Common use of Coperture Assicurative - Limitazioni ed esclusioni Clause in Contracts

Coperture Assicurative - Limitazioni ed esclusioni. L’Impresa assicura i rischi della Responsabilità Civile per danni causati a terzi, commessi nell’esercizio dell’attività professionale, salvo quanto previsto dagli Articoli 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: sono previsti casi di limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Articoli 1, 3, 4, 5, 8, 10, 14 delle Condizioni di Assicurazione. E’ prevista la sospensione della garanzia in caso di mancato pagamento del premio o della rata di premio successivo alla stipulazione del contratto. In tale seconda ipotesi l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza, così come previsto dall’Articolo 18 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: per i rischi della Responsabilità Civile l’Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il massimale convenuto. Per massimale si intende la somma massima sino a concorrenza della quale l’Impresa presta l’assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione. Per i rischi della Responsabilità Civile l’Impresa può prevedere l’applicazione di una Franchigia secondo quanto stabilito nella Scheda di Polizza. Per Franchigia si intende l’importo prestabilito che rimane a carico dell’Assicurato. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’Indennizzo che sarebbe spettato se tale Franchigia non fosse esistita.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Professionale Dei Giovani Medici, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Professionale Dei Medici Dentisti E Odontoiatri, www.gmasrlbo.it

Coperture Assicurative - Limitazioni ed esclusioni. L’Impresa assicura i rischi della Responsabilità Civile per danni causati a terzi, commessi nell’esercizio dell’attività professionale, salvo quanto previsto dagli Articoli 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: sono previsti casi di limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Articoli 1, 3, 4, 5, 8, 10, 14 delle Condizioni di Assicurazione. E’ prevista la sospensione della garanzia in caso di mancato pagamento del premio o della rata di premio successivo alla stipulazione del contratto. In tale seconda ipotesi l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza, così come previsto dall’Articolo 18 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: per i rischi della Responsabilità Civile l’Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il massimale convenuto. Per massimale si intende la somma massima sino a concorrenza della quale l’Impresa presta l’assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione. Per i rischi della Responsabilità Civile l’Impresa può prevedere l’applicazione di prevede una Franchigia da applicarsi in caso di sinistro secondo quanto stabilito nella Scheda scheda di Polizzapolizza. Per Franchigia si intende l’importo prestabilito che rimane a carico dell’Assicurato. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’Indennizzo che sarebbe spettato se tale Franchigia In assenza di sinistri non fosse esistitae prevista franchigia.

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Samples: www.mioassicuratore.it

Coperture Assicurative - Limitazioni ed esclusioni. L’Impresa assicura i rischi della Responsabilità Civile per danni causati a terzi, commessi nell’esercizio dell’attività professionale, salvo quanto previsto dagli Articoli 3 11 e 4 12 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: sono previsti casi di limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Articoli 19, 311, 412, 513, 816, 1018, 14 22 delle Condizioni di Assicurazione. E’ prevista la sospensione della garanzia in caso di mancato pagamento del premio o della rata di premio successivo alla stipulazione del contratto. In tale seconda ipotesi l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza, così come previsto dall’Articolo 18 3 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: per i rischi della Responsabilità Civile l’Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il massimale convenuto. Per massimale si intende la somma massima sino a concorrenza della quale l’Impresa presta l’assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Articolo 3 11 delle Condizioni di Assicurazione. Per per i rischi della Responsabilità Civile l’Impresa può potrebbe prevedere l’applicazione una franchigia da applicarsi in caso di una Franchigia secondo quanto stabilito nella Scheda di Polizza. Per Franchigia si intende l’importo prestabilito che rimane a carico dell’Assicurato. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’Indennizzo che sarebbe spettato se tale Franchigia non fosse esistitasinistro.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Professionale Dei Medici

Coperture Assicurative - Limitazioni ed esclusioni. L’Impresa assicura i rischi della Responsabilità Civile per danni causati a terzi, commessi nell’esercizio dell’attività professionale, salvo quanto previsto dagli Articoli 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: sono previsti casi di limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Articoli 1, 3, 4, 5, 8, 10, 14 delle Condizioni di Assicurazione. E’ prevista la sospensione della garanzia in caso di mancato pagamento del premio o della rata di premio successivo alla stipulazione del contratto. In tale seconda ipotesi l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza, così come previsto dall’Articolo 18 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: per i rischi della Responsabilità Civile l’Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il massimale convenuto. Per massimale massi male si intende la somma massima sino a concorrenza della quale l’Impresa presta l’assicurazionel’assicurazione . Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione. Per i rischi della Responsabilità Civile l’Impresa può prevedere l’applicazione di una Franchigia secondo quanto stabilito nella Scheda nel Certificato di PolizzaAdesione. Per Franchigia si intende l’importo prestabilito che rimane a carico dell’Assicurato. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’Indennizzo che sarebbe spettato se tale Franchigia non fosse esistita.

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