Delimitazioni. I) Non sono considerati terzi ai fini dell’Assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i fi- gli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illi- mitata e le persone che si trovino con loro nei rap- porti di cui al lettera a), che precede; c) i Prestatori di lavoro limitatamente ai rischi di cui al precedente art. 4 (R.C.O.); d) altre persone non qualificabili come “Prestatori di lavoro” che, indipendentemente dalla natura del lo- ro rapporto con l’Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’Assicurazione, salvo quanto disposto dal precedente art. 3. II) Sono esclusi dall’Assicurazione R.C.T. i danni: a) da furto; b) alle Cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute; c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navi- gazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali; d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od im- pianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore; e) a Cose rimorchiate, trasportate, movimentate, solle- vate, caricate o scaricate; f) alle Cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori; g) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ul- timazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo re- stando che i lavori si intendono ultimati quando si ve- rifichi anche una sola delle seguenti circostanze: • rilascio di certificato di collaudo provvisorio; • consegna anche provvisoria delle opere al Com- mittente o sottoscrizione del certificato di ultima- zione lavori; • uso anche parziale o temporaneo delle opere se- condo destinazione. Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativa- mente alle restanti non ancora ultimate; h) cagionati da merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/Cose risulta trasferito dall’Assicurato ad altro soggetto terzo, sal- vo quanto previsto alla precedente lett. g) nel caso in cui i prodotti o le Cose vengano anche installate presso terzi a cura dell’Assicurato e l’attività dichia- rata in Polizza lo preveda; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamen- to, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumen- tali per lo svolgimento dell’attività assicurata; k) provocati da persone non qualificabili come “Presta- tori di lavoro” e della cui opera l’Assicurato si avval- ga nell’esercizio della propria attività, ad eccezione delle persone elencate all’art. 3 lettere a) e c); l) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazio- ne di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni od impo- verimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscet- tibile di sfruttamento; m)derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; n) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile o di altre norme di Legge. Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenu- to a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carat- tere sanzionatorio, o di altre norme imperative di legge. III) L’Assicurazione R.C.T./ R.C.O., non comprende i danni: a) da detenzione o impiego di esplosivi, salvo quanto b) verificatisi in connessione con trasformazioni o asse- stamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.); c) derivanti da malattie professionali; d) provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 000, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx- xxxxxxxx ed altri prodotti od organi di origine uma- na, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metil- fenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichi- nolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (la- tex), prodotti dietetici a base di ephedra; e) derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco; f) derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate; g) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere; h) derivanti da amianto o Chrysotile; i) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibi- le (TSE); j) provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco; k) risultanti dalla generazione di campi elettrici o ma- gnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto; l) derivanti da sostanze o organismi in genere geneti- camente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria; m)derivanti da violazione di brevetti e/o marchi; n) provocati da diacetile (Diacetyl); o) derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rot- terdam nella PIC List (Prior Informed Consent List); p) derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromo- propil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza ecc.). Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio (es. punitive or exem- plary damages) o di altre norme imperative di legge.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Delimitazioni. I) Non sono considerati terzi ai fini dell’Assicurazione dell’assicurazione R.C.T.:
a1) il coniugeSindaco, il convivente more uxoriolimitatamente ai danni subiti in occasione di lavoro o di servizio;
2) limitatamente alle lesioni personali, i genitori, i fi- gli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illi- mitata e le persone che si trovino con loro nei rap- porti di cui al lettera a), che precede;
c) i Prestatori prestatori di lavoro limitatamente ai rischi per i quali opera la garanzia di cui al precedente art. 4 (R.C.O.);
d) altre persone non qualificabili come “Prestatori di lavoro” che, indipendentemente dalla natura del lo- ro rapporto con l’Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’Assicurazione, salvo quanto disposto dal precedente art. 3.2 - R.C.O..
II) Sono esclusi dall’Assicurazione dall'assicurazione R.C.T. i danni:
a) da furto;
b) alle Cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute;
c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navi- gazione navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
dc) da impiego di veicoli a motore, macchinari od im- pianti impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore, o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
e) a Cose rimorchiate, trasportate, movimentate, solle- vate, caricate o scaricate;
fd) alle Cose cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
ge) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ul- timazione l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo re- stando restando che i lavori si intendono ultimati quando si ve- rifichi verifichi anche una sola delle seguenti circostanze: • rilascio di certificato di collaudo provvisorio; • consegna anche provvisoria delle opere al Com- mittente committente o sottoscrizione del certificato di ultima- zione ultimazione lavori; • uso anche parziale o temporaneo delle opere se- condo secondo destinazione. Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativa- mente relativamente alle restanti non ancora ultimate;
hf) cagionati da merci, prodotti e Cose cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/Cose cose risulta trasferito dall’Assicurato ad altro soggetto terzo, sal- vo salvo quanto previsto alla precedente lett. ge) nel caso in cui i prodotti o le Cose cose vengano anche installate presso terzi a cura dell’Assicurato e l’attività dichia- rata dichiarata in Polizza polizza lo preveda;
ig) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a Cose cose in genere dovuti ad assestamen- toassestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
j) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumen- tali per lo svolgimento dell’attività assicurata;
k) provocati da persone non qualificabili come “Presta- tori di lavoro” e della cui opera l’Assicurato si avval- ga nell’esercizio della propria attività, ad eccezione delle persone elencate all’art. 3 lettere a) e c);
lh) conseguenti ad inquinamento dell’ariadell'aria, dell’acqua dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazio- ne deviazione di sorgenti o corsi d’acquad'acqua, alterazioni od impo- verimento impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi trovasi nel sottosuolo suscet- tibile suscettibile di sfruttamento; m)derivanti .
i) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
n) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile o di altre norme di Legge. Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenu- to a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carat- tere sanzionatorio, o di altre norme imperative di legge.
III) L’Assicurazione R.C.T./ R.C.O., non comprende i danni:
a) da detenzione o impiego di esplosivi, salvo quanto
b) verificatisi in connessione con trasformazioni o asse- stamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
c) derivanti da malattie professionali;
d) provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 000, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx- xxxxxxxx ed altri prodotti od organi di origine uma- na, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metil- fenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichi- nolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (la- tex), prodotti dietetici a base di ephedra;
e) derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
f) derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
g) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
h) derivanti da amianto o Chrysotile;
i) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibi- le (TSE);
j) provocati dalla produzione e/a cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o vendita di armi da fuoco;
k) risultanti dalla generazione di campi elettrici o ma- gnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
l) derivanti da sostanze o organismi in genere geneti- camente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria; m)derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
n) provocati da diacetile (Diacetyl);
o) derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rot- terdam nella PIC List (Prior Informed Consent List);
p) derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromo- propil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza ecc.)scaricate. Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio (es. punitive or exem- plary damages) o di altre norme imperative di leggee non risarcitorio.
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Samples: Assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi
Delimitazioni. I) Non sono considerati terzi ai fini dell’Assicurazione R.C.T.:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i fi- gli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illi- mitata e le persone che si trovino con loro nei rap- porti La garanzia di cui al lettera a), che precede;
c) i Prestatori di lavoro limitatamente ai rischi di cui al precedente art. 4 (R.C.O.);
d) altre persone R.C.T. non qualificabili come “Prestatori di lavoro” che, indipendentemente dalla natura del lo- ro rapporto con l’Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’Assicurazione, salvo quanto disposto dal precedente art. 3.
II) Sono esclusi dall’Assicurazione R.C.T. comprende i danni:
a1) da furto;
b2) alle Cose altrui derivanti da incendioa infiltrazione di acqua, esplosione interruzione, impoverimento o scoppio deviazione di Cose dell’Assicurato sorgenti o da lui detenutecorsi d’acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
c3) da derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navi- gazione dalla navigazione di natanti a motore e da impiego dall’impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali, fermo quanto previsto dal punto 11.1 A b) “Rischio assicurato”;
d4) da impiego di veicoli a motore, macchinari od im- pianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore;
e) a Cose rimorchiate, trasportate, movimentate, solle- vate, caricate o scaricate;
f) alle Cose ad opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, utilizzate dall’Assicurato; ad opere di terzi sulle quali si eseguono i e/o cose oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti delle cose direttamente interessate dall’esecuzione dei lavori;
g5) a natanti e aeromobili sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
6) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ul- timazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo re- stando che i lavori si intendono ultimati quando si ve- rifichi anche una sola delle seguenti circostanze: • rilascio di certificato di collaudo provvisorio; • consegna anche provvisoria delle opere al Com- mittente o sottoscrizione del certificato di ultima- zione lavori; • uso anche parziale o temporaneo delle opere se- condo destinazione. Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativa- mente alle restanti non ancora ultimate;
h) cagionati da merci, prodotti e Cose cose in genere dopo la consegna consegna, somministrazione o distribuzione a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/Cose risulta trasferito dall’Assicurato ad altro soggetto terzo, sal- vo terzi salvo quanto previsto alla precedente lett. gdal punto 11.1 A a) nel caso in cui i prodotti o le Cose vengano anche installate presso terzi a cura dell’Assicurato e l’attività dichia- rata in Polizza lo preveda4) “Rischio assicurato”;
i7) da vibrazioni;
8) da inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, salvo quanto indicato al punto 11.1 A a) 17
9) da detenzione e/o impiego di esplosivi;
10) a cose da cedimento, franamento o assestamento del terreno.
11) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto al punto 11.1 A c) 2), 3) e 4) “Rischio assicurato” ed alla Condizione Particolare C “Xxxxx a cose in consegna e custodia”;
12) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a Cose ;
13) cagionati da appaltatori, subappaltatori e lavoratori autonomi del cui fatto l’Assicurato debba rispondere;
14) cagionati da merci o prodotti in genere dovuti ad assestamen- to, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
j) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumen- tali per lo svolgimento dell’attività assicurata;
k) provocati da persone non qualificabili come “Presta- tori di lavoro” e della cui opera l’Assicurato si avval- ga nell’esercizio della propria attività, ad eccezione delle persone elencate all’art. 3 lettere a) e c);
l) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; dopo la consegna a interruzione, impoverimento o deviazio- ne di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni od impo- verimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscet- tibile di sfruttamento; m)derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
n) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile o di altre norme di Legge. Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenu- to a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carat- tere sanzionatorio, o di altre norme imperative di leggeterzi.
III) L’Assicurazione R.C.T./ R.C.O., non comprende i danni:
a) da detenzione o impiego di esplosivi, salvo quanto
b) verificatisi in connessione con trasformazioni o asse- stamenti assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etcecc.);
b) derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
c) derivanti da malattie professionalirischi di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
d) provocati da: prodotti anticoncezionali derivanti dall’emissione di onde e RU 000, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx- xxxxxxxx ed altri prodotti od organi di origine uma- na, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina campi elettromagnetici (PPAEMF), metil- fenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichi- nolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (la- tex), prodotti dietetici a base di ephedra;
e) derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) di carattere punitivo ( limitatamente ai sinistri verificatisi in Usa, Canada e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
f) derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
g) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
h) derivanti da amianto o Chrysotile;
i) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibi- le (TSEMessico);
j) provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
k) risultanti dalla generazione di campi elettrici o ma- gnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
l) derivanti da sostanze o organismi in genere geneti- camente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria; m)derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
n) provocati da diacetile (Diacetyl);
o) derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rot- terdam nella PIC List (Prior Informed Consent List);
p) derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromo- propil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza ecc.). Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio (es. punitive or exem- plary damages) o di altre norme imperative di legge.
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Delimitazioni. I) Non 1. La Struttura organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato;
2. la Società non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per Prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste, in fase di erogazione dell’assistenza, alla Struttura organizzativa e da questa organizzate;
3. la Società non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l’Assicurato e tale professionista;
4. i pernottamenti, ove previsti, sono considerati terzi ai fini dell’Assicurazione R.C.T.:a carico della Società se già non rientranti nel programma di viaggio originario;
5. eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o da altri aventi diritto, se usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla Società, devono essere consegnati alla stessa;
6. la Società mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva, nei limiti previsti nelle singole formule, con percorrenza chilometrica illimitata, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato.; La Società tiene a proprio carico i costi per: • le garanzie di Responsabilità Civile Autoveicoli, Incendio, Furto e Rapina e Kasko; • eventuali oneri aeroportuali e ferroviari; • la restituzione del veicolo ad un punto di noleggio diverso da quello presso il quale il veicolo è stato consegnato all’Assicurato; SEZIONE ASSISTENZA • le dotazioni di cui TUTTE le autovetture devono disporre per circolare in conformità a quanto stabilito dalle norme in vigore o da specifici provvedimenti adottati dalle Autorità competenti (ad esempio: catene da neve, se obbligatorie). Tutte le altre spese sono a carico dell’Assicurato. Rientrano in tale ambito, a puro titolo di esempio, quelle relative a) : carburante, pedaggi autostradali, dotazioni che rispondono ad esigenze specifiche dell’Assicurato (seggiolini per il coniugetrasporto di bambini, il convivente more uxorioportabici, i genitoriportasci eccetera), i fi- gli dell’Assicuratole Franchigie e Scoperti delle coperture assicurative, le coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, nonché qualsiasi altro parente od affine con ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Inoltre il centro di noleggio che fornisce l’autovettura sostitutiva può richiedere la costituzione di una cauzione che deve essere prestata direttamente dall’Assicurato. A tal fine, egli deve fornire una carta di credito a lui conviventeintestata;
b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illi- mitata e le persone che si trovino con loro nei rap- porti di cui al lettera a), che precede;
c) i Prestatori di lavoro limitatamente ai rischi di cui al precedente art7. 4 (R.C.O.);
d) altre persone non qualificabili come “Prestatori di lavoro” che, indipendentemente dalla natura del lo- ro rapporto con l’Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’Assicurazione, salvo quanto disposto dal precedente art. 3.
II) Sono esclusi dall’Assicurazione R.C.T. i danni:
a) da furto;
b) alle Cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute;
c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navi- gazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od im- pianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore;
e) a Cose rimorchiate, trasportate, movimentate, solle- vate, caricate o scaricate;
f) alle Cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
g) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ul- timazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo re- stando che i lavori si intendono ultimati quando si ve- rifichi anche una sola delle seguenti circostanze: • rilascio di certificato di collaudo provvisorio; • consegna anche provvisoria delle opere al Com- mittente o sottoscrizione del certificato di ultima- zione lavori; • uso anche parziale o temporaneo delle opere se- condo destinazione. Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativa- mente alle restanti non ancora ultimate;
h) cagionati da merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/Cose risulta trasferito dall’Assicurato ad altro soggetto terzo, sal- vo quanto previsto alla precedente lett. g) nel caso in cui i prodotti o le Cose vengano anche installate presso terzi a cura dell’Assicurato e l’attività dichia- rata in Polizza lo preveda;
i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamen- to, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
j) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumen- tali per lo svolgimento dell’attività assicurata;
k) provocati da persone non qualificabili come “Presta- tori di lavoro” e della cui opera l’Assicurato si avval- ga nell’esercizio della propria attività, ad eccezione delle persone elencate all’art. 3 lettere a) e c);
l) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazio- ne di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni od impo- verimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscet- tibile di sfruttamento; m)derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
n) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile o di altre norme di Legge. Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenu- to a pagare riconosciuti dalla Società a titolo di multeanticipo, ammendesui quali non saranno applicati interessi, penali devono essere restituiti entro 30 giorni dalla messa a carat- tere sanzionatoriodisposizione. Trascorso tale termine l’Assicurato dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi legali. L’Assicurato deve attenersi alle istruzioni operative impartite dalla Struttura organizzativa La Prestazione non è operante: • se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato; • se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura organizzativa garanzie direstituzione da quest’ultima ritenute adeguate;
8. le Prestazioni di assistenza che richiedono l’accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell’Assicurato sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla Centrale operativa preventivo consenso scritto;
9. le Prestazioni di assistenza che richiedono l’accesso alla sede legale/operativa sono erogate solo in presenza dell’Assicurato o di altre norme imperative di leggeuna persona da lui delegata per iscritto.
III) L’Assicurazione R.C.T./ R.C.O., non comprende i danni:
a) da detenzione o impiego di esplosivi, salvo quanto
b) verificatisi in connessione con trasformazioni o asse- stamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
c) derivanti da malattie professionali;
d) provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 000, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx- xxxxxxxx ed altri prodotti od organi di origine uma- na, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metil- fenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichi- nolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (la- tex), prodotti dietetici a base di ephedra;
e) derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
f) derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
g) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
h) derivanti da amianto o Chrysotile;
i) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibi- le (TSE);
j) provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
k) risultanti dalla generazione di campi elettrici o ma- gnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
l) derivanti da sostanze o organismi in genere geneti- camente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria; m)derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
n) provocati da diacetile (Diacetyl);
o) derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rot- terdam nella PIC List (Prior Informed Consent List);
p) derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromo- propil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza ecc.). Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio (es. punitive or exem- plary damages) o di altre norme imperative di legge.
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Samples: Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli E Altre Garanzie
Delimitazioni. I) Non sono considerati terzi ai fini dell’Assicurazione dell'assicurazione R.C.T.:
a) il a. Il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i fi- gli dell’Assicuratofigli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) il b. Il legale rappresentante, il socio a responsabilità illi- mitata illimitata e le persone che si trovino con loro nei rap- porti rapporti di cui al alla lettera a), che precede“a.”;
c) i c. I “Prestatori di lavoro lavoro” dell’Assicurato, limitatamente ai rischi di cui al precedente artsuccessivo Art. 4 C 2.1. (R.C.O.);
d) altre persone non qualificabili come “Prestatori di lavoro” che, indipendentemente dalla natura del lo- ro rapporto con l’Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’Assicurazione, salvo quanto disposto dal precedente art. 3.
II) ; Sono esclusi dall’Assicurazione dall'assicurazione R.C.T. i danni:
a) da a. Da furto;
b) alle Cose b. Alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di Cose cose dell’Assicurato o da lui detenute;
c) da c. Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navi- gazione navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla . Dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
d) da d. Da impiego di veicoli a motore, macchinari od im- pianti impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore;
e) a Cose e. A cose rimorchiate, trasportate, movimentate, solle- vatesollevate, caricate o scaricate, durante l’effettuazione delle stesse operazioni;
f) alle Cose f. Alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
g) cagionati g. Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ul- timazione l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione l'esecuzione dei lavori, fermo re- stando . Xxxxx restando che i lavori si intendono ultimati quando si ve- rifichi verifichi anche una sola delle seguenti circostanze: • rilascio ❑ Rilascio di certificato di collaudo provvisorio; • consegna ❑ Consegna anche provvisoria delle opere al Com- mittente committente o sottoscrizione del certificato di ultima- zione ultimazione dei lavori; • uso ❑ Uso anche parziale o temporaneo delle opere se- condo secondo destinazione. Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativa- mente relativamente alle restanti non ancora ultimate;.
h) cagionati h. Cagionati da merci, prodotti e Cose cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/Cose cose risulta trasferito dall’Assicurato ad altro soggetto terzo, sal- vo salvo quanto previsto alla precedente lett. g) lettera “g.” nel caso in cui i prodotti o le Cose cose vengano anche installate presso terzi a cura dell’Assicurato e l’attività dichia- rata dichiarata in Polizza polizza lo preveda;.
i) a i. A condutture ed impianti sotterranei in genere; a . A fabbricati ed a Cose cose in genere dovuti ad assestamen- toassestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
j) derivanti j. Derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumen- tali strumentali o per lo svolgimento dell’attività assicurata;
k) provocati k. Provocati da persone non qualificabili come “Presta- tori prestatori di lavoro” lavoro dell’Assicurato e della cui opera l’Assicurato questi si avval- ga avvalga nell’esercizio della propria attività, ad eccezione delle persone elencate all’artal successivo Art. 3 C 1.2., lettere “a) ” e c)“c.”;
l) conseguenti l. Conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a . A interruzione, impoverimento o deviazio- ne deviazioni di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni alterazione od impo- verimento impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi trovasi nel sottosuolo suscet- tibile suscettibile di sfruttamento; m)derivanti ;
m. Derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non direttamente derivantigli derivantegli dalla legge;
n) di n. Di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artArtt. 1783, 1784, 1785 bis e bis, 1786 del Codice Civile o di altre norme di Legge. C. C.
o. Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenu- to tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carat- tere sanzionatorio, o di altre norme imperative di legge.
III) L’Assicurazione R.C.T./ R.C.O.carattere sanzionatorio e non risarcitorio. L'assicurazione R.C.T./R.C.O., non comprende i danni:
a) da a. Da detenzione o impiego di esplosivi, salvo quanto;
b) verificatisi b. Verificatisi in connessione con trasformazioni o asse- stamenti assestamenti energetici dell’atomodell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
c) derivanti c. Derivanti da malattie professionali;
d) provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 000, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx- xxxxxxxx ed altri prodotti od organi di origine uma- na, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metil- fenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichi- nolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (la- tex), prodotti dietetici a base di ephedra;
e) derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
f) derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
g) conseguenti d. Conseguenti ad atti di terrorismo, atti di terrorismo e sabotaggio ed e atti di guerra in genere;
h) derivanti e. Derivanti da amianto o Chrysotileamianto;
i) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibi- le (TSE);
j) provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
k) risultanti f. Risultanti dalla generazione di campi elettrici o ma- gnetici magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
l) derivanti g. Derivanti da sostanze o organismi in genere geneti- camente organismo geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria; m)derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
n) provocati da diacetile (Diacetyl);
o) derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rot- terdam nella PIC List (Prior Informed Consent List);
p) derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromo- propil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza ecc.). Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio (es. punitive or exem- plary damages) o di altre norme imperative di legge.
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