Criteri guida Clausole campione

Criteri guida. (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) diversità e non ripetitività delle materie e degli istituti rispetto a quelli propri del c.c.n.l.; 2) alternatività rispetto alla contrattazione aziendale; 3) materie di accordi previste dall'art. 6. Le erogazioni di secondo livello devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione del Protocollo del 23 luglio 1993 e in particolare dall'art. 5 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499. Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non utili, anche agli effetti dell'art. 3, legge 29 luglio 1996, n. 402, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto. Al fine della valutazione di tali elementi, le parti avranno, a titolo esemplificativo, quali punti di riferimento: 1) l'andamento della composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali; 2) l'andamento della composizione dell'occupazione e la relativa articolazione per livelli contrattuali; 3) i livelli di qualità raggiunti nell'erogazione dei servizi; 4) i riflessi dell'applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese; 5) le valutazioni finali dei consumatori sull'offerta dei servizi esistenti sul territorio. - ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa. Pertanto, qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1, comma 47 della legge n. 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10%.
Criteri guida. Le parti riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel CCNL 3 novembre 1994, titolo II, in materia di II livello di contrattazione e ribadiscono, in particolare, i seguenti criteri guida che dovranno essere seguiti nell’ambito di tale confronto: 1) diversità e non ripetitività delle materie e degli istituti rispetto a quelli propri del CCNL; 2) alternatività rispetto alla contrattazione aziendale; 3) materie di accordi previste dall’art. 6. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione dal Protocollo del 23 luglio 1993 e in particolare dall’art. 5 del decreto legge 24 settembre 1996 n. 499. Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non utili, anche agli effetti dell’art. 3, legge 29 luglio 1996, n. 402, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto. Al fine della valutazione di tali elementi, le parti avranno, a titolo esemplificativo, quali punti di riferimento: 1) l’andamento della composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali; 2) l’andamento della composizione dell’occupazione e la relativa articolazione per livelli contrattuali ; 3) i livelli di qualità raggiunti nell’erogazione dei servizi; 4) i riflessi dell’applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese; 5) le valutazioni finali dei consumatori sull’offerta dei servizi esistenti sul territorio.
Criteri guida. Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantag- gio, che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l’eser- cizio di tale livello di confronto: - la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; - la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro; - le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del migliora- mento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività; - non è consentito definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l’ap- plicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non utili, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, il trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell’Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confesercenti. Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provin- cia, fino a 30 dipendenti applicheranno le previsioni in materia di contrattazione terri- toriale contenute nel presente Capo o, in alternativa, quanto previsto dall’art. 13 in mate- ria di elemento economico di garanzia. Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provin- cia, più di 30 dipendenti, in assenza di contrattazione aziendale, applicheranno la con- trattazione territoriale o, in alternativa, quanto previsto dall’art. 13 in materia di ele- mento economico di garanzia. Le aziende di cui ai commi precedenti, che abbi...
Criteri guida. Le parti riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel C.C.N.L. 3 novembre 1994, Titolo II, in materia di II livello di contrattazione e ribadiscono, in particolare, i seguenti criteri guida che dovranno essere seguiti nell'ambito di tale confronto: 1) diversità e non ripetitività delle materie e degli istituti rispetto a quelli propri del C.C.N.L.; 2) alternatività rispetto alla contrattazione aziendale; 3) materie di accordi previste dall'art. 6. 1) l'andamento della composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali; 2) l'andamento della composizione dell'occupazione e la relativa articolazione per livelli contrattuali; 3) i livelli di qualità raggiunti nell'erogazione dei servizi; 4) i riflessi dell'applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese; 5) le valutazioni finali dei consumatori sull'offerta dei servizi esistenti sul territorio.
Criteri guida. Le parti riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel c.c.n.l. 3 novembre 1994, Titolo II, in materia di II livello di contrattazione e ribadiscono, in particolare, i seguenti criteri guida che dovranno essere seguiti nell'ambito di tale confronto: 1) diversità e non ripetitività delle materie e degli istituti rispetto a quelli propri del c.c.n.l.; 2) alternatività rispetto alla contrattazione aziendale; 3) materie di accordi previste dall'art. 6. Le erogazioni di secondo livello devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione del Protocollo del 23 luglio 1993 e in particolare dall'art. 5 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499. Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non utili, anche agli effetti dell'art. 3, legge 29 luglio 1996, n. 402, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto. Al fine della valutazione di tali elementi, le parti avranno, a titolo esemplificativo, quali punti di riferimento:
Criteri guida. [17] ART. CONTENUTI • [21] ART. CRISI, SVILUPPO, OCCUPAZIONE, MEZZOGIORNO • [169] ART. CLASSIFICAZIONE - NORMA TRANSITORIA • [360] ART. CLASSIFICAZIONE • [361] ART. REPERIBILITÀ • [362] ART. CLASSIFICAZIONE SETTORE DISTRIBUZIONE DEL FARMACO - NUOVO PROFILO PROFESSIONALE

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  • Criteri di selezione Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;

  • Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • PROCEDURA DI GARA Nella prima seduta pubblica, fissata per il giorno indicato nel Bando di gara, il Seggio di Gara procederà all’apertura dei plichi delle Ditte che hanno presentato offerta, nonché al riscontro della completezza e della regolarità della documentazione amministrativa prodotta e, conseguentemente, all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti. La Commissione Giudicatrice, in pubblica seduta, in pari data, ovvero, in data successiva che verrà comunicata per iscritto alle Ditte partecipanti, procederà, per i concorrenti ammessi all’apertura della Busta B “Documentazione Tecnica” per la verifica della presenza dei documenti prodotti. La Commissione Giudicatrice procederà, in seduta riservata, ad effettuare la valutazione qualitativa dei prodotti offerti ed alla redazione di apposito verbale. In successiva seduta pubblica, la cui data verrà comunicata alle Ditte, il Seggio di Xxxx, ricevuto il verbale di valutazione qualitativa da parte della Commissione Giudicatrice, provvederà a: 1. dare lettura del verbale di valutazione qualitativa redatto dalla Commissione Giudicatrice; 2. procedere, per le Ditte ritenute idonee ed ammesse, all’apertura della Busta C “Offerta Economica” ed a formulare la graduatoria, secondo i punteggi prezzo e qualità ottenuti. In caso di parità di punteggio complessivo (qualità + prezzo), ogni Ditta interessata potrà esprimere un’offerta al ribasso, in sede di gara, da parte di coloro che hanno il potere di impegnare legalmente la Ditta, o loro delegati. In caso di delega, è sufficiente delega scritta su carta intestata dell’Azienda, con fotocopia del documento di identità del delegante. Si procederà al ribasso anche in presenza di uno solo dei rappresentanti delle Ditte aventi parità di punteggio. Qualora non sia presente alcuno dei rappresentanti delle Ditte aventi parità di punteggio o non siano effettuati ribassi, si procederà al sorteggio, secondo quanto stabilito dall’art. 77 del R.D. 25.05.1924, n. 87; 3. determinare, quindi, nei modi indicati dall’art. 97 del d.lgs. 50/2016, la soglia dell’anomalia, e conseguentemente:

  • Criteri di valutazione Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono valutate al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. In sede di chiusura del bilancio, viene effettuata la verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di va- lore. Se esse sussistono, l’importo della perdita viene misurato come differenza tra il saldo contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati recuperabili, scontati al tasso di interesse effettivo originario. L’importo della perdita è rilevato a conto economico. Qualora i motivi che hanno dato origine alla rettifica di valore siano successivamente rimossi, vengono effettuate corrispondenti riprese di valore.

  • Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

  • CRITERI DI INDENNIZZO La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di POLIOMIELITE, MENINGITE CEREBRO-SPINALE, AIDS ed EPATITE VIRALE che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di € 10.000.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti.

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: PUNTEGGIO MASSIMO

  • Criteri di liquidazione La Società effettua il pagamento di quanto dovuto all’ Assicurato od ai suoi eredi a termini della presente polizza, entro il termine di 20 giorni lavorativi, salva la necessità di ulteriori accertamenti in caso di presentazione di documentazione non completa, a partire dalla data di ricevimento della seguente documentazione : a) per le assicurazioni del rimborso delle spese di cura e delle rette dell'accompagnatore: cartella clinica, notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate; b) per ottenere l'indennità sostitutiva giornaliera è necessario produrre : documenti rilasciati dall'istituto di cura, da cui risultino la natura e l'esito della malattia o dell'infortunio e le date di inizio e termine del ricovero. Il pagamento viene effettuato a cura o degenza ultimata. Qualora l'Assicurato debba presentare l'originale della documentazione richiesta ad un ente assistenziale per ottenere dallo stesso un rimborso, a parziale deroga di quanto precede la Società effettua il pagamento dietro presentazione dl copia della documentazione suddetta e del documento comprovante il rimborso da parte dell'ente assistenziale. I rimborsi per le spese sostenute all'estero vengono eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio italiano dei cambi. Gli importi dovuti a fronte dell'indennità sostitutiva giornaliera per ricoveri verranno sempre corrisposti in Italia ed in valuta italiana, nella misura da determinarsi a termini di polizza, anche se il ricovero sia avvenuto all'estero.

  • Procedura di selezione La commissione giudicatrice procede alla selezione, per la quale dispone complessivamente di 100 punti, mediante l'esame dei titoli e del curriculum vitae presentati dal candidato ed il colloquio, sostenuto con le modalità stabilite dalla commissione, inteso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca oggetto della selezione , secondo i seguenti criteri: ● Pertinenza dei titoli di studio con il programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Coerenza del profilo complessivo del candidato rispetto ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Attinenza delle pubblicazioni, delle tesi e dei prodotti scientifici presentati con il programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Colloquio inteso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca oggetto della selezione punti 70 Sarà possibile allegare alla domanda di partecipazione, oltre alle eventuali tesi finali per il conseguimento dei titoli accademici conseguiti, un massimo di 4 tra pubblicazioni e prodotti scientifici attestati. Sono valutabili i testi accettati per la pubblicazione. Sono altresì considerati valutabili gli abstracts delle tesi universitarie, delle pubblicazioni scientifiche, dei testi accettati per la pubblicazione e dei prodotti scientifici attestati. Nel caso si allegassero, complessivamente, più di 4 tra pubblicazioni e prodotti scientifici attestati, saranno oggetto di valutazione solamente i primi 4 allegati. Inoltre, le/i tesi universitarie/pubblicazioni scientifiche/testi accettati per la pubblicazione/prodotti scientifici (o relativi abstracts), per essere valutabili, devono essere scritte/i o tradotte/i in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti devono esser presentati in copie unitamente al testo nella lingua originale. In caso di parità di punteggio il possesso del titolo di Dottore di Ricerca, qualora non richiesto ai fini della ammissione alla presente selezione, costituirà titolo preferenziale per l'attribuzione dell'assegno. In subordine, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.