COPPIE E SERIE Clausole campione

COPPIE E SERIE. Se il CONTENUTO STORICO/ARTISTICO include beni facenti parte di un insieme (coppia o serie identificabili come opera unica), in caso di SINISTRO gli ASSICURATORI indennizzano il valore che gli stessi hanno come singoli beni o singoli oggetti, non tenendo conto del maggior valore derivante dal suo appartenere artisticamente ad un insieme.
COPPIE E SERIE. In caso di danno risarcibile a termini della presente Polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie. Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente Polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, l’Impresa risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia.
COPPIE E SERIE. In caso di stima accettata, in caso di danno parziale e/o restaurabile che colpisca un bene facente parte di un insieme (coppia o serie identificabili come opera unica) Noi indennizzeremo il valore del bene sinistrato (o di parte di esso) in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale del bene e tenendo conto quindi del maggior valore derivante dal suo appartenere artisticamente ad un insieme; in caso di sinistro totale che colpisca un bene facente parte di un insieme (coppia o serie identificabili come opera unica) se Lei ci restituisce la parte dell'oggetto non danneggiato Noi Le pagheremo l'intero importo della coppia o serie. Se non è presente un inventario, il valore della coppia e serie non potrà superare quello indicato nel prospetto di polizza. Noi Le rimborseremo l’importo da Lei corrisposto per l’acquisto di un bene facente parte della collezione, cui è stato successivamente obbligato per legge a rinunciare, senza Sua colpa, a causa di: • titolo viziato o mancanza di titolo da parte del venditore rispetto al bene da Lei acquistato; • qualsiasi onere o gravame costituito sul bene in epoca anteriore rispetto al Suo acquisto e di cui Xxx non era a conoscenza. Le rimborseremo altresì le spese legali da Lei sostenute, con il Nostro preventivo consenso, per la difesa in sede civile da pretese risarcitorie o restitutorie avanzate nei Suoi confronti e fondate sul titolo viziato o sull'assenza di titolo per l’acquisto del bene sopra menzionato. Noi non Le indennizzeremo eventuali ed ulteriori perdite economiche conseguenti alla perdita di disponibilità del bene. Ciò, a condizione che: • Lei abbia verificato diligentemente la proprietà e la storia del bene prima dell’acquisto; • Lei abbia acquistato il bene dopo la data indicata nel prospetto di polizza; • Qualsiasi pretesa nei Suoi confronti per la restituzione del bene ovvero per far valere un onere o un gravame a carico del bene sia stata avanzata, giudizialmente o stragiudizialmente, durante il periodo di assicurazione; e • Lei ci abbia tempestivamente informato in merito alle pretese di terzi sul bene durante il periodo di assicurazione. L’importo massimo che Noi indennizzeremo ai sensi della presente sottosezione corrisponderà al 10% della somma assicurata per la collezione, nei limiti dell’importo indicato nel prospetto di polizza. Noi, oltre alla somma assicurata per la collezione, Le rimborseremo, fino alla concorrenza degli importi indicati nel prospetto di polizza per ciascuna voce,...
COPPIE E SERIE. In caso di stima accettata, in caso di danno parziale e/o restaurabile che colpisca un bene facente parte di un insieme (coppia o serie identificabili come opera unica) Noi indennizzeremo il valore del bene sinistrato (o di parte di esso) in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale del bene e tenendo conto quindi del maggior valore derivante dal suo appartenere artisticamente ad un insieme; in caso di sinistro totale che colpisca un bene facente parte di un insieme (coppia o serie identificabili come opera unica) se Lei ci restituisce la parte dell'oggetto non danneggiato Noi Le pagheremo l'intero importo della coppia o serie. Se non è presente un inventario, il valore della coppia e serie non potrà superare quello indicato nel prospetto di polizza.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: