Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. con cadenza mensile, il modulo di autorizzazione all’addebito su C/C prevede che vengano effettuati esclusivamente tre tentativi di prelievo dal conto BancoPosta di riferimento e cioè: 1) al giorno di scadenza; 2) il 14° giorno successivo la scadenza; 3) il 28° giorno successivo la scadenza. L’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 28° giorno dopo quello di scadenza della prima rata non pagata e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, nei confronti di Poste Vita S.p.A., che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti nel conto BancoPosta di riferimento alle tre date sopra indicate, il pagamento del premio o della rata di premio non potrà andare a buon fine. Laddove fallisca anche il terzo tentativo di prelievo, il pagamento potrà avvenire presso l’Ufficio Postale e solo previa richiesta scritta da parte del Contraente mediante sottoscrizione dell’apposito modello, ferme le successive scadenze di pagamento. In caso di mancato pagamento del premio o della rata di premio il contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Vita S.p.A. non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi fermo il diritto al premio di assicurazione in corso ed al rimborso delle spese. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche se ne sia stato convenuto il frazionamento in più rate. Il pagamento del premio può essere effettuato con le seguenti modalità: • Pagamento annuale: a) addebito automatico su conto BancoPosta, e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all’addebito su C/C.), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all’addebito per l’intera durata contrattuale, b) addebito su Libretto di Risparmio Postale, c) Carta Postamat e Contanti qualora l’ammontare del premio annuo non ecceda il limite di Euro 500,00.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. con cadenza mensile, il modulo di autorizzazione all’addebito su C/C prevede che vengano effettuati esclusivamente tre tentativi di prelievo dal conto BancoPosta di riferimento e cioè:
1) al giorno di scadenza;
2) il 14° giorno successivo la scadenza;
3) il 28° giorno successivo la scadenza. L’assicurazione resta sospesa L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 28° giorno dopo quello di scadenza della prima rata non pagata e riprende efficacia dalle ore 24:00 00:00 del giorno di pagamento. Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, nei confronti di Poste Vita S.p.A., che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti nel conto BancoPosta di riferimento alle tre date sopra indicate, 01/01/2020 se il pagamento del premio o della la prima rata di premio non potrà andare sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 00.00 del giorno successivo al pagamento e avrà scadenza alle ore 00:00 del giorno 01/01/2022. Il versamento del premio, tuttavia, avverrà con frazionamento mensile (anticipato) per ogni mensilità con scadenza fissata l’ultimo giorno del mese precedente a buon finequello di competenza (ad es. Laddove fallisca anche per il terzo tentativo mese di prelievoaprile, il pagamento potrà avvenire presso l’Ufficio Postale premio dovrà essere versato entro il 31 marzo). Tuttavia con esclusivo riferimento alla prima rata di Gennaio e solo previa richiesta scritta della seconda rata di Febbraio il versamento verrà effettuato unitamente a quella successiva di Marzo scadente il 28 febbraio. Il premio dovrà essere versato da parte del Contraente Uni.C.A. alla Società, direttamente o tramite l’intermediario al quale è assegnata la polizza, mediante sottoscrizione dell’apposito modello, ferme le successive scadenze di pagamentobonifico bancario. In caso di mancato pagamento del dei premi successivo ai termini suindicati, verranno applicati nuovamente i termini di aspettativa previsti dal paragrafo “Carenza” dei successivi Moduli nn. da 1 a 6. Il premio viene determinato in base a una o della rata di premio il contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Vita S.p.A. non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi fermo il diritto al premio di assicurazione in corso ed al rimborso più delle spese. seguenti variabili: Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche se ne sia stato convenuto il frazionamento in più rateanno. Il pagamento premio viene determinato in base a una o più delle seguenti variabili: - inclusione in copertura del premio può essere effettuato solo Titolare; - estensione della copertura al nucleo familiare. È fatto obbligo di estendere la copertura ai familiari già assicurati ai Piani Sanitari BASE, con attivazione degli stessi Moduli del Titolare. Il Titolare del Piano Sanitario è considerato sempre come primo Assistito. Si precisa che il presente Piano Sanitario sarà attivo decorse le carenze previste dai rispettivi Moduli prescelti. In caso di decesso dell’Assicurato si applicano le seguenti modalitàprevisioni: - in caso di decesso del Contraente che è anche unico Assicurato, il contratto si estingue ed il premio già versato alla Società rimane acquisito dalla stessa; - in caso di decesso di un Assicurato che non sia Contraente: • Pagamento annuale:
a) addebito automatico su conto BancoPostase l’Assicurato è uno solo, e a tal fine, con la sottoscrizione il contratto si estingue ed il premio già versato alla Società rimane acquisito dalla stessa; nel caso in cui dovessero essere ancora versate delle ulteriori rate di separato documento (modulo di autorizzazione all’addebito su C/C.)premio per l’annualità assicurativa in corso, il Contraente rilascia a Poste Italiane S.primane obbligato al pagamento delle stesse nei confronti della Società; • se vi sono più Assicurati, la copertura assicurativa prosegue per gli Assicurati superstiti. Per l’annualità in corso, il premio già versato rimane acquisito dalla Società; nel caso dovessero essere versate delle ulteriori rate di premio, il Contraente rimane obbligato al pagamento delle stesse nei confronti della Società, come da premio determinato in fase di emissione (comprensivo pertanto dell’Assicurato defunto), fino al termine dell’annualità assicurativa. In caso di tacito rinnovo della polizza, il premio dovuto dal Contraente per l’annualità successiva viene rideterminato alle condizioni di emissione ma in base al nuovo numero di Assicurati; - in caso di decesso del Contraente che non sia Assicurato o che non sia l’unico Assicurato: • qualora il Contraente avesse già pagato l’intero premio annuo, la copertura assicurativa rimane attiva per gli Assicurati superstiti sino alla termine dell’annualità assicurativa in corso, al termine della quale il contratto si estingue, senza possibilità di rinnovo; • qualora il Contraente avesse selezionato la rateazione del premio, la copertura assicurativa cessa al termine del periodo temporale per il quale era stata pagata l’ultima rata di premio e non sono dovute le rate di premio ulteriori. In tale caso, i massimali annui si intendono ridotti in modo proporzionale all’effettivo periodo temporale di copertura, al termine del quale il contratto si estingue, senza possibilità di rinnovo.A. autorizzazione irrevocabile all’addebito per l’intera durata contrattuale,
b) addebito su Libretto di Risparmio Postale,
c) Carta Postamat e Contanti qualora l’ammontare del premio annuo non ecceda il limite di Euro 500,00.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. con cadenza mensile, L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il modulo premio o la prima rata di autorizzazione all’addebito su C/C prevede che vengano effettuati esclusivamente tre tentativi premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. l’Ente Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di prelievo dal conto BancoPosta di riferimento e cioè:
1) al giorno di scadenza;
2) premio entro novanta giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto della copertura assicurativa. Se il 14° giorno successivo la scadenza;
3) il 28° giorno successivo la scadenza. L’assicurazione Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 24 del 2890° giorno dopo quello di scadenza della prima rata non pagata delle scadenze annuali o intermedie e riprende efficacia vigore dalle ore 24:00 24 del giorno di pagamentodel pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. Il termine di rispetto per il pagamento di premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente polizza si intende fissato in 90 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente prende pertanto del relativo documento regolarmente emesso dalla Società. Il pagamento dei premi alla Società verrà effettuato per il tramite del Broker. Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, od altra Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente che metterà a disposizione della Società detto atto e riconosce, nei confronti a seguito di Poste Vita S.p.A., che in caso semplice richiesta da parte della Società stessa. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assenza di fondi disponibili sufficienti nel conto BancoPosta di riferimento alle tre date sopra indicateassicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il pagamento del premio o della rata di premio non potrà andare a buon fine. Laddove fallisca anche il terzo tentativo di prelievo, il pagamento potrà avvenire presso l’Ufficio Postale e solo previa richiesta scritta da parte del Contraente mediante sottoscrizione dell’apposito modello, ferme le successive scadenze di pagamento. In caso di mancato pagamento del premio o della rata di premio il presente contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Vita S.pai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010. La Società si obbliga ad assolvere tutti gli obblighi previsti dal Decreto Legge n. 66/2014, che introduce l’obbligo della fatturazione elettronica. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”). Le fatture elettroniche indirizzate alla Contraente delle presente polizza devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx.A. non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi fermo il diritto al premio di assicurazione in corso ed al rimborso delle spese. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche se ne sia stato convenuto il frazionamento in più rate. Il pagamento del premio può essere effettuato con le seguenti modalità: • Pagamento annuale:
a) addebito automatico su conto BancoPosta, e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all’addebito su C/C.), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all’addebito per l’intera durata contrattuale,
b) addebito su Libretto di Risparmio Postale,
c) Carta Postamat e Contanti qualora l’ammontare del premio annuo non ecceda il limite di Euro 500,00.
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Samples: Insurance Policy
Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. con cadenza mensileL'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio di capitolato ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il modulo di autorizzazione all’addebito su C/C prevede che vengano effettuati esclusivamente tre tentativi di prelievo dal conto BancoPosta di riferimento e cioè:
1) al contraente non paga il premio entro 60 giorni, l’effetto dell’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di scadenza;
2) pagamento del premio. Se il 14° giorno successivo la scadenza;
3) il 28° giorno successivo la scadenza. L’assicurazione contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 24.00 del 2860° giorno dopo quello di della scadenza della prima rata non pagata e riprende efficacia vigore dalle ore 24:00 24.00 del giorno di del pagamento. Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, nei confronti di Poste Vita S.p.A., che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti nel conto BancoPosta di riferimento alle tre date sopra indicate, il pagamento del premio o della rata di premio non potrà andare a buon fine. Laddove fallisca anche il terzo tentativo di prelievo, il pagamento potrà avvenire presso l’Ufficio Postale e solo previa richiesta scritta da parte del Contraente mediante sottoscrizione dell’apposito modello, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza, e tale pagamento è liberatorio per il Contraente. Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, od altra Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente che metterà a disposizione della Società detto atto a seguito di semplice richiesta da parte della Società stessa. In caso Il termine di mancato rispetto per il pagamento di premi relativi a eventuali appendici e proroghe emesse sulla presente polizza si intende fissato in 60 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del premio o relativo documento regolarmente emesso dalla Società. Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che: • l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; • Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della rata società stessa. L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di premio il contratto tutti i requisiti di assicurazione si risolve partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di diritto se Poste Vita S.p.A. non agisce gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la riscossione nel termine di sei mesi fermo il diritto al premio di assicurazione in corso ed al rimborso delle spesestipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche se ne sia stato convenuto il frazionamento qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in più rate. Il relazione al pagamento del premio può essere effettuato con le seguenti modalità: • Pagamento annuale:
a) addebito automatico su conto BancoPosta, e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all’addebito su C/C.), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.pdella prima rata.A. autorizzazione irrevocabile all’addebito per l’intera durata contrattuale,
b) addebito su Libretto di Risparmio Postale,
c) Carta Postamat e Contanti qualora l’ammontare del premio annuo non ecceda il limite di Euro 500,00.
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Samples: Insurance Policy
Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. con cadenza mensileL'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il modulo pagamento della prima rata di autorizzazione all’addebito su C/C prevede che vengano effettuati esclusivamente tre tentativi premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 Cadice Civile, entro 60 giorni dalla sopracitata data. In mancanza di prelievo dal conto BancoPosta pagamento del premio la garanzia rimane sospesa dalla fine di riferimento tale periodo e cioè:
1) al riprende vigore alle ore 24.00 del giorno di scadenza;
2) pagamento del premio. Se il 14° giorno successivo la scadenza;
3) il 28° giorno successivo la scadenza. L’assicurazione Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 24.00 del 2860° giorno dopo quello di della scadenza della prima rata non pagata e riprende efficacia vigore dalle ore 24:00 24.00 del giorno di del pagamento. Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, nei confronti di Poste Vita S.p.A., che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti nel conto BancoPosta di riferimento alle tre date sopra indicate, il pagamento del premio o della rata di premio non potrà andare a buon fine. Laddove fallisca anche il terzo tentativo di prelievo, il pagamento potrà avvenire presso l’Ufficio Postale e solo previa richiesta scritta da parte del Contraente mediante sottoscrizione dell’apposito modello, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il termine di pagamentorispetto per il pagamento dei premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente polizza si intende fissato in 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società. I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza, e la Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi fatto tramite il Broker sopra designate è liberatorio per il Contraente. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società. Si precisa che i rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 (si veda successiva specifica clausola). Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che: • L’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; • IL pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento al fine dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. L'Assicurazione è altresì operante fine al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula del contratto con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx.xx., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata. Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DI 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. IL recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso case di mancato pagamento del premio o della rata recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di premio il contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Vita S.pquelle non ancora eseguite.A. non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi fermo il diritto al premio di assicurazione in corso ed al rimborso delle spese. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche se ne sia stato convenuto il frazionamento in più rate. Il pagamento del premio può essere effettuato con le seguenti modalità: • Pagamento annuale:
a) addebito automatico su conto BancoPosta, e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all’addebito su C/C.), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all’addebito per l’intera durata contrattuale,
b) addebito su Libretto di Risparmio Postale,
c) Carta Postamat e Contanti qualora l’ammontare del premio annuo non ecceda il limite di Euro 500,00.
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Samples: Insurance Policy
Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. con cadenza mensile, il modulo di autorizzazione all’addebito su C/C prevede che vengano effettuati esclusivamente tre tentativi di prelievo dal conto BancoPosta di riferimento e cioè:
1) al giorno di scadenza;
2) il 14° giorno successivo la scadenza;
3) il 28° giorno successivo la scadenza. L’assicurazione resta sospesa L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 24.00 del 28° giorno dopo quello di scadenza indicato in Polizza, pertanto da tale data, in deroga all’Art. 1901 del Codice Civile, la Società considera il Rischio in copertura. ❖ La Società avrà diritto al pagamento della prima rata non pagata di Premio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza indicata in Polizza; trascorso tale termine l’Assicurazione resta sospesa e riprende efficacia rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 24.00 del giorno del pagamento del Premio, ferme restando le date di pagamentoscadenza contrattualmente stabilite. ❖ Per le rate di Premio successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 (sessanta) giorni, trascorso il quale l’Assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del Premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite. Il Premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze delle rate il 31/12 di ogni annualità. I Premi devono essere pagati alla Società, per il tramite del Broker. Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente prende pertanto atto ai sensi del Decreto 40/2008 del Ministero dell’Economia e riconoscedelle Finanze e s.m.i., nei confronti evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il Rischio di Poste Vita S.pcui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione.A., che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti nel conto BancoPosta di riferimento alle tre date sopra indicate, il pagamento del premio o della rata di premio non potrà andare a buon fine. Laddove fallisca anche il terzo tentativo di prelievo, il pagamento potrà avvenire presso l’Ufficio Postale e solo previa richiesta scritta da parte del Contraente mediante sottoscrizione dell’apposito modello, ferme le successive scadenze di pagamento. In caso di mancato pagamento del premio o della rata di premio il contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Vita S.p.A. non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi fermo il diritto al premio di assicurazione in corso ed al rimborso delle spese. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche se ne sia stato convenuto il frazionamento in più rate. Il pagamento del premio può essere effettuato con le seguenti modalità: • Pagamento annuale:
a) addebito automatico su conto BancoPosta, e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all’addebito su C/C.), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all’addebito per l’intera durata contrattuale,
b) addebito su Libretto di Risparmio Postale,
c) Carta Postamat e Contanti qualora l’ammontare del premio annuo non ecceda il limite di Euro 500,00.
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Samples: Polizza Furto
Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. con cadenza mensile, L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il modulo premio o la prima rata di autorizzazione all’addebito su C/C prevede che vengano effettuati esclusivamente tre tentativi premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. l’Ente Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di prelievo dal conto BancoPosta di riferimento e cioè:
1) al giorno di scadenza;
2) premio entro novanta giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto della copertura assicurativa. Se il 14° giorno successivo la scadenza;
3) il 28° giorno successivo la scadenza. L’assicurazione Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 24 del 2890° giorno dopo quello di scadenza della prima rata non pagata delle scadenze annuali o intermedie e riprende efficacia vigore dalle ore 24:00 24 del giorno di pagamentodel pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. Il termine di rispetto per il pagamento di premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente polizza si intende fissato in 90 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente prende pertanto del relativo documento regolarmente emesso dalla Società. Il pagamento dei premi alla Società verrà effettuato per il tramite del Broker. Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, od altra Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente che metterà a disposizione della Società detto atto e riconosce, nei confronti a seguito di Poste Vita S.p.A., che in caso semplice richiesta da parte della Società stessa. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assenza di fondi disponibili sufficienti nel conto BancoPosta di riferimento alle tre date sopra indicateassicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il pagamento del premio o della rata di premio non potrà andare a buon fine. Laddove fallisca anche il terzo tentativo di prelievo, il pagamento potrà avvenire presso l’Ufficio Postale e solo previa richiesta scritta da parte del Contraente mediante sottoscrizione dell’apposito modello, ferme le successive scadenze di pagamento. In caso di mancato pagamento del premio o della rata di premio il presente contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Vita S.pai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.A. non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi fermo il diritto al premio di assicurazione in corso ed al rimborso delle spese. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche se ne sia stato convenuto il frazionamento in più rate. Il pagamento del premio può essere effettuato con le seguenti modalità: • Pagamento annuale:
a) addebito automatico su conto BancoPosta, e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all’addebito su C/C.), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all’addebito per l’intera durata contrattuale,
b) addebito su Libretto di Risparmio Postale,
c) Carta Postamat e Contanti qualora l’ammontare del premio annuo non ecceda il limite di Euro 500,00.
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Samples: Insurance Policy
Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. con cadenza mensileL'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il modulo pagamento della prima rata di autorizzazione all’addebito su C/C prevede che vengano effettuati esclusivamente tre tentativi premio avvenga, in deroga all’Art. 1901 Codice Civile, entro 60 giorni dalla sopracitata data. In mancanza di prelievo dal conto BancoPosta pagamento del premio, la garanzia rimane sospesa dalla fine di riferimento tale periodo e cioè:
1) al riprende vigore alle ore 24.00 del giorno di scadenza;
2) pagamento del premio. Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il 14° giorno successivo la scadenza;
3) premio, quella dell'emissione del mandato di pagamento al Servizio di Tesoreria del Contraente, che metterà a disposizione della Società copia di detto mandato a seguito di semplice richiesta da parte della Società stessa. Se il 28° giorno successivo la scadenza. L’assicurazione Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 24.00 del 2860° giorno dopo quello di della scadenza della prima rata non pagata e riprende efficacia vigore dalle ore 24:00 24.00 del giorno di del pagamento. Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, nei confronti di Poste Vita S.p.A., che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti nel conto BancoPosta di riferimento alle tre date sopra indicate, il pagamento del premio o della rata di premio non potrà andare a buon fine. Laddove fallisca anche il terzo tentativo di prelievo, il pagamento potrà avvenire presso l’Ufficio Postale e solo previa richiesta scritta da parte del Contraente mediante sottoscrizione dell’apposito modello, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. Il termine di pagamentorispetto per il pagamento dei premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente polizza si intende fissato in 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società. In caso I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza, e la Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi fatto tramite il Broker sopra designato è liberatorio per il Contraente. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di mancato una comunicazione scritta del Broker alla Società. Si precisa che i rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 (si veda successiva specifica clausola). Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che: • l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; • Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del premio o DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della rata Società stessa. L’Assicurazione è altresì operante fine al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di premio il contratto tutti i requisiti di assicurazione si risolve partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di diritto se Poste Vita S.p.A. non agisce gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la riscossione nel termine di sei mesi fermo il diritto al premio di assicurazione in corso ed al rimborso delle spesestipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente11 e 12 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche se ne sia stato convenuto il frazionamento qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in più rate. Il relazione al pagamento del premio può essere effettuato con le seguenti modalità: • Pagamento annuale:
a) addebito automatico su conto BancoPosta, e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all’addebito su C/C.), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.pdella prima rata.A. autorizzazione irrevocabile all’addebito per l’intera durata contrattuale,
b) addebito su Libretto di Risparmio Postale,
c) Carta Postamat e Contanti qualora l’ammontare del premio annuo non ecceda il limite di Euro 500,00.
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Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio. con cadenza mensile, L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il modulo premio o la prima rata di autorizzazione all’addebito su C/C prevede che vengano effettuati esclusivamente tre tentativi premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. l’Ente Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di prelievo dal conto BancoPosta di riferimento e cioè:
1) al giorno di scadenza;
2) premio entro novanta giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto della copertura assicurativa. Se il 14° giorno successivo la scadenza;
3) il 28° giorno successivo la scadenza. L’assicurazione Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 24 del 2890° giorno dopo quello di scadenza della prima rata non pagata delle scadenze annuali o intermedie e riprende efficacia vigore dalle ore 24:00 24 del giorno di pagamentodel pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. Il termine di rispetto per il pagamento di premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente polizza si intende fissato in 90 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente prende pertanto del relativo documento regolarmente emesso dalla Società. Il pagamento dei premi alla Società verrà effettuato per il tramite del Broker. Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, od altra Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente che metterà a disposizione della Società detto atto e riconosce, nei confronti a seguito di Poste Vita S.p.A., che in caso semplice richiesta da parte della Società stessa. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assenza di fondi disponibili sufficienti nel conto BancoPosta di riferimento alle tre date sopra indicateassicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il pagamento del premio o della rata di premio non potrà andare a buon fine. Laddove fallisca anche il terzo tentativo di prelievo, il pagamento potrà avvenire presso l’Ufficio Postale e solo previa richiesta scritta da parte del Contraente mediante sottoscrizione dell’apposito modello, ferme le successive scadenze di pagamento. In caso di mancato pagamento del premio o della rata di premio il presente contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Vita S.pai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010. La Società si obbliga ad assolvere tutti gli obblighi previsti dal Decreto Legge n. 66/2014, che introduce l’obbligo della fatturazione elettronica. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”). Le fatture elettroniche indirizzate alla Contraente della presente polizza devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx.A. non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi fermo il diritto al premio di assicurazione in corso ed al rimborso delle spese. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche se ne sia stato convenuto il frazionamento in più rate. Il pagamento del premio può essere effettuato con le seguenti modalità: • Pagamento annuale:
a) addebito automatico su conto BancoPosta, e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all’addebito su C/C.), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all’addebito per l’intera durata contrattuale,
b) addebito su Libretto di Risparmio Postale,
c) Carta Postamat e Contanti qualora l’ammontare del premio annuo non ecceda il limite di Euro 500,00.
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