Common use of COPERTURE ASSICURATIVE Clause in Contracts

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore è responsabile verso il Committente del buon andamento dei servizi assunti, di tutto ciò che ha avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti. Incombe all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti, come incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con espresso impegno di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre prescrizioni normative e amministrative vigenti. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi i locali e le strutture di proprietà del Committente dati in uso all'Appaltatore, intendendosi il Committente ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta. E' a completo carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, considerato terzo anche il Committente. A tal fine l'Appaltatore deve essere in possesso di adeguate polizze assicurative, da fornire in copia al Committente entro 10 giorni dall'affidamento, per: • Rischio di responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti dell’Impresa (RCT e RCO), a garanzia degli eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini: - Massimale Sezione RCT: 5.000.000,00 € per ogni sinistro con il limite di risarcimento di 2.000.000,00 € per danni a persone e cose; - Massimale sezione RCO: 5.000.000,00 € per ogni sinistro ed un limite non inferiore a 800.000,00 € per ogni dipendente/prestatore di lavoro infortunato. L'Assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione al rischio delle malattie professionali. • Responsabilità ambientale, a copertura di tutte le fattispecie di danno ambientale, di inquinamento, di contaminazione o potenziale contaminazione, di pregiudizio alla salute individuale e collettiva, in relazione a tutte le attività oggetto del presente Capitolato e alle conseguenze dirette ed indirette delle medesime, per un massimale di almeno 1.500.000,00 € • Garanzie accessorie (ARD), stipulata per: - furto - incendio - eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici) - ricorso terzi da incendio con massimale di garanzia, con massimale di garanzia non inferiore a 300.000,00 € per sinistro; • Furto e incendio per i fabbricati e i beni mobili di proprietà e/o in uso all'Appaltatore. In particolare la polizza incendio dovrà essere comprensiva di “garanzie accessorie” ed “eventi speciali”e dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola di “rinuncia alla rivalsa” dell'Assicuratore nei confronti del Committente. • Responsabilità civile veicoli a motore (RCA), stipulata ai sensi di legge per la circolazione degli stessi. Per i veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di rifiuti pericolosi e sostanze tossiche, gli Assicuratori dovranno integrare la copertura assicurativa di RC relativa alla circolazione con la necessaria estensione di garanzia, qualora non espressamente prevista dalla polizza. Per ogni veicolo a motore la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a 5.000.000,00 €. Le assicurazioni dovranno decorrere dalla data di inizio del servizio e cessare alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale dell’affidamento. Non sono ammessi scoperti e/o franchigie. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto del presente Capitolato e alla sede di svolgimento del servizio. L’Appaltatore nel corso dell’appalto, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso.

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Samples: Determinazione Dirigenziale

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore è responsabile L’ASP, con effetto dalla data di decorrenza del presente contratto e per tutta la durata del medesimo, compresi suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, si obbliga a stipulare con primario assicuratore una polizza assicurativa contro i rischi di: A) Responsabilità Civile verso il Committente del buon andamento dei servizi assunti, di tutto ciò che ha avuto in consegna, dell'opera Terzi e della disciplina dei propri dipendenti. Incombe all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale verso Prestatori d’opera (RCT/O): per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti, come incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con espresso impegno di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre prescrizioni normative e amministrative vigenti. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi i locali e le strutture di proprietà del Committente dati in uso all'Appaltatore, intendendosi il Committente ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta. E' a completo carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, considerato terzo anche il Committente. A tal fine l'Appaltatore deve essere in possesso di adeguate polizze assicurative, da fornire in copia al Committente entro 10 giorni dall'affidamento, per: • Rischio di responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti dell’Impresa (RCT e RCO), a garanzia degli eventuali danni cagionati arrecati a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini: - Massimale Sezione RCT: 5.000.000,00 € (tra cui il Comune di Bologna) e per ogni sinistro con il limite di risarcimento di 2.000.000,00 € per danni a persone e cose; - Massimale sezione RCO: 5.000.000,00 € per ogni sinistro ed un limite non inferiore a 800.000,00 € per ogni dipendente/prestatore infortuni sofferti da prestatori di lavoro infortunato. L'Assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione al rischio delle malattie professionali. • Responsabilità ambientalesubordinati e parasubordinati addetti all’attività svolta, a copertura di tutte le fattispecie di danno ambientale, di inquinamento, di contaminazione o potenziale contaminazione, di pregiudizio alla salute individuale e collettiva, in relazione a tutte le attività ed oggetto del presente Capitolato contratto, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta ed oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e alle conseguenze dirette ed indirette delle medesimecomplementari, per nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di almeno 1.500.000,00 € • Garanzie accessorie (ARD), stipulata per: - furto - incendio - eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici) - ricorso terzi da incendio con massimale di garanzia, con massimale di garanzia non inferiore a 300.000,00 € a: - RCT Euro 4.000.000,00 per sinistro, Euro 4.000.000,00 per persona Euro 1.000.000,00 per cose (animali compresi); • Furto - RCO Euro 4.000.000,00 per sinistro Euro 2.000.000,00 per persona. Tale polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a: conduzione dei beni, degli spazi, delle strutture, attrezzature, e incendio per i fabbricati e i beni mobili quant’altro inerente l’attività; committenza di proprietà lavori e/o servizi in genere; danni a cose in consegna e/o custodia; danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni di ASP o da essa detenuti; danni subiti da prestatori di lavoro (dipendenti e non, di cui l’ASP si avvalga), che partecipino alle attività oggetto del presente contratto; danni arrecati a terzi da prestatori di lavoro (dipendenti e non, di cui l’ASP si avvalga) che partecipino all’attività oggetto del presente contratto; danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso all'Appaltatore. In particolare la polizza a seguito di sinistro garantito in polizza; danni da inquinamento accidentale; danno biologico; danni non rientranti nella disciplina “INAIL”; Malattie professionali; Clausola di “Buona Fede INAIL”. B) Polizza incendio dovrà essere e rischi accessori: per danni arrecati ai locali, strutture, beni affidati in concessione e/o uso a qualsiasi titolo dal Comune di Bologna, mediante garanzia RISCHIO LOCATIVO per un valore (pari al valore “a nuovo” dei beni medesimi) di € 19.367.378,00, compresa garanzia “Ricorso Terzi”; per danni ai propri beni, comprensiva di “garanzie accessorie” ed “eventi speciali”e dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la una clausola di rinuncia alla rivalsa” dell'Assicuratore (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’Assicuratore (di cui all’art. 1916 CC) nei confronti del Committente. • Responsabilità civile veicoli a motore Comune (RCA), stipulata e suoi collaboratori) per quanto risarcito/indennizzato ai sensi di legge per la circolazione degli stessidelle polizza stessa. Per i veicoli adibiti al trasportoL’operatività o meno delle coperture assicurative predette, anche occasionale, di rifiuti pericolosi e sostanze tossiche, gli Assicuratori dovranno integrare la copertura assicurativa di RC relativa alla circolazione con la necessaria estensione di garanzia, qualora non espressamente prevista dalla polizza. Per ogni veicolo a motore la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a 5.000.000,00 €. Le assicurazioni dovranno decorrere dalla data di inizio del servizio e cessare alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale dell’affidamento. Non sono ammessi scoperti e/o franchigiel’eventuale approvazione espressa dall’Amministrazione sull’assicuratore prescelto da ASP, non esonerano il medesimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto Prima dell’avvio del presente Capitolato contratto e prima di scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo ad ASP di produrre al Comune idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla sede data di svolgimento scadenza del servizio. L’Appaltatore nel corso dell’appaltopresente contratto, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stessocompresi eventuali rinnovi e/o proroghe.

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Samples: Service Agreement

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore è responsabile verso il Committente del buon andamento dei servizi assunti, di tutto ciò che ha avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti. Incombe all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti, come incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con espresso impegno di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre prescrizioni normative e amministrative vigenti. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi i locali e le strutture di proprietà del Committente dati in uso all'Appaltatore, intendendosi il Committente ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta. E' a completo carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, considerato terzo anche il Committente. A tal fine l'Appaltatore deve essere in possesso di adeguate polizze assicurative, da fornire in copia al Committente entro 10 giorni dall'affidamento, per: • Rischio Per la copertura di responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti dell’Impresa (RCT e RCO), a garanzia degli eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini: - Massimale Sezione RCT: 5.000.000,00 € per ogni sinistro con il limite di risarcimento di 2.000.000,00 € per danni a persone e cosecose nei confronti di studenti, utenti, terzi e personale dell'Università derivante dalla gestione del servizio, l’Appaltatore deve essere coperto da polizza assicurativa, che deve stipulare con oneri a proprio carico. La suddetta polizza deve prevedere un massimale unico minimo di € 4.000.000,00= per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO) per un massimale minimo di € 1.500.000,00= per sinistro e di € 1.000.000,00= per persona; - Massimale sezione RCO: 5.000.000,00 € per ogni sinistro ▪ essere stipulata ed un limite esibita all’Università entro la data di avvio del servizio; ▪ avere durata non inferiore a 800.000,00 € per ogni dipendente/prestatore di lavoro infortunatoquella del servizio. L'Assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione al rischio delle malattie professionali. • Responsabilità ambientale, a copertura di tutte le fattispecie di Resta tuttavia inteso che: ▪ tali massimali non rappresentano il limite del danno ambientale, di inquinamento, di contaminazione o potenziale contaminazione, di pregiudizio alla salute individuale e collettiva, in relazione a tutte le attività oggetto del presente Capitolato e alle conseguenze dirette ed indirette delle medesimeda risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per un massimale di almeno 1.500.000,00 € • Garanzie accessorie (ARD)il quale, stipulata per: - furto - incendio - eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici) - ricorso terzi da incendio con massimale di garanzianel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo; ▪ l’Università, con massimale di garanzia non inferiore esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a 300.000,00 € per sinistro; • Furto e incendio per i fabbricati e i beni mobili di proprietà e/o in uso all'Appaltatore. In particolare concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Università stessa, restando fermo l’obbligo dell'Appaltatore stipulante la polizza incendio dovrà essere comprensiva di “garanzie accessorie” pagare alle scadenze i relativi premi; ▪ l’esistenza e, quindi, la validità ed “eventi speciali”e dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola efficacia della polizza assicurativa di “rinuncia alla rivalsa” dell'Assicuratore nei confronti del Committente. • Responsabilità civile veicoli a motore (RCA)cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Università e, stipulata ai sensi pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di legge per la circolazione degli stessi. Per i veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di rifiuti pericolosi e sostanze tossiche, gli Assicuratori dovranno integrare provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di RC relativa alla circolazione con la necessaria estensione cui trattasi, il contratto si risolverà di garanzia, qualora diritto ai sensi dell’art. II/6 fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito; ▪ l'operatività o meno delle coperture assicurative non espressamente prevista dalla polizza. Per ogni veicolo a motore la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a 5.000.000,00 €. Le assicurazioni dovranno decorrere dalla data esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di inizio del servizio e cessare alle ore 24 dell’ultimo giorno qualunque genere su di scadenza naturale dell’affidamento. Non sono ammessi scoperti e/o franchigie. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto del presente Capitolato e alla sede di svolgimento del servizio. L’Appaltatore nel corso dell’appalto, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stessoesso incombenti.

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Samples: Servizio Di Manutenzione Programmata E Comodato D’uso Degli Estintori

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore è responsabile verso il Committente del buon andamento dei servizi assunti, di tutto ciò che ha avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti. Incombe all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti, come incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e coseL’Aggiudicataria dovrà stipulare, con espresso impegno primarie Compagnie di provvedere Assicurazione, polizza per “Responsabilità Civile”, con l'onere di vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre prescrizioni normative e amministrative vigenti. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi i locali e le strutture di proprietà del Committente dati in uso all'Appaltatore, intendendosi il Committente ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta. E' a completo carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, considerato terzo anche il Committente. A tal fine l'Appaltatore deve essere in possesso di adeguate polizze assicurative, da fornire in copia al Committente entro 10 giorni dall'affidamento, per: • Rischio di responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti dell’Impresa massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (RCT e RCOEuro cinquemilioni/00), a garanzia degli eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini: - Massimale Sezione RCT: 5.000.000,00 € per ogni sinistro con il limite di risarcimento di 2.000.000,00 € per copertura danni a persone e cose; , derivanti dall’esecuzione dei servizi ad essa affidati, ed in particolare: a) Responsabilità civile verso terzi, estesa a: - Massimale sezione RCO: 5.000.000,00 € somministrazione di cibi e bevande, - conduzione dei locali, strutture e beni consegnati, - committenza di lavori e servizi, - danni a cose in consegna e/o custodia, - danni a cose di terzi da incendio, - danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per ogni sinistro fatto dei beneficiari del servizio, - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l’Amministrazione, che partecipano all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, - danni arrecati a terzi (inclusa l’Amministrazione ed un limite i beneficiari) da dipendenti, da soci, collaboratori e/o da altre persone – anche non inferiore in rapporto di dipendenza con l’Aggiudicataria – che partecipano all’attività oggetto della concessione a 800.000,00 € per ogni dipendente/prestatore qualsiasi titolo. b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro infortunato. L'Assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione lavoro, con estensione al rischio delle cosiddetto “danno biologico”, estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL e alle malattie professionali. • . c) Responsabilità ambientale, civile prodotti per danni arrecati a copertura di tutte le fattispecie di danno ambientale, di inquinamento, di contaminazione o potenziale contaminazione, di pregiudizio alla salute individuale e collettiva, in relazione a tutte le attività oggetto del presente Capitolato e alle conseguenze dirette ed indirette delle medesime, per un massimale di almeno 1.500.000,00 € • Garanzie accessorie (ARD), stipulata per: - furto - incendio - eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici) - ricorso terzi da incendio con massimale di garanziaprodotti (anche se fabbricati da terzi) utilizzati per la preparazione dei pasti, con massimale “unico” di garanzia non inferiore a 300.000,00 € Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00). d) Infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio. e) Incendi e rischi accessori per sinistro; • Furto danni arrecati ai locali, strutture, mobili e incendio per i fabbricati e i altri beni mobili di proprietà e/o dati in uso all'Appaltatoredall’Amministrazione. Prima dell’avvio del servizio, l’Aggiudicataria dovrà far pervenire all'Amministrazione copia conforme della polizza e, entro 10 (dieci) giorni solari da ciascuna scadenza, copia della quietanza di pagamento del relativo premio. Qualora la polizza abbia una validità inferiore al tempo previsto per l'esecuzione del servizio, dovrà prodursi una dichiarazione contenente l'impegno a rinnovare la polizza almeno fino al suo termine. L’Aggiudicataria ha l’obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. In particolare la polizza incendio dovrà essere comprensiva di “garanzie accessorie” ed “eventi speciali”e dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola di “rinuncia alla rivalsa” dell'Assicuratore nei confronti deroga a quanto previsto all'art. 1901 del Committente. • Responsabilità civile veicoli a motore (RCA)Codice Civile, stipulata ai sensi di legge per la circolazione degli stessi. Per i veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di rifiuti pericolosi e sostanze tossiche, gli Assicuratori dovranno integrare la copertura assicurativa dovrà restare valida e operativa nei 15 giorni successivi alla sua scadenza, anche in caso di RC relativa alla circolazione mancato pagamento del premio. Qualora l’Aggiudicataria fosse già provvista di un’idonea polizza assicurativa con la necessaria estensione di garanziaprimaria Compagnia nazionale, qualora non espressamente prevista dalla polizza. Per ogni veicolo a motore sarà comunque onere dell’Aggiudicataria medesima adeguare la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore assicurativa a 5.000.000,00 €. Le assicurazioni dovranno decorrere dalla data copertura del rischio da responsabilità civile, secondo le prescrizioni di inizio del servizio e cessare alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale dell’affidamento. Non sono ammessi scoperti e/o franchigie. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto del cui al presente Capitolato e alla sede di svolgimento del servizio. L’Appaltatore nel corso dell’appalto, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stessoarticolo.

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Samples: Concessione Per La Gestione Dei Servizi Di Ristorazione E Bar

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore L'Amministrazione comunale è responsabile verso il Committente del buon andamento dei servizi assunti, di tutto ciò che ha avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti. Incombe all'Appaltatore sollevata da ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della ditta affidataria, a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioniterzi ed agli ospiti della struttura ricettiva. L'affidatario si impegna, altresì, a tenere indenne il Comune di Cervara di Roma da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia direttamente che dai suoi dipendentiavanzata nei propri confronti da soggetti terzi, come incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di raccoltarelazione alla conduzione dei locali, trasporto dell'attività e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione all'esecuzione dei servizi affidati l'Appaltatore di cui al presente capitolato. L'affidatario si impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente o a terzi. L'affidatario deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cosestipulare, con espresso impegno di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impiantiprimaria compagnia assicuratrice, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre prescrizioni normative e amministrative vigenti. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi i locali e le strutture di proprietà del Committente dati in uso all'Appaltatore, intendendosi il Committente ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta. E' seguenti coperture assicurative: 1) Polizza RCT/O a completo carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, considerato terzo anche il Committente. A tal fine l'Appaltatore deve essere in possesso di adeguate polizze assicurative, da fornire in copia al Committente entro 10 giorni dall'affidamento, per: • Rischio di garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi e (RCT) che verso i dipendenti dell’Impresa gli eventuali prestatori d'opera (RCT e RCO), a garanzia degli eventuali danni cagionati avente per oggetto la copertura delle responsabilità derivanti da ogni attività descritta e prevista dal contratto, anche se gestita da terzi, ed aventi le seguenti prestazioni minime: a) RCT Massimale unico per sinistro di Euro 500.000,00. Nel novero dei terzi devono essere incluse le persone non dipendenti che partecipano alle attività (fornitori, tecnici, ecc.), nonché gli utenti. Devono essere comprese le seguenti garanzie: • Responsabilità civile per cose consegnate (artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, 1785 ter, 1785 quater, 1785 quinquies, 1786 delC.C.); • Danni alle cose di terzi trovatisi nell'ambito di esecuzione delle attività; • Danni a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini: (cose o persone, dell'assicurato e/o di terzi) da incendio; • Responsabilità personale dei dipendenti (compreso il responsabile della sicurezza - D.lgs 81/2008), dei lavoratori parasubordinati, del personale che presta comunque servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, occasionale e con convenzioni di qualunque natura, ivi compreso l'utilizzo di lavoratori interinali; • Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria; 2) RCO Massimale Sezione RCT: 5.000.000,00 € per ogni sinistro Euro 500.000,00 con il limite di risarcimento di 2.000.000,00 € per danni a persone e cose; - Massimale sezione RCO: 5.000.000,00 € Euro 250.000,00 per ogni sinistro ed un limite non inferiore a 800.000,00 € per ogni dipendente/prestatore dipendente infortunato. La garanzia deve essere estesa ai lavoratori parasubordinati, al personale che presta comunque servizio con altre forme di rapporto di lavoro infortunatoflessibile, occasionale e con convenzioni di qualunque natura, ivi compreso l'utilizzo di lavoratori interinali. L'Assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione al rischio delle malattie professionaliDeve essere compreso il c.d. • Responsabilità ambientale, a copertura di tutte le fattispecie di danno ambientale, di inquinamento, di contaminazione o potenziale contaminazione, di pregiudizio alla salute individuale e collettiva, in relazione a tutte le attività oggetto del presente Capitolato e alle conseguenze dirette ed indirette delle medesime, per un massimale di almeno 1.500.000,00 € • Garanzie accessorie (ARD), stipulata per: - furto - incendio - eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici) - ricorso terzi da incendio con massimale di garanzia, con massimale di garanzia non inferiore a 300.000,00 € per sinistro; • Furto e incendio per i fabbricati e i beni mobili di proprietà e/o in uso all'Appaltatore. In particolare la polizza incendio dovrà essere comprensiva di “garanzie accessorie” ed “eventi speciali”e dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola di “rinuncia alla rivalsa” dell'Assicuratore nei confronti del Committente. • Responsabilità civile veicoli a motore (RCA), stipulata ai sensi di legge per la circolazione degli stessi. Per i veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di rifiuti pericolosi e sostanze tossiche, gli Assicuratori dovranno integrare la copertura assicurativa di RC relativa alla circolazione con la necessaria estensione di garanzia, qualora non espressamente prevista dalla polizza. Per ogni veicolo a motore la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a 5.000.000,00 €. Le assicurazioni dovranno decorrere dalla data di inizio del servizio e cessare alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale dell’affidamento. Non sono ammessi scoperti e/o franchigie"Danno Biologico". La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto avere validità per tutto il periodo contrattuale, e dovrà essere esibita al concedente prima della stipulazione del presente Capitolato e alla sede di svolgimento del servizio. L’Appaltatore nel corso dell’appalto, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stessocontratto.

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Samples: Capitolato Per l'Affidamento Del Servizio Di Gestione Dell'ostello

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore è responsabile verso il Committente del buon andamento dei servizi assuntiOgni forma di responsabilità civile nei confronti di terzi, degli studenti e di tutto ciò il personale dell’Università derivante dalla gestione del contratto sarà coperta da polizza assicurativa che ha avuto in consegnail Concessionario dovrà stipulare con oneri a proprio carico, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti. Incombe all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti, come incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con espresso impegno di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre prescrizioni normative e amministrative vigenti. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi i locali e le strutture di proprietà del Committente dati in uso all'Appaltatore, intendendosi il Committente ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta. E' a completo carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, considerato terzo anche il Committente. A tal fine l'Appaltatore deve essere in possesso di adeguate polizze assicurative, da fornire in copia al Committente entro 10 giorni dall'affidamento, per: • Rischio la copertura di responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti dell’Impresa (RCT e RCO), a garanzia degli eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini: - Massimale Sezione RCT: 5.000.000,00 € per ogni sinistro con il limite di risarcimento di 2.000.000,00 € per danni a persone e cose. La suddetta polizza deve: • prevedere un massimale unico minimo di € 2.500.000,00= per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO) per un massimale minimo di € 2.500.000,00= per sinistro e di € 1.000.000,00= per persona; - Massimale sezione RCO: 5.000.000,00 € per ogni sinistro • essere stipulata ed un limite esibita all’Università entro la data di avvio della concessione; • avere durata non inferiore a 800.000,00 € quella della concessione. Resta tuttavia inteso che: • tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del Concessionario per ogni dipendente/prestatore di lavoro infortunato. L'Assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione al rischio delle malattie professionali. il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il Concessionario medesimo; Responsabilità ambientale, a copertura di tutte le fattispecie di danno ambientale, di inquinamento, di contaminazione o potenziale contaminazione, di pregiudizio alla salute individuale e collettiva, in relazione a tutte le attività oggetto del presente Capitolato e alle conseguenze dirette ed indirette delle medesime, per un massimale di almeno 1.500.000,00 € • Garanzie accessorie (ARD), stipulata per: - furto - incendio - eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici) - ricorso terzi da incendio con massimale di garanzial’Università, con massimale di garanzia non inferiore esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a 300.000,00 € per sinistro; • Furto e incendio per i fabbricati e i beni mobili di proprietà e/o in uso all'Appaltatore. In particolare concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Università stessa, restando fermo l’obbligo del Concessionario stipulante la polizza incendio dovrà essere comprensiva di “garanzie accessorie” pagare alle scadenze i relativi premi; l’esistenza e, quindi, la validità ed “eventi speciali”e dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola efficacia della polizza assicurativa di “rinuncia alla rivalsa” dell'Assicuratore nei confronti del Committente. • Responsabilità civile veicoli a motore (RCA)cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Università e, stipulata ai sensi pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di legge per la circolazione degli stessi. Per i veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di rifiuti pericolosi e sostanze tossiche, gli Assicuratori dovranno integrare provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di RC relativa alla circolazione cui trattasi, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto, con la necessaria estensione conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di garanzia, qualora penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito; l'operatività o meno delle coperture assicurative non espressamente prevista dalla polizza. Per ogni veicolo a motore la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a 5.000.000,00 €. Le assicurazioni dovranno decorrere dalla data esonera il Concessionario dalle responsabilità di inizio del servizio e cessare alle ore 24 dell’ultimo giorno qualunque genere su di scadenza naturale dell’affidamento. Non sono ammessi scoperti e/o franchigie. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto del presente Capitolato e alla sede di svolgimento del servizio. L’Appaltatore nel corso dell’appalto, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stessoesso incombenti.

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Samples: Concessione Degli Spazi Per Il Servizio Di Fotocopie, Scansione Digitale E Stampa

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore è responsabile verso il Committente 1. L’Appaltatore con la firma del buon andamento dei servizi assunticontratto d’appalto, di tutto ciò che ha avuto in consegnaassume a proprio carico ogni rischio e responsabilità derivante dall’esecuzione del medesimo, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti. Incombe all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti, come incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con espresso impegno di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre prescrizioni normative e amministrative vigenti. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi i locali e le strutture di proprietà del Committente dati in uso all'Appaltatore, intendendosi il Committente ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta. E' a completo carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, considerato terzo anche il compresi i dipendenti o eventuali preposti del Committente, con piena manleva di quest’ultimo se chiamato direttamente in causa. 2. A tal fine l'Appaltatore deve essere in possesso di adeguate polizze assicurativeContestualmente alla sottoscrizione del contratto, da fornire in copia al Committente entro 10 giorni dall'affidamento, per: • Rischio l’Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile RCT-RCO a garanzia dei danni cagionati a terzi nell’esecuzione del servizio oggetto d’appalto. 3. La polizza assicurativa di responsabilità civile deve essere stipulata per massimali non inferiori a: Ð Responsabilità civile verso terzi RCT unico: Euro 2.500.000,00 Ð Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO per sinistro: Euro 2.500.000,00 Ð Per prestatore infortunato: Euro 1.500.000,00 Le cifre sopraindicate non rappresentano tuttavia un limite alle responsabilità dell’Appaltatore. 4. Della polizza suddetta dovrà essere fornita copia della quietanza di pagamento ad ogni scadenza del premio, nell’arco di vigenza del presente contratto. 5. La polizza deve: Ð prevedere la copertura: a) dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti dell’Impresa stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’Appaltatore o da un suo dipendente, del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile; b) dei danni a persone dell’impresa (RCT e RCOcompresi i loro parenti o affini), a garanzia degli eventuali persone del Committente occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’Appaltatore o del Committente; c) dei danni cagionati biologici; d) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Committente autorizzati all’accesso alle aree in cui è svolta la fornitura; e) prevedere che le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore, coprano senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 6. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, salvo che le imprese mandanti a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appaltoloro volta non producano altra polizza assicurativa con le caratteristiche soprarichieste. 7. La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini: - Massimale Sezione RCT: 5.000.000,00 € per ogni sinistro con il limite di risarcimento di 2.000.000,00 € per danni a persone e cose; - Massimale sezione RCO: 5.000.000,00 € per ogni sinistro ed un limite non inferiore a 800.000,00 € per ogni dipendente/prestatore di lavoro infortunato. L'Assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione al rischio copertura delle malattie professionali. • Responsabilità ambientale, a copertura di tutte le fattispecie di danno ambientale, di inquinamento, di contaminazione o potenziale contaminazione, di pregiudizio alla salute individuale e collettiva, in relazione a tutte le attività oggetto del presente Capitolato e alle conseguenze dirette ed indirette delle medesime, per un massimale di almeno 1.500.000,00 € • Garanzie accessorie (ARD), stipulata per: - furto - incendio - eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici) - ricorso terzi da incendio con massimale di garanzia, con massimale di garanzia non inferiore a 300.000,00 € per sinistro; • Furto e incendio per i fabbricati e i beni mobili di proprietà e/o in uso all'Appaltatore. In particolare la polizza incendio dovrà essere comprensiva di “predette garanzie accessorie” ed “eventi speciali”e dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola di “rinuncia alla rivalsa” dell'Assicuratore nei confronti del Committente. • Responsabilità civile veicoli a motore (RCA), stipulata ai sensi di legge per la circolazione degli stessi. Per i veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di rifiuti pericolosi e sostanze tossiche, gli Assicuratori dovranno integrare la copertura assicurativa di RC relativa alla circolazione con la necessaria estensione di garanzia, qualora non espressamente prevista dalla polizza. Per ogni veicolo a motore la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a 5.000.000,00 €. Le assicurazioni dovranno assicurative deve decorrere dalla data di inizio consegna del servizio e cessare alle ore 24 dell’ultimo giorno non prima dell’emissione del certificato di scadenza naturale dell’affidamento. Non sono ammessi scoperti e/regolare svolgimento del servizio, che di norma avverrà entro tre mesi dalla data di ultimazione contrattuale del servizio, tenendo conto delle eventuali sospensioni, proroghe o franchigierinnovi. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto del presente Capitolato e alla sede delle predette garanzie assicurative deve altresì essere efficace, senza riserve, anche in caso di svolgimento del servizio. L’Appaltatore nel corso dell’appalto, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto omesso o ritardato pagamento del premio stessoper 2 mesi a partire dalla data di scadenza del premio. 8. La polizza deve recare l’impegno espresso della Compagnia ad avvertire il Committente del mancato pagamento del premio. Resta inteso che la stipula della polizza non esonera né totalmente, né parzialmente l’Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per l’esecuzione dei servizi, né potrà essere considerata come limitazione dell’obbligazione assunta dal medesimo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore è responsabile verso il Committente del buon andamento dei servizi assuntiL’Impresa aggiudicataria, di tutto ciò che ha avuto in consegna, dell'opera terrà indenne l'Amministrazione - nel modo più ampio e della disciplina dei propri dipendenti. Incombe all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone senza eccezioni o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti, come incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con espresso impegno di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre prescrizioni normative e amministrative vigenti. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi i locali e le strutture di proprietà del Committente dati in uso all'Appaltatore, intendendosi il Committente ed i suoi organi sollevati riserve - da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta diritto, pretesa o indiretta. E' a completo carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, considerato terzo anche il Committente. A tal fine l'Appaltatore deve essere in possesso di adeguate polizze assicurative, da fornire in copia al Committente entro 10 giorni dall'affidamento, per: • Rischio di responsabilità civile verso molestia che terzi e verso i dipendenti dell’Impresa (RCT e RCO), a garanzia degli eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili all'attività oggetto dell’appalto. La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini: - Massimale Sezione RCT: 5.000.000,00 € per ogni sinistro L’Impresa aggiudicataria si impegna a stipulare a propria cura e spese, con il limite primaria Compagnia Assicuratrice di risarcimento gradimento dell'Amministrazione del Comune di 2.000.000,00 € per danni Padova ed a persone e cose; - Massimale sezione RCO: 5.000.000,00 € per ogni sinistro ed un limite non inferiore a 800.000,00 € per ogni dipendente/prestatore di lavoro infortunato. L'Assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione al rischio delle malattie professionali. • Responsabilità ambientale, a copertura di tutte le fattispecie di danno ambientale, di inquinamento, di contaminazione o potenziale contaminazione, di pregiudizio alla salute individuale e collettiva, in relazione a tutte le attività oggetto del presente Capitolato e alle conseguenze dirette ed indirette delle medesimecondizioni da questa ritenute soddisfacenti, per tutta la durata dell’appalto, una polizza di Responsabilità Civile Verso Terzi e Verso Prestatori di Lavoro fermo restando che, restano a carico dell’Impresa aggiudicataria eventuali danni non coperti dalla polizza e/o eventuali franchigie e/o scoperti. Tale copertura dovrà avere un massimale di almeno 1.500.000,00 € • Garanzie accessorie (ARD), stipulata per: - furto - incendio - eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici) - ricorso terzi da incendio con massimale di garanzia, con massimale “unico” di garanzia non inferiore a 300.000,00 € Euro 5.000.000,00 per sinistrosinistro e Euro 2.600.000,00 per persona, con le seguenti caratteristiche: Estensioni minime richieste: - preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; • Furto - .conduzione dei locali, strutture e incendio per i fabbricati beni loro consegnati; - .committenza di lavori e i beni mobili di proprietà servizi; - .danni a cose in consegna e/o custodia; - .danni a cose di terzi da incendio; - .danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione di lavori; - .danni subiti da persone non in uso all'Appaltatore. In particolare la polizza incendio dovrà essere comprensiva rapporto di “garanzie accessorie” ed “eventi speciali”e dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola dipendenza con l’Impresa, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.); - .danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di “rinuncia alla rivalsa” dell'Assicuratore nei confronti del Committente. • Responsabilità civile veicoli dipendenza con l’Impresa, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a motore qualsiasi titolo (RCAvolontari, collaboratori, ecc.), stipulata ai sensi inclusa la loro responsabilità personale; - estensione qualifica di legge per la circolazione degli stessi. Per i veicoli adibiti al trasportoterzi anche all’Amministrazione del Comune di Padova, anche occasionale, di rifiuti pericolosi e sostanze tossiche, gli Assicuratori dovranno integrare la copertura assicurativa di RC relativa alla circolazione con la necessaria estensione di garanzia, qualora non espressamente prevista dalla polizza. Per ogni veicolo a motore la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a 5.000.000,00 €. Le assicurazioni dovranno decorrere dalla data di inizio del servizio e cessare alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale dell’affidamento. Non sono ammessi scoperti suoi incaricati e/o franchigiedipendenti; - .interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza; - rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Amministrazione del Comune di Padova, incaricati e/o dipendenti. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto del presente Capitolato e alla sede di svolgimento del servizio. L’Appaltatore nel corso dell’appalto, dovrà inoltre presentare, L’Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stessotutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall’Impresa.

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Samples: Capitolato Speciale

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'Affidatario che ne è responsabile verso il Committente solo responsabile. A copertura dei rischi del buon andamento dei servizi assuntiservizio l'Affidatario è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell'appalto (non potendo opporre alla stazione appaltante e/o al terzo danneggiato l'inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) la polizza di seguito indicata da esibirsi, di tutto ciò che ha avuto in consegnapreliminarmente, dell'opera e della disciplina dei propri dipendentialla stipulazione del contratto. Incombe all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti, come incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con espresso impegno di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre prescrizioni normative e amministrative vigenti. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai serviziL'appaltatore dovrà provvedere, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi i locali e particolare produrre le strutture di proprietà del Committente dati in uso all'Appaltatore, intendendosi il Committente ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta. E' a completo carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, considerato terzo anche il Committente. A tal fine l'Appaltatore deve essere in possesso di adeguate polizze seguenti coperture assicurative, da fornire in copia al Committente entro 10 giorni dall'affidamento, per: • Rischio : a) polizza di responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti dell’Impresa (RCT e RCO), a garanzia degli eventuali copertura dei danni cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività dall'affidatario del servizio per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opere per conto dello stesso nell'espletamento delle prestazioni oggetto dell’appaltodel servizio . La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici terminiprevedere: - Massimale Sezione massimale unico RCT/RCO non inferiore ad € 3.000.000,00. La polizza dovrà considerare terzo il Comune nonchè gli utenti del servizio. - le seguenti estensioni di garanzia : 5.000.000,00 € per ogni sinistro con il limite di risarcimento di 2.000.000,00 € per - danni a persone terzi derivanti dalla conduzione dei locali affidati nonché dalla proprietà di qualsiasi bene strumentale e cosefunzionale all'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto; - Massimale sezione RCO: 5.000.000,00 € per ogni sinistro ed un limite danni a cose nell'ambito di esecuzione delle prestazioni / lavori con massimale non inferiore ad € 500.000,00; - danni a 800.000,00 € per ogni dipendentecose/prestatore enti di lavoro infortunato. L'Assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione al rischio delle malattie professionali. • Responsabilità ambientaleterzi da incendio, a copertura esplosione o scoppio di tutte le fattispecie di danno ambientalecose dell'Assicurato o da lui detenute, di inquinamento, di contaminazione o potenziale contaminazione, di pregiudizio alla salute individuale e collettiva, in relazione a tutte le attività oggetto del presente Capitolato e alle conseguenze dirette ed indirette delle medesime, per con un massimale di almeno 1.500.000,00 € • Garanzie accessorie (ARD), stipulata per: - furto - incendio - eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici) - ricorso terzi da incendio con massimale di garanzia, con massimale di garanzia non inferiore ad € 750.000,00; - responsabilità civile conduzione ed uso di beni non di proprietà; - danni a 300.000,00 € per sinistro; • Furto e incendio per i fabbricati e i beni mobili cose di proprietà terzi detenute e/o in uso all'Appaltatoreconsegna o custodia all'assicurato a qualsiasi titolo con un massimale non inferiore ad € 500.000,00; - cose in consegna (ai sensi articoli 1783, 1784, 1785/BIS e 1786 CC). In particolare la polizza danni materiali da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio dovrà essere comprensiva di “garanzie accessorie” ed “eventi speciali”e dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola di “rinuncia alla rivalsa” dell'Assicuratore nei confronti del Committente. • Responsabilità civile veicoli e furto, dei quali l'Assicurato sia tenuto a motore (RCA)rispondere, stipulata ai sensi di legge per la circolazione degli stessiverso gli utenti del servizio (escluso: denaro, marche e valori bollati, titoli di credito, oggetti preziosi (pietre e metalli). Per i veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di rifiuti pericolosi e sostanze tossiche, gli Assicuratori dovranno integrare la copertura assicurativa di RC relativa alla circolazione con la necessaria estensione di garanzia, qualora non espressamente prevista dalla polizza. Per ogni veicolo a motore la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro Massimale non inferiore ad utente € 1.000,00 per anno € 10.000,00 qualora sia presente un servizio di guardaroba Qualora l'importo del risarcimento spettante a 5.000.000,00 €. Le assicurazioni dovranno decorrere dalla data di inizio del servizio e cessare alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale dell’affidamento. Non sono ammessi scoperti e/o franchigie. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto del presente Capitolato e alla sede di svolgimento terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta affidataria del servizio. L’Appaltatore nel corso dell’appaltoEventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza dir responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'ente appaltante e del danneggiato; L'inefficacia dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta alla stazione appaltante e non costituirà esimente del l'appaltatore per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente. L'affidatario del servizio è tenuto a documentare al Servizio competente, dovrà inoltre presentarealmeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stessol'adempimento di tali obblighi assicurativi.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore è responsabile verso il Committente L’aggiudicatario con effetto dalla data di decorrenza dell’appalto e per tutta la durata del buon andamento dei servizi assuntimedesimo, compresi suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, si obbliga a stipulare con primario assicuratore una polizza assicurativa contro i rischi di: concessione, comprese tutte le operazioni di tutto ciò che ha avuto in consegnaattività inerenti, dell'opera accessorie e della disciplina dei propri dipendenticomplementari, nessuna esclusa né eccettuata. Incombe all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti, come incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia Tale copertura (RCT/O) dovrà avere un massimale “unico” di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con espresso impegno di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre prescrizioni normative e amministrative vigenti. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi i locali e le strutture di proprietà del Committente dati in uso all'Appaltatore, intendendosi il Committente ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta. E' a completo carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, considerato terzo anche il Committente. A tal fine l'Appaltatore deve essere in possesso di adeguate polizze assicurative, da fornire in copia al Committente entro 10 giorni dall'affidamento, pergaranzia non inferiore a: • Rischio di responsabilità civile verso terzi e verso RCT Euro 1.500.000,00 con la specifica che devono intendersi garantiti anche i dipendenti dell’Impresa (RCT e RCO), a garanzia degli eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appaltoad animali; • RCO Euro 1.500.000,00. La polizza dovrà inoltre prevedere i seguenti specifici terminitra le altre condizioni anche l’estensione a: • Conduzione dei locali, degli spazi – anche ad uso parcheggio o sosta dei veicoli - Massimale Sezione RCT: 5.000.000,00 € per ogni sinistro con il limite delle strutture, attrezzature, beni e quant’altro inerente l’attività, anche se consegnati, compresi alberi anche di risarcimento alto fusto ed aree verdi in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante e l’uso di 2.000.000,00 € per danni a persone e cose; - Massimale sezione RCO: 5.000.000,00 € per ogni sinistro ed un limite non inferiore a 800.000,00 € per ogni dipendente/prestatore di lavoro infortunato. L'Assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione al rischio delle malattie professionali. • Responsabilità ambientale, a copertura di tutte le fattispecie di danno ambientale, di inquinamento, di contaminazione o potenziale contaminazione, di pregiudizio alla salute individuale e collettiva, in relazione a tutte le attività oggetto del presente Capitolato e alle conseguenze dirette ed indirette delle medesime, per un massimale di almeno 1.500.000,00 € • Garanzie accessorie (ARD), stipulata per: - furto - incendio - eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici) - ricorso terzi da incendio con massimale di garanzia, con massimale di garanzia non inferiore a 300.000,00 € per sinistro; • Furto e incendio per i fabbricati e i beni mobili di proprietà anticrittogamici e/o in uso all'Appaltatore. In particolare la polizza incendio dovrà essere comprensiva antiparassitari); • committenza di “garanzie accessorie” ed “eventi speciali”e dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola di “rinuncia alla rivalsa” dell'Assicuratore nei confronti del Committente. • Responsabilità civile veicoli a motore (RCA), stipulata ai sensi di legge per la circolazione degli stessi. Per i veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di rifiuti pericolosi e sostanze tossiche, gli Assicuratori dovranno integrare la copertura assicurativa di RC relativa alla circolazione con la necessaria estensione di garanzia, qualora non espressamente prevista dalla polizza. Per ogni veicolo a motore la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a 5.000.000,00 €. Le assicurazioni dovranno decorrere dalla data di inizio del servizio e cessare alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale dell’affidamento. Non sono ammessi scoperti lavori e/o franchigieservizi in genere; • danni a beni in consegna e/o custodia; • danni a beni di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni dell’aggiudicatario o da esso detenuti; • danni subiti da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’appaltatore si avvalga), che partecipino alle attività oggetto dell’appalto; • danni arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’appaltatore si avvalga) che partecipino all’attività oggetto dell’appalto; • danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza; • danni da inquinamento accidentale; • danno biologico; • xxxxx non rientranti nella disciplina “INAIL”; • Clausola di “Buona Fede INAIL”. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto del presente Capitolato e alla sede L’operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l’eventuale approvazione espressa dall’Amministrazione sull’assicuratore prescelto dall’aggiudicatario, non esonerano il medesimo dalle responsabilità di svolgimento del servizio. L’Appaltatore nel corso dell’appaltoqualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stessoavendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

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Samples: Appalto Per La Custodia E Cura Degli Animali

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore è responsabile verso il Committente del buon andamento dei servizi assunti, di tutto ciò che ha avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti. Incombe all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti, come incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e coseLa Concessionaria dovrà stipulare, con espresso impegno primarie Compagnie di provvedere Assicurazione, polizza per “Responsabilità Civile”, con l'onere di vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre prescrizioni normative e amministrative vigenti. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi i locali e le strutture di proprietà del Committente dati in uso all'Appaltatore, intendendosi il Committente ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta. E' a completo carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, considerato terzo anche il Committente. A tal fine l'Appaltatore deve essere in possesso di adeguate polizze assicurative, da fornire in copia al Committente entro 10 giorni dall'affidamento, per: • Rischio di responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti dell’Impresa massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (RCT e RCOEuro cinquemilioni/00), a garanzia copertura degli eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini: - Massimale Sezione RCT: 5.000.000,00 € per ogni sinistro con il limite di risarcimento di 2.000.000,00 € per danni a persone e cose; , derivanti dall’esecuzione del servizio e, in particolare: a) Responsabilità civile verso terzi estesa a: - Massimale sezione RCO: 5.000.000,00 € somministrazione di cibi e bevande, - conduzione dei locali, strutture e beni consegnati, - committenza di lavori e servizi, - danni a cose in consegna e/o custodia, - danni a cose di terzi da incendio, - danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per ogni sinistro fatto dei beneficiari del servizio, - danni subìti da persone non in rapporto di dipendenza con l’Amministrazione, che partecipano all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, - danni arrecati a terzi (inclusa l’Amministrazione ed un limite i beneficiari) da dipendenti, da soci, collaboratori e/o da altre persone – anche non inferiore in rapporto di dipendenza con la Concessionaria – che partecipano all’attività oggetto della concessione a 800.000,00 € per ogni dipendente/prestatore qualsiasi titolo. b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro infortunato. L'Assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione lavoro, con estensione al rischio delle cosiddetto “danno biologico”, estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL e alle malattie professionali. • . c) Responsabilità ambientale, civile per danni arrecati a copertura di tutte le fattispecie di danno ambientale, di inquinamento, di contaminazione o potenziale contaminazione, di pregiudizio alla salute individuale e collettiva, in relazione a tutte le attività oggetto del presente Capitolato e alle conseguenze dirette ed indirette delle medesime, per un massimale di almeno 1.500.000,00 € • Garanzie accessorie (ARD), stipulata per: - furto - incendio - eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici) - ricorso terzi da incendio con massimale di garanziaprodotti (anche se fabbricati da terzi) utilizzati per la preparazione dei pasti, con massimale “unico” di garanzia non inferiore a 300.000,00 € Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00). d) Infortuni subìti dagli utenti del servizio. e) Incendi e rischi accessori per sinistro; • Furto danni arrecati ai locali, strutture, mobili e incendio per i fabbricati e i altri beni mobili di proprietà e/o dati in uso all'Appaltatoredall’Amministrazione. Prima dell’avvio del servizio, la Concessionaria dovrà far pervenire all'Amministrazione copia conforme della polizza e, entro 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza, copia della quietanza di pagamento del relativo premio. Se la durata della polizza è inferiore al tempo previsto per l'esecuzione del servizio, la Concessionaria dovrà rinnovare la stessa almeno fino al termine della durata contrattuale, facendo pervenire copia conforme della polizza e della relativa quietanza di pagamento all’Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni solari dalla scadenza. La Concessionaria ha l’obbligo di informare tempestivamente l'Amministrazione nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla compagnia oppure nel caso vi sia una sostituzione del contratto. In particolare la polizza incendio dovrà essere comprensiva di “garanzie accessorie” ed “eventi speciali”e dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola di “rinuncia alla rivalsa” dell'Assicuratore nei confronti deroga a quanto previsto all'art. 1901 del Committente. • Responsabilità civile veicoli a motore (RCA)Codice Civile, stipulata ai sensi di legge per la circolazione degli stessi. Per i veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di rifiuti pericolosi e sostanze tossiche, gli Assicuratori dovranno integrare la copertura assicurativa dovrà restare valida e operativa nei 15 giorni successivi alla sua scadenza, anche in caso di RC relativa alla circolazione mancato pagamento del premio. Se la Concessionaria è già provvista di un’idonea polizza assicurativa con la necessaria estensione di garanziaprimaria Compagnia nazionale, qualora non espressamente prevista dalla polizza. Per ogni veicolo a motore è comunque onere della Concessionaria medesima adeguare la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore assicurativa a 5.000.000,00 €. Le assicurazioni dovranno decorrere dalla data copertura del rischio da responsabilità civile, secondo le prescrizioni di inizio del servizio e cessare alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale dell’affidamento. Non sono ammessi scoperti e/o franchigie. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto del cui al presente Capitolato e alla sede di svolgimento del servizio. L’Appaltatore nel corso dell’appalto, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stessoarticolo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Onere

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore è responsabile Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio fa interamente carico all’xxxxxxxxxxxxxx.Xx questa responsabilità, sono comprese:- quella per danni cagionati ai beni dell’Università;- quella per gli infortuni del personale addetto al servizio (che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito); - quella per danni cagionati a terzi, all’Università o al personale universitario, dall’aggiudicatario stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio. I danni arrecati colposamente dall’aggiudicatario alla proprietà dell’Università saranno contestati per iscritto. La responsabilità su indicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto dell’Università derivante dalla gestione del servizio saranno coperte da polizza assicurativa, che l’aggiudicatario dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso il Committente terzi per danni a persone e cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del buon andamento presente contratto, comprese tutte le operazioni accessorie, complementari, e connesse all’appalto, nessuna esclusa né xxxxxxxxxx.Xx suddetta polizza deve prevedere: a) per garanzia Responsabilità civile verso Terzi (RCT) un massimale unico minimo di € 3.000.000,00= per sinistro e per persona e deve espressamente prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a:- conduzione dei servizi assuntilocali, strutture e beni consegnati all’appaltatore; - somministrazione, smercio di cibi e bevande; - danni a cose in consegna e/o custodia; - danni a terzi da incendio; - danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l’aggiudicatario - che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità civile personale; - interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza; b) per la garanzia Responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO) un massimale minimo di € 2.500.000,00= per sinistro e di € 1.000.000,00= per persona, per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci lavoratori, prestatori d’opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l’obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, di tutto ciò cui la Ditta si avvalga) comprese tutte le operazioni accessorie , complementari, e connesse all’appalto, nessuna esclusa né eccettuata. La suddetta polizza deve inoltre prevedere: a) che ha avuto in consegnal’Università, dell'opera la Direzione, gli Amministratori, dipendenti e non sono considerati terzi ai fini della disciplina stipulanda copertura assicurativa; a) una durata non inferiore a quella del contratto; b) la seguente clausola di vincolo: “La polizza si intende vincolata a favore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a: - notificare tempestivamente all’Università, a mezzo lettera raccomandata A.R., l’eventuale mancato pagamento del premio, l’eventuale mancato rinnovo della polizza e l’eventuale disdetta della polizza per qualsiasi motivo; - notificare tempestivamente all’Università, a mezzo lettera raccomandata A.R., tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione; - non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Università, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall’applicazione dell’art. 1898 c.c..”. L'Appaltatore e la Società (di assicurazioni) rinunciano alla rivalsa nei confronti dell’Università, dei propri dipendentiAmministratori, Dirigenti e di tutto il personale dipendente e non. Incombe all'Appaltatore Resta tuttavia inteso che: - la polizza deve essere stipulata ed esibita all’Università entro la data di avvio del servizio; - i massimali di polizza, sopra riportati, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell’aggiudicatario, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’aggiudicatario medesimo; - l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l’aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.” Inoltre,per gli adempimenti prescritti dal presente articolo, ogni responsabilità civile e penale sarà comunque a carico dell’Appaltatore, restando per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzionipatto espresso totalmente sollevati l’Università , sia direttamente che dai suoi dipendentigli Amministratori, come incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di raccolta, trasporto I Dirigenti e smaltimento dei rifiutitutto il personale dipendente e non. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con espresso impegno di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature Le spese ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortunidanni che l’Università dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, igiene del lavoro saranno dedotte dai crediti dell’impresa ed alle altre prescrizioni normative e amministrative vigenti. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi i locali e le strutture di proprietà del Committente dati in uso all'Appaltatore, intendendosi il Committente ed i suoi organi sollevati ogni caso da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta. E' a completo carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, considerato terzo anche il Committente. A tal fine l'Appaltatore deve essere in possesso di adeguate polizze assicurative, da fornire in copia al Committente entro 10 giorni dall'affidamento, per: • Rischio di responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti dell’Impresa (RCT e RCO), a garanzia degli eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini: - Massimale Sezione RCT: 5.000.000,00 € per ogni sinistro con il limite di risarcimento di 2.000.000,00 € per danni a persone e cose; - Massimale sezione RCO: 5.000.000,00 € per ogni sinistro ed un limite non inferiore a 800.000,00 € per ogni dipendente/prestatore di lavoro infortunato. L'Assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione al rischio delle malattie professionali. • Responsabilità ambientale, a copertura di tutte le fattispecie di danno ambientale, di inquinamento, di contaminazione o potenziale contaminazione, di pregiudizio alla salute individuale e collettiva, in relazione a tutte le attività oggetto del presente Capitolato e alle conseguenze dirette ed indirette delle medesime, per un massimale di almeno 1.500.000,00 € • Garanzie accessorie (ARD), stipulata per: - furto - incendio - eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici) - ricorso terzi da incendio con massimale di garanzia, con massimale di garanzia non inferiore a 300.000,00 € per sinistro; • Furto e incendio per i fabbricati e i beni mobili di proprietà e/o in uso all'Appaltatore. In particolare la polizza incendio dovrà essere comprensiva di “garanzie accessorie” ed “eventi speciali”e dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola di “rinuncia alla rivalsa” dell'Assicuratore nei confronti del Committente. • Responsabilità civile veicoli a motore (RCA), stipulata ai sensi di legge per la circolazione degli stessi. Per i veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di rifiuti pericolosi e sostanze tossiche, gli Assicuratori dovranno integrare la copertura assicurativa di RC relativa alla circolazione con la necessaria estensione di garanzia, qualora non espressamente prevista dalla polizza. Per ogni veicolo a motore la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a 5.000.000,00 €. Le assicurazioni dovranno decorrere dalla data di inizio del servizio e cessare alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale dell’affidamento. Non sono ammessi scoperti e/o franchigie. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto del presente Capitolato e alla sede di svolgimento del servizio. L’Appaltatore nel corso dell’appalto, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stessoquesta rimborsate.

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Samples: Service Agreement

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore Il soggetto affidatario del servizio sarà direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole contrattuali anche se queste dovessero derivare dall’attività di personale dipendente da altre imprese a diverso titolo coinvolto. Sarà direttamente responsabile anche di ogni danno che possa derivare all’ARPAS ed a terzi nell’espletamento del servizio anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte ed è responsabile inoltre obbligata ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. E’ fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di stipulare con oneri a proprio carico apposita polizza assicurativa con copertura per tutto il periodo contrattuale per tutti i rischi RCT/RCO con un massimale minimo per ogni sinistro relativo a persone di €. 3.000.000,00 e di €. 500.000,00 per cose o animali. La polizza assicurativa che la Ditta aggiudicataria dovrà mantenere in essere per tutta la durata del periodo contrattuale dovrà garantire le coperture assicurative di seguito meglio specificate: a) garanzia per il risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ai materiali ed alle attrezzature necessarie per la esecuzione del servizio; b) garanzia per il risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ai Beni oggetto del servizio di manutenzione; c) garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga; d) garanzia di responsabilità verso il Committente del buon andamento dei servizi assuntipersonale della Ditta aggiudicataria, di tutto ciò che ha avuto relative in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti. Incombe all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti, come incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con espresso impegno di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre prescrizioni normative e amministrative vigenti. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appaltoparticolare agli infortuni sul lavoro, ivi compresi i locali e le strutture compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di proprietà trasporto del Committente dati in uso all'Appaltatoreproprio personale, intendendosi il Committente ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta. E' a completo carico dell'Appaltatore il completo risarcimento malattie professionali ecc L’impresa affidataria deve depositare, entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di danni prodotti a terziaggiudicazione del servizio, considerato terzo anche il Committente. A tal fine l'Appaltatore deve essere in possesso di adeguate polizze assicurative, da fornire in copia al Committente entro 10 giorni dall'affidamento, per: • Rischio di la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti dell’Impresa (RCT e RCO), a garanzia degli eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appaltoterzi. La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini: - Massimale Sezione RCT: 5.000.000,00 € per ogni sinistro con il limite mancata presentazione dell’idonea certificazione delle polizze di risarcimento di 2.000.000,00 € per danni a persone e cose; - Massimale sezione RCO: 5.000.000,00 € per ogni sinistro ed un limite non inferiore a 800.000,00 € per ogni dipendente/prestatore di lavoro infortunato. L'Assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione al rischio delle malattie professionali. • Responsabilità ambientaleassicurazione (nonché la mancata consegna, a copertura di tutte le fattispecie di danno ambientalesuccessivamente, di inquinamento, copia dei rinnovi annuali e delle quietanze di contaminazione o potenziale contaminazione, pagamento delle rate di pregiudizio alla salute individuale e collettiva, in relazione a tutte le attività oggetto premio),comporterà la risoluzione del presente Capitolato e alle conseguenze dirette ed indirette delle medesime, per un massimale di almeno 1.500.000,00 € • Garanzie accessorie (ARD), stipulata per: - furto - incendio - eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici) - ricorso terzi da incendio con massimale di garanzia, con massimale di garanzia non inferiore a 300.000,00 € per sinistro; • Furto e incendio per i fabbricati e i beni mobili di proprietà e/o in uso all'Appaltatore. In particolare la polizza incendio dovrà essere comprensiva di “garanzie accessorie” ed “eventi speciali”e dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola di “rinuncia alla rivalsa” dell'Assicuratore nei confronti del Committente. • Responsabilità civile veicoli a motore (RCA), stipulata ai sensi di legge per la circolazione degli stessi. Per i veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di rifiuti pericolosi e sostanze tossiche, gli Assicuratori dovranno integrare la copertura assicurativa di RC relativa alla circolazione con la necessaria estensione di garanzia, qualora non espressamente prevista dalla polizza. Per ogni veicolo a motore la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a 5.000.000,00 €. Le assicurazioni dovranno decorrere dalla data di inizio del servizio e cessare alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale dell’affidamento. Non sono ammessi scoperti e/o franchigie. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto del presente Capitolato e alla sede di svolgimento del servizio. L’Appaltatore nel corso dell’appalto, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stessocontratto.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore è ha presentato un'assicurazione, ai sensi degli articoli 103, comma settimo, del d.lgs. 50/2016 conforme allo schema tipo in vigore, contro tutti i rischi di esecuzione, a copertura di tutti i danni, compresi quelli biologici, subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, per i massimali seguenti: - per la copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per somma assicurata corrispondente all’importo del contratto in riferimento al lotto aggiudicato e, quindi, di massimale almeno pari all’importo di aggiudicazione; - almeno Euro 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terze persone ed a cose di terzi. La polizza coprirà i danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso il Committente del buon andamento dei servizi assunti, prestatori di tutto ciò che ha avuto in consegna, dell'opera lavoro da esso dipendenti e della disciplina dei propri dipendenti. Incombe all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti, come incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle assicurati secondo le norme vigenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con espresso impegno di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre prescrizioni normative e amministrative vigenti. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi i locali e le strutture di proprietà del Committente dati in uso all'Appaltatore, intendendosi il Committente ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta. E' a completo carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, considerato terzo anche il Committente. A tal fine l'Appaltatore deve essere in possesso di adeguate polizze assicurative, da fornire in copia al Committente entro 10 giorni dall'affidamento, per: • Rischio di responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti dell’Impresa (RCT e RCO)stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei Subappaltatori, a garanzia degli eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini: - Massimale Sezione RCT: 5.000.000,00 € per ogni sinistro con il limite gli infortuni da essi sofferti in conseguenza del comportamento colposo dell’Appaltatore o di risarcimento di 2.000.000,00 € per un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del Codice Civile, nonché danni a persone e cose; - Massimale sezione RCO: 5.000.000,00 € per ogni sinistro ed un limite non inferiore a 800.000,00 € per ogni dipendente/prestatore di lavoro infortunato. L'Assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione al rischio delle malattie professionali. • Responsabilità ambientale, a copertura di tutte le fattispecie di danno ambientale, di inquinamento, di contaminazione o potenziale contaminazione, di pregiudizio alla salute individuale e collettiva, in relazione a tutte le attività oggetto del presente Capitolato e alle conseguenze dirette ed indirette delle medesime, per un massimale di almeno 1.500.000,00 € • Garanzie accessorie (ARD), stipulata per: - furto - incendio - eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici) - ricorso terzi da incendio con massimale di garanzia, con massimale di garanzia non inferiore a 300.000,00 € per sinistro; • Furto e incendio per i fabbricati e i beni mobili di proprietà dell’Appaltatore e/o a persone della stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in uso all'Appaltatorecantiere, oltre che a Consulenti dell’Appaltatore o del Committente, quali, ma non solo, i Componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, i Coordinatori per la Sicurezza, i Collaudatori, il Responsabile del Procedimento. In particolare La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati da Subappaltatori e Subfornitori: l’Appaltatore si impegna, in caso di affidamento di opere a Subappaltatori e/o Subfornitori, a comunicare alla Società di Assicurazione con cui ha stipulato la polizza, i dati relativi al Subappalto e/o sub-affidamento, prima che le Imprese abbiano accesso al cantiere. L’Appaltatore ha presentato la polizza incendio dovrà numero stipulata in data con la società , con validità dalle ore 24 del giorno sino alle ore 24 del giorno Le somme assicurate e le date di cui sopra, dovranno essere comprensiva aggiornate, ad opera dell’Appaltatore, in conseguenza di “garanzie accessorie” ed “eventi speciali”e dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola eventuale incremento dell’importo e/o della durata contrattuale. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di “rinuncia alla rivalsa” dell'Assicuratore premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante. E’ espresso obbligo dell’Aggiudicatario trasmettere al Committente copia delle ricevute di pagamento del Committentepremio entro 10 giorni dall’effettuazione del medesimo. • Responsabilità civile veicoli L’Aggiudicatario si impegna a motore (RCA), stipulata ai sensi di legge per la circolazione degli stessi. Per i veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di rifiuti pericolosi e sostanze tossiche, gli Assicuratori dovranno integrare garantire la copertura assicurativa di RC relativa alla circolazione con cui sopra per tutta la necessaria estensione di garanzia, qualora non espressamente prevista dalla polizza. Per ogni veicolo a motore la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a 5.000.000,00 €. Le assicurazioni dovranno decorrere dalla data di inizio del servizio e cessare alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale dell’affidamento. Non sono ammessi scoperti e/o franchigie. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto del presente Capitolato e alla sede di svolgimento del servizio. L’Appaltatore nel corso durata dell’appalto, dovrà inoltre presentareai sensi dell’art. 103, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione comma settimo, del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stessod.lgs. 50/2016.

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Samples: Contract for Maintenance Services

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa appaltatrice stessa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. L'Appaltatore è responsabile verso si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dovrà pertanto depositare idonea polizza assicurativa (C.A.R.) a copertura dei danni subiti dalla stazione Appaltante, verificatisi nel corso dell’esecuzione del buon andamento dei servizi assuntiservizio, a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di tutto ciò impianti ed opere, anche preesistenti con i seguenti massimali: • opere ed impianti permanenti e temporanei: pari all’importo contrattuale; • opere ed impianti preesistenti: € 1.000.000,00. Agli effetti assicurativi l'Appaltatore, non appena a conoscenza di un fatto che ha avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti. Incombe all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti provochi danno a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti, come incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, è tenuto a segnalare al Committente l’accadimento, con espresso impegno dettagliato elenco dei danni e ad attivare le procedure presso la compagnia di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre prescrizioni normative e amministrative vigenti. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi i locali e le strutture di proprietà del Committente dati in uso all'Appaltatore, intendendosi il Committente ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta. E' a completo carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, considerato terzo anche il Committenteassicurazione. A tal fine l'Appaltatore deve essere fine, l’Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per la copertura di eventuali danni arrecati a terzi nell’intero periodo di durata dell'Appalto e derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività formanti oggetto dell’Appalto, comprese -quand’anche non espressamente menzionate- le attività preliminari, complementari ed accessorie, rispetto a quelle principali e prevalenti meglio precisate nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nei relativi allegati e con l’estensione nel novero dei terzi del Committente e dei suoi dipendenti; inoltre dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’Appalto in possesso di adeguate polizze assicurativeoggetto, da fornire in copia al Committente entro 10 giorni dall'affidamento, percon almeno i seguenti massimali: • Rischio di responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti dell’Impresa RCT : con un massimale non inferiore a euro 2.000.000,00 (RCT e RCOduemilionivirgolazero), a garanzia degli eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini: - Massimale Sezione RCT: 5.000.000,00 € per ogni sinistro con il limite di risarcimento euro 2.000.000,00 (duemilionivirgolazero) per persona e di euro 2.000.000,00 (duemilionivirgolazero) per danni a persone e cose; - Massimale sezione RCO: 5.000.000,00 € per ogni sinistro ed un limite non inferiore a 800.000,00 € per ogni dipendente/prestatore di lavoro infortunato. L'Assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione al rischio delle malattie professionali. • Responsabilità ambientale, a copertura di tutte le fattispecie di danno ambientale, di inquinamento, di contaminazione o potenziale contaminazione, di pregiudizio alla salute individuale e collettiva, in relazione a tutte le attività oggetto del presente Capitolato e alle conseguenze dirette ed indirette delle medesime, per un massimale di almeno 1.500.000,00 € • Garanzie accessorie (ARD), stipulata per: - furto - incendio - eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici) - ricorso terzi da incendio con massimale di garanzia, con massimale di garanzia non inferiore a 300.000,00 € per sinistro; • Furto e incendio per i fabbricati e i beni mobili di proprietà e/o in uso all'Appaltatore. In particolare la polizza incendio dovrà essere comprensiva di “garanzie accessorie” ed “eventi speciali”e dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola di “rinuncia alla rivalsa” dell'Assicuratore nei confronti del Committente. • Responsabilità civile veicoli a motore (RCA), stipulata ai sensi di legge per la circolazione degli stessi. Per i veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di rifiuti pericolosi e sostanze tossiche, gli Assicuratori dovranno integrare la copertura assicurativa di RC relativa alla circolazione con la necessaria estensione di garanzia, qualora non espressamente prevista dalla polizza. Per ogni veicolo a motore la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a 5.000.000,00 €. Le assicurazioni dovranno decorrere dalla data di inizio del servizio e cessare alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale dell’affidamento. Non sono ammessi scoperti e/o franchigie. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto del presente Capitolato e alla sede di svolgimento del servizio. L’Appaltatore nel corso dell’appalto, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso.;

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Samples: Service Agreement

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore è responsabile verso L’Assuntore, fatta salva la sua piena e diretta responsabilità per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il Committente del buon andamento dei servizi assunticontratto, di tutto ciò che ha avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti. Incombe all'Appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all’ Azienda Sanitaria Locale ed a terzi nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali. L’Assuntore ha l’obbligo di stipulare con una società di primaria e di riconosciuta importanza, polizza assicurativa dedicata all’appalto, che preveda la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile - RCT - nei confronti dell’ Azienda Sanitaria Locale e penale di terzi, derivanti dall’attività svolta dall’impresa, dal suo personale dipendente, dai suoi consulenti e collaboratori, dai sub affidatari e dal relativo personale, con un massimale unico di almeno Euro 5.000.000,00 per danni prodotti sinistro a persone e/o cose nell'esercizio delle sue funzionie di Euro 10.000.000,00 quale limite catastrofale per sinistro per la durata dell’affidamento, sia direttamente oltre che dai di una polizza assicurativa per i dipendenti dell’Assuntore, ovvero dei sub affidatari, soggetti ad Inail – garanzia RCO – con un massimale di almeno Euro 5.000.000,00 per sinistro a persone e/o cose e di Euro 10.000.000,00 quale limite catastrofale per sinistro per l’intera durata del servizio. Verrà espressamente prevista da parte della compagnia di assicurazione la rinuncia al diritto di rivalsa, a qualsiasi modo, verso l’ Azienda Sanitaria Locale e/o suoi dipendenti, come incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con espresso impegno di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature collaboratori ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre prescrizioni normative e amministrative vigenti. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi i locali e le strutture di proprietà del Committente dati in uso all'Appaltatore, intendendosi il Committente ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta. E' a completo carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, considerato terzo anche il Committente. A tal fine l'Appaltatore deve essere in possesso di adeguate polizze assicurative, da fornire in copia al Committente entro 10 giorni dall'affidamento, per: • Rischio di responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti dell’Impresa (RCT e RCO), a garanzia degli eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appaltoincaricati. La polizza dovrà altresì contenere specifiche estensioni quali: • indicazione che tra gli assicurati si intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino, presenzino o siano interessati all’esecuzione del servizio, indipendentemente dall’esistenza o meno di rapporto con l’Assuntore; • prevedere i seguenti specifici termini: - Massimale Sezione RCT: 5.000.000,00 € la copertura per ogni sinistro con il limite colpa grave degli assicurati; • la copertura dei maggiori costi da sostenersi in caso di risarcimento di 2.000.000,00 € sinistro; • la responsabilità civile incrociata fra tutti gli assicurati; • copertura per danni a persone cavi/condutture sia aeree che sotterranee; • reintegro automatico dell’intera copertura a seguito di sinistro, da qualsiasi causa determinato; • rinuncia della Compagnia assicurativa al diritto di recesso per sinistro. In ogni caso si conviene e cose; - Massimale sezione RCO: 5.000.000,00 € si precisa che l’Assuntore sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza. La stipula di questa polizza non esonera in alcun modo l’Assuntore dalla sua piena e diretta responsabilità per ogni sinistro ed un limite non inferiore a 800.000,00 € per ogni dipendente/prestatore di lavoro infortunato. L'Assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione al rischio delle malattie professionali. • Responsabilità ambientale, a copertura il corretto adempimento di tutte le fattispecie obbligazioni dallo stesso assunte con il contratto, come specificate nella documentazione di danno ambientale, di inquinamento, di contaminazione o potenziale contaminazione, di pregiudizio alla salute individuale e collettiva, in relazione a tutte le attività oggetto del presente Capitolato e alle conseguenze dirette ed indirette delle medesime, per un massimale di almeno 1.500.000,00 € • Garanzie accessorie (ARD), stipulata per: - furto - incendio - eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici) - ricorso terzi da incendio con massimale di garanzia, con massimale di garanzia non inferiore a 300.000,00 € per sinistro; • Furto e incendio per i fabbricati e i beni mobili di proprietà e/o in uso all'Appaltatoregara. In particolare la La polizza incendio dovrà essere comprensiva di “garanzie accessorie” ed “eventi speciali”e dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola di “rinuncia alla rivalsa” dell'Assicuratore nei confronti rinnovata sino al termine del Committente. • Responsabilità civile veicoli a motore (RCA), stipulata ai sensi di legge rapporto contrattuale e prevederà l’obbligo per la circolazione degli stessicompagnia assicuratrice di informare l’ Azienda Sanitaria Locale in caso di mancato pagamento dei premi di rinnovo annuali, entro il termine del 16° giorno successivo alla scadenza del premio di rinnovo. Per i veicoli adibiti al trasportoNel caso si verificasse tale eventualità, anche occasionalel’Azienda Sanitaria Locale fermo restando la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, potrà farsi carico del pagamento dei premi di rifiuti pericolosi e sostanze tossicherinnovo, salvo il rivalersi sull’Assuntore, tramite trattenuta sul canone, compresi gli Assicuratori dovranno integrare interessi di mora conseguenti. Nel caso in cui l’aggiudicatario del servizio sia un R.T.I., la copertura assicurativa di RC relativa alla circolazione dovrà essere presentata con la necessaria estensione di garanziaun’unica polizza, qualora non espressamente prevista valida ed efficace per tutte le imprese associate. La polizza avrà validità dalla polizzafirma contrattuale sino ad avvenuta conclusione dell’affidamento, con esito positivo e senza riserva alcuna. Per ogni veicolo a motore Inoltre la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a 5.000.000,00 €. Le assicurazioni dovranno decorrere dalla data di inizio del servizio e cessare alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale dell’affidamento. Non sono ammessi scoperti e/o franchigie. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto del presente Capitolato e alla sede di svolgimento del servizio. L’Appaltatore nel corso dell’appalto, dovrà inoltre presentarecontenere idonea clausola con la quale si precisi che, in occasione deroga dell’Art. 1901 del C.C., l’omesso o ritardato pagamento delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativosomme dovute a qualsiasi titolo alla compagnia assicuratrice, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stessonon comporta l’inefficacia della garanzia assicurativa. Ogni onere di polizza deve intendersi ad esclusivo carico dell’ Assuntore e compensato nei corrispettivi contrattuali.

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Samples: Service Agreement

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore è responsabile verso il Committente del buon andamento L’aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’aggiudicataria stessa, quanto della Stazione Appaltante che di terzi, in virtù dei beni e dei servizi assuntioggetto della presente gara, di tutto ciò che ha avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti. Incombe all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti, come incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con espresso impegno di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre prescrizioni normative e amministrative vigenti. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, ovvero in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appaltodi o- missioni, ivi compresi i locali e le strutture negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di proprietà del Committente dati in uso all'Appaltatore, intendendosi il Committente ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta. E' a completo carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, considerato terzo anche il Committente. A tal fine l'Appaltatore deve essere fine, l’aggiudicatario si obbliga a stipulare (e a mantenere in possesso di vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi eventuali rinnovi o proroghe) adeguate polizze assicurative, assicurative con primari istituti assicurativi a copertura del rischio da fornire in copia al Committente entro 10 giorni dall'affidamento, per: • Rischio di responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti dell’Impresa (RCT e RCO), a garanzia degli eventuali danni cagionati a terzi nello in ordine allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini: - Massimale Sezione RCT: 5.000.000,00 € per ogni sinistro con il limite di risarcimento di 2.000.000,00 € per danni a persone e cose; - Massimale sezione RCO: 5.000.000,00 € per ogni sinistro ed un limite non inferiore a 800.000,00 € per ogni dipendente/prestatore di lavoro infortunato. L'Assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione al rischio delle malattie professionali. • Responsabilità ambientale, a copertura di tutte le fattispecie di danno ambientale, di inquinamento, di contaminazione o potenziale contaminazione, di pregiudizio alla salute individuale e collettiva, in relazione a tutte le attività oggetto del della presente Capitolato e alle conseguenze dirette ed indirette delle medesimegara, per qualsiasi danno che l’Aggiudicatario possa arrecare alla Stazione Appaltante o comunale, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con rife- rimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamenti dei dati per- sonali, etc. e in particolare: A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Ferrara e la Società Ferrara Tua s.r.l.) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) deve avere un massimale di almeno 1.500.000,00 € • Garanzie accessorie (ARD), stipulata per: - furto - incendio - eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici) - ricorso terzi da incendio con massimale di garanzia, con massimale “unico” di garanzia non inferiore a 300.000,00 € Euro 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistrosinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a: - preparazione dei prodotti/sostanze utilizzati/e per l’espletamento dell’attività oggetto del presente appalto; • Furto - committenza di lavori e incendio per i fabbricati servizi;- utilizzo di mezzi speciali quali autoscale e i beni mobili di proprietà altri- danni a cose in consegna e/o custodia, nonché a cose presenti nelle aree o nei locali in cui si eseguono i servizi; - danni a cose di terzi da incendio; - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l’Aggiudicatario, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo; - danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale; - interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso all'Appaltatore. In particolare la polizza incendio dovrà essere comprensiva a seguito di “garanzie accessorie” ed “eventi speciali”e dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola sinistro garantito in polizza; B) Responsabilità Civile verso Prestatori di “rinuncia alla rivalsa” dell'Assicuratore nei confronti del Committente. • Responsabilità civile veicoli a motore Lavoro (RCARCO): ❑ per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’Aggiudicatario si avvalga), stipulata ai sensi comprese tutte le operazioni di legge per la circolazione degli stessiattività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata. Per i veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di rifiuti pericolosi e sostanze tossiche, gli Assicuratori dovranno integrare la Tale copertura assicurativa di RC relativa alla circolazione con la necessaria estensione di garanzia, qualora non espressamente prevista dalla polizza. Per ogni veicolo a motore la polizza dovrà prevedere deve avere un massimale unico per sinistro “unico” di garanzia non inferiore a 5.000.000,00 €Euro 1.000.000 (unmilione) per sinistro e Euro 1.000.000,00 (unmilione) per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”. Le assicurazioni dovranno decorrere dalla data L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o inopera- tività di inizio del servizio e cessare alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale dell’affidamento. Non sono ammessi scoperti polizze RCT o RC Prodotti dei fabbricanti o dei fornitori dei prodotti utilizzati e/o franchigiel’eventuale approvazione espressa della Stazione Appaltante sull’assicuratore prescelto dall’aggiudicatario (che invierà copia delle polizze alla Stazione Appaltante) non esonerano l’Aggiudicatario stesso dalle re- sponsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle coperture assicurative suddette o da quelle stipulate da eventuali sub- appaltatori. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto del Stazione Appaltante è tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall’Aggiudicatario. La polizza non deve prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto, che formano parte integrante dei documenti contrattuali. In ogni caso l’Aggiudicatario, non appena a conoscenza di eventuali sinistri, è tenuto a segnalare alla Stazione Appaltante eventuali danni a terzi. Tutto quanto premesso fermo il rispetto delle assicurazioni obbligatorie per legge di cui l’Aggiudicatario è responsabile anche per conto di eventuali subappaltatori. Qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative so- pra riportate, condizione essenziale per l’Amministrazione Appaltante, il contratto è risolto di diritto e alla sede di svolgimento l’importo corrispondente è trattenuto dalla cauzione prestata, quale penale, e fatto salvo l’obbligo del servizio. L’Appaltatore nel corso dell’appalto, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stessomaggior danno subito.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore L’Amministrazione comunale è responsabile verso il Committente del buon andamento dei servizi assunti, di tutto ciò che ha avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti. Incombe all'Appaltatore sollevata da ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della ditta aggiudicataria, a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioniterzi ed agli ospiti della struttura ricettiva. Il concessionario si impegna, altresì, a tenere indenne il Comune di Meana Sardo da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia direttamente che dai suoi dipendentiavanzata nei propri confronti da soggetti terzi, come incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di raccoltarelazione alla conduzione dei locali, trasporto dell’attività e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione all’esecuzione dei servizi affidati l'Appaltatore di cui al presente capitolato. Il concessionario si impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all’ambiente e o a terzi. Il concessionario deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cosestipulare, con espresso impegno di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impiantiprimaria compagnia assicuratrice, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuniseguenti coperture assicurative: - Polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a carico dei beni oggetto dell’affidamento, igiene del lavoro ed alle altre prescrizioni normative e amministrative vigentidovuti ad incendio, danneggiamento, furto, vandalismo, ecc., il cui massimale dovrà essere di €. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi i locali e le strutture di proprietà del Committente dati in uso all'Appaltatore, intendendosi il Committente ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta2.000.000. E' - Polizza RCT/O a completo carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, considerato terzo anche il Committente. A tal fine l'Appaltatore deve essere in possesso di adeguate polizze assicurative, da fornire in copia al Committente entro 10 giorni dall'affidamento, per: • Rischio di garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi e (RCT) che verso i gli eventuali prestatori d’opera dipendenti dell’Impresa (RCT e RCO), a garanzia degli eventuali danni cagionati avente per oggetto la copertura delle responsabilità derivanti da ogni attività descritta e prevista dal contratto, anche se gestita da terzi, ed aventi le seguenti prestazioni minime: a) RCT Massimale unico per sinistro di Euro 1.500.000,00= Nel novero dei terzi devono essere incluse le persone non dipendenti che partecipano alle attività (fornitori, tecnici, ecc.) nonché gli utenti. Devono essere comprese le seguenti garanzie: • Responsabilità civile per cose consegnate (artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, 1785 ter, 1785 quater, 1785 quinquies, 1786 del C.C.) • Danni alle cose di terzi trovatisi nell’ambito di esecuzione delle attività • Danni a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto(cose o persone) da incendio dell’assicurato e/o di terzi • Responsabilità personale dei dipendenti (compreso il responsabile della sicurezza – legge 626/94 ed ai lavoratori parasubordinati), comprese le figure professionali di cui alla legge Biagi. La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini: - • Utilizzo di lavoratori interinali • Somministrazione di cibi e bevande • Attività di manutenzione b) RCO Massimale Sezione RCT: 5.000.000,00 € per ogni sinistro Euro 1.500.000,00 con il limite di risarcimento di 2.000.000,00 € per danni a persone e cose; - Massimale sezione RCO: 5.000.000,00 € Euro 750.000,00 per ogni sinistro ed un limite non inferiore a 800.000,00 € per ogni dipendente/prestatore di lavoro dipendente infortunato. L'Assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione La garanzia deve essere estesa ai lavoratori parasubordinati alle figure professionali di cui al rischio delle malattie professionalid. lgs. • Responsabilità ambientale10.09.2003, a copertura di tutte le fattispecie di danno ambientale, di inquinamento, di contaminazione o potenziale contaminazione, di pregiudizio alla salute individuale e collettiva, in relazione a tutte le attività oggetto del presente Capitolato e alle conseguenze dirette n. 276 ( c.d. Xxxxx Xxxxx) ed indirette delle medesime, per un massimale di almeno 1.500.000,00 € • Garanzie accessorie (ARD), stipulata per: - furto - incendio - eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici) - ricorso terzi da incendio con massimale di garanzia, con massimale di garanzia non inferiore a 300.000,00 € per sinistro; • Furto e incendio per i fabbricati e i beni mobili di proprietà e/o in uso all'Appaltatoreai lavoratori interinali. In particolare la polizza incendio dovrà Deve essere comprensiva di compreso il c.d. garanzie accessorie” ed “eventi speciali”e dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola di “rinuncia alla rivalsa” dell'Assicuratore nei confronti del Committente. • Responsabilità civile veicoli a motore (RCA), stipulata ai sensi di legge per la circolazione degli stessi. Per i veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di rifiuti pericolosi e sostanze tossiche, gli Assicuratori dovranno integrare la copertura assicurativa di RC relativa alla circolazione con la necessaria estensione di garanzia, qualora non espressamente prevista dalla polizza. Per ogni veicolo a motore la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a 5.000.000,00 €. Le assicurazioni dovranno decorrere dalla data di inizio del servizio e cessare alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale dell’affidamento. Non sono ammessi scoperti e/o franchigie. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto del presente Capitolato e alla sede di svolgimento del servizio. L’Appaltatore nel corso dell’appalto, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stessoDanno Biologico”.

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Samples: Concessione in Gestione

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore è responsabile La Fondazione, con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente convenzione, suoi rinnovi e proroghe, un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di: A. Responsabilità Civile verso il Committente del buon andamento dei servizi assunti, di tutto ciò che ha avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti. Incombe all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale Terzi (RCT): per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti, come incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con espresso impegno di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre prescrizioni normative e amministrative vigenti. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi i locali e le strutture di proprietà del Committente dati in uso all'Appaltatore, intendendosi il Committente ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta. E' a completo carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, considerato terzo anche il Committente. A tal fine l'Appaltatore deve essere in possesso di adeguate polizze assicurative, da fornire in copia al Committente entro 10 giorni dall'affidamento, per: • Rischio di responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti dell’Impresa (RCT e RCO), a garanzia degli eventuali danni cagionati arrecati a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini: - Massimale Sezione RCT: 5.000.000,00 € per ogni sinistro con (tra cui il limite Comune di risarcimento Bologna) in conseguenza di 2.000.000,00 € per danni a persone e cose; - Massimale sezione RCO: 5.000.000,00 € per ogni sinistro ed un limite non inferiore a 800.000,00 € per ogni dipendente/prestatore di lavoro infortunato. L'Assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione al rischio delle malattie professionali. • Responsabilità ambientalefatto verificatosi in relazione all’attività svolta, a copertura di comprese tutte le fattispecie operazioni di danno ambientaleattività inerenti, di inquinamentoaccessorie e complementari, di contaminazione o potenziale contaminazione, di pregiudizio nessuna esclusa né eccettuata e con rinuncia alla salute individuale e collettiva, in relazione a tutte le attività oggetto rivalsa nei confronti del presente Capitolato e alle conseguenze dirette ed indirette delle medesime, per Comune. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale di almeno 1.500.000,00 € • Garanzie accessorie (ARD), stipulata per: - furto - incendio - eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici) - ricorso terzi da incendio con massimale di garanzia, con massimale “unico” di garanzia non inferiore a 300.000,00 € Euro 2.500.000 per sinistrosinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a: · conduzione dei locali, strutture, aree e beni loro consegnati, inclusa l’eventuale concessione dei medesimi a terzi per utilizzi quali convegni, riunioni, eventi e altri; • Furto · preparazione, somministrazione, smercio di cibi e incendio per i fabbricati bevande; · committenza di lavori e i beni mobili servizi; · organizzazione di proprietà convegni, congressi, manifestazioni culturali o altre; · danni a cose in consegna e/o custodia, incluso guardaroba; ·danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio a seguito di sinistro garantito in uso all'Appaltatore. In particolare la polizza incendio dovrà essere comprensiva polizza; ·danni subiti da persone non in rapporto di “garanzie accessorie” ed “eventi speciali”e dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola di “rinuncia alla rivalsa” dell'Assicuratore nei confronti del Committente. • Responsabilità civile veicoli a motore (RCA), stipulata ai sensi di legge per la circolazione degli stessi. Per i veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di rifiuti pericolosi e sostanze tossiche, gli Assicuratori dovranno integrare la copertura assicurativa di RC relativa alla circolazione dipendenza con la necessaria estensione di garanziaFondazione, qualora non espressamente prevista dalla polizza. Per ogni veicolo che partecipino all’attività oggetto della concessione a motore qualsiasi titolo, inclusa la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore loro responsabilità personale; ·danni arrecati a 5.000.000,00 €. Le assicurazioni dovranno decorrere dalla data di inizio del servizio e cessare alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale dell’affidamento. Non sono ammessi scoperti terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o franchigie. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con la Fondazione - che partecipino all’attività oggetto del presente Capitolato e alla sede di svolgimento del servizio. L’Appaltatore nel corso dell’appaltodella concessione a qualsiasi titolo, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per inclusa la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stessoloro responsabilità personale.

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Samples: Collaboration Agreement

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore è responsabile verso il Committente 1. È a carico dell’appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l’esecuzione del buon andamento presente contratto. 2. L’impresa aggiudicataria risponderà direttamente dei servizi assunti, di tutto ciò che ha avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti. Incombe all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti, come incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e coseed alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. 3. L’impresa aggiudicataria solleva altresì l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse. 4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi l’impresa aggiudicataria è tenuta a presentare: 1) propria polizza assicurativa, anche già stipulata, con espresso impegno Compagnia regolarmente iscritta all’Albo delle imprese dell’ISVAP (ramo “responsabilità civile generale”), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che la ditta appaltatrice stessa possa arrecare al Comune di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impiantiMonfalcone, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuniai propri dipendenti e collaboratori, igiene del lavoro ed alle altre prescrizioni normative e amministrative vigenti. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi i locali e le strutture di proprietà del Committente dati in uso all'Appaltatore, intendendosi il Committente ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta. E' a completo carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di danni prodotti nonché a terzi, considerato terzo anche il Committentein relazione alle prestazioni previste nel presente capitolato. A tal fine l'Appaltatore deve Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere in possesso di adeguate polizze assicurative, da fornire in copia al Committente entro 10 giorni dall'affidamento, per: • Rischio di responsabilità civile inferiore ad euro 3.000.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile verso terzi Terzi (RCT) e verso i dipendenti dell’Impresa con massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile per prestatori d’opera (RCT e RCO), a garanzia degli eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. La polizza dovrà prevedere i - fra l’altro- le seguenti specifici termini: - Massimale Sezione RCT: 5.000.000,00 € estensioni: a) danni per ogni sinistro con il limite di risarcimento di 2.000.000,00 € per danni a persone e cose; - Massimale sezione RCO: 5.000.000,00 € per ogni sinistro ed un limite non inferiore a 800.000,00 € per ogni dipendente/prestatore di lavoro infortunato. L'Assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione al rischio delle malattie professionali. • Responsabilità ambientale, a copertura di tutte le fattispecie di danno ambientale, di inquinamento, di contaminazione o potenziale contaminazione, di pregiudizio alla salute individuale e collettiva, in relazione a tutte le attività oggetto del presente Capitolato e alle conseguenze dirette ed indirette delle medesime, per un massimale di almeno 1.500.000,00 € • Garanzie accessorie (ARD), stipulata per: - furto - incendio - eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici) - ricorso terzi da incendio con massimale di garanzia, con massimale di garanzia non inferiore a 300.000,00 € per sinistro; • Furto e incendio per i fabbricati e i beni mobili di proprietà interruzione e/o in uso all'Appaltatoresospensione del servizio; b) danni materiali diretti a cose di terzi; c) danni materiali verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e/o servizi presso terzi. In particolare la polizza incendio dovrà essere comprensiva Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio di “garanzie accessorie” ed “eventi speciali”e dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola di “rinuncia alla rivalsa” dell'Assicuratore nei confronti cui all’oggetto, per carenze del Committente. • Responsabilità civile veicoli a motore (RCA)contratto assicurativo, stipulata ai sensi di legge per insufficiente massimale nonché per la circolazione degli stessi. Per i veicoli adibiti al trasportoprevisione di franchigie, anche occasionale, di rifiuti pericolosi e sostanze tossiche, gli Assicuratori dovranno integrare la copertura assicurativa di RC relativa alla circolazione con la necessaria estensione di garanzia, qualora non espressamente prevista dalla polizza. Per ogni veicolo a motore la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a 5.000.000,00 €. Le assicurazioni dovranno decorrere dalla data di inizio del servizio e cessare alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale dell’affidamento. Non sono ammessi scoperti e/o franchigielimiti di risarcimento. 5. La copertura assicurativa Le polizze dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata del contratto. Copia delle polizze dovrà fare espresso riferimento essere consegnata all’Unità Operativa “Gare e Contratti” entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d’aggiudicazione, unitamente alle prestazioni contrattuali oggetto quietanze di intervenuto pagamento del presente Capitolato e alla sede premio. 6. L’appaltatore dovrà trasmettere tempestivamente le quietanze di svolgimento del servizio. L’Appaltatore nel corso dell’appalto, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stessoper gli anni successivi all’Unità Operativa Autonoma Polizia Municipale del Comune di Monfalcone al fine di permettere di verificare il permanere della loro validità nel corso della durata del servizio.

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Samples: Servizio Di Gestione Del Procedimento Sanzionatorio

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore L'aggiudicatario è responsabile verso il Committente responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del buon andamento contratto, anche se derivanti dall'operato dei servizi assunti, di tutto ciò che ha avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri suoi dipendenti. Incombe all'Appaltatore E', inoltre, diretto ed unico responsabile di ogni responsabilità conseguenza negativa, sia civile e penale per che penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti ed, in particolare, dei danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioniderivanti da imprudenza, sia direttamente che dai suoi dipendentiimperizia o negligenza nell'esecuzione dei servizi. Al fine di garantire una maggiore tutela dell’Amministrazione Comunale e dei terzi/utenti, come incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia l’aggiudicatario dovrà stipulare o dimostrare di raccoltapossedere, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e coseprecedentemente all’avvio del servizio, con espresso impegno di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre prescrizioni normative e amministrative vigenti. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi i locali e le strutture di proprietà del Committente dati in uso all'Appaltatore, intendendosi il Committente ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta. E' a completo carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, considerato terzo anche il Committente. A tal fine l'Appaltatore deve essere in possesso di adeguate polizze assicurative, da fornire in copia al Committente entro 10 giorni dall'affidamento, per: • Rischio una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso per danni a persone e/o cose (RCTO) per i dipendenti dell’Impresa (RCT e RCO), a garanzia degli eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appaltorischi derivanti dal presente appalto. La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini: - Massimale Sezione RCT: 5.000.000,00 € esplicitamente nella descrizione del rischio l’efficacia delle garanzie prestate per ogni sinistro con il limite di risarcimento di 2.000.000,00 € per danni a persone e cose; - Massimale sezione RCO: 5.000.000,00 € per ogni sinistro ed un limite non inferiore a 800.000,00 € per ogni dipendente/prestatore di lavoro infortunato. L'Assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione al qualsiasi rischio delle malattie professionali. • Responsabilità ambientalederivante dall’espletamento del presente capitolato, a copertura di comprese tutte le fattispecie operazioni di danno ambientaleattività inerenti, di inquinamentoaccessorie e complementari, di contaminazione o potenziale contaminazione, di pregiudizio alla salute individuale e collettiva, nessuna esclusa né eccettuata. Si precisa in relazione a tutte le attività oggetto del presente Capitolato e alle conseguenze dirette ed indirette delle medesime, per un massimale di almeno 1.500.000,00 € • Garanzie accessorie (ARD), stipulata per: - furto - incendio - eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici) - ricorso terzi da incendio con massimale di garanzia, con massimale di garanzia non inferiore a 300.000,00 € per sinistro; • Furto e incendio per i fabbricati e i beni mobili di proprietà e/o in uso all'Appaltatore. In particolare la polizza incendio dovrà essere comprensiva di “garanzie accessorie” ed “eventi speciali”e dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola di “rinuncia alla rivalsa” dell'Assicuratore nei confronti del Committente. • Responsabilità civile veicoli a motore (RCA), stipulata ai sensi di legge per la circolazione degli stessi. Per i veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di rifiuti pericolosi e sostanze tossiche, gli Assicuratori dovranno integrare la copertura assicurativa di RC relativa alla circolazione con la necessaria estensione di garanzia, qualora non espressamente prevista dalla polizza. Per ogni veicolo a motore proposito che la polizza dovrà prevedere un massimale i seguenti massimali minimi: • Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 3.000.000,00 unico per sinistro • Responsabilità Civile verso i Prestatori d’Opera (RCO): € 3.000.000,00 unico per sinistro • Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT e RCO: € 3.000.000,00 Si precisa inoltre che l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non inferiore a 5.000.000,00 €. esonererà in alcun modo l’aggiudicatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati e, pertanto: • L’Amministrazione Comunale sarà sempre tenuta indenne per eventuali danni non coperti- o coperti parzialmente- dalla polizza assicurativa (garanzie escluse/limiti di indennizzo etc); • Le assicurazioni dovranno decorrere dalla data di inizio del servizio e cessare alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale dell’affidamento. Non sono ammessi scoperti eventuali franchigie e/o franchigie. La copertura assicurativa scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od all’Amministrazione comunale; Il contratto assicurativo dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni avere efficacia per l’intero periodo di durata del contratto ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali oggetto del presente Capitolato e alla sede di svolgimento compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell’inizio del servizio. L’Appaltatore nel corso dell’appalto, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso.

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Samples: Gara Europea a Procedura Aperta Telematica Per l'Affidamento Del Servizio Di Notificazione a Mezzo Posta Di Atti Giudiziari E Comunicazioni Connesse

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore è responsabile verso il Committente del buon andamento dei servizi assunti, di tutto ciò che ha avuto in consegna, dell'opera A fronte delle responsabilità evidenziate all'articolo precedente e della disciplina dei propri dipendenti. Incombe all'Appaltatore ogni responsabilità civile per quanto previsto dal presente capitolato e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendentiallegati, come incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia il Concessionario è tenuto a stipulare con una compagnia di raccoltaassicurazioni, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con espresso impegno di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre prescrizioni normative e amministrative vigenti. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Committente e verso i terzi una polizza assicurativa per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi i locali e le strutture di proprietà del Committente dati in uso all'Appaltatore, intendendosi il Committente ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta. E' a completo carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, considerato terzo anche il Committente. A tal fine l'Appaltatore deve essere in possesso di adeguate polizze assicurative, da fornire in copia al Committente entro 10 giorni dall'affidamento, per: • Rischio di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, valida per tutta la durata della concessione ed in caso di consegna per il periodo precedente del cosiddetto aggio n°1 di giorni 180, valida dal giorno stesso della consegna e per tutta la durata della concessione (decennale) da estendere nell'eventuale estensione del periodo preconcessorio di cui all'aggio n°1 del precedente articolo 1, che preveda: 1. Sezione Responsabilità civile verso i dipendenti dell’Impresa terzi (RCT RCT) a) oggetto dell'assicurazione - responsabilità civile derivante dalle attività oggetto della concessione: attività di manutenzione del sito e RCOdelle opere in concessione; attività di custodia del sito; attività d'uso economico, artistico e culturale degli immobili, degli impianti, dei manufatti, del Punto di Ristoro e delle altre aree annesse (sia quelle in concessione che quelle in aggi n°2 e n°3 del precedente articolo 1), inclusa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande; attività che interferiscono con quelle già presenti nel parco (manutenzione e custodia del parco e gestione di altra concessione per attività ludiche e frequentatori del parco); b) massimale minimo di garanzia: € 2.500.000,00 unico, fermo restando la responsabilità del Concessionario per danni eccedenti tale massimale; c) la responsabilità civile per danni arrecati da chiunque (concessionario e/o altri: in quanto il primo è custode e responsabile per tutta la concessione) ai fabbricati, ai manufatti (ad esempio arredi, pavimentazione, recinzione con cancelli etc.), alle opere a garanzia degli eventuali verde, alle opere d'arte ed agli impianti che costituiscono il complesso del Punto di Ristoro e delle altre aree annesse (sia quelle in concessione che quelle in aggi del precedente articolo 1) ed alle attrezzature date in uso (aggio n°4); d) la responsabilità civile per danni cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini: - Massimale Sezione RCT: 5.000.000,00 € alle persone ed animali (al proposito possono frequentare l'intero immobile gli animali domestici, quali cani e gatti, condotti al guinzaglio secondo le norme previste dal vigente regolamento comunale di tutela degli animali e se la ASL conferma tale orientamento in sede di autorizzazione SUAP); tutti soggetti che frequentano il complesso del Punto di Ristoro e delle altre aree annesse (sia quelle in concessione che quelle in aggi del precedente articolo 1), inclusa la responsabilità civile per ogni sinistro con il limite somministrazione di risarcimento di 2.000.000,00 € per danni a persone alimenti e cose; - Massimale sezione RCO: 5.000.000,00 € per ogni sinistro ed un limite non inferiore a 800.000,00 € per ogni dipendente/prestatore di lavoro infortunato. L'Assicurazione dovrà comprendere bevande e compresa anche l'estensione al rischio delle malattie professionali. • Responsabilità ambientale, a copertura di tutte le la fattispecie di danno ambientalebiologico (ad esempio da punture da insetto); e) la responsabilità civile per danni derivanti ai frequentatori del Punto di Ristoro e delle altre aree annesse (sia quelle in concessione che quelle in aggi del precedente articolo 1) ed a terzi dimoranti o presenti nelle vicinanze dall'organizzazione di spettacoli, cerimonie e manifestazioni, a cura del concessionario compresi eventuali danni da inquinamento acustico o per violazione della quiete pubblica; f) la responsabilità civile derivante dalle prestazioni di inquinamentomanutenzione ordinaria e straordinaria in capo al Concessionario. Si considerano terzi a tutti gli effetti: il Comune, i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, i frequentatori del parco, i dimoranti nelle vicinanze e coloro che transitano nelle vicinanze al momento dell'evento dannoso, i partecipanti (non rientranti nella definizione di contaminazione o potenziale contaminazioneprestatori di lavoro) a lavori di manutenzione, di pregiudizio alla salute individuale e collettivagestione, in relazione a tutte le attività oggetto del presente Capitolato e alle conseguenze dirette ed indirette delle medesime, per un controllo. Come già scritto al precedente punto b) il massimale di almeno 1.500.000,00 € • Garanzie accessorie (ARD), stipulata per: - furto - incendio - eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici) - ricorso terzi da incendio con massimale di garanzia, con massimale minimo di garanzia non inferiore a 300.000,00 è fissato in 2.500.000,00 unico, fermo restando la responsabilità del Concessionario per sinistro; • Furto e incendio per i fabbricati e i beni mobili di proprietà e/o in uso all'Appaltatore. In particolare la polizza incendio dovrà essere comprensiva di “garanzie accessorie” ed “eventi speciali”e dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola di “rinuncia alla rivalsa” dell'Assicuratore nei confronti del Committente. • Responsabilità civile veicoli a motore (RCA), stipulata ai sensi di legge per la circolazione degli stessi. Per i veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di rifiuti pericolosi e sostanze tossiche, gli Assicuratori dovranno integrare la copertura assicurativa di RC relativa alla circolazione con la necessaria estensione di garanzia, qualora non espressamente prevista dalla polizza. Per ogni veicolo a motore la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a 5.000.000,00 €. Le assicurazioni dovranno decorrere dalla data di inizio del servizio e cessare alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale dell’affidamento. Non sono ammessi scoperti e/o franchigie. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto del presente Capitolato e alla sede di svolgimento del servizio. L’Appaltatore nel corso dell’appalto, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stessodanni eccedenti tale massimale.

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Samples: Concessione Decennale

COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore L’Amministrazione comunale è responsabile verso il Committente del buon andamento dei servizi assunti, di tutto ciò che ha avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti. Incombe all'Appaltatore sollevata da ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale alle dipendenze del locatario, a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioniterzi ed agli ospiti della struttura ricettiva. L’affidatario si impegna tenere indenne il Comune di Gesico da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia direttamente che dai suoi dipendentiavanzata nei propri confronti da soggetti terzi, come incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di raccoltarelazione alla conduzione dei locali, trasporto dell’attività e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione all’esecuzione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti di cui al presente capitolato. L’affidatario si impegna, altresì, a garantire che i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e coseservizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all’ambiente o a terzi. L’affidatario dovrà stipulare, con espresso impegno di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impiantiprimaria compagnia assicuratrice, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre prescrizioni normative e amministrative vigenti. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi i locali e le strutture di proprietà del Committente dati in uso all'Appaltatore, intendendosi il Committente ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta. E' seguenti coperture assicurative: 1) Polizza RCT/O a completo carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, considerato terzo anche il Committente. A tal fine l'Appaltatore deve essere in possesso di adeguate polizze assicurative, da fornire in copia al Committente entro 10 giorni dall'affidamento, per: • Rischio di garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi e (RCT) che verso i dipendenti dell’Impresa gli eventuali prestatori d’opera (RCT e RCO), a garanzia degli eventuali danni cagionati avente per oggetto la copertura delle responsabilità derivanti da ogni attività descritta e prevista dal contratto, anche se gestita da terzi, ed aventi le seguenti prestazioni minime: a) RCT Massimale unico per sinistro di Euro 500.000,00. Nel novero dei terzi devono essere incluse le persone non dipendenti che partecipano alle attività (fornitori, tecnici, ecc.), nonché gli utenti. Devono essere comprese le seguenti garanzie: • Responsabilità civile per cose consegnate (artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, 1785 ter, 1785 quater, 1785 quinquies, 1786 del C.C.); • Danni alle cose di terzi trovatisi nell’ambito dell’esecuzione delle attività; • Danni a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto(cose o persone, dell’assicurato e/o di terzi) da incendio; • Responsabilità personale dei dipendenti (compreso il responsabile della sicurezza – D.lgs. La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini: - 81/2008), dei lavoratori parasubordinati, del personale che presta comunque servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, occasionale e con convenzioni di qualunque natura, ivi compreso l’utilizzo di lavoratori interinali • Somministrazione di cibi e bevande; • Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria; b) RCO Massimale Sezione RCT: 5.000.000,00 € per ogni sinistro Euro 1.000.000,00 con il limite di risarcimento di 2.000.000,00 € per danni a persone e cose; - Massimale sezione RCO: 5.000.000,00 € Euro 500.000,00 per ogni sinistro ed un limite non inferiore a 800.000,00 € per ogni dipendente/prestatore dipendente infortunato. La garanzia deve essere estesa ai lavoratori parasubordinati, al personale che presta comunque servizio con altre forme di rapporto di lavoro infortunatoflessibile, occasionale e con convenzioni di qualunque natura, ivi compreso l’utilizzo di lavoratori interinali. L'Assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione al rischio delle malattie professionaliDeve essere compreso il c.d. • Responsabilità ambientale, “Danno Biologico”. 2) Polizza a copertura dei seguenti rischi: incendio, scoppio, fulmine, atti di tutte le fattispecie di danno ambientale, di inquinamento, di contaminazione o potenziale contaminazione, di pregiudizio alla salute individuale vandalismo e collettiva, in relazione a tutte le attività oggetto del presente Capitolato e alle conseguenze dirette ed indirette delle medesime, danneggiamento per un massimale di almeno 1.500.000,00 € • Garanzie accessorie (ARD), stipulata per: - furto - incendio - eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici) - ricorso terzi da incendio con massimale di garanzia, con massimale di garanzia non inferiore a 300.000,00 € per sinistro; • Furto e incendio per i fabbricati e i beni mobili di proprietà e/o in uso all'Appaltatore. In particolare la polizza incendio dovrà essere comprensiva di “garanzie accessorie” ed “eventi speciali”e dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola di “rinuncia alla rivalsa” dell'Assicuratore nei confronti del Committente. • Responsabilità civile veicoli a motore (RCA), stipulata ai sensi di legge per la circolazione degli stessi. Per i veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di rifiuti pericolosi e sostanze tossiche, gli Assicuratori dovranno integrare la copertura assicurativa di RC relativa alla circolazione con la necessaria estensione di garanzia, qualora non espressamente prevista dalla polizza. Per ogni veicolo a motore la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a 5.000.000,00 €. Le assicurazioni dovranno decorrere dalla data di inizio del servizio e cessare alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale dell’affidamento. Non sono ammessi scoperti e/o franchigie. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto del presente Capitolato e alla sede di svolgimento del servizio. L’Appaltatore nel corso dell’appalto, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso.qualsiasi causa;

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COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore L'Amministrazione comunale è responsabile verso il Committente del buon andamento dei servizi assunti, di tutto ciò che ha avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti. Incombe all'Appaltatore sollevata da ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'affidatario, a persone terzi ed agli ospiti della struttura ricettiva o cose nell'esercizio delle sue funzioniagli avventori del bar - ristorante. Resta inteso che il Comune è indenne da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia direttamente che dai suoi dipendentiavanzata nei propri confronti da soggetti terzi, come incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di raccoltarelazione alla conduzione dei locali, trasporto dell'attività e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione all'esecuzione dei servizi affidati l'Appaltatore di cui al presente capitolato. L'affidatario si impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente o a terzi. L'affidatario deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cosestipulare, con espresso impegno di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impiantiprimaria compagnia assicuratrice, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre prescrizioni normative e amministrative vigenti. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi i locali e le strutture di proprietà del Committente dati in uso all'Appaltatore, intendendosi il Committente ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta. E' seguenti coperture assicurative: 1) Polizza RCT/O a completo carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, considerato terzo anche il Committente. A tal fine l'Appaltatore deve essere in possesso di adeguate polizze assicurative, da fornire in copia al Committente entro 10 giorni dall'affidamento, per: • Rischio di garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi e (RCT) che verso i dipendenti dell’Impresa gli eventuali prestatori d'opera (RCT e RCO), a garanzia degli eventuali danni cagionati avente per oggetto la copertura delle responsabilità derivanti da ogni attività descritta e prevista dal contratto, anche se gestita da terzi, ed aventi le seguenti prestazioni minime: a) RCT Massimale unico per sinistro di Euro 1.500.000,00. Nel novero dei terzi devono essere incluse le persone non dipendenti che partecipano alle attività (fornitori, tecnici, ecc.),. Devono essere comprese le seguenti garanzie: • Responsabilità civile per cose consegnate (artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, 1785 ter, 1785 quater, 1785 quinquies, 1786 del C.C.); • Danni alle cose di terzi trovatisi nell'ambito di esecuzione delle attività; • Danni a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto(cose o persone, dell'assicurato e/o di terzi) da incendio; • Responsabilità personale dei dipendenti (compreso il responsabile della sicurezza — D.Lgs. La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini: - 81/2008), dei lavoratori parasubordinati, del personale che presta comunque servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, occasionale e con convenzioni di qualunque natura, ivi compreso l'utilizzo di lavoratori interinali; • Somministrazione di cibi e bevande; • Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria; b) RCO Massimale Sezione RCT: 5.000.000,00 € per ogni sinistro Euro 1.500.000,00 con il limite di risarcimento di 2.000.000,00 € per danni a persone e cose; - Massimale sezione RCO: 5.000.000,00 € Euro 750.000,00 per ogni sinistro ed un limite non inferiore a 800.000,00 € per ogni dipendente/prestatore dipendente infortunato. La garanzia deve essere estesa ai lavoratori parasubordinati, al personale che presta comunque servizio con altre forme di rapporto di lavoro infortunatoflessibile, occasionale e con convenzioni di qualunque natura, ivi compreso l'utilizzo di lavoratori interinali. L'Assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione al rischio delle malattie professionaliDeve essere compreso il c.d. • Responsabilità ambientale, "Danno Biologico". 2) Polizza a copertura dei seguenti rischi: incendio, scoppio, fulmine, atti di tutte le fattispecie di danno ambientale, di inquinamento, di contaminazione o potenziale contaminazione, di pregiudizio alla salute individuale vandalismo e collettiva, danneggiamento per qualsiasi causa; Il massimale della suddetta polizza è indicato in relazione a tutte le attività oggetto del presente Capitolato e alle conseguenze dirette ed indirette delle medesime, per un massimale di almeno 1.500.000,00 • Garanzie accessorie 3.000.000,00 (ARD), stipulata per: - furto - incendio - eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosfericieuro tremilioni) - ricorso terzi da incendio con massimale di garanzia, con massimale di garanzia non inferiore a 300.000,00 € per sinistro; • Furto e incendio per i fabbricati e i beni mobili di proprietà e/o in uso all'Appaltatoreunico. In particolare la polizza incendio Il Comune dovrà essere comprensiva considerato terzo garantito ai fini di “garanzie accessorie” ed “eventi speciali”e dovrà altresì prevedere espressamente tra ciascuna delle sopra indicate polizze assicurative. Si precisa che nel caso di Ati le condizioni particolari la clausola polizze assicurative dovranno essere intestate a tutti gli operatori economici raggruppati. Ugualmente dicasi nel caso di “rinuncia alla rivalsa” dell'Assicuratore nei confronti del Committente. • Responsabilità civile veicoli a motore (RCA), stipulata ai sensi di legge per la circolazione degli stessi. Per i veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di rifiuti pericolosi e sostanze tossiche, gli Assicuratori dovranno integrare la copertura assicurativa di RC relativa alla circolazione con la necessaria estensione di garanzia, qualora non espressamente prevista dalla polizza. Per ogni veicolo a motore la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a 5.000.000,00 €. Le assicurazioni dovranno decorrere dalla data di inizio del servizio e cessare alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale dell’affidamento. Non sono ammessi scoperti e/o franchigie. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto del presente Capitolato e alla sede di svolgimento del servizio. L’Appaltatore nel corso dell’appalto, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stessoconsorzi ordinari.

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