Delegato aziendale. In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 1958, esteso “erga omnes” ai sensi della Legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge. Sezione seconda - Tutela della salute e della dignità della persona
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Delegato aziendale. In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 1958C.C.N.L. 28.6.1958, esteso “erga omnes” ai sensi della Legge 14 luglio 195914.7.1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Sezione seconda Seconda - Tutela della salute e della dignità della personapersona —
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Delegato aziendale. In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 1958, esteso “erga omnes” ai sensi della Legge legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione l’applicazio- ne dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni fun- zioni è nullo ai sensi della legge. Sezione seconda - Tutela della salute e della dignità della personaSEZIONE SECONDA – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA
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Delegato aziendale. In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 195828/6/1958, esteso “"erga omnes” " ai sensi della Legge 14 luglio 1959legge 14/7/1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge. Sezione seconda [54] SEZIONE SECONDA - Tutela della salute e della dignità della persona
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Delegato aziendale. In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 195828/6/1958, esteso “erga omnes” ai sensi della Legge 14 luglio 1959legge 14/7/1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge. Sezione seconda - Tutela della salute e della dignità della persona.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi
Delegato aziendale. In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 195821 aprile 1954, esteso “‘erga omnes” ’ ai sensi della Legge legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano oc- cupano da 11 sino a 15 dipendenti, dipendenti le Organizzazioni Sindacali sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratorilavo- ratori, con compiti di CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge. Sezione seconda - Tutela della salute e della dignità della persona.
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