COPERTURE ASSICURATIVE. Nel caso in cui nel corso dell’appalto, per negligenza dell’appaltatore, lo stesso venisse a causare danni a persone, dipendenti della committente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprietà della committente o in uso alla stessa a qualsiasi titolo, l’appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle condizioni iniziali dei beni. L’appaltatore è obbligato a produrre, almeno dieci giorni prima della data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, una polizza assicurativa riportante lo specifico oggetto dell’appalto che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei servizi e dei lavori. In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010. La polizza assicurativa è prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.). Si farà riferimento alla polizza Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 con le specifiche di seguito indicate. Le somme da assicurare sono le seguenti: Sezione A Partita 1 - OPERE: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare alle stesse opere oggetto dell’appalto. Il massimale per la polizza dovrà essere unico e non inferiore a € 300.000 (trecentomila);
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Samples: Appalto Per La Gestione E Riqualificazione Energetica Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica, Appalto Per La Gestione E Riqualificazione Energetica Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica
COPERTURE ASSICURATIVE. Nel 8.1 CAL dà atto che, contestualmente alla stipula del Contratto, l’Affidatario produce polizza assicurativa di Responsabilità Civile Professionale a copertura di tutti i rischi connessi all’esecuzione dell’attività contrattuale, con massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro ed in aggregato annuo.
8.2 L’Affidatario ha consegnato a CAL copia di una polizza assicurativa per responsabilità civile e professinale a copertura di tutti i rischi connessi all’ese- cuzione dell’attività contrattuale e per tutte le conseguenze che per fatti, ina- dempienze e/o errori imputabili all’Affidatario, dovessero ricadere a danno di CAL, con massimale non inferiore a Euro 1.000.000 (unmilione/00) per sinistro. L’Affidatario sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti da CAL o da terzi, in cui dipendenza di fatti e/o inadempienze accertati nel corso dell’appalto, per negligenza dell’appaltatore, lo stesso venisse a causare danni a persone, dipendenti della committente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprietà della committente o in uso alla stessa a qualsiasi titolo, l’appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle condizioni iniziali dei beni. L’appaltatore è obbligato a produrre, almeno dieci giorni prima della data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, una .
8.3 Eventuali scoperti o franchigie previste dalla polizza assicurativa riportante lo specifico oggetto dell’appalto che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed cui so- pra resteranno a garanzia della responsabilità civile per danni causati carico dell’Affidatario, assumendo questi l’obbligo dell’inte- grale risarcimento del danno arrecato a terzi nell’esecuzione CAL e/o a Terzi. L’Affidatario dovrà consegnare a CAL copia dei servizi e dei lavori. In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010. La polizza assicurativa è prestata da unica impresa certificati di assicurazione autorizzata alla at- testanti il pagamento dei premi relativi a ciascun periodo assicurativo, ai fini della relativa copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.). Si farà riferimento alla polizza Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 con le specifiche di seguito indicate. Le somme da assicurare sono le seguenti:
Sezione A Partita 1 - OPERE: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare alle stesse opere oggetto dell’appalto. Il massimale per la polizza dovrà essere unico e non inferiore a € 300.000 (trecentomila);durata del Contratto.
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Samples: Servizio Di Consulenza
COPERTURE ASSICURATIVE. Nel L’azienda erogherà a favore dei quadri, in caso di morte e in cui nel corso dell’appaltocaso di invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, per negligenza dell’appaltatorecause diverse da quella dell’infortunio comunque determinato e da malattia professionale, lo stesso venisse una somma pari a causare danni € 20.658,27. A tal fine l’azienda provvederà a personestipulare apposita polizza assicurativa a copertura dell’onere aziendale eventualmente derivante da quanto previsto al comma precedente. L’azienda inoltre stipulerà, dipendenti della committente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprietà della committente o in uso alla stessa a qualsiasi titolo, l’appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle condizioni iniziali dei beni. L’appaltatore è obbligato a produrre, almeno dieci giorni prima della data nell’interesse del verbale di avvio dell’esecuzione del contrattoquadro, una polizza assicurativa riportante lo specifico oggetto dell’appalto che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei servizi e dei lavori. In assicuri, in caso di raggruppamenti temporanei d’impresa dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art. 128 infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale:
a) una somma pari a 4 annualità della retribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata dai predetti eventi e che non consenta la prosecuzione del D.P.R. n. 207/2010. La polizza assicurativa è prestata da unica impresa rapporto di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazionelavoro;
b) una somma che, nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.). Si farà riferimento alla polizza Schema Tipo 2.3 riferita all’importo del capitale assicurato di cui al D.M. 12 marzo 2004 punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al Testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 123 1124, in caso di invalidità permanente parziale causata dagli stessi eventi;
c) una somma a favore degli aventi diritto, pari a 3 annualità della retribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata dai predetti eventi. Sono fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite dal presente articolo, specifiche forme di assicurazione aziendalmente già in atto, con le specifiche contenuto almeno equivalente a quello di seguito indicate. Le somme da assicurare sono le seguenti:
Sezione A Partita 1 - OPERE: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare alle stesse opere oggetto dell’appalto. Il massimale per la polizza dovrà essere unico e non inferiore a € 300.000 (trecentomila);cui al medesimo presente articolo.
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Samples: Collective Labor Agreement
COPERTURE ASSICURATIVE. Nel caso in cui nel corso dell’appalto, 1. È a carico dell’appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per negligenza dell’appaltatore, lo stesso venisse a causare danni a persone, dipendenti della committente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprietà della committente o in uso alla stessa a qualsiasi titolo, l’appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle condizioni iniziali dei benil’esecuzione del presente contratto;
2. L’appaltatore è obbligato a produrre, almeno dieci giorni prima della data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, una È obbligo dell’appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa riportante lo specifico oggetto dell’appalto che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio / alle attività per danni causati a terzi nell’esecuzione dei servizi fornitura in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 e dei lavoricon validità non inferiore alla durata dell’appalto;
3. In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010. La alternativa alla stipulazione della polizza assicurativa è prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.). Si farà riferimento alla polizza Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 con precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le specifiche di seguito indicatemedesime caratteristiche indicate per quella specifica. Le somme da assicurare sono le seguenti:
Sezione A Partita 1 - OPERE: In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si riferisce ai possibili danni espliciti che si possono arrecare alle stesse opere oggetto dell’appalto. Il massimale per la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni;
4. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere unico e non inferiore a € 300.000 consegnata all’Amministrazione, entro dieci (trecentomila);10) giorni dal ricevimento della comunicazione d’aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
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Samples: Capitolato d'Appalto
COPERTURE ASSICURATIVE. Nel caso in cui nel corso dell’appalto, per negligenza dell’appaltatore, lo stesso venisse a causare danni a persone, dipendenti della committente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprietà della committente o in uso alla stessa a qualsiasi titolo, l’appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle condizioni iniziali dei beni. L’appaltatore è obbligato a produrre, almeno dieci giorni prima della data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, La Società ha stipulato una polizza assicurativa riportante lo specifico oggetto dell’appalto che tenga indenne la committente da tutti i rischi con primaria compagnia di esecuzione da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della assicu- razioni per responsabilità civile professionale con un massimale unico non infe- riore ad € 3.000.000,00 e corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti dell’Amministrazione. L’originale della polizza RC professionale della Compagnia assicurativa UnipolSai Assicurazioni n. 1/5777I/65/I7415798 del 25 giugno 2020 è stata consegnata in data odierna all’Amministrazione, ovvero prima dell’affidamento del servizio/for- nitura dei beni qualora esso sia avvenuto anticipatamente alla stipula dello stesso contrato. Per l’intera vigenza contrattuale la Società è tenuta a dimostrare la permanenza della copertura assicurativa citata, producendo copia delle quietanze di paga- mento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra in- dicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza della copertura assi- curativa entro i termini sopra individuati, l’Amministrazione procederà alla risolu- zione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c. con conseguente incamera- mento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l’intera responsabilità della Società anche per danni causati coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata. Agli effetti assicurativi, la Società, non appena venuta a terzi nell’esecuzione dei servizi e dei lavori. In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art. 128 conoscenza dell'accaduto, è tenuta a provvedere alla denuncia del D.P.R. n. 207/2010. La polizza sinistro alla Compagnia assicurativa è prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata con la quale ha provveduto alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.). Si farà riferimento alla polizza Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 con le specifiche di seguito indicate. Le somme da assicurare sono le seguenti:
Sezione A Partita 1 - OPERE: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare alle stesse opere oggetto dell’appalto. Il massimale per la polizza dovrà essere unico e non inferiore a € 300.000 (trecentomila);sottoscrizione della polizza.
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COPERTURE ASSICURATIVE. Nel A copertura dei rischi connessi alla gestione il Concessionario ha stipulato le seguenti coperture assicurative:
1. polizza n. con primaria compagnia di assicurazioni . con massimale pari a .€ (non inferiore a € 150.000,00 ) per il caso in cui nel corso dell’appaltodi morte e con massimale pari a € (non inferiore a € 200.000,00) per il caso di invalidità permanente, per negligenza dell’appaltatore, lo stesso venisse contro gli infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio;
2. polizza n. con primaria compagnia di assicurazioni . a causare danni a persone, dipendenti della committente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprietà della committente o in uso alla stessa a qualsiasi titolo, l’appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle condizioni iniziali dei beni. L’appaltatore è obbligato a produrre, almeno dieci giorni prima della data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, una polizza assicurativa riportante lo specifico oggetto dell’appalto che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed a garanzia copertura della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro con un massimale unico pari a € di (non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro). Tale polizza è a copertura di eventuali danni causati agli utenti ed a terzi da qualsiasi atto o negligenza derivante da azioni poste in essere dal proprio personale durante l’espletamento del servizio oggetto della presente concessione. La copertura comprende anche il rischio locativo per danni causati alle strutture ed agli impianti consegnati dall’Amministrazione comunale al Concessionario con somma pari € (non inferiore a terzi nell’esecuzione dei servizi € 3.000.000,00) che comprenda tutti i locali in uso per lo svolgimento del servizio. La documentazione relativa a tali assicurazioni è depositata all’atto della sottoscrizione del contratto e, della stessa, l’Amministrazione comunale provvede a trattenerne copia. Le polizze, con i massimali e dei lavorile condizioni richiesti, e la relative quietanze, sono trasmesse al DEC prima dell’inizio di ogni anno educativo al fine di dimostrarne il perdurare della validità. In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa danni arrecati a terzi, l’aggiudicatario dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010. La polizza assicurativa è prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazionedarne immediata comunicazione scritta al Comune, nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.). Si farà riferimento alla polizza Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 con le specifiche di seguito indicate. Le somme da assicurare sono le seguenti:
Sezione A Partita 1 - OPERE: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare alle stesse opere oggetto dell’appalto. Il massimale per la polizza dovrà essere unico e non inferiore a € 300.000 (trecentomila);fornendo dettagliati particolari.
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Samples: Concession Agreement
COPERTURE ASSICURATIVE. Nel caso in cui nel corso dell’appalto, 1. È a carico dell’appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per negligenza dell’appaltatore, lo stesso venisse a causare danni a persone, dipendenti della committente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprietà della committente o in uso alla stessa a qualsiasi titolo, l’appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle condizioni iniziali dei benil’esecuzione del presente contratto.
2. L’appaltatore è obbligato a produrre, almeno dieci giorni prima della data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, una È obbligo dell’appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa riportante lo specifico oggetto dell’appalto che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per danni causati a terzi nell’esecuzione dei servizi sinistro non inferiore ad € 500.000,00 e dei lavoricon validità non inferiore alla durata dell’appalto.
3. In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010. La alternativa alla stipulazione della polizza assicurativa è prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.). Si farà riferimento alla polizza Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 con precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le specifiche di seguito indicatemedesime caratteristiche indicate per quella specifica. Le somme da assicurare sono le seguenti:
Sezione A Partita 1 - OPERE: In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si riferisce ai possibili danni espliciti che si possono arrecare alle stesse opere oggetto dell’appalto. Il massimale per la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.
4. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere unico e non inferiore a € 300.000 consegnata all’Amministrazione, entro dieci (trecentomila);10) giorni dal ricevimento della comunicazione d’aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
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Samples: Capitolato d'Onere
COPERTURE ASSICURATIVE. La Società ha stipulato polizza assicurativa di cui all’art. 31 del Capitolato. A tal proposito originale della polizza della Compagnia assicurativa n. del è stata con- segnata in data odierna all’Amministrazione, ovvero prima dell’affidamento del servizio qualora esso sia avvenuto anticipatamente alla stipula dello stesso con- tratto. Per l’intera vigenza contrattuale la Società è tenuta a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di paga- mento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso in cui nel corso dell’appaltodi mancata dimostrazione della permanenza della copertura assicurativa entro i termini sopra individuati, per negligenza dell’appaltatorel’Amministrazione procederà alla ri- soluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c. con conseguente inca- meramento della cauzione definitiva rilasciata, lo stesso venisse a causare danni a persone, dipendenti titolo di penale. Resta ferma l’intera responsabilità della committente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprietà della committente o in uso alla stessa a qualsiasi titolo, l’appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle condizioni iniziali dei beni. L’appaltatore è obbligato a produrre, almeno dieci giorni prima della data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, una polizza assicurativa riportante lo specifico oggetto dell’appalto che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della responsabilità civile Società anche per danni causati coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata. Agli effetti assicurativi, la Società, non appena venuta a terzi nell’esecuzione dei servizi e dei lavori. In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art. 128 conoscenza dell'accadu- to, è tenuta a provvedere alla denuncia del D.P.R. n. 207/2010. La polizza sinistro alla Compagnia assicurativa è prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata con la quale ha provveduto alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.). Si farà riferimento alla polizza Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 con le specifiche di seguito indicate. Le somme da assicurare sono le seguenti:
Sezione A Partita 1 - OPERE: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare alle stesse opere oggetto dell’appalto. Il massimale per la polizza dovrà essere unico e non inferiore a € 300.000 (trecentomila);sottoscrizione della polizza.
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Samples: Service Agreement
COPERTURE ASSICURATIVE. Nel caso in cui nel corso dell’appalto, 1. È a carico dell’appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per negligenza dell’appaltatore, lo stesso venisse a causare danni a persone, dipendenti della committente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprietà della committente o in uso alla stessa a qualsiasi titolo, l’appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle condizioni iniziali dei benil’esecuzione del presente contratto.
2. L’appaltatore è obbligato a produrre, almeno dieci giorni prima della data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, una È obbligo dell’appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa riportante lo specifico oggetto dell’appalto che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso i dipendenti, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per danni causati a terzi nell’esecuzione dei servizi sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 e dei lavoricon validità non inferiore alla durata dell’appalto.
3. In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010. La alternativa alla stipulazione della polizza assicurativa è prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.). Si farà riferimento alla polizza Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 con precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le specifiche di seguito indicatemedesime caratteristiche indicate per quella specifica. Le somme da assicurare sono le seguenti:
Sezione A Partita 1 - OPERE: In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si riferisce ai possibili danni espliciti che si possono arrecare alle stesse opere oggetto dell’appalto. Il massimale per la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Azienda ASP.
4. Per le polizze assicurative di cui al precedente comma 2 e al precedente comma 3 sono richieste le seguenti estensioni: RCO Per danno biologico RC Estensione delle garanzie a favore dei lavoratori parasubordinati
5. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere unico e non inferiore a € 300.000 consegnata all’Azienda ASP, entro dieci (trecentomila);10) giorni dal ricevimento della comunicazione d’aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
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Samples: Contratto Di Appalto
COPERTURE ASSICURATIVE. Nel L’azienda erogherà a favore dei quadri, in caso di morte e in cui nel corso dell’appaltocaso di invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, per negligenza dell’appaltatorecause diverse da quella dell’infortunio comunque determinato e da malattia professionale, lo stesso venisse una somma pari a causare danni € 20.658,27. A tal fine l’azienda provvederà a personestipulare apposita polizza assicurativa a copertura dell’onere aziendale eventualmente derivante da quanto previsto al comma precedente. L’azienda inoltre stipulerà, dipendenti della committente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprietà della committente o in uso alla stessa a qualsiasi titolo, l’appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle condizioni iniziali dei beni. L’appaltatore è obbligato a produrre, almeno dieci giorni prima della data nell’interesse del verbale di avvio dell’esecuzione del contrattoquadro, una polizza assicurativa riportante lo specifico oggetto dell’appalto che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei servizi e dei lavori. In assicuri, in caso di raggruppamenti temporanei d’impresa dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art. 128 infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale:
a) una somma pari a 4 annualità della retribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata dai predetti eventi e che non consenta la prosecuzione del D.P.R. n. 207/2010. La polizza assicurativa è prestata da unica impresa rapporto di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazionelavoro;
b) una somma che, nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.). Si farà riferimento alla polizza Schema Tipo 2.3 riferita all’importo del capitale assicurato di cui al D.M. 12 marzo 2004 punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al Testo unico approvato con D.P.R. 30/6/1965, n. 123 1124, in caso di invalidità permanente parziale causata dagli stessi eventi;
c) una somma a favore degli aventi diritto, pari a 3 annualità della retribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata dai predetti eventi. Sono fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite dal presente articolo, specifiche forme di assicurazione aziendalmente già in atto, con le specifiche contenuto almeno equivalente a quello di seguito indicate. Le somme da assicurare sono le seguenti:
Sezione A Partita 1 - OPERE: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare alle stesse opere oggetto dell’appalto. Il massimale per la polizza dovrà essere unico e non inferiore a € 300.000 (trecentomila);cui al medesimo presente articolo.
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COPERTURE ASSICURATIVE. Nel caso in cui nel corso dell’appalto1. Ai sensi dell’articolo 30, per negligenza dell’appaltatorecomma 3, lo stesso venisse a causare danni a persone, dipendenti della committente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprietà della committente o in uso alla stessa a qualsiasi titololegge n. 109 del 1994, l’appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle condizioni iniziali dei beni. L’appaltatore è obbligato a produrreobbligato, almeno dieci giorni prima della data del verbale di avvio dell’esecuzione contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa riportante lo specifico oggetto dell’appalto che tenga indenne la committente Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei servizi e dei lavori. In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010. La polizza assicurativa è prestata da unica impresa un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo l’obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.). Si farà riferimento alla polizza Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 con le specifiche di seguito indicate. Le somme da assicurare sono le seguenti, deve prevedere una somma assicurata pari a 500.000 euro e deve:
Sezione A Partita 1 - OPERE: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare alle stesse opere oggetto dell’appalto. Il massimale per la polizza dovrà essere unico e non inferiore a € 300.000 (trecentomila);
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto