Descrizione dell’Emittente Clausole campione

Descrizione dell’Emittente. Xxxxx & Morgan Merchant Bank Spa, società iscritta all’Albo delle Società Finanziarie art. 106 D.Lgs n. 385/93 del 17 marzo 2008, è stata fondata dall’Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxxxx come banca d’affari. Con l’ingresso nella compagine societaria, nel 2011 del Consigliere Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, e, nel 2016 dell’attuale Presidente Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Malim, alla classica attività di financial advisory si è affiancata un’attività di investimento diretto ed indiretto in settori giudicati profittevoli ed innovativi dal management. In quest'ottica, l'attività di acquisto pro soluto e la gestione di portafogli di crediti chirografari e ipotecari in sofferenza ha assunto una sempre maggiore rilevanza fino a rappresentare oggi il core business societario. L’Emittente è controllata nella quota del 65% per il tramite della società Morgan Trust S.r.l. ed annovera tra i propri azionisti per una quota del 25% componenti familiari del Dr. Xxxxx Xxxxxx, proprietari, tra le altre, della società multinazionale "Hero AG". Fra gli altri azionisti anche il Presidente Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, il quale ha ricoperto a partire dal 1992 e per oltre 20 anni la carica di Country Manager e Legale Rappresentante per l’Italia di Barclays Bank Group. Nel corso del 2016, l’Emittente ha avviato la procedura di autorizzazione all’iscrizione all’Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex Art. 106 TUB. L’iscrizione all’Albo Unico, realizzatasi il 14.02.2018, ha comportato la variazione della denominazione sociale in Xxxxx & Morgan S.p.A. e un adattamento della struttura organizzativa e dei processi interni in conformità alle Disposizioni di Vigilanza. Xxxxx & Xxxxxx S.p.A. è specializzata nell’acquisto di crediti non performing di natura chirografaria e ipotecaria originati da banche, società di leasing, finanziarie e utilities. Nello specifico, l’Emittente al 31.12.2020 detiene Euro 6.456.663 di crediti chirografari ed Euro 40.867.856 di crediti ipotecari, oltre ai titoli di note senior e junior su crediti chirografari per un ammontare pari a Euro 1.282.592. Attualmente l’Emittente sta svolgendo attività di due diligence e di acquisto nel settore dei crediti single name non performing ipotecari e attività di gestione del recupero nel settore dei crediti ipotecari e chirografari. Oltre al team di valutazione e gestione, prendono parte al processo anche altre figure societarie, tra cui i relationship managers, i legali, il backoffice ed il personale dedicato alla redazione dei busin...
Descrizione dell’Emittente. L’Emittente è un intermediario finanziario indipendente – che non appartiene ad alcun gruppo bancario o finanziario – iscritto, a far data dal 2008, all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB al n. 211, e, dal 14 febbraio 2018, al nuovo Albo Unico al n. 211 tenuto dalla Banca d’Italia, specializzato nell’acquisto e nella gestione di selezionati crediti deteriorati, c.d. non performing exposure (“NPEs”), vale a dire esposizioni creditizie verso debitori che ricadono nella categoria “Non-performing” (in quest’ambito rientrano sia c.d. non performing loans o “NPLs” sia crediti c.d. unlikely to pay) di natura chirografaria e prevalentemente ipotecaria, acquistati da terzi tra cui banche, società di leasing, finanziarie e utilities (inclusi veicoli ex lege 130/1999), previa un’attività di analisi e di scelta dei crediti oggetto di acquisto, che implica anche lo svolgimento di apposite attività di due diligence. L’Emittente alla data del Documento di Distribuzione e di Ammissione controlla le società Mizar Reoco S.r.l., DM RE S.r.l. e DM RE 2 S.r.l.. L’Emittente acquista e gestisce sia singole posizioni creditorie in sofferenza (c.d. single name), attività su cui l’Emittente è principalmente focalizzato, sia portafogli di crediti in sofferenza, di natura finanziaria o commerciale, attività che alla data del Documento di Distribuzione e di Ammissione ha minore rilievo per l’attività sociale. In particolare, poiché l’Emittente ritiene di maggiore interesse il mercato dei single name, lo stesso a partire dal 2018 è andato concentrandosi prevalentemente sull’acquisto e la gestione di tali tipologie di esposizioni rispetto alla precedente attività concentrata sui portafogli di crediti, mentre per quanto concerne questi ultimi l’Emittente alla data del Documento di Distribuzione e di Ammissione gestisce portafogli di crediti c.d. small ticket acquistati in passato, senza però impiegare risorse per la ricerca e l’acquisto di nuovi portafogli di crediti, attività che quindi alla data del Documento di Distribuzione e di Ammissione risulta residuale e di sempre minor rilievo per l’Emittente in quanto lo stesso non ha tra le proprie strategie l’acquisto di nuovi portafogli di crediti.
Descrizione dell’Emittente. L’Emittente opera da oltre 50 anni nel settore delle costruzioni, divenendo a partire dal 2011 uno dei principali general contractor in Italia nell’edilizia civile privata e, in particolare, nella progettazione, costruzione, ristrutturazione e restauro per conto di committenti privati di primario standing sia domestici che internazionali.
Descrizione dell’Emittente. Barclays Bank PLC (1'Emittente) è una società a responsabilità limitata ("public limited company") costituita in Inghilterra e Galles con numero di registrazione 1026167. L'Emittente ha la propria sede legale in 0 Xxxxxxxxx Xxxxx, Londra, E14 5HP, Regno Unito, tel. n. +00 (0) 00 0000 0000. L'Emittente è stato costituito in Inghilterra e Xxxxxx e in data 4 ottobre 1971 è stato iscritto quale società per azioni ai sensi del Companies Act del 1948 fino al 1967. Ai sensi del Barclays Bank Act del 1984, in data 1 gennaio 1985 Barclays Bank è stata nuovamente registrata quale società a responsabilità limitata (public limited company), e la sua denominazione è stata modificata da “Barclays Bank International Limited” a “Barclays Bank PLC”.
Descrizione dell’Emittente. L’Emittente è la holding di controllo del Gruppo, ed opera esclusivamente mediante le altre società del Gruppo. Il Gruppo è l’unico player a livello globale in grado di coprire tutta la filiera dell’alluminio, dall’acquisto dei rifiuti metallici, alla trasformazione in materie prime (i rottami), per poi passare al semilavorato (i lingotti), fino alla vendita di prodotti finiti di altissima qualità (i radiatori, anche di autentico design). La verticalizzazione su cui si fonda l’organizzazione del Gruppo consente di ottenere il prodotto finito partendo direttamente da rottame, evitando il processo fusorio intermedio, svolto dai competitors, con impatti positivi sui costi di produzione.
Descrizione dell’Emittente. L’Emittente opera nell’ambito della produzione e commercializzazione di pasta alimentare e di altri prodotti analoghi, nonché nella molitura di cereali. Il punto fermo della strategia aziendale resta il posizionamento di produttore italiano di alta qualità, con il controllo diretto della filiera grano-pasta e un’ampia varietà di assortimento dei propri prodotti. De Matteis Agroalimentare produce pasta secca, biologica, integrale, al farro, all’uovo, con diversi ingredienti, in formati normali e speciali ed è presente in Italia e all’estero in tre aree di business:

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.