Costi di manutenzione supplementari Clausole campione

Costi di manutenzione supplementari. 31.5.1 In caso di interferenze da parte del Cliente o di terzi, utilizzo o notifica di errori scorretti, errori provenienti da componenti delle quali non compete la manuten- zione a Sunrise, di disattenzione delle condizioni stabilite dalla clausola 31.4 (condizioni per la manu- tenzione), oppure in caso di adempimento imperfetto dell'obbligo contrattuale di partecipazione del Clien- te, Sunrise può, in tutto o in parte, interrompere i propri Servizi, oppure, alternativamente, imputare al Cliente i maggiori Xxxxx (alle tariffe vigenti in quel momento) riconducibili ai suddetti motivi, rispettiva- mente i maggiori Xxxxx riconducibili a forniture e Ser- vizi erogati al di fuori dei normali orari di lavoro.
Costi di manutenzione supplementari. 31.5.1 In caso di interferenze da parte del Cliente o di terzi, utilizzo o notifica di errori scorretti, errori provenienti da componenti delle quali non com- pete la manutenzione a Sunrise, di disattenzione delle condizioni stabilite dalla clausola 31.4 (con- dizioni per la manutenzione), oppure in caso di adempimento imperfetto dell’obbligo contrat- tuale di partecipazione del Cliente, Sunrise può, in tutto o in parte, interrompere i propri Servizi, oppure, alternativamente, imputare al Cliente i maggiori Costi (alle tariffe vigenti in quel mo- mento) riconducibili ai suddetti motivi, rispettiva- mente i maggiori Xxxxx riconducibili a forniture e Servizi erogati al di fuori dei normali orari di lavoro.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.