Common use of DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI Clause in Contracts

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI. 1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall’art. 1, comma 746 L. 160/2019, al fine di agevolare il versamento dell’imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell’attività di accertamento da parte dell’Ufficio tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall’Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate-Territorio. 2. La delibera di individuazione dei valori medi delle aree edificabili non assume valore regolamentare e può quindi essere approvata dalla Giunta comunale entro il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione o, comunque, nel rispetto dei termini utili per rendere possibile il versamento dell’IMU dovuta sulla base dei valori ivi determinati in occasione del saldo annuale dell’imposta. 3. I valori venali indicati in tale delibera si intendono confermati di anno in anno, in caso di mancato aggiornamento da parte della Giunta comunale. 4. Le indicazioni fornite dal Comune nel proprio provvedimento individuano il valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l’imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute. 5. Tali valori possono essere derogati dall’Ufficio, qualora risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati, per cui il provvedimento di individuazione dei valori medi da parte della Giunta non assume carattere di limite invalicabile per il potere di accertamento e di rettifica dell’Ufficio. 6. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l’imposta sia stata 7. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato dalla Giunta comunale ai sensi del presente articolo o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia. 8. A fronte di quanto stabilito dall’art. 1, comma 777 L. 160/2019, al fine di agevolare il versamento dell’imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell’attività di accertamento da parte dell’Ufficio tributi, la Giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso. 9. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta, a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato. 10. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato in relazione alla superficie imponibile dell’area.

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Per l'Imu

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI. 1. Fermo restando che il Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall’artdal comma 5 dell’art. 1, comma 746 L. 160/2019, al fine di agevolare il versamento dell’imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell’attività di accertamento da parte dell’Ufficio tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall’Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate-Territorio.5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 ; 2. La delibera di individuazione dei cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori medi delle aree edificabili non assume valore regolamentare e può quindi essere approvata dalla Giunta comunale entro il termine ultimo stabiliti per l’approvazione del bilancio di previsione o, comunque, nel rispetto dei termini utili per rendere possibile il versamento dell’IMU dovuta sulla base dei valori ivi determinati in occasione del saldo annuale dell’impostal’anno precedente. 3. I valori venali indicati in tale delibera si intendono confermati di anno in anno, in caso di mancato aggiornamento da parte della Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta comunaledal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. 4. Le indicazioni fornite dal Comune nel proprio provvedimento individuano Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l’imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedutedichiarato dal contribuente. 5. Tali valori possono essere derogati dall’UfficioLe eventuali limitazioni al valore dell’immobile, qualora risultino inferiori a quelli indicati con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d’uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell’imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in atti pubblici o privatiparticolare, per cui il provvedimento di individuazione dei valori medi da parte le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell’area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l’applicazione dell’imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della Giunta non assume carattere di limite invalicabile per il potere di accertamento e di rettifica dell’Ufficiodeterminazione del loro valore venale in comune commercio. 6. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l’imposta sia stata 7. Nel In caso di omessa o infedele denuncia demolizione di area fabbricabilefabbricato, di ristrutturazione e di interventi di recupero a norma dell’art. 31 comma 1 lettere c),d) ed e) della L. 457/1978 la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile , senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di accertamento ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è pari a quello deliberato dalla Giunta comunale ai sensi del presente articolo o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o periziacomunque utilizzato. 8. A fronte di quanto stabilito dall’art. 1, comma 777 L. 160/2019, al fine di agevolare il versamento dell’imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell’attività di accertamento da parte dell’Ufficio tributi, la Giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso. 9. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta, a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato. 10. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato in relazione alla superficie imponibile dell’area.

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Imu

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI. 1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall’art. 15, comma 746 L. 160/20195, D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell’imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell’attività di accertamento da parte dell’Ufficio tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall’Ufficio Tecnico tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate-Territorioimmobiliare dell’Ufficio del territorio. 2. La delibera di individuazione dei valori medi delle aree edificabili non assume valore regolamentare e può quindi essere approvata dalla Giunta comunale entro il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione o, comunque, nel rispetto dei termini utili per rendere possibile il versamento dell’IMU dovuta sulla base dei valori ivi determinati in occasione del saldo annuale dell’imposta. 3. I valori venali indicati in tale delibera si intendono confermati di anno in anno, in caso di mancato aggiornamento da parte della Giunta comunale. 4. Le indicazioni fornite dal Comune nel proprio provvedimento individuano il costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l’imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute. 5. Tali valori possono essere derogati dall’Ufficio, qualora risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati, per cui il provvedimento di individuazione dei valori medi da parte della Giunta non assume carattere di limite invalicabile per il potere di accertamento e di rettifica dell’Ufficio. 63. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l’imposta sia stata 7. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato dalla Giunta comunale ai sensi del presente articolo o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia. 8. A fronte di quanto stabilito dall’art. 1, comma 777 L. 160/2019, al fine di agevolare il versamento dell’imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell’attività di accertamento da parte dell’Ufficio tributi, la Giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso. 9. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta, a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato. 10. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato in relazione alla superficie imponibile dell’areaindividuato dal Comune.

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Per l'Applicazione Dell'imposta Municipale Propria (Imu)

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI. 1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall’artnel comma 5 dell’art. 1, comma 746 L. 160/2019, al fine di agevolare il versamento dell’imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell’attività di accertamento da parte dell’Ufficio tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall’Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate-Territorio5 del d.lgs. 504/92. 2. La delibera I criteri di individuazione dei valori medi delle aree edificabili non assume valore regolamentare e può quindi essere approvata dalla Giunta comunale entro il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione ovalutazione, comunque, nel rispetto dei termini utili per rendere possibile il versamento dell’IMU dovuta sulla base dei valori ivi determinati in occasione del saldo annuale dell’imposta. 3. I valori venali indicati in tale delibera si intendono confermati di anno in anno, in caso di mancato aggiornamento da parte della Giunta comunale. 4. Le indicazioni fornite dal Comune nel proprio provvedimento individuano il valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l’imposta deve essere versata informati al principio più favorevole al contribuente anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute. 5. Tali valori possono essere derogati dall’Ufficio, qualora risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati, per cui il provvedimento di individuazione dei valori medi da parte della Giunta non assume carattere di limite invalicabile per il potere di accertamento e di rettifica dell’Ufficio. 6. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l’imposta sia stata 7. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato dalla Giunta comunale ai sensi del presente articolo o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia. 8. A fronte di quanto stabilito dall’art. 1, comma 777 L. 160/2019, al fine di agevolare il versamento dell’imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell’attività di accertamento da parte dell’Ufficio tributi, la Giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso, avranno riguardo al valore di contenziosobase parametrato alle caratteristiche dell’area. 93. Qualora Il valore di base dell’area è determinato dalla media aritmetica derivata dai seguenti importi: a. al valore definitivamente accertato dall’ufficio del Registro ovvero dalla valutazione attribuita dall’ufficio tecnico erariale, secondo le modalità previste dal primo periodo dell’ultimo comma dell’art. 52 del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta sia stata versata di registro, approvato con D.P.R. 131/1986; b. al valore di esproprio; c. alla valutazione resa dal dirigente del settore tecnico che si avvale della propria organizzazione interna, ed assume informazioni e pareri esterni che avranno riguardo ad informazioni assunte presso gli ordini professionali che operano sul territorio attraverso una richiesta scritta. 4. I parametri per la determinazione del valore delle aree edificabili sono i seguenti: a. rivalutazione sulla base degli indici ISTAT a partire dall’anno 1998, calcolata sulla base degli indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale mensilmente pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica. La rivalutazione è eseguita su base annua calcolando l’aumento intercorso tra il mese di gennaio ed il mese di dicembre dell’anno immediatamente precedente. Il nuovo valore non inferiore a quello predeterminato sarà determinato dalla Giunta ComunaleMunicipale, sentito il parere del dirigente dell’ufficio tecnico comunale, entro e non si farà luogo ad accertamento oltre il 31 marzo di maggiore imposta, a condizione che ogni anno. La deliberazione sarà pubblic ata all’albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. b. Oneri per lavori di adattamento del terreno necessario per la medesima area non sia stato registratocostruzione, in atto pubblico o perizia, per cui posto a base 1 il valore dell’area senza opere di urbanizzazione si applica un valore superiore a quello deliberato. 10. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato in relazione alla superficie imponibile dell’area.moltiplicatore pari a

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Per l'Applicazione Dell'imposta Comunale Sugli Immobili