Restituzione del veicolo Clausole campione

Restituzione del veicolo. 1. Il Cliente si impegna a riconsegnare il veicolo, unitamente ai suoi accessori e documenti, libero da cose o beni, nel rispetto dei tempi e dei luoghi indicati nel contratto/lettera di noleggio, nelle medesime condizioni in cui gli è stato consegnato, pulizia compresa, salva l’usura proporzionata alla durata del noleggio ed al chilometraggio percorso. All’atto della riconsegna, il Cliente ha l’onere di verificare, in contraddittorio con il Locatore secondo le procedure di seguito indicate, lo stato del Veicolo, accertando e sottoscrivendo eventuali difformità rispetto a quanto indicato nel verbale al momento della consegna. In caso di mancata verifica congiunta il Cliente autorizza espressamente sin da ora il Locatore ad addebitare il costo degli eventuali danni riscontrati sul Veicolo anche successivamente alla riconsegna, unitamente al costo di gestione di ogni pratica amministrative connessa ai danni riscontrati, come previsto dal “Delayed charge Agreement” sottoscritto e consegnato al Locatore.
Restituzione del veicolo. Salvo il caso dell'esercizio dell'opzione di acquisto, entro il giorno di scadenza, anche anticipata, o di risoluzione del presente Contratto, l'Utilizzatore dovrà restituire, a propria cura e spese nei modi e luoghi indicati dal Concedente, il Veicolo con tutta la documentazione e gli accessori/optional, senza bisogno di formale disdetta. In particolare, l'Utilizzatore sarà tenuto a restituire il contrassegno assicurativo, carta verde, certificato assicurativo. In caso di mancata o ritardata restituzione del Certificato Assicurativo, il Concedente ha diritto di pretendere dall’Utilizzatore inadempiente il pagamento dell'importo corrispondente al premio relativo al residuo periodo assicurativo. Il Veicolo dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della consegna, salvo il normale deterioramento derivante da un uso diligente. L'Utilizzatore si impegna a sottoscrivere un verbale di restituzione, nel quale si constatano le condizioni di usura del Veicolo, ed a versare al Concedente i canoni ed ogni altra somma dovuta, nonché a tenerlo indenne dei danni riscontrati sul bene ovvero, ove di entità a questi superiore, del deprezzamento maggiore di quello ordinario da questo subito in seguito alla condotta dell’Utilizzatore. In caso di disaccordo sull'ammontare del risarcimento, esso sarà determinato, ai sensi dell'art. 1349 c.c., da un perito scelto dal Concedente. In caso di ritardo nella restituzione, l'Utilizzatore, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, comprensivo di tutti gli oneri sostenuti a causa del ritardo, sarà tenuto a pagare una penale pari ad Euro 55,00 per ogni giorno di ritardo. L’Utilizzatore prende atto del fatto che, in caso di mancata o ritardata consegna del Veicolo, egli si rende altresì responsabile del reato di appropriazione indebita in danno del Concedente, il quale darà corso ad ogni iniziativa, in sede sia civile sia penale.
Restituzione del veicolo. 1- Il Cliente si impegna a riconsegnare il veicolo, unitamente ai suoi accessori e documenti, libero da cose o beni, nel rispetto dei tempi e dei luoghi indicati nel contratto/lettera di noleggio, nelle medesime condizioni in cui gli è stato consegnato, pulizia compresa, salva l’usura proporzionata alla durata del noleggio ed al chilometraggio percorso. All’atto della riconsegna, il Cliente ha l’onere di verificare, in contraddittorio con il Locatore secondo le procedure di seguito indicate, lo stato del Veicolo, accertando e sottoscrivendo eventuali difformità rispetto a quanto indicato nel verbale al momento della consegna. In caso di mancata verifica congiunta il Cliente autorizza espressamente sin da ora il Locatore ad addebitare il costo degli eventuali danni riscontrati sul Veicolo anche successivamente alla riconsegna, unitamente al costo di gestione di ogni pratica amministrative connessa ai danni riscontrati, come previsto dal “Delayed charge Agreement” sottoscritto e consegnato al Locatore. Tutti i danni facilmente rilevabili sono gestiti mediante laTabella Danni allegata al contratto, sviluppata e periodicamente aggiornata al fine di consentire la gestione dei danni in modo pratico e veloce, tramite la preventiva indicazione del costo medio di riparazione dei danni minori più comuni basati sugli importi richiesti dai carrozzieri e dalle officine per componenti e lavoro. Gli importi presenti nelle tabelle in esame non includono il costo di gestione amministrativa che, in caso di danni derivanti da sinistro, è sempre dovuto al Locatore.
Restituzione del veicolo. 15.1 L'assuntore del leasing si impegna a riportare il veicolo alla Società di leasing o all'ufficio indicato da quest'ultima il giorno di scadenza del contratto oppure immediatamente, in caso di risoluzione anticipata; il veicolo deve essere restituito pulito e nelle condizioni originali, nonché provvisto di tutti gli accessori finanziati (chiavi, ruote originali, box da tetto, ecc.) e degli eventuali ampliamenti e installazioni di cui al punto 10. A questo scopo, almeno quattro settimane prima della data di scadenza del contratto di leasing, l'assuntore del leasing deve concordare con la Società di leasing o con l'ufficio da essa designato un termine di restituzione. Se l'assuntore del leasing restituisce il veicolo senza previo accordo o al di fuori degli orari di apertura presso il fornitore o presso un'azienda di riparazioni ufficiale autorizzata dal costruttore del veicolo del rispettivo marchio automobilistico, il verbale sullo stato del veicolo realizzato da quest’ultimo è considerato autorizzato dall’assuntore del leasing. Per il resto si applicano le disposizioni descritte al punto 15.6. È escluso un diritto di ritenzione dell'assuntore del leasing sul veicolo per pretese di qualsiasi natura nei confronti della Società di leasing.
Restituzione del veicolo. Sarà cura del Fornitore contattare l’Amministrazione assegnataria almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto, per fissare un appuntamento per la restituzione. È previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l’Amministrazione è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna. I veicoli saranno riconsegnati dall’Amministrazione Contraente o Assegnataria, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il “normale stato di usura”. Per “normale stato di usura” si intende il deterioramento del veicolo dovuto all’appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura. Durante il corso di validità dei contratti attuativi, il Fornitore potrà indirizzare alle Amministrazioni Assegnatarie, anche attraverso i canali di comunicazione previsti dalla convenzione, comunicazioni per sensibilizzarle al corretto uso dei veicoli assegnati. Nel Manuale Operativo consegnato dal Fornitore e disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, sono descritte le modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato). A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenze di massima tra “normale usura” e “danno”.
Restituzione del veicolo. 16.1 Il Cliente restituisce il veicolo al termine del Noleggio, presso la location del Gestore.
Restituzione del veicolo. 16.1 Il Cliente restituisce il Veicolo al termine del Noleggio, presso il luogo di rilascio indicato al momento della prenotazione, oppure all’interno di un’area di servizio abilitata (valido solo per la modalità KINTO Share Way, laddove disponibile). In entrambi i casi, il Cliente deve riporre le chiavi del veicolo, ove previste, in uno degli scompartimenti del veicolo stesso (es. vano portaoggetti).
Restituzione del veicolo. Sarà cura del fornitore contattare l’amministrazione assegnataria, almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto, per fissare la restituzione dei veicoli. Il fornitore consente un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione dei veicoli a fine contratto. Nel caso in cui l’amministrazione usufruisca del periodo di tolleranza, è comunque tenuta al pagamento della quota canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quelle effettiva di riconsegna. I veicoli saranno riconsegnati dalla stazione appaltante, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede originaria di consegna [o in sede diversa se previamente concordato con l’appaltatore] e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il “normale stato di usura”. Per normale stato di usura” si intende il deterioramento del veicolo dovuto all’appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura.
Restituzione del veicolo. Il veicolo “California” (in seguito detto solo “veicolo”) e tutti gli accessori elencati nel contratto di noleggio devono essere restituiti in condizioni regolari nella stazione di noleggio e all’orario standard. In caso di ritardo, il locatario è tenuto a risarcire eventuali danni. Se il locatario non restituisce il veicolo con il serbatoio pieno, dovrà pagare le spese per il carburante ed il servizio di rifornimento (20.- CHF) che verranno dedotti dal suo deposito. Il veicolo dovrà essere riconsegnato pulito dentro e fuori, nelle stesse condizioni in cui è stato ritirato. La pulizia del veicolo “California” può essere prenotata alla firma del contratto al costo di CHF 150.-. Qualora il locatario non dovesse restituire il veicolo pulito, le spese di pulizia di CHF 20.- più una penale di CHF 180.- (per un totale di CHF 200.-) verranno dedotti dalla caparra. Con la prenotazione della pulizia finale basterà svuotare completamente il veicolo e dare una pulita grossolana. Non è comunque consentito lasciare della spazzatura. L'attrezzatura della cucina dovrà in ogni caso essere pulita e le acque grigie svuotate alla riconsegna, anche se è stata prenotata la pulizia finale. Qualsiasi perdita o danno all'interno del veicolo o agli extra noleggiati, attrezzature o parti di ricambio, sarà completamente a carico del locatario. In caso di restituzione non conforme del veicolo e/o degli accessori, il locatario risponde ai sensi dell'art. 12 delle presenti Condizioni Generali. Il ritorno può avvenire solo durante i normali orari di apertura del garage, a un dipendente del locatore o a uno specifico incaricato e da questi autorizzato. Il semplice parcheggio del veicolo presso la stazione di noleggio al di fuori degli orari di apertura ed il deposito delle chiavi non costituiscono una restituzione.