Restituzione del veicolo. 15.1 L'assuntore del leasing si impegna a riportare il veicolo alla Società di leasing o all'ufficio indicato da quest'ultima il giorno di scadenza del contratto oppure immediatamente, in caso di risoluzione anticipata; il veicolo deve essere restituito pulito e nelle condizioni originali, nonché provvisto di tutti gli accessori finanziati (chiavi, ruote originali, box da tetto, ecc.) e degli eventuali ampliamenti e installazioni di cui al punto 10. A questo scopo, almeno quattro settimane prima della data di scadenza del contratto di leasing, l'assuntore del leasing deve concordare con la Società di leasing o con l'ufficio da essa designato un termine di restituzione. Se l'assuntore del leasing restituisce il veicolo senza previo accordo o al di fuori degli orari di apertura presso il fornitore o presso un'azienda di riparazioni ufficiale autorizzata dal costruttore del veicolo del rispettivo marchio automobilistico, il verbale sullo stato del veicolo realizzato da quest'ultimo è considerato riconosciuto dall'assuntore del leasing. Per il resto si applicano le disposizioni descritte al punto 15.6. È escluso un diritto di ritenzione dell'assuntore del leasing sul veicolo per pretese di qualsiasi natura nei confronti della Società di leasing.
15.2 Alla riconsegna del veicolo deve essere stilato un verbale di restituzione e di stato del veicolo, che deve essere firmato dall'assuntore del leasing. Se l'assuntore del leasing non concorda con il verbale, tale circostanza deve essere annotata immediatamente per iscritto sul verbale o notificata entro 5 giorni per lettera raccomandata alla Società di leasing. L'assuntore del leasing risponde di tutte le necessarie riparazioni e dei lavori di messa a punto che non siano riconducibili a normale usura o che risultino necessari per ripristinare l'esercizio impeccabile del veicolo. Allo stesso modo l'assuntore del leasing risponde di un'eventuale perdita di valore del veicolo in caso di incidente, quando questa perdita non sia stata rimborsata dall'assicurazione. Tutti i costi sopra citati vengono fatturati all'assuntore del leasing dal fornitore e da questi riscossi.
15.3 Al momento della restituzione deve essere garantita la perfetta condizione di circolazione del veicolo. Nel caso in cui i pneumatici siano stati forniti della Società di leasing, le gomme invernali o quelle estive che non sono state montate devono essere restituite spontaneamente alla fine del contratto, assieme al veicolo.
15.4 In caso di controver...
Restituzione del veicolo. Art. 9- Deposito Cauzionale
Restituzione del veicolo. 1- Il Cliente si impegna a riconsegnare il veicolo, unitamente ai suoi accessori e documenti, libero da cose o beni, nel rispetto dei tempi e dei luoghi indicati nel contratto/lettera di noleggio, nelle medesime condizioni in cui gli è stato consegnato, pulizia compresa, salva l’usura proporzionata alla durata del noleggio ed al chilometraggio percorso. All’atto della riconsegna, il Cliente ha l’onere di verificare, in contraddittorio con il Locatore secondo le procedure di seguito indicate, lo stato del Veicolo, accertando e sottoscrivendo eventuali difformità rispetto a quanto indicato nel verbale al momento della consegna. In caso di mancata verifica congiunta il Cliente autorizza espressamente sin da ora il Locatore ad addebitare il costo degli eventuali danni riscontrati sul Veicolo anche successivamente alla riconsegna, unitamente al costo di gestione di ogni pratica amministrative connessa ai danni riscontrati, come previsto dal “Delayed charge Agreement” sottoscritto e consegnato al Locatore.
a) Premessa alla procedura di riconsegna del veicolo
Restituzione del veicolo. 1. Il contratto di noleggio termina alla data (giorno e ora) concordata e può essere prorogato nell'ambito del presente contratto con il previo consenso di SIXT, a condizione che il locatario comunichi a SIXT la proroga tre giorni prima della scadenza del periodo di noleggio concordato. A tale estensione del contratto si applicano le disposizioni e i compensi specificati nella Sezione D.5. Se il veicolo viene sostituito e il periodo di noleggio è superiore a 28 giorni, si applica il contratto di noleggio iniziale.
2. Salvo diversamente concordato espressamente nel Contratto di Noleggio, il Noleggiante è tenuto a restituire il veicolo al Noleg- giatore nel luogo concordato l'ultimo giorno del periodo di noleggio durante il normale orario di lavoro, esposto presso i locali commerciali del Noleggiante tramite affissione (vedi anche xxx.xxxx.xx). Al momento della restituzione, il veicolo deve essere sgomberato e pulito da oggetti di proprietà del Noleggiante o delle persone a lui imputabili.
3. Se il noleggiante non restituisce il veicolo o la chiave del veicolo a SIXT al termine del periodo di noleggio concordato, anche senza colpa propria, SIXT ha il diritto di esigere una tassa in base al costo del noleggio precedentemente concordato per la durata della ritenuta a titolo di compenso per l'utilizzo per il periodo oltre la durata del contratto. Inoltre, il locatario è tenuto a pagare il canone "Flexi Late Return" ai sensi del punto D.4 se non informa SIXT di questo ritardo e della sua entità per telefono o di persona prima della fine del periodo di locazione (per maggiori dettagli si veda il punto D.4) e concorda un nuovo orario di riconsegna ai sensi del punto D.5. Se l'inquilino è un consumatore ai sensi della legge sulla tutela dei consumatori, non è responsabile di questo canone "Flexi-Late-Return" se è responsabile della mancata comunicazione tempestiva del ritardo all'in- quilino e del mancato accordo su un nuovo orario di riconsegna. Si riserva espressamente il diritto di richiedere ulteriori danni. Ciò non si applica se il Noleggiante è un Consumatore ai sensi della Legge sulla Tutela dei Consumatori.
4. Le tariffe speciali si applicano solo al periodo offerto e con pagamento conforme agli accordi. In caso di superamento del termine o ritardo di pagamento dovuto al Noleggiante, la tariffa normale si applica dalla data concordata di restituzione secondo il listino prezzi corrente disponibile presso i locali commerciali di SIXT, che può essere richiesto...
Restituzione del veicolo. 16.1 Il Cliente restituisce il veicolo al termine del Noleggio, presso la location del Gestore.
16.2 Durante il Noleggio, il Cliente si impegna a proteggere e tutelare il diritto del Gestore. Per l’effetto, in caso di pignoramento, sequestro, confisca e/o perdita di possesso del veicolo, il Cliente ne darà tempestiva comunicazione scritta al Gestore.
16.3 In caso di ritardata restituzione del veicolo e senza pregiudizio di ogni altra azione, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Gestore una somma a titolo di penale, come descritto all’art. 20.
16.4 È inoltre fatto salvo il diritto del Gestore di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 18.
16.5 Il Cliente prende atto che la mancata restituzione dell’Autoveicolo nei termini contrattualmente previsti potrà configurare la fattispecie del reato previsto dall’art. 646 C.P.
Restituzione del veicolo. 16.1 Il Cliente restituisce il Veicolo al termine del Noleggio, presso il luogo di rilascio indicato al momento della prenotazione, oppure all’interno di un’area di servizio abilitata (valido solo per la modalità KINTO Share Way, laddove disponibile). In entrambi i casi, il Cliente deve riporre le chiavi del veicolo, ove previste, nell’apposito scompartimento preposto all’interno del vano portaoggetti da cui le ha in precedenza prelevate.
16.2 Durante il Noleggio, il Cliente si impegna a proteggere e tutelare il diritto di KINTO Italia. Per l’effetto, in caso di pignoramento, sequestro, confisca e/o perdita di possesso del Veicolo, il Cliente ne darà tempestiva comunicazione scritta al KINTO Italia.
16.3 In caso di ritardata o mancata restituzione del Veicolo e senza pregiudizio di ogni altra azione, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al KINTO Italia una somma a titolo di penale, come descritto all’art. 20.
16.4 È inoltre fatto salvo il diritto del KINTO Italia di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 18.
16.5 Il Cliente prende atto che la mancata restituzione del Veicolo nei termini contrattualmente previsti può configurare, qualora ne ricorrano i presupposti, la fattispecie del reato di appropriazione indebita previsto dall’art. 646 C.P., punibile con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da € 1.000 ad € 3.000.
Restituzione del veicolo. Sarà cura del fornitore contattare l’amministrazione assegnataria, almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto, per fissare la restituzione dei veicoli. Il fornitore consente un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione dei veicoli a fine contratto. Nel caso in cui l’amministrazione usufruisca del periodo di tolleranza, è comunque tenuta al pagamento della quota canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quelle effettiva di riconsegna. I veicoli saranno riconsegnati dalla stazione appaltante, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede originaria di consegna [o in sede diversa se previamente concordato con l’appaltatore] e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il “normale stato di usura”. Per normale stato di usura” si intende il deterioramento del veicolo dovuto all’appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura.
Restituzione del veicolo. Il veicolo sarà riconsegnato dall’Autorità - alla scadenza naturale del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato - presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui è stato ricevuto in noleggio, salvo il “normale stato di usura” (come infra specificato). L’Autorità dovrà essere contattata dal Fornitore almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale del contratto, per fissare un appuntamento per la restituzione. È previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari (franchigia) per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l’Autorità è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna. In sede di restituzione del veicolo, sarà accertata, mediante redazione da parte del personale incaricato dall’Autorità in contraddittorio con il Fornitore, di un apposito “Verbale di chiusura” sul quale verranno annotati il computo finale della percorrenza e gli eventuali danni materiali visibili non riconducibili al normale stato d’usura.
Restituzione del veicolo. Il veicolo e tutti gli accessori elencati nel contratto di noleggio devono essere restituiti in condizioni regolari nella stazione di noleggio e all’orario standard. In caso di ritardo, il locatario è tenuto a risarcire eventuali danni e risponderà anche dei casi di coincidenza. Se il locatario non restituisce il veicolo con il serbatoio pieno, deve pagare le spese per il carburante ed il servizio di rifornimento (20 CHF) che vengono dedotti dal suo deposito. Il veicolo dovrà essere riconsegnato pulito dentro e fuori, nelle stesse condizioni di pulizia in cui è stato ritirato. La pulizia del California può essere prenotata al momento del contratto al costo di 150 CHF. Qualora il locatario non restituisca il veicolo aspirato e pulito, le spese di pulizia più una penale per un totale di 200 CHF che verranno dedotti dalla caparra. Con la prenotazione della pulizia finale basta svuotare completamente il California e dare una pulita grossolana. Non è consentito lasciare della spazzatura. L'attrezzatura di cucina deve sempre essere pulita e le acque grigie svuotate alla riconsegna anche se è stata prenotata la pulizia finale. Qualsiasi perdita o danno all'interno del veicolo o negli extra noleggiati, attrezzature o parti di ricambio, sarà completamente a carico del noleggiante. In caso di restituzione non conforme del veicolo e/o degli accessori, il noleggiante risponde ai sensi dell'art. 12 delle presenti Condizioni Generali. Il ritorno può avvenire solo durante i normali orari di apertura del garage a un dipendente del locatore o a uno specifico incaricato da questi autorizzato. Il semplice parcheggio del veicolo presso la stazione di noleggio al di fuori degli orari di apertura ed il deposito delle chiavi non comportano alcuna restituzione.
Restituzione del veicolo. Qualora l’Utilizzatore abbia manifestato la volontà di restituire il veicolo, dovrà riconsegnarlo al termine della locazione a sue spese e senza ritardo alla Concedente presso la sede del Fornitore o nei luoghi indicati dalla Concedente nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto, in conformità alla descrizione fattane nel verbale di consegna, salvo il normale deterioramento d’uso. Inoltre, qualora l’autoveicolo, con qualsiasi tipo di alimentazione, abbia percorso oltre km 20.000 annui, l’Utilizzatore sarà tenuto al pagamento, per ogni km di percorrenza in più, di 0,08 € per le autovetture e 0,10 € per i vecioli commerciali. Al momento della restituzione si procederà alla rilevezione dello stato del veicolo con le stesse modalità previste nell’art. 10, lett. H. Le spese di rimessa in efficienza del veicolo, ivi comprese quelle tendenti alla eliminazione delle spese pubblicitarie, a suo tempo autorizzate, ed insieme all’eventuale penale relativa all’eccedenza chilometrica, saranno fatturate all’Utilizzatore dalla Concedente. Resta tuttavia inteso che la Concedente avrà la facoltà di cedere i crediti relativi alle suddette spese di rimessa in efficacia ai sensi e per gli effetti degli artt. 1260 e ss., al fornitore ovvero alla casa automobilistica. In tal caso, le suddette somme saranno fatturate all’Utilizzatore direttamente dal fornitore ovvero dalla casa automobilistica. L’Utilizzatore non ha in nessun caso diritto ad indennità per eventuali miglioramenti apportati al veicolo. Decorso il termine della locazione, in caso di ritardo nella restituzione del veicolo, l’Utilizzatore dovrà pagare una penale pari all’importo dell’ultimo canone mensile per ogni mese o frazione di ritardo oltre al normale canone di locazione. In ogni caso, se entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del contratto, l’Utilizzatore non provvederà alla materiale restituzione del veicolo, la Concedente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere all’intestazione del veicolo a nome dell’ex Utilizzatore e di richiedere quanto di sua spettanza per canoni eventualmente insoluti, interessi, valore di riscatto, penali e spese di passaggio di proprietà.