Responsabilità civile postuma Clausole campione

Responsabilità civile postuma. A) Tutte le attività esclusi lavori edili La garanzia R.C.T. vale anche per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di: ➢ installatore di impianti, attrezzature e Cose; ➢ manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e Cose, anche non installate dall’Assicurato; ➢ esecutore di lavori di reinterro degli scavi accessori all’attività di cui ai due punti precedenti; per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti, attrezzature e Cose, dopo l’ultimazione dei lavori. L’Assicurazione vale anche per le attività di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008 (riguardante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici), purché l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 3 del Decreto stesso e successive modifiche. • Per tutte le attività (esclusi i lavori edili) la garanzia vale per i lavori eseguiti e i danni verificatisi durante il periodo di validità dell’Assicurazione purchè denunciati alla Compagnia non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori o di cessazione della Polizza, quale delle due intervenga prima. • Per lavori di reinterro degli scavi accessori l’Assicurazione è prestata per lavori eseguiti e i danni verificatisi durante il periodo di validità dell’Assicurazione, purché denunciati alla Compagnia entro 60 giorni dalla data di compimento dei lavori di reinterro degli scavi accessori all’attività (fermo il termine di 24 mesi dalla data di ultimazione degli altri lavori o di cessazione della Polizza, quale delle due intervenga prima). Si precisa che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze: a) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori; b) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione. Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. L’Assicurazione non comprende i danni: 1) agli impianti, attrezzature o Cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; 2) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; 3) da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti, le attrez...
Responsabilità civile postuma. L’assicurazione vale per la responsabilità civile del Contraente/Assicurato nella sua qualità di progettista, installatore, manutentore o riparatore di impianti, macchinari e fabbricati, anche di terzi ed anche se installati, manutenuti o riparati da soggetti diversi dall’Assicurato e che agiscono per suo conto, compresi lavori in genere, per danni subiti da terzi, comprendendo fra questi i committenti, e causati: - dai sopra citati beni dopo la loro consegna; tale estensione cessa dopo 5 anni dalla loro consegna; - dai lavori eseguiti dopo l’ultimazione degli stessi e la loro consegna; tale estensione cessa dopo 2 anni dalla loro consegna. La presente garanzia è prestata entro il limite di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Responsabilità civile postuma. (valida solo se richiamata nella scheda di polizza). L’assicurazione è estesa, a parziale deroga dell’Art. 35, lettera F), alla responsabilità civile postuma derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dopo l’ulti- mazione dei lavori di riparazione, installazione o montaggio, con esclusione dei danni ai beni oggetto della manutenzione, riparazione o sui quali si effettua l’installazione o il montaggio anche se la riparazione o la manutenzione riguarda una parte del bene stesso. a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manu- tenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o ripara- zione degli stessi; b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque xxxxxx- cati; c) da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti sono destinati; d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo. L’assicurazione è prestata per i danni verificatisi durante il pe- riodo di validità dell’assicurazione ed entro 6 mesi dalla con- clusione dei lavori per eventi causati dall’Assicurato durante il periodo di validità del contratto. La garanzia è prestata entro un sottolimite per sinistro e per periodo assicurativo pari al 50% del massimale RCT assicurato, per i danni a persona, e con uno scoperto del 10% per ogni sini- stro, con il minimo assoluto di € 500,00, e fino ad un massimo risarcimento pari al 10% del massimale RCT assicurato con il limite di € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, per i danni a cose.
Responsabilità civile postuma zione o il montaggio manutenzione, riparazione o sui quali effettua l’installa- con esclusione dei danni ai beni oggetto della e per anno assicurativo pari al 50% del massimale RCT assicurato, per i danni a persona, e con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 500,00, e fino ad un massimo risarcimento del 10% del massimale RCT per sinistro e per periodo di assicura- zione per i danni a cose.
Responsabilità civile postuma connesse a situazioni di “mobbing”.
Responsabilità civile postuma l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato nello svolgimento dell’attività di: a) installazione presso terzi di cose vendute nel proprio esercizio; b) riparazione di cose, inerenti l’attività assicurata, effettuata presso il proprio esercizio; per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle cose stesse, dopo l’ultimazione dei lavori, conseguenti ad errori o difetti di esecuzione delle attività di cui ai punti a) e b). La presente garanzia è valida purché l’Assicurato sia in possesso - quando richiesta - dell’abilitazione prevista dal D.M. n. 37/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Responsabilità civile postuma. (per attività non soggette al DM 37/2008 – ex legge 46/90) La garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all’assicurato, come previsto dalla legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore attrezzature e cose vendute, per i danni causati a terzi dopo l’ultimazione dei lavori. La garanzia opera a parziale deroga dell’art.5.3 punto k) –Esclusioni comuni- e non comprende i danni: 1. agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; 2. da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; 3. da inidoneità o mancata rispondenza degli impianti, attrezzature e cose in genere, all’uso per il quale gli stessi sono destinati; 4. da mancato o intempestivo intervento manutentivo; 5. da interruzione o sospensione di attività; Questa estensione di garanzia è prestata a condizione che l’assicurato sia in regola con le prescrizioni di legge eventualmente esistenti per l’esercizio dell’attività.
Responsabilità civile postuma. A parziale deroga dell’art. 49 lettera i), la garanzia comprende i danni avvenuti dopo il compimento dei lavori di installazione di beni venduti dall’Assicurato, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione dei lavori stessi e verificatisi entro due anni dalla data del loro compimento. La garanzia vale per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della Polizza e per i sinistri denunciati alla Società non oltre la data di scadenza della Polizza stessa, fermi comunque i termini previsti dalle norme per la denuncia dei sinistri. L’Assicurazione non comprende i danni alle cose installate, le spese per le relative sostitu- zioni o riparazioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità. La presente garanzia è prestata con uno Scoperto a carico dell’Assicurato del 10% per ogni Sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 200 (duecento). In ogni caso la presente garanzia si intende prestata nell’ambito del massimale di Polizza, fino alla concorrenza di € 100.000 (centomila) per Sinistro e per anno assicurativo.
Responsabilità civile postuma. L’assicurazione è estesa, a parziale deroga dell’Art. 19, lettera f), anche alla responsabilità civile postuma, alle seguenti condizioni: 1. Responsabilità civile postuma da posa in opera (legge 46/90)

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  • Responsabilità solidale In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.

  • Responsabilità Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

  • RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

  • Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.