Common use of CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI Clause in Contracts

CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. Il corrispettivo massimo complessivo per l’esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Impresa è stabilito in Euro ( ) oltre IVA ed eventuali altri oneri obbligatori di legge. Per l'esatta determinazione dei corrispettivi di effettiva competenza dell'Impresa si farà riferimento ai volumi di impegno (gg/lavoro) effettivamente registrati, con applicazione delle tariffe unitarie risultanti dall’offerta economica di gara. Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale. In ogni caso, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, all’importo netto dei singoli pagamenti in corso di esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Relativamente alla revisione dei prezzi, si applica quanto disposto al paragrafo VI del Capitolato di gara. L'Impresa, previo naturalmente esperimento, da parte dell'Agenzia, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente: Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l'Agenzia, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento della relativa tranche di pagamento), sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate. Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì: - decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza stabiliti; - agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazione medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal d.lgs. n. 52 del 2004 e dal d.lgs. n. 82 del 2005 (e dai successivi decreti attuativi). Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010. A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Impresa è tenuta a comunicare all'Agenzia, a mezzo lettera raccomandata r.r. (o via PEC) - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge: - gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali; - le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente. L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Agenzia da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati. I relativi mandati di pagamento verranno emessi dall'Agenzia, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte dell'Agenzia della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell’esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte. L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit.. La stessa Impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguendi da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso. In caso di applicazione, a richiesta dell’affidatario del servizio, del disposto di cui all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50 del 2016, il recupero dell’anticipazione (pari nel massimo al 20 % dell’importo di aggiudicazione), avverrà per pari quota in occasione della liquidazione di ciascuna delle tranche di pagamento successive alla prima. A partire dalla conclusione della prima annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 4 % per cento rispetto al prezzo originario.

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CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. Il corrispettivo massimo complessivo Per il Servizio fornito il Cliente corrisponderà a ALENA NET gli importi previsti nel modulo di adesione del Servizio scelto, unitamente a un piccolo contributo per l’esecuzione le spese di tutte le prestazioni incasso, nella misura massima stabilita nel modulo di adesione. La fatturazione sarà emessa alle scadenze indicate nei singoli moduli di adesione e inviata via mail all’indirizzo che avrete comunicato a carico dell'Impresa è stabilito in Euro ( ) oltre IVA ed eventuali altri oneri obbligatori di legge. Per l'esatta determinazione dei corrispettivi di effettiva competenza dell'Impresa si farà riferimento ai volumi di impegno (gg/lavoro) effettivamente registrati, con applicazione delle tariffe unitarie risultanti dall’offerta economica di garaALENA NET. Il corrispettivo contrattuale si riferisce pagamento della fornitura del servizio può essere effettuato in ogni caso all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattualiuna unica soluzione (tramite carta di credito, addebito RID, bonifico o bollettino postale) o attraverso un pagamento rateizzato (esclusivamente tramite carta di credito o addebito RID). L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale. In ogni casoDecorso inutilmente il termine di pagamento, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, all’importo netto dei singoli pagamenti in corso di esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Relativamente alla revisione dei prezzi, si applica quanto disposto ALENA NET comunicherà al paragrafo VI del Capitolato di gara. L'Impresa, previo naturalmente esperimento, da parte dell'Agenzia, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale Cliente via mail e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per via SMS ove applicabile il pagamento dei corrispettivi contrattuali ritardo e gli interessi di cui al precedente articolo subordinatamente: Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l'Agenzia, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento della relativa tranche di pagamento), sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate. Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì: - decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza stabiliti; - agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazione medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal d.lgs. n. 52 del 2004 e dal d.lgs. n. 82 del 2005 (e dai successivi decreti attuativi). Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010. A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Impresa è tenuta a comunicare all'Agenzia, a mezzo lettera raccomandata r.r. (o via PEC) - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge: - gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali; - le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente. L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Agenzia da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati. I relativi mandati di pagamento verranno emessi dall'Agenzia, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte dell'Agenzia della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell’esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte. L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifichemora applicabili, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit.. La stessa Impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguendi da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come taleavvertenza che, in caso di inadempimentomancato pagamento entro i successivi cinque giorni lavorativi, suscettibile il Servizio verrà sospeso. Decorso inutilmente tale termine, ALENA NET potrà procedere alla sospensione del Servizio. Qualora il Cliente non effettuasse il pagamento entro cinque giorni lavorativi dall'avvenuta sospensione, XXXXX NET potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., salvi ulteriori rimedi di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno esclusolegge. ALENA NET addebiterà al Cliente i costi di insoluto nella misura massima prevista nel modulo di adesione. In caso di applicazionepagamento parziale ALENA NET può limitare o sospendere il Servizio secondo quanto stabilito nel presente articolo e nell'articolo 10 del Contratto. In caso di riattivazione del Servizio sospeso per qualsiasi ragione, e a richiesta dell’affidatario del servizioseguito dell’intervenuto pagamento, del disposto ALENA NET addebiterà al Cliente i costi di cui all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50 del 2016, il recupero dell’anticipazione (pari riattivazione nella misura massima prevista nel massimo al 20 % dell’importo modulo di aggiudicazione), avverrà per pari quota in occasione della liquidazione di ciascuna delle tranche di pagamento successive alla prima. A partire dalla conclusione della prima annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 4 % per cento rispetto al prezzo originarioadesione.

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CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. Il corrispettivo massimo complessivo per l’esecuzione 10.1 Per il Servizio fornito, il Cliente corrisponderà a DiRete il canone pattuito e gli ulteriori costi “Una Tantum” previsti dall’Offerta del Servizio e dalle opzioni scelte dal Cliente. A meno che il Cliente abbia chiesto il recapito in forma cartacea a mezzo del servizio postale con addebito delle relative spese di tutte le prestazioni a carico dell'Impresa è stabilito in Euro ( ) oltre IVA ed eventuali altri oneri obbligatori di legge. Per l'esatta determinazione dei corrispettivi di effettiva competenza dell'Impresa si farà riferimento ai volumi di impegno (gg/lavoro) effettivamente registratispedizione, con applicazione delle tariffe unitarie risultanti dall’offerta economica di gara. Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale. In ogni caso, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, all’importo netto dei singoli pagamenti in corso di esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio quali indicate all’interno del documento unico di regolarità contributiva. Relativamente alla revisione dei prezzicontabile, si applica quanto disposto al paragrafo VI del Capitolato di gara. L'Impresa, previo naturalmente esperimento, da parte dell'Agenzia, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali sarà esclusivamente digitale: le fatture saranno inviate all’indirizzo di cui al precedente articolo subordinatamente: Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l'Agenzia, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento della relativa tranche di pagamento), sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate. Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì: - decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza stabiliti; - agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazione medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma posta elettronica in osservanza delle modalità previste dal d.lgs. n. 52 del 2004 e dal d.lgs. n. 82 del 2005 (e dai successivi decreti attuativi). Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010. A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Impresa è tenuta a comunicare all'Agenzia, a mezzo lettera raccomandata r.r. (o via PEC) - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge: - gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali; - le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente. L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Agenzia da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati. I relativi mandati di pagamento verranno emessi dall'Agenzia, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte dell'Agenzia della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell’esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte. L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 20, senza rispondere del suo mancato recapito per fatto non imputabile a DiRete (es. per indisponibilità di spazio nella casella) e senza addebito di costi di invio della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, fattura al Cliente. È escluso il diritto del Cliente di compensare quanto dovuto a DiRete con previsione somme per le quali assume di risoluzione espressa aver qualsivoglia titolo nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit.. La stessa Impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi confronti di tracciabilità finanziaria. La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguendi da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno esclusoDiRete. In caso di applicazionereclamo del Cliente per addebiti presenti in fattura, a richiesta dell’affidatario il pagamento dell’importo contestato può essere sospeso fino alla definizione del reclamo. In caso di esito negativo per il Cliente, DiRete potrà risolvere il contratto o sospendere il servizio, del disposto recuperando quanto dovuto. Il cliente è tenuto al pagamento dei canoni anche nel caso di cui all’artsospensione dei servizi a lui imputabile ed è altresì tenuto al pagamento regolare delle fatture successive a quella oggetto di reclamo. 35Il recupero di tali importi sarà maggiorato di una somma determinata ai sensi della delibera AGCOM 179/03/CIR e s.m.i. Qualora il Cliente abbia avviato una procedura di conciliazione o di definizione della controversia nei confronti di DiRete in merito all’addebito, comma 18può sospendere il pagamento degli importi contestati, del D.Lgs. n. 50 del 2016e solo di questi, il recupero dell’anticipazione (pari nel massimo al 20 % dell’importo in pendenza delle suddette procedure e negli intervalli di aggiudicazione)tempo intercorrenti tra le stesse, avverrà per pari quota in occasione della liquidazione la durata massima di ciascuna delle tranche di pagamento successive alla prima. A partire 3 ( tre) mesi dalla conclusione della prima annualità contrattualeprocedura di reclamo o di conciliazione, i prezzi sono aggiornatitermine entro e non oltre il quale deve essere inoltrata istanza di definizione della controversia, in aumento o in diminuzione in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo se la conciliazione ha avuto esito negativo. Restano ferme le conseguenze previste per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del il ritardato pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 4 % per cento rispetto al prezzo originariodelle somme che all’esito della verifica dovessero risultare dovute.

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CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. Il corrispettivo massimo complessivo per l’esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Impresa è stabilito in Euro ( ) oltre IVA ed eventuali altri oneri obbligatori di come per legge. Per l'esatta determinazione dei corrispettivi di effettiva competenza dell'Impresa si farà riferimento ai volumi di impegno (gg/lavoro) effettivamente registrati, con applicazione delle tariffe unitarie risultanti dall’offerta economica di gara. Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale. In ogni caso, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, all’importo netto dei singoli pagamenti in corso di esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Relativamente alla revisione dei prezzi, si applica quanto disposto al paragrafo VI del Capitolato di gara. L'Impresa, previo naturalmente esperimento, da parte dell'Agenzia, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente: Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l'Agenzia, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento della relativa tranche di pagamento), sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate. Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì: - decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza stabiliti; - agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazione medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal d.lgs. n. 52 del 2004 e dal d.lgs. n. 82 del 2005 (e dai successivi decreti attuativi). Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010. A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Impresa è tenuta a comunicare all'Agenzia, a mezzo lettera raccomandata r.r. (o via PEC) - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge: - gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali; - le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente. L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Agenzia da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati. I relativi mandati di pagamento verranno emessi dall'Agenzia, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte dell'Agenzia della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell’esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte. L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit.. La stessa Impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguendi da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso. In caso di applicazione, a richiesta dell’affidatario del servizio, del disposto di cui all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50 del 2016, il recupero dell’anticipazione (pari nel massimo al 20 % dell’importo di aggiudicazione), avverrà per pari quota in occasione della liquidazione di ciascuna delle tranche di pagamento successive alla prima. A partire dalla conclusione della prima annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 4 % per cento rispetto al prezzo originario.

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CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. Il corrispettivo massimo complessivo per l’esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Impresa è stabilito in Euro _ ( _) oltre IVA ed eventuali altri oneri obbligatori di come per legge. Per l'esatta determinazione La liquidazione dei corrispettivi di effettiva competenza dell'Impresa si farà riferimento ai volumi di impegno (gg/lavoro) effettivamente registrati, con applicazione delle tariffe unitarie risultanti dall’offerta economica pagamenti avverrà secondo la scansione e le modalità stabilite al paragrafo 6 del capitolato di gara. Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale. In ogni caso, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, all’importo netto dei singoli pagamenti in corso di esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Relativamente alla revisione dei prezzi, si applica quanto disposto al paragrafo VI del Capitolato di gara. L'Impresa, previo naturalmente esperimento, da parte dell'Agenziadell'Amministrazione, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente: Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l'Agenzial'Amministrazione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento della relativa tranche di pagamento), sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate. Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì: - decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza stabiliti; - agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazione medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal d.lgs. n. 52 del 2004 e dal d.lgs. n. 82 del 2005 (e dai successivi decreti attuativisuccessive modifiche ed integrazioni). Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010. A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Impresa è tenuta a comunicare all'Agenziaall'Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata r.r. (o via PEC) - ., sotto le sanzioni ed i rimedi di legge: - gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali; - le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente. L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Agenzia l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati. I relativi mandati Le relative note di pagamento liquidazione verranno emessi dall'Agenziaemesse dall'Amministrazione, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, entro trenta sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte dell'Agenzia dell'Amministrazione della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell’esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte. L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit.. La stessa Impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguendi da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso. In caso di applicazione, a richiesta dell’affidatario del servizio, del disposto di cui all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50 del 2016, il recupero dell’anticipazione (pari nel massimo al 20 % dell’importo di aggiudicazione), avverrà per pari quota in occasione della liquidazione di ciascuna delle tranche di pagamento successive alla prima. A partire dalla conclusione della prima annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 4 % per cento rispetto al prezzo originario.

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