Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi Clausole campione

Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi. La garanzia vale per i danni derivanti da interruzione e/o sospensione, totale o parziale, dell’utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguente a sinistro indennizzabile a termini della garanzia Responsabilità Civile.
Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi. Sono esclusi i “Danni derivanti da Interruzione e/o sospensione di attività di terzi” risarcibili ai sensi della garanzia premium di cui al punto “Responsabilità Civile Postuma”.
Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi. L’Assicurazione opera anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, entro il limite del Massimale indicato nel Modulo di Polizza, e comunque con il massimo risarcimento di euro 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo di euro 500,00 per ciascun Sinistro.
Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi. L’Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, entro il limite del massimale per danni a cose.. La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi. L’Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, entro il limite del massimale per danni a cose, sino alla concorrenza di Eur 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di Eur 2.500,00 per ciascun sinistro.

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