Responsabilità civile postuma Clausole campione

Responsabilità civile postuma. L’assicurazione vale per la responsabilità civile del Contraente/Assicurato nella sua qualità di progettista, installatore, manutentore o riparatore di impianti, macchinari e fabbricati ed opere in genere realizzate dall’assicurato nello svolgimento della propria attività, anche di terzi ed anche se installati, manutenuti o riparati da soggetti diversi dall’Assicurato e che agiscono per suo conto, compresi lavori in genere, per danni subiti da terzi, comprendendo fra questi i committenti, e causati: - dai sopra citati beni dopo la loro consegna; - dai lavori eseguiti dopo l’ultimazione degli stessi e la loro consegna; tale estensione cessa dopo 2 anni dalla loro consegna. La presente garanzia è prestata entro il limite di € 2.000.000, 00 per sinistro.
Responsabilità civile postuma. (valida solo se richiamata nella scheda di polizza). L’assicurazione è estesa, a parziale deroga dell’Art. 35, lettera F), alla responsabilità civile postuma derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dopo l’ulti- mazione dei lavori di riparazione, installazione o montaggio, con esclusione dei danni ai beni oggetto della manutenzione, riparazione o sui quali si effettua l’installazione o il montaggio anche se la riparazione o la manutenzione riguarda una parte del bene stesso.
Responsabilità civile postuma zione o il montaggio manutenzione, riparazione o sui quali effettua l’installa- con esclusione dei danni ai beni oggetto della e per anno assicurativo pari al 50% del massimale RCT assicurato, per i danni a persona, e con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 500,00, e fino ad un massimo risarcimento del 10% del massimale RCT per sinistro e per periodo di assicura- zione per i danni a cose.
Responsabilità civile postuma connesse a situazioni di “mobbing”.
Responsabilità civile postuma. Premesso che: − relativamente al punto 1) che segue, per Assicurati che effettuano lavori di installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici, telefonici, radiofonici, televisivi, idraulici, termici, di riscaldamento, di refrigerazione e di condizionamento di ambienti (esclusi lavori edili); − relativamente al punto 2) che segue, per Assicurati che effettuano lavori di riparazione, manutenzione o revisione di veicoli (esclusi i Gommisti e i Carrozzieri); a parziale deroga dell'Art. 18 lettera o), la garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge;
Responsabilità civile postuma. (per attività non soggette al DM 37/2008 – ex legge 46/90) La garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all’assicurato, come previsto dalla legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore attrezzature e cose vendute, per i danni causati a terzi dopo l’ultimazione dei lavori. La garanzia opera a parziale deroga dell’art.5.3 punto k) –Esclusioni comuni- e non comprende i danni: L’assicurazione è prestata per i lavori effettuati durante il periodo di validità dell’assicurazione e purché i danni si siano manifestati e denunciati alla Società entro lo stesso periodo e comunque non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori stessi che dovrà risultare da regolare certificato di collaudo o verbale di consegna od altro documento equivalente.
Responsabilità civile postuma. A) Tutte le attività esclusi lavori edili La garanzia R.C.T. vale anche per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di: ➢ installatore di impianti, attrezzature e Cose; ➢ manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e Cose, anche non installate dall’Assicurato; ➢ esecutore di lavori di reinterro degli scavi accessori all’attività di cui ai due punti precedenti; per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti, attrezzature e Cose, dopo l’ultimazione dei lavori. L’Assicurazione vale anche per le attività di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008 (riguardante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici), purché l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 3 del Decreto stesso e successive modifiche. • Per tutte le attività (esclusi i lavori edili) la garanzia vale per i lavori eseguiti e i danni verificatisi durante il periodo di validità dell’Assicurazione purchè denunciati alla Compagnia non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori o di cessazione della Polizza, quale delle due intervenga prima. • Per lavori di reinterro degli scavi accessori l’Assicurazione è prestata per lavori eseguiti e i danni verificatisi durante il periodo di validità dell’Assicurazione, purché denunciati alla Compagnia entro 60 giorni dalla data di compimento dei lavori di reinterro degli scavi accessori all’attività (fermo il termine di 24 mesi dalla data di ultimazione degli altri lavori o di cessazione della Polizza, quale delle due intervenga prima). Si precisa che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
Responsabilità civile postuma. L’assicurazione è estesa, a parziale deroga dell’Art. 19, lettera f), anche alla responsabilità civile postuma, alle seguenti condizioni: La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di Legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall’Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l’ulti- mazione dei lavori, con esclusione delle attività di installa- zione, manutenzione e riparazione di ascensori, montaca- richi, scale mobili e simili. L’assicurazione è prestata per le attività di cui all’Art. 1 della legge n. 46 del 5 marzo 1990 purché l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’Art. 2 della legge stessa. L’assicurazione vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ed attività produttive, al commercio, al terziario o ad altri usi.
Responsabilità civile postuma. A parziale deroga dell’art. 49 lettera i), la garanzia comprende i danni avvenuti dopo il compimento dei lavori di installazione di beni venduti dall’Assicurato, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione dei lavori stessi e verificatisi entro due anni dalla data del loro compimento. La garanzia vale per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della Polizza e per i sinistri denunciati alla Società non oltre la data di scadenza della Polizza stessa, fermi comunque i termini previsti dalle norme per la denuncia dei sinistri. L’Assicurazione non comprende i danni alle cose installate, le spese per le relative sostitu- zioni o riparazioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità. La presente garanzia è prestata con uno Scoperto a carico dell’Assicurato del 10% per ogni Sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 200 (duecento). In ogni caso la presente garanzia si intende prestata nell’ambito del massimale di Polizza, fino alla concorrenza di € 100.000 (centomila) per Sinistro e per anno assicurativo.
Responsabilità civile postuma l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato nello svolgimento dell’attività di: a) installazione presso terzi di cose vendute nel proprio esercizio; b) riparazione di cose, inerenti l’attività assicurata, effettuata presso il proprio esercizio; per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle cose stesse, dopo l’ultimazione dei lavori, conseguenti ad errori o difetti di esecuzione delle attività di cui ai punti a) e b). La presente garanzia è valida purché l’Assicurato sia in possesso - quando richiesta - dell’abilitazione prevista dal D.M. n. 37/2008 e successive modifiche ed integrazioni.