 (diconsi euro Cinquecentomila/00cent). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00cent). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: Contratto Di Appalto

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'artL’Appaltatore, prima della firma del contratto, deve costituire a garanzia degli obblighi assun- ti, apposita garanzia fidejussoria. 103Al termine del Servizio lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dalla Stazione appaltante subordinatamente all’avvenuta liquidazione finale della contabilità e dell’accettazione della medesima da parte dell’Appaltatore nonchè alla definizione di ogni eventuale controversia o pendenza. L’Appaltatore è responsabile di eventuali danni a persone e/o cose derivanti da operazioni svolte dal proprio personale con negligenza, comma 7imperizia o per mancata informazio- ne/formazione relativa ai rischi ed alle misure di prevenzione da adottare. Compete all’Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del Servizio. Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti ACEA o di altre ditte che possono trovarsi negli ambienti di lavoro di cui al presente contratto per eseguire manutenzioni, riparazioni, assistenza, collaudo ecc. L’Appaltatore è in ogni caso tenuto a rifondere tutti i danni risentiti da ACEA e da terzi in di- pendenza da fatti inerenti il proprio operato ed a sollevare ACEA da ogni richiesta di risarci- mento. L’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’articolo 129 del d.lgs. n. 50/2016 D. Lgs 163/2006 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire dell’articolo 125 del d.P.R. 207/2010, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e consegnare alla stazione appaltante in ogni caso almeno dieci 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori data prevista d’inizio delle prestazioni, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una polizza garanzia di assicurazione che copra responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati de- ve coprire tutti i danni subiti dalle stazioni appaltanti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello salvo quelli derivanti azioni di contratto. Tale terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiun- tivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque (R.C.T.) deve esse- re stipulata per cento della una somma assicurata per le opere (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00, con un minimo esplicita clausola relativa a danni ambientali e esclusione di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euroqualsiasi fran- chigia. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione dovrà espressamente richiamarsi al contenuto del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia contratto di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata Società assicuratrice dichiarerà di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità aver preso visione e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzequindi ben conoscere.

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Samples: www.aceapinerolese.it