Common use of COPERTURE ASSICURATIVE Clause in Contracts

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria durante l’esecuzione della fornitura, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura. L’Appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone. Ogni danno subito dalle persone incaricate del trasporto e della consegna, dai mezzi di trasporto, dalla merce trasportata, da terzi eventuali, è ad esclusivo carico del fornitore che è completamente responsabile anche del rispetto di qualsiasi disposizione di legge. A tale riguardo l’Aggiudicatario dovrà essere provvisto di polizza RCT che preveda: • danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall’Assicurato o da lui detenute; • danni ai locali e alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori; • danni da interruzione di esercizio; • responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce; • responsabilità civile personale, la copertura deve comprendere la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l’aggiudicatario si avvarrà per i danni a terzi e a cose di terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività, mansioni svolte; • massimale annuo non inferiore a € 500.000,00. L’Amministrazione comunale deve essere considerata terzo; le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati né all’Ente. L’Amministrazione comunale dovrà essere sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili all’Appaltatore e non coperti dalla polizza assicurativa. La suddetta polizza deve essere integrata da una sezione relativa alla RCT Prodotti nella quale sia specificato che La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti in polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall’Assicurato stesso per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la ditta appaltatrice potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura svolta per conto dell’Amministrazione.

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COPERTURE ASSICURATIVE. L’Amministrazione comunale è esonerata da L'Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per dannidanni alla Stazione Appaltante o a terzi, infortuni alle persone o altro alle cose, che dovessero accadere derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore o al suo personale dipendente in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della ditta aggiudicataria durante l’esecuzione Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00). In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della fornituracopertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Stazione Appaltante ed esibite prima della stipula del contratto, convenendosi al riguardo fermo restando che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornituraciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Appaltatore aggiudicatario. L’Appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecatiLa copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto proprio o dei propri dipendentie colpa dell'Impresa. La Stazione Appaltante provvede ad assicurare a proprie spese gli impianti, ed i locali messi a cose e/o personedisposizione dell'appaltatore per i rischi di incendi, esplosioni, scoppi. Ogni danno subito dalle persone incaricate del trasporto e della consegnaProvvede altresì alla assicurazione, dai mezzi di trasportopropria competenza, dalla merce trasportata, da terzi eventuali, è ad esclusivo carico del fornitore che è completamente responsabile anche del rispetto di qualsiasi disposizione di legge. A tale riguardo l’Aggiudicatario dovrà essere provvisto di polizza RCT che preveda: • danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall’Assicurato o da lui detenute; • danni ai locali e alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori; • danni da interruzione di esercizio; • responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce; • responsabilità civile personale, la copertura deve comprendere per la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l’aggiudicatario si avvarrà per i danni a terzi e a cose di terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività, mansioni svolte; • massimale annuo non inferiore a € 500.000,00. L’Amministrazione comunale deve essere considerata terzo; le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati né all’Ente. L’Amministrazione comunale dovrà essere sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili all’Appaltatore e non coperti dalla polizza assicurativa. La suddetta polizza deve essere integrata da una sezione relativa alla RCT Prodotti nella quale sia specificato che La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti in polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall’Assicurato stesso per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la ditta appaltatrice potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura svolta per conto dell’Amministrazioneverso terzi.

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Samples: www.casaserenarsa.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Amministrazione comunale è esonerata da L’Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per dannidanni al Committente o a terzi, infortuni alle persone o altro alle cose, che dovessero accadere derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa appaltatrice stessa o al suo personale dipendente della ditta aggiudicataria durante l’esecuzione della forniturain relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dovrà pertanto depositare idonea polizza assicurativa (C.A.R.) a copertura dei danni subiti dalla stazione Appaltante, convenendosi verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio, a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti con i seguenti massimali: • opere ed impianti permanenti e temporanei: pari all’importo contrattuale; • opere ed impianti preesistenti: € 1.000.000,00. Agli effetti assicurativi l'Appaltatore, non appena a conoscenza di un fatto che provochi danno a persone o cose, è tenuto a segnalare al riguardo che qualsiasi eventuale onere Committente l’accadimento, con dettagliato elenco dei danni e ad attivare le procedure presso la compagnia di assicurazione. A tal fine, l’Impresa appaltatrice è compreso nel corrispettivo della fornitura. L’Appaltatore è altresì pienamente responsabile degli obbligata a stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per la copertura di eventuali danni arrecatiarrecati a terzi nell’intero periodo di durata dell'Appalto e derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività formanti oggetto dell’Appalto, comprese -quand’anche non espressamente menzionate- le attività preliminari, complementari ed accessorie, rispetto a quelle principali e prevalenti meglio precisate nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nei relativi allegati e con l’estensione nel novero dei terzi del Committente e dei suoi dipendenti; inoltre dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per fatto proprio o dei propri dipendentii rischi inerenti la propria attività, a cose e/o persone. Ogni danno subito dalle persone incaricate del trasporto e della consegnaincluso l’Appalto in oggetto, dai mezzi di trasporto, dalla merce trasportata, da terzi eventuali, è ad esclusivo carico del fornitore che è completamente responsabile anche del rispetto di qualsiasi disposizione di legge. A tale riguardo l’Aggiudicatario dovrà essere provvisto di polizza RCT che prevedacon almeno i seguenti massimali: • danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall’Assicurato o da lui detenute; • danni ai locali e alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori; • danni da interruzione di esercizio; • responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce; • responsabilità civile personale, la copertura deve comprendere la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l’aggiudicatario si avvarrà per i danni a terzi e a cose di terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività, mansioni svolte; • RCT : con un massimale annuo non inferiore a € 500.000,00. L’Amministrazione comunale deve essere considerata terzo; le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati né all’Ente. L’Amministrazione comunale dovrà essere sempre tenuta indenne euro 2.000.000,00 (duemilionivirgolazero), con il limite di euro 2.000.000,00 (duemilionivirgolazero) per eventuali persona e di euro 2.000.000,00 (duemilionivirgolazero) per danni imputabili all’Appaltatore e non coperti dalla polizza assicurativa. La suddetta polizza deve essere integrata da una sezione relativa alla RCT Prodotti nella quale sia specificato che La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti in polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall’Assicurato stesso per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la ditta appaltatrice potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura svolta per conto dell’Amministrazione.cose;

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Samples: www.comune.novate-milanese.mi.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Amministrazione comunale L'aggiudicatario è esonerata da ogni responsabilità per danniresponsabile, infortuni nei confronti della Stazione Appaltante, dei danni di qualsiasi natura, materiali o altro che dovessero accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria durante l’esecuzione della fornituraimmateriali, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura. L’Appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecatidiretti o indiretti, per fatto proprio o dei propri dipendenti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti. E', inoltre, diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti ed, in particolare, dei danni a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione dei servizi. Al fine di garantire una maggiore tutela dell’Amministrazione Comunale e dei terzi/utenti, l’aggiudicatario dovrà stipulare o dimostrare di possedere, precedentemente all’avvio del servizio, una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e/o personecose (RCTO) per i rischi derivanti dal presente appalto. Ogni danno subito La polizza dovrà prevedere esplicitamente nella descrizione del rischio l’efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall’espletamento del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Si precisa in proposito che la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi: • Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 3.000.000,00 unico per sinistro • Responsabilità Civile verso i Prestatori d’Opera (RCO): € 3.000.000,00 unico per sinistro • Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT e RCO: € 3.000.000,00 Si precisa inoltre che l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo l’aggiudicatario dalle persone incaricate del trasporto e della consegna, dai mezzi di trasporto, dalla merce trasportata, da terzi eventuali, è ad esclusivo carico del fornitore che è completamente responsabile anche del rispetto responsabilità di qualsiasi disposizione genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge. A tale riguardo l’Aggiudicatario dovrà essere provvisto di polizza RCT che preveda, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati e, pertanto: • L’Amministrazione Comunale sarà sempre tenuta indenne per eventuali danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione non coperti- o scoppio coperti parzialmente- dalla polizza assicurativa (garanzie escluse/limiti di cose dall’Assicurato o da lui detenuteindennizzo etc); • danni ai locali e alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori; • danni da interruzione di esercizio; • responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce; • responsabilità civile personale, la copertura deve comprendere la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l’aggiudicatario si avvarrà per i danni a terzi e a cose di terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività, mansioni svolte; • massimale annuo non inferiore a € 500.000,00. L’Amministrazione comunale deve essere considerata terzo; le Le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati né all’Ente. L’Amministrazione comunale od all’Amministrazione comunale; Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l’intero periodo di durata del contratto ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili all’Appaltatore e non coperti dalla polizza assicurativa. La suddetta polizza deve essere integrata da una sezione relativa alla RCT Prodotti nella quale sia specificato che La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti in polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall’Assicurato stesso per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la ditta appaltatrice potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura svolta per conto dell’Amministrazionepresentata agli uffici competenti prima dell’inizio del servizio.

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Samples: Bando Di Gara

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Amministrazione comunale La Ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose, alle strutture interessate ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente contratto che possano derivare dalle apparecchiature utilizzate per l’esecuzione della fornitura, da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. La Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero dovesse accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria durante l’esecuzione della fornituradi cui si avvarrà la Ditta appaltatrice nell’esecuzione del contratto. La Ditta appaltatrice, convenendosi al riguardo pertanto, si impegna a stipulare una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che qualsiasi eventuale onere l’Azienda Sanitaria è compreso nel corrispettivo della fornituraconsiderata "terza" a tutti gli effetti. L’Appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecatiL’Assicurazione dovrà essere prestata per tutta la durata del contratto sino alla concorrenza di massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 per sinistro, per fatto proprio persone o dei propri dipendenti, a cose ed inoltre garantisca le rivalse di qualsiasi Ente e/o personedei dipendenti della Ditta appaltatrice per infortuni e/o malattie professionali con massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 per sinistro e per ciascuna persona. Ogni danno subito dalle persone incaricate del trasporto e della consegna, dai mezzi di trasporto, dalla merce trasportata, da terzi eventuali, è ad esclusivo carico del fornitore che è completamente responsabile anche del rispetto di qualsiasi disposizione di legge. A tale riguardo l’Aggiudicatario La polizza dovrà essere provvisto di polizza RCT che prevedacomprendere anche: • danni a cose altrui derivanti da incendioai locali, esplosione o scoppio di cose dall’Assicurato o da lui detenuteai materiali e alle attrezzature, oggetto della fornitura; • danni ai locali a persone e alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei servizi derivanti dal malfunzionamento o da guasti e/o lavoridifetti delle apparecchiature installate; • danni cagionati a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui si avvalga l’Azienda Ulss; - responsabilità civile verso il personale dell'Aggiudicatario e dei Subappaltatori con particolare riferimento agli infortuni e alle malattie professionali; • danni da interruzione di esercizioincendio; • responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’effettuazione danni da inquinamento accidentale. La Ditta appaltatrice prima di operazioni iniziare la fornitura dovrà produrre all’Azienda Sanitaria copia di prelievodetta polizza, consegna e rifornimento merce; • responsabilità civile personaleunitamente alla quietanza di pagamento del premio. La quietanza di pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata della fornitura. La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o il mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura deve comprendere la responsabilità civile personale assicurativa, costituiscono motivo di tutte le persone fisiche di cui l’aggiudicatario si avvarrà per i danni a terzi e a cose di terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attivitàrisoluzione del presente contratto (clausola risolutiva espressa, mansioni svolte; • massimale annuo non inferiore a € 500.000,00art. L’Amministrazione comunale deve essere considerata terzo; le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati né all’Ente. L’Amministrazione comunale dovrà essere sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili all’Appaltatore e non coperti dalla polizza assicurativa. La suddetta polizza deve essere integrata da una sezione relativa alla RCT Prodotti nella quale sia specificato che La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti in polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall’Assicurato stesso per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la ditta appaltatrice potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura svolta per conto dell’Amministrazione1456 del Codice Civile).

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Samples: Disciplinare Di Gara

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Amministrazione comunale è esonerata da L’Assuntore, fatta salva la sua piena e diretta responsabilità per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto, assume ogni responsabilità per dannii casi di infortuni e di danni arrecati all’ Azienda Sanitaria Locale ed a terzi nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali. L’Assuntore ha l’obbligo di stipulare con una società di primaria e di riconosciuta importanza, infortuni o altro polizza assicurativa dedicata all’appalto, che dovessero accadere al preveda la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile - RCT - nei confronti dell’ Azienda Sanitaria Locale e di terzi, derivanti dall’attività svolta dall’impresa, dal suo personale dipendente della ditta aggiudicataria durante l’esecuzione della fornituradipendente, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura. L’Appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecatidai suoi consulenti e collaboratori, dai sub affidatari e dal relativo personale, con un massimale unico di almeno Euro 5.000.000,00 per fatto proprio o dei propri dipendenti, sinistro a cose persone e/o personecose e di Euro 10.000.000,00 quale limite catastrofale per sinistro per la durata dell’affidamento, oltre che di una polizza assicurativa per i dipendenti dell’Assuntore, ovvero dei sub affidatari, soggetti ad Inail – garanzia RCO – con un massimale di almeno Euro 5.000.000,00 per sinistro a persone e/o cose e di Euro 10.000.000,00 quale limite catastrofale per sinistro per l’intera durata del servizio. Verrà espressamente prevista da parte della compagnia di assicurazione la rinuncia al diritto di rivalsa, a qualsiasi modo, verso l’ Azienda Sanitaria Locale e/o suoi dipendenti, collaboratori ed incaricati. La polizza dovrà altresì contenere specifiche estensioni quali: • indicazione che tra gli assicurati si intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino, presenzino o siano interessati all’esecuzione del servizio, indipendentemente dall’esistenza o meno di rapporto con l’Assuntore; • prevedere la copertura per colpa grave degli assicurati; • la copertura dei maggiori costi da sostenersi in caso di sinistro; • la responsabilità civile incrociata fra tutti gli assicurati; • copertura per danni a cavi/condutture sia aeree che sotterranee; • reintegro automatico dell’intera copertura a seguito di sinistro, da qualsiasi causa determinato; • rinuncia della Compagnia assicurativa al diritto di recesso per sinistro. In ogni caso si conviene e si precisa che l’Assuntore sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza. La stipula di questa polizza non esonera in alcun modo l’Assuntore dalla sua piena e diretta responsabilità per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni dallo stesso assunte con il contratto, come specificate nella documentazione di gara. La polizza dovrà essere rinnovata sino al termine del rapporto contrattuale e prevederà l’obbligo per la compagnia assicuratrice di informare l’ Azienda Sanitaria Locale in caso di mancato pagamento dei premi di rinnovo annuali, entro il termine del 16° giorno successivo alla scadenza del premio di rinnovo. Nel caso si verificasse tale eventualità, l’Azienda Sanitaria Locale fermo restando la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, potrà farsi carico del pagamento dei premi di rinnovo, salvo il rivalersi sull’Assuntore, tramite trattenuta sul canone, compresi gli interessi di mora conseguenti. Nel caso in cui l’aggiudicatario del servizio sia un R.T.I., la copertura assicurativa dovrà essere presentata con un’unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate. La polizza avrà validità dalla firma contrattuale sino ad avvenuta conclusione dell’affidamento, con esito positivo e senza riserva alcuna. Inoltre la polizza dovrà contenere idonea clausola con la quale si precisi che, in deroga dell’Art. 1901 del C.C., l’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo alla compagnia assicuratrice, non comporta l’inefficacia della garanzia assicurativa. Ogni danno subito dalle persone incaricate del trasporto e della consegna, dai mezzi onere di trasporto, dalla merce trasportata, da terzi eventuali, è polizza deve intendersi ad esclusivo carico del fornitore che è completamente responsabile anche del rispetto di qualsiasi disposizione di legge. A tale riguardo l’Aggiudicatario dovrà essere provvisto di polizza RCT che preveda: • danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall’Assicurato o da lui detenute; • danni ai locali dell’ Assuntore e alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori; • danni da interruzione di esercizio; • responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce; • responsabilità civile personale, la copertura deve comprendere la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l’aggiudicatario si avvarrà per i danni a terzi e a cose di terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività, mansioni svolte; • massimale annuo non inferiore a € 500.000,00. L’Amministrazione comunale deve essere considerata terzo; le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati né all’Ente. L’Amministrazione comunale dovrà essere sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili all’Appaltatore e non coperti dalla polizza assicurativa. La suddetta polizza deve essere integrata da una sezione relativa alla RCT Prodotti nella quale sia specificato che La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti in polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall’Assicurato stesso per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la ditta appaltatrice potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura svolta per conto dell’Amministrazionecompensato nei corrispettivi contrattuali.

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Samples: www.aslcagliari.it

COPERTURE ASSICURATIVE. L’Amministrazione comunale L'Appaltatore è esonerata responsabile verso il Committente del buon andamento dei servizi assunti, di tutto ciò che ha avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti. Incombe all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti, come incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con espresso impegno di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre prescrizioni normative e amministrative vigenti. L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi i locali e le strutture di proprietà del Committente dati in uso all'Appaltatore, intendendosi il Committente ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità per dannie da ogni conseguenza diretta o indiretta. E' a completo carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di danni prodotti a terzi, infortuni o altro che dovessero accadere considerato terzo anche il Committente. A tal fine l'Appaltatore deve essere in possesso di adeguate polizze assicurative, da fornire in copia al personale dipendente della ditta aggiudicataria durante l’esecuzione della fornituraCommittente entro 10 giorni dall'affidamento, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura. L’Appaltatore è altresì pienamente responsabile per: • Rischio di responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti dell’Impresa (RCT e RCO), a garanzia degli eventuali danni arrecaticagionati a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini: - Massimale Sezione RCT: 5.000.000,00 € per ogni sinistro con il limite di risarcimento di 2.000.000,00 € per danni a persone e cose; - Massimale sezione RCO: 5.000.000,00 € per ogni sinistro ed un limite non inferiore a 800.000,00 € per ogni dipendente/prestatore di lavoro infortunato. L'Assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione al rischio delle malattie professionali. • Responsabilità ambientale, a copertura di tutte le fattispecie di danno ambientale, di inquinamento, di contaminazione o potenziale contaminazione, di pregiudizio alla salute individuale e collettiva, in relazione a tutte le attività oggetto del presente Capitolato e alle conseguenze dirette ed indirette delle medesime, per fatto proprio o dei propri dipendentiun massimale di almeno 1.500.000,00 € • Garanzie accessorie (ARD), stipulata per: - furto - incendio - eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici) - ricorso terzi da incendio con massimale di garanzia, con massimale di garanzia non inferiore a cose 300.000,00 € per sinistro; • Furto e incendio per i fabbricati e i beni mobili di proprietà e/o personein uso all'Appaltatore. Ogni danno subito dalle persone incaricate In particolare la polizza incendio dovrà essere comprensiva di “garanzie accessorie” ed “eventi speciali”e dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola di “rinuncia alla rivalsa” dell'Assicuratore nei confronti del trasporto e della consegnaCommittente. • Responsabilità civile veicoli a motore (RCA), dai mezzi stipulata ai sensi di legge per la circolazione degli stessi. Per i veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di rifiuti pericolosi e sostanze tossiche, gli Assicuratori dovranno integrare la copertura assicurativa di RC relativa alla circolazione con la necessaria estensione di garanzia, qualora non espressamente prevista dalla merce trasportata, da terzi eventuali, è ad esclusivo carico polizza. Per ogni veicolo a motore la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a 5.000.000,00 €. Le assicurazioni dovranno decorrere dalla data di inizio del fornitore che è completamente responsabile anche del rispetto servizio e cessare alle ore 24 dell’ultimo giorno di qualsiasi disposizione di leggescadenza naturale dell’affidamento. A tale riguardo l’Aggiudicatario dovrà essere provvisto di polizza RCT che preveda: • danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall’Assicurato o da lui detenute; • danni ai locali e alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei servizi Non sono ammessi scoperti e/o lavori; • danni da interruzione franchigie. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto del presente Capitolato e alla sede di esercizio; • responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’effettuazione di operazioni di prelievosvolgimento del servizio. L’Appaltatore nel corso dell’appalto, consegna e rifornimento merce; • responsabilità civile personaledovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la copertura deve comprendere la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l’aggiudicatario si avvarrà per i danni a terzi e a cose di terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività, mansioni svolte; • massimale annuo non inferiore a € 500.000,00. L’Amministrazione comunale deve essere considerata terzo; le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati né all’Ente. L’Amministrazione comunale dovrà essere sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili all’Appaltatore e non coperti dalla polizza assicurativa. La suddetta polizza deve essere integrata da una sezione relativa alla RCT Prodotti nella quale sia specificato che La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti in polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall’Assicurato stesso per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la ditta appaltatrice potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura svolta per conto dell’Amministrazionedocumentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso.

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COPERTURE ASSICURATIVE. L’Amministrazione comunale è esonerata Ogni forma di responsabilità civile nei confronti di terzi, degli studenti e di tutto il personale dell’Università derivante dalla gestione del contratto sarà coperta da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro polizza assicurativa che dovessero accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria durante l’esecuzione della fornitura, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura. L’Appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecatiil Concessionario dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone. Ogni danno subito dalle persone incaricate del trasporto e della consegna, dai mezzi la copertura di trasporto, dalla merce trasportata, da responsabilità civile verso terzi eventuali, è ad esclusivo carico del fornitore che è completamente responsabile anche del rispetto di qualsiasi disposizione di legge. A tale riguardo l’Aggiudicatario dovrà essere provvisto di polizza RCT che preveda: • per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall’Assicurato o da lui detenute; • danni ai locali persone e alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori; • danni da interruzione di esercizio; • responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce; • responsabilità civile personale, la copertura deve comprendere la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l’aggiudicatario si avvarrà per i danni a terzi e a cose di terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività, mansioni svolte; • massimale annuo non inferiore a € 500.000,00. L’Amministrazione comunale deve essere considerata terzo; le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati né all’Ente. L’Amministrazione comunale dovrà essere sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili all’Appaltatore e non coperti dalla polizza assicurativacose. La suddetta polizza deve: • prevedere un massimale unico minimo di € 2.500.000,00= per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO) per un massimale minimo di € 2.500.000,00= per sinistro e di € 1.000.000,00= per persona; • essere integrata stipulata ed esibita all’Università entro la data di avvio della concessione; • avere durata non inferiore a quella della concessione. Resta tuttavia inteso che: • tali massimali non rappresentano il limite del danno da una sezione relativa alla RCT Prodotti nella quale risarcirsi da parte del Concessionario per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il Concessionario medesimo; • l’Università, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Università stessa, restando fermo l’obbligo del Concessionario stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi; l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Università e, pertanto, qualora il Concessionario non sia specificato che La Società in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il rapporto contrattuale si obbliga a tenere indenne l’Assicurato risolverà di quanto questi sia tenuto a pagarediritto, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento (capitale, interessi e spese) del maggior danno subito; l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il Concessionario dalle responsabilità di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti in polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall’Assicurato stesso per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento qualunque genere su di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la ditta appaltatrice potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura svolta per conto dell’Amministrazioneesso incombenti.

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COPERTURE ASSICURATIVE. L’Amministrazione comunale è esonerata L’Aggiudicatario, con la sottoscrizione dei singoli contratti operativi, si obbliga a: - stipulare, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di ciascun intervento ricompreso all’interno di ciascun contratto operativo, una polizza di assicurazione (CAR) che copra i danni subiti da ogni responsabilità Acer a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche preesistenti per dannil'importo pari all’ammontare lavori indicato sul progetto esecutivo approvato. Le somme da assicurare (sezione A - partita 1 e 2) saranno indicate di volta in volta dalla stazione appaltante, infortuni o altro che dovessero accadere non essendo al personale dipendente della ditta aggiudicataria durante l’esecuzione della fornitura, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornituramomento stimabili. L’Appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone. Ogni danno subito dalle persone incaricate del trasporto e della consegna, dai mezzi di trasporto, dalla merce trasportata, da terzi eventuali, è ad esclusivo carico del fornitore che è completamente responsabile anche del rispetto di qualsiasi disposizione di legge. A tale riguardo l’Aggiudicatario dovrà essere provvisto di La polizza RCT che preveda: • danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall’Assicurato o da lui detenute; • danni ai locali e alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori; • danni da interruzione di esercizio; • responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce; • responsabilità civile personale, la copertura deve comprendere inoltre assicurare Acer contro la responsabilità civile personale per danni causati a terzi (RCT) nel corso dell'esecuzione dei lavori (sezione B) il cui massimale sarà definito di tutte le persone fisiche volta in volta dalla stazione appaltante per ciascun intervento. La copertura assicurativa decorrerà dalla data di cui l’aggiudicatario si avvarrà consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni Acer da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. La polizza RCT deve essere indipendente da altre coperture che l’appaltatore avesse già in corso quindi specificatamente dedicata al presente appalto. - stipulare con primario assicuratore una polizza assicurativa contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT/O) per danni arrecati a terzi e a cose per infortuni sofferti da prestatori di terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attivitàlavoro (dipendenti e non) addetti all’attività svolta, mansioni svolte; • massimale annuo non inferiore a € 500.000,00. L’Amministrazione comunale deve essere considerata terzo; le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati né all’Ente. L’Amministrazione comunale dovrà essere sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili all’Appaltatore e non coperti dalla polizza assicurativa. La suddetta polizza deve essere integrata da una sezione relativa alla RCT Prodotti nella quale sia specificato che La Società ed oggetto dell’Accordo, dei quali l’Appaltatore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti in polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall’Assicurato stesso per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, avvalga in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, per ogni singolo Contratto Operativo che sarà sottoscritto. La polizza RCT/O dovrà essere indipendente (cioè non “a terzi dei prodotti stessi. In alternativa alla stipulazione della polizza secondo rischio”) da altre coperture che precedel’Appaltatore avesse già in corso, quindi specificatamente dedicata al presente Accordo Quadro, ed in caso di A.T.I., la ditta appaltatrice potrà dimostrare l’esistenza polizza dovrà essere presentata da parte della Capogruppo mandataria anche in nome e per conto della/e mandante/i che deve/devono rientrare nel novero degli Assicurati. I massimali della predetta polizza saranno indicati di volta in volta dalla Stazione Appaltante. La polizza non dovrà prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro. -costituire una polizza RCTfidejussoria di Performance a garanzia della corretta e completa esecuzione di tutti gli adempimenti necessari all’ottenimento del credito fiscale da parte della Stazione Appaltante che indennizzi ACER per l'eventuale perdita derivante dal mancato ottenimento o mancato riconoscimento dell'Ecobonus o meglio della detrazione fiscale del 110% sui lavori di efficientamento energetico e/o di miglioramento sismico eseguiti dall’appaltatore. Nello specifico tale polizza dovrà coprire Acer dall’eventualità di non poter ottenere il credito fiscale da cedere a causa di qualsiasi inadempimento, già attivataod errato o parziale adempimento svolto in una qualsiasi delle fasi dell’assolvimento di ogni contratto operativo. -A costituire una garanzia postuma c.d. “di Rimpiazzo e Posa in Opera" che assicuri ACER per il rimpiazzo totale o parziale dei lavori causati da difetti di materiale e/o posa in opera in quelle parti dell'edificio oggetto di ristrutturazioni, avente e nello specifico i lavori di impermeabilizzazione delle coperture, rivestimenti esterni intonaco o rivestimento cappotto termico. La stessa copre altresì le caratteristiche indicate spese necessarie per quella specificail ripristino totale o parziale delle opere assicurate e danneggiate a seguito di danni materiali e diretti per errata posa in opera o da difetto di prodotti impiegati che rendano l'opera non idonea. In tal casoEssa dovrà essere stipulata prima dell'avvio di lavori ed in abbinamento alla polizza CAR per i lavori da realizzare. La copertura assicurativa ha una durata di 10 anni dalla data di fine lavori. Gli importi da assicurare saranno indicati di volta in volta dalla stazione appaltante, non essendo al momento stimabili. - limitatamente alle opere che l’appaltatore non ha offerto di eseguire gratuitamente, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs.50/2016 l’Appaltatore si obbliga, per il pagamento di ciascuna rata di saldo, alla costituzione di altrettante garanzie fidejussorie bancarie o assicurative di importo pari alla rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo. Con la stipulazione di ogni contratto operativo: - il professionista incaricato della progettazione esecutiva dovrà stipulare una polizza di responsabilità civile e professionale del progettista ai sensi dell’art. 24, comma 4, del Codice con durata pari all’intera durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo, a copertura dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e attività connesse per un massimale almeno pari al 30% dell’importo dei lavori progettati. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. - I professionisti incaricati del rilascio delle asseverazioni sono tenuti a produrre ad ACER, ai sensi del D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020, art. 119, comma 14, una appendice alla stessapolizza di assicurazione della responsabilità civile, nella quale con massimale almeno pari al valore complessivo del credito fiscale generato dalle predette attestazioni o asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.” L’attività di asseverazione da assicurare si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura svolta per conto dell’Amministrazioneintende resa ai fini dell’ottenimento dello sconto fiscale “Superbonus 110%”.

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COPERTURE ASSICURATIVE. L’Amministrazione comunale è esonerata da L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per dannidanni al Committente o a terzi, infortuni alle persone o altro alle cose, che dovessero accadere derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale dipendente in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 1 milione di euro. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della ditta aggiudicataria durante l’esecuzione copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della forniturastipula del contratto, convenendosi al riguardo fermo restando che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornituraciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa Aggiudicataria. L’Appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecatiLa copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'Impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore; oppure quest'ultimo dovrà esibire proprie polizze RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone. Ogni danno subito dalle persone incaricate del trasporto e della consegna, dai mezzi di trasporto, dalla merce trasportata, da terzi eventuali, è ad esclusivo carico del fornitore che è completamente responsabile anche del rispetto di qualsiasi disposizione di legge. A tale riguardo l’Aggiudicatario dovrà essere provvisto di polizza RCT che preveda: • danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall’Assicurato o da lui detenute; • danni ai locali e alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori; • danni da interruzione di esercizio; • responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce; • responsabilità civile personale, la copertura deve comprendere la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l’aggiudicatario si avvarrà per i danni a terzi e a cose di terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività, mansioni svolte; • massimale annuo non inferiore a € 500.000,00. L’Amministrazione comunale deve essere considerata terzo; le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati né all’Ente. L’Amministrazione comunale dovrà essere sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili all’Appaltatore e non coperti dalla polizza assicurativa. La suddetta polizza deve essere integrata da una sezione relativa alla RCT Prodotti nella quale sia specificato che La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti in polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall’Assicurato stesso per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la ditta appaltatrice potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura svolta per conto dell’Amministrazionecolpa dell'Impresa.

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COPERTURE ASSICURATIVE. L’Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per L'Appaltatore ha presentato un'assicurazione, ai sensi degli articoli 103, comma settimo, del d.lgs. 50/2016 conforme allo schema tipo in vigore, contro tutti i rischi di esecuzione, a copertura di tutti i danni, infortuni compresi quelli biologici, subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o altro che dovessero accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria durante l’esecuzione della fornituradistruzione totale o parziale di impianti e opere, convenendosi al riguardo che anche preesistenti, da qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura. L’Appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecaticausa determinati salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, per fatto proprio i massimali seguenti: - per la copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei propri dipendentilavori, per somma assicurata corrispondente all’importo del contratto in riferimento al lotto aggiudicato e, quindi, di massimale almeno pari all’importo di aggiudicazione; - almeno Euro 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terze persone ed a cose di terzi. La polizza coprirà i danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei Subappaltatori, per gli infortuni da essi sofferti in conseguenza del comportamento colposo dell’Appaltatore o di un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del Codice Civile, nonché danni a persone dell’Appaltatore e/o personea persone della stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere, oltre che a Consulenti dell’Appaltatore o del Committente, quali, ma non solo, i Componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, i Coordinatori per la Sicurezza, i Collaudatori, il Responsabile del Procedimento. Ogni danno subito dalle persone incaricate del trasporto La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati da Subappaltatori e della consegnaSubfornitori: l’Appaltatore si impegna, dai mezzi in caso di trasporto, dalla merce trasportata, da terzi eventuali, è ad esclusivo carico del fornitore che è completamente responsabile anche del rispetto affidamento di qualsiasi disposizione di legge. A tale riguardo l’Aggiudicatario dovrà essere provvisto di polizza RCT che preveda: • danni opere a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall’Assicurato o da lui detenute; • danni ai locali e alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei servizi Subappaltatori e/o lavori; • danni da interruzione Subfornitori, a comunicare alla Società di esercizio; • responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’effettuazione di operazioni di prelievoAssicurazione con cui ha stipulato la polizza, consegna e rifornimento merce; • responsabilità civile personale, la copertura deve comprendere la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l’aggiudicatario si avvarrà per i danni a terzi e a cose di terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività, mansioni svolte; • massimale annuo non inferiore a € 500.000,00. L’Amministrazione comunale deve essere considerata terzo; le eventuali franchigie dati relativi al Subappalto e/o scoperti previsti dal contratto non potranno sub-affidamento, prima che le Imprese abbiano accesso al cantiere. L’Appaltatore ha presentato la polizza numero stipulata in nessun caso data con la società , con validità dalle ore 24 del giorno sino alle ore 24 del giorno Le somme assicurate e le date di cui sopra, dovranno essere opposti ai danneggiati né all’Ente. L’Amministrazione comunale dovrà essere sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili all’Appaltatore e non coperti dalla polizza assicurativa. La suddetta polizza deve essere integrata da una sezione relativa alla RCT Prodotti nella quale sia specificato che La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagareaggiornate, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti in polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall’Assicurato stesso per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettosoad opera dell’Appaltatore, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo eventuale incremento dell’importo e/o della durata contrattuale. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante. E’ espresso obbligo dell’Aggiudicatario trasmettere al Committente copia delle ricevute di pagamento del premio entro 10 giorni dall’effettuazione del medesimo. L’Aggiudicatario si impegna a garantire la consegna a terzi dei prodotti stessicopertura assicurativa di cui sopra per tutta la durata dell’appalto, ai sensi dell’art. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede103, la ditta appaltatrice potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCTcomma settimo, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specificadel d.lgs. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura svolta per conto dell’Amministrazione50/2016.

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COPERTURE ASSICURATIVE. L’Amministrazione comunale è esonerata da L'Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per dannidanni alla Stazione Appaltante o a terzi, infortuni alle persone o altro alle cose, che dovessero accadere derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore o al suo personale dipendente in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della ditta aggiudicataria durante l’esecuzione Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile si dovrà rispettare il disposto di cui all’art. 128 del DPR n. 207/2010 e smi. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Stazione Appaltante ed esibite prima della forniturastipula del contratto, convenendosi al riguardo fermo restando che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornituraciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Appaltatore aggiudicatario. L’Appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecatiLa copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto proprio o dei propri dipendentie colpa dell'Impresa. La Stazione Appaltante provvede ad assicurare a proprie spese gli impianti, ed i locali messi a cose e/o personedisposizione dell'appaltatore per i rischi di incendi, esplosioni, scoppi. Ogni danno subito dalle persone incaricate del trasporto e della consegnaProvvede altresì alla assicurazione, dai mezzi di trasportopropria competenza, dalla merce trasportata, da terzi eventuali, è ad esclusivo carico del fornitore che è completamente responsabile anche del rispetto di qualsiasi disposizione di legge. A tale riguardo l’Aggiudicatario dovrà essere provvisto di polizza RCT che preveda: • danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall’Assicurato o da lui detenute; • danni ai locali e alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori; • danni da interruzione di esercizio; • responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce; • responsabilità civile personale, la copertura deve comprendere per la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l’aggiudicatario si avvarrà per i danni a terzi e a cose di terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività, mansioni svolte; • massimale annuo non inferiore a € 500.000,00. L’Amministrazione comunale deve essere considerata terzo; le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati né all’Ente. L’Amministrazione comunale dovrà essere sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili all’Appaltatore e non coperti dalla polizza assicurativa. La suddetta polizza deve essere integrata da una sezione relativa alla RCT Prodotti nella quale sia specificato che La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti in polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall’Assicurato stesso per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la ditta appaltatrice potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura svolta per conto dell’Amministrazioneverso terzi.

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