CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA ALL RISKS
Rischi Industriali
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
IGEA SpA
Xxx. Xxxxx Xxxxxx 00000 XXXXXXXX
P.I. 01660730928
PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA FULLRISK PER L’IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI FURTEI, MEDIANTE RDO SU “SARDEGNA CAT”.– CIG ZF336DE8D0.
CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
2. ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se per il medesimo Rischio coesistono più Assicurazioni, il Contraente/Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione delle altre polizze stipulate.
In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori; ogni assicuratore effettua la prestazione assicurativa secondo la propria Polizza autonomamente considerata, in proporzione a quanto dovuto dagli altri assicuratori.
Decade dal diritto alla prestazione il Contraente/Assicurato che dolosamente:
non abbia comunicato al momento della stipulazione della presente Polizza l’esistenza di altre assicurazioni della stessa natura di quella in oggetto, in deroga alla dichiarazione riportata in Polizza;
non comunichi la successiva stipulazione di altre assicurazioni della stessa natura di quella in oggetto.
L’Impresa, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dalla Polizza con preavviso di almeno 15 giorni.
3. DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO L’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è firmata la Polizza e pagato il Premio, salvo che la Polizza stabilisca una data successiva; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite.
Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l’Assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite (art. 1901 del Codice Civile).
Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in due o più rate.
4. PAGAMENTO DEL PREMIO E STIPULA INDIPENDENTE DA ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE
La prima rata di Premio deve essere pagata alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze che devono riportare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.
Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede della Società.
La presente Xxxxxxx si intende stipulata indipendentemente ed in aggiunta ad eventuali assicurazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.
5. MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE E TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente/Assicurato deve darne preventivo avviso alla Compagnia; in tale circostanza le garanzie di Polizza, per un periodo massimo di 30 giorni, vengono prestate nelle due località indicate dal Contraente/Assicurato; trascorso tale termine le garanzie saranno operanti esclusivamente per la nuova ubicazione. Restano comunque salve le disposizioni dell’art. 1898 del Codice Civile, se il trasloco comporta aggravamento del Rischio, nonché le esclusioni previste alle singole Sezioni.
6. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione deve essere fatta da parte del Contraente o dell’Assicurato con lettera raccomandata o PEC al Broker o all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all’Impresa ai seguenti indirizzi:
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
7. BUONA FEDE
Le incomplete od inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione della presente o l'omessa comunicazione da parte dello stesso di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio durante il corso del contratto, non pregiudicano il diritto al risarcimento sempreché tali omissioni od incomplete ed inesatte dichiarazioni siano frutto di buona fede.
8. ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
9. FORO COMPETENTE E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Per le controversie relative alla presente Polizza il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede il Contraente.
Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in Polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di Indennizzo originate da Sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D. Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”).
Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.
La parte che viene chiamata in mediazione si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.
Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.
In ogni caso la parte istante si impegna:
0.xx indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del Sinistro, numero della Polizza), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione l’indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
2.a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.
Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Organismo prescelto.
10. RECESSO DALLA POLIZZA PER SINISTRO ED ANTICIPATA RISOLUZIONE DELLA POLIZZA
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento, o dal rifiuto, della prestazione assicurativa, l’Impresa ha facoltà di recedere dalla Polizza con preavviso di 30 giorni.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto dell’Impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell’Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso.
Trascorso il termine di preavviso del recesso, l’Impresa mette a disposizione del Contraente il rateo di Premio imponibile relativo al periodo di Rischio non corso.
Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di Premio, il Contraente è esonerato dal corrispondere il Premio e l’Assicurazione cessa alla data di tale scadenza.
Qualora il Premio venisse ugualmente corrisposto, il rateo di Premio imponibile non goduto verrà dall’Impresa messo a disposizione del Contraente.
Nei casi di anticipata risoluzione della Polizza per alienazione dell’azienda, variazione nella persona del Contraente, oltre alle rate di Premio scadute e rimaste insoddisfatte è dovuto all’Impresa il Premio relativo all’annualità di Assicurazione in corso al momento della comunicazione del Contraente relativa alla circostanza che ha dato motivo alla risoluzione.
11. VARIAZIONE DELLA PERSONA DEL CONTRAENTE
Il Contraente stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare la Polizza fino alla divisione dell’eredità. Dopo la divisione la Polizza continua con l’erede o con gli eredi cui siano stati assegnati le attività od i beni oggetto del Rischio.
In caso di fusione dell’azienda del Contraente con una o più aziende, la Polizza continua con l’azienda incorporante o con la nuova azienda costituita. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la Polizza continua con l’azienda nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento dell’azienda del Contraente o di sua messa in liquidazione, la Polizza continua fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni innanzi indicate devono essere comunicate alla Compagnia dal Contraente, suoi eredi o aventi causa entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi. L’Impresa, nei 30 giorni successivi, ha facoltà di recedere dalla Polizza, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.
12. IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, alla Polizza e agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa.
13. POLIZZA IN COASSICURAZIONE
Nel caso in cui il Rischio relativo alla presente Polizza sia ripartito in quote fra più imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla Polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.
14. DURATA E PROROGA DELLA POLIZZA
Il contratto di assicurazione sarà stipulato a seguito dell’aggiudicazione della relativa procedura di gara, e la copertura del rischio previsto in polizza decorrerà dalla data comunicata da IGEA S.p.A. con successiva nota. Il contratto avrà durata quadriennale con esclusione del tacito rinnovo. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo relativo alla prima annualità e successivamente alla scadenza prevista per ciascuna annualità successiva.
La Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente da inoltrarsi alla Società entro 30 gg. dalla scadenza, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale stessa, al fine di procedere all’espletamento di nuova gara.
In caso di contratto di durata poliennale è data facoltà alle parti, ai sensi delle vigenti disposizioni, di disdire la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa mediante lettera raccomandata o PEC da inviare alla controparte con almeno 90 gg. di preavviso rispetto alla scadenza dell’annualità
15. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE GARANZIE
Qualora in Polizza sia indicato l’indice iniziale, le somme assicurate, i massimali assicurati, i sottolimiti di Indennizzo non espressi in percentuale o in frazione ed il Premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell’indice dei "Prezzi al consumo per l’intera
collettività nazionale”, pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all’indice inizialmente adottato, o al suo equivalente, quanto avanti indicato verrà aumentato o ridotto in proporzione;
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al
Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Qualora, in conseguenza della variazione degli indici, le somme assicurate, i massimali assicurati, i sottolimiti di Indennizzo non espressi in percentuale o in frazione ed il Premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà facoltà del Contraente e dell’Impresa di rinunciare all’aggiornamento della Polizza; in tal caso i citati importi rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato.
In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, l’Impresa proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento. Mancando l’accordo si procederà come per il caso di raddoppio degli importi iniziali.
La presente condizione non è comunque operante in ogni caso qualora si sia optato per il pagamento anticipato in unica soluzione.
16. ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
L’Impresa ha sempre il diritto di visitare l’azienda e le cose assicurate ed il Contraente o l’Assicurato hanno l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
17. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di legge.
18. DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA
In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della Polizza avvenuto con il pagamento del Premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Compagnia Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx. In tal caso l’Impresa trattiene la frazione di Premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
19 –XXXXXXXX BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma della D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto all’ATI tra la Società di Brokeraggio assicurativo, European Brokers Srl con sede in Via Ludovisi, 16 – 00000 Xxxx (P.IVA 01805380563) e GBA Granara & C. Broker di assicurazione Srl con sede in Cagliari (09124) a Xxx Xxxxxxxxxx 0 .
Xx conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite il Broker e in particolare:
il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l’eventuale revoca dell’incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all’emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell’autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;
le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell’Ente Contraente verranno da questo trattenute all’atto del perfezionamento;
le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l’indirizzo del perito incaricato e comunicherà l’esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
la Società incarica il Broker dell’esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l’avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell’importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso;
il Broker comunicherà inoltre tramite PEC, telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell’importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell’eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;
la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
La Società accorda al Broker la facoltà di riscuotere i premi (ex art.118 comma 2 del
D. Lgs 209/2005) e a versare i premi riscossi al netto delle provvigioni (ex art. 54 Reg. Isvap n. 5 del 16.10.2006 modificato dal Provvedimento Isvap n. 2720 del 02.07.2009).
Al Broker verranno retrocesse provvigioni – che restano ad esclusivo carico dell’Agenzia e/o dell’Impresa aggiudicataria - del 8,5% calcolate sui premi imponibili.
ALLAGAMENTO
SEZIONE I ALL RISKS DANNI DIRETTI
GLOSSARIO
Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto:
• a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da: terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
• non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché ad infiltrazioni di acqua dal terreno.
ALLUVIONE
Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati;
elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
personal computer.
ARREDAMENTO DOMESTICO
Quanto costituisce la normale dotazione di una abitazione civile, se adibita a dimora dell’Assicurato e/o del Custode, in locali annessi a quelli dell’azienda assicurata, compresi: quadri e dipinti in genere, tappeti, arazzi, statue, sculture, di valore singolo non superiore a Euro 3.000.
BENI ASSICURATI
Quelli descritti alle relative Definizioni, anche se di proprietà di terzi inerenti all’attività dichiarata in Polizza, per cui è riportata in Polizza la relativa somma assicurata e ubicati presso l’indirizzo indicato in Polizza.
I beni assicurati possono essere posti in locali anche tra loro non intercomunicanti, ma ubicati comunque nell’ambito dello stesso complesso immobiliare.
COMBUSTIBILI
Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
CONSUMATORE
È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all’attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI
Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
modelli, stampi, garbi, messe in carta, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
COSE NON ASSICURATE
Non sono compresi nell’assicurazione:
a) affreschi, mosaici e particolari architettonici aventi valore artistico;
b) tappeti, xxxxxx, statue, sculture, quadri e dipinti in genere, oggetti d’arte di valore singolo superiore a Euro 3.000,00;
c) raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere;
d)metalli preziosi, perle e pietre preziose
e)veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori salvo quando costituiscono “merci” inerenti l’attività dichiarata;
f) aeromobili, velivoli spaziali,
g)macchinari e impianti acquistati in Leasing provvisti di specifica polizza assicurativa.
DATI
Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all’esterno della memoria ad accesso casuale ram.
ESPLODENTI
Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
a contatto con l’aria o con l’acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
per azione meccanica o termica esplodono
e comunque gli esplosivi considerati dal R.D. n. 635 del 6 maggio 1940, art. 83, allegato A.
ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
FABBRICATO
L’intero complesso edile, costituito anche da più corpi tra loro separati o contigui, comunicanti o non, anche aperti su uno o più lati e/o incompleti nei serramenti, variamente elevati entro e fuori terra, compresi:
opere di fondazione o interrate,
decorazioni e abbellimenti non aventi valore artistico,
Fissi ed infissi,
serbatoi e sili in cemento armato e muratura,
recinzioni,
nonché i relativi impianti, escluso quanto indicato sotto la definizione di Macchinario Attrezzatura ed Arredamento e Merci.
FISSI
Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.
FULMINE
Azione meccanica e diretta del fulmine stesso.
GUASTI MACCHINE
Tutti i danni derivanti a “MACCHINARI” come di seguito definiti, da guasti e/o rotture di natura meccanica compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei.
IMPLOSIONE
Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
INCENDIO
Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILI
Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
INFIAMMABILI
Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili “esplodenti” che rispondono alle seguenti caratteristiche:
Tipo A
- gas combustibili
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C
- sostanze e prodotti che, a contatto con l’aria umida, sviluppano gas combustibili
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano.
Tipo B
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55° C. Tipo C
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C.
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V.
Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 Kg di infiammabili di tipo B a 400 Kg di infiammabili di tipo C.
INFISSI
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
MACCHINARI- ATTREZZATURE - ARREDAMENTO
Attrezzi e utensileria in genere;
serbatoi e sili non in cemento armato o muratura;
macchine e impianti in genere (compresi, a titolo esemplificativo, quelli di prevenzione e di allarme, di sollevamento, di pesa e di imballaggio, le scale mobili, le apparecchiature di segnalazione e comunicazione, escluse quelle citofoniche) destinati all’espletamento dell’attività assicurata di cui all’ubicazione del rischio, nonché i relativi ricambi e basamenti;
raccorderie, tubazioni e quant’altro relativo ai beni sopra indicati;
mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto, salvo quanto riportato alla definizione “COSE NON ASSICURATE”;
arredi dei locali in genere, compresi mobilio, scaffalature, macchine per ufficio, impianti portatili di condizionamento e di riscaldamento;
cancelleria, stampati, indumenti di lavoro, campionari e quant’altro di simile normalmente pertinente all’esercizio dell’attività;
Apparecchiature Elettroniche SALVO QUANDO PREVISTA LA RELATIVA SOMMA ASSICURATA alla presente Sezione o alla Sezione IV Elettronica
Arredamento domestico
fatta eccezione per quanto definito alle voci Fabbricato e Merci.
Sono altresì comprese le eventuali addizioni e migliorie apportate dall’Assicurato che risulti locatario dei locali ove sono riposti i beni sopra elencati anche se rientranti nella definizione di Fabbricato.
MERCI
Merci in genere, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, compresi Esplodenti, Infiammabili e Merci Speciali.
MERCI SPECIALI
Si denominano convenzionalmente “merci speciali” le seguenti:
D1 – polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio – celluloide (grezza ed oggetti di) – materie plastiche espanse o alveolari – imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione della merce) – espansite e sughero grezzo;
D2 – se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone – schiuma di lattice, gommaspugna o microporosa – cotone idrofilo – ovatte – cotoni sodi;
D3 – se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone – cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci – stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l’80% - ovatte sintetiche – piume o piumino.
Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 Kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 Kg di merci speciali di categoria D3.
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a
Esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d’ariete" non sono considerati Scoppio.
SERRAMENTI
Manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di sicurezza destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nell’abitazione (porte, finestre, porte-finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande).
SISTEMA INFORMATICO
L’insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all’elaborazione dei dati relativi all’attività svolta dall’assicurato. si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
SUPPORTO DATI
Tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, cd-rom, dvd, nastri magnetici o dischi, chiavette usb) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i dati.
TERREMOTO
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o dei limiti di risarcimento eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo Sinistro”.
TETTO- COPERTURA –SOLAI
-tetto:il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
-copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
-solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
VALORI
Denaro, cartevalori, titoli di credito e valori bollati.
SEZIONE I - ALL RISKS DANNI DIRETTI CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 1.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa in corrispettivo del versamento del Premio convenuto e anticipato e per la durata del presente contratto, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in Polizza, si obbliga ad Indennizzare all’Assicurato tutti i danni materiali e diretti causati ai Beni Assicurati anche se di proprietà di terzi, nell’ambito della o delle ubicazioni indicate in Polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dalle esclusioni e dalle delimitazioni previste dalla Polizza, anche se determinati con colpa grave del Contraente /Assicurato e/o Soci a responsabilità illimitata e/o dei suoi amministratori e/o legale rappresentante.
I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza e/o impiego di Infiammabili e di Merci Speciali, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica, inerente l'attività svolta, insegna e consiglia di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.
Rispetto alla/e attività dichiarata/e, sono comunque:
- comprese tutte le inerenti operazioni preliminari, complementari ed accessorie, con deposito delle merci sia sottotetto, che in serbatoi, che all’aperto, e laboratori di analisi e controllo;
- tollerate attività secondarie di maggiore rischio per le quali il valore di esistenza dei Macchinari e delle Merci non superi, rispettivamente, il 10% del valore complessivo dei Macchinari e delle Merci relativi all’attività principale.
Art. 1.2 ESCLUSIONI
L’Impresa non è obbligata unicamente (anche in deroga all’Art. 1912 c.c.) a Indennizzare i danni causati da (salvo diversamente convenuto):
A) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, ammutinamento, usurpazione di potere nonché le perdite, i danni, i costi e le spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione chimica o biologica a tali eventi connessi, guerre civili, ribellione, rivoluzione, nazionalizzazione, requisizione o altri eventi similari, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto;
Si precisa che non sono considerati “atti di guerra od insurrezione” le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
B) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazioni radioattive, impiego di armi nucleari;
C) dolo del Contraente e/o dell’Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
D) maremoto, mareggiata, infiltrazione di acqua marina, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, Terremoto, inondazioni, Alluvioni, assestamenti, crepe, restringimenti o espansioni del terreno, ivi compresi strade, marciapiedi, piazzali e fognature;
E) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine; a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso alla Sezione I;
F) furto, rapina, scippo, estorsione, truffa, infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, sottrazione, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrati/e nel corso di inventari;
N.B.: ai fini del presente paragrafo, per “infedeltà dipendenti” si intende il furto e/o l’appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con la loro complicità;
G) danni indiretti di qualsiasi natura, salvo quanto previsto da altre apposite condizioni;
H) trasporto delle cose assicurate all’esterno di aree private;
I) inquinamento di aria, acqua, suolo, contaminazione, rovina, insetti di tutti i tipi, vapore, variazione di temperatura, perdita di peso, alterazione di colore, sapore, consistenza, estetica;
L) smog, umidità, pioggia, neve, polvere o siccità a cose all'aperto (esclusione non valida per Fabbricati, Macchinari ed impianti all'aperto per loro naturale destinazione).
M) mancato funzionamento o rottura di apparecchiature di elaborazione dei dati, nonché cancellazione, alterazione, perdita e/o distruzione dei dati;
N) ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento per responsabilità sia civile che penale, con la sola esclusione di richieste a fronte delle condizioni speciali “rischio locativo” e di “ricorso terzi” se operanti.
O) a Merci per mancato o anormale funzionamento di impianti di refrigerazione climatizzazione nonchè per fuoriuscita di fluido frigorigeno;
P) software di Apparecchiature Elettroniche personalizzati specificatamente per l’Assicurato o realizzati dallo stesso;
Q) tubazioni e cavi interrati non protetti da appositi ed adeguati manufatti;
R) sostanze esplosive in genere;
S) da contaminazione biologica, chimica, radioattiva o nucleare, inquinamento, avvelenamento;
T) conseguenti ad ordinanze impartite dall'Autorità costituita concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonchè confische o requisizioni in genere
La presente Xxxxxxx non copre inoltre i danni di:
U) guasti meccanici in genere, deperimento, usura, logorio, erosione, ossidazione di qualsiasi parte dell’ente assicurato, causati da suo naturale uso o funzionamento. Non sono in ogni caso esclusi i danni causati da implosioni e/o esplosioni e/o scoppi;
V) vizio intrinseco, costruzione difettosa, errore di progettazione (salvo per quanto coperto nell’ambito della clausola “Innovazione nel rischio”), errori di lavorazione, tutto quanto solo nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte. Non è peraltro esclusa l’autocombustione e/o fermentazione e, con il limite indicato nella tabella limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti, la miscelazione accidentale;
W) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di Fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di Macchinari;
X) crolli, collasso strutturale, assestamenti, dilatazioni o restringimenti di Fabbricati e relative fondamenta, e danneggiamenti subiti per gli stessi eventi da Macchinari e Attrezzature in genere, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
Y) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei Fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie accessorie “spese di demolizione e sgombero dei residuati del Sinistro” e “ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione” della Sezione I;
Z) danneggiamento o distruzione per quarantena o per disposizioni doganali, confisca, sequestri o provvedimenti governativi e/o di altre Autorità costituite;
AA) derivanti da:
I) perdita, alterazione, cancellazione o danneggiamento, di dati presenti nel sistema informatico dell’Assicurato compresi i supporti dati, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell’Assicurato
II) indisponibilità di dati causati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
sempreché tali danni non siano diretta conseguenza di un danno materiale e diretto altrimenti coperto dalla presente polizza.
BENI ESCLUSI
a) boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere, microrganismi;
b) Xxxxx assicurate con polizza trasporti, Merci danneggiate da mancata refrigerazione, surgelazione, condizionamento, essiccazione;
c) aeromobili, natanti, veicoli terrestri iscritti al P.R.A. e loro accessori, locomotive e materiale ferroviario, salvo quando costituiscono Merci inerenti l’attività dichiarata
d) strade, sentieri, terreni, scavi, vicoli, argini, dighe, canali, bacini artificiali, riserve d’acqua, condotte, pozzi, tunnel, ponti, gallerie, miniere, strade ferrate, cantieri, moli, pontili, attrezzature off shore, oleodotti e piattaforme in genere;
e) linee aeree di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, telefonia, segnali telegrafici e di tutte le comunicazioni audio o visuali incluse le strutture di supporto al di fuori dell’area degli stabilimenti.
f) LADDOVE SIA OPERANTE LA SEZIONE IV ELETTRONICA DEL PRESENTE CONTRATTO, RESTERANNO ESCLUSI DALLA GARANZIA PRESTATA CON LA PRESENTE SEZIONE, I DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.
Art. 1.3 DELIMITAZIONI DI GARANZIA
a)Relativamente ai danni diretti e materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, si intendono esclusi dalla garanzia le seguenti cose:
gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture pressostatiche, tendostrutture, tensostrutture, e quanto in esse contenuto. Relativamente alle coperture pressostatiche, tendostrutture, tensostrutture, e quanto in esse contenuto, si intendono garantiti gli eventi atmosferici entro il limite indicato nella tabella “Limiti di Indennizzo”.
I danni materiali direttamente causati da pioggia, grandine alle cose assicurate poste sottotetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti Fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
I Macchinari e le Merci posti all’aperto nell’ambito del recinto aziendale, si intendono assicurati col limite indicato nella Tabella limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti. Con particolare riferimento ai danni diretti e materiali causati da grandine a:
serramenti, vetrate e lucernari in genere,
lastre di cemento amianto, di fibrocemento e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di Fabbricati aperti da uno o più lati.
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, dell’importo di Franchigia o Scoperto indicati nella tabella “Limiti di Indennizzo” ed in nessun caso l’Impresa pagherà, per singolo Sinistro, somma superiore a quella indicata nella tabella “Limiti di Indennizzo”
b) Relativamente ai danni materiali causati al Fabbricato e al loro contenuto da sovraccarico di neve sono risarcibili solamente se le caratteristiche costruttive dei Fabbricati sono conformi alle norme nazionali e locali vigenti al momento della loro realizzazione o ultima ristrutturazione.
Per le cose contenute la garanzia è operante purché i danni si siano verificati a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti dovuto alla pressione del carico di neve.
Sono comunque esclusi:
i danni a tende, tendo-strutture, tenso-strutture e simili, capannoni pressostatici, e quanto in essi si trovi;
i danni a Fabbricati in costruzione o in rifacimento (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) e al loro contenuto;
gli enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.
c)Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale e/o occlusione e/o intasamento di impianti idrici, igienici e tecnici (es. sprinkler) esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, l’Impresa non risarcirà i danni causati:
da umidità, stillicidio;
alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento.
Qualora sia assicurato il Fabbricato, ad integrazione della presente estensione di garanzia, l’Impresa risarcisce anche le spese di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e di impianti sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, anche in assenza di danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di liquidi entro il previsto nella tabella limiti di Indennizzo per le spese di ricerca guasto.
d)Relativamente ai danni causati da Allagamenti sono esclusi i danni agli enti mobili all'aperto ed alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento;
e)Relativamente ai valori l’Assicurazione si intende prestata a PRA, fino a concorrenza del limite stabilito in Polizza.
f)Relativamente ai danni materiali direttamente causati da gelo, l’Impresa Indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempreché l’attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il Sinistro. Tale periodo si intende elevato a 96 ore in caso di chiusura per festività.
g)Relativamente ai danni causati da terrorismo e sabotaggio organizzato, l’Impresa e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso da parte dell’Impresa, questa rimborserà la quota di Premio relativa al periodo di Rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l’imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.
h)Relativamente ai danni elettrici, l’Impresa risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ai Beni Assicurati “Fabbricato e/o “Macchinario Attrezzature ed Arredamento” comprese le Apparecchiature Elettroniche purché le stesse non siano costruite dall’Assicurato o non siano destinate a vendita, riparazione, installazione o
modifica da parte dell’Assicurato medesimo, per effetto di correnti, scariche o di altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
Sono esclusi i danni:
1. causati da usura o da carenza di manutenzione;
2. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
3. dovuti a difetti noti al Contraente/Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
4. dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’uso indicati dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
5. causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
6. a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni Indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate.
La presente garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione cioè del disposto dell’art. 1.34 “Assicurazione parziale” delle Condizioni che regolano il caso di Sinistro della Sezione I All Risks danni diretti.
SEZIONE I – ALL RISKS DANNI DIRETTI CONDIZIONI PARTICOLARI
(sempre operanti se attiva la sezione Incendio All Risks Xxxxx Xxxxxxx)
Art. 1.4 ACQUA PIOVANA
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 1.3 “Delimitazioni di garanzia” lettera a) l’Impresa si obbliga a risarcire il Contraente e/o l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai Beni Assicurati da acqua piovana.
Sono tuttavia esclusi dall’Assicurazione:
a) i danni che si verificassero ai Fabbricati e/o al loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite indicato nella tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti Sezione I All Risks Xxxxx Xxxxxxx”.
Art. 1.5 ANTICIPO INDENNIZZI
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere Indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’Indennizzabilità del Sinistro stesso e che l’Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000. L’anticipo non potrà comunque essere superiore a Euro 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 1.2 “Esclusioni“ lettera C.
L’obbligazione dell’Impresa verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Xxxxxxxx, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di pagamento dell’anticipo.
Quando sussistono le condizioni per l’Assicurazione in base al “valore a nuovo” la determinazione dell’acconto verrà effettuata come se tale condizione non esistesse. Tuttavia, trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’Indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del Sinistro, l’Assicurato potrà ottenere un anticipo sul supplemento spettantegli che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Art. 1.6 CIRCOSTANZE NON INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
E’ tollerata, e quindi può non essere dichiarata in Polizza, l’esistenza di:
1 kg di Esplodenti;
400 kg di Infiammabili
Infiammabili in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli per l’alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato;
250 kg di Merci Speciali.
Sono altresì considerati ininfluenti e non devono essere dichiarati, gli Infiammabili e le Merci Speciali relativi alle attività che ne prevedono esplicitamente l’impiego o la cui presenza è già resa esplicita dalla natura del Rischio, così come risulta dall’attività indicata in Polizza.
Non si tiene conto di Esplodenti, Infiammabili e Merci Speciali esistenti nei locali non occupati dall’Assicurato.
Art. 1.7 COMPENSAZIONE TRA PARTITE
Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del Sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita stessa, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di Premio uguale o inferiore per le quali vi è insufficienza di Assicurazione, per evitare il disposto dell’art. 1907 C.C. (regola proporzionale).
Resta convenuto che:
1. la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di Assicurazione colpite o no dal Sinistro;
2. non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a Primo Rischio o per le quali vi sia Assicurazione in forma fluttuante;
3. la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso Fabbricato.
Art. 1.8 COPPIE E SERIE
In caso di danno risarcibile a termini della presente Polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie. Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente Polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, l’Impresa risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite indicato nella tabella “Limiti di
Indennizzo, Franchigie e Scoperti Sezione I All Risks Xxxxx Xxxxxxx”.
Art. 1.9 COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI
Nell’ambito della somma assicurata per Macchinario Attrezzatura ed Arredamento, L’Impresa risponde senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1.34 “Assicurazione Parziale” delle Condizioni che regolano il caso di Sinistro della Sezione I All Risks danni diretti, del costo di riparazione o di ricostruzione delle “Cose assicurabili a condizioni speciali” ridotto in relazione allo stato d'uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento affettivo, scientifico e/o artistico. L'indennizzo verrà corrisposto dall’Impresa soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite entro il termine di 12 mesi dalla data del Sinistro.
La presente estensione di garanzia è prestata qualora per le “Cose assicurabili a condizioni
speciali” non sia prevista in polizza una specifica somma assicurata, entro il limite indicato nella tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti Sezione I All Risks Danni Diretti”.
Art. 1.10 CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE
L’Impresa, a parziale deroga dell’art. 1.2 “Esclusioni” lettera X), Indennizza i danni materiali e diretti di crollo e collasso strutturale, subiti dai Beni Assicurati conseguenti a sovraccarico di strutture di Fabbricati, Macchinari e Attrezzature in genere e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite indicato nella tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti Sezione I All Risks Xxxxx Xxxxxxx”.
Art. 1.11 DANNI CONSEQUENZALI
In caso di danno Indennizzabile l’Impresa rimborsa i danni consequenziali, intendendosi per tali i danni materiali causati agli enti e/o partite assicurati/e da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale funzionamento di Apparecchiature Elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti ad un evento Indennizzabile dalla presente Polizza, che abbiano colpito i beni assicurati, oppure beni posti nell’ambito di 20 metri da essi.
Art. 1.12 DECENTRAMENTO MACCHINARI E MERCI
Si conviene tra le Parti che parte dei Beni Assicurati alle voci Macchinari e Merci (sia in forma fissa che flottante) possono trovarsi e devono quindi intendersi garantiti anche presso altre località (del Contraente e/o dell’Assicurato e/o di terzi), comprese fiere, mostre e simili, nonché per ricovero a seguito di Sinistro o per manutenzione, riparazione o altre esigenze.
Per l’estensione della presente garanzia non sono Indennizzabili i Sinistri causati o originati da Terremoto, inondazioni, Alluvioni ed Allagamenti.
La presente estensione di garanzia è prestata, per uno o più Sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione, entro il limite indicato nell’apposita tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti Sezione I All Risks Xxxxx Xxxxxxx”.
Art. 1.13 DEROGA ALLA PROPORZIONALE
A parziale deroga dell'art. 1.34 “Assicurazione Parziale” delle Condizioni che regolano il caso di Sinistro della Sezione I All Risks danni diretti, si conviene fra le parti che, in caso di Sinistro non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura della percentuale indicata nella “Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti”.
Qualora tale limite percentuale dovesse essere oltrepassato, il disposto dell'art. 1.34 “Assicurazione Parziale” delle Condizioni che regolano il caso di Sinistro della Sezione I All Risks danni diretti rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che per ciascuna partita l’Indennizzo non potrà superare la relativa somma assicurata.
Art. 1.14 DISPERSIONE LIQUIDI
Relativamente ai danni materiali e diretti di dispersione liquidi causati unicamente da rottura accidentale di contenitori o serbatoi, l’Impresa non Indennizza:
• i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
• i danni derivanti o conseguenti ad imperizia, negligenza od errata apertura o chiusura valvole;
• le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite indicato nella tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti Sezione I All Risks Xxxxx Xxxxxxx”.
Art. 1.15 ETICHETTE
In caso di danno ad involucri, etichette e/o capsule, anche senza intaccare la Merce assicurata, l’Impresa rimborserà il costo di ricondizionamento della Merce, nonché le spese di trasporto. Si precisa che tra le spese di ricondizionamento si intendono incluse (a titolo esemplificativo e non limitativo) anche le seguenti: costi di disimballo e/o re-imballo; spese di rispedizione e/o trasporto; prove e/o controlli di qualità; pulizia ecc.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite indicato nella tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti Sezione I All Risks Xxxxx Xxxxxxx”.
Art. 1.16 GUASTI FATTI DA AUTORITA’ CONTRAENTE E/O ASSICURATO O TERZI
In caso di danno Indennizzabile l’Impresa risponde dei guasti e i danni causati agli enti assicurati per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire, arrestare, limitare l’evento dannoso.
Art. 1.17 MACCHINARI IN LEASING
Si intendono assicurati anche Arredamento, Attrezzature, Macchinari e Apparecchiature Elettroniche acquistati in Leasing.
Se Arredamento, Attrezzature, Macchinari e Apparecchiature Elettroniche sono parzialmente assicurati con Polizza propria, la presente Assicurazione opera ad integrazione. Tale condizione è operativa solo se i relativi contratti prevedono la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Assicurato della presente Polizza.
Art. 1.18 MATERIALE FUSO
L’Impresa, anche a deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde dei danni subiti dai Beni Assicurati tutti in conseguenza del calore e/o della variazione di temperatura dovuti al materiale che, per cause non volute dal Contraente e/o dall’Assicurato e/o per evitare (o nel tentativo di evitare) un altro danno, sia stato scaricato o sia fuoriuscito dalle apposite attrezzature, nonché in conseguenza della successiva solidificazione del materiale medesimo.
L’Impresa risponde altresì delle perdite e /o dei danni di tale materiale scaricato o fuoriuscito, nonché delle spese necessarie per rimuovere e/o recuperare tale materiale scaricato o fuoriuscito.
Le spese sostenute per la ricerca e la riparazione dell’eventuale difetto, guasto o rottura che ha originato il danno, si intendono comprese entro il limite previsto dalla garanzia “Spese ricerca guasto”.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite indicato nella tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti Sezione I All Risks Xxxxx Xxxxxxx”.
Art. 1.19 MOVIMENTAZIONE INTERNA
L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di Incendio, arrecati ai Beni Assicurati da trasporto e/o trasferimento, comprese relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate nell’ambito del recinto aziendale.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite indicato nella tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti Sezione I All Risks Xxxxx Xxxxxxx”.
Art. 1.20 ONERI DI URBANIZZAZIONE
Si prende atto che nella somma assicurata alla voce Fabbricato sono compresi anche i costi o oneri che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei Fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge al momento del Sinistro.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite indicato nella tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti Sezione I All Risks Xxxxx Xxxxxxx”.
Art. 1.21 ONORARI ARCHITETTI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI
Viene stabilito che in caso di Sinistro l’Indennizzo comprenderà le spese e/o gli onorari degli architetti, degli ispettori, degli ingegneri e dei consulenti in genere per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte, ed ispezioni ed attività connesse con il Sinistro stesso.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite indicato nella tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti Sezione I All Risks Xxxxx Xxxxxxx”.
Art. 1.22 ONORARI PERITI
L’Impresa rimborserà, in caso di Sinistro Indennizzabile a termini di Polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del CONTRAENTE a seguito di nomina del terzo Perito.
La presente estensione viene prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione cioè del disposto dell’art. 1.34 “Assicurazione parziale” delle Condizioni che regolano il caso di Sinistro della Sezione I All Risks danni diretti.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite indicato nella tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti Sezione I All Risks Xxxxx Xxxxxxx”.
Art. 1.23 OPERAZIONI PERITALI
Si conviene che, in caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta
- svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro e nelle stesse porzioni utilizzabili dai reparti danneggiati.
Art. 1.24 RINUNCIA ALLA RIVALSA
Eccettuato il caso di dolo, l’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile, verso i dipendenti e i famigliari dell’Assicurato, nonché verso le società che rispetto all’Assicurato medesimo risultino controllate, consociate o collegate.
L’Impresa rinuncia altresì al predetto diritto di surroga verso i clienti dell’Assicurato, a patto che contemporaneamente anche l’Assicurato rinunci a qualsiasi pretesa nei loro confronti.
Art. 1.25 SELLING PRICE
in deroga all’art. 1.38 “Determinazione del danno” delle Condizioni che regolano il caso di Sinistro della Sezione I All Risks danni diretti, l’Impresa in caso di Sinistro che abbia danneggiato Merci vendute in attesa di consegna, Indennizzerà le Merci in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna, nel rispetto dell’art. 1.39 “Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza” delle Condizioni che regolano il caso di Sinistro della Sezione I All Risks danni diretti.
Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest’ultimo.
La presente pattuizione è operante a condizione che:
- le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese;
- l’avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa. La presente pattuizione non è operante in caso di esistenza di copertura danni indiretti.
Art. 1.26 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
L’Impresa, senza applicazione della Regola Proporzionale di cui all’ art. 1.34 “Assicurazione Parziale” delle Condizioni che regolano il caso di Sinistro della Sezione I All Risks danni diretti risarcisce:
le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del Sinistro, compresi i costi di smaltimento degli stessi, inclusi quelli radioattivi disciplinati dal DPR n°185/64 e successive modificazioni ed integrazioni e quelli Tossici e Nocivi disciplinati dal DPR n°915/82 e successive modificazioni ed integrazioni;
le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un Sinistro Indennizzabile a termini di Polizza.
È fatto salvo quanto previsto dall’Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite indicato nella tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti Sezione I All Risks Xxxxx Xxxxxxx”.
Art. 1.27 SPESE DI RICERCA GUASTO
L’Impresa, anche a deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione e ad ulteriore precisazione di quanto indicato all’art. 1.3 “Delimitazioni di garanzia” punto c), risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, forni, impianti e altre installazioni che abbiano dato luogo a fuoriuscita di acqua o altre sostanze in essi contenute; inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di Fabbricato.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all’ “Assicurazione parziale” delle Condizioni che regolano il caso di Sinistro della Sezione I All Risks danni diretti.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite indicato nella tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti Sezione I All Risks Xxxxx Xxxxxxx”.
Art. 1.28 UNIVERSALITÀ
Qualora con la presente Xxxxxxx venga assicurato tutto quanto nel suo complesso costituisce bene dell’azienda, fatta eccezione per le aree nude, e quanto espressamente escluso, se una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza, la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla voce Macchinario, fermo restando quanto indicato come “Cose non assicurate” e quanto previsto dalle “Esclusioni”.
Art. 1.29 INNOVAZIONE DEL RISCHIO
Pur comportando un aggravamento di rischio ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile, è in facoltà del Contraente e/o dell’Assicurato, nell’ubicazione indicata in Polizza, eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni per Fabbricati e Macchinari, per proprie esigenze in relazione all’attività esercitata, senza obbligo di preventiva comunicazione all’Impresa, limitatamente a lavori di importo non superiore ad € 500.000,00, con facoltà di rivalsa da parte dell’Impresa nei confronti della Ditta esecutrice dei lavori.
Le garanzie tutte di Xxxxxxx si intendono operanti in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera che a piè d’opera, che si intenderanno automaticamente compresi nelle rispettive somme assicurate fermo restando la necessità della comunicazione all’Impresa, entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori, e dell’aggiornamento delle somme assicurate ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.
La presente deve intendersi non operante qualora sia operante la clausola ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE.
Art. 1.30 COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE
L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.
L’Impresa non risponde:
a. dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti;
b. dei danni causati dal gelo;
c. delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite indicato nella tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti Sezione I All Risks Xxxxx Xxxxxxx”.
SEZIONE I - ALL RISKS DANNI DIRETTI CONDIZIONI SPECIALI
(sempre operative)
A) PERDITA PIGIONI
Se in Polizza risulta indicata la relativa somma assicurata e se il Fabbricato assicurato alla Sezione I All Risks danni diretti è colpito da Sinistro indennizzabile a termine della presente Polizza, l’Impresa rifonderà all'Assicurato quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno.
Viene convenuto che se al momento del Sinistro la somma assicurata per la Perdita Pigioni, risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'Indennizzo sarà ridotto in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e l’ammontare suddetto.
Qualora comunque tale rapporto sia pari o superiore all’90%, l’Impresa rinuncia all’applicazione della regola proporzionale.
B) RICORSO TERZI
Se in Polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, l’Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1.34 “Assicurazione parziale” delle Condizioni che regolano il caso di Sinistro della Sezione I All Risks danni diretti, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai beni mobili ed immobili dei vicini e/o inquilini, nonché a qualsiasi altra proprietà di terzi, compresi i cicli, motocicli, autovetture, automezzi, indumenti ed oggetti sia di dipendenti che di terzi anche nell’ambito degli stabilimenti, in conseguenza di Incendio o altro evento non escluso dalla presente Xxxxxxx, che colpisca le cose assicurate.
L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il 10% del massimale stabilito in Polizza.
L’Assicurazione non comprende i danni:
a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente e/o dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi trasportate;
di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando il Contraente e/o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore.
Il Contraente e/o l’Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l’Impresa avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente e/o dell’Assicurato.
Il Contraente e/o l’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti il Contraente e/o l’Assicurato e/o ovunque esista un interesse del Contraente e/o dell’Assicurato stesso.
C) RISCHIO LOCATIVO
Se in Polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, l’Impresa, nei casi di responsabilità del Contraente e/o dell’Assicurato a termini degli Art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai locali e agli impianti di pertinenza e ad altri beni tenuti in locazione del Contraente e/o dell’Assicurato stesso, in conseguenza di Incendio o di altro evento non escluso dalla presente Xxxxxxx.
In caso di Sinistro Indennizzabile, qualora la somma assicurata per il rischio locativo risultasse inferiore al valore del Fabbricato calcolato a termini di Polizza, troverà applicazione il disposto di cui all’ “Assicurazione Parziale” delle Condizioni che regolano il caso di Sinistro della Sezione I All Risks danni diretti.
D) MANCATO FREDDO
Se in Polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, l’Impresa, a parziale deroga dell’ art.1.2 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.“Esclusioni”, delle Condizioni di Assicurazione della Sezione I All risks danni diretti, risponde dei danni subiti dalle Merci in refrigerazione a causa di:
1. mancata od anormale produzione o distribuzione o conservazione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxxxxxxx:
a) ad Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, caduta aerei ed agli altri eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
b) al verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorigeno e frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua o del fluido frigorigeno e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso, con l’avvertenza che unicamente questo punto (b) sarà soggetto alle eventuali limitazioni di risarcimento previste per questa clausola;
Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 12 ore, il Contraente e/o l’Assicurato s’impegna, appena venutone a conoscenza, a darne immediato avviso all’Impresa con il mezzo più rapido disponibile.
La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.
L’assicurazione comprende le merci per le quali è in corso il processo di surgelamento.
E) INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE
Se in Polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, A parziale deroga dell’’ art.1.2 “Esclusioni”, delle Condizioni di Assicurazione della Sezione I All Risks danni diretti, in caso di Sinistro Indennizzabile a termini di Polizza che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività dell’Azienda assicurata, l’Impresa si obbliga ad Indennizzare le spese necessarie per il proseguimento dell’attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di “interruzione dell’attività” e riguardino a titolo d’esempio:
• l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
• il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
• le lavorazioni presso terzi, la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
• gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento.
L’Impresa non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento o estensione dell’inattività causati da:
• scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle autorità;
• difficoltà di reperimento di mezzi sostitutivi imputabili a eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
Per periodo di “interruzione di attività” Indennizzabile in base alla presente pattuizione contrattuale si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, per una durata massima di tre mesi dal verificarsi del Sinistro.
Non sono pertanto risarcibili spese sostenute successivamente alla predetta scadenza. Per la presente estensione di garanzia:
a) Il limite massimo di Indennizzo per ogni Sinistro cui l’Impresa è tenuta a rispondere è pari alla percentuale indicata in Polizza, tale percentuale andrà applicata all’Indennizzo liquidato per le partite per le quali è prestata tale estensione, con il limite massimo della somma indicata nella specifica partita “danni indiretti”, in base alle garanzie prestate, alle Condizioni della presente Sezione I e alle condizioni particolari espressamente richiamate nella presente Polizza;
b) il Premio imponibile annuo è calcolato applicando la stessa percentuale di cui al punto a) al Premio imponibile annuo relativo alle partite sopraccitate, maggiorato degli eventuali sovrappremi per estensioni di garanzia.
F) DANNI INDIRETTI GENERICA (MAGGIORI SPESE)
Se in Polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, a parziale deroga dell’art.1.2 “Esclusioni” delle Condizioni di Assicurazione della Sezione I All Risks danni diretti, l’Impresa, in caso di Sinistro Indennizzabile a termini di Polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, Indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute per il proseguimento dell’attività.
L’Indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di Sinistro.
L’Impresa non Indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle autorità;
difficoltà di reperimento dei beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore, quali a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.
Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell’art. 1.34 – Assicurazione parziale – delle Condizioni che regolano il caso di Sinistro della Sezione I All Risks danni diretti.
G) GUASTI MACCHINE
Garanzia prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’ art. 1.34 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.“Assicurazione parziale” delle Condizioni di Assicurazione che regolano il caso di Sinistro della Sezione I All Risks danni diretti.
Se in Polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, a parziale deroga degli art. 1.2
“Esclusioni” lettera U), delle Condizioni di Assicurazione della Sezione I All Risks danni diretti, l’Impresa si obbliga ad Indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da “Guasti Macchine” a “Macchinari” assicurati anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l’uso cui sono destinati. Delimitazione dell'assicurazione
L’Impresa non è obbligata ad Indennizzare i danni:
a. di Incendio, Esplosione, Azione del Fulmine, di Furto o tentativo di Furto, di fenomeno elettrico. Sono altresì esclusi i danni causati dall'opera di spegnimento o demolizione;
b. dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
c. causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che l’Impresa ne fosse a conoscenza;
d. causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
e. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate;
f. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
g. di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
h. a:
utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi cli frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, alla mazza battente
chabotte (blocco incudine) dei magli, organi di frantumazione dei frantoi, frangizolle e mulini in genere, tele e vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone, scardassi;
sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;
arredamento;
macchinari semoventi;
salvo che siano conseguenza diretta di danni Indennizzabili verificatesi ad altre parti del Macchinari;
i. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata in polizza;
j. verificatisi in occasione di inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, smottamento,
valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico neve, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
k. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio e atti vandalici o terroristici aventi movente politico, occupazione cli fabbrica o cli edifici in genere, requisizioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
l. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
In caso di Sinistro Indennizzabile a termini di Polizza, l’ammontare del danno, anche parziale, e del relativo Indennizzo sarà calcolato in base al Valore allo stato d’uso.
H) ALLUVIONI
Se in Polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, l’Impresa, a parziale deroga dell’art.
1.2 “Esclusioni” lettera D), delle Condizioni di Assicurazione della Sezione I All Risks danni diretti, Indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione, Alluvione, anche se tali eventi sono causati da Xxxxxxxxx.
L’Impresa non indennizza i danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione;
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
d) a cose mobili all’aperto;
e) alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
f) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.
I) TERREMOTO
Se in Polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, l’Impresa, a parziale deroga dell’art.
1.2 “Esclusioni” lettera D), delle Condizioni di Assicurazione della Sezione I All Risks danni diretti, Indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di Terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
L’Impresa non Indennizza i danni:
a) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da Alluvione, da xxxxxxxx;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
Le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro Indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”.
L) ASSICURAZIONE FLUTTUANTE (denunce posticipate mensili)
Se in Polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, l’Impresa si impegna ad assicurare mediante applicazioni mensili le somme che il Contraente e/o l’Assicurato comunicherà secondo le modalità stabilite alla presente Condizione Particolare fino all’importo della massima impegnativa fluttuante assicurata alla relativa garanzia, in aumento alle garanzie assicurate in forma fissa ed al tasso annuo pattuito per le medesime garanzie.
Per ciascuna annualità assicurativa e per ciascuna garanzia di Polizza, il Contraente e/o l’Assicurato provvederà al versamento anticipato di un acconto pari a 2/10 del Premio corrispondente all’applicazione del valore di massimo impegno fluttuante.
Detto acconto, maggiorato di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dall’Impresa anche se il
Premio, calcolato al termine di ciascuna annualità assicurativa, risultasse inferiore.
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
1. ciascun periodo mensile avrà inizio alle ore 00 del primo giorno di ogni mese e terminerà alle ore 24 dell’ultimo giorno del mese stesso;
2. il Contraente e/o l’Assicurato trasmetterà all’Impresa, entro 120 giorni dal termine dell’annualità assicurativa, le denunce del valore delle cose esistenti all’ultimo giorno di ogni mese dell’annualità stessa.
A tale scopo, il Contraente e/o l’Assicurato si impegna a tenere registrazioni contabili giornaliere dalle quali si possa rilevare l’esistenza delle cose durante il corso della garanzia;
3. le denunce dovranno essere trasmesse all’Impresa mediante raccomandata, telex, telefax, e-mail o altro mezzo equivalente con data certa.
Ai fini del disposto di cui al successivo punto 5, in caso di mancata denuncia si intenderà tacitamente confermata, l’ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa, anche se vi fosse passaggio di periodo di Assicurazione; convenzionalmente, si assume che, alla data di effetto dell’Assicurazione, la denuncia delle Merci flottanti sia pari al massimo impegno relativo a ciascuna garanzia.
4. la garanzia non è operante per somme eccedenti il massimo impegno relativo a ciascuna garanzia indicata in Polizza;
5. in caso di Xxxxxxxx, previa preliminare verifica della rispondenza alle registrazioni di cui al punto 2 delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l’ultima denuncia pervenuta antecedentemente al medesimo e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del Sinistro stesso.
Qualora risulti che, al momento del Sinistro, il valore di una o più garanzie, prese ciascuna separatamente, eccedeva il valore assicurato così determinato, si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1-34 “Assicurazione parziale” delle Condizioni che regolano il caso di Sinistro della Sezione I All Risks danni diretti;
6. il Premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascun periodo di Assicurazione applicando alle denunce mensili 1/12 del tasso imponibile annuo indicato nella relativa garanzia assicurata in forma fissa.
7. la differenza tra il Premio così conteggiato e l’anticipo corrisposto, maggiorata di imposte, costituirà il Premio di regolazione dovuto dal Contraente e/o dall’Assicurato;
8. tale Premio dovrà essere pagato entro 30 giorni da quando l’Impresa ha presentato al Contraente e/o all’Assicurato il relativo atto di regolazione; in caso di mancato pagamento del Premio varrà il disposto degli art. 3 “Decorrenza dell’Assicurazione e Successive Scadenze di Premio “ e Art. 4 “Pagamento del Premio e Stipula Indipendente da Assicurazioni Obbligatorie per Legge” limitatamente alla parte assicurata in forma fluttuante.
Nel caso in cui sia il Contraente e/o l’Assicurato ad esercitare tale facoltà, l’Impresa provvederà a ridurre il Premio sulla base del tasso imponibile sopra indicato a decorrere dalla scadenza del Premio successiva alla comunicazione suddetta.
M) COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI
Se in Polizza risulta indicata la relativa somma assicurata per “Cose assicurabili a condizioni speciali”, l’Impresa risponde fino alla concorrenza di tale somma, del costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato d'uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento affettivo, scientifico e/o artistico. L’indennizzo verrà corrisposto dall’Impresa soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite entro il termine di 12 mesi dalla data del Sinistro.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’ art. 1.34 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.“Assicurazione parziale” delle Condizioni di Assicurazione che regolano il caso di Sinistro della Sezione I All Risks danni diretti, e rende inoperante l’omonima Condizione Speciale all’art. 1.9).
N) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
Se in Polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, l’Impresa, risponde fino alla concorrenza di tale somma e ad integrazione e negli stessi termini e Condizioni di Assicurazione di quanto già previsto all’art. 1.26 “Spese di demolizione e sgombero”.
SEZIONE I – ALL RISKS DANNI DIRETTI LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Relativamente alle prestazioni sotto indicate, resta convenuto che - se non diversamente espresso - in nessun caso l’Impresa sarà tenuta a Indennizzare per ogni singolo Sinistro e annualità assicurativa somma superiore ai limiti di seguito indicati, previa detrazione dei relativi Scoperti e/o Franchigie.
Garanzia | Franchigia | Scoperto | Limite di indennizzo |
Cumulativo per ogni danno | LA SOMMA ASSICURATA | ||
Franchigia applicata per ogni danno se non diversamente convenuto | Euro 1000,00 | ||
Acqua piovana | 10% minimo Euro 2.500,00 | Euro 50.000,00 | |
Contenuto forni, tostatori, torrefattori | Euro 50.000,00 | ||
Coppie e serie | Euro 50.000,00 | ||
Cose assicurabili a condizioni speciali, comprese a primo rischio assoluto nella somma assicurata per i MACCHINARI- ATTREZZATURE-ARREDAMENTO, | Euro 10.000,00 estensione non operante qualora sia prevista la specifica somma assicurata | ||
Cose assicurabili a condizioni speciali (valida solo se indicata la relativa somma assicurata a | La somma assicurata in polizza |
primo rischio assoluto) | |||
Crollo e collasso strutturale | 10% minimo Euro 10.000,00 | Euro 300.000,00 | |
Decentramento Macchinari e Merci | Euro 5.000,00 | 10% delle somme assicurate alle garanzie Macchinari e Merci con il massimo di Euro 50.000,00 per ciascuna ubicazione | |
Deroga alla proporzionale | 10% | ||
Dispersione liquidi | € 750,00 | 10% minimo Euro 1.500,00 | Euro 50.000,00 per sinistro |
Etichette | Euro 50.000,00 | ||
Fuoruscita materiali fusi | 10% minimo Euro 1.500,00 | Euro 50.000,00 | |
Movimentazione interna | 20% minimo Euro 2.500,00 | Euro 25.000,00 | |
Oneri per opere di urbanizzazione | Euro 100.000,00 | ||
Onorari architetti, professionisti e consulenti | 5% dell’indennizzo con il massimo di Euro 10.000,00 | ||
Onorari periti | 5% dell’indennizzo con il massimo di Euro 25.000,00 | ||
Spese demolizione e sgombero (sempre operante): Con i seguenti sottolimiti per i residui radioattivi disciplinati dal DPR n°185/64 e successive modificazioni ed integrazioni e quelli Tossici e Nocivi per le spese per rimozione e ricollocamento macchinari, attrezzature ed arredamento | 10% del danno indennizzabile con il massimo di Euro 100.000,00 Euro 25.000,00 Euro 25.000,00 | ||
Spese demolizione e sgombero ad integrazione (valida solo se richiamata in polizza): Con i seguenti sottolimiti per i residui radioattivi disciplinati dal DPR n°185/64 e successive modificazioni ed integrazioni e quelli Tossici e Nocivi per le spese per rimozione e ricollocamento macchinari, attrezzature ed arredamento | La somma assicurata in Polizza Euro 25.000,00 Euro 25.000,00 | ||
Danni da acqua condotta: | Euro 500,00 | € 100.000,00 |
Con il sottolimite per Spese per ricerca e riparazione rotture di impianti idrici, igienici e tecnici | Euro 500,00 | Euro 50.000,00 | |
Gelo | Euro 1.500,00 | Euro 25.000,00 | |
Intasamento gronde e pluviali | Euro 1000,00 | Euro 15.000,00 | |
Allagamento: Con il sottolimite per Traboccamento e rigurgito di fognature | Euro 1.000,00 | 10% minimo Euro 10.000,00 | 50% delle somme assicurate alle relative garanzie c on il massimo di Euro 100.000,00 Euro 15.000,00 |
Autocombustione | Euro 50.000,00 | ||
Fermentazione | Euro 50.000,00 | ||
Miscelazione accidentale | Euro 50.000,00 | ||
Fenomeno elettrico | Euro 1000,00 | La somma assicurata in polizza | |
Eventi socio politici e atti vandalici o dolosi di terzi | 10% minimo Euro 2.500,00 | 70% | |
Terrorismo e Sabotaggio | 10% minimo Euro 2.500,00 | 50% | |
Eventi atmosferici: | 10% minimo Euro 2.500,00 | 70% | |
con il sottolimite per danni da grandine a: - serramenti, vetrate, lucernari in genere; - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, insegne, | 20% minimo Euro 5.000,00 | Euro 50.000,00 | |
con il sottolimite per eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati e loro contenuto | 20% minimo Euro 5.000,00 | Euro 50.000,00 | |
con il sottolimite per eventi atmosferici a merce e macchinari posti all’aperto nell’ambito del recinto aziendale | 20% minimo Euro 5.000,00 | Euro 50.000,00 | |
con il sottolimite per eventi atmosferici a coperture pressostatiche, tendostrutture e tensostrutture | 20% minimo Euro 5.000,00 | Euro 50.000,00 | |
Sovraccarico neve | 10% minimo Euro 5.000,00 | 50% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.000.000,00 | |
Rottura di lastre di cristallo, | Euro 250,00 | Per ubicazione Euro |
mezzo cristallo, vetro e materiali similari, iscrizioni, decorazioni, vetrinette e insegne | 5.000,00 - per singola lastra, iscrizione, decorazione, insegna Euro 1.500,00 | ||
Valori | Euro 5.000,00 | ||
Colaggio da impianti fissi automatici di estinzione: | 10% minimo Euro 2.500,00 | Euro 50.000,00 | |
Con il limite per: Spese per ricerca e riparazione rotture | Euro 250,00 | Euro 2.500,00 | |
Perdita pigioni (valida solo se richiamata in polizza) | La somma assicurata in polizza | ||
Ricorso terzi (valida solo se richiamata in polizza) | La somma assicurata in polizza | ||
Rischio locativo (valida solo se richiamata in polizza) | La somma assicurata in polizza | ||
Mancato freddo (valida solo se richiamata in polizza) | 10% minimo Euro 2.500,00 | La somma assicurata in polizza | |
Mancato freddo per merci durante il processo di surgelazione (valida solo se operante la garanzia mancato freddo) | 10% minimo Euro 250,00 | Valore di merci corrispondente alla portata del tunnel di surgelamento. | |
Indennità aggiuntiva a percentuale (valida solo se richiamata in polizza) | 10% dell’indennizzo | ||
Maggiori spese (valida solo se richiamata in polizza) | La somma assicurata in polizza | ||
Guasti macchine (valida solo se richiamata in polizza) | 10% minimo Euro 500,00 elevato a Euro 1.000,00 per macchinari per i quali siano trascorsi 10 anni dalla data di costruzione | La somma assicurata in polizza | |
Alluvione (valida solo se richiamata in polizza) | 10% minimo Euro 20.000,00 | 50% | |
Terremoto (valida solo se richiamata in polizza) | 20% minimo Euro 40.000,00 | 50% | |
Assicurazione fluttuante (valida solo se richiamata in polizza) | La somma assicurata in polizza | ||
Franamento cedimento e smottamento terreno | 15% minimo Euro 20.000,00 | € 250.000,00 per sinistro e per anno |
SEZIONE I – ALL RISKS DANNI DIRETTI CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CASO DI SINISTRO
Art. 1.31 PRONTO INTERVENTO IN CASO DI EMERGENZA
In caso di Xxxxxxxx, a seguito dell'accordo intercorso tra l’Impresa e Belfor Italia S.r.l, società specializzata nella gestione di servizi di emergenza, l’Impresa offre al Contraente/Assicurato l’opportunità di richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-Sinistro.
I contenuti del servizio di pronto intervento e i dettagli sulle sue modalità di attuazione, sono quelli riportati nell’allegato: “P.I.A. – Servizi di Pronto Intervento Azienda”.
L’intervento di Belfor Italia srl è attivabile attraverso una chiamata al numero verde 000 000 000
attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.
Il costo dell'intervento è a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) in caso di Sinistro Indennizzabile a termini di Polizza.
E’ in ogni caso facoltà del Contraente/Assicurato concordare direttamente con Belfor Italia S.r.l. eventuali interventi.
La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da Belfor Italia S.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa.
La presente condizione particolare:
- opera anche per i danni indennizzabili in base alla Sezione IV Elettronica, qualora siano attivate le relative garanzie;
- non opera se il Contraente/Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare e, in ogni caso, può essere oggetto di recesso da parte dell’Impresa in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni.
Resta in ogni caso fermo quanto disposto dal successivo art. 1.37 – “Obblighi in caso di Sinistro”.
Art. 1.32 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall’Impresa ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 1.33 MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se l’Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di Sinistro alle singole Sezioni della presente Polizza;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate parzialmente o totalmente, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono comunque validi per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente al diritto contrattuale circa l’Indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 1.34 ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte con le norme di cui all’articolo Art. 1.38 “Determinazione del danno” risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l’Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.
SI CONVIENE TUTTAVIA CHE PER QUALSIASI SINISTRO, NON VERRA’ APPLICATO IL DISPOSTO DELL’ART. 1907 DEL CODICE CIVILE, QUANDO IL DANNO INDENNIZZABILE RISULTI NON SUPERIORE A 25.000,00 EURO.
Art. 1.35 COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE
Qualora, per lo stesso Xxxxxxxx e per la stessa cosa danneggiata, risultino operanti più Scoperti e/o
Franchigie in base alla presente Polizza:
per gli Scoperti verrà considerato quello di percentuale più elevata;
la Franchigia verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell’Assicurato.
Art. 1.36 LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso l’Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella che risulta assicurata in Polizza.
Art. 1.37 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve, oltre a quanto previsto all’art. 3 “Assicurazione presso diversi assicuratori” delle Condizioni Generali valide per tutte le Sezioni:
a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese comprese quelle per i guasti alle cose assicurate prodotte dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l’Incendio, sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure all’Impresa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
c) in caso di evento di sospetta origine dolosa fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l’entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Impresa;
d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno (senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna), oppure fino alle rilevazioni dei danni se il benestare è comunicato dall’Impresa;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato
particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
In caso di danno subito dalle Merci deve mettere altresì a disposizione dell’Impresa la documentazione contabile di magazzino ed ogni altra documentazione in suo possesso del costo relativo alle Merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 1.38 DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
per i Fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell’area;
per il Macchinario, l’Attrezzatura e l’Arredamento, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e fiscali,
per i predetti beni le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo”, alle condizioni che seguono.
Per ogni garanzia, separatamente, in caso di Sinistro si determina per ogni singola garanzia della Polizza, l’attribuzione del valore che i Beni Assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del Sinistro ottenuta secondo i criteri che seguono.
a. Per i Fabbricati si stima il “valore a nuovo” di tutto il Fabbricato assicurato, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
b. Per il Macchinario, l’Attrezzatura e l’Arredamento si stima il “valore a nuovo” al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.
Per determinare l’ammontare del danno si procede:
F1.per i Fabbricati applicando il deprezzamento di cui al punto a. alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il Fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà e il danno risulti superiore al 30% del valore del Fabbricato, l’Impresa pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il Fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l’Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro i termini di tempo di seguito indicati;
F2.per il Macchinario, l’Attrezzatura e l’Arredamento deducendo dal valore delle cose assicurate, calcolato come sopra indicato, il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario;
F3.calcolando il supplemento che, aggiunto all’Indennizzo di cui sopra, determina l’Indennizzo complessivo calcolato in base al “valore a nuovo”.
Il pagamento del supplemento di Indennizzo è effettuato esclusivamente:
quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite (o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l’Impresa);
se la ricostruzione o il rimpiazzo avvengono, salvo comprovata forza maggiore:
- entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione o del verbale definitivo di xxxxxxx;
- entro diciotto mesi quando l’Indennizzo è superiore al 50% della somma complessivamente assicurata
per fabbricati e Macchinario, Attrezzatura e Arredamento di reparti in normale stato di attività.
Il disposto di cui all’Art. 1.34 “Assicurazione Parziale”, si applica, per ogni bene assicurato, come di seguito riportato.
Qualora la somma assicurata risulti:
superiore o eguale al rispettivo “valore a nuovo”, il supplemento di Indennizzo è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
inferiore al rispettivo “valore a nuovo”, ma eccedente al momento del Sinistro al valore della partita danneggiata, il supplemento di Indennizzo viene riconosciuto solo in parte e in proporzione a tale eccedenza rispetto all’eccedenza necessaria per ottenere il “valore a nuovo”;
uguale o inferiore al valore al momento del Sinistro, si applica integralmente il disposto all’Art. 1.34 “Assicurazione Parziale” e il supplemento di Indennizzo diventa nullo.
Resta inteso che in nessun caso verrà corrisposto, per Macchinario, Attrezzatura e Arredamento, importo superiore al TRIPLO del relativo valore determinato in base alle stime di cui al punto b.
L’assicurazione del RISCHIO LOCATIVO – qualora prevista - non prevede l’Indennizzo in base al “valore a nuovo”
Ad integrazione di quanto sopra, per le Apparecchiature Elettroniche danneggiate da fenomeno elettrico, il pagamento del supplemento di Indennizzo sarà effettuato a condizione che il Sinistro si sia verificato entro i quattro anni successivi a quello di costruzione e il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchiatura danneggiati o distrutti, e comunque che questi, o i relativi pezzi di ricambio, siano ancora disponibili.
c. Per le Merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le Merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
Art. 1.39 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal
Contraente e dall’Impresa.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, se diverso dal Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Il pagamento di quanto liquidabile a termini di Polizza non può tuttavia essere effettuato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 1.40 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, oppure altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto al pagamento di quanto dovuto ai sensi di Polizza.
Art. 1.41 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impresa provvede al pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Su richiesta dell’Assicurato, quanto sopra indicato si applicherà a ciascuna partita di Polizza singolarmente considerata come se, esclusivamente ai fini dell’Indennizzo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della valutazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita danneggiata, un atto di liquidazione amichevole o un verbale di perizia. I pagamenti così effettuati saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dall’Impresa a titolo di Indennizzo.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 1.2 “Esclusioni” lettera C).
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AZIENDA (P.I.A.)
1. Programma di Pronto Intervento Azienda P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR
In caso di Sinistro inerente le garanzie della Sezione I – Incendio e Garanzie Complementari della presente Polizza convenzione, il Contraente/Assicurato ha diritto al servizio di Pronto Intervento Azienda P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR, ovvero all’ assistenza tecnica da parte BELFOR Italia S.r.l., società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da Sinistri Incendio, Allagamento, inquinamento e calamità naturali.
2. Prestazioni gratuite previste dal programma P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR
Con la stipula della presente Polizza convenzione, il Contraente/Assicurato diventa membro del programma di Pronto Intervento Azienda P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR garantendosi i seguenti vantaggi:
Disponibilità di un Numero Verde 000 000 000 attivo 24 ore su 24 per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di sinistro
Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati;
Sopralluogo gratuito sul luogo del sinistro in tempi prestabiliti;
Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica;
Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell’organizzazione aziendale;
Partecipazione gratuita ai seminari tecnici BELFOR presso sedi BELFOR, escluse le spese di viaggio, vitto e alloggio.
Successivamente alla stipula della Polizza convenzione, la Compagnia. comunicherà a BELFOR Italia
S.r.l. le generalità del Contraente/Assicurato ed il numero di Polizza sottoscritto; BELFOR Italia
S.r.l. provvederà alla registrazione ed all’attribuzione del Codice Identificativo X.X.X. XXXXXX.
3. Come attivare il servizio in caso di emergenza sinistro
Contattare tempestivamente il Numero Verde 000 000 000
Fornire all’operatore telefonico il proprio nominativo e numero di Polizza assicurativa ed un recapito telefonico
Un Responsabile Tecnico BELFOR fornirà immediato supporto tecnico telefonico all’Assicurato, concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore)
Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico BELFOR identificherà le operazioni di salvataggio, decontaminazione
e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il rapido riavviamento dell’attività ed emetterà gratuitamente la relativa proposta tecnico economica
Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze dell’Assicurato.
4. Servizio Trasparenza - Informazioni sul servizio
Ogni prestazione d’opera BELFOR Italia S.r.l. sarà oggetto di proposta tecnico economica e stipulazione di apposito contratto
I costi per interventi relativi alle suddette prestazioni d’opera (a titolo esemplificativo: Opere di salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione oli protettivi -
Ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi - Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici - Risanamento di fabbricati civili ed industriali - Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell’operatività di Polizza, potranno essere rimborsati da VITTORIA ASSICURAZIONI
S.p.A. secondo quanto previsto dall’articolo 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi
I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo indicati in 24 ore, sono indicativi e non vincolanti
BELFOR Italia S.r.l. opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post-sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure di intervento BELFOR Italia sono certificate ISO 9001
Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza;
La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da BELFOR Italia S.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa;
BELFOR Italia S.r.l. opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento.
BELFOR Italia S.r.l. non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.
5. Chi è BELFOR Italia
Filiale italiana del gruppo multinazionale BELFOR, BELFOR Italia vanta un’esperienza trentennale nel settore del risanamento post-sinistro e nell’assistenza operativa alle Aziende che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali. Tecnologie all’avanguardia, metodi e prodotti brevettati permettono a BELFOR di affrontare con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse. BELFOR mette a disposizione dei propri clienti ogni sua risorsa con un unico obiettivo: limitare i danni con il massimo
contenimento di costi e tempi.
SEZIONE II - FURTO
(operante unicamente se riportata la somma assicurata e corrisposto il relativo Premio)
GLOSSARIO
ARREDAMENTO DOMESTICO
Quanto costituisce la normale dotazione di una abitazione civile, se adibita a dimora dell’Assicurato e/o del Custode in locali annessi a quelli dell’azienda assicurata, escluso quanto indicato sotto le definizioni Oggetti pregiati e Preziosi.
ARREDAMENTO D’UFFICIO
Arredi dei locali in genere, compresi mobilio, tappeti, arazzi, quadri, statue, scaffalature, macchine per ufficio, impianti portatili di condizionamento e di riscaldamento;
cancelleria, stampati, indumenti di lavoro, campionari e quant’altro di simile normalmente pertinente all’esercizio dell’attività,
archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
fatta eccezione per quanto indicato sotto le definizioni di Arredamento Domestico, Merci, Oggetti Pregiati, Preziosi, Valori.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati;
elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
personal computer.
ATTREZZATURE - MACCHINARI
Attrezzi e utensileria in genere;
serbatoi e sili;
macchine e impianti in genere (compresi, a titolo esemplificativo, quelli di prevenzione e di allarme, di sollevamento, di pesa e di imballaggio, le scale mobili, le apparecchiature di segnalazione e comunicazione) destinati all’espletamento dell’attività assicurata di cui all’ubicazione del rischio, nonché i relativi ricambi e basamenti;
raccorderie, tubazioni e quant’altro relativo ai beni sopra indicati;
mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto, salvo quanto alla riportato alla definizione “Cose non assicurate” ;
modelli, stampi, garbi, messe in carta, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
CONTENUTO (BENI ASSICURATI)
quelli descritti alla Definizione di Arredamento Domestico, Apparecchiature Elettroniche SALVO QUANDO PREVISTA LA RELATIVA SOMMA ASSICURATA ALLA SEZIONE IV
ELETTRONICA, Arredamento d’ufficio, Attrezzatura, Macchinari, Merci, Oggetti Pregiati, Preziosi, Valori di proprietà dell’Assicurato o di proprietà di terzi purchè inerenti all’attività dichiarata in polizza, e ubicati presso l’indirizzo indicato in Polizza.
CONSUMATORE
È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all’attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
COSE NON ASSICURATE
Non sono compresi nell’assicurazione:
a) affreschi, mosaici e particolari architettonici aventi valore artistico;
b) tappeti, xxxxxx, statue, sculture, quadri e dipinti in genere, oggetti d’arte di valore singolo superiore a Euro 3.000,00;
c) raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere;
d)metalli preziosi, perle e pietre preziose
e) veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori salvo quando costituiscono “Merci” inerenti l’attività dichiarata;
f) aeromobili, velivoli spaziali,
g) macchinari e impianti acquistati in Leasing provvisti di specifica polizza assicurativa.
DATI
Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all’esterno della memoria ad accesso casuale RAM.
DATI PERSONALI
Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all’attività dell’assicurato.
ESTORSIONE
Impossessamento della cosa mobile altrui, quando chi detiene le cose stesse è costretto a consegnarle sotto violenza o minaccia, diretta tanto alla persona dell’Assicurato, dei suoi coadiutori e/o dipendenti, quanto verso altre persone
FISSI
Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.
FURTO
Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
INDENNIZZO
La somma dovuta dall’Impresa in caso di Sinistro.
INFISSI
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
MERCI
Merci in genere, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti industriali, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, nonché quanto indicato sotto le definizioni Arredamento - Attrezzature - Macchinari, Oggetti Pregiati e Preziosi.
OGGETTI PREGIATI
Quadri, sculture, oggetti d’arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione Preziosi.
PREZIOSI
Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.
RAPINA
Sottrazione delle cose assicurate a chi le detiene mediante violenza o minaccia diretta tanto alla persona dell’Assicurato, dei suoi coadiutori e/o dipendenti, quanto verso altre persone.
SCIPPO
Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i Valori da essa trasportati.
SISTEMA INFORMATICO
L’insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all’elaborazione dei dati relativi all’attività svolta dall’assicurato. si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
SUPPORTO DATI
Tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i dati.
VALORI
Denaro, cartevalori, titoli di credito e valori bollati (escluse valute digitali e/o criptovalute).
VETRO ANTISFONDAMENTO
Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto tra vetro e vetro uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
SEZIONE II – FURTO
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO
Nell’ambito dell’attività assicurata sono tollerate attività secondarie di rischio maggiore. L’indennizzo, per le cose riferibili a dette attività, non potrà superare quanto previsto nella “Tabella Limiti di Indennizzo Franchigie e Scoperti”.
I Beni Assicurati, possono essere posti in locali anche tra loro non intercomunicanti, ma ubicati comunque nell’ambito dello stesso complesso immobiliare.
Parte dei Beni Assicurati, esclusi Oggetti Pregiati, Preziosi, Valori, possono trovarsi:
- all’aperto e sui piazzali, purché comunque entro i recinti dell’azienda assicurata;
- temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere, mostre, mercati, sfilate, sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano.
L’Assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto” e cioè l’Impresa corrisponde l’Indennizzo fino a concorrenza delle predette somme assicurate senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Art. 2.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa in corrispettivo del versamento del Premio convenuto e anticipato e per la durata del presente contratto, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in Polizza, si obbliga ad Indennizzare all’Assicurato tutti i DANNI MATERIALI E DIRETTI causati ai Beni Assicurati anche se di proprietà di terzi, nell’ambito della o delle ubicazioni indicate in Polizza, da:
- Furto a condizione che l’autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; è parificato all’uso di chiavi false l’uso fraudolento di chiave vera;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Per Furto con introduzione clandestina si intende il Furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, approfittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone addette alla sorveglianza dei locali stessi, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi;
d) attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
e) con rottura dei vetri di eventuali vetrine, durante l’orario di apertura di locali assicurati e aperti al pubblico, purché in presenza di personale;
f) in uno dei modi indicati ai punti a), b) e c) durante i periodi di eventuale esposizione diurna e serale, purché tra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte delle vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso.
Se per tutti i Beni Assicurati o per parte di essi sono previste in Polizza particolari difese interne, l’Impresa è obbligata soltanto se l’autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).
- Rapina avvenuta nei locali assicurati quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- Estorsione, a condizione che tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate siano poste in atto all'interno dei locali descritti in Polizza;
- guasti e atti vandalici sui Beni Assicurati causati dai ladri per commettere il Furto, o la
Rapina, l’Estorsione, o per tentare di commetterli,
- guasti arrecati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti i beni assicurati e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, compresi i danni da Furto di fissi e infissi;
- spese sanitarie, documentate in originale, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato, suoi familiari o dipendenti a seguito di Xxxxxx, o Estorsione, o Scippo, consumati o tentati,
Indennizzabili ai sensi di Polizza. Non sono indennizzabili le spese sostenute oltre il 60° giorno da quello dell’infortunio.
Art. 2.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI
L’Assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti i Beni Assicurati siano situati in fabbricati aventi pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento (armato o no). Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno, la linea di gronda del tetto deve trovarsi, in linea verticale, a non meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, oppure, se la linea di gronda si trova ad altezza inferiore ai 4 metri, il tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso.
In quanto non sia diversamente convenuto, in caso di Sinistro avvenuto quando, per qualsiasi motivo, le caratteristiche dei locali siano differenti da quelle sopra indicate, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato il 80% della somma liquidabile a termini di Polizza, restando uno Scoperto del 20% a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri.
Detto Scoperto non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.
Art. 2.3 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI
L’Assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti i Beni Assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’accesso ai locali contenenti i Beni Assicurati.
Quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali contenenti i Beni Assicurati, non risultino - anche solo in parte - conformi a quanto sopra indicato, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato il 80% della somma liquidabile a termini di Polizza, restando uno Scoperto del 20% a carico dell’Assicurato stesso.
Detto Scoperto del 20% non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali e verrà ridotto al 10% in caso di Furto avvenuto quando l’Assicurato, e/o i suoi dipendenti, e/o i suoi famigliari sono presenti nei locali.
Art. 2.4 BENI ASSICURATI FUORI DAI LOCALI
Relativamente ai Beni Assicurati
a) all’aperto e sui piazzali, entro i recinti dell’azienda assicurata, l’Assicurazione dei danni da Xxxxx è prestata a condizione che il Furto sia perpetrato secondo le modalità di cui alle lettere a-b-c dell’art. 2.1 “Oggetto dell’Assicurazione parificando l’area cintata ai locali;
b) temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere e mostre, mercati e sfilate sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano, l’Assicurazione dei danni da Furto è prestata nei limiti previsti dagli Art. 2.2 “Caratteristiche costruttive dei locali contenenti i beni assicurati” e Art. 2.3 “Mezzi di chiusura dei locali contenenti i Beni Assicurati”
In entrambi i casi, si intendono operanti i limiti di indennizzo e le franchigie previste nella “Tabella Limiti di Indennizzo Franchigie e Scoperti”.
Art. 2.5 FURTO TRAMITE VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL’AREA IN USO ESCLUSIVO ALL’ASSICURATO
Qualora siano stati utilizzati, per l’asportazione dei Beni Assicurati, veicoli che si trovino nei locali di cui all’ubicazione del Rischio o comunque nell’area in uso esclusivo dell’Assicurato, l’Impresa corrisponderà la somma liquidabile a termini di Polizza, sotto detrazione di uno Scoperto del 20% che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri.
Art. 2.6 ESTENSIONE AL FURTO COMMESSO, FUORI DALLE ORE DI LAVORO, DA PERSONE DIPENDENTI DELL’ASSICURATO
L’Assicurazione vale anche se l’autore del Furto è un dipendente dell’Assicurato, sempreché si verifichino tutte le seguenti circostanze:
a) il Furto sia avvenuto con le modalità previste all’art. 2.1 “Oggetto dell’Assicurazione”;
b) l’autore del Furto non risulti incaricato della custodia delle chiavi o di altri sistemi di chiusura dei locali e dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla Polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
c) il Furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all’interno dei locali stessi.
Art. 2.7 ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
b) agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
persone che abitano con l’Assicurato o con il Contraente o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
persone del fatto delle quali l’Assicurato o il Contraente devono rispondere;
incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
persone legate all’Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3), anche se non coabitanti;
c) causati ai Beni Assicurati da incendi, esplosioni o scoppi anche se provocati dall’autore del Sinistro;
d) Indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza;
e) da sottrazione di “Dati” presenti nel sistema informatico dell’Assicurato causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell’Assicurato.
Si precisa che laddove sia operante la Sez. IV - Elettronica del presente contratto, resteranno esclusi dalla garanzia prestata con la presente Sezione i danni ed il Furto delle Apparecchiature Elettroniche.
Art. 2.8 SOSPENSIONE DELL’ASSICURAZIONE PER LOCALI INCUSTODITI
Se i locali contenenti i Beni Assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, l’Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno. Per i Preziosi e i Valori la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell’8° giorno.
Art. 2.9 PORTAVALORI
In aggiunta a quanto previsto al precedente Art. 2.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE e della definizione Beni assicurati, l’Impresa indennizza, nei limiti previsti nella “Tabella Limiti di Indennizzo Franchigie e Scoperti” per ogni anno assicurativo, la perdita di Valori di proprietà dell’Assicurato avvenuta durante il loro trasporto fuori dai locali costituenti l’ubicazione dei Beni Assicurati indicata in Polizza, in conseguenza di:
Scippo;
Rapina;
Xxxxx, in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
Furto con Destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori,
commessi sulla persona dell’Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, mentre svolgono detto servizio esterno di trasporto.
L’Assicurazione è operante a condizione che i valori siano inerenti all’attività assicurata e che le persone incaricate del trasporto, nonché quelle che le sostituiscono nei casi di impedimento:
non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore a 18 anni né superiore a 65 anni;
non siano altrimenti assicurate contro i rischi di Furto, Scippo o della Rapina per il trasporto di Valori.
La presente estensione è prestata esclusivamente per il servizio svolto entro il territorio della Provincia in cui risulta l’ubicazione dei locali contenenti i beni le cose assicurate, nonché delle Province limitrofe.
SEZIONE II – FURTO
CONDIZIONI PARTICOLARI
(sempre operanti se attiva la sezione II Furto)
1) MACCHINARI IN LEASING
Si intendono assicurati anche i Macchinari e gli impianti acquistati in Leasing.
Se i Macchinari sono parzialmente assicurati con Polizza propria, la presente Assicurazione opera ad integrazione. Tale condizione è operativa solo se i relativi contratti prevedono la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Assicurato della presente Polizza.
2) IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO
L’assicurazione furto è prestata alle condizioni, essenziali per l’efficacia del contratto:
Che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto di allarme antifurto
Che tale allarme sia collegato mediante…… ( linea telefonica/ponte radio) a Istituto di Vigilanza e pronto intervento
Che l’Istituto di Vigilanza effettui servizio di controllo a distanza degli allarmi, comprese eventuali manomissioni
Che il Contraente/Assicurato osservi e faccia osservare scrupolosamente gli obblighi di seguito elencati:
1)Messa in funzione dell’impianto
regolare attivazione ininterrotta dell’impianto per tutti i periodi di tempo (diurno, serale, notturno) di chiusura dell’esercizio assicurato.
2)Manutenzione
siano effettuati adeguati interventi di manutenzione almeno una volta l’anno;
In caso di inosservanza da parte del Contraente/Assicurato o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi succitati o in caso di mancato funzionamento dell’impianto antifurto, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione del 25% di scoperto, che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso.
3) RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E REINTEGRO AUTOMATICO
L’Art. 2.22 “Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro” della Sezione II Furto delle Condizioni che regolano il caso di Sinistro intende sostituito integralmente dal seguente:
In caso di Sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell’anno assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno Indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti.
Si conviene che l’importo uguale a quello del danno Indennizzato, è automaticamente reintegrato a condizione che il Contraente versi il corrispettivo rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell’Indennizzo stesso.
Nel caso di più Sinistri nello stesso periodo di Assicurazione, tale reintegro è ammesso per un importo complessivo non superiore alla somma assicurata.
Qualora a seguito del Sinistro stesso l’Impresa decidesse invece di recedere dalla Polizza, metterà a disposizione del Contraente la parte di Premio imponibile non goduto calcolato, per la Sezione Furto, sulle somme assicurate rimaste in essere.
4.SELLING PRICE
Si prende atto che i prodotti finiti fabbricati e/o commercializzati e/o smerciati dal Contraente e/o dall’Assicurato già venduti o fatturati e pronti per la consegna si intendono assicurati, e come tali risarciti, al loro regolare prezzo di vendita contante, meno tutti gli sconti e spese a cui tali prodotti
finiti sarebbero stati soggetti se nessun sinistro fosse avvenuto. Si precisa che ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest’ultimo.
SEZIONE II - FURTO CONDIZIONI SPECIALI
(valide solo se espressamente richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)
A)PORTAVALORI (integrazione)
Se in Polizza risulta la relativa somma assicurata, fino a concorrenza di tale somma e ad integrazione e negli stessi termini e Condizioni di Assicurazione di quanto già previsto all’art. 2.9 “Portavalori”, l’Impresa Indennizza la perdita di Valori di proprietà dell’Assicurato.
Relativamente alla presente estensione resta a carico dell’Assicurato uno Scoperto pari al 10% dell’importo liquidabile.
B)RAPINA DI VALORI E PREZIOSI (Integrazione)
Se in polizza risulta la relativa somma assicurata, l’Assicurazione è estesa alla Rapina come definita dall’art. 628 del Codice Penale di Valori e Preziosi, iniziata ed avvenuta nei locali indicati in Polizza, ad integrazione dei limiti indicati per VALORI e PREZIOSI.
SEZIONE II – FURTO
LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Relativamente alle prestazioni sotto indicate, resta convenuto che - se non diversamente espresso - in nessun caso l’Impresa sarà tenuta a Indennizzare per ogni singolo Sinistro e annualità assicurativa somma superiore ai limiti di seguito indicati, previa detrazione dei relativi Scoperti e/o Franchigie.
Garanzia | Franchigia/Scoperto/Minimo | Limite di indennizzo | |
• | Franchigia frontale per qualsiasi tipologia di danno, salvo quanto diversamente indicato | Euro 500,00 | |
• | Oggetti Pregiati | Euro 7.500,00, con il massimo di Euro 5.000,00 per singolo oggetto | |
• | Preziosi | 20% della somma assicurata con il massimo di Euro 5.000,00 | |
• | Valori | 20% della somma assicurata con il massimo di Euro 5.000,00. (fatta eccezione per gli eventuali maggiori importi assicurati per la garanzia “portavalori”) | |
• | Portavalori | Scoperto 10% | 20% della somma assicurata con il massimo di Euro 2.500,00 |
• | Portavalori (integrazione – valida solo se richiamata la relativa somma assicurata) | Scoperto 10% | La somma assicurata in polizza |
• | Beni assicurati all’aperto e sui piazzali, entro i recinti dell’azienda assicurata | Scoperto 25% con il minimo di Euro 500,00 | 20% della somma assicurata con il massimo di Euro 7.500,00 |
• | Beni assicurati temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere e mostre, mercati e sfilate sul territorio della Repubblica Italiana | Scoperto 25% con il minimo di Euro 500,00 | 15% della somma assicurata con il massimo di Euro 5.000,00 |
• | Atti vandalici sui beni assicurati causati dai ladri per commettere il furto, o la rapina, l’estorsione, o per tentare di commetterli | Euro 250,00 | Euro 2.500,00 |
• | Guasti arrecati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti i beni assicurati e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali | Euro 500,00 | Euro 15.000,00 |
stessi, compresi i anche i danni da furto di fissi e infissi | |||
• | Guasti cagionati ai beni assicurati dai ladri per commettere il furto, o la rapina, l’estorsione, o per tentare di commetterli | Euro 500,00 | |
• | Spese sanitarie, documentate in originale | Euro 1.000,00 | |
• | Cose riferibili ad attività secondarie di rischio maggiore, nell’ambito dell’attività assicurata | 20% del limite di indennizzo previsto per ciascuna ubicazione, con il massimo di Euro 15.000,00, fermo il limite previsto per PREZIOSI e OGGETTI PREGIATI | |
• | Rapina di valori e preziosi ad integrazione del limite compreso nella somma assicurata per il CONTENUTO | La somma assicurata in polizza |
SEZIONE II – FURTO
CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CASO DI SINISTRO
Art, 2.10 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall’Impresa ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 2.11 MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se l’Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di Sinistro alle singole Sezioni della presente Polizza;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate parzialmente o totalmente, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono comunque validi per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente al diritto contrattuale circa l’Indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 2.12 COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE
Qualora, per lo stesso Xxxxxxxx e per la stessa cosa danneggiata, risultino operanti più Scoperti e/o Franchigie in base alla presente Polizza:
per gli Scoperti verrà considerato quello di percentuale più elevata;
la Franchigia verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell’Assicurato.
Art. 2.13 LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso l’Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella che risulta assicurata in Polizza.
Art. 2.14 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve, oltre a quanto previsto all’ Art.2 “Assicurazione presso diversi assicuratori”, delle Condizioni Generali valide per tutte le Sezioni:
a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure all’Impresa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
c) comunicare all’Impresa le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno nonché farne denuncia all’Autorità giudiziaria o di polizia del luogo indicando l’Impresa, l’Agenzia e il numero di Polizza;
d) fornire all’Impresa, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità;
e) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
f) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere e) e f) sono a carico dell’Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’Impresa provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’Assicurato/Contraente deve altresì:
g) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo diritto ad indennità alcuna, oppure soltanto fino alla rilevazione dei danni se il benestare è stato comunicato dall’Impresa;
h) dare la dimostrazione della realtà e dell’entità del danno, tenendo a disposizione dell’Impresa e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l’Impresa e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
i) presentare a richiesta dell’Impresa tutti i documenti che si possono ottenere dall’Autorità competente in relazione al Sinistro.
Art. 2.15 DETERMINAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del Sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati né dei danni di mancato godimento o di uso o di altri eventuali pregiudizi.
Art. 2.16 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal
Contraente e dall’Impresa.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, se diverso dal Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Il pagamento di quanto liquidabile a termini di Polizza non può tuttavia essere effettuato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 2.17 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, oppure altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto al pagamento di quanto dovuto ai sensi di Polizza.
Art. 2.18 SCOPERTO E ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Qualora per un Indennizzo sia previsto uno Scoperto a carico dell’Assicurato, nel caso di Assicurazione presso diversi assicuratori, l’Indennizzo verrà determinato ai sensi dell’Art.2-“Assicurazione presso diversi assicuratori”, delle Condizioni Generali valide per tutte le Sezioni, senza tenere conto dello Scoperto che l’Impresa detrarrà successivamente dall’importo così calcolato.
Art. 2.19 TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) l’Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidabile prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire all’Impresa l’Indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento, se consentita;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 2.20 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della Garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impresa provvederà al pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del Sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l’Assicurato, a richiesta dell’Impresa, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.7 ”Esclusioni” lett. b).
Art. 2.21 RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato deve darne comunicazione all’Impresa appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà dell’Impresa, se questa ha Indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato restituisca all’Impresa l’intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le cose medesime. Se invece l’Impresa ha Indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo di Indennizzo riscosso dall’Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di comunicazione del Sinistro, l’Impresa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all’Impresa le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto dell’Impresa di rifiutare l’abbandono pagando l’Indennizzo dovuto.
Art. 2.22 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
In caso di Sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell’anno assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno Indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti.
Qualora a seguito del Sinistro stesso l’Impresa decidesse invece di recedere dalla Polizza, metterà a disposizione del Contraente la parte di Premio imponibile non goduto calcolato, per la Sezione Furto, sulle somme assicurate rimaste in essere.
INTERRUZIONE D’ESERCIZIO SUL MARGINE DI CONTRIBUZIONE
(operante unicamente se riportata la somma assicurata e corrisposto il relativo Premio)
GLOSSARIO
COSTO VARIABILE DELLA PRODUZIONE VENDUTA
importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dell'Assicurato. Il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai costi per il personale, ai consumi energetici, alle spese per manutenzione, trasporti, imballaggi, alle spese di lavorazione presso terzi e agli altri costi industriali variabili connessi con l'attività produttiva.
MARGINE DI CONTRIBUZIONE
la differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta desunti dall'ultimo bilancio approvato.
La somma assicurata indicata a tale titolo in polizza non deve essere inferiore al Margine di Contribuzione relativo all’ultimo bilancio d’esercizio approvato.
Ricavi di Vendita, costo variabile della produzione venduta e Margine di Contribuzione dovranno essere:
riferiti all'ultimo bilancio d'esercizio approvato,
riportati al netto di IVA.
MERCI
materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi e simili.
PERIODO DI INDENNIZZO
il periodo che ha inizio al momento del Sinistro, avente come limite la durata prevista come Massimo Periodo di Indennizzo specificato, durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del Sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenute posteriormente alla data del Sinistro.
RICAVI DI VENDITA
quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata indicata in Polizza, svolta nel luogo dichiarato indicato in Polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA.
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DANNI INDIRETTI DA INTERRUZIONE D’ESERCIZIO SU MARGINE DI CONTRIBUZIONE
Art. 3.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa si obbliga ad Indennizzare:
la perdita di Margine di Contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di Vendita;
e se riportata in Polizza la relativa somma assicurata, le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di Vendita;
a seguito di Sinistro Indennizzabile in base a quanto previsto dalla Sezione I Danni diretti All Risks e/o dalla Sezione IV Elettronica che abbia determinato l’interruzione totale o parziale dell’attività od intralcio alla stessa
Art. 3.2 ESCLUSIONI
L’Impresa non risponde delle perdite o delle spese:
a) conseguenti ad un Sinistro, ancorché Indennizzabile ai sensi di quanto previsto nella sezione I Danni Diretti All Risks o Sezione IV Elettronica:
1. causate da atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare, di invasione;
2. causate da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. causate con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
4. causate da dispersione di liquidi, colaggio impianti d'estinzione, fuoriuscita di materiale fuso;
5. causate da mancato funzionamento o rottura di apparecchiature di elaborazione dati non di processo, nonché cancellazione, alterazione, perdita e/o distruzione di dati, a meno che non ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della Sezione I
– All Risks Xxxxx Xxxxxxx;
b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
1. dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
2. tumulti popolari, scioperi, sommosse, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
3. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
4. mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
5. revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
L’ Impresa non risponde inoltre di:
c) danni o deprezzamento di merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati.
Art. 3.3 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE – OSCILLAZIONE VALORI
La somma assicurata per il “Margine di Contribuzione” viene indicata in via preventiva e sarà soggetto a conguaglio al termine delle annualità assicurative per le somme che risultassero in aumento od in diminuzione.
L’Impresa si impegna a ritenere garantito, in eccedenza alle somme assicurate, un ulteriore importo pari al 20% del capitale assicurato stesso. Pertanto, in caso di Sinistro, si darà luogo all'applicazione della proporzionale in relazione alla eventuale eccedenza del predetto 20%.
Il Premio pagato sulla presente è versato solamente come acconto.
Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare all’Impresa il Margine di Contribuzione, il risultato (utile o perdita) dell'esercizio appena trascorso e la nuova somma assicurata, il cui valore non deve comunque risultare inferiore all'ultimo Margine di Contribuzione.
Al ricevimento di tali dati l’Impresa, a condizione di non rilevare:
una perdita d'esercizio per la seconda volta consecutiva; ovvero
una differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente somma assicurata, in eccesso o difetto, superiore al 20% di quest'ultima;
emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione scritta, in cui verranno indicati:
a) la nuova somma assicurata;
b) l'ammontare del premio anticipato per l'annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova somma assicurata;
c) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa trascorsa, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso previsto in Polizza, nel caso di differenza positiva, aumentato dell'imposta vigente al momento del pagamento;
d) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso previsto in Polizza nel caso di differenza positiva, aumentato dell'imposta vigente al momento del pagamento.
Qualora il Contraente non corrisponda l'eventuale Premio di conguaglio entro trenta giorni dalla data di emissione dell'appendice, l'Assicurazione degli aggiornamenti della somma assicurata, resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto dell’Impresa ai premi di conguaglio.
L'Assicurazione di eventuali variazioni della somma assicurata eccedenti la limitazione del 20%
saranno oggetto di specifica pattuizione.
Resta inoltre convenuto:
1) Qualora il Contraente o l'Assicurato non comunichi il Margine di Contribuzione, il risultato dell'esercizio e la nuova somma assicurata, l’Impresa può, fino al sessantesimo giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
2) Al verificarsi della chiusura in perdita di due esercizi consecutivi, è facoltà dell’Impresa decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione, se e a quali condizioni proseguire l'Assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti, entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni il contratto è automaticamente risolto e l’Impresa provvederà al rimborso della parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di Rischio non corso.
SEZIONE III –XXXXX XXXXXXXXX
CONDIZIONI PARTICOLARI
(sempre operanti se attiva la Sezione III Danni Indiretti)
Art. 3.4 FRANCHIGIA SULLA SEZIONE DANNI DIRETTI
Se dall'Assicurazione prestata con la SEZIONE DANNI DIRETTI fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il Sinistro che avesse colpito detta sezione risultasse non Indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dal presente contratto che subordina l'Indennizzabilità dei danni indiretti alla Indennizzabilità, a termini del danno diretto.
Art. 3.5 INTERDIPENDENZA
Premesso che l'Assicurato svolge o può svolgere negli insediamenti assicurati attività fra loro interdipendenti e/o complementari, la determinazione del danno oggetto della presente Polizza sarà effettuata non solo in riferimento all'insediamento assicurato interessato dall'evento dannoso garantito dalla Polizza di riferimento, ma anche per quegli altri insediamenti che, in virtù del predetto legame di interdipendenza, avessero risentito in base alle condizioni tutte della presente Polizza, degli effetti di tale evento dannoso.
Resta convenuto che in nessun caso l’Impresa sarà tenuta ad Indennizzare, per uno o più Sinistri che avvengano nel medesimo periodo di Assicurazione pattuito, somma maggiore di quella indicata nella tabella “Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie” della Sezione III.
Art. 3.6 DANNI A COSE DI PROPRIETA' TEMPORANEAMENTE TRASFERITE
La garanzia prestata con la presente Polizza copre anche eventuali interruzioni od interferenze nell'attività in conseguenza di un Sinistro Indennizzabile a termini della sezione danni diretti che abbia colpito cose di proprietà dell'Assicurato, mentre sono temporaneamente trasferite per lavorazione presso terzi, comprese Società controllate e consociate, o mentre sono trasportate, o mentre sono in deposito in qualsiasi magazzino.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso l’Impresa pagherà importo superiore a quello indicato nella tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti” della Sezione III.
Art. 3.7 DETERMINAZIONE SOMMA ASSICURATA
Su esplicita dichiarazione del Contraente il computo del Margine di Contribuzione si intende determinato sulla base del “PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DA ASSICURARE DELLA POLIZZA DANNI INDIRETTI NELLE FORMA ‘A
MARGINE DI CONTRIBUZIONE’ ” che forma parte integrante della presente Polizza. L’Assicurazione relativa alle spese supplementari, qualora prevista, viene prestata a Primo Rischio Assoluto senza applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile.
Art. 3.8 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'Indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000,00=.
L'obbligazione dell’Impresa, è condizionata alla prova inequivocabile, fornita all’Impresa dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci e verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a €. 2.000.000,00=, cumulativamente tra la presente Polizza e la Polizza Incendio di riferimento, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.
Art. 3.9 FORNITORI E CLIENTI
Qualora un insediamento dei fornitori o clienti dell'Assicurato sia colpito da Sinistro che risulterebbe Indennizzabile ai sensi della Sezione Incendio della presente Polizza e tale Sinistro causi un'interruzione - totale o parziale - dell'attività dell'Assicurato nelle ubicazioni assicurate, l'eventuale perdita di Margine di Contribuzione che potrà derivare all'Assicurato stesso, sarà Indennizzata secondo le condizioni tutte della presente Sezione sino alla concorrenza di quanto indicato nella tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti” della Sezione III.
La presente condizione particolare non è operante per Sinistri originati da atti di terrorismo.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite indicato nell’apposita tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti” della Sezione III.
Art. 3.10 ARTICOLAZIONE IN PIÙ REPARTI
Relativamente alla garanzia "Margine di contribuzione", se l'attività dichiarata è divisa in settori e/o ragioni sociali distinti per i quali sia possibile determinare i rispettivi risultati economici, le disposizioni di cui ai commi “a” e “b” dell’art. 3.24 delle Condizioni che regolano il caso di Sinistro della Sezione III “Determinazione del danno” - si applicheranno separatamente ad ogni settore e/o ragione sociale interessati dal Sinistro, restando inteso che se la somma assicurata è inferiore alla somma degli importi ottenuti applicando il Margine di Contribuzione di ogni settore e/o ragione sociale dell'Azienda/Gruppo (interessato o non dal sinistro) al rispettivo volume di affari annuo (proporzionalmente aumentato quando il massimo periodo di indennizzo supera i 12 mesi) l'Indennizzo pagabile sarà proporzionalmente ridotto.
Art. 3.11 RISERVE DI MAGAZZINO
Se al verificarsi di un Sinistro, per contenere la riduzione del Margine di Contribuzione, il Contraente e/o l’Assicurato ricorrerà all’utilizzo di scorte a magazzino, la liquidazione del danno sarà effettuata prevedendo:
a)il rimborso dei costi per la ricostruzione del livello delle scorte di magazzino al giorno del
Sinistro, nei limiti del periodo di Indennizzo previsto;
b) l’eventuale perdita del Margine di Contribuzione causata dalla mancanza e/o riduzione di scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, ciò a decorrere dal momento di tale mancanza e/o riduzione e per un periodo pari al massimo Periodo di Indennizzo, entro i limiti della perdita evitata con l’iniziale utilizzo delle scorte di magazzino.
Art. 3.12 ONORARI SOCIETÀ DI REVISIONE
L’Impresa rimborserà, in caso di danno Indennizzabile a termini di Polizza, l’equa remunerazione dovuta dal Contraente e/o dall'Assicurato per il lavoro svolto dalla Società di Revisione al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'azienda, prove, ed ogni altro elemento che il Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto a dare all’Impresa a termini delle Condizioni di Assicurazione e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all’attività dichiarata. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite indicato nell’apposita tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti” della Sezione III.
Art. 3.13 ONORARI PERITI
L’Impresa rimborserà, in caso di danno Indennizzabile a termini di Polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente e/o l'Assicurato avrà scelto e nominato
conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente e/o dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite indicato nell’apposita tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti” della Sezione III.
Art. 3.14 IMPEDIMENTO ALLA RIPRESA PER ORDINE DELLE AUTORITÀ
A parziale deroga dell’Art. 3.2 “Esclusioni”, qualora esclusivamente in conseguenza di un Sinistro Indennizzabile ai sensi della Sezione I – All Risks Xxxxx Xxxxxxx che abbia colpito le cose assicurate si verifica impedimento, anche parziale, allo svolgimento dell’attività o alla ripresa della stessa imposto dall’Autorità, l’Impresa ne Indennizza le perdite che possono derivare al Contraente e/o all’Assicurato da interruzione o riduzione dell'attività dichiarata entro il limite di 15 giorni da tale imposizione.
Ai fini della presente estensione di garanzia in ogni caso sono escluse le perdite conseguenti ad un Sinistro, anche se Indennizzabile a termini della Sezione I – All Risks Xxxxx Xxxxxxx e della presente sezione, verificatosi in occasione di atti di terrorismo.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite indicato nell’apposita tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti” della Sezione III.
Art. 3.15 IMPEDIMENTO ALLA RIPRESA PER DIFFICOLTÀ DI ACCESSO O DI USCITA
Se, in conseguenza di un Sinistro causato da uno degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione di cui alla Sezione I – All Risks Xxxxx Xxxxxxx, che abbia colpito proprietà non occupate dal Contraente e/o dall'Assicurato, né sotto il suo controllo, ma vicine alle ubicazioni assicurate entro un limite territoriale pari ad 1 km, si verifica impedimento di accesso o di uscita a queste ultime, anche per ordine dell'Autorità, le eventuali perdite che possono derivare al Contraente e/o all'Assicurato da interruzione o riduzione dell'attività dichiarata sono Indennizzabili, a termini della presente sezione, entro il limite di 15 giorni consecutivi alla data del Sinistro.
Ai fini della presente estensione di garanzia in ogni caso sono escluse le perdite e le spese conseguenti ad un Sinistro, anche se Indennizzabile a termini della Sezione I – All Risks Xxxxx Xxxxxxx e della presente sezione, verificatosi in occasione di atti di terrorismo.
La presente estensione di garanzia è prestata, per uno o più Sinistri verificatisi nel periodo di Assicurazione, entro il limite indicato nell’apposita tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti” della Sezione III.
Art. 3.16 PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI INATTIVITÀ
A parziale deroga dell'Art. 3.2 “Esclusioni”, l’Impresa risponde anche delle perdite e delle spese conseguenti a prolungamento dell'inattività o sospensione di esercizio causati esclusivamente da difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali (a titolo esemplificativo ma non limitativo): regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite indicato nell’apposita tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti” della Sezione III.
Art. 3.17 FORNITURE PUBBLICHE (O PRIVATE) DI ENERGIA, ACQUA, GAS
La presente estensione è prestata, ai sensi ed alle condizioni tutte previste dal presente contratto, per l’interruzione o la riduzione dell’attività assicurata conseguente ad un Sinistro causato da uno degli eventi per i quali è prestata l’Assicurazione a termini della Sezione I – All Risks Danni Diretti, a qualunque impianto di produzione o distribuzione di servizio pubblico o privato (energia-acqua-gas) utilizzato dal Contraente e/o dall’Assicurato per lo svolgimento della propria attività e situato entro 5 km. dal luogo indicato nella Polizza, che comporti
mancata erogazione da parte dell’Ente Pubblico, o del Privato, di energia elettrica, termica, di acqua, o gas entro il limite di 15 giorni consecutivi alla data del Sinistro.
Ai fini della presente estensione di garanzia in ogni caso sono escluse le perdite conseguenti ad un Sinistro, anche se Indennizzabile a termini della Sezione I – All Risks Xxxxx Xxxxxxx e della presente sezione, verificatosi in occasione di atti di terrorismo.
La presente estensione di garanzia è prestata, per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di Assicurazione, entro il limite indicato nell’apposita tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti “della Sezione III.
Art. 3.18 DEPREZZAMENTO DI MERCI INDENNI
La copertura prestata con la presente polizza è estesa alle seguenti perdite sostenute durante il
Periodo di Indennizzo:
a) relativamente alle merci indenni (escluse cioè le merci distrutte o danneggiate da uno dei rischi assicurati con la Sezione I - "All Risks danni diretti") che l'Assicurato non è in grado di immettere nel normale corso dell'attività in conseguenza di Sinistro Indennizzabile sulla Polizza di riferimento:
0.xx prezzo di costo di dette merci se non è possibile effettuare la vendita
0.xx differenza fra il prezzo di costo di dette merci e l'effettivo ricavo ottenuto, se dopo il Sinistro
è possibile effettuare la vendita a valore di recupero.
b) Le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare e/o contenere le suddette perdite, ma non eccedenti la somma che sarebbe stata altrimenti risarcibile sotto il comma a) di questo articolo se tali spese supplementari non fossero state effettuate, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese (come trasporto ed imballaggio) normalmente sostenute dall'Assicurato per la consegna delle merci da o alle località assicurate, ma evitate in conseguenza del Sinistro.
La presente estensione di garanzia è prestata, per uno o più Sinistri verificatisi nel periodo di Assicurazione, entro il limite indicato nell’apposita tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti “della Sezione III.
Art. 3.19 REPARTI DI RICERCA E SVILUPPO
In caso di danno non escluso a termini delle sezioni di riferimento All risks Danni Materiali e Diretti/Furto/Elettronica - che provochi un'interruzione delle attività di ricerca, sviluppo e test le quali di per se stesse non avrebbero generato profitto lordo durante il periodo di Indennizzo, questa Polizza coprirà l'effettiva perdita sostenuta per il proseguimento di spese fisse, incluse le paghe, direttamente attribuibili alle suddette attività di ricerca, sviluppo e test.
La presente estensione di garanzia è prestata, per uno o più Sinistri verificatisi nel periodo di Assicurazione, entro il limite indicato nell’apposita tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti “della Sezione III.
SEZIONE III - DANNI INDIRETTI
LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Relativamente alle prestazioni sotto indicate, resta convenuto che - se non diversamente espresso - in nessun caso l’Impresa sarà tenuta a Indennizzare per ogni singolo Sinistro e annualità assicurativa somma superiore ai limiti di seguito indicati, previa detrazione dei relativi Scoperti e/o Franchigie.
Garanzia | Franchigia | Limite indennizzo | |
• | Franchigia | 3 giorni | |
• | Massimo periodo di indennizzo | 180 giorni | |
• | Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx in eccedenza alla somma assicurata (art.3.3) | 20% della somma assicurata | |
• | Eventi atmosferici | 70% dell’Indennizzo calcolato a termini di Polizza | |
• | Sovraccarico di neve | 50% dell’Indennizzo calcolato a termini di Polizza | |
• | Allagamenti | 50% dell’Indennizzo calcolato a termini di Polizza | |
• | Inondazione, alluvione | 50% dell’Indennizzo calcolato a termini di Polizza | |
• | Terremoto | 50% dell’Indennizzo calcolato a termini di Polizza | |
• | Atti vandalici e dolosi, | 70% dell’Indennizzo calcolato a termini di Polizza | |
• | Terrorismo e sabotaggio | 50% dell’Indennizzo calcolato a termini di Polizza | |
• | Fenomeno elettrico | Euro 300.000,00 | |
• | Interdipendenza | 10% della somma assicurata | |
• | Fornitori e Clienti | 10% della somma assicurata | |
• | Forniture pubbliche e/o private di energia, acqua, gas | € 50.000,00 | |
• | Impedimento alla ripresa per ordine delle autorità civili | 7 giorni col Massimo di Euro 50.000,00 | |
• | Impedimenti alla ripresa per difficoltà di accesso o uscita | € 50.000,00 | |
• | Deprezzamento di merci indenni | € 50.000,00 | |
• | Reparti di ricerca e sviluppo | € 50.000,00 | |
• | Onorari periti | 5% dell’Indennizzo con il Massimo di € 25.000,00 | |
• | Onorari società di revisione | € 15.000,00 | |
• | Prolungamento del periodo di inattività | 7 giorni con il massimo di € 50.000,00 | |
• | Cose di proprieta' temporaneamente trasferite | 5% della somma assicurata col massimo di €. 50.00,00 |
SEZIONE III – XXXXX XXXXXXXXX
DA INTERRUZIONE D’ESERCIZIO SUL MARGINE DI CONTRIBUZIONE
CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CASO DI SINISTRO
Art. 3.20 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all’Impresa entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
c) fornire a proprie spese all’Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, entro trenta giorni dalla fine del periodo di Indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
d) tenere a disposizione, tanto dell’Impresa quanto dei Periti, i propri bilanci, registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dall’Impresa e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
e) presentare la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci, nei casi in cui vi sia l'obbligo di tale documentazione secondo le norme vigenti, ed inoltre la documentazione analitica del costo relativo alle merci andate
distrutte, limitatamente a quelle in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.
Art. 3.21 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, o facilita il progresso di questo, perde ogni diritto all'Indennizzo.
Art. 3.22 PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalle Parti; oppure, a richiesta di una delle Parti
b) mediante Periti nominati uno dall’Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 3.23 MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, causa, natura e modalità di formazione del danno da interruzione d'esercizio;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dal presente contratto e dalla Polizza di riferimento nonché riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio contemplato da entrambi i predetti contratti e non fossero state comunicate;
3) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3.20 “Obblighi in caso di Sinistro” delle Condizioni che regolano il caso di Sinistro della Sezione III;
4) verificare l'applicabilità del disposto di cui all'art. 3.26 “Assicurazione Parziale” delle Condizioni che regolano il caso di Sinistro della Sezione III;
5) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in conformità delle condizioni contrattuali. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 3.22 “Procedure per la valutazione del danno” lett. b) i risultati delle operazioni peritali, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'Indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definito di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 3.24 DETERMINAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno si determina:
a) relativamente alla perdita del Margine di contribuzione: calcolando la differenza tra il Margine di Contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il Periodo di Indennizzo. Per la determinazione del Margine di Contribuzione che si sarebbe realizzato i Ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del Sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato;
b) relativamente alle Spese Supplementari: calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del Sinistro durante il Periodo di Indennizzo se tali spese non fossero state effettuate.
Il limite massimo di risarcimento per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del Margine di Contribuzione in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella somma assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del Sinistro durante il Periodo di Indennizzo.
Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti, o in linee omogenee di prodotto, per i quali è possibile determinare i rispettivi Margini di Contribuzione, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicheranno separatamente ad ogni settore o linea interessati dal Sinistro.
Art. 3.25 ATTIVITÀ SVOLTA IN ALTRI LUOGHI DOPO IL SINISTRO
Se durante il periodo di Indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quella indicata in Polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del Margine di Contribuzione durante il Periodo di Indennizzo.
Art. 3.26 ASSICURAZIONE PARZIALE
Se al momento del Sinistro la somma assicurata risulta inferiore al Margine di Contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato almeno trenta giorni prima del Sinistro, l'Indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 3.24 “Determinazione del Danno” lett. a) sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.
L’Assicurazione relativa alle spese supplementari, qualora prevista, viene prestata a Primo Rischio Assoluto senza applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile.
Art. 3.27 FRANCHIGIA
Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di un importo pari alla somma assicurata risultante al momento del Sinistro diviso 360 moltiplicato per il numero di giorni di Franchigia indicati in Polizza.
Art. 3.28 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Qualora sul Rischio assicurato esistano più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l’Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione all'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto esclusa comunque, ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. Se il presente contratto prevede più partite, agli effetti di quanto sopra ciascuna di esse deve essere considerata separatamente come se per ogni partita fosse stata stipulata una Polizza distinta.
Art. 3.29 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo l’Impresa potrà essere tenuta a pagare, per uno o più Sinistri che avvengano nel periodo di Assicurazione, somma maggiore di quella assicurata.
Art. 3.30 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impresa provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 gg. sempreché non si a stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 3.2 “Esclusioni” punto a) commi 3 e 7 nonché punto b) comma 1.
Art. 3.31 CESSAZIONE DEL RISCHIO. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
In tutti i casi, il Premio dell'annualità in corso è dovuto per intero all’Impresa.
In caso di recesso o di risoluzione, da parte dell’Impresa, della Polizza di riferimento Xxxxx Xxxxxxx, anche la presente sezione si intende tacitamente disdettata o risolta a partire dalla stessa data, fermo il diritto del Contraente al rimborso della parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di Rischio non corso.
Art. 3.32 CESSIONE O ALIENAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE
Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell'Azienda assicurata, oppure di fusione o scissione di questa, è facoltà dell’Impresa decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione o dal momento in cui l’Impresa ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l'Assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni, il contratto è automaticamente risolto e l’Impresa provvederà al rimborso della parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di Rischio non corso.
SEZIONE IV ELETTRONICA
(operante unicamente se riportata la somma assicurata e corrisposto il relativo Premio)
GLOSSARIO
ALLAGAMENTO
Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto:
• a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da: Terremoto, inondazioni, Alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
• non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché ad infiltrazioni di acqua dal terreno.
ALLUVIONE
Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE
Apparecchiature Elettroniche che per loro natura e costruzione, possono comunque essere trasportate ed usate anche all’aperto ed in luogo diverso dalla/e ubicazione/i indicate in Polizza.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati;
elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
personal computer.
CONSUMATORE
È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all’attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
DATI
Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all’esterno della memoria ad accesso casuale ram).
ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
FENOMENO ELETTRICO
Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.
FISSI
Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.
FORMA DI ASSICURAZIONE
A VALORE INTERO
L'Assicurazione è prestata a “valore intero" e cioè secondo quanto previsto dall’ art.1907 del Codice Civile. Se dalle stime fatte con le norme di cui all’articolo Art. “Determinazione del danno” risulta che
i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l’Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro. Tuttavia, a parziale deroga, si conviene fra le parti che, in caso di Sinistro non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura della percentuale indicata nella “Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti”.
Qualora tale limite percentuale dovesse essere oltrepassato, la proporzione fra il valore
assicurato e quello risultante al momento del Sinistro verrà applicata per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che per ciascuna partita l’Indennizzo non potrà superare la relativa somma assicurata.
A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
L'Assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Il valore del recupero spetterà al Contraente e/o all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione; il resto spetterà all’Impresa.
FULMINE
Azione meccanica e diretta del Fulmine stesso.
FURTO
Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
IMPLOSIONE
Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
INCENDIO
Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INDENNIZZO
La somma dovuta dall’Impresa in caso di Sinistro.
INFISSI
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
PROGRAMMI APPLICATIVI
Le sequenze di istruzioni per svolgere una funzione specifica eseguibili da elaboratori, che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore, non modificabili dall’Assicurato e reperibili sul mercato.
SISTEMA INFORMATICO
L’insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all’elaborazione dei dati relativi all’attività svolta dall’assicurato. si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
SUPPORTO DATI
Tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, cd-rom, dvd, nastri magnetici o dischi, chiavette usb) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i dati.
TERREMOTO
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o dei limiti di risarcimento eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un Sinistro Indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo Sinistro”.
SEZIONE IV – ELETTRONICA
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 4.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa si obbliga ad Indennizzare i danni materiali e diretti causati agli impianti ed alle Apparecchiature Elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da qualunque evento, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: errori di manovra, errata manipolazione, mancato funzionamento di dispositivi di protezione, Incendio, Furto, caduta accidentale, fenomeno elettrico, incuria, imperizia, negligenza.
Art. 4.2 ESCLUSIONI
Sono tuttavia esclusi dalla presente copertura i danni:
a) causati da dolo e colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato;
b) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) per i quali debba rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e il fornitore delle cose assicurate;
f) di natura estetica, salvo che siano connessi a danni indennizzabili;
g) attribuiti a difetti noti al Contraente e/o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
h) a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
j) verificatisi in occasione di atti di guerra occupazione militare ed invasione, salvo che il Contraente e/o l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
k) causati da maremoti, Alluvioni, inondazioni, Allagamenti, Terremoti ed eruzioni vulcaniche;
l) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente e/o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
m) dovuti ad apparecchiature con vetustà superiore ad anni dieci;
n) derivanti da:
I) perdita, alterazione, cancellazione o danneggiamento, di dati presenti nel sistema informatico dell’Assicurato compresi i Supporti Dati, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell’Assicurato
II) indisponibilità di dati causati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
Sempreché tali danni non siano diretta conseguenza di un danno materiale e diretto altrimenti coperto dalla presente Polizza.
o) Sono inoltre esclusi i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi per la ricerca ed identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
controlli di funzionalità;
manutenzione preventiva;
eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
eliminazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
Sono Indennizzabili i danni imputabili a variazioni di tensione della rete a monte degli impianti stessi solo a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.
Qualora i sistemi di protezione non siano presenti o non attivati la garanzia viene prestata con lo Scoperto e il minimo indicati nella tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti” della Sezione IV Elettronica.
SEZIONE IV - ELETTRONICA CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
Art. 4.3 FORMA DI ASSICURAZIONE
L’Assicurazione della presente SEZIONE è prestata a VALORE INTERO/PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Art. 4.4 CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.
Art. 4.5 DANNI DA FURTO
I danni materiali e diretti derivanti da Furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono Indennizzabili a condizione che l’autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
a)violandone le difese esterne mediante: 1)rottura, scasso;
2) uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili.
b) Per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.
c)In altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
L'indennizzo avverrà previa detrazione per singolo Sinistro di un ammontare pari al 20% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, se:
a)L’Assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti i Beni Assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’accesso ai locali contenenti i Beni Assicurati.
b) i mezzi di chiusura sopra indicati non esistano o non risultino messi in funzione.
A parziale deroga di quanto sopra riportato, si concorda che lo scoperto del 20% verrà applicato solo se il furto viene perpetrato attraverso mezzi di chiusura non conformi alle caratteristiche sopra indicate o se tali mezzi di chiusura non siano messi in funzione.
Art. 4.6 EVENTI SOCIOPOLITICI: SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO
Relativamente ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, resta convenuto che:
a) il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato, per singolo Sinistro, previa detrazione dell'importo specificato nella tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti” della Sezione IV Elettronica;
b) in nessun caso l’Impresa pagherà, per singolo Sinistro, somma superiore di quanto indicato nella tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti Sezione IV Elettronica”.
L’Impresa ha la facoltà di recedere dalle garanzie indicate in questa condizione particolare mediante lettera raccomandata e con preavviso di 14 giorni. In tal caso, trascorsi 14 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione del Contraente e/o dell’Assicurato il rateo di Premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
Art. 4.7 COLPA GRAVE DEL CONTRAENTE E/O DELL’ASSICURATO
A parziale deroga della lettera a) dell’art. 4.1 “Oggetto dell’Assicurazione” e relativamente agli eventi per i quali è prestata la garanzia, l’Impresa Indennizza i danni materiali e diretti causati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali dei soci a responsabilità illimitata.
Art. 4.8 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono Indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.
Art. 4.9 PROGRAMMI APPLICATIVI
L’ Impresa Indennizza i danni materiali e diretti causati ai Programmi Applicativi.
In caso di sinistro l’Impresa rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei Programmi Applicativi distrutti, danneggiati o sottratti.
Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal Sinistro, l’Assicurato decade dal diritto all’Indennizzo.
L’Impresa non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione dei programmi senza danni materiali e diretti ai supporti nonché i costi derivanti da cestinatura per svista.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite indicato nella tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti” della Sezione IV Elettronica.
SEZIONE IV – ELETTRONICA CONDIZIONI SPECIALI
(operante unicamente se riportata la somma assicurata e corrisposto il relativo Premio)
Art. 4.10 MAGGIORI COSTI
In caso di Sinistro Indennizzabile a termine dell’art. 4.1 "Oggetto dell’Assicurazione" che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle Apparecchiature Elettroniche assicurate, l’Impresa Indennizza i maggiori costi dovuti:
a) all'uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
b) ad applicazione di metodi di lavoro alternativi;
c) a prestazioni di servizi di terzi;
d) spese sostenute per lavoro straordinario.
L’Impresa non rimborsa i maggiori costi dovuti a:
1) limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà della rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
2) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente e/o dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
3) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
4) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati, prodotti finiti o approvvigionamenti destinati all'esercizio;
5) danni ai supporti di dati;
6) ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
Nei limiti dell'Indennizzo giornaliero indicato nella scheda, l'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
II periodo di Indennizzo per ogni singolo Sinistro inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista nella Polizza e previa deduzione di una Franchigia fissa pari alla somma assicurata per tre giorni di Indennizzo.
L’Impresa risponde per singolo Sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di Indennizzo. L’Impresa riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di Indennizzo effettivamente utilizzato.
Qualora, in Polizza, non fosse indicato un importo giornaliero convenuto, ai soli fini dell’applicazione della Franchigia, tale importo sarà pari alla somma assicurata annua divisa per 360 giorni.
Il Contraente e/o l'Assicurato deve immediatamente comunicare all’Impresa i danni di maggiori costi mediante telegramma, telefax. L’Impresa non Indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento del telegramma, telex o telefax di notifica.
Per ogni Sinistro resta a carico del Contraente e/o dell’Assicurato lo Scoperto col minimo indicati nella tabella "Limiti di Indennizzo Franchigie e Scoperti" della Sezione IV.
Art. 4.11 SUPPORTI DATI
L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati a seguito di Sinistro Indennizzabile a termini dell’art. 4.1"Oggetto dell’Assicurazione".
Per "Supporto Dati" s'intende il materiale intercambiabile da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.
Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dal Contraente e/o dall'Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dal Contraente e/o dall'Assicurato.
In caso di danno l’Impresa Indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi, obbligatoriamente assicurati, dall’ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza minima settimanale, entro la somma assicurata a Primo Rischio Assoluto indicata in Polizza e previa detrazione della Franchigia indicata nella tabella "Limiti di Indennizzo -Franchigie e Scoperti" della Sezione IV.
Non sono Indennizzabili i costi da perdita di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da errata registrazione, cancellazione per errore e cestinatura per svista.
Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, vengono Indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dei dati privi di informazione.
Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare all’Impresa ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma, o telefax.
L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto. Per ogni Sinistro resta a carico del Contraente e/o dell’Assicurato lo Scoperto col minimo indicati nella tabella "Limiti di Indennizzo Franchigie e Scoperti" della Sezione IV.
Art. 4.12 APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE
Gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile, come tali specificati nella Polizza, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, nell’ambito del mondo intero, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia Indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati.
La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:
il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all’espletamento delle attività a cui sono destinate;
gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall’esterno.
L'indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari a quanto indicato nella tabella “Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti” della Sezione IV Elettronica.
Art. 4.13 TERREMOTO
L’Impresa, a parziale deroga della lettera k) dell’art. 4.2 “Esclusioni”, Indennizza i danni materiali e diretti, qualora non già previsti in Sezione I - All Risks Xxxxx Xxxxxxx se attivata, - compresi quelli di Incendio, Esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di Terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
L’Impresa non indennizza i danni:
a) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da Alluvione, da xxxxxxxx;
b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose assicurate;
c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento, che ha dato luogo ad un Sinistro Indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto un "singolo Sinistro".
II pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, dell'importo indicato nella tabella limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti della Sezione IV Elettronica.
In nessun caso l’Impresa pagherà, per singolo Sinistro, somma superiore all'importo specificato in polizza.
L’Impresa ha la facoltà di recedere dalle garanzie indicate in questa condizione particolare mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione del Contraente e/o dell’Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
Per ogni Sinistro resta a carico del Contraente e/o dell’Assicurato lo Scoperto col minimo indicati nella tabella "Limiti di Indennizzo Franchigie e Scoperti" della Sezione IV Elettronica.
Art. 4.14 ALLUVIONI
L’Impresa, a parziale deroga della lettera k) dell’art. 4.2 “Esclusioni” - risponde dei danni materiali e diretti, qualora non già previsti in Sezione I - All Risks Xxxxx Xxxxxxx se attivata, compresi quelli di Incendio, Esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, Alluvione, ed Allagamenti, anche se tali eventi sono causati da Terremoto.
L’impresa non risponde dei danni:
a. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
c. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
d. a enti mobili all'aperto;
e. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento.
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.
Per ogni Sinistro resta a carico del Contraente e/o dell’Assicurato lo Scoperto col minimo indicati nella tabella "Limiti di Indennizzo Franchigie e Scoperti" della Sezione IV Elettronica.
SEZIONE IV – ELETTRONICA
LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Relativamente alle prestazioni sotto indicate, resta convenuto che - se non diversamente espresso - in nessun caso l’Impresa sarà tenuta a Indennizzare per ogni singolo Sinistro e annualità assicurativa somma superiore ai limiti di seguito indicati, previa detrazione dei relativi Scoperti e/o Franchigie.
Garanzia | Franchigia | Scoperto | Limite di indennizzo |
Apparecchiature elettroniche con i seguenti sottolimiti: | 10% Minimo Euro 1.500,00 | La somma Assicurata | |
Programmi in licenza d’uso | 10% Minimo Euro 500,00 | Euro 2.000,00 | |
Allagamento | 10% Minimo Euro 5.000,00 | Euro 50.000,00 | |
Furto | 10% Minimo Euro 1.500,00 | Euro 1.000,00 | |
Eventi sociopolitici | 10% Minimo Euro 1.500,00 | 70% | |
Terrorismo e sabotaggio organizzato | 20% Minimo Euro 1.500,00 | 50% | |
Eventi atmosferici | 10% Minimo Euro 1.500,00 | 70% | |
Assicurazione parziale, deroga proporzionale (qualora l’assicurazione sia prestata nella Forma aValore intero) | 10% | ||
Maggiori costi (solo se richiamata con apposita partita di polizza) | Euro 500,00 | La somma assicurata in Polizza | |
Supporto dati (solo se richiamata con apposita partita di polizza) | Euro 500,00 | La somma assicurata in Polizza | |
Apparecchiature ad impiego mobile (solo se richiamata con apposita partita di polizza) | 10% minimo Euro 500,00 | La somma assicurata in Polizza | |
Xxxxxxxxx (solo se richiamata con apposita partita di polizza) | 10% minimo Euro 5000,00 | La somma assicurata in Polizza | |
Alluvioni (solo se richiamata con apposita partita di polizza) | 10% Minimo Euro 5.000,00 | 50% | |
Mancanza o non attivazione dei sistemi di protezione | 40% minimo Euro 1.500,00 | ||
Apparecchiature a impiego mobile | 10% minimo Euro 500 elevato al 25% in caso di furto col minimo di Euro 500 | La somma assicurata in polizza |
SEZIONE IV – ELETTRONICA CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CASO DI SINISTRO
Art. 4.15 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall’Impresa ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 4.16 MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
f) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
g) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate;
h) verificare se l’Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di Sinistro alle singole Sezioni della presente Polizza;
i) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate parzialmente o totalmente, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
j) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono comunque validi per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente al diritto contrattuale circa l’Indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 4.17 COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE
Qualora, per lo stesso Xxxxxxxx e per la stessa cosa danneggiata, risultino operanti più Scoperti e/o Franchigie in base alla presente Polizza:
per gli Scoperti verrà considerato quello di percentuale più elevata;
la Franchigia verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell’Assicurato.
Art. 4.18 LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso l’Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella che risulta assicurata in Polizza.
Art. 4.19 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve, oltre a quanto previsto all’art. 2 “Assicurazione presso diversi assicuratori” delle Condizioni Generali:
a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure all’Impresa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
L’Assicurato/Contraente deve altresì:
c) in caso di Incendio, Xxxxx, rapina o Sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del Sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Impresa;
d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo diritto ad indennità alcuna; l’Impresa si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta dell’Impresa, l’Assicurato decade dal diritto all’Indennizzo;
e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, nonché dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno;
Xxxxx gli obblighi avanti indicati, la riparazione del danno può subito essere iniziata, ma lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte di un incaricato dell’Impresa, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività.
Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente/Assicurato, non avviene entro 8 giorni dalla comunicazione all’Impresa, questi può prendere tutte le misure necessarie per la ripresa dell’attività.
Avvenuto il Sinistro, l’Assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art. 4.20 DETERMINAZIONE DEL DANNO
A. Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, dell’impianto o dell’apparecchio colpito dal Sinistro stesso;
2. si stima il valore ricavabile dai residui;
L’Indennizzo sarà calcolato sottraendo dall’importo stimato come ad A) 1) l’importo stimato come ad A) 2).
B. Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, dell’impianto o dell’apparecchio colpito dal Sinistro stesso;
2. si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo sarà calcolato sottraendo dall’importo stimato come a B) 1) l’importo stimato come a B) 2).
Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione e d opera a condizione che:
- i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di acquisto a nuovo;
- il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari e comunque entro sei mesi dalla data del Sinistro;
- il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni di uno dei tre alinea precedenti, si applicano le norme che seguono:
3. si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio allo stato d’uso;
4. si stima, parimenti allo stato d’uso, il valore ricavabile dei residui.
L’Indennizzo sarà calcolato sottraendo dall’importo stimato come a B) 3), l’importo stimato come a B) 4).
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell’impianto o dell’apparecchio calcolato come a B).
L’ Impresa ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Sono escluse dall’Indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, o le maggiori spese per trasporti aerei.
Relativamente ai tubi elettronici e alle valvole dell’impianto o apparecchio l’Indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, in base alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall’installazione, alle ore di lavoro o altri parametri, rispetto alla durata presunta del tubo stesso, ferma l’eventuale applicazione della regola proporzionale
Art. 4.21 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal
Contraente e dall’Impresa.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, se diverso dal Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Il pagamento di quanto liquidabile a termini di Polizza non può tuttavia essere effettuato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 4.22 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, oppure altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto al pagamento di quanto dovuto ai sensi di Polizza.
Art. 4.23 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impresa deve provvedere al pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 4.2) “Esclusioni”, lettera A) delle Condizioni di Assicurazione Elettronica.
Art. 4.24 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
In caso di Sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell’anno assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno Indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti.
Qualora a seguito del Sinistro stesso l’Impresa decidesse invece di recedere dalla Polizza, metterà a disposizione del Contraente la parte di Premio imponibile non goduto calcolato, sulle somme assicurate rimaste in essere.
LIMITI DI INDENNIZZO CUMULATIVI PER
- SEZIONE I – ALL RISKS DANNI DIRETTI
- SEZIONE III - XXXXX XXXXXXXXX
- SEZIONE IV - ELETTRONICA
Relativamente alle prestazioni sotto indicate, qualora per uno stesso Sinistro fossero coinvolte una o più SEZIONI tra quelle sopra indicate, resta convenuto che - se non diversamente espresso - in nessun caso l’Impresa sarà tenuta a Indennizzare per ogni singolo Sinistro e annualità assicurativa somma superiore ai limiti di seguito indicati, previa detrazione dei relativi Scoperti e/o Franchigie
Limite di indennizzo | ||
• | Limite massimo complessivo per le Sezioni operanti | Euro 25.000.000,00 |
• | Onorari periti e consulenti | Euro 50.000,00 |
• | Fenomeno elettrico | Euro 300.000,00 |
• | Crollo e collasso strutturale | Euro 200.000,00 |
• | Terremoto | 50% dell’Indennizzo calcolato a termini di Polizza |
• | Inondazioni, alluvioni | 50% dell’Indennizzo calcolato a termini di Polizza |
• | Allagamenti | Euro 200.000,00 |
• | Sovraccarico neve | 50% dell’Indennizzo calcolato a termini di Polizza |
• | Atti vandalici o dolosi di terzi | 70% dell’Indennizzo calcolato a termini di Polizza |
• | Terrorismo e sabotaggio | 50% dell’Indennizzo calcolato a termini di Polizza |
• | Eventi atmosferici | 70% dell’Indennizzo calcolato a termini di Polizza |
• | Guasti Macchine | Euro 150.000,00 |
• | Cose assicurabili a condizioni speciali | Euro 100.000,00 |
• | Macchinari e merci presso terzi, comprese fiere e/o mostre | Euro 150.000,00 |
• | Movimentazione interna | Euro 100.000,00 |
• | Danni diretti e indiretti per sinistro indennizzabile in base alla SEZIONE IV – ELETTRONICA | Euro 150.000,00 |
I Limiti di indennizzo espressi in percentuale (%) s’intendono applicati a ciascuna partita di Polizza interessata dall’evento relativamente alle Sezioni I All Risks Xxxxx Xxxxxxx, III Xxxxx Xxxxxxxxx, IV Elettronica, indicate in Polizza.
SEZIONE 6 – PARTITE, SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO
Partite assicurate | Somme assicurate | Tasso imponibile | Premio annuo imponibile | Tasse | Premio annuo lordo |
Beni Immobili: Impianto trattamento delle acque presso Concessione mineraria di Santu Miali | 3.070.000,00 € | ||||
Ricorso Terzi | 1.000.000,00 € | ||||
TOTALE | 4.070.000,00 € | ||||
TOTALE |