Definizione delle riserve al termine dei lavori Clausole campione

Definizione delle riserve al termine dei lavori. 1. Le riserve e le pretese dell’appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario, sono esaminate e valutate dall’amministrazione committente entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo. 2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall’articolo 29 della legge senza che l’amministrazione committente abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l’appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. L’amministrazione committente deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni. 3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall’amministrazione committente deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell’appaltatore dell’importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale. 4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
Definizione delle riserve al termine dei lavori. Le riserve e le pretese dell'appaltatore che in ragione del loro valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario di cui al presente articolo, sono esaminate e valutate dall'Amministrazione entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo. Qualora siano decorsi i termini previsti senza che l'Amministrazione abbia effettuato il collaudo, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. L'Amministrazione si pronuncerà entro i successivi 90 giorni. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall'Amministrazione avverrà entro 60 giorni dall'accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva ai sensi dell'art. 49 del presente capitolato non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’art. 112 del D. Lgs. n.163/2006 e del D.P.R. n.207/2010, sono stati oggetto di verifica.
Definizione delle riserve al termine dei lavori. Le riserve e le pretese dell’Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell’art. 240 del X.x.xx 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esaminate e valutate dalla Istituto Xxxxxxx Xxxxxx entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell’articolo 204 del regolamento di cui al D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554 e s.m.i. Qualora siano decorsi i termini previsti dall’art 141 del X.x.xx 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni senza che l’Istituto Xxxxxxx Xxxxxx abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l’Appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. L’Istituto Xxxxxxx deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall’Istituto Xxxxxxx Xxxxxx deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell’Appaltatore dell’importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
Definizione delle riserve al termine dei lavori. 1. Le riserve e le pretese dell'Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario, sono esaminate e valutate dalla Stazione Appaltante entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuato ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010. 2. Le domande che fanno valere in via ordinaria pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

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