Decorrenza, durata e cessazione dell’Assicurazione Clausole campione

Decorrenza, durata e cessazione dell’Assicurazione. L’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione, se il Premio è stato preventivamentepagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto, e non si rinnova alla scadenza. A seconda di quanto prescelto dal Contraente, l’Assicurazione ha una durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi. L’Assicurazione cessa anticipatamente in caso di recesso previsto dagli artt. 11 e 12 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”. L’Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente, senza rimborso del Premio non goduto: a) in caso di vendita del Veicolo da parte dell’Assicurato; b) al verificarsi del Sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo.
Decorrenza, durata e cessazione dell’Assicurazione. L’Assicurazione ha durata pari a 12, 24 o 36 mesi a seconda della scelta del Contraente e decorre dalle ore 00.00 del giorno indicato nell’Allegato A – Certificato di assicurazioneCondizioni Particolari di Assicurazione se il Premio, è stato pagato; altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto. Alla scadenza l’Assicurazione, non si rinnova tacitamente. La copertura assicurativa per i singoli Veicoli, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente, senza diritto al rimborso del Premio non goduto in caso di: a) confisca del Veicolo da parte dell’Autorità o Pubblica Amministrazione; b) cessazione del Contratto di Leasing per qualsiasi causa Nella sola ipotesi di cessazione del Contratto di Leasing poiché l’Assicurato nel corso dell’annualità assicurativa riscatta il Veicolo divenendone proprietario, la copertura assicurativa prosegue fino alla scadenza originale. La copertura assicurativa cessa, inoltre, in caso di Perdita Totale del Veicolo. In tal caso l’Assicurato, previo invio all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 18 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”, del certificato di avvenuta demolizione o della denuncia di Xxxxx presentata alla Pubblica Autorità competente, ha diritto alla restituzione del Premio relativo alle annualità assicurative intere non godute (al netto delle imposte), nel termine di 30 giorni successivi alla data di ricevimento della documentazione da parte dell’Assicuratore.
Decorrenza, durata e cessazione dell’Assicurazione. L’Assicurazione decorre dalle ore 00.00 del giorno di firma del Certificato di Assicurazione se il Premio è stato pagato; altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto, ed avrà durata pari a 12, 24, 36, 48 o 60 mesi a seconda di quanto prescelto dal Contraente. Alla scadenza l’Assicurazione non si rinnova tacitamente. L’Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente, senza diritto alla restituzione del Premio non goduto, in caso di vendita o trasferimento di proprietà da parte dell’Assicurato del Veicolo assicurato.
Decorrenza, durata e cessazione dell’Assicurazione. L’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione se il Premio è stato preventivamente pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto; essa avrà durata pari a 12, 24, 36, 48 o 60 mesi, secondo quanto prescelto dal Contraente in funzione dell’anzianità del Veicolo dalla data di prima immatricolazione, in base alla seguente tabella: Anzianità Veicolo Durate selezionabili Veicolo fino a 24 mesi di anzianità 12, 24, 36, 48, 60 mesi Veicolo da 24 a 36 mesi di anzianità 12, 24, 36, 48 mesi Veicolo da 36 a 48 mesi di anzianità 12, 24, 36 mesi L’Assicurazione non si rinnova alla scadenza. L’Assicurazione cessa anticipatamente in caso di recesso previsto dagli artt. 11 e 12 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”. L’Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente, senza rimborso del Premio non goduto: a) in caso di vendita del Veicolo da parte dell’Assicurato; b) al verificarsi del Sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo c) in caso di restituzione del Veicolo al concessionario per opzione “Conto vendita”.
Decorrenza, durata e cessazione dell’Assicurazione. Art. 10 – “Diritto di recesso” • Art. 15 - “Cessione dei diritti
Decorrenza, durata e cessazione dell’Assicurazione. Art. 13 - “Diritto di recesso dell’Assicuratore”
Decorrenza, durata e cessazione dell’Assicurazione. 3.1 La copertura assicurativa decorre - a condizione che il Premio sia stato pagato - dalle ore 24:00 del giorno in cui l’Aderente/Assicurato sottoscrive il Modulo di Adesione o, se successivo, dalle ore 24:00 del giorno in cui l’Autoveicolo viene consegnato all’Aderente/Assicurato. 3.2 La copertura assicurativa ha una durata, a scelta dell’Aderente/Assicurato, pari a 12 mesi, 24 mesi, 36 mesi, 48 mesi oppure 60 mesi, senza alcun tacito rinnovo alla scadenza. In ogni caso, la durata prescelta non può mai essere tale per cui, alla scadenza dell’assicurazione, l’Autoveicolo abbia una vetustà superiore ai 10 anni dalla data di prima immatricolazione. 3.3 In riferimento agli Autoveicoli usati, resta in ogni caso fermo il requisito di assicurabilità di cui al precedente Art. 2.1 lett. b). 3.4 In ogni caso, la copertura assicurativa cessa anticipatamente (ed il contratto si intenderà automaticamente risolto), rispetto alla sua naturale scadenza, alle ore 24:00 del giorno in cui si verifichi il primo dei seguenti eventi:

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  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Durata dell’assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (c. 1919 ss.).

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Periodo di assicurazione Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.