Common use of DANNI PARZIALI Clause in Contracts

DANNI PARZIALI. 2. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, l’Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del Veicolo prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza. 3. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e commerciali, nonché “apparecchi audiofonovisivi”. 4. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.

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Samples: Assicurazione Danni, Prestito Finalizzato

DANNI PARZIALI. 21. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, l’Impresa QUIXA determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie neces- sarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del Veicolo prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza. 32. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e commerciali, nonché “apparecchi audiofonovisivi”. 43. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazionidella riparazione.

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Samples: Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (c.v.t.)

DANNI PARZIALI. 2. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, l’Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del Veicolo prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza. 3. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e commerciali, nonché “apparecchi audiofonovisivi”. 4. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni. Fermo quanto sopra indicato, verrà applicato uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 500,00 e l’indennizzo non può in alcun caso superare il limite di Euro 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

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Samples: Assicurazione Danni

DANNI PARZIALI. 2. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, l’Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del Veicolo prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza. 3. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e commerciali, nonché “apparecchi audiofonovisivi”. 4. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.

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Samples: Assicurazione Danni

DANNI PARZIALI. 2. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, l’Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del Veicolo prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza. 3. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e commerciali, nonché “apparecchi audiofonovisivi”. 4. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.. Inoltre, per la sola “GARANZIA A – KASKO COLLISIONE”, fermo quanto sopra indicato, verranno applicati i seguenti minimi e scoperti:

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Samples: Assicurazione Danni